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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA NI, OR
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3355/2017 depositato il 14/07/2017
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1373/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 04/04/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 90020150068518084000 CONTR.CONSORTIL 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta alle proprie controdeduzioni e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1373/2017, pronunciata in data 06/12/2016 e depositata in data 04/04/2017, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce accoglieva, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Resistente_1 nei confronti del Ricorrente_1 , avverso avviso di pagamento n. 90020150068518084.000 del 23/12/2015, notificato in data 18/03/2016.
Con tale atto, il Consorzio comunicava la debenza tributaria pari ad Euro 5.067,88, a titolo di contributo di bonifica e miglioramento fondiario (cod. 630 - Euro 4.363,00) per l'anno 2014 e a titolo di opere irrigue (cod.
648 - Euro 699,00) per il medesimo anno.
La parte ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impositivo affidando le proprie difese ai seguenti motivi d'impugnazione:
a) carenza di legittimazione attiva alla riscossione;
b) mancata notifica dell'atto presupposto;
c) difetto di potere e di legittimazione ad agire del Commissario Straordinario del Consorzio;
d) carenza motivazionale dell'atto;
e) insussistenza dei presupposti impositivi;
f) errati criteri di calcolo importi contribuzione.
Depositava documentazione a sostegno delle proprie difese e chiedeva i provvedimenti consequenziali.
Il Ricorrente_1, ritualmente evocato in causa, si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni eccependo la illegittimità e la infondatezza del ricorso e la legittimità della pretesa tributaria.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure accoglievano il ricorso sul presupposto che il Consorzio non avesse svolto alcuna attività di manutenzione delle opere irrigue e di bonifica, con conseguente mancanza del beneficio per il ricorrente, diretto e indiretto, derivante da tali opere, che giustifica e legittima il potere impositivo.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il Ricorrente_1
, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava il ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento in riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Parte appellante eccepiva l'erroneità della sentenza sulla base delle argomentazioni sottese alla legittimità della pretesa tributaria, già partecipate in primo grado.
A sostegno delle proprie ragioni difensive, depositava relazione tecnica a firma del dott. Agr. Nominativo_3.
Il Sig. Resistente_1 , a mezzo del proprio difensore di fiducia, si costituiva nel presente giudizio presentando proprie controdeduzioni in richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese. All'udienza del 10/12/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato per i seguenti motivi.
In primis, questa Corte prende atto che l'avviso di pagamento riguarda sia il contributo di bonifica e miglioramento fondiario (cod. 630) per l'anno 2014 sia il contributo opere irrigue (cod. 648) per il medesimo anno.
Sul contributo di bonifica e miglioramento fondiario (cod. 630).
Il dato normativo generale, in materia di contributi dovuti ai consorzi di bonifica, è dettato dall'art. 860 c.c., che così enuncia: <i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione beneficio che traggono dalla bonifica>> e dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”. Tale materia, altresì, rientra nella competenza della legislazione regionale (art. 117 Cost.).
Premesso che il Consorzio di bonifica cura l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e controlla l'attività dei privati, sul territorio di competenza, è da evidenziare che tutti i proprietari di terreni ricadenti all'interno di tale comprensorio di competenza dell'ente sono tenuti, per legge, a contribuire alle spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica tramite i contributi di bonifica. Il riparto delle spese ed il conseguente calcolo del contributo, a carico di ogni singolo consorziato, deve essere eseguito in proporzione al beneficio che gli immobili di proprietà traggono dalle suddette attività.
L'attività di bonifica del territorio e di manutenzione dello stesso è disciplinata dal vetusto, ma ancora vigente,
R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, che statuisce che quanto già espresso sulla contribuzione delle opere da parte dei singoli proprietari di beni.
Al predetto Regio Decreto si rifanno gli artt. 857-865 del Codice Civile, tant'è che il Legislatore stabilisce che possono essere dichiarati soggetti a bonifica, <per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o altri sociali… i terreni che si trovano in un comprensorio, cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da montani dissestati nei riguardi idrogeologici forestali, estensivamente coltivati per gravi cause ordine fisico sociale, quali siano suscettibili una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo>>. A tal fine è prevista la creazione di Consorzi tra i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica o tra enti locali per la gestione di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni.
L'art. 860 c.c. dispone che, i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
In sintesi, il contributo di bonifica è dovuto se i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, traggono un beneficio diretto e specifico, conseguito o conseguibile dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, tale cioè da tradursi in una “qualità” del fondo, mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene.
In tal caso, essi sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio. Ne consegue che, ai fini di una compiuta disamina della res iudicanda occorre muovere dai più recenti arresti giurisprudenziali registratisi in subiecta materia e condivisi da questa Corte.
Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che ormai costituisce ius receptum, presupposto dell'imposizione contributiva, oltre al diritto di proprietà del bene, è una condizione distintiva di tale bene per cui trae delle opere consortili un vantaggio particolare, una utilità (beneficio) “speciale” incidente in via diretta sull'immobile, comportandone un incremento di valore in rapporto causale con l'esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione (ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 11/01/2017, (ud.
11111/2016, dep.11101/2017), n. 512, Cass. 4144/1996; Cass. SS.UU. 8960/1996; Cass. 8770/2009; Cass.
8554/2011; Cass. 15607/2011; Cass. 9146/2014; Cass. 17900/2015; 20303/2015).
Ciò nondimeno la declinazione applicativa di siffatto principio va coniugata con il regime di ripartizione dell'onere della prova in giudizio.
Nel caso de quo, tale vantaggio o beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalle opere di miglioramento fondiario eseguite nel Sotto Bacino in agro di Cutrofiano, come asserito dal costituito Consorzio, che risultano comunque non specificate rispetto al bene di proprietà della Resistente_1.
Invero, in siffatto modo venendo meno l'inerenza dell'intervento su tale cespite, non vi è più la natura corrispettiva del tributo che il Consorzio sarebbe autorizzato ad esigere dallo stesso Resistente_1, giacché non vi è alcun beneficio concreto ed “effettivo” e non vi è un reale incremento di valore dell'immobile determinato anno per anno dalle opere di bonifica e/o dalla loro manutenzione.
Il vantaggio de quo può sì essere anche comune a più immobili, ma in nessun caso presunto o desumibile in via indiretta per il solo fatto che altri immobili abbiano tratto il beneficio in questione.
Sul punto, il Consorzio non ha documentato i vantaggi conseguiti dal Resistente_1 e gli incrementi di valore del suo immobile.
Infatti, la relazione tecnica del dott. Nominativo_3 accerta <il percorso di deflusso delle acque dalla proprietà del consorziato alla rete bonifica e lungo la fino al recapito nella idrografica principale qualcosa costituisce il beneficio>>. Ed ancora così evidenzia: < sfalcio e pulizia dei corsi d'acqua, l'espurgo e pulizia degli alvei dei canali, la manutenzione degli impianti idrovori e di sollevamento, i lavori di difesa delle sponde, ponti e altre opere per limitare le erosioni e contribuire alla sicurezza idraulica. La manutenzione ha, quindi, il duplice scopo di mantenere la biodiversità all'interno dell'ecosistema e limitare situazioni di impedimento al deflusso degli alvei con evidenti problemi di esondazione nel caso di piene…omissis…Il consorzio programma su base triennale gli interventi nei sotto bacino. Tali lavori garantiscono la funzionalità idraulica e potrebbero non interessare singoli canali>>.
Tali affermazioni risultano, pertanto, generiche e, in ogni caso, smentite dalla perizia di controparte, a firma del dr. Agr. Nominativo_4, che evidenzia invece una situazione oltremodo differente, laddove viene ampiamente dimostrato che nessuna opera di bonifica è stata eseguita sui terreni de quibus e alcun beneficio diretto e specifico è stato assicurato.
Per converso, il perito del Consorzio non ha prodotto alcuna documentazione attestante la realizzazione di tali lavori né specifica quali opere sarebbero state effettuate per assicurare il richiamato beneficio.
Pertanto, non risulta di fatto possibile verificare la corrispondenza tra la presunta realizzazione di interventi di bonifica e le linee di intervento programmatiche, né tantomeno possono essere specificate le diverse caratteristiche geomorfologiche dei terreni, anche con riferimento al rischio ambientale ed idraulico, e il corretto riparto dei contributi in proporzione all'eventuale utilitas conseguita dai medesimi immobili. Orbene, pur riconoscendo che non esiste un rapporto sinallagmatico tra attività di bonifica e assoggettamento a contribuzione consortile, non v'è dubbio che, per legittimare l'imposizione fiscale, tale beneficio può consistere sia nella fruizione, sia nella potenziale, eventuale e successiva fruibilità dell'attività di bonifica.
