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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2025, n. 3938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3938 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3046 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione il 05/12/2025
TRA
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. VITTORIO ESPOSITO ( ) presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliata
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 05/12/2025 il procuratore della ricorrente si è riportato al ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 09/05/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 06/09/2012 dal quale non erano nati figli e di essersi separata con sentenza del 01/03/2023, passata in giudicato. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Sentita la ricorrente all'udienza del 01/10/2024, la causa era rimessa al Collegio per la
1 decisione all'udienza del 05/12/2025.
In via preliminare, attesa la regolarità della notifica del ricorso, va dichiarata la contumacia del resistente.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del 01/03/2023, passata in giudicato, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Considerata la natura della controversia e la sola pronuncia sullo status, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Nicola la Strada (CE) il
06/09/2012 da , nata a [...] il Parte_1
08/02/1973, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN NICOLA LA STRADA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.
11, Parte II, Anno 2012, Serie C, Ufficio 1);
3. dichiara non ripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3046 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione il 05/12/2025
TRA
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. VITTORIO ESPOSITO ( ) presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliata
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 05/12/2025 il procuratore della ricorrente si è riportato al ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 09/05/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 06/09/2012 dal quale non erano nati figli e di essersi separata con sentenza del 01/03/2023, passata in giudicato. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Sentita la ricorrente all'udienza del 01/10/2024, la causa era rimessa al Collegio per la
1 decisione all'udienza del 05/12/2025.
In via preliminare, attesa la regolarità della notifica del ricorso, va dichiarata la contumacia del resistente.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del 01/03/2023, passata in giudicato, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Considerata la natura della controversia e la sola pronuncia sullo status, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Nicola la Strada (CE) il
06/09/2012 da , nata a [...] il Parte_1
08/02/1973, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN NICOLA LA STRADA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.
11, Parte II, Anno 2012, Serie C, Ufficio 1);
3. dichiara non ripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2