TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3855 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, all'udienza del 12 marzo 2025 ha emesso la seguente
S E N T E N Z A art. 429 c.p.c.
nella causa civile di grado di appello, iscritta al n. 32766 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “appello su opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di cui agli artt. 22 ss. l. 689/1981”, e vertente tra
con sede in Roma alla Via Carlo Balestrini n. 13/15, in Parte_1 persona del legale rappresentante A.U. elettivamente Parte_2 domiciliata in Roma, alla via XX Settembre n. 3, nello studio degli Avv.ti Piero
Nodaro e Federico Agliata che la rappresentano e difendono in virtù di giusta procura in calce all'atto di appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
appellante e
, Controparte_1
appellato, contumace
Fatto e Diritto
1. La ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Roma n. 23902/2022, con la quale si è vista respingere l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiuntiva n. 00091209506915 del 27 ottobre
2021, adottata dalla per il pagamento di complessivi € Controparte_1
269,23 a titolo di rimborso spese per la rimozione di un impianto pubblicitario di proprietà della ricorrente abusivamente realizzato sul suolo pubblico, in
1 2
applicazione dell'art. 23, comma 11 e 13 quater, del Codice della Strada, e in base a violazione accertata con verbale n. 14150092630 del 14 maggio 2016.
2. Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza appellata, ha rigettato l'opposizione, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
3. Con ricorso in appello, depositato il 27 giugno 2023, la parte attrice ha impugnato la sentenza in questione deducendo che il giudice di pace avesse erroneamente interpretato: (a) l'art. 23, comma 13 bis e 13 quater, del Codice della Strada per quanto concerne la mancata preventiva diffida alla rimozione del mezzo pubblicitario;
(b) la normativa di cui all'art. 8 della l. 890/1982, avendo ritenuto valida la notifica del Verbale di Accertamento presupposto dell'ordinanza ingiuntiva impugnata;
(c) l'art. 201, commi 1 e 5, del Codice della
Strada, per non aver tenuto conto che il Verbale di Accertamento, in mancanza di rituale notifica entro i 90 giorni previsti dalla legge, fosse divenuto inefficace, con conseguente nullità derivata dell'ordinanza ingiuntiva, secondo un principio desumibile anche dai citati commi 13 bis e 13 quater dell'art. 23 del Codice della
Strada; (d) l'art. 92 c.p.c., per avere erroneamente liquidato, in favore della parte pubblica costituitasi a mezzo di proprio funzionario, ex art. 82 c.p.c., anche un importo a titolo di compensi procuratori, invero dovuti esclusivamente in caso di costituzione a mezzo di procuratore regolarmente iscritto all'albo. La parte appellata, benché ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
4. Il giudizio è pervenuto all'odierna udienza, ove la parte appellante ha discusso la lite;
all'esito il Tribunale ha emesso la presente sentenza.
5. L'appello della società è solo parzialmente fondato, per Parte_1 quanto di seguito considerato.
6. Il contendere si incentra, sull'applicazione, al caso di specie, del comma 13 quater dell'art. 23 Codice della Strada (Pubblicità sulle strade e sui veicoli), secondo cui:
“Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge”.
2 3
Dal tenore letterale della disposizione, si evince che, ai fini del recupero del credito maturato, dall'ente locale, per l'autotutela in executivis della proprietà pubblica, non sia prescritta né la preventiva diffida alla rimozione dell'impianto abusivamente realizzato (diffida diversamente richiesta dal comma 13-bis dell'art. 23), né la previa o contestuale notifica del Verbale di Accertamento della violazione delle disposizioni che impongono che ogni installazione pubblicitaria sia preventivamente autorizzata.
La S.C., con sentenza n. 23073 del 2016, d'altronde ha affermato che: “In tema di abusiva installazione di cartelloni o altri mezzi pubblicitari costituenti fonti di pericolo o di disordine del sistema stradale, l'art. 23, commi 13 bis e 13 quater, del d.lgs. n. 285 del 1992 (e successive modifiche), nell'attribuire agli enti proprietari delle strade o al concessionario il potere-dovere della loro rimozione, distingue a seconda che gli immobili su cui essi insistano siano di proprietà privata o pubblica (demaniale o rientrante nel patrimonio dei proprietari delle strade): nella prima ipotesi, l'ente deve diffidare l'autore della violazione ed il proprietario dell'area, ove risulti collocato il cartellone, alla sua rimozione entro dieci giorni dalla relativa notifica, e, in mancanza, può asportarlo in danno dei responsabili con recupero delle spese sostenute tramite le normali azioni civili;
nella seconda, l'ente deve eseguire senza indugio la rimozione del cartellone e, per il recupero delle spese sopportate, deve trasmettere la relativa nota al prefetto, che ha il dovere di emettere ordinanza ingiunzione di pagamento, le cui risultanze (e, quindi, anche la quantificazione delle spese riprodotta nell'ordinanza) sono assistite dalla fede privilegiata attribuita agli atti pubblici dall'art. 2700 c.c.”