Tale principio giuridico è stato convalidato dalla Corte di Cassazione, Sezione civile, con la sentenza n.
7511/1993, ed ancora dalla stessa Suprema Corte che, sottolineando la necessità di un vantaggio diretto e specifico per il singolo cespite, ha stabilito che la sussistenza del beneficio (specifico e diretto) deve essere provata necessariamente dal Consorzio che richiede il pagamento dei contributi consortili (Sentenze nn.
8960/1996 e n. 654/2012).
Tra l'altro è incostituzionale la norma che impone il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario
(Corte Cost. 19 ottobre 2018, n. 188).
Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza della n. 8960 del 14 ottobre 1996, hanno sancito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione. Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta. Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico. Occorre, infatti, un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione).
In ultimo, una recente sentenza della Suprema Corte (n. 2644 del 27/01/2023) ha statuito che <in definitiva, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano classifica e ripartizione da parte contribuente, grava sullo stesso l'onere superare, mediante prova contraria, la presunzione beneficio diretto specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio. tuttavia, contestazione, della legittimità può ritenersi integrata proprio rilievo mancata approvazione generale bonifica, qual caso non presumersi che abbiano goduto dei benefici diretti delle consorzio richiedente (cass. n. 2241 2015 numero 24356 2016 8079 2020). anzi, afferente alla bonifica è sola effettivamente suscettibile essere qualificata, stregua giurisprudenza questa corte materia 2015), specifica, via incidentale, dinanzi al giudice tributario, classifica. pertanto, premesso incontestato il consorziato abbia dedotto carenza assoluta potere impositivo per spetta dimostrare l'esistenza vantaggi fondiari immediati all'immobile>>.
E difatti, nel caso de quo, il Consorzio non ha fornito alcuna prova in merito alla sussistenza del beneficio fondiario.
Pertanto, sulla base della specifica contestazione del contribuente sulla mancata adozione del Piano generale di bonifica, questa Corte non ritiene l'Ente impositore esonerato dall'onere di dimostrare detto beneficio, in ragione della presunzione iuris tantum derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro di intervento e dal Piano di classifica.
Ne consegue che il contributo di bonifica e miglioramento fondiario (cod. 630) non è dovuto.
Sul contributo opere irrigue (cod. 648).
Oggetto dell'ingiunzione è anche il contributo irriguo dovuto dai consorziati, serviti dalle reti irrigue gestite dal Consorzio, per il beneficio che gli immobili di loro proprietà ricavano dall'attività svolta dall'Ente per la disponibilità e la fornitura dell'acqua.
Ogni anno, il Consorzio di Bonifica è tenuto a ripartire gli oneri sostenuti per garantire il servizio di fornitura irrigua tra i proprietari dei beni immobili, situati nel perimetro di contribuenza irrigua, che, da questa attività, ottengono un beneficio attraverso l'uso potenziale o effettivo della risorsa.
Il contributo irriguo è necessario a finanziare l'attività svolta per garantire il servizio irriguo.
Gli oneri sostenuti dall'ente vengono ripartiti tra i consorziati, in proporzione ai benefici conseguibili dagli immobili, grazie all'uso potenziale o effettivo della risorsa idrica e richiesti con l'imposizione del contributo irriguo.
Il contributo irriguo può essere ricondotto a due aspetti:
- un beneficio irriguo generale, identificabile nel vantaggio tratto dagli immobili interessati ad opere di distribuzione di acque irrigue, indipendentemente dall'effettivo prelevamento di acqua dalla rete consortile;
- un beneficio irriguo specifico, legato all'effettivo utilizzo dell'acqua da parte di ciascun utente. Ad esso corrispondono le spese di manutenzione e gestione delle infrastrutture, degli impianti, delle attività atte a garantire l'adduzione dell'acqua ai consorziati che ne fruiscono materialmente e il costo della risorsa idrica acquistata da terzi.
Nel caso de quo, il contribuente ha richiesto ed ottenuto la fornitura di acqua, per cui il relativo contributo è dovuto.
