Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 5949/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5949/2016, avente ad oggetto:
Prestazione d'opera intellettuale, riservata in decisione all'udienza 19/9/2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
rapp. e difeso dall'avv.to Rocco Capasso (CF: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Via E. De Filippo N. 1 C.F._1
Sant'Arpino, presso lo studio del predetto difensore e
quale procuratrice di se stessa, elett. domiciliata in Parte_2
indirizzo telematico
PARTI OPPONENTI
CONTRO
e rapp. e difesi dall'avv.to CP_1 Controparte_2
Rosanna Marsilia (CF: , elettivamente domiciliati in Via E. C.F._2
pagina 1 di 8
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo gli avv.ti e CP_1 Controparte_2
ottenevano dal Tribunale di Napoli Nord ingiunzione di pagamento n. 1128/2016 per la complessiva somma di €. 7.362,89, oltre accessori, nei confronti di Pt_2
e in solido tra loro.
[...] Parte_1
A tal effetto, i ricorrenti deducevano di aver congiuntamente rappresentato e difeso e innanzi alla Corte di Cassazione nel Parte_2 Parte_1 pagina 2 di 8 giudizio da questi promosso in danno della , n. R.G. Controparte_3
8079/2007, poi definito con la sentenza n. 27118/13 che li vedeva parzialmente vittoriosi;
deducevano ancora che il valore della controversia era di €. 30.322,60 e che i e non avevano provveduto al saldo dei Parte_1 Parte_2
compensi dovuti e delle spese sostenute. Fatto per cui, si rivolgevano al proprio
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli per il rilascio del parere di congruità
sui compensi, richiedendo poi il provvedimento di ingiunzione avverso cui Parte_1
e l'avv. proponevano la presente opposizione con
[...] Parte_2
dichiarazione della sua nullità e, quindi, la sua revoca.
Si costituivano gli opposti i quali concludevano, in via principale, per il rigetto dell'opposizione e conferma del d.i. n. 1128/2016; in via subordinata, per la condanna in solido dei al pagamento in loro favore della somma di €. Pt_2
7.362,89, oltre interessi legali a far tempo dal 18.12.2014, o di quella diversa somma per cui si sarebbe ritenuta raggiunta la prova.
Con ordinanza del 31.10.2016 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e, rigettate le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
All'udienza del 12.2.2018, fissata per la precisazione delle conclusioni, il procuratore degli opponenti deduceva che solo aveva proposto Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli un giudizio per “querela di falso” (recante il n. di R.G.
n. 24688/2017) avverso il contenuto della procura alle liti rilasciata in favore pagina 3 di 8 dell'avv. , per cui chiedeva disporsi la sospensione del giudizio. Controparte_2
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 295 c.p.c., con ordinanza del 12.02.2018, il Giudice, sospendeva il presente procedimento fino alla definizione del giudizio di querela di falso.
Con ricorso ex art. 297 c.p.c. del 4.9.2023, l'opponente avv. , Parte_2
nelle more costituitasi in via autonoma quale procuratrice di sé medesima, deduceva che il giudizio di querela di falso proposto dal era stato definito dal Parte_1
Tribunale di Napoli con la sentenza n. 4618/2023, per cui veniva fissata l'udienza del
30.11.2023 per la prosecuzione del presente giudizio.
L'avv. provvedeva però a notificare il ricorso ex art. 297 c.p.c. con il Pt_2
decreto di fissazione dell'udienza solo nei confronti degli opposti che si costituivano nuovamente in giudizio.
All'udienza di nuova comparizione del 30.11.2023 il Giudice, rilevato che il ricorso in riassunzione non risultava notificato anche all'altro opponente Pt_1
assegnava alla opponente avv. termine fino al 10.1.2024
[...] Parte_2
per provvedervi e rinviava la causa all'udienza del 15.2.2024.
All'udienza del 19.9.2024 la causa passava in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Alla luce della documentazione esistente agli atti dell'avv. , va Parte_2
dichiarata l'intervenuta estinzione del presente giudizio di opposizione, così come pagina 4 di 8 proposto originariamente dagli opponenti e , con Parte_1 Parte_2
conferma del d.i. n. 1128/2016, RG. n. 2743/2016, per la complessiva somma di €.
7.362,89, oltre accessori,
E' principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che, in caso di interruzione del giudizio, il termine per la riassunzione è rispettato se entro sei mesi viene depositato il ricorso (Cassazione civile sez. un., 28/12/2007, n. 27183).
Una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non ha più
alcuna funzione, atteso che la fissazione successiva di un ulteriore termine ad opera del giudice del giudizio sospeso, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”.
Da tanto, consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio;
solo il mancato rispetto di tale nuovo termine concesso dal giudice determina l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3 e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3 (Cassazione
civile sez. III, 20/04/2018, n. 9819; Cassazione civile sez. I, 09/04/2015, n. 7131;
pagina 5 di 8 Cassazione civile sez. I, 11/03/2019, n. 6921).
Nella specie, l'interruzione era stata dichiarata il 12.2.2018 ed il ricorso per riassunzione era stato tempestivamente depositato in data 4.9.2023, a nulla rilevando che, nel termine iniziale assegnato dal giudice nel decreto di riassunzione, la notifica non fosse stata effettuata nei confronti di ritualmente, quindi, Parte_1
all'udienza del 30.11.2023 veniva ordinato all'avv. la rinotifica nei Parte_2
confronti dell'opponente pretermesso dal quale ella aveva ritenuto Parte_1
di scindere la propria originaria posizione con comparsa del 20.9.2021, in cui si costituiva quale procuratrice di se stessa, così rendendo autonoma la propria partecipazione al giudizio.
Il mancato rispetto del disposto della richiamata ordinanza del 30.11.2023, e cioè l'omessa rinotifica del ricorso in riassunzione con la pedissequa ordinanza a fatto che ben si rileva dall'assenza della documentazione relativa Parte_1
depositata agli atti del giudizio dell'avv. in cui è certificata solo Parte_2
l'avvenuta riassunzione in data 30.10.2023 nei confronti degli opposti CP_1
e , per effetto del disposto della sopra richiamata giurisprudenza, Controparte_2
determina l'estinzione del procedimento, con conseguenziale conferma e passaggio n giudicato del d.i. opposto così come emesso.
Per effetto dell'inattività degli opponenti, le spese di lite vengono poste a loro carico ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. pagina 6 di 8 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla
Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria.
All'importo liquidato vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307)
nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M.
10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n.
16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da e Parte_1
dall'avv. nei confronti di e , così Parte_2 CP_1 Controparte_2
provvede:
- Dichiara l'estinzione del presente procedimento e, per l'effetto,
- Conferma il d.i. n. 1128/2016, RG. n. 2743/2016, per la complessiva somma di €. 7.362,89, oltre accessori in esso come liquidati, dichiarandone la sua definitiva esecutorietà;
- Condanna gli opponenti a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 6.600,10 per compenso professionale, oltre rimborso pagina 7 di 8 forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Aversa, 6/1/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 8 di 8