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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/11/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1278 / 2025 V.G.
REPU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1278 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
Parte 1 nato a [...] il [...] ( Codice Fiscale 1 con il patrocinio dell'Avv. CASABONA MARIO ( Codice Fiscale 2
C.F. 3 ) con il nata a [...] il [...] (C.F. Parte 2
1) e dell'Avv. CAPPELLI patrocinio dell'Avv. ASTOLFI VALERIA (C.F. C.F. 4
AN (C.F. C.F. 5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 16/07/2025 con il quale Parte 1 e [...]
Parte 2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 5.10.1997, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
و-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN) i figli ER 1 ER 2 , entrambi maggiorenni ma, dei quali, solo il primo economicamente autosufficiente e, in data 18.08.2012, il figlio ER_3 ;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 27.08.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separatamente con mutuo rispetto;
2) Il figlio minore Per 3 verrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori dando atto che entrambi sono tenuti a provvedere alla cura, educazione e istruzione garantendo allo stesso il diritto di mantenere con entrambi i genitori un rapporto equilibrato e continuativo.
Eserciteranno separatamente la responsabilità sul figlio per le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascuno nei periodi in cui avrà con il figlio adottando invece di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e religione e alla salute.
3) Il figlio minore avrà prevalente collocamento presso la madre nell'abitazione di attuale residenza, di proprietà di entrambi i coniugi.
4) La casa familiare, viene pertanto assegnata alla madre Parte 2 che continuerà ad abitarla unitamente ai figli ER 3 e Per 2 .
5) Il Sig. Pt 1 si impegna al rilascio della casa coniugale entro e non oltre il giorno 31.07.2025, autorizzando altresì la Sig.ra Parte 2 al cambio di serratura successivamente alla predetta data.
6) Il Sig. Pt 1 si impegna pertanto a reperire altra stabile dimora ove trasferirà altresì la propria residenza asportando dalla casa famigliare tutti i suoi beni strettamente personali.
7) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi di questo, nonchè con i propri impegni lavorativi.
Il figlio minore Per 3 trascorrerà, con il padre, due sere alla settimana (con cena a carico di quest'ultimo), e due weekend alternati al mese dal sabato mattina\pomeriggio fino alla domenica sera.
Il pernottamento del figlio minore ER 3 potrà avvenire presso l'abitazione paterna, qualora questa sia idonea per ospitare il bambino.
8) Il Sig. Pt 1 verserà alla Sig.ra Parte 2 entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di euro 1000,00 a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario da suddividersi in: - €.500,00 per il figlio ER 3 ,- €.200,00 per la figlia ER_2 ,-€.300,00 per la moglie. Si precisa che il contributo di mantenimento in favore di ER 2 sarà corrisposto sino a quando la medesima compirà il 26mo
anno di età.
Lo stesso si farà carico altresì del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore. A tal fine le parti dichiarano di volere regolamentare queste spese secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, che dichiarano di conoscere ed accettare.
9) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla Sig.ra Parte_2
10) Le spese veterinarie degli attuali animali domestici saranno divise al 50% e gli stessi rimarranno nella casa familiare.
11) Il sig. Pt 1 si obbliga a suddividere al 50% il reddito netto come risultante dalla ultima dichiarazione dei redditi 2025 (anno di imposta 2024) e versare tale somma in favore della Sig.ra
Parte 2
12) In relazione ai cespiti e ai beni legati all'attività commerciale del Sig. Pt 1 qualora questa venga in futuro dismessa, detta questione verrà discussa e affrontata tra le parti, in particolar modo per quel che concerne l'immobile ove il Pt 1 svolge la propria attività, in quanto lo stesso è stato acquistato in costanza di matrimonio e dunque, ricadrà, ex lege, nel regime della comunione legale dei beni.
13) L'automobile Audi Q5, in uso alla Sig.ra Parte 2 rimarrà a lei intestata e il Sig. Pt 1 potrà provvedere ad acquistare un'altra auto con i soldi comuni.
14) Le autovetture Golf e C3, rimarranno intestate alla moglie e in uso ai figli.
15) I coniugi dichiarano di aver già provveduto a suddividere i propri beni personali.
16) Ciascuno dei coniugi terrà a proprio carico le spese dei rispettivi legali.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
Parte 1 [...]omologa la separazione consensuale di a)
Parte 2 lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 65 Parte II Serie A Anno 1997); spese come da accordi.
