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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4450 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente
dr. GI Gustavo Infantini - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 3641/2022/CC, avverso la sentenza n. 200/2022 del Tribunale di
Nola, pubblicata il 31 gennaio 2022,
TRA
(C.F.: , nata ad [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca De Lorenzo (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di Nola, come da procura speciale C.F._2 Email_1
ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F.: , nato a [...] il [...], residente a CP_1 CodiceFiscale_3
RZ (Na) in Via Zabatta n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Laudondo (C.F.: C.F._4
; PEC: , del foro di Nola, come da procura speciale ad litem apposta su
[...] Email_2 documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
1 (C.F.: ), in persona dell'amministratore pro tempore, con sede a Controparte_2 P.IVA_1
NO ET (Tv) in Via Marrocchesa n. 14, quale attuale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Giannella (C.F.;
[...]
; PEC: , del foro di Avellino, giusta procura C.F._5 Email_3
generale ad lites, di cui al repertorio n. 186905 ed alla raccolta n. 30367 del 18 dicembre 2014, redatta dal dr. notaio iscritto nel distretto notarile di Treviso;
Persona_1
APPELLATA
E
(C.F.: , con sede a Trieste in Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, Controparte_3 P.IVA_2 quale impresa già designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore.
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato, premetteva che: CP_1
a) il giorno 28 dicembre 2010, alle ore 18:00 circa, mentre percorreva. a velocità moderata, Via San
Leonardo, rientrante nel territorio del Comune di AN (Na), in sella al proprio motoveicolo “Piaggio
Liberty”, tg CD 23562, giunto all'altezza del Caseificio “Gaia”, veniva urtato da , Controparte_4
conducente l'autovettura “Ford Focus”, tg. BJ 252 SX, di proprietà di , non assicurata Parte_1
per la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi in conseguenza della sua circolazione, il quale, a seguito dell'imprudente, repentina e non segnalata manovra di svolta a sinistra, collideva con la parte anteriore dell'autoveicolo dal medesimo condotto la parte anteriore del motoveicolo della parte istante, che stava ivi transitando nella medesima corsia di marcia, dopo avere sorpassato sulla sinistra gli altri autoveicoli incolonnati nel traffico veicolare sul tale percorso stradale di Via San Leonardo;
b) a causa del violentissimo impatto, verificatosi nella corsia di marcia di percorrenza dell'attore, che non aveva invaso l'opposta corsia, la parte istante rovinava al suolo unitamente al proprio motoveicolo, subendo gravi lesioni personali, con residuati postumi permanenti, oltre che ingenti danni patrimoniali, che rendevano inutilizzabile il detto motoveicolo, “Piaggio Liberty”.
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di Nola, previa declaratoria della responsabilità esclusiva di nella produzione causale del sinistro stradale de quo, per essere stato alla Controparte_4
guida dell'autoveicolo, di proprietà di , la condanna solidale di quest'ultima e della Parte_1
2 società quale impresa già designata per la Regione Campania alla liquidazione Controparte_3
dei danni a carico del F.G.V.S., al risarcimento, in suo favore, di tutti i danni patrimoniali, inerenti al motoveicolo distrutto, e non patrimoniali per le lesioni fisiche subite, comprensive del danno biologico e morale, da quantificare in corso di causa mediante l'invocata c.t.u. medico-legale, oltre agli interessi compensativi ed alla rivalutazione monetaria dal dì dell'evento lesivo fino all'effettivo soddisfo, con la contestuale istanza di solidale condanna delle controparti soccombenti al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.2. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio Parte_1
, contestando la domanda attrice, di cui richiedeva il rigetto per la pretesa infondatezza della
[...] stessa, allegando che:
a) il sinistro de quo si era verificato esclusivamente a causa della colpevole, imprudente e negligente condotta di guida di , in sella al suo motoveicolo, “Piaggio Liberty”, tg. CD 23562, non assicurato CP_1
per la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi in conseguenza della sua circolazione, il quale il giorno
28 dicembre 2010, alle ore 18,00 circa, sulla Via San Leonardo del Comune di AN (Na), nel mentre transitava in direzione di Via Roma, avendo iniziato ed eseguito la manovra di sorpasso, al fine di superare i veicoli fermi ed in lento movimento, che lo precedevano nello stesso senso di marcia, andava a collidere contro l'autovettura “Ford Focus”, tg. BJ 252 SX, di sua proprietà, condotta da , il quale, Controparte_4 dopo aver concesso la precedenza ad un autoveicolo, che proveniva dal senso contrario di marcia, ed attivato l'indicatore di direzione sinistro, aveva svoltato presso il caseificio “Gaia”, ubicato alla sua sinistra;
b) in tale circostanza spazio-temporale il conducente il motociclo “Piaggio Liberty” finiva con l'urtare la parte anteriore del suo motoveicolo contro la fiancata centrale e la parte anteriore sinistra dell'autovettura
“Ford Focus”, provocandole danni, per le cui riparazioni veniva preventivato un costo di € 1.850,00, come da preventivo versato in atti.
Tanto premesso, la convenuta spiegava la domanda riconvenzionale, al fine di ottenere, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità dell'attore nella determinazione causale dell'occorso sinistro, la solidale condanna di quest'ultimo e della società quale impresa già designata Controparte_3
per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., di cui chiedeva disporsi la chiamata in causa, al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura nella misura di € 1.850,00, ovvero di quell'importo maggiore o minore da accertare in corso di causa, anche a mezzo di c.t.u. da disporre, oltre agli interessi compensativi ed alla rivalutazione monetaria dalla dì dell'evento lesivo fino all'effettivo soddisfo, con la contestuale istanza di solidale condanna delle controparti soccombenti al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
3 1.3. - Disposta mediante il decreto reso il 14 ottobre 2013 la chiamata in causa della società
quest'ultima, a seguito della rituale sua citazione in giudizio, si costituiva, quale Controparte_3 impresa già designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., eccependo l'improcedibilità di entrambe le avverse domande, così come proposte in suo danno dall'attore e dalla convenuta, oltre che la prescrizione del credito risarcitorio preteso da entrambe le controparti;
proponendo la domanda di regresso nei confronti sia dell'attore che della convenuta, con la contestuale istanza di condanna di tali parti al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.4. - Escussi i testimoni ammessi ed addotti dalle parti in causa;
acquisito il rapporto degli agenti della Polizia municipale del Comune di AN, intervenuti sul luogo del sinistro, oltre che la relazione peritale ricostruttiva della dinamica dell'incidente stradale, a firma del nominato c.t.u., dr. ing. , Persona_2
nonché l'elaborato peritale, medico-legale del nominato c.t.u., dr. , eseguita sul Persona_3
danneggiato, ; precisate le conclusioni;
depositate le rispettive comparse conclusionali e memorie CP_1
di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 200/2022, pubblicata il 31 gennaio 2022, con la quale il Tribunale di Nola così testualmente stabiliva: “- Dichiara la pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro stradale del 28.12.2010; - Condanna e GVS, in solido tra loro, Parte_1 CP_3
al versamento in favore di di Euro 12.825,00 all'attualità, oltre gli interessi al tasso legale, CP_1 inizialmente calcolati sul suddetto importo devalutato secondo gli indici Istat al 28.12.2010, e quindi anno per anno e a partire dal 28.12.2010 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, sulla somma di Euro
12.825,00, dal momento della presente decisione al saldo;
- Rigetta le restanti domande proposte da CP_1
- Condanna e FGVS, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] CP_1 CP_3 Parte_1
di Euro 500,00, all'attualità, oltre gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sul suddetto
[...]
