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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7123 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4913 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione in data
30/10/2025, successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c., vertente
TRA
- ( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Antonella Denise Groccia e Giuseppe Fiertler come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- Controparte_1
( , in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
PI OS come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 9487 del
14/06/2023.
r.g. n. 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “si richiede che il Tribunale adito si pronunci e Voglia dichiarare nullo, ovvero annullare e comunque dichiarare l'improcedibilità dell'atto effettuato ai sensi dell'art. 2 e 3 del r.d. 639/1910, in difetto di norma che consenta a quest'ultima l'utilizzo della speciale procedura di riscossione;
dichiarare nullo, ovvero annullare e comunque dichiarare l'improcedibilità dell'ingiunzione per l'assenza di titolo esecutivo sotteso alla stessa oltre che per la genericità nell'indicazione del titolo esecutivo e gli atti ad esso presupposti nell'atto notificato;
dichiarare il difetto di motivazione per violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. n.212/2000) e l. 241/1990; dichiarare la decadenza del concessionario dal diritto di escutere in via coattiva, ovvero la nullità degli atti richiamati nell'ingiunzione di pagamento e la prescrizione del diritto;
comunque dichiarare non dovute le somme a titolo di maggiorazioni, interessi e sanzioni;
(…) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Per l'appellata: “− in accoglimento delle difese tutte spiegate in favore di Controparte_2
già Voglia, la Corte adita così disporre:
[...] Controparte_3
− integralmente rigettare l'appello proposto dal Sig. per Parte_1 tutti i motivi in rito e nel merito evidenziati nella narrativa che precede;
- integralmente confermare la sentenza di primo grado n.9487/2023 del 14.06.2023 del Dott. ; - con vittoria di spese e competenze”. CP_4
FATTO E DIRITTO
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 9487/2023 con cui il Tribunale di
Roma ha respinto l'opposizione avverso l'ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910, notificata in data 21/6/2016 per il pagamento di euro 21.590,87 a titolo di recupero del finanziamento agevolato di cui al d.lgs. 185/2000.
Nella resistenza dell'appellata, è stata fissata l'udienza per la rimessione in decisione (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.. In assenza dell'appellante (che non ha più provveduto al deposito di note scritte), la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta il “difetto di corrispondenza fra r.g. n. 2 il chiesto e il pronunciato” in quanto il giudice ha disatteso l'eccezione di
“illegittimità costituzionale” ed ha omesso di esaminare la questione di diritto, attinente all'insussistenza del potere di di avvalersi della Controparte_1 procedura di cui all'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910.
Il motivo di appello è inammissibile: l'appellante si è limitato alla mera reiterazione della ragione di opposizione già svolta, in difetto di specifica critica alla decisione impugnata;
il tribunale, per contro, ha espressamente individuato il fondamento del potere di (già ) di procedere alla CP_1 Controparte_3 riscossione coattiva mediante ruolo (quale potere attribuito “dal D.M. Economia
e Finanze 4.2.2008 (G.U., serie gen., n. 57 del 7.3.2008), emesso ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del D.Lgs n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge n. 244 del 2007”, precisando che “la legge n. 608 del
1996 all'art. 9 septies e successive integrazioni, ha previsto misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo, affidando all'allora
[...] la selezione dei proponenti da Controparte_5 ammettere ai corsi di formazione nonché la successiva concessione ed erogazione dei finanziamenti agevolati. A seguito del D.lgs del 9 gennaio 1999 n.
1, a cui hanno fatto seguito i due Dpcm rispettivamente del 26 gennaio 1999 e del 9 giugno 1999, è stata istituita la società la quale è Controparte_3 succeduta ex lege in tutti i rapporti attivi e passivi di cui era titolare l'allora
e che successivamente ha Controparte_5 modificato la propria denominazione sociale in
[...]
in breve Controparte_2
” quale società interamente partecipata dal ). CP_1 Controparte_6
D'altro canto, la questione di legittimità costituzionale non risulta neppure illustrata, esaurendosi nell'enunciazione della supposta violazione degli artt. 3,
24, 25 e 113 Costituzione rispetto agli “artt. 117 L. n. 350/2003, 151 do. 1 L. n.
