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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1451/2023
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima civile
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Oronzo Putignano - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg. 1451/2023 promossa da:
La con sede in Roma, Via Salaria Parte_1
n. 44, rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio autonomo dall'avv.
Giuseppe Sollazzo con studio in Napoli alla P.zza Vanvitelli n. 15
Appellante in riassunzione contro
Controparte_1 in persona del curatore avv. Vito d'Amore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Mariangela Rosito;
Appellata in riassunzione -
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note scritte di cui all'udienza
“cartolare” del 8.10.2024.
Fatto.
Con atto di citazione notificato in data 11.2.2011, la curatela del fallimento Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, la società
[...] [...]
(d'ora in poi, , per sentire revocato, ai sensi dell'art. 66 L.F. CP_2 CP_3 ed art. 2901 c.c., l'atto di compravendita del 27.06.2006 per notaio di Persona_1
Bari (Rep. n. 171779, Racc. 25040) ed il contratto di leasing n. 2049884 (datato
7.6.2006), con i quali era stato alienato il capannone industriale in cui il CP_1
pagina 1 di 17 esercitava la sua attività d'impresa, per essere poi riconcesso in locazione finanziaria alla venditrice.
All'uopo, chiedeva che la venisse condannata alla restituzione dell'immobile o, CP_3 in subordine, al versamento in favore della curatela del suo equivalente pecuniario;
in via gradata, il fallimento chiedeva di dichiarare la simulazione assoluta del contratto di leasing n. 2049884.
Assumeva che la vendita avesse arrecato pregiudizio alle ragioni dei creditori, posto che, alla data dell'atto di vendita (27.6.2006), la società alienante era notevolmente esposta nei confronti dell'Erario, delle banche e dei fornitori, oltre che nei confronti degli stessi soci, per anticipazioni effettuate in favore della società; dunque, la vendita dell'unico cespite di proprietà, posta in essere in un quadro economico finanziario poi sfociato nell'insolvenza e nella dichiarazione di fallimento, integrava una condotta diretta ad arrecare grave pregiudizio ai creditori, avendo determinato una modificazione palesemente peggiorativa dell'assetto patrimoniale sociale, tale da rendere oltremodo difficoltosa, se non improbabile, la realizzazione dei crediti.
Si costituiva ritualmente la che osservava: CP_3
- come l'operazione realizzata si collocava nell'ambito delle ordinarie - e regolari - operazioni di leasing, con prevalente finalità di finanziamento, della quale il fallimento non aveva nemmeno dedotto la ipotetica nullità per la violazione del divieto di patto commissorio;
- che la curatela non aveva fornito elementi di prova che il preteso atto fraudolento avesse determinato o aggravato l'insolvenza del debitore (eventus MN del debitore medesimo e consilium fraudis del terzo);
- che depositava la perizia posta a corredo dell'erogazione del leasing, che valutava l'immobile in €. 500.000,00 come valore di mercato medio, che a sua volta aveva indotto a determinare in €. 450.000,00 quello di compravendita, dovendo essere adeguato alla sua eventuale rivendibilità;
- che il leasing venne sottoscritto in data 7.6.2020, in epoca nella quale il bene non era di proprietà del , posto che lo conduceva in leasing finanziario con Controparte_1 altra società concedente, per cui nessuna frode - finalizzata alla futura sottrazione al ceto creditorio - poteva essere stata organizzata;
- che la successiva acquisizione dell'immobile alla proprietà del , attraverso CP_1 il riscatto anticipato, aveva favorito i terzi.
pagina 2 di 17 Con sentenza n. 1566/2017, il Tribunale di Trani accoglieva la domanda della curatela condannando la convenuta alle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, proponeva appello la evidenziando l'erroneità della Parte_2 decisione e la sua palese carenza di motivazione, sull'evidenza:
- che nessuna prova era stata fornita dal fallimento circa la preesistenza di una debitoria
“compromettente” nel periodo anteriore alla sottoscrizione del contratto di compravendita e del connesso leasing;
- che quelle presunte (e non provate) esposizioni, relative al 2005/2006, potessero ricondursi ai crediti ammessi al passivo fallimentare nell'anno 2010/2011;
- che l'inesistenza dell'eventus MN e della scientia decotionis risultava contraddetta dalla relazione del coadiutore fallimentare, che riferiva, nel periodo 2005/2006, di un andamento regolare della società, “confermata, peraltro, dalla inesistenza assoluta di segnalazione in Centrale Rischi da parte di banche ovvero terzi intermediari finanziari che hanno continuato ad intrattenere rapporti finanziari con la fino Controparte_1 all'anno 2008//2009”.