importo devalutato secondo gli indici Istat al 28.12.2010, e quindi anno per anno e a partire dal 28.12.2010 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, sulla somma di Euro 500,00, dal momento della presente decisione al saldo;
- Accoglie la domanda di regresso proposta da GVS nei confronti di CP_3 CP_1
e per l'effetto lo obbliga a tenerla indenne da ogni somma corrisposta in esecuzione della presente sentenza;
- Accoglie la domanda di regresso proposta da GVS nei confronti di , e per CP_3 Parte_1
l'effetto la obbliga a tenerla indenne da ogni somma corrisposta in esecuzione della presente sentenza;
-
Compensa integralmente le spese di lite;
- Pone le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico di e , in solido tra loro.” CP_1 Parte_1
In particolare, il primo giudice, disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla società assicuratrice convenuta e terza chiamata, attesa la ritenuta infondatezza delle stesse;
sulla scorta degli esiti della prova testimoniale e dell'acquisito rapporto degli agenti della Polizia municipale del Comune di AN
4 intervenuti sul luogo del sinistro;
ritenuto non esaustivo ed irrilevante, ai fini del thema probandum et decidendum, l'elaborato peritale inerente alla dinamica del sinistro, a firma del nominato c.t.u.; in applicazione del comma 2 dell'art. 2054 c.c., ritenuta la concorrente e paritaria responsabilità di entrambi i soggetti coinvolti nell'incidente stradale nella determinazione causale dell'evento lesivo de quo:
I) in riferimento alla posizione dell'attore : a) respingeva la domanda di risarcimento danni CP_1
patrimoniali subiti dal suo motociclo, atteso il rilevato difetto di allegazione e di prova sul punto;
b) liquidava l'entità del danno non patrimoniale risarcibile sulla base delle conclusioni contenute nella relazione peritale, medico-legale del c.t.u., svolta sulla persona dell'attore-danneggiato, nella quale l'ausiliario aveva stimato i postumi invalidanti nella misura del 10%, come danno biologico;
c) liquidava l'inabilità temporanea totale di
30 giorni e parziale di 30 giorni, valutata in media al 50%, e di ulteriori 30 giorni valutata in media al 25%; d) applicava le tabelle del Tribunale di Milano, nella versione vigente alla data della decisione di primo grado, condannando solidalmente e la società nelle Parte_1 Controparte_3
rispettive qualità di proprietaria dell'autovettura, “Ford Focus”, tg. BJ 252 SX, e quale impresa già designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., al corrispondente risarcimento del danno subito da , quantificato in ragione della complessiva somma € 12.825,00, già ridotta del CP_1
50%, in considerazione del riconosciuto concorso colposo paritario di entrambi i conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro;
e) non riconosceva il danno morale e la personalizzazione del danno per il rilevato difetto di allegazione e di prova sul punto;
II) in riferimento alla posizione della convenuta-attrice in riconvenzionale, : Parte_1
liquidava in ragione di € 500,00 il danno subito all'autovettura “Ford Focus”, “tenuto conto dell'anno di immatricolazione del veicolo, del suo valore commerciale all'epoca dei fatti di causa, e dei costi di manodopera occorrenti per la riparazione, nonché della decurtazione del 50% in applicazione dell'art. 2054,
2° comma, c.c.”;
III) in riferimento alla posizione della società convenuta-terza chiamata, Controparte_3
accoglieva le domande di regresso formulate nei confronti di e di
[...] CP_1 Parte_1
, sussistendo i presupposti di legge.
[...]
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione ritualmente notificato il 31 agosto 2022 a CP_1
ed alla società quale attuale impresa designata per la Regione Campania alla
[...] Controparte_2 liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., proponeva appello innanzi a questa Parte_1
Corte, chiedendone la riforma, sulla base di tre motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Preliminarmente: - Sospendere immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283
c.p.c., la esecutorietà e/o la esecuzione della sentenza n. 200/2022 emessa dal Tribunale di Nola ed
5 odiernamente impugnata per la palese fondatezza dei motivi addotti alla base del presente atto d'appello
(fumus boni iuris) nonché per il grave pericolo incombente in capo all'appellante nel vedersi esecutare ingenti somme di danaro difficilmente poi recuperabili (periculum in mora); Nel merito: A) accertare e dichiarare il concorso di colpa secondo la normativa sussidiaria espressa dall'art. 2054 c.c., quale concorso di colpa effettivo e non paritario, nella misura dell'80% a carico del conducente del ciclomotore targato CD 23562 e del 20% a carico del conducente dell'autovettura Ford Focus targata BJ 252 SX;
B) per l'effetto, condannare,
i convenuti, in solido, ovvero ciascuno per quanto di proprio titolo onere e/o responsabilità, al risarcimento, in favore dell'esponente, di tutti i danni subiti e subendi alla propria autovettura Ford Focus targata BJ 252
SX, in seguito al sinistro innanzi indicato, e quindi al pagamento dell'importo di €. 1.480,00, (e non in € 500,00 come erroneamente stabilito nella sentenza impugnata) iva inclusa, interessi al tasso legale e svalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo, stante la responsabilità del conducente dell'auto Ford Focus al
20%, il tutto nei limiti di €. 5200,00 ai fini del contributo unificato;
C) accertare e dichiarare che, stante la responsabilità del conducente del motorino all'80%, il danno biologico lamentato da parte appellata va quantificato in € 5.130,00 all'attualità, (e non in € 12.825,00 come erroneamente stabilito nella sentenza impugnata); D) in ogni caso, condannare i convenuti, in solido, ovvero ciascuno per quanto di proprio titolo onere e/o responsabilità, al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 22 novembre 2022, si costituiva in giudizio , CP_1
contestando gli avversi motivi d'impugnazione, di cui richiedeva il rigetto, formulando l'appello incidentale avverso la decisione del primo giudice, sulla base di sette motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “a) Si insiste nel rigetto integrale dell'appello principale così come proposto, in quanto nullo, inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto;
b) Si insiste nell'accoglimento dell'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola nr. 200/2022, resa nell'ambito del procedimento R.G. n.ro 4135/2013: c) accogliere il presente gravame e, in riforma dell'appellata sentenza, dichiararsi la domanda, già dichiarata proponibile nel giudizio di primo grado, procedibile ed ammissibile con conseguente accertamento della responsabilità piena ed esclusiva, nella misura del 100%, in capo al conducente dell'autoveicolo Ford Focus tg. BJ 252 SX, di proprietà dell'appellante sig.ra , in riferimento alla causazione del sinistro stradale verificatosi il 28.12.2010 Parte_1
in AN alla Via San Leonardo, e pertanto: d) condannarsi l'appellante principale, Parte_1
, nonché gli appellati tutti, in solido tra loro, o chi di ragione, in favore dell'appellante incidentale,
[...] sig. al risarcimento di tutti i danni subiti dal proprio motoveicolo Piaggio Liberty targato CD CP_1
23562 nella misura di Euro 2.500,00, o nella misura che codesto Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo, come previsto ex lege;
e) condannarsi l'appellante principale, , nonché gli appellati tutti, in solido tra loro, o chi di ragione, in favore Parte_1
dell'appellante incidentale, sig. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, diretti e CP_1
6 mediati, conseguenti le lesioni personali patite dal sig. in qualità di conducente del proprio CP_1
motoveicolo Piaggio Liberty targato CD 23562, nella misura di Euro 25.650,00, oltre interessi legali da corrispondere dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, dalla quale somma andrà detratta quella già liquidata in favore del in primo grado e già percepiti dall'odierno appellante;
f) condannare CP_1
entrambe le controparti, l'appellante principale e gli appellati, in solido tra loro, o chi di ragione, al pagamento di tutte le spese sostenute nel primo grado di giudizio, anche di CTU, nonché delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, come per legge, ai sensi del D.M. 55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA: g) si riserva, anche in ragione al comportamento processuale ex adverso, nelle richieste già formulate nella presente comparsa, di nomina di altro C.T.U. sia tecnico che medico-legale, per la rinnovazione delle consulenze espletate nel procedimento di I grado.”
2.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 6 dicembre 2022, si costituiva in giudizio la società
quale attuale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a Controparte_2
carico del F.G.V.S., eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame principale, ex artt. 348-bis e
342 c.p.c, contestandone, nel merito, la fondatezza, richiedendone la reiezione con la contestuale istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase.
2.4. - Con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 14 dicembre 2022 veniva respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, attesa la rilevata insussistenza dei presupposti di legge per il suo accoglimento, nonché ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., da eseguire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, nei confronti della società costituita in primo grado, quale impresa Controparte_3
già designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., la quale, nonostante fosse stata citata a comparire mediante l'atto di citazione notificatole il 3 gennaio 2023, preferiva non comparire, per cui ne veniva dichiarata la contumacia mediante l'ordinanza pubblicata e comunicata il 10 maggio 2023.
2.5. - Acquisito il fascicolo di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 23 aprile 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 20 maggio 2025; depositate dalle parti costituite le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 21 maggio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali a cura delle parti costituite e delle memorie di replica a cura delle parti appellanti, principale ed incidentale.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della società assicuratrice appellata ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente
7 ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione principale, contrariamente a quanto eccepito dalla società appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, l'impugnazione principale va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa della società assicuratrice appellata ne eccepiva l'inammissibilità anche per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame, in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c., nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
In questa disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris
8 instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio 2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., vigenti ratione temporis, aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME PRINCIPALE
5.1. -Con il primo motivo d'impugnazione principale si doleva della Parte_1
decisione appellata per la pretesa insufficiente, incongrua, perplessa ed erronea sua motivazione, che sarebbe stata articolata dal primo giudice in violazione del disposto normativo di cui al n. 4, comma 2, dell'art. 132 c.p.c., oltre che del comma 6 dell'art. 111 cost., essendosi tale giudicante basato, a dire dell'appellante principale, esclusivamente sull'erronea applicazione del comma 2 dell'art. 2054 c.c. e su inconferenti richiami giurisprudenziali, avendo violato i principi di disponibilità e di valutazione delle prove, di cui ai rispettivi artt.
115 e 116 c.p.c., perché la corretta chiave di lettura degli acquisiti esiti istruttori orali (interrogatorio formale dell'attore e testimoniali), oltre che quelli peritali, inerenti alla ricostruzione cinematica del sinistro, a firma del nominato c.t.u., avrebbero dovuto indurre il Tribunale non solo ad escludere il riconosciuto e dichiarato paritario concorso di colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro stradale de quo, ma anche ad attribuirne la responsabilità maggiormente in capo alla parte attrice.
