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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 767 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. PALOPOLI MARCO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente affermava di avere ricevuto in data 24.5.2018 richiesta di restituzione di quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2006; quindi, previa proposizione del ricorso amministrativo, rimasto inevaso, adiva l'intestato Tribunale eccependo di non aver mai ricevuto in pagamento la somma richiesta nonché
l'intervenuta prescrizione del diritto dell' di ripetere le somme per cui è causa CP_1
e chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'indebito intimato, con conseguente riconoscimento del diritto a trattenere l' indennità pretesa in restituzione.
Costituitasi la parte resistente , eccepiva, la mancata proposizione del CP_1 ricorso amministrativo e contestava la fondatezza della proposta azione, per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente nonchè il rigetto di tutte le domande promosse.
La controversia veniva istruita mediante acquisizione di documenti.
§§§§
1.Il presente giudizio è teso all'accertamento dell'insussistenza dell'indebito e conseguentemente all'accertamento del diritto a trattenere quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2006. Parte ricorrente afferma, a sostegno della propria domanda, di non aver mai ricevuto la somma richiesta in restituzione ed eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto in capo all' di ripetere le somme erogate, con conseguente dichiarazione di CP_1 illegittimità degli indebiti notificati.
Preliminarmente, va rigettata la eccezione formulata dall' Controparte_2 resistente di inammissibilità e improcedibilità del ricorso per mancata presentazione del ricorso amministrativo, poichè la ricorrente ha puntualmente osservato il prescritto iter amministrativo, attraverso la presentazione di apposito ricorso avverso l'avviso di addebito qui opposto (cfr. allegati fascicolo parte ricorrente).
2. Nel merito, deve preliminarmente ritenersi l'infondatezza della formulata eccezione di prescrizione poiché il termine decennale, decorrente dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2946 c.c., non è decorso.
In effetti la normativa in materia prevede che per le somme indebitamente erogate dall' a qualsiasi titolo, il relativo diritto di credito soggiace al termine CP_1 ordinario di prescrizione decennale. Inoltre, la prescrizione decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito e qualora l'indebita erogazione sia da collegare a situazioni che devono essere comunicate agli interessati dall' CP_1 il termine di prescrizione decorre dalla data di comunicazione.
In particolare, risulta che, precedentemente alle richieste di indebito del
24/5/2018 (che parte ricorrente conferma di aver ricevuto), riferita alla prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2006, in data 16/12/2016 è stata notificata dall' al lavoratore altra richiesta di indebito relativa alla CP_1 restituzione della maggior somma erogata sulla prestazione di disoccupazione agricola 2006 (v. doc. ; l' resistente ha, inoltre, dimostrato che la CP_1 CP_2 prestazione relativa alla disoccupazione agricola 2006 è stata erogata il
19.9.2007 (cfr. Cassetto Previdenziale del Cittadino allegato al fascicolo ); CP_1 pertanto, nessuna prescrizione è maturata non essendo decorsi dieci anni dalla erogazione della prestazione.
In conclusione, e per tutte le ragioni esposte, la domanda giudiziale non può trovare accoglimento, rimangono assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
3. Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui, l'art. 152 disp. att. c.p.c., subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti. La disposizione è applicabile nel presente giudizio perché esso è stato promosso anche per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire le prestazioni previdenziali negate e a trattenere le prestazioni erogate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta per infondatezza la promossa domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 15/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. PALOPOLI MARCO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente affermava di avere ricevuto in data 24.5.2018 richiesta di restituzione di quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2006; quindi, previa proposizione del ricorso amministrativo, rimasto inevaso, adiva l'intestato Tribunale eccependo di non aver mai ricevuto in pagamento la somma richiesta nonché
l'intervenuta prescrizione del diritto dell' di ripetere le somme per cui è causa CP_1
e chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'indebito intimato, con conseguente riconoscimento del diritto a trattenere l' indennità pretesa in restituzione.
Costituitasi la parte resistente , eccepiva, la mancata proposizione del CP_1 ricorso amministrativo e contestava la fondatezza della proposta azione, per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente nonchè il rigetto di tutte le domande promosse.
La controversia veniva istruita mediante acquisizione di documenti.
§§§§
1.Il presente giudizio è teso all'accertamento dell'insussistenza dell'indebito e conseguentemente all'accertamento del diritto a trattenere quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2006. Parte ricorrente afferma, a sostegno della propria domanda, di non aver mai ricevuto la somma richiesta in restituzione ed eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto in capo all' di ripetere le somme erogate, con conseguente dichiarazione di CP_1 illegittimità degli indebiti notificati.
Preliminarmente, va rigettata la eccezione formulata dall' Controparte_2 resistente di inammissibilità e improcedibilità del ricorso per mancata presentazione del ricorso amministrativo, poichè la ricorrente ha puntualmente osservato il prescritto iter amministrativo, attraverso la presentazione di apposito ricorso avverso l'avviso di addebito qui opposto (cfr. allegati fascicolo parte ricorrente).
2. Nel merito, deve preliminarmente ritenersi l'infondatezza della formulata eccezione di prescrizione poiché il termine decennale, decorrente dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2946 c.c., non è decorso.
In effetti la normativa in materia prevede che per le somme indebitamente erogate dall' a qualsiasi titolo, il relativo diritto di credito soggiace al termine CP_1 ordinario di prescrizione decennale. Inoltre, la prescrizione decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito e qualora l'indebita erogazione sia da collegare a situazioni che devono essere comunicate agli interessati dall' CP_1 il termine di prescrizione decorre dalla data di comunicazione.
In particolare, risulta che, precedentemente alle richieste di indebito del
24/5/2018 (che parte ricorrente conferma di aver ricevuto), riferita alla prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2006, in data 16/12/2016 è stata notificata dall' al lavoratore altra richiesta di indebito relativa alla CP_1 restituzione della maggior somma erogata sulla prestazione di disoccupazione agricola 2006 (v. doc. ; l' resistente ha, inoltre, dimostrato che la CP_1 CP_2 prestazione relativa alla disoccupazione agricola 2006 è stata erogata il
19.9.2007 (cfr. Cassetto Previdenziale del Cittadino allegato al fascicolo ); CP_1 pertanto, nessuna prescrizione è maturata non essendo decorsi dieci anni dalla erogazione della prestazione.
In conclusione, e per tutte le ragioni esposte, la domanda giudiziale non può trovare accoglimento, rimangono assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
3. Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui, l'art. 152 disp. att. c.p.c., subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti. La disposizione è applicabile nel presente giudizio perché esso è stato promosso anche per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire le prestazioni previdenziali negate e a trattenere le prestazioni erogate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta per infondatezza la promossa domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 15/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO