Articolo 14 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 13Articolo 15
Versione
15 marzo 1969
Art. 14.

Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere, per l'anno finanziario 1969, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1968 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.
E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.
Entrata in vigore il 15 marzo 1969