5.2. -Con il secondo motivo di gravame principale la parte impugnante lamentava l'errata valutazione degli esiti istruttori testimoniali ricavati dalle propalazioni rese dai testimoni addotti dall'attore, che, a suo dire, il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare inattendibili sia per le evidenti contraddizioni in termini, caratterizzanti le dichiarazioni rese dal teste , sia perché dal processo Testimone_1
verbale degli agenti municipali del , intervenuti dopo solo venti minuti sul luogo del Parte_2 sinistro, si ricava la presenza in loco soltanto di e non anche di né Persona_4 Testimone_1 di , indicati, poi, come testimoni oculari nel corso del giudizio di primo grado. Persona_5
5.3. - Con il terzo motivo d'appello principale la parte impugnante criticava l'incongruità per difetto della liquidazione del danno patrimoniale subito dalla sua autovettura, “Ford Focus”, tg. BJ 252 SX, quantificato in ragione di soli € 500,00, non avendo il giudice di prime cure valutato correttamente il
9 preventivo di spesa, versato in atti, in cui è indicata la somma di € 1.850,40, iva inclusa, necessaria per fare fronte alla riparazione dei danni de quibus, dovendosi ritenere irrilevante, ai fini decisori, la mancata apposizione della data sul preventivo in questione.
5.4. - I tre motivi di censura principale possono essere trattati unitariamente, in considerazione della loro connessione, dando atto che gli stessi sono destituiti di fondamento, per cui vanno interamente respinti sulla base delle seguenti argomentazioni.
5.5. - Contrariamente all'assunto difensivo della parte appellante principale, la Corte è dell'avviso che la sentenza gravata non sia affatto caratterizzata dai lamentati vizi d'insufficiente, incongrua, perplessa ed erronea motivazione, avendo il giudice di primo grado - in applicazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto dal comma 6 dell'art. 111 Cost., ed in materia di processo civile ordinario dal n.
4 del comma 2 dell'art. 132 c.p.c. - esposto i motivi in fatto e diritto della decisione assunta, specificato ed illustrato le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla stessa, avendo chiarito su quali prove fondava il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni perveniva alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare in questa fase di gravame se avesse effettivamente giudicato iuxta alligata et probata partium.
Infatti, il Collegio, in disaccordo con quanto lamentato sul punto dall'appellante principale, ritiene che il giudice di prime cure avesse fatto corretta applicazione della regola di cui al comma 2 dell'art. 2054
c.c., tenuto conto che, rispetto alla presunzione di cui a tale disposizione normativa, non risulta essere stata fornita la prova contraria che il sinistro stradale de quo fosse stato causato dall'esclusiva o prevalente responsabilità di uno dei due conducenti i veicoli coinvolti nell'evento lesivo in questione, per cui l'impugnata sentenza va confermata, dovendo essere rigettato sul punto l'appello principale.
Invero, entrambe le parti in causa non riuscivano senz'altro a superare la presunzione di cui al comma
1 dell'art. 2054 c.c., atteso che i contrastanti elementi probatori, acquisiti all'esito dell'interrogatorio formale reso dall'attore e dell'espletata prova testimoniale, non consentono di ritenere perfettamente provata dalle stesse la dinamica del sinistro, secondo le loro rispettive, divergenti e contrapposte prospettazioni.
Infatti, non solo le contraddizioni in ordine alla rappresentata dinamica del sinistro, ricavabili dalle dichiarazioni rese dall'attore in sede di prova per interpello, rispetto a quanto già dal medesimo riferito spontaneamente agli addetti all'Ufficio municipale del Comune di AN, non costituiscono la confessione di quanto sul punto preteso dalla convenuta secondo la prospettazione di quest'ultima, ma addirittura la prova dell'esatta dinamica dell'evento lesivo in questione non si ricava neppure da quanto riferito dai testimoni addotti dalla parte attrice e da quella convenuta, per avere gli stessi reso dichiarazioni tra loro rispettivamente divergenti e confliggenti.
10 Infatti: a) i testimoni indicati dalla parte attrice - la cui attendibilità non può essere messa in dubbio soltanto perché non inseriti come presenti nel processo verbale degli agenti di polizia municipale intervenuti, in difetto di altri indizi inficianti la loro credibilità - dichiaravano che il conducente il motoveicolo “Piaggio
Liberty” era in fase di sorpasso sulla sinistra, ma all'interno della sua corsia di marcia, allorché il conducente l'autovettura “Ford , senza avere azionato l'indicatore di direzione sinistro, girava improvvisamente CP_5
sulla sinistra, rendendo inevitabile l'impatto tra i veicoli in questione;
b) i testimoni addotti dalla parte convenuta riferivano che il conducente l'autoveicolo “Ford Focus” aveva azionato l'indicatore di direzione sinistro ed effettuato la svolta a sinistra sulla corsia opposta, allorquando veniva urtato dal motoveicolo, che procedeva in fase di sorpasso, ad elevata velocità, senza avere azionato l'indicatore di direzione sinistro.
5.6. - In ordine, poi, all'efficacia probatoria, ritenuta a sé favorevole dall'appellante principale, dell'elaborato peritale inerente alla ricostruzione cinematica del sinistro, a firma del nominato c.t.u., dr. ing.
, da cui si ricaverebbe, secondo tale parte impugnante, non solo la presumibile dinamica del Persona_2
sinistro, ma anche la corretta quantificazione della graduazione delle responsabilità, così come stimate dal c.t.u., entrambe immotivatamente ignorate dal primo giudice, per essersi erroneamente convinto che, nella specie, si fosse concretizzata l'ipotesi della pari responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro stradale, che qui ci occupa, nonostante il suo ausiliario avesse concluso “per una corresponsabilità per entrambi i conducenti, propendendo per una colpa minore per l'autoveicolo, valutata in primis al 30%, per, poi, essere ridotta, a seguito delle osservazioni dei CTP, al 20%”, è sufficiente precisare, in linea con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che, avendo il c.t.u. rilevato: “il difetto di una corretta indicazione e collocazione dei mezzi oggetto di causa (si ricordi che il motociclo fu spostato dal luogo del sinistro), mancando un rilievo delle frenate (per meglio individuare le velocità con metodi analitici), mancando inoltre una rappresentazione fotografica a colori dello scenario (per meglio individuare le deformazioni sull'autovettura)”, non appare convincente la sua ipotizzata ricostruzione delle fasi del sinistro, così come riportata alle pagine 15 e 16 di tale elaborato peritale, secondo la quale si sarebbe trattato di uno scontro avvenuto presumibilmente sulla corsia opposta al senso di marcia dei veicoli coinvolti, verificatosi in conseguenza di reciproche infrazioni al codice della strada, poste in essere da entrambi i conducenti l'autovettura ed il motociclo, dovendosi, comunque, dare atto che al c.t.u. non è in ogni caso consentito esprimere giudizi o valutazioni sul merito della causa, ovvero sulla graduazione delle responsabilità delle parti nella produzione causale di un sinistro stradale, in quanto tale incombenza è riservata al giudice del merito sulla base della valutazione degli esiti probatori e degli elementi istruttori emersi nel corso del processo.
5.7. - Privo di pregio risulta essere, altresì, anche il terzo motivo di gravame principale, col quale lamentava l'incongruità per difetto del disposto risarcimento del danno subito dalla Parte_1
sua autovettura “Ford Focus”, correttamente liquidato dal Tribunale, in ragione di € 500,00, sulla base dell'intervenuta declaratoria di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro stradale in questione,
11 considerato che nella relazione peritale del nominato c.t.u., dr. ing. , questi precisava Persona_2
testualmente che: “è stato possibile costatare la presenza di impatto sulla fiancata anteriore sx di media entità, zona sportello guidatore, non compatibile con il mezzo coinvolto, ma con una sagoma umana;
invece sono evidenti e compatibili le rotture dello specchietto retrovisore e delle marcate abrasioni e ammaccature sulla zona parafango ruota anteriore sx”, che, ad avviso della Corte, evidenziano l'incongruità per eccesso del preteso importo complessivamente determinato nella misura di € 1.850,40, di cui al preventivo versato in atti dalla convenuta, peraltro richiesto sul presupposto dell'accoglimento della domanda tesa alla declaratoria della responsabilità del conducente il motoveicolo “ ” nella causazione dell'evento Controparte_6
lesivo de quo.
6. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME INCIDENTALE
6.1. - Con il primo motivo di critica incidentale censurava la sentenza appellata per avere, CP_1
a suo dire, errato il Tribunale nell'avere ritenuto irrilevante ai fini probatori il contenuto del processo verbale del rapporto d'incidente stradale redatto dagli addetti all'Ufficio di polizia municipale del Comune di
AN, per essere intervenuti sul luogo del sinistro solo dopo la verificazione dello stesso, potendosi, al contrario, ricavarne elementi utili per la sua ricostruzione e per l'addebito della responsabilità esclusiva nella causazione dello stesso in capo al conducente l'autovettura, in forza delle ivi trascritte dichiarazioni rese dal conducente l'autovettura “Ford Focus”, secondo il quale il sorpasso da parte del centauro avveniva nella medesima corsia di marcia, percorsa dall'autoveicolo, “Ford Focus”, essendo la corsia opposta impegnata da altro veicolo, allorquando, inopinatamente, il conducente tale automezzo cambiava direzione di marcia, violando il disposto normativo di cui all'art. 154 c.d.s., proiettandosi nella corsia opposta con una manovra repentina verso sinistra, verosimilmente per fare inversione, inducendo a ritenere di non essersi avveduto del sopraggiungere del motoveicolo, che ivi stava percorrendo nella stessa direzione la medesima corsia di marcia, impegnata pure dall'autovettura.
