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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2025, n. 37765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37765 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER RD nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca NI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 37765 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 15/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza dEl L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'istanza, presentata nell'interesse di NA VO, avente ad oggetto la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47- ter, comma 1 -bis, Ord. pen., in ragione della ostatività del reato di ricettazione aggravata dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, per la cui condanna è in corso l'esecuzione. Ha ritenuto infondata, inoltre, la tesi difensiva della scindibilità tra la pena per la ricettazione e l'aumento per l'aggravante, già espiato, così da divenire la ricettazione reato comune e consentire l'ammissione alla misura richiesta. Infine, ha ritenuto non integrate le condizioni previste ex artt. 58 -ter e 4 -bis Ord. pen., come novellato dal dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2022, n. 199 in assenza delle allegazioni ivi previste. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NA VO, per mezzo del proprio difensore, avv. Mario Griffo, articolando un unico motivo, con il quale ha eccepito violazione degli artt. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., 4 -bis, 47, 47 -ter, 50 e 58 -ter ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato non considerando che VO è in espiazione per il solo reato di cui all'art. 648 cod. pen., rispetto al quale è stata interamente espiata la pena riferibile all'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991; da ciò deriverebbe, pertanto, la non ostatività alla concessione delle misure alternative alla detenzione. Ciò, ancor più, in considerazione del fatto che la Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza di condanna prodotta al Tribunale adito, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti di cui alla sentenza per la quale VO è in espiazione ed altri giudicati con sentenze precedenti;
pertanto, il residuo di pena da espiare riguarda il solo reato di cui all'art. 648 cod. pen. e risulta inferiore ai due anni di reclusione proprio per effetto della decurtazione di un anno di pena, coincidente con l'aumento operato per l'aggravante reputata ostativa. Il Tribunale avrebbe dovuto, pertanto, conformarsi al principio di diritto che prevede, in caso di cumulo giuridico di pene irrogate per il reato continuato, la scindibilità delle stesse ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, qualora il condannato abbia espiato la pena relativa ai reati ostativi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente sostiene che, riconosciuto il vincolo della continuazione tra più reati ostativi giudicati con una pluralità di sentenze, è possibile la scissione del cumulo giuridico in funzione della fruizione di benefici penitenziari determinando, all'esito, la pena per la quale è possibile accedere ai predetti benefici. Nel caso di specie, l'unificazione a seguito della riconosciuta continuazione ha avuto ad oggetto due condanne per delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e quella per ricettazione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991. Ulteriormente, afferma la possibilità, in caso di condanna per un reato ostativo per effetto della ritenuta aggravante di cui all'art. 7 cit., di separare la pena per il reato da quella per l'aggravante. Entrambe le affermazioni sono manifestamente infondate. Va, anche in questa sede, ribadito il principio per cui «qualora il provvedimento di unificazione di pene concorrenti comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, non ricorrono i presupposti per derogare alla regola di cui all'art. 76 cod. pen. dell'unitarietà delle pene cumulate e del conseguente rapporto esecutivo, poiché lo scioglimento del cumulo sarebbe privo di una base logica e giuridica, non essendo possibile individuare alcun criterio obiettivo e ragionevole di imputazione all'uno o all'altro titolo della pena già espiata» (fra le molte, Sez. 1, n. 38452 del 01/07/2024, Bifulco, Rv. 287081 - 01; Sez. 1, n. 12554 del 21/02/2020, Torrisi, Rv. 278903 - 01). E' minoritario e isolato, invece, l'orientamento secondo cui «in tema di concessione dei benefici penitenziari a condannati per taluno dei reati indicati nell'art.
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini dell'accertamento del necessario requisito dell'utile collaborazione con la giustizia ovvero dell'impossibilità od inesigibilità della stessa, di cui all'art. 58-ter della medesima legge, è legittimo lo scioglimento del cumulo, pur quando esso ricomprenda reati tutti ostativi (cd. cumulo omogeneo), escludendosi dalla valutazione i reati le cui pene dovessero risultare già espiate» (Sez. 1, n. 48690 del 29/05/2019, Badalamenti, Rv. 277889 - 01). Il precedente di legittimità richiamato in ricorso (Sez. 1, n. 990 dell'11/02/2020, Fusaro, Rv. 215501-01) riguarda la diversa fattispecie della continuazione fra reati solo alcuni dei quali ostativi. Peraltro, neppure è possibile scindere l'esecuzione della pena per l'aggravante 3 da quella per il reato non circostanziato (nel caso di specie, la ricettazione), trattandosi di componente essenziale, come già affermato da Sez. 1, n. 6622 del 23/01/2008, RG. in proc. Corradini, Rv. 239368-01 e Sez. 1, n. 20508 del 18/04/2013, Vallelunga, Rv. 255948-01, in materia di indulto. Corretto si rivela, pertanto, il riferimento contenuto nell'ordinanza alle allegazioni di cui all'art.