244/2007 e 12 d.p.r. n. 602/1973”; l'omessa pronuncia sul punto, peraltro, non determina alcun vizio della sentenza impugnata, atteso che il giudice non è tenuto a sollevare la questione di legittimità costituzionale quando essa risulti r.g. n. 3 manifestamente infondata.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione nel riferimento alla “risoluzione contrattuale, debitamente comunicata alla beneficiaria, con racc. a/r del 31.03.2016 Prot. 5431”, in tesi posta a fondamento della richiesta restitutoria in conformità alla “clausola risolutiva espressa” di cui all'art. 19 lett. h) del contratto di finanziamento;
per contro, non risulta alcuna “revoca” (dovendo semmai ritenersi la rinuncia alla clausola risolutiva espressa): l'unico atto notificato, infatti, è l'ordinanza ingiunzione di talché, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, non può ritenersi il credito restitutorio “liquido ed esigibile al momento della revoca delle agevolazioni intervenuta per il mancato pagamento delle rate di mutuo, che nel caso di specie risulta essere stata pagata solo per la prima rata di mutuo nell'Aprile del 2006”.
Per contro, avendo cessato l'impresa nel 2005 (con definitiva cancellazione il
15/2/1010), il debitore ha comunicato già nel 2006 l'impossibilità di proseguire l'attività, con l'invito a prelevare i mezzi acquistati con il finanziamento (che è però rimasto inevaso, in assenza anche della revoca delle agevolazioni); secondo l'appellante, pertanto, il credito è prescritto, poiché è decorso “un quinquennio dalla cessazione dell'attività e un decennio dalla sottoscrizione del contratto”.
Il motivo, così come proposto, non può trovare accoglimento.
Va effettivamente constatato che la “revoca” non risulta agli atti del giudizio, al pari della “comunicazione” richiamata nella sentenza impugnata.
Si nota, non di meno, che la “revoca” non è mai stata dedotta dall'opposta nel giudizio di opposizione (neppure nel presente grado, nulla avendo l'appellata replicato sul punto); per contro, è pacifico l'inadempimento nell'obbligazione, che costituisce l'oggetto della domanda: è infatti documentato soltanto il pagamento della prima rata del finanziamento e lo stesso debitore ha dedotto la risalente cessazione dell'attività finanziata (già all'indomani della stipula del contratto nel 2004), dovendosi pertanto ritenere incontroverso il mancato rimborso del finanziamento.
In ogni caso, il rilievo dell'appellante, relativo alla mancanza di prova della r.g. n. 4 “revoca”, appare eccentrico rispetto al motivo di gravame che non riguarda l'entità della somma ingiunta (o le modalità di computo degli accessori) bensì la prescrizione del diritto di credito.
Sotto tale profilo, tuttavia, non si registrano pertinenti critiche al contenuto della decisione che, a nulla rilevando l'epoca di stipula del contratto e di cessazione dell'attività, è conforme alla consolidata giurisprudenza
(espressamente richiamata): “la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata in considerazione dell'identità della “causa debendi” tra l'obbligazione accessoria
e quella principale (Cass., sent. n. 25047 del 27.11.2009), riscontrando, al riguardo, che l'ultima rata di mutuo aveva scadenza Aprile 2016 e l'ingiunzione di pagamento opposta è stata notificata —in data 21.06.2016— pertanto ampiamente nel margine del termine ordinario decennale di prescrizione” (v. sentenza impugnata).
Per quanto premesso, l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in base al D.M.
55/2014 che tiene conto delle difese proposte rispetto alle ragioni della decisione e dell'attività processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_1
che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre spese Controparte_1 generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. 115/2022 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di r.g. n. 5 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 27/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6