6.2. - Con il secondo motivo d'impugnazione incidentale la parte appellante si doleva della pretesa violazione da parte del primo giudice dei principi di disponibilità e di valutazione delle prove, di cui ai rispettivi artt. 115 e 116 c.p.c., per avere, a suo dire, quest'ultimo erroneamente ritenuto che l'espletata istruttoria non avesse consentito di accertare le modalità di svolgimento del fatto lesivo, perché, di contro, la corretta interpretazione degli acquisiti esiti istruttori orali (interrogatorio formale dell'attore e testimoniali) corroborerebbe l'assunto difensivo di parte attrice-appellata-appellante incidentale, secondo la quale la responsabilità del sinistro de quo sarebbe da imputare solo ed esclusivamente al conducente l'autovettura,
“Ford Focus”, per avere repentinamente svoltato a sinistra, senza attivare l'indicatore di direzione sinistro e senza rispettare l'obbligo di dare la precedenza, come disciplinato dall'art. 154 c.d.s., investendo il motoveicolo, che in fase di sorpasso proveniva da tergo sulla medesima corsia di marcia, senza avere sorpassato la linea delimitante l'altra corsia, ovvero l'altro opposto senso di marcia.
12 6.3. - Con il terzo motivo di gravame incidentale l'impugnante lamentava l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado per avere respinto, sull'errato convincimento del difetto di allegazione e di prova sul punto, la domanda tendente a conseguire il risarcimento dei danni subiti dal motoveicolo, “Piaggio
Liberty”, tg. CD 23562, quantificato nella misura di € 2.500,00, corrispondente al quantum riportato nel preventivo di spesa, non esaminato dal primo giudice, indicante i costi delle sostituzioni dei componenti del mezzo e delle riparazioni dei danni riportati da tale veicolo, prodotto in giudizio entro i termini di cristallizzazione del thema probandum et decidendum.
6.4. - Con il quarto motivo d'appello incidentale criticava l'incongruità per difetto delle CP_1
somme liquidategli a titolo di danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico per le lesioni permanenti residuate e per l'inabilità temporanea assoluta e parziale, nella misura ridotta di ½, in ragione di € 12.825,00, in considerazione del dichiarato paritario concorso colposo nella determinazione causale del sinistro stradale de quo in capo ai soggetti coinvolti nel sinistro stradale, avanzando in questa fase la pretesa della maggiore somma di € 25.650,00, pari al doppio di quanto già liquidatogli, sul presupposto dell'accoglimento dei primi due motivi d'impugnazione incidentale, finalizzati alla declaratoria dell'esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento lesivo de quo a carico di , conducente l'autovettura Ford Focus. Controparte_7
6.5. - Con il quinto motivo di critica incidentale l'appellante censurava la parte della sentenza in cui veniva disposto e liquidato nella misura di € 500,00 il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura “Ford
Focus”, di proprietà di parte convenuta, chiedendo in questa fase di non riconoscere alcunché in favore di quest'ultima a tale titolo, sul presupposto dell'accoglimento dei primi due motivi d'impugnazione incidentale, finalizzati alla declaratoria dell'esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento lesivo de quo a carico di , conducente l'autovettura “Ford Focus”. Controparte_7
6.6. - Con il sesto motivo di censura incidentale l'impugnante, posto che il Tribunale poneva le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio, disposte ed espletate nel corso del primo grado, solidalmente a carico dell'attore e della convenuta, chiedeva, senza alcuna motivazione sul punto, che le stesse venissero poste solidalmente a carico della convenuta e della società assicuratrice costituita.
6.7. - Con il settimo motivo chiedeva la correzione dell'errore materiale in cui incorreva CP_1
il Tribunale a pagina 3, righi da 15 a 18, laddove il motoveicolo di parte attrice veniva identificato col nome
“Piaggio Free” invece che con quello effettivo di “ ”. Controparte_6
6.8. - Anche tali motivi di censura incidentale possono essere trattati unitariamente, in considerazione della loro connessione.
Degli stessi i primi sei sono inammissibili per le ragioni qui di seguito evidenziate, dovendo trovare accoglimento soltanto il settimo motivo, sussistendo il denunciato errore materiale commesso dal primo giudice, che va corretto, così come richiesto.
13 6.9. - Poiché nell'ambito delle note di trattazione scritta, depositate il 13 ottobre 2021, in riferimento all'udienza di precisazione delle conclusioni fissata in primo grado per il 19 ottobre 2021, l'attore concludeva:
“per l'integrale accoglimento della domanda attorea e per l'effetto, previa declaratoria di responsabilità concorsuale al 50% tra le parti in merito al sinistro de quo, condannarsi in Parte_3
solido con , al risarcimento dei danni biologici e morali riportati da Parte_1 CP_1
quantificati in € 131.358,70 …”, la Corte rileva l'inammissibilità dei primi sei motivi d'impugnazione incidentale, che si fondano sul presupposto dell'accoglimento dell'originaria domanda attrice tendente alla declaratoria dell'esclusiva responsabilità nella determinazione causale del sinistro stradale de quo, a carico di , quale conducente l'autovettura, “Ford Focus”, coinvolta nel sinistro, avendo la difesa Controparte_4 di già rinunciato in primo grado a tale domanda, riducendone il “petitum” in senso quantitativo, CP_1 nei termini di cui alle precisate conclusioni innanzi riportate, dovendosi ritenere pure rinunciata, per non essere stata espressamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, pure l'ulteriore domanda attrice, tendente a conseguire il risarcimento dei danni subiti dal motoveicolo, “Piaggio Liberty”, tg. CD
23562, quantificato nella misura di € 2.500,00, corrispondente al quantum riportato nel preventivo di spesa, che non sarebbe stato esaminato dal giudice di primo grado, il tutto coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, per il quale: “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, soprattutto allorché queste siano prospettate in modo specifico, di domande o eccezioni precedentemente formulate, implica normalmente una presunzione di abbandono o di rinuncia alle stesse.” (Cass. civ., Sez. I, 26/01/2007, n. 1754).
6.10. - In accoglimento del settimo motivo d'appello incidentale va disposta la correzione della sentenza di primo grado, per cui laddove a pagina 3, rigo 16, è scritto “Piaggio Free”, si legga: ”, dando Controparte_6
atto la Corte che l'accoglimento dell'istanza di correzione non determina una vera e propria riforma della decisione, limitandosi ad emendare il rilevato errore materiale in questione.
7. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza gravata, il cui errore materiale va corretto nei termini di cui innanzi, resiste alle critiche delle parti appellanti, principale ed incidentale, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame principale, la declaratoria d'inammissibilità di quello incidentale e la conferma della decisione impugnata.
8. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
8.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase, le spese del secondo grado del giudizio:
a) in applicazione del principio della reciproca soccombenza, nei rapporti tra la parte appellante principale e quella incidentale sono interamente compensate, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c.;
14 b) in applicazione del principio della soccombenza, nei rapporti tra la parte appellante principale e quella incidentale, da un canto, e la società appellata quale attuale impresa designata Controparte_2 per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., dall'altro canto, vengono poste a carico di e di , in favore di tale società assicuratrice, nella misura Parte_1 CP_1
liquidata in dispositivo, sulla base del valore del decisum (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D. M. 13 agosto 2022, n. 147.
8.2. - Nulla per le spese nei confronti e della società quale impresa già Controparte_3
designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., non costituitasi nella presente fase del giudizio.
8.3. - La reiezione dell'appello principale e la declaratoria d'inammissibilità di quello incidentale costituiscono il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il rispettivo pagamento, a carico di e di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Controparte_8 CP_1
quello dovuto per le loro rispettive impugnazioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione principale e su quella incidentale, proposte avverso la sentenza n. 200/2022 del Tribunale di Nola, pubblicata il 31 gennaio 2022, così provvede:
1) respinge l'appello principale;
2) dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale;
3) dispone la correzione della sentenza di primo grado, per cui in parte qua a pagina 3, rigo 16, è scritto “Piaggio Free”, si legga: “ ”; Controparte_6
4) compensa interamente le spese di lite nei rapporti tra la parte appellante principale e quella incidentale;
5) condanna alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio in Parte_1
favore della società appellata, quale attuale impresa designata per la Regione Campania Controparte_2
alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida nella complessiva somma di € 5.809,00, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge;
15 6) condanna alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio in favore della CP_1
società appellata, quale attuale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_2 liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida nella complessiva somma di € 5.809,00, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge;
7) dichiara che nulla è dovuto per le spese nei confronti della società Controparte_3
quale impresa già designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore;
8) dà atto della sussistenza dei presupposti per il rispettivo versamento da parte di Parte_1
e di dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello rispettivamente
[...] CP_1 dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
11 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente
dr. GI Gustavo Infantini - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 3641/2022/CC, avverso la sentenza n. 200/2022 del Tribunale di
Nola, pubblicata il 31 gennaio 2022,
TRA
(C.F.: , nata ad [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca De Lorenzo (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di Nola, come da procura speciale C.F._2 Email_1
ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F.: , nato a [...] il [...], residente a CP_1 CodiceFiscale_3
RZ (Na) in Via Zabatta n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Laudondo (C.F.: C.F._4
; PEC: , del foro di Nola, come da procura speciale ad litem apposta su
[...] Email_2 documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
1 (C.F.: ), in persona dell'amministratore pro tempore, con sede a Controparte_2 P.IVA_1
NO ET (Tv) in Via Marrocchesa n. 14, quale attuale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Giannella (C.F.;
[...]
; PEC: , del foro di Avellino, giusta procura C.F._5 Email_3
generale ad lites, di cui al repertorio n. 186905 ed alla raccolta n. 30367 del 18 dicembre 2014, redatta dal dr. notaio iscritto nel distretto notarile di Treviso;
Persona_1
APPELLATA
E
(C.F.: , con sede a Trieste in Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, Controparte_3 P.IVA_2 quale impresa già designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore.
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato, premetteva che: CP_1
a) il giorno 28 dicembre 2010, alle ore 18:00 circa, mentre percorreva. a velocità moderata, Via San
Leonardo, rientrante nel territorio del Comune di AN (Na), in sella al proprio motoveicolo “Piaggio
Liberty”, tg CD 23562, giunto all'altezza del Caseificio “Gaia”, veniva urtato da , Controparte_4
conducente l'autovettura “Ford Focus”, tg. BJ 252 SX, di proprietà di , non assicurata Parte_1
per la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi in conseguenza della sua circolazione, il quale, a seguito dell'imprudente, repentina e non segnalata manovra di svolta a sinistra, collideva con la parte anteriore dell'autoveicolo dal medesimo condotto la parte anteriore del motoveicolo della parte istante, che stava ivi transitando nella medesima corsia di marcia, dopo avere sorpassato sulla sinistra gli altri autoveicoli incolonnati nel traffico veicolare sul tale percorso stradale di Via San Leonardo;
b) a causa del violentissimo impatto, verificatosi nella corsia di marcia di percorrenza dell'attore, che non aveva invaso l'opposta corsia, la parte istante rovinava al suolo unitamente al proprio motoveicolo, subendo gravi lesioni personali, con residuati postumi permanenti, oltre che ingenti danni patrimoniali, che rendevano inutilizzabile il detto motoveicolo, “Piaggio Liberty”.
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di Nola, previa declaratoria della responsabilità esclusiva di nella produzione causale del sinistro stradale de quo, per essere stato alla Controparte_4
guida dell'autoveicolo, di proprietà di , la condanna solidale di quest'ultima e della Parte_1
2 società quale impresa già designata per la Regione Campania alla liquidazione Controparte_3
dei danni a carico del F.G.V.S., al risarcimento, in suo favore, di tutti i danni patrimoniali, inerenti al motoveicolo distrutto, e non patrimoniali per le lesioni fisiche subite, comprensive del danno biologico e morale, da quantificare in corso di causa mediante l'invocata c.t.u. medico-legale, oltre agli interessi compensativi ed alla rivalutazione monetaria dal dì dell'evento lesivo fino all'effettivo soddisfo, con la contestuale istanza di solidale condanna delle controparti soccombenti al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.2. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio Parte_1
, contestando la domanda attrice, di cui richiedeva il rigetto per la pretesa infondatezza della
[...] stessa, allegando che:
a) il sinistro de quo si era verificato esclusivamente a causa della colpevole, imprudente e negligente condotta di guida di , in sella al suo motoveicolo, “Piaggio Liberty”, tg. CD 23562, non assicurato CP_1
per la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi in conseguenza della sua circolazione, il quale il giorno
28 dicembre 2010, alle ore 18,00 circa, sulla Via San Leonardo del Comune di AN (Na), nel mentre transitava in direzione di Via Roma, avendo iniziato ed eseguito la manovra di sorpasso, al fine di superare i veicoli fermi ed in lento movimento, che lo precedevano nello stesso senso di marcia, andava a collidere contro l'autovettura “Ford Focus”, tg. BJ 252 SX, di sua proprietà, condotta da , il quale, Controparte_4 dopo aver concesso la precedenza ad un autoveicolo, che proveniva dal senso contrario di marcia, ed attivato l'indicatore di direzione sinistro, aveva svoltato presso il caseificio “Gaia”, ubicato alla sua sinistra;
b) in tale circostanza spazio-temporale il conducente il motociclo “Piaggio Liberty” finiva con l'urtare la parte anteriore del suo motoveicolo contro la fiancata centrale e la parte anteriore sinistra dell'autovettura
“Ford Focus”, provocandole danni, per le cui riparazioni veniva preventivato un costo di € 1.850,00, come da preventivo versato in atti.
Tanto premesso, la convenuta spiegava la domanda riconvenzionale, al fine di ottenere, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità dell'attore nella determinazione causale dell'occorso sinistro, la solidale condanna di quest'ultimo e della società quale impresa già designata Controparte_3
per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., di cui chiedeva disporsi la chiamata in causa, al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura nella misura di € 1.850,00, ovvero di quell'importo maggiore o minore da accertare in corso di causa, anche a mezzo di c.t.u. da disporre, oltre agli interessi compensativi ed alla rivalutazione monetaria dalla dì dell'evento lesivo fino all'effettivo soddisfo, con la contestuale istanza di solidale condanna delle controparti soccombenti al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
3 1.3. - Disposta mediante il decreto reso il 14 ottobre 2013 la chiamata in causa della società
quest'ultima, a seguito della rituale sua citazione in giudizio, si costituiva, quale Controparte_3 impresa già designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., eccependo l'improcedibilità di entrambe le avverse domande, così come proposte in suo danno dall'attore e dalla convenuta, oltre che la prescrizione del credito risarcitorio preteso da entrambe le controparti;
proponendo la domanda di regresso nei confronti sia dell'attore che della convenuta, con la contestuale istanza di condanna di tali parti al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.4. - Escussi i testimoni ammessi ed addotti dalle parti in causa;
acquisito il rapporto degli agenti della Polizia municipale del Comune di AN, intervenuti sul luogo del sinistro, oltre che la relazione peritale ricostruttiva della dinamica dell'incidente stradale, a firma del nominato c.t.u., dr. ing. , Persona_2
nonché l'elaborato peritale, medico-legale del nominato c.t.u., dr. , eseguita sul Persona_3
danneggiato, ; precisate le conclusioni;
depositate le rispettive comparse conclusionali e memorie CP_1
di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 200/2022, pubblicata il 31 gennaio 2022, con la quale il Tribunale di Nola così testualmente stabiliva: “- Dichiara la pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro stradale del 28.12.2010; - Condanna e GVS, in solido tra loro, Parte_1 CP_3
al versamento in favore di di Euro 12.825,00 all'attualità, oltre gli interessi al tasso legale, CP_1 inizialmente calcolati sul suddetto importo devalutato secondo gli indici Istat al 28.12.2010, e quindi anno per anno e a partire dal 28.12.2010 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, sulla somma di Euro
12.825,00, dal momento della presente decisione al saldo;
- Rigetta le restanti domande proposte da CP_1
- Condanna e FGVS, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] CP_1 CP_3 Parte_1
di Euro 500,00, all'attualità, oltre gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sul suddetto
[...]