4-bis Ord. pen., come modificato da dl. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022. Si tratta, dell'onere di allegare, come correttamente segnalato nel provvedimento impugnato, «l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento», oltre che di «elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa». Tale profilo è rimasto totalmente estraneo alle deduzioni del ricorrente che, nonostante la motivazione resa, sul punto, dal Tribunale di sorveglianza, ha omesso qualsiasi considerazione, con conseguente aspecificità dell'atto introduttivo. 3. Per quanto esposto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2025
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca NI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 37765 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 15/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza dEl L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'istanza, presentata nell'interesse di NA VO, avente ad oggetto la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47- ter, comma 1 -bis, Ord. pen., in ragione della ostatività del reato di ricettazione aggravata dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, per la cui condanna è in corso l'esecuzione. Ha ritenuto infondata, inoltre, la tesi difensiva della scindibilità tra la pena per la ricettazione e l'aumento per l'aggravante, già espiato, così da divenire la ricettazione reato comune e consentire l'ammissione alla misura richiesta. Infine, ha ritenuto non integrate le condizioni previste ex artt. 58 -ter e 4 -bis Ord. pen., come novellato dal dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2022, n. 199 in assenza delle allegazioni ivi previste. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NA VO, per mezzo del proprio difensore, avv. Mario Griffo, articolando un unico motivo, con il quale ha eccepito violazione degli artt. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., 4 -bis, 47, 47 -ter, 50 e 58 -ter ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato non considerando che VO è in espiazione per il solo reato di cui all'art. 648 cod. pen., rispetto al quale è stata interamente espiata la pena riferibile all'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991; da ciò deriverebbe, pertanto, la non ostatività alla concessione delle misure alternative alla detenzione. Ciò, ancor più, in considerazione del fatto che la Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza di condanna prodotta al Tribunale adito, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti di cui alla sentenza per la quale VO è in espiazione ed altri giudicati con sentenze precedenti;
pertanto, il residuo di pena da espiare riguarda il solo reato di cui all'art. 648 cod. pen. e risulta inferiore ai due anni di reclusione proprio per effetto della decurtazione di un anno di pena, coincidente con l'aumento operato per l'aggravante reputata ostativa. Il Tribunale avrebbe dovuto, pertanto, conformarsi al principio di diritto che prevede, in caso di cumulo giuridico di pene irrogate per il reato continuato, la scindibilità delle stesse ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, qualora il condannato abbia espiato la pena relativa ai reati ostativi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente sostiene che, riconosciuto il vincolo della continuazione tra più reati ostativi giudicati con una pluralità di sentenze, è possibile la scissione del cumulo giuridico in funzione della fruizione di benefici penitenziari determinando, all'esito, la pena per la quale è possibile accedere ai predetti benefici. Nel caso di specie, l'unificazione a seguito della riconosciuta continuazione ha avuto ad oggetto due condanne per delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e quella per ricettazione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991. Ulteriormente, afferma la possibilità, in caso di condanna per un reato ostativo per effetto della ritenuta aggravante di cui all'art. 7 cit., di separare la pena per il reato da quella per l'aggravante. Entrambe le affermazioni sono manifestamente infondate. Va, anche in questa sede, ribadito il principio per cui «qualora il provvedimento di unificazione di pene concorrenti comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, non ricorrono i presupposti per derogare alla regola di cui all'art. 76 cod. pen. dell'unitarietà delle pene cumulate e del conseguente rapporto esecutivo, poiché lo scioglimento del cumulo sarebbe privo di una base logica e giuridica, non essendo possibile individuare alcun criterio obiettivo e ragionevole di imputazione all'uno o all'altro titolo della pena già espiata» (fra le molte, Sez. 1, n. 38452 del 01/07/2024, Bifulco, Rv. 287081 - 01; Sez. 1, n. 12554 del 21/02/2020, Torrisi, Rv. 278903 - 01). E' minoritario e isolato, invece, l'orientamento secondo cui «in tema di concessione dei benefici penitenziari a condannati per taluno dei reati indicati nell'art.
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini dell'accertamento del necessario requisito dell'utile collaborazione con la giustizia ovvero dell'impossibilità od inesigibilità della stessa, di cui all'art. 58-ter della medesima legge, è legittimo lo scioglimento del cumulo, pur quando esso ricomprenda reati tutti ostativi (cd. cumulo omogeneo), escludendosi dalla valutazione i reati le cui pene dovessero risultare già espiate» (Sez. 1, n. 48690 del 29/05/2019, Badalamenti, Rv. 277889 - 01). Il precedente di legittimità richiamato in ricorso (Sez. 1, n. 990 dell'11/02/2020, Fusaro, Rv. 215501-01) riguarda la diversa fattispecie della continuazione fra reati solo alcuni dei quali ostativi. Peraltro, neppure è possibile scindere l'esecuzione della pena per l'aggravante 3 da quella per il reato non circostanziato (nel caso di specie, la ricettazione), trattandosi di componente essenziale, come già affermato da Sez. 1, n. 6622 del 23/01/2008, RG. in proc. Corradini, Rv. 239368-01 e Sez. 1, n. 20508 del 18/04/2013, Vallelunga, Rv. 255948-01, in materia di indulto. Corretto si rivela, pertanto, il riferimento contenuto nell'ordinanza alle allegazioni di cui all'art.
4-bis Ord. pen., come modificato da dl. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022. Si tratta, dell'onere di allegare, come correttamente segnalato nel provvedimento impugnato, «l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento», oltre che di «elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa». Tale profilo è rimasto totalmente estraneo alle deduzioni del ricorrente che, nonostante la motivazione resa, sul punto, dal Tribunale di sorveglianza, ha omesso qualsiasi considerazione, con conseguente aspecificità dell'atto introduttivo. 3. Per quanto esposto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2025