Tale modulo procedimentale risulta quindi correttamente osservato dalla P.A. appellata, con conseguente addebito delle spese di rimozione e custodia del cartellone pubblicitario abusivo alla società appellante che, d'altronde, non ha minimamente contestato né di essere proprietaria dell'impianto, né che lo stesso fosse stato abusivamente realizzato sulla proprietà del né, infine, CP_2
l'importo delle spese indicato nell'ordinanza prefettizia.
È il caso di sottolineare come, ad onta di quanto sostenuto dall'odierna appellante, il diritto dell'ente locale di rivalersi, sul proprietario dell'impianto abusivamente realizzato, delle spese di eliminazione dell'impianto, a prescindere dalla notifica del Verbale di Accertamento dell'illecito amministrativo, quale emergente dalla stessa formulazione letterale dell'art. 23, comma 13- quater, Codice della Strada, risulta pacificamente riconosciuto anche nella giurisprudenza di legittimità, dalle cui indicazioni non v'è motivo di discostarsi.
3 4
Merita menzionare, tra le tante, la sentenza Cass. civ., n. 11115 del 2007, nella cui motivazione si legge:
«La rimozione senza indugio prevista dall'art. 23 C.d.S., comma 13 quater, e
l'assenza della preventiva comunicazione al destinatario sono evidentemente giustificati dalla necessità di adottare tempestivamente un provvedimento che, essendo diretto a tutelare la pubblica incolumità, non potrebbe essere differito se non mettendo a rischio l'interesse generale protetto dalla norma. Il diritto del proprietario dei manufatti è comunque garantito dalla possibilità di proporre le proprie difese seppure successivamente alla intervenuta rimozione.
La differente disciplina prevista dal C.d.S., rispetto a quella dettata nell'ambito dei rapporti privatistici dagli art. 669 bis cod. proc. civ. e segg., per procedimenti cautelari, è giustificata dalla natura dell'interesse generale alla pubblica incolumità perseguito dalla normativa in esame.
Il riferimento al carattere ablatorio del provvedimento appare fuori luogo, atteso che la rimozione disposta senza indugio non è finalizzata all'acquisizione da parte dell'Autorità del diritto di proprietà del privato ma costituisce una misura cautelare adottata in presenza di un atto illecito, consistito nella collocazione di cartelli pubblicitari in assenza di autorizzazione dell'ente proprietario: ove il provvedimento sia emesso fuori dei casi consentiti il privato potrà ricorrere alla tutela restitutoria e/o risarcitoria».
Conclusivamente, la decisione assunta dal Giudice di prime cure sul merito dell'opposizione va confermata, come in dispositivo, sia pure con diversa motivazione (Cass. Sez. 6, 10/01/2017, n. 352).
7. È invece fondato, e va quindi accolto, il secondo motivo d'appello, con cui l'attrice ha censurato il provvedimento regolatorio emesso ex art. 91 c.p.c., dal
Giudice di Pace.
Difatti, nessun “compenso” tariffario avrebbe potuto essere liquidato in favore della costituita in giudizio a mezzo di proprio Controparte_1 funzionario, atteso che “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel
4 5
giudizio, purché risultino da apposita nota” (così Cass., ord. n. 23825/2023; conf.
Cass., ord. n. 9900/2021).
8. Si provvede pertanto come in dispositivo;
a fronte della soccombenza della parte attrice sul merito dell'opposizione, ma nella contumacia della parte appellata, non v'è luogo alla regolazione delle spese del grado.