importo devalutato secondo gli indici Istat al 28.12.2010, e quindi anno per anno e a partire dal 28.12.2010 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, sulla somma di Euro 500,00, dal momento della presente decisione al saldo;
- Accoglie la domanda di regresso proposta da GVS nei confronti di CP_3 CP_1
e per l'effetto lo obbliga a tenerla indenne da ogni somma corrisposta in esecuzione della presente sentenza;
- Accoglie la domanda di regresso proposta da GVS nei confronti di , e per CP_3 Parte_1
l'effetto la obbliga a tenerla indenne da ogni somma corrisposta in esecuzione della presente sentenza;
-
Compensa integralmente le spese di lite;
- Pone le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico di e , in solido tra loro.” CP_1 Parte_1
In particolare, il primo giudice, disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla società assicuratrice convenuta e terza chiamata, attesa la ritenuta infondatezza delle stesse;
sulla scorta degli esiti della prova testimoniale e dell'acquisito rapporto degli agenti della Polizia municipale del Comune di AN
4 intervenuti sul luogo del sinistro;
ritenuto non esaustivo ed irrilevante, ai fini del thema probandum et decidendum, l'elaborato peritale inerente alla dinamica del sinistro, a firma del nominato c.t.u.; in applicazione del comma 2 dell'art. 2054 c.c., ritenuta la concorrente e paritaria responsabilità di entrambi i soggetti coinvolti nell'incidente stradale nella determinazione causale dell'evento lesivo de quo:
I) in riferimento alla posizione dell'attore : a) respingeva la domanda di risarcimento danni CP_1
patrimoniali subiti dal suo motociclo, atteso il rilevato difetto di allegazione e di prova sul punto;
b) liquidava l'entità del danno non patrimoniale risarcibile sulla base delle conclusioni contenute nella relazione peritale, medico-legale del c.t.u., svolta sulla persona dell'attore-danneggiato, nella quale l'ausiliario aveva stimato i postumi invalidanti nella misura del 10%, come danno biologico;
c) liquidava l'inabilità temporanea totale di
30 giorni e parziale di 30 giorni, valutata in media al 50%, e di ulteriori 30 giorni valutata in media al 25%; d) applicava le tabelle del Tribunale di Milano, nella versione vigente alla data della decisione di primo grado, condannando solidalmente e la società nelle Parte_1 Controparte_3
rispettive qualità di proprietaria dell'autovettura, “Ford Focus”, tg. BJ 252 SX, e quale impresa già designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., al corrispondente risarcimento del danno subito da , quantificato in ragione della complessiva somma € 12.825,00, già ridotta del CP_1
50%, in considerazione del riconosciuto concorso colposo paritario di entrambi i conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro;
e) non riconosceva il danno morale e la personalizzazione del danno per il rilevato difetto di allegazione e di prova sul punto;
II) in riferimento alla posizione della convenuta-attrice in riconvenzionale, : Parte_1
liquidava in ragione di € 500,00 il danno subito all'autovettura “Ford Focus”, “tenuto conto dell'anno di immatricolazione del veicolo, del suo valore commerciale all'epoca dei fatti di causa, e dei costi di manodopera occorrenti per la riparazione, nonché della decurtazione del 50% in applicazione dell'art. 2054,
2° comma, c.c.”;
III) in riferimento alla posizione della società convenuta-terza chiamata, Controparte_3
accoglieva le domande di regresso formulate nei confronti di e di
[...] CP_1 Parte_1
, sussistendo i presupposti di legge.
[...]
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione ritualmente notificato il 31 agosto 2022 a CP_1
ed alla società quale attuale impresa designata per la Regione Campania alla
[...] Controparte_2 liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., proponeva appello innanzi a questa Parte_1
Corte, chiedendone la riforma, sulla base di tre motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Preliminarmente: - Sospendere immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283
c.p.c., la esecutorietà e/o la esecuzione della sentenza n. 200/2022 emessa dal Tribunale di Nola ed
5 odiernamente impugnata per la palese fondatezza dei motivi addotti alla base del presente atto d'appello
(fumus boni iuris) nonché per il grave pericolo incombente in capo all'appellante nel vedersi esecutare ingenti somme di danaro difficilmente poi recuperabili (periculum in mora); Nel merito: A) accertare e dichiarare il concorso di colpa secondo la normativa sussidiaria espressa dall'art. 2054 c.c., quale concorso di colpa effettivo e non paritario, nella misura dell'80% a carico del conducente del ciclomotore targato CD 23562 e del 20% a carico del conducente dell'autovettura Ford Focus targata BJ 252 SX;
B) per l'effetto, condannare,
i convenuti, in solido, ovvero ciascuno per quanto di proprio titolo onere e/o responsabilità, al risarcimento, in favore dell'esponente, di tutti i danni subiti e subendi alla propria autovettura Ford Focus targata BJ 252
SX, in seguito al sinistro innanzi indicato, e quindi al pagamento dell'importo di €. 1.480,00, (e non in € 500,00 come erroneamente stabilito nella sentenza impugnata) iva inclusa, interessi al tasso legale e svalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo, stante la responsabilità del conducente dell'auto Ford Focus al
20%, il tutto nei limiti di €. 5200,00 ai fini del contributo unificato;
C) accertare e dichiarare che, stante la responsabilità del conducente del motorino all'80%, il danno biologico lamentato da parte appellata va quantificato in € 5.130,00 all'attualità, (e non in € 12.825,00 come erroneamente stabilito nella sentenza impugnata); D) in ogni caso, condannare i convenuti, in solido, ovvero ciascuno per quanto di proprio titolo onere e/o responsabilità, al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 22 novembre 2022, si costituiva in giudizio , CP_1
contestando gli avversi motivi d'impugnazione, di cui richiedeva il rigetto, formulando l'appello incidentale avverso la decisione del primo giudice, sulla base di sette motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “a) Si insiste nel rigetto integrale dell'appello principale così come proposto, in quanto nullo, inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto;
b) Si insiste nell'accoglimento dell'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola nr. 200/2022, resa nell'ambito del procedimento R.G. n.ro 4135/2013: c) accogliere il presente gravame e, in riforma dell'appellata sentenza, dichiararsi la domanda, già dichiarata proponibile nel giudizio di primo grado, procedibile ed ammissibile con conseguente accertamento della responsabilità piena ed esclusiva, nella misura del 100%, in capo al conducente dell'autoveicolo Ford Focus tg. BJ 252 SX, di proprietà dell'appellante sig.ra , in riferimento alla causazione del sinistro stradale verificatosi il 28.12.2010 Parte_1
in AN alla Via San Leonardo, e pertanto: d) condannarsi l'appellante principale, Parte_1
, nonché gli appellati tutti, in solido tra loro, o chi di ragione, in favore dell'appellante incidentale,
[...] sig. al risarcimento di tutti i danni subiti dal proprio motoveicolo Piaggio Liberty targato CD CP_1
23562 nella misura di Euro 2.500,00, o nella misura che codesto Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo, come previsto ex lege;
e) condannarsi l'appellante principale, , nonché gli appellati tutti, in solido tra loro, o chi di ragione, in favore Parte_1
dell'appellante incidentale, sig. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, diretti e CP_1
6 mediati, conseguenti le lesioni personali patite dal sig. in qualità di conducente del proprio CP_1
motoveicolo Piaggio Liberty targato CD 23562, nella misura di Euro 25.650,00, oltre interessi legali da corrispondere dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, dalla quale somma andrà detratta quella già liquidata in favore del in primo grado e già percepiti dall'odierno appellante;
f) condannare CP_1
entrambe le controparti, l'appellante principale e gli appellati, in solido tra loro, o chi di ragione, al pagamento di tutte le spese sostenute nel primo grado di giudizio, anche di CTU, nonché delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, come per legge, ai sensi del D.M. 55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA: g) si riserva, anche in ragione al comportamento processuale ex adverso, nelle richieste già formulate nella presente comparsa, di nomina di altro C.T.U. sia tecnico che medico-legale, per la rinnovazione delle consulenze espletate nel procedimento di I grado.”
2.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 6 dicembre 2022, si costituiva in giudizio la società
quale attuale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a Controparte_2
carico del F.G.V.S., eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame principale, ex artt. 348-bis e
342 c.p.c, contestandone, nel merito, la fondatezza, richiedendone la reiezione con la contestuale istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase.
2.4. - Con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 14 dicembre 2022 veniva respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, attesa la rilevata insussistenza dei presupposti di legge per il suo accoglimento, nonché ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., da eseguire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, nei confronti della società costituita in primo grado, quale impresa Controparte_3
già designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., la quale, nonostante fosse stata citata a comparire mediante l'atto di citazione notificatole il 3 gennaio 2023, preferiva non comparire, per cui ne veniva dichiarata la contumacia mediante l'ordinanza pubblicata e comunicata il 10 maggio 2023.
2.5. - Acquisito il fascicolo di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 23 aprile 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 20 maggio 2025; depositate dalle parti costituite le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 21 maggio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali a cura delle parti costituite e delle memorie di replica a cura delle parti appellanti, principale ed incidentale.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della società assicuratrice appellata ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente
7 ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione principale, contrariamente a quanto eccepito dalla società appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, l'impugnazione principale va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa della società assicuratrice appellata ne eccepiva l'inammissibilità anche per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame, in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c., nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
In questa disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris
8 instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio 2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., vigenti ratione temporis, aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME PRINCIPALE
5.1. -Con il primo motivo d'impugnazione principale si doleva della Parte_1
decisione appellata per la pretesa insufficiente, incongrua, perplessa ed erronea sua motivazione, che sarebbe stata articolata dal primo giudice in violazione del disposto normativo di cui al n. 4, comma 2, dell'art. 132 c.p.c., oltre che del comma 6 dell'art. 111 cost., essendosi tale giudicante basato, a dire dell'appellante principale, esclusivamente sull'erronea applicazione del comma 2 dell'art. 2054 c.c. e su inconferenti richiami giurisprudenziali, avendo violato i principi di disponibilità e di valutazione delle prove, di cui ai rispettivi artt.
115 e 116 c.p.c., perché la corretta chiave di lettura degli acquisiti esiti istruttori orali (interrogatorio formale dell'attore e testimoniali), oltre che quelli peritali, inerenti alla ricostruzione cinematica del sinistro, a firma del nominato c.t.u., avrebbero dovuto indurre il Tribunale non solo ad escludere il riconosciuto e dichiarato paritario concorso di colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro stradale de quo, ma anche ad attribuirne la responsabilità maggiormente in capo alla parte attrice.
