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23 maggio 1999
23 maggio 1999
Art. 22. (Ristrutturazione finanziaria dell'lstituto
poligrafico e zecca dello Stato).
1. All'Istituto poligrafico e zecca dello Stato e' concesso un contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso e' autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria. Tale contributo e' concesso a condizione che l'Istituto abbia predisposto un programma di ristrutturazione organizzativa e finanziaria e tale programma sia stato approvato tal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il programma, comprensivo del piano di ristrutturazione delle cartiere delle Marche al fine del loro sviluppo e della tutela dei posti di lavoro, attraverso il reinserimento stabile e competitivo nel mercato, e' predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' trasmesso al Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma medesimo. A1 relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto, capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantona" mento relativo al medesimo Ministero.
poligrafico e zecca dello Stato).
1. All'Istituto poligrafico e zecca dello Stato e' concesso un contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso e' autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria. Tale contributo e' concesso a condizione che l'Istituto abbia predisposto un programma di ristrutturazione organizzativa e finanziaria e tale programma sia stato approvato tal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il programma, comprensivo del piano di ristrutturazione delle cartiere delle Marche al fine del loro sviluppo e della tutela dei posti di lavoro, attraverso il reinserimento stabile e competitivo nel mercato, e' predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' trasmesso al Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma medesimo. A1 relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto, capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantona" mento relativo al medesimo Ministero.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 28/09/2001 n. 141 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 28 settembre 2001 · 6.3580885
Ente di diritto pubblico - ha chiesto di conoscere se alle somme erogate da enti creditizi, quale anticipazione del contributo ventennale ad esso spettante in virtu\' dell\'art. 22 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, sia applicabile l\'esenzione fiscale prevista dall\'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (finanziamenti
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 13/10/2020, n. 22055Provvedimento: […] Con il motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente incidentale Città Metropolitana di Napoli denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.22 della legge n.144 del 1999, all'artA, comma l, del d.lgs. n.354 del 1999 e al d.m. 4/11/1994, con riferimento alla ritenuta previsione dell'onere di rimborso a carico dello Stato per le sole opere acquedottistiche, con esclusione delle altre opere infrastruttura li. […]Leggi di più...
- responsabilità Provincia·
- opere infrastrutturali·
- art. 22 legge n. 341/1995·
- trasferimento opere pubbliche·
- convenzione concessione·
- accollo oneri contenzioso·
- indennità occupazione·
- art. 42 legge n. 144/1999·
- ricorso incidentale condizionato·
- responsabilità Stato