In ultimo, si dispone la compensazione delle spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello, come in parte motiva. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA NI, OR
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3355/2017 depositato il 14/07/2017
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1373/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 04/04/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 90020150068518084000 CONTR.CONSORTIL 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta alle proprie controdeduzioni e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1373/2017, pronunciata in data 06/12/2016 e depositata in data 04/04/2017, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce accoglieva, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Resistente_1 nei confronti del Ricorrente_1 , avverso avviso di pagamento n. 90020150068518084.000 del 23/12/2015, notificato in data 18/03/2016.
Con tale atto, il Consorzio comunicava la debenza tributaria pari ad Euro 5.067,88, a titolo di contributo di bonifica e miglioramento fondiario (cod. 630 - Euro 4.363,00) per l'anno 2014 e a titolo di opere irrigue (cod.
648 - Euro 699,00) per il medesimo anno.
La parte ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impositivo affidando le proprie difese ai seguenti motivi d'impugnazione:
a) carenza di legittimazione attiva alla riscossione;
b) mancata notifica dell'atto presupposto;
c) difetto di potere e di legittimazione ad agire del Commissario Straordinario del Consorzio;
d) carenza motivazionale dell'atto;
e) insussistenza dei presupposti impositivi;
f) errati criteri di calcolo importi contribuzione.
Depositava documentazione a sostegno delle proprie difese e chiedeva i provvedimenti consequenziali.
Il Ricorrente_1, ritualmente evocato in causa, si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni eccependo la illegittimità e la infondatezza del ricorso e la legittimità della pretesa tributaria.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure accoglievano il ricorso sul presupposto che il Consorzio non avesse svolto alcuna attività di manutenzione delle opere irrigue e di bonifica, con conseguente mancanza del beneficio per il ricorrente, diretto e indiretto, derivante da tali opere, che giustifica e legittima il potere impositivo.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il Ricorrente_1
, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava il ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento in riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Parte appellante eccepiva l'erroneità della sentenza sulla base delle argomentazioni sottese alla legittimità della pretesa tributaria, già partecipate in primo grado.
A sostegno delle proprie ragioni difensive, depositava relazione tecnica a firma del dott. Agr. Nominativo_3.
Il Sig. Resistente_1 , a mezzo del proprio difensore di fiducia, si costituiva nel presente giudizio presentando proprie controdeduzioni in richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese. All'udienza del 10/12/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato per i seguenti motivi.
In primis, questa Corte prende atto che l'avviso di pagamento riguarda sia il contributo di bonifica e miglioramento fondiario (cod. 630) per l'anno 2014 sia il contributo opere irrigue (cod. 648) per il medesimo anno.
Sul contributo di bonifica e miglioramento fondiario (cod. 630).
Il dato normativo generale, in materia di contributi dovuti ai consorzi di bonifica, è dettato dall'art. 860 c.c., che così enuncia: <i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione beneficio che traggono dalla bonifica>> e dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”. Tale materia, altresì, rientra nella competenza della legislazione regionale (art. 117 Cost.).
Premesso che il Consorzio di bonifica cura l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e controlla l'attività dei privati, sul territorio di competenza, è da evidenziare che tutti i proprietari di terreni ricadenti all'interno di tale comprensorio di competenza dell'ente sono tenuti, per legge, a contribuire alle spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica tramite i contributi di bonifica. Il riparto delle spese ed il conseguente calcolo del contributo, a carico di ogni singolo consorziato, deve essere eseguito in proporzione al beneficio che gli immobili di proprietà traggono dalle suddette attività.
L'attività di bonifica del territorio e di manutenzione dello stesso è disciplinata dal vetusto, ma ancora vigente,
R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, che statuisce che quanto già espresso sulla contribuzione delle opere da parte dei singoli proprietari di beni.
Al predetto Regio Decreto si rifanno gli artt. 857-865 del Codice Civile, tant'è che il Legislatore stabilisce che possono essere dichiarati soggetti a bonifica, <per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o altri sociali… i terreni che si trovano in un comprensorio, cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da montani dissestati nei riguardi idrogeologici forestali, estensivamente coltivati per gravi cause ordine fisico sociale, quali siano suscettibili una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo>>. A tal fine è prevista la creazione di Consorzi tra i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica o tra enti locali per la gestione di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni.
