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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 29/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta ruolo in data 31/08/2024, al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso
DA cf: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 04/03/1966 rappresentata e difesa dall' avv. ALESSIA MULETTI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
contro
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO GERARDI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
*
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
*
CONCLUSIONI congiunte della parte ricorrente e della parte resistente, come da note depositate telematicamente il
14/01/2025 e di seguito riportate: “
1. Ferme le ulteriori condizioni, a modifica delle condizioni di separazione nn.3-4) di cui al Decreto di Omologazione n. cronol. 1042/2018 emesso in data 09.03.2018 dal Tribunale di Cremona nel procedimento di separazione personale tra i coniugi RG 1609/2017, le parti concordano che il sig. verserà in favore della OR , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del coniuge, l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00), oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza dell'obbligo di versamento dal mese di settembre 2024.
2. Le spese ed i compensi del presente giudizio sono integralmente compensati tra le parti”.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al numero di ruolo indicato in epigrafe, chiedeva la Parte_1
parziale modifica delle condizioni di separazione consensuale di cui al decreto n. 1042/2018 emesso dal Tribunale di Cremona in data 07.03.2018, e pubblicato in data 09.03.2018, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti il mantenimento del coniuge, deducendo un peggioramento delle proprie condizioni economico-patrimoniali. Più in dettaglio, la ricorrente chiedeva di porre a carico del marito l'obbligo di versare un assegno di mantenimento periodico pari a € 400,00 mensili, oltre la rivalutazione Istat, con decorrenza del versamento dal deposito della domanda giudiziale.
Con atto depositato il 18.11.2024, si costituiva nel presente giudizio rappresentato Controparte_1 dall'Amministratore di Sostegno avv. (giusta autorizzazione del Giudice Tutelare Controparte_2
del Tribunale di Cremona in data 18/09/2024), contestando tutto quanto affermato dalla ricorrente;
il resistente chiedeva, in via principale, di confermare quanto concordato in sede di separazione consensuale e, in via subordinata, invitava la ricorrente a formulare una proposta conciliativa del presente giudizio adeguata alle rispettive esigenze economico-patrimoniali.
All'udienza del 25.11.2024, tenutasi dinanzi al GOP delegato per il tentativo di conciliazione, le parti addivenivano a una bonaria definizione del procedimento e si impegnavano a depositare le conclusioni congiunte. Con note depositate telematicamente in data 17.12.2024, le parti confermavano di aver raggiunto un accordo definitivo e chiedevano di sostituire l'udienza di prima comparizione con il deposito di note scritte.
Con successive note congiunte depositate telematicamente in data 14.01.2025, le parti domandavano quindi l'accoglimento delle condizioni concordate sopra trascritte.
Il Giudice, dato atto, rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.01.2025.
*
La modifica delle condizioni di separazione
Il Collegio ritiene che le conclusioni congiuntamente depositate dalle parti possano essere recepite dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondenti all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti stesse.
Va, preliminarmente, osservato che l'accordo raggiunto dai coniugi in sede separativa in ordine al mantenimento non determina il venir meno della solidarietà economica che ha legato la coppia durante il matrimonio. Tanto premesso, nel caso di specie, devono svolgersi le seguenti considerazioni.
Successivamente all'intervenuta separazione consensuale delle parti, la ricorrente è rimasta priva della propria abitazione - danneggiata da un incendio - e priva di una occupazione lavorativa, beneficiando del solo “reddito di cittadinanza”. Cessata la misura di sostegno al reddito predetta, al momento della domanda, ha dato atto di percepire unicamente un Parte_1 contributo assistenziale (denominato “Supporto per la Formazione e il Lavoro”) pari a € 350,00 mensili, importo di per sé insufficiente a garantire un adeguato tenore di vita e finanche una esistenza libera e dignitosa.
Alla luce delle evidenze esposte, il sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche della ricorrente è idoneo a variare il pregresso assetto patrimoniale cristallizzato con l'accordo separativo nel 2018. Pertanto, tenuto conto della complessiva situazione reddituale e patrimoniale documentata da entrambe le parti, attesa comunque la esistente e significativa disparità reddituale dei coniugi, potendo, difatti, il marito contare su un'entrata economica stabile a dispetto della diversa situazione in cui versa oggi la moglie, sussistono i presupposti per la revisione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, così come concordato e quantificato dalle parti.
Le statuizioni economiche avranno decorrenza dalla mensilità di settembre 2024, ossia dalla mensilità successiva a quella di deposito del ricorso, come peraltro richiesto congiuntamente dalle parti.