으
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1278 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
Parte 1 nato a [...] il [...] ( Codice Fiscale 1 con il patrocinio dell'Avv. CASABONA MARIO ( Codice Fiscale 2
C.F. 3 ) con il nata a [...] il [...] (C.F. Parte 2
1) e dell'Avv. CAPPELLI patrocinio dell'Avv. ASTOLFI VALERIA (C.F. C.F. 4
AN (C.F. C.F. 5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 16/07/2025 con il quale Parte 1 e [...]
Parte 2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 5.10.1997, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
و-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN) i figli ER 1 ER 2 , entrambi maggiorenni ma, dei quali, solo il primo economicamente autosufficiente e, in data 18.08.2012, il figlio ER_3 ;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 27.08.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separatamente con mutuo rispetto;
2) Il figlio minore Per 3 verrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori dando atto che entrambi sono tenuti a provvedere alla cura, educazione e istruzione garantendo allo stesso il diritto di mantenere con entrambi i genitori un rapporto equilibrato e continuativo.
Eserciteranno separatamente la responsabilità sul figlio per le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascuno nei periodi in cui avrà con il figlio adottando invece di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e religione e alla salute.
3) Il figlio minore avrà prevalente collocamento presso la madre nell'abitazione di attuale residenza, di proprietà di entrambi i coniugi.
4) La casa familiare, viene pertanto assegnata alla madre Parte 2 che continuerà ad abitarla unitamente ai figli ER 3 e Per 2 .
5) Il Sig. Pt 1 si impegna al rilascio della casa coniugale entro e non oltre il giorno 31.07.2025, autorizzando altresì la Sig.ra Parte 2 al cambio di serratura successivamente alla predetta data.
6) Il Sig. Pt 1 si impegna pertanto a reperire altra stabile dimora ove trasferirà altresì la propria residenza asportando dalla casa famigliare tutti i suoi beni strettamente personali.
7) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi di questo, nonchè con i propri impegni lavorativi.
Il figlio minore Per 3 trascorrerà, con il padre, due sere alla settimana (con cena a carico di quest'ultimo), e due weekend alternati al mese dal sabato mattina\pomeriggio fino alla domenica sera.
Il pernottamento del figlio minore ER 3 potrà avvenire presso l'abitazione paterna, qualora questa sia idonea per ospitare il bambino.
8) Il Sig. Pt 1 verserà alla Sig.ra Parte 2 entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di euro 1000,00 a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario da suddividersi in: - €.500,00 per il figlio ER 3 ,- €.200,00 per la figlia ER_2 ,-€.300,00 per la moglie. Si precisa che il contributo di mantenimento in favore di ER 2 sarà corrisposto sino a quando la medesima compirà il 26mo
anno di età.
Lo stesso si farà carico altresì del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore. A tal fine le parti dichiarano di volere regolamentare queste spese secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, che dichiarano di conoscere ed accettare.
9) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla Sig.ra Parte_2
10) Le spese veterinarie degli attuali animali domestici saranno divise al 50% e gli stessi rimarranno nella casa familiare.
11) Il sig. Pt 1 si obbliga a suddividere al 50% il reddito netto come risultante dalla ultima dichiarazione dei redditi 2025 (anno di imposta 2024) e versare tale somma in favore della Sig.ra
Parte 2
12) In relazione ai cespiti e ai beni legati all'attività commerciale del Sig. Pt 1 qualora questa venga in futuro dismessa, detta questione verrà discussa e affrontata tra le parti, in particolar modo per quel che concerne l'immobile ove il Pt 1 svolge la propria attività, in quanto lo stesso è stato acquistato in costanza di matrimonio e dunque, ricadrà, ex lege, nel regime della comunione legale dei beni.
13) L'automobile Audi Q5, in uso alla Sig.ra Parte 2 rimarrà a lei intestata e il Sig. Pt 1 potrà provvedere ad acquistare un'altra auto con i soldi comuni.
14) Le autovetture Golf e C3, rimarranno intestate alla moglie e in uso ai figli.
15) I coniugi dichiarano di aver già provveduto a suddividere i propri beni personali.
16) Ciascuno dei coniugi terrà a proprio carico le spese dei rispettivi legali.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
Parte 1 [...]omologa la separazione consensuale di a)
Parte 2 lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 65 Parte II Serie A Anno 1997); spese come da accordi.
으
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi