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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 8995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8995 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18693 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico ER, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: , con gli avv.ti Anello Orlando Francesco e Ruga Sabrina Parte_1 P.IVA_1
-attrice- contro
CF/PI: contumace Controparte_1 C.F._1
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In via Principale e nel merito: 1) Accertare e dichiarare che il Signor ha accettato, ove d'uopo anche tacitamente Controparte_1 ex art. 485 c.p.c. in quanto nel possesso dei beni ereditari, l'eredità morendo dismessa della di lui moglie signora e della NO;
Persona_1 Persona_2
2) Conseguentemente, ordinare al Conservatore dei registri Immobiliari di Milano, con esonero da sua responsabilità, di procedere, in forza dell'emananda ordinanza, alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità morendo dismessa dalla NO e della NO in favore Persona_3 Persona_2 del Signor Controparte_1
3) Con vittoria di spese, esborsi e compensi legali oltre accessori come per legge
*
Per Controparte_1
Contumace
§ § §
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Nell'ambito della procedura esecutiva avviata da parte ricorrente presso il Tribunale di Milano R.G. n.
29/2025 è stata depositata la relazione del Notaio che ha rilevato la mancanza di continuità delle trascrizioni in ordine agli immobili sottoposti a pignoramento e, segnatamente, le accettazioni tacite di eredità in morte di (moglie di e di limitatamente Persona_3 Controparte_1 Persona_2 all'erede Persona_3
è deceduta in data 27/01/2019, lasciando erede il coniuge e il Persona_3 Controparte_1
figlio Controparte_2
Da alcun atto pubblico risulta la trascrizione dell'accettazione dell'eredità di Persona_3
Parimenti, per l'accettazione dell'eredità di Persona_2
Con l'odierno ricorso, proposto su impulso del GE, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento della accettazione tacita dell'eredità di (rectius ) e da parte di Persona_4 Per_3 Per_3 Persona_2 [...]
CP_1
La domanda muove dall'assunto per cui l'immobile sottoposto a pignoramento sito in Buccinasco, via
Rodolfo Morandi 5/B, coincide con la residenza attuale del e risulta inoltre l'ultima residenza CP_1
della de cuius così come comprovato dal certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di
Buccinasco in data 22 aprile 2025.
Sicché avrebbe accettato tacitamente l'eredità in forza dell'art. 485 c.c. in quanto Controparte_1 nel possesso dei beni ereditari.
Di talché, all'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc (con assegnazione di termine ex art. 127 ter c.p.c.), riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sulla accettazione tacita della eredità di Persona_2
Si osserva preliminarmente che nulla viene precisato in ricorso in merito a Persona_2
Dalla relazione peritale emerge che era la sorella di Persona_5 Persona_3
è nata a [...] il 1° novembre 1939 ed è deceduta il 16 aprile 2024, nominando eredi Persona_5 testamentarie le sorelle e La dichiarazione di successione è stata Persona_6 Persona_3 registrata, come emerge dalla relazione notarile:
Per la sola è stata trascritta l'accettazione tacita di eredità, ma non anche per . Per_6 Persona_5
Non sussistono i presupposti che accertare che anche abbia accettato tacitamente Persona_3
l'eredità della sorella premorta, Persona_5
La giurisprudenza al riguardo afferma che: “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto” (cfr. Cass. ordinanza n. 22769/24).
Ebbene, nella specie non vi è prova di chi abbia presentato la dichiarazione di successione.
Dichiarazione che ad ogni modo nemmeno potrebbe dirsi atto idoneo ai fini della accettazione tacita di eredità.
Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato che abbia compiuto atti di natura civile Persona_3
(come la voltura) ovvero che abbia disposto dei beni della de cuius ovvero che ne sia stata in possesso al momento dell'apertura della successione.
Deve pertanto concludersi che non vi è la prova che abbia accettato tacitamente Persona_3
l'eredità della sorella non avendo nulla dedotto al riguardo né ex Persona_5 Parte_1 art. 476 c.c. né ex art. 485 c.c..
Non vi è dunque prova che sia divenuta erede pura e semplice della sorella, con la Persona_3
3 conseguenza che è chiamato alla eredità del proprio coniuge, fatta esclusione della Controparte_1 eredità di mai acquisita e mai accettata da Persona_5 Persona_3
*
3. Sulla accettazione tacita della eredità di Persona_3
Quanto alla eredità di emerge dalla relazione notarile che: Persona_3
La coincidenza della residenza di presso la residenza della de cuius Controparte_1 Persona_3 in Buccinasco, via Rodolfo Morandi 5/B prova che il ha il possesso di quell'immobile.
[...] CP_1
La residenza dunque dimostra univocamente il possesso dell'immobile da parte del convenuto.
Trova allora applicazione l'art. 485 c.c. in forza del quale il chiamato all'eredità che si trova nel possesso dei beni ereditari e non dichiara la rinuncia entro il termine ivi stabilito si considera erede.
Ne consegue l'adozione dell'ordine di procedere alla trascrizione del presente provvedimento in modo da assicurare la necessaria continuità delle trascrizioni, limitatamente alla accettazione della eredità di da parte di Persona_3 Controparte_1
*
4. Conclusioni
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Può accertarsi unicamente l'accettazione tacita della eredità di da parte di Persona_3 [...]
CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile e complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, e con la riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4, DM 55/14.
A fronte della semplicità della controversia, possono applicarsi i valori minimi dello scaglione di riferimento.
Il compenso va ulteriormente ridotto del 50% in quanto non trova accoglimento la domanda di accettazione della eredità di Persona_2
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
2) accerta e dichiara che (C.F. ha tacitamente accettato Controparte_1 C.F._1
l'eredità di ( ; Persona_3 C.F._2
3) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari competenti per territorio, con esonero del Conservatore da qualsiasi responsabilità;
4) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 1.017,10 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 21 novembre 2025
Il giudice
(Federico ER)
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Verosimilmente trattasi di un refuso, dovendosi intendere , in luogo di . La moglie di Persona_3 Persona_1 Controparte_1 si chiama infatti .
[...] Persona_3
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico ER, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: , con gli avv.ti Anello Orlando Francesco e Ruga Sabrina Parte_1 P.IVA_1
-attrice- contro
CF/PI: contumace Controparte_1 C.F._1
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In via Principale e nel merito: 1) Accertare e dichiarare che il Signor ha accettato, ove d'uopo anche tacitamente Controparte_1 ex art. 485 c.p.c. in quanto nel possesso dei beni ereditari, l'eredità morendo dismessa della di lui moglie signora e della NO;
Persona_1 Persona_2
2) Conseguentemente, ordinare al Conservatore dei registri Immobiliari di Milano, con esonero da sua responsabilità, di procedere, in forza dell'emananda ordinanza, alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità morendo dismessa dalla NO e della NO in favore Persona_3 Persona_2 del Signor Controparte_1
3) Con vittoria di spese, esborsi e compensi legali oltre accessori come per legge
*
Per Controparte_1
Contumace
§ § §
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Nell'ambito della procedura esecutiva avviata da parte ricorrente presso il Tribunale di Milano R.G. n.
29/2025 è stata depositata la relazione del Notaio che ha rilevato la mancanza di continuità delle trascrizioni in ordine agli immobili sottoposti a pignoramento e, segnatamente, le accettazioni tacite di eredità in morte di (moglie di e di limitatamente Persona_3 Controparte_1 Persona_2 all'erede Persona_3
è deceduta in data 27/01/2019, lasciando erede il coniuge e il Persona_3 Controparte_1
figlio Controparte_2
Da alcun atto pubblico risulta la trascrizione dell'accettazione dell'eredità di Persona_3
Parimenti, per l'accettazione dell'eredità di Persona_2
Con l'odierno ricorso, proposto su impulso del GE, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento della accettazione tacita dell'eredità di (rectius ) e da parte di Persona_4 Per_3 Per_3 Persona_2 [...]
CP_1
La domanda muove dall'assunto per cui l'immobile sottoposto a pignoramento sito in Buccinasco, via
Rodolfo Morandi 5/B, coincide con la residenza attuale del e risulta inoltre l'ultima residenza CP_1
della de cuius così come comprovato dal certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di
Buccinasco in data 22 aprile 2025.
Sicché avrebbe accettato tacitamente l'eredità in forza dell'art. 485 c.c. in quanto Controparte_1 nel possesso dei beni ereditari.
Di talché, all'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc (con assegnazione di termine ex art. 127 ter c.p.c.), riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
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2. Sulla accettazione tacita della eredità di Persona_2
Si osserva preliminarmente che nulla viene precisato in ricorso in merito a Persona_2
Dalla relazione peritale emerge che era la sorella di Persona_5 Persona_3
è nata a [...] il 1° novembre 1939 ed è deceduta il 16 aprile 2024, nominando eredi Persona_5 testamentarie le sorelle e La dichiarazione di successione è stata Persona_6 Persona_3 registrata, come emerge dalla relazione notarile:
Per la sola è stata trascritta l'accettazione tacita di eredità, ma non anche per . Per_6 Persona_5
Non sussistono i presupposti che accertare che anche abbia accettato tacitamente Persona_3
l'eredità della sorella premorta, Persona_5
La giurisprudenza al riguardo afferma che: “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto” (cfr. Cass. ordinanza n. 22769/24).
Ebbene, nella specie non vi è prova di chi abbia presentato la dichiarazione di successione.
Dichiarazione che ad ogni modo nemmeno potrebbe dirsi atto idoneo ai fini della accettazione tacita di eredità.
Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato che abbia compiuto atti di natura civile Persona_3
(come la voltura) ovvero che abbia disposto dei beni della de cuius ovvero che ne sia stata in possesso al momento dell'apertura della successione.
Deve pertanto concludersi che non vi è la prova che abbia accettato tacitamente Persona_3
l'eredità della sorella non avendo nulla dedotto al riguardo né ex Persona_5 Parte_1 art. 476 c.c. né ex art. 485 c.c..
Non vi è dunque prova che sia divenuta erede pura e semplice della sorella, con la Persona_3
3 conseguenza che è chiamato alla eredità del proprio coniuge, fatta esclusione della Controparte_1 eredità di mai acquisita e mai accettata da Persona_5 Persona_3
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3. Sulla accettazione tacita della eredità di Persona_3
Quanto alla eredità di emerge dalla relazione notarile che: Persona_3
La coincidenza della residenza di presso la residenza della de cuius Controparte_1 Persona_3 in Buccinasco, via Rodolfo Morandi 5/B prova che il ha il possesso di quell'immobile.
[...] CP_1
La residenza dunque dimostra univocamente il possesso dell'immobile da parte del convenuto.
Trova allora applicazione l'art. 485 c.c. in forza del quale il chiamato all'eredità che si trova nel possesso dei beni ereditari e non dichiara la rinuncia entro il termine ivi stabilito si considera erede.
Ne consegue l'adozione dell'ordine di procedere alla trascrizione del presente provvedimento in modo da assicurare la necessaria continuità delle trascrizioni, limitatamente alla accettazione della eredità di da parte di Persona_3 Controparte_1
*
4. Conclusioni
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Può accertarsi unicamente l'accettazione tacita della eredità di da parte di Persona_3 [...]
CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile e complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, e con la riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4, DM 55/14.
A fronte della semplicità della controversia, possono applicarsi i valori minimi dello scaglione di riferimento.
Il compenso va ulteriormente ridotto del 50% in quanto non trova accoglimento la domanda di accettazione della eredità di Persona_2
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
2) accerta e dichiara che (C.F. ha tacitamente accettato Controparte_1 C.F._1
l'eredità di ( ; Persona_3 C.F._2
3) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari competenti per territorio, con esonero del Conservatore da qualsiasi responsabilità;
4) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 1.017,10 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 21 novembre 2025
Il giudice
(Federico ER)
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Verosimilmente trattasi di un refuso, dovendosi intendere , in luogo di . La moglie di Persona_3 Persona_1 Controparte_1 si chiama infatti .
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