L'art. 860 c.c. dispone che, i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
In sintesi, il contributo di bonifica è dovuto se i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, traggono un beneficio diretto e specifico, conseguito o conseguibile dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, tale cioè da tradursi in una “qualità” del fondo, mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene.
In tal caso, essi sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio. Ne consegue che, ai fini di una compiuta disamina della res iudicanda occorre muovere dai più recenti arresti giurisprudenziali registratisi in subiecta materia e condivisi da questa Corte.
Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che ormai costituisce ius receptum, presupposto dell'imposizione contributiva, oltre al diritto di proprietà del bene, è una condizione distintiva di tale bene per cui trae delle opere consortili un vantaggio particolare, una utilità (beneficio) “speciale” incidente in via diretta sull'immobile, comportandone un incremento di valore in rapporto causale con l'esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione (ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 11/01/2017, (ud.
11111/2016, dep.11101/2017), n. 512, Cass. 4144/1996; Cass. SS.UU. 8960/1996; Cass. 8770/2009; Cass.
8554/2011; Cass. 15607/2011; Cass. 9146/2014; Cass. 17900/2015; 20303/2015).
Ciò nondimeno la declinazione applicativa di siffatto principio va coniugata con il regime di ripartizione dell'onere della prova in giudizio.
Nel caso de quo, tale vantaggio o beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalle opere di miglioramento fondiario eseguite nel Sotto Bacino in agro di Cutrofiano, come asserito dal costituito Consorzio, che risultano comunque non specificate rispetto al bene di proprietà della Resistente_1.
Invero, in siffatto modo venendo meno l'inerenza dell'intervento su tale cespite, non vi è più la natura corrispettiva del tributo che il Consorzio sarebbe autorizzato ad esigere dallo stesso Resistente_1, giacché non vi è alcun beneficio concreto ed “effettivo” e non vi è un reale incremento di valore dell'immobile determinato anno per anno dalle opere di bonifica e/o dalla loro manutenzione.
Il vantaggio de quo può sì essere anche comune a più immobili, ma in nessun caso presunto o desumibile in via indiretta per il solo fatto che altri immobili abbiano tratto il beneficio in questione.
Sul punto, il Consorzio non ha documentato i vantaggi conseguiti dal Resistente_1 e gli incrementi di valore del suo immobile.
Infatti, la relazione tecnica del dott. Nominativo_3 accerta <il percorso di deflusso delle acque dalla proprietà del consorziato alla rete bonifica e lungo la fino al recapito nella idrografica principale qualcosa costituisce il beneficio>>. Ed ancora così evidenzia: < sfalcio e pulizia dei corsi d'acqua, l'espurgo e pulizia degli alvei dei canali, la manutenzione degli impianti idrovori e di sollevamento, i lavori di difesa delle sponde, ponti e altre opere per limitare le erosioni e contribuire alla sicurezza idraulica. La manutenzione ha, quindi, il duplice scopo di mantenere la biodiversità all'interno dell'ecosistema e limitare situazioni di impedimento al deflusso degli alvei con evidenti problemi di esondazione nel caso di piene…omissis…Il consorzio programma su base triennale gli interventi nei sotto bacino. Tali lavori garantiscono la funzionalità idraulica e potrebbero non interessare singoli canali>>.
Tali affermazioni risultano, pertanto, generiche e, in ogni caso, smentite dalla perizia di controparte, a firma del dr. Agr. Nominativo_4, che evidenzia invece una situazione oltremodo differente, laddove viene ampiamente dimostrato che nessuna opera di bonifica è stata eseguita sui terreni de quibus e alcun beneficio diretto e specifico è stato assicurato.
Per converso, il perito del Consorzio non ha prodotto alcuna documentazione attestante la realizzazione di tali lavori né specifica quali opere sarebbero state effettuate per assicurare il richiamato beneficio.
Pertanto, non risulta di fatto possibile verificare la corrispondenza tra la presunta realizzazione di interventi di bonifica e le linee di intervento programmatiche, né tantomeno possono essere specificate le diverse caratteristiche geomorfologiche dei terreni, anche con riferimento al rischio ambientale ed idraulico, e il corretto riparto dei contributi in proporzione all'eventuale utilitas conseguita dai medesimi immobili. Orbene, pur riconoscendo che non esiste un rapporto sinallagmatico tra attività di bonifica e assoggettamento a contribuzione consortile, non v'è dubbio che, per legittimare l'imposizione fiscale, tale beneficio può consistere sia nella fruizione, sia nella potenziale, eventuale e successiva fruibilità dell'attività di bonifica.
