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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 30/09/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. /429/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente – dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 429/2025 del ruolo generale TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. SINIGAGLIA CRISTIAN , elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. BORGHETTI ALBERTO e VETTORELLO CRISTINA
( VIA VERDI 11/1 45100 ROVIGO, elettivamente domiciliati C.F._3 come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e parte resistente: Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, collocamento prevalente del minore presso la residenza materna in
Merlara; Salvi migliori accordi tra i genitori, il figlio minore potrà vedere il padre secondo le seguenti modalità: - a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 8.00 quando il padre lo andrà a prendere a casa della madre, fino alle ore 21.00 della domenica, già svolta la cena e il bagnetto;
durante la settimana il minore starà con il padre tre pomeriggi, che in difetto di diverso accordo tra le parti, saranno nei giorni
Pagina 1 martedì, mercoledì e giovedì, dal termine dell'orario scolastico, fino alle ore 20.30 avendo già svolto la cena;
nei giorni in cui il minore pernotterà con il papà, la mamma potrà contattare quotidianamente il figlio con videochiamata per poterlo vedere e sentire
e il signor sarà sempre disponibile nell'interesse del benessere del figlio, CP_1 consentendo almeno due videochiamate nell'arco della giornata;
il minore permarrà con ciascun genitore sette giorni durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali e due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 10 maggio di ogni anno;
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze, campi estivi. Il padre verserà alla madre a titolo di assegno di mantenimento del figlio minore la somma di euro 300,00 al mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025, con facoltà di versamento delle somme arretrate non versato fino all'attualità entro il mese di dicembre 2025. Spese di lite compensate.
Assegno unico universale per l'intero alla madre del minore, che potrà farne richiesta in via autonoma, anche senza il consenso del padre del minore.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 2 Con ricorso depositato in data 13-3-2025 ha evocato in giudizio l'ex Parte_1 convivente al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità Controparte_1 genitoriale sul figlio minore nato in data [...], oltre alla determinazione Per_1 delle modalità di esercizio del diritto di visita e delle condizioni economiche del suo mantenimento.
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre, l'obbligo per il padre di provvedere al mantenimento del minore mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 350,00 e versamento del 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse del figlio.
Con decreto del 18.3.2025 il presidente ha designato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473 bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM. Con decreto di pari data il giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e dato disposizioni per la notifica del ricorso e dei decreti e per il deposito della prova della notifica.
Regolarmente evocato in giudizio, il resistente si è costituito aderendo alla domanda di regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio, chiedendo di prevedere l'affidamento condiviso del minore, un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili.
Con ordinanza del 2.9.2025 il giudice ha onerato le parti di produrre le ultime sei buste paga, il CUD 2025, il modello 730/2024 e 730/2025. Entrambi i contraddittori hanno provveduto alle allegazioni documentali atte ad aggiornare le rispettive condizioni economiche.
All'udienza del 24.9.2025, avuta la presenza delle parti, il Giudice ha formulato proposta conciliativa accettata dalle parti che hanno, di conseguenza, precisato congiuntamente le conclusioni in conformità alla stessa.
Il Giudice istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, senza i termini previsti dall'art. 473 bis 28 cpc stante l'espressa rinuncia agli stessi dalle parti. Osserva il
Collegio che a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la loro convivenza è cessata, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del
Pagina 3 disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013.
Il collegio ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paia adeguato a garantire alla prole cura ed educazione necessari alla crescita equilibrata del minore e l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il tribunale ritiene che la regolamentazione concordata dalle parti non possa che contribuire alla crescita serena ed equilibrata di , obiettivo prioritario e Per_1 comune dei genitori;
essa tiene altresì conto dell'obbligo dei genitori di contribuire economicamente ciascuno secondo le proprie risorse, così come le stesse sono state allegate dalle parti nei propri atti difensivi. Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c.
In ragione dell'accordo raggiunto le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 26.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente – dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 429/2025 del ruolo generale TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. SINIGAGLIA CRISTIAN , elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. BORGHETTI ALBERTO e VETTORELLO CRISTINA
( VIA VERDI 11/1 45100 ROVIGO, elettivamente domiciliati C.F._3 come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e parte resistente: Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, collocamento prevalente del minore presso la residenza materna in
Merlara; Salvi migliori accordi tra i genitori, il figlio minore potrà vedere il padre secondo le seguenti modalità: - a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 8.00 quando il padre lo andrà a prendere a casa della madre, fino alle ore 21.00 della domenica, già svolta la cena e il bagnetto;
durante la settimana il minore starà con il padre tre pomeriggi, che in difetto di diverso accordo tra le parti, saranno nei giorni
Pagina 1 martedì, mercoledì e giovedì, dal termine dell'orario scolastico, fino alle ore 20.30 avendo già svolto la cena;
nei giorni in cui il minore pernotterà con il papà, la mamma potrà contattare quotidianamente il figlio con videochiamata per poterlo vedere e sentire
e il signor sarà sempre disponibile nell'interesse del benessere del figlio, CP_1 consentendo almeno due videochiamate nell'arco della giornata;
il minore permarrà con ciascun genitore sette giorni durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali e due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 10 maggio di ogni anno;
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze, campi estivi. Il padre verserà alla madre a titolo di assegno di mantenimento del figlio minore la somma di euro 300,00 al mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025, con facoltà di versamento delle somme arretrate non versato fino all'attualità entro il mese di dicembre 2025. Spese di lite compensate.
Assegno unico universale per l'intero alla madre del minore, che potrà farne richiesta in via autonoma, anche senza il consenso del padre del minore.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 2 Con ricorso depositato in data 13-3-2025 ha evocato in giudizio l'ex Parte_1 convivente al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità Controparte_1 genitoriale sul figlio minore nato in data [...], oltre alla determinazione Per_1 delle modalità di esercizio del diritto di visita e delle condizioni economiche del suo mantenimento.
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre, l'obbligo per il padre di provvedere al mantenimento del minore mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 350,00 e versamento del 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse del figlio.
Con decreto del 18.3.2025 il presidente ha designato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473 bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM. Con decreto di pari data il giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e dato disposizioni per la notifica del ricorso e dei decreti e per il deposito della prova della notifica.
Regolarmente evocato in giudizio, il resistente si è costituito aderendo alla domanda di regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio, chiedendo di prevedere l'affidamento condiviso del minore, un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili.
Con ordinanza del 2.9.2025 il giudice ha onerato le parti di produrre le ultime sei buste paga, il CUD 2025, il modello 730/2024 e 730/2025. Entrambi i contraddittori hanno provveduto alle allegazioni documentali atte ad aggiornare le rispettive condizioni economiche.
All'udienza del 24.9.2025, avuta la presenza delle parti, il Giudice ha formulato proposta conciliativa accettata dalle parti che hanno, di conseguenza, precisato congiuntamente le conclusioni in conformità alla stessa.
Il Giudice istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, senza i termini previsti dall'art. 473 bis 28 cpc stante l'espressa rinuncia agli stessi dalle parti. Osserva il
Collegio che a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la loro convivenza è cessata, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del
Pagina 3 disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013.
Il collegio ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paia adeguato a garantire alla prole cura ed educazione necessari alla crescita equilibrata del minore e l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il tribunale ritiene che la regolamentazione concordata dalle parti non possa che contribuire alla crescita serena ed equilibrata di , obiettivo prioritario e Per_1 comune dei genitori;
essa tiene altresì conto dell'obbligo dei genitori di contribuire economicamente ciascuno secondo le proprie risorse, così come le stesse sono state allegate dalle parti nei propri atti difensivi. Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c.
In ragione dell'accordo raggiunto le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 26.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
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