*
Le spese di lite
Reputa, infine, il Collegio che, atteso l'accordo delle parti, le spese legali debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, anche in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di n. 1042/2018 emesso dal Tribunale di Cremona il 07.03.2018 e pubblicato il 09.03.2018 ,
1) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Controparte_1 mediante versamento a entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo Parte_1 mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di settembre 2024; 2) CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
3) DICHIARA compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Presidente Il Giudice est. dott. Giorgio Scarsato dott.ssa Benedetta Fattori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta ruolo in data 31/08/2024, al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso
DA cf: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 04/03/1966 rappresentata e difesa dall' avv. ALESSIA MULETTI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
contro
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO GERARDI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
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Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
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CONCLUSIONI congiunte della parte ricorrente e della parte resistente, come da note depositate telematicamente il
14/01/2025 e di seguito riportate: “
1. Ferme le ulteriori condizioni, a modifica delle condizioni di separazione nn.3-4) di cui al Decreto di Omologazione n. cronol. 1042/2018 emesso in data 09.03.2018 dal Tribunale di Cremona nel procedimento di separazione personale tra i coniugi RG 1609/2017, le parti concordano che il sig. verserà in favore della OR , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del coniuge, l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00), oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza dell'obbligo di versamento dal mese di settembre 2024.
2. Le spese ed i compensi del presente giudizio sono integralmente compensati tra le parti”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al numero di ruolo indicato in epigrafe, chiedeva la Parte_1
parziale modifica delle condizioni di separazione consensuale di cui al decreto n. 1042/2018 emesso dal Tribunale di Cremona in data 07.03.2018, e pubblicato in data 09.03.2018, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti il mantenimento del coniuge, deducendo un peggioramento delle proprie condizioni economico-patrimoniali. Più in dettaglio, la ricorrente chiedeva di porre a carico del marito l'obbligo di versare un assegno di mantenimento periodico pari a € 400,00 mensili, oltre la rivalutazione Istat, con decorrenza del versamento dal deposito della domanda giudiziale.
Con atto depositato il 18.11.2024, si costituiva nel presente giudizio rappresentato Controparte_1 dall'Amministratore di Sostegno avv. (giusta autorizzazione del Giudice Tutelare Controparte_2
del Tribunale di Cremona in data 18/09/2024), contestando tutto quanto affermato dalla ricorrente;
il resistente chiedeva, in via principale, di confermare quanto concordato in sede di separazione consensuale e, in via subordinata, invitava la ricorrente a formulare una proposta conciliativa del presente giudizio adeguata alle rispettive esigenze economico-patrimoniali.
All'udienza del 25.11.2024, tenutasi dinanzi al GOP delegato per il tentativo di conciliazione, le parti addivenivano a una bonaria definizione del procedimento e si impegnavano a depositare le conclusioni congiunte. Con note depositate telematicamente in data 17.12.2024, le parti confermavano di aver raggiunto un accordo definitivo e chiedevano di sostituire l'udienza di prima comparizione con il deposito di note scritte.
Con successive note congiunte depositate telematicamente in data 14.01.2025, le parti domandavano quindi l'accoglimento delle condizioni concordate sopra trascritte.
Il Giudice, dato atto, rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.01.2025.
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La modifica delle condizioni di separazione
Il Collegio ritiene che le conclusioni congiuntamente depositate dalle parti possano essere recepite dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondenti all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti stesse.
Va, preliminarmente, osservato che l'accordo raggiunto dai coniugi in sede separativa in ordine al mantenimento non determina il venir meno della solidarietà economica che ha legato la coppia durante il matrimonio. Tanto premesso, nel caso di specie, devono svolgersi le seguenti considerazioni.
Successivamente all'intervenuta separazione consensuale delle parti, la ricorrente è rimasta priva della propria abitazione - danneggiata da un incendio - e priva di una occupazione lavorativa, beneficiando del solo “reddito di cittadinanza”. Cessata la misura di sostegno al reddito predetta, al momento della domanda, ha dato atto di percepire unicamente un Parte_1 contributo assistenziale (denominato “Supporto per la Formazione e il Lavoro”) pari a € 350,00 mensili, importo di per sé insufficiente a garantire un adeguato tenore di vita e finanche una esistenza libera e dignitosa.
Alla luce delle evidenze esposte, il sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche della ricorrente è idoneo a variare il pregresso assetto patrimoniale cristallizzato con l'accordo separativo nel 2018. Pertanto, tenuto conto della complessiva situazione reddituale e patrimoniale documentata da entrambe le parti, attesa comunque la esistente e significativa disparità reddituale dei coniugi, potendo, difatti, il marito contare su un'entrata economica stabile a dispetto della diversa situazione in cui versa oggi la moglie, sussistono i presupposti per la revisione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, così come concordato e quantificato dalle parti.
Le statuizioni economiche avranno decorrenza dalla mensilità di settembre 2024, ossia dalla mensilità successiva a quella di deposito del ricorso, come peraltro richiesto congiuntamente dalle parti.
*
Le spese di lite
Reputa, infine, il Collegio che, atteso l'accordo delle parti, le spese legali debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, anche in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di n. 1042/2018 emesso dal Tribunale di Cremona il 07.03.2018 e pubblicato il 09.03.2018 ,
1) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Controparte_1 mediante versamento a entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo Parte_1 mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di settembre 2024; 2) CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
3) DICHIARA compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Presidente Il Giudice est. dott. Giorgio Scarsato dott.ssa Benedetta Fattori