Tale principio giuridico è stato convalidato dalla Corte di Cassazione, Sezione civile, con la sentenza n.
7511/1993, ed ancora dalla stessa Suprema Corte che, sottolineando la necessità di un vantaggio diretto e specifico per il singolo cespite, ha stabilito che la sussistenza del beneficio (specifico e diretto) deve essere provata necessariamente dal Consorzio che richiede il pagamento dei contributi consortili (Sentenze nn.
8960/1996 e n. 654/2012).
Tra l'altro è incostituzionale la norma che impone il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario
(Corte Cost. 19 ottobre 2018, n. 188).
Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza della n. 8960 del 14 ottobre 1996, hanno sancito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione. Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta. Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico. Occorre, infatti, un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione).
In ultimo, una recente sentenza della Suprema Corte (n. 2644 del 27/01/2023) ha statuito che <in definitiva, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano classifica e ripartizione da parte contribuente, grava sullo stesso l'onere superare, mediante prova contraria, la presunzione beneficio diretto specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio. tuttavia, contestazione, della legittimità può ritenersi integrata proprio rilievo mancata approvazione generale bonifica, qual caso non presumersi che abbiano goduto dei benefici diretti delle consorzio richiedente (cass. n. 2241 2015 numero 24356 2016 8079 2020). anzi, afferente alla bonifica è sola effettivamente suscettibile essere qualificata, stregua giurisprudenza questa corte materia 2015), specifica, via incidentale, dinanzi al giudice tributario, classifica. pertanto, premesso incontestato il consorziato abbia dedotto carenza assoluta potere impositivo per spetta dimostrare l'esistenza vantaggi fondiari immediati all'immobile>>.
E difatti, nel caso de quo, il Consorzio non ha fornito alcuna prova in merito alla sussistenza del beneficio fondiario.
Pertanto, sulla base della specifica contestazione del contribuente sulla mancata adozione del Piano generale di bonifica, questa Corte non ritiene l'Ente impositore esonerato dall'onere di dimostrare detto beneficio, in ragione della presunzione iuris tantum derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro di intervento e dal Piano di classifica.
Ne consegue che il contributo di bonifica e miglioramento fondiario (cod. 630) non è dovuto.
Sul contributo opere irrigue (cod. 648).
Oggetto dell'ingiunzione è anche il contributo irriguo dovuto dai consorziati, serviti dalle reti irrigue gestite dal Consorzio, per il beneficio che gli immobili di loro proprietà ricavano dall'attività svolta dall'Ente per la disponibilità e la fornitura dell'acqua.
Ogni anno, il Consorzio di Bonifica è tenuto a ripartire gli oneri sostenuti per garantire il servizio di fornitura irrigua tra i proprietari dei beni immobili, situati nel perimetro di contribuenza irrigua, che, da questa attività, ottengono un beneficio attraverso l'uso potenziale o effettivo della risorsa.
Il contributo irriguo è necessario a finanziare l'attività svolta per garantire il servizio irriguo.
Gli oneri sostenuti dall'ente vengono ripartiti tra i consorziati, in proporzione ai benefici conseguibili dagli immobili, grazie all'uso potenziale o effettivo della risorsa idrica e richiesti con l'imposizione del contributo irriguo.
Il contributo irriguo può essere ricondotto a due aspetti:
- un beneficio irriguo generale, identificabile nel vantaggio tratto dagli immobili interessati ad opere di distribuzione di acque irrigue, indipendentemente dall'effettivo prelevamento di acqua dalla rete consortile;
- un beneficio irriguo specifico, legato all'effettivo utilizzo dell'acqua da parte di ciascun utente. Ad esso corrispondono le spese di manutenzione e gestione delle infrastrutture, degli impianti, delle attività atte a garantire l'adduzione dell'acqua ai consorziati che ne fruiscono materialmente e il costo della risorsa idrica acquistata da terzi.
Nel caso de quo, il contribuente ha richiesto ed ottenuto la fornitura di acqua, per cui il relativo contributo è dovuto.
In ultimo, si dispone la compensazione delle spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello, come in parte motiva. Spese compensate.