5.2. -Con il secondo motivo di gravame principale la parte impugnante lamentava l'errata valutazione degli esiti istruttori testimoniali ricavati dalle propalazioni rese dai testimoni addotti dall'attore, che, a suo dire, il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare inattendibili sia per le evidenti contraddizioni in termini, caratterizzanti le dichiarazioni rese dal teste , sia perché dal processo Testimone_1
verbale degli agenti municipali del , intervenuti dopo solo venti minuti sul luogo del Parte_2 sinistro, si ricava la presenza in loco soltanto di e non anche di né Persona_4 Testimone_1 di , indicati, poi, come testimoni oculari nel corso del giudizio di primo grado. Persona_5
5.3. - Con il terzo motivo d'appello principale la parte impugnante criticava l'incongruità per difetto della liquidazione del danno patrimoniale subito dalla sua autovettura, “Ford Focus”, tg. BJ 252 SX, quantificato in ragione di soli € 500,00, non avendo il giudice di prime cure valutato correttamente il
9 preventivo di spesa, versato in atti, in cui è indicata la somma di € 1.850,40, iva inclusa, necessaria per fare fronte alla riparazione dei danni de quibus, dovendosi ritenere irrilevante, ai fini decisori, la mancata apposizione della data sul preventivo in questione.
5.4. - I tre motivi di censura principale possono essere trattati unitariamente, in considerazione della loro connessione, dando atto che gli stessi sono destituiti di fondamento, per cui vanno interamente respinti sulla base delle seguenti argomentazioni.
5.5. - Contrariamente all'assunto difensivo della parte appellante principale, la Corte è dell'avviso che la sentenza gravata non sia affatto caratterizzata dai lamentati vizi d'insufficiente, incongrua, perplessa ed erronea motivazione, avendo il giudice di primo grado - in applicazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto dal comma 6 dell'art. 111 Cost., ed in materia di processo civile ordinario dal n.
4 del comma 2 dell'art. 132 c.p.c. - esposto i motivi in fatto e diritto della decisione assunta, specificato ed illustrato le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla stessa, avendo chiarito su quali prove fondava il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni perveniva alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare in questa fase di gravame se avesse effettivamente giudicato iuxta alligata et probata partium.
Infatti, il Collegio, in disaccordo con quanto lamentato sul punto dall'appellante principale, ritiene che il giudice di prime cure avesse fatto corretta applicazione della regola di cui al comma 2 dell'art. 2054
c.c., tenuto conto che, rispetto alla presunzione di cui a tale disposizione normativa, non risulta essere stata fornita la prova contraria che il sinistro stradale de quo fosse stato causato dall'esclusiva o prevalente responsabilità di uno dei due conducenti i veicoli coinvolti nell'evento lesivo in questione, per cui l'impugnata sentenza va confermata, dovendo essere rigettato sul punto l'appello principale.
Invero, entrambe le parti in causa non riuscivano senz'altro a superare la presunzione di cui al comma
1 dell'art. 2054 c.c., atteso che i contrastanti elementi probatori, acquisiti all'esito dell'interrogatorio formale reso dall'attore e dell'espletata prova testimoniale, non consentono di ritenere perfettamente provata dalle stesse la dinamica del sinistro, secondo le loro rispettive, divergenti e contrapposte prospettazioni.
Infatti, non solo le contraddizioni in ordine alla rappresentata dinamica del sinistro, ricavabili dalle dichiarazioni rese dall'attore in sede di prova per interpello, rispetto a quanto già dal medesimo riferito spontaneamente agli addetti all'Ufficio municipale del Comune di AN, non costituiscono la confessione di quanto sul punto preteso dalla convenuta secondo la prospettazione di quest'ultima, ma addirittura la prova dell'esatta dinamica dell'evento lesivo in questione non si ricava neppure da quanto riferito dai testimoni addotti dalla parte attrice e da quella convenuta, per avere gli stessi reso dichiarazioni tra loro rispettivamente divergenti e confliggenti.
10 Infatti: a) i testimoni indicati dalla parte attrice - la cui attendibilità non può essere messa in dubbio soltanto perché non inseriti come presenti nel processo verbale degli agenti di polizia municipale intervenuti, in difetto di altri indizi inficianti la loro credibilità - dichiaravano che il conducente il motoveicolo “Piaggio
Liberty” era in fase di sorpasso sulla sinistra, ma all'interno della sua corsia di marcia, allorché il conducente l'autovettura “Ford , senza avere azionato l'indicatore di direzione sinistro, girava improvvisamente CP_5
sulla sinistra, rendendo inevitabile l'impatto tra i veicoli in questione;
b) i testimoni addotti dalla parte convenuta riferivano che il conducente l'autoveicolo “Ford Focus” aveva azionato l'indicatore di direzione sinistro ed effettuato la svolta a sinistra sulla corsia opposta, allorquando veniva urtato dal motoveicolo, che procedeva in fase di sorpasso, ad elevata velocità, senza avere azionato l'indicatore di direzione sinistro.
5.6. - In ordine, poi, all'efficacia probatoria, ritenuta a sé favorevole dall'appellante principale, dell'elaborato peritale inerente alla ricostruzione cinematica del sinistro, a firma del nominato c.t.u., dr. ing.
, da cui si ricaverebbe, secondo tale parte impugnante, non solo la presumibile dinamica del Persona_2
sinistro, ma anche la corretta quantificazione della graduazione delle responsabilità, così come stimate dal c.t.u., entrambe immotivatamente ignorate dal primo giudice, per essersi erroneamente convinto che, nella specie, si fosse concretizzata l'ipotesi della pari responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro stradale, che qui ci occupa, nonostante il suo ausiliario avesse concluso “per una corresponsabilità per entrambi i conducenti, propendendo per una colpa minore per l'autoveicolo, valutata in primis al 30%, per, poi, essere ridotta, a seguito delle osservazioni dei CTP, al 20%”, è sufficiente precisare, in linea con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che, avendo il c.t.u. rilevato: “il difetto di una corretta indicazione e collocazione dei mezzi oggetto di causa (si ricordi che il motociclo fu spostato dal luogo del sinistro), mancando un rilievo delle frenate (per meglio individuare le velocità con metodi analitici), mancando inoltre una rappresentazione fotografica a colori dello scenario (per meglio individuare le deformazioni sull'autovettura)”, non appare convincente la sua ipotizzata ricostruzione delle fasi del sinistro, così come riportata alle pagine 15 e 16 di tale elaborato peritale, secondo la quale si sarebbe trattato di uno scontro avvenuto presumibilmente sulla corsia opposta al senso di marcia dei veicoli coinvolti, verificatosi in conseguenza di reciproche infrazioni al codice della strada, poste in essere da entrambi i conducenti l'autovettura ed il motociclo, dovendosi, comunque, dare atto che al c.t.u. non è in ogni caso consentito esprimere giudizi o valutazioni sul merito della causa, ovvero sulla graduazione delle responsabilità delle parti nella produzione causale di un sinistro stradale, in quanto tale incombenza è riservata al giudice del merito sulla base della valutazione degli esiti probatori e degli elementi istruttori emersi nel corso del processo.
5.7. - Privo di pregio risulta essere, altresì, anche il terzo motivo di gravame principale, col quale lamentava l'incongruità per difetto del disposto risarcimento del danno subito dalla Parte_1
sua autovettura “Ford Focus”, correttamente liquidato dal Tribunale, in ragione di € 500,00, sulla base dell'intervenuta declaratoria di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro stradale in questione,
11 considerato che nella relazione peritale del nominato c.t.u., dr. ing. , questi precisava Persona_2
testualmente che: “è stato possibile costatare la presenza di impatto sulla fiancata anteriore sx di media entità, zona sportello guidatore, non compatibile con il mezzo coinvolto, ma con una sagoma umana;
invece sono evidenti e compatibili le rotture dello specchietto retrovisore e delle marcate abrasioni e ammaccature sulla zona parafango ruota anteriore sx”, che, ad avviso della Corte, evidenziano l'incongruità per eccesso del preteso importo complessivamente determinato nella misura di € 1.850,40, di cui al preventivo versato in atti dalla convenuta, peraltro richiesto sul presupposto dell'accoglimento della domanda tesa alla declaratoria della responsabilità del conducente il motoveicolo “ ” nella causazione dell'evento Controparte_6
lesivo de quo.
6. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME INCIDENTALE
6.1. - Con il primo motivo di critica incidentale censurava la sentenza appellata per avere, CP_1
a suo dire, errato il Tribunale nell'avere ritenuto irrilevante ai fini probatori il contenuto del processo verbale del rapporto d'incidente stradale redatto dagli addetti all'Ufficio di polizia municipale del Comune di
AN, per essere intervenuti sul luogo del sinistro solo dopo la verificazione dello stesso, potendosi, al contrario, ricavarne elementi utili per la sua ricostruzione e per l'addebito della responsabilità esclusiva nella causazione dello stesso in capo al conducente l'autovettura, in forza delle ivi trascritte dichiarazioni rese dal conducente l'autovettura “Ford Focus”, secondo il quale il sorpasso da parte del centauro avveniva nella medesima corsia di marcia, percorsa dall'autoveicolo, “Ford Focus”, essendo la corsia opposta impegnata da altro veicolo, allorquando, inopinatamente, il conducente tale automezzo cambiava direzione di marcia, violando il disposto normativo di cui all'art. 154 c.d.s., proiettandosi nella corsia opposta con una manovra repentina verso sinistra, verosimilmente per fare inversione, inducendo a ritenere di non essersi avveduto del sopraggiungere del motoveicolo, che ivi stava percorrendo nella stessa direzione la medesima corsia di marcia, impegnata pure dall'autovettura.
6.2. - Con il secondo motivo d'impugnazione incidentale la parte appellante si doleva della pretesa violazione da parte del primo giudice dei principi di disponibilità e di valutazione delle prove, di cui ai rispettivi artt. 115 e 116 c.p.c., per avere, a suo dire, quest'ultimo erroneamente ritenuto che l'espletata istruttoria non avesse consentito di accertare le modalità di svolgimento del fatto lesivo, perché, di contro, la corretta interpretazione degli acquisiti esiti istruttori orali (interrogatorio formale dell'attore e testimoniali) corroborerebbe l'assunto difensivo di parte attrice-appellata-appellante incidentale, secondo la quale la responsabilità del sinistro de quo sarebbe da imputare solo ed esclusivamente al conducente l'autovettura,
“Ford Focus”, per avere repentinamente svoltato a sinistra, senza attivare l'indicatore di direzione sinistro e senza rispettare l'obbligo di dare la precedenza, come disciplinato dall'art. 154 c.d.s., investendo il motoveicolo, che in fase di sorpasso proveniva da tergo sulla medesima corsia di marcia, senza avere sorpassato la linea delimitante l'altra corsia, ovvero l'altro opposto senso di marcia.
12 6.3. - Con il terzo motivo di gravame incidentale l'impugnante lamentava l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado per avere respinto, sull'errato convincimento del difetto di allegazione e di prova sul punto, la domanda tendente a conseguire il risarcimento dei danni subiti dal motoveicolo, “Piaggio
Liberty”, tg. CD 23562, quantificato nella misura di € 2.500,00, corrispondente al quantum riportato nel preventivo di spesa, non esaminato dal primo giudice, indicante i costi delle sostituzioni dei componenti del mezzo e delle riparazioni dei danni riportati da tale veicolo, prodotto in giudizio entro i termini di cristallizzazione del thema probandum et decidendum.
6.4. - Con il quarto motivo d'appello incidentale criticava l'incongruità per difetto delle CP_1
somme liquidategli a titolo di danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico per le lesioni permanenti residuate e per l'inabilità temporanea assoluta e parziale, nella misura ridotta di ½, in ragione di € 12.825,00, in considerazione del dichiarato paritario concorso colposo nella determinazione causale del sinistro stradale de quo in capo ai soggetti coinvolti nel sinistro stradale, avanzando in questa fase la pretesa della maggiore somma di € 25.650,00, pari al doppio di quanto già liquidatogli, sul presupposto dell'accoglimento dei primi due motivi d'impugnazione incidentale, finalizzati alla declaratoria dell'esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento lesivo de quo a carico di , conducente l'autovettura Ford Focus. Controparte_7
6.5. - Con il quinto motivo di critica incidentale l'appellante censurava la parte della sentenza in cui veniva disposto e liquidato nella misura di € 500,00 il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura “Ford
Focus”, di proprietà di parte convenuta, chiedendo in questa fase di non riconoscere alcunché in favore di quest'ultima a tale titolo, sul presupposto dell'accoglimento dei primi due motivi d'impugnazione incidentale, finalizzati alla declaratoria dell'esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento lesivo de quo a carico di , conducente l'autovettura “Ford Focus”. Controparte_7
6.6. - Con il sesto motivo di censura incidentale l'impugnante, posto che il Tribunale poneva le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio, disposte ed espletate nel corso del primo grado, solidalmente a carico dell'attore e della convenuta, chiedeva, senza alcuna motivazione sul punto, che le stesse venissero poste solidalmente a carico della convenuta e della società assicuratrice costituita.
6.7. - Con il settimo motivo chiedeva la correzione dell'errore materiale in cui incorreva CP_1
il Tribunale a pagina 3, righi da 15 a 18, laddove il motoveicolo di parte attrice veniva identificato col nome
“Piaggio Free” invece che con quello effettivo di “ ”. Controparte_6
6.8. - Anche tali motivi di censura incidentale possono essere trattati unitariamente, in considerazione della loro connessione.
Degli stessi i primi sei sono inammissibili per le ragioni qui di seguito evidenziate, dovendo trovare accoglimento soltanto il settimo motivo, sussistendo il denunciato errore materiale commesso dal primo giudice, che va corretto, così come richiesto.
13 6.9. - Poiché nell'ambito delle note di trattazione scritta, depositate il 13 ottobre 2021, in riferimento all'udienza di precisazione delle conclusioni fissata in primo grado per il 19 ottobre 2021, l'attore concludeva:
“per l'integrale accoglimento della domanda attorea e per l'effetto, previa declaratoria di responsabilità concorsuale al 50% tra le parti in merito al sinistro de quo, condannarsi in Parte_3
solido con , al risarcimento dei danni biologici e morali riportati da Parte_1 CP_1
quantificati in € 131.358,70 …”, la Corte rileva l'inammissibilità dei primi sei motivi d'impugnazione incidentale, che si fondano sul presupposto dell'accoglimento dell'originaria domanda attrice tendente alla declaratoria dell'esclusiva responsabilità nella determinazione causale del sinistro stradale de quo, a carico di , quale conducente l'autovettura, “Ford Focus”, coinvolta nel sinistro, avendo la difesa Controparte_4 di già rinunciato in primo grado a tale domanda, riducendone il “petitum” in senso quantitativo, CP_1 nei termini di cui alle precisate conclusioni innanzi riportate, dovendosi ritenere pure rinunciata, per non essere stata espressamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, pure l'ulteriore domanda attrice, tendente a conseguire il risarcimento dei danni subiti dal motoveicolo, “Piaggio Liberty”, tg. CD
23562, quantificato nella misura di € 2.500,00, corrispondente al quantum riportato nel preventivo di spesa, che non sarebbe stato esaminato dal giudice di primo grado, il tutto coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, per il quale: “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, soprattutto allorché queste siano prospettate in modo specifico, di domande o eccezioni precedentemente formulate, implica normalmente una presunzione di abbandono o di rinuncia alle stesse.” (Cass. civ., Sez. I, 26/01/2007, n. 1754).
6.10. - In accoglimento del settimo motivo d'appello incidentale va disposta la correzione della sentenza di primo grado, per cui laddove a pagina 3, rigo 16, è scritto “Piaggio Free”, si legga: ”, dando Controparte_6
atto la Corte che l'accoglimento dell'istanza di correzione non determina una vera e propria riforma della decisione, limitandosi ad emendare il rilevato errore materiale in questione.
7. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza gravata, il cui errore materiale va corretto nei termini di cui innanzi, resiste alle critiche delle parti appellanti, principale ed incidentale, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame principale, la declaratoria d'inammissibilità di quello incidentale e la conferma della decisione impugnata.
8. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
8.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase, le spese del secondo grado del giudizio:
a) in applicazione del principio della reciproca soccombenza, nei rapporti tra la parte appellante principale e quella incidentale sono interamente compensate, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c.;
14 b) in applicazione del principio della soccombenza, nei rapporti tra la parte appellante principale e quella incidentale, da un canto, e la società appellata quale attuale impresa designata Controparte_2 per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., dall'altro canto, vengono poste a carico di e di , in favore di tale società assicuratrice, nella misura Parte_1 CP_1
liquidata in dispositivo, sulla base del valore del decisum (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D. M. 13 agosto 2022, n. 147.
8.2. - Nulla per le spese nei confronti e della società quale impresa già Controparte_3
designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., non costituitasi nella presente fase del giudizio.
8.3. - La reiezione dell'appello principale e la declaratoria d'inammissibilità di quello incidentale costituiscono il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il rispettivo pagamento, a carico di e di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Controparte_8 CP_1
quello dovuto per le loro rispettive impugnazioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione principale e su quella incidentale, proposte avverso la sentenza n. 200/2022 del Tribunale di Nola, pubblicata il 31 gennaio 2022, così provvede:
1) respinge l'appello principale;
2) dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale;
3) dispone la correzione della sentenza di primo grado, per cui in parte qua a pagina 3, rigo 16, è scritto “Piaggio Free”, si legga: “ ”; Controparte_6
4) compensa interamente le spese di lite nei rapporti tra la parte appellante principale e quella incidentale;
5) condanna alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio in Parte_1
favore della società appellata, quale attuale impresa designata per la Regione Campania Controparte_2
alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida nella complessiva somma di € 5.809,00, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge;
15 6) condanna alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio in favore della CP_1
società appellata, quale attuale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_2 liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida nella complessiva somma di € 5.809,00, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge;
7) dichiara che nulla è dovuto per le spese nei confronti della società Controparte_3
quale impresa già designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore;
8) dà atto della sussistenza dei presupposti per il rispettivo versamento da parte di Parte_1
e di dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello rispettivamente
[...] CP_1 dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
11 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
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