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza Giudice di Pace n. 23902, emessa in data 24 ottobre 2022, e per l'effetto:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso la Determinazione Parte_1
Dirigenziale Ingiuntiva n. 00091209506915 notificata il 27 ottobre 2021;
- nulla sulle spese del primo grado, essendosi l'Autorità amministrativa costituita a mezzo del proprio funzionario;
- nulla sulle spese del presente grado, attesa la contumacia della parte appellata.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2025
Il Giudice
Alessandra Imposimato
5
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, all'udienza del 12 marzo 2025 ha emesso la seguente
S E N T E N Z A art. 429 c.p.c.
nella causa civile di grado di appello, iscritta al n. 32766 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “appello su opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di cui agli artt. 22 ss. l. 689/1981”, e vertente tra
con sede in Roma alla Via Carlo Balestrini n. 13/15, in Parte_1 persona del legale rappresentante A.U. elettivamente Parte_2 domiciliata in Roma, alla via XX Settembre n. 3, nello studio degli Avv.ti Piero
Nodaro e Federico Agliata che la rappresentano e difendono in virtù di giusta procura in calce all'atto di appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
appellante e
, Controparte_1
appellato, contumace
Fatto e Diritto
1. La ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Roma n. 23902/2022, con la quale si è vista respingere l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiuntiva n. 00091209506915 del 27 ottobre
2021, adottata dalla per il pagamento di complessivi € Controparte_1
269,23 a titolo di rimborso spese per la rimozione di un impianto pubblicitario di proprietà della ricorrente abusivamente realizzato sul suolo pubblico, in
1 2
applicazione dell'art. 23, comma 11 e 13 quater, del Codice della Strada, e in base a violazione accertata con verbale n. 14150092630 del 14 maggio 2016.
2. Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza appellata, ha rigettato l'opposizione, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
3. Con ricorso in appello, depositato il 27 giugno 2023, la parte attrice ha impugnato la sentenza in questione deducendo che il giudice di pace avesse erroneamente interpretato: (a) l'art. 23, comma 13 bis e 13 quater, del Codice della Strada per quanto concerne la mancata preventiva diffida alla rimozione del mezzo pubblicitario;
(b) la normativa di cui all'art. 8 della l. 890/1982, avendo ritenuto valida la notifica del Verbale di Accertamento presupposto dell'ordinanza ingiuntiva impugnata;
(c) l'art. 201, commi 1 e 5, del Codice della
Strada, per non aver tenuto conto che il Verbale di Accertamento, in mancanza di rituale notifica entro i 90 giorni previsti dalla legge, fosse divenuto inefficace, con conseguente nullità derivata dell'ordinanza ingiuntiva, secondo un principio desumibile anche dai citati commi 13 bis e 13 quater dell'art. 23 del Codice della
Strada; (d) l'art. 92 c.p.c., per avere erroneamente liquidato, in favore della parte pubblica costituitasi a mezzo di proprio funzionario, ex art. 82 c.p.c., anche un importo a titolo di compensi procuratori, invero dovuti esclusivamente in caso di costituzione a mezzo di procuratore regolarmente iscritto all'albo. La parte appellata, benché ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
4. Il giudizio è pervenuto all'odierna udienza, ove la parte appellante ha discusso la lite;
all'esito il Tribunale ha emesso la presente sentenza.
5. L'appello della società è solo parzialmente fondato, per Parte_1 quanto di seguito considerato.
6. Il contendere si incentra, sull'applicazione, al caso di specie, del comma 13 quater dell'art. 23 Codice della Strada (Pubblicità sulle strade e sui veicoli), secondo cui:
“Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge”.
2 3
Dal tenore letterale della disposizione, si evince che, ai fini del recupero del credito maturato, dall'ente locale, per l'autotutela in executivis della proprietà pubblica, non sia prescritta né la preventiva diffida alla rimozione dell'impianto abusivamente realizzato (diffida diversamente richiesta dal comma 13-bis dell'art. 23), né la previa o contestuale notifica del Verbale di Accertamento della violazione delle disposizioni che impongono che ogni installazione pubblicitaria sia preventivamente autorizzata.
La S.C., con sentenza n. 23073 del 2016, d'altronde ha affermato che: “In tema di abusiva installazione di cartelloni o altri mezzi pubblicitari costituenti fonti di pericolo o di disordine del sistema stradale, l'art. 23, commi 13 bis e 13 quater, del d.lgs. n. 285 del 1992 (e successive modifiche), nell'attribuire agli enti proprietari delle strade o al concessionario il potere-dovere della loro rimozione, distingue a seconda che gli immobili su cui essi insistano siano di proprietà privata o pubblica (demaniale o rientrante nel patrimonio dei proprietari delle strade): nella prima ipotesi, l'ente deve diffidare l'autore della violazione ed il proprietario dell'area, ove risulti collocato il cartellone, alla sua rimozione entro dieci giorni dalla relativa notifica, e, in mancanza, può asportarlo in danno dei responsabili con recupero delle spese sostenute tramite le normali azioni civili;
nella seconda, l'ente deve eseguire senza indugio la rimozione del cartellone e, per il recupero delle spese sopportate, deve trasmettere la relativa nota al prefetto, che ha il dovere di emettere ordinanza ingiunzione di pagamento, le cui risultanze (e, quindi, anche la quantificazione delle spese riprodotta nell'ordinanza) sono assistite dalla fede privilegiata attribuita agli atti pubblici dall'art. 2700 c.c.”
Tale modulo procedimentale risulta quindi correttamente osservato dalla P.A. appellata, con conseguente addebito delle spese di rimozione e custodia del cartellone pubblicitario abusivo alla società appellante che, d'altronde, non ha minimamente contestato né di essere proprietaria dell'impianto, né che lo stesso fosse stato abusivamente realizzato sulla proprietà del né, infine, CP_2
l'importo delle spese indicato nell'ordinanza prefettizia.
È il caso di sottolineare come, ad onta di quanto sostenuto dall'odierna appellante, il diritto dell'ente locale di rivalersi, sul proprietario dell'impianto abusivamente realizzato, delle spese di eliminazione dell'impianto, a prescindere dalla notifica del Verbale di Accertamento dell'illecito amministrativo, quale emergente dalla stessa formulazione letterale dell'art. 23, comma 13- quater, Codice della Strada, risulta pacificamente riconosciuto anche nella giurisprudenza di legittimità, dalle cui indicazioni non v'è motivo di discostarsi.
3 4
Merita menzionare, tra le tante, la sentenza Cass. civ., n. 11115 del 2007, nella cui motivazione si legge:
«La rimozione senza indugio prevista dall'art. 23 C.d.S., comma 13 quater, e
l'assenza della preventiva comunicazione al destinatario sono evidentemente giustificati dalla necessità di adottare tempestivamente un provvedimento che, essendo diretto a tutelare la pubblica incolumità, non potrebbe essere differito se non mettendo a rischio l'interesse generale protetto dalla norma. Il diritto del proprietario dei manufatti è comunque garantito dalla possibilità di proporre le proprie difese seppure successivamente alla intervenuta rimozione.
La differente disciplina prevista dal C.d.S., rispetto a quella dettata nell'ambito dei rapporti privatistici dagli art. 669 bis cod. proc. civ. e segg., per procedimenti cautelari, è giustificata dalla natura dell'interesse generale alla pubblica incolumità perseguito dalla normativa in esame.
Il riferimento al carattere ablatorio del provvedimento appare fuori luogo, atteso che la rimozione disposta senza indugio non è finalizzata all'acquisizione da parte dell'Autorità del diritto di proprietà del privato ma costituisce una misura cautelare adottata in presenza di un atto illecito, consistito nella collocazione di cartelli pubblicitari in assenza di autorizzazione dell'ente proprietario: ove il provvedimento sia emesso fuori dei casi consentiti il privato potrà ricorrere alla tutela restitutoria e/o risarcitoria».
Conclusivamente, la decisione assunta dal Giudice di prime cure sul merito dell'opposizione va confermata, come in dispositivo, sia pure con diversa motivazione (Cass. Sez. 6, 10/01/2017, n. 352).
7. È invece fondato, e va quindi accolto, il secondo motivo d'appello, con cui l'attrice ha censurato il provvedimento regolatorio emesso ex art. 91 c.p.c., dal
Giudice di Pace.
Difatti, nessun “compenso” tariffario avrebbe potuto essere liquidato in favore della costituita in giudizio a mezzo di proprio Controparte_1 funzionario, atteso che “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel
4 5
giudizio, purché risultino da apposita nota” (così Cass., ord. n. 23825/2023; conf.
Cass., ord. n. 9900/2021).
8. Si provvede pertanto come in dispositivo;
a fronte della soccombenza della parte attrice sul merito dell'opposizione, ma nella contumacia della parte appellata, non v'è luogo alla regolazione delle spese del grado.
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza Giudice di Pace n. 23902, emessa in data 24 ottobre 2022, e per l'effetto:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso la Determinazione Parte_1
Dirigenziale Ingiuntiva n. 00091209506915 notificata il 27 ottobre 2021;
- nulla sulle spese del primo grado, essendosi l'Autorità amministrativa costituita a mezzo del proprio funzionario;
- nulla sulle spese del presente grado, attesa la contumacia della parte appellata.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2025
Il Giudice
Alessandra Imposimato
5