Con sentenza n. 1252/2020, pubblicata in data 3.7.2020, la Corte di Appello confermava integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Trani.
Avverso detta sentenza, interponeva ricorso per cassazione la Parte_3
lamentandone vari vizi e l'immotivata valutazione del leasing
[...] sottoscritto tra le parti quale operazione pregiudizievole ai creditori.
Con ordinanza n. 26415/23, depositata in data 13.9.2023, la Suprema Corte accoglieva il ricorso, ritenendo assorbente il quarto motivo formulato dalla Pt_1
All'uopo, evidenziava che la Corte d'appello si era soffermata solo ad accertare ciò che non era oggetto di contestazione, omettendo di «giudicare se fosse pregiudizievole ai creditori della Curatela fallimentare (CFV) un atto che: CP_1
a) non era autonomo, ma si inscriveva in una operazione più ampia (risoluzione consensuale del precedente leasing + stipula del sale and lease back);
Part b) aveva avuto per effetto quello di far entrare, e non uscire, nel patrimonio della la proprietà del capannone;
Part c) aveva avuto per effetto di far acquisire, e non perdere, alla , liquidità;
Part d) aveva avuto per effetto di arrecare alla i vantaggi fiscali derivanti dalla detraibilità dei canoni di leasing, vantaggi che sarebbero andati perduti se il capannone
Part fosse rimasto nella proprietà della;
pagina 3 di 17 e) aveva avuto per effetto di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale per quattro anni”.
Cassava dunque la sentenza con rinvio, chiedendo al giudice del rinvio, in particolare, di accertare:
“-) dando conto, sulla base delle prove già raccolte, se i crediti a tutela dei quali fu proposta l'azione revocatoria fossero anteriori o posteriori al fallimento;
-) traendone le debite conseguenze in punto di accertamento dell'elemento soggettivo;
-
) esponendo le ragioni per le quali, nel caso di specie, si debbano o non si debbano ritenere scindibili gli effetti del collegamento negoziale tra il riscatto del contratto di leasing stipulato dalla CFV con la e la stipula del contratto di lease and sale back Pt_5
Part stipulato dalla CFV con la;
-) esponendo le ragioni per le quali nel caso concreto si debba o non si debba ritenere nociva per i creditori della CFV una operazione finalizzata al finanziamento dell'impresa ed alla prosecuzione della sua attività”. Part Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, la riassumeva il giudizio, evidenziando l'insussistenza dell'elemento soggettivo di revocabilità, stante l'assenza di prove in ordine alla preesistenza dei crediti rispetto all'atto dispositivo e alla pretesa consapevolezza - in capo alla società di leasing - di pregiudicare altrui diritti di credito, posto che non sussisteva alcuna situazione di debitoria pregressa che potesse far prefigurare una condizione di potenziale pregiudizio a terzi dall'operazione di leasing richiesta;
contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Trani, infatti, le schede delle annotazioni nella Centrale Rischi depositate non contenevano alcuna annotazione
“negativa” presuntiva di insolvenza, ma solo la testimonianza che il calzaturificio CP_1 si affidava al sistema creditizio bancario (e tale circostanza era indicativa del ricorso al finanziamento esterno e dell'affidabilità dell'azienda, per il ceto bancario, e giammai di una “tensione” economica); nei prospetti allegati dal fallimento non vi era né una indicazione di revoca né di sofferenza e, dunque, essi erano indicativi di un'ordinaria operatività aziendale;
nemmeno era reperibile, “sulla base delle prove già raccolte” (a quelle solo circoscriveva la nuova indagine l'ordinanza di rimessione), la prova dell'esistenza di pregressi debiti, posto che le istanze di ammissione al passivo, erano riferite a debiti del 2008 e 2010; quella relativa a crediti Equitalia non riferiva di debenze significative relative agli anni 2005/2006.
E, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice in prime cure, non era ravvisabile, dal prospetto riepilogativo depositato da Equitalia, la riconducibilità dei crediti ammessi al pagina 4 di 17 passivo od omissioni e/o debiti verso l'Erario risalenti all'anno 2005/2006»; anzi, il coadiutore dott. aveva riferito, nel periodo 2005/2006, di un Persona_2 andamento regolare e nella norma della realtà imprenditoriale, confermata, peraltro, dalla inesistenza assoluta di segnalazione in Centrale Rischi da parte di banche ovvero terzi intermediari finanziari, “che hanno continuato ad intrattenere rapporti finanziari con la fino all'anno 2008/2009”. Controparte_1
Nemmeno era rinvenibile, dunque - e già per quanto detto dall'ausiliario - la prova dell'esistenza di debiti pregressi rivenienti dal deposito dei due inventari al 31.12.2005 ed al 31.12.2006, oltretutto “contestati”.
Nessun rilievo, infine, poteva essere assegnato al preteso, ed anch'esso contestato, acquisto dell'immobile ad un valore sensibilmente inferiore del leasing.
Quel dato, per quanto errato, avrebbe avuto rilevanza in un giudizio teso a contestare la nullità del sales and lease back (poiché, concorrendo con altri dati, sarebbe stato sintomatico della violazione del divieto di patto commissorio); il Tribunale aveva invece ritenuto che la vendita ad un prezzo ridotto fosse indicativa della partecipatio fraudis, ma, obiettivamente, non se ne comprendeva la logica, poichè non teneva in conto il fatto che era stato proprio l'intervento della ad aver consentito al di far CP_3 CP_1 entrare nel patrimonio societario quell'immobile.
Dunque, se la seconda società di leasing avesse voluto concorrere alla “frode” avrebbe acquistato direttamente dalla l'immobile, evitando che entrasse nel patrimonio Pt_5 del . Controparte_1
Esponeva che la stima eseguita dall'ingegner , ausiliario del Tribunale, aveva Per_3 elevato di oltre 150 mila euro quel valore, sostenendo che l'immobile valesse addirittura
€. 646.653,05, conseguenza della determinazione dell'ausiliario del Giudice di valutare l'immobile come laboratorio, laddove invece, catastalmente avrebbe dovuto essere classificato come C/3 (mentre quello in discorso era un D/7, ovvero un capannone industriale autorizzato all'attività produttiva di calzaturificio).
Tanto premesso, conveniva in giudizio la curatela del
[...]
perché venisse dichiarato valido ed efficace nei Controparte_4 confronti della massa dei creditori del Controparte_1 [...]
l'atto di vendita intervenuto il 27/06/2006 a rogito Notaio Controparte_4
di Bari, Rep 171779, Racc. n 25040, trascritto a Trani il 04/07/2006 al Persona_4
n° 16700/11387; che venisse dichiarato valido ed efficace il contratto di leasing n°
2049884; poste le spese dell'espletata CTU, come liquidate con decreto del 16/04/2013,
pagina 5 di 17 a carico della curatela Controparte_5 disponendo la restituzione delle stesse da parte della appellata in favore
[...] della parte appellante;
condannato il Controparte_1 Controparte_1
in persona del curatore, al pagamento delle spese di ogni fase
[...]
e grado del giudizio, compreso il primo di appello e quello di cassazione.
Si costituiva la curatela del fallimento, che resisteva alla domanda esponendo:
- che i crediti erano anteriori all'atto dispositivo di vendita dell'immobile posto in essere in favore della , posto che, una volta dichiarato il Controparte_2 fallimento, essi erano stati ammessi al passivo (debiti verso banche per €
223.155,56; verso fornitori per € 220.623,49; verso l'erario per € 210.073,00; verso soci per € 490.000,00);
- che l'appellante in riassunzione non aveva nuovamente contestato la valenza probatoria delle scritture contabili prodotte e, comunque, integravano eccezioni
“nuove”, perché mai sollevate nel giudizio di primo grado;
ad ogni buon conto, era presente la vidimazione, il che consentiva di ritenere che detti atti, per quanto interni, fossero provenienti dalla società;
- che sussisteva sia l'eventus MN (posto che, per effetto di quest'atto, era risultato l'obiettivo mutamento della situazione patrimoniale del debitore realizzato con la vendita dell'immobile, stante l'azzeramento del patrimonio immobiliare della società fallita) che la scientia MN (posto che era sufficiente la consapevolezza che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori);
- che vi era sproporzione tra il prezzo di vendita e il reale valore dell'immobile e la
CTU era immune da vizi logici e giuridici;
- che non sussisteva un collegamento negoziale tra le due operazioni, sicchè era scindibile l'effetto di rendere inefficace l'atto di vendita da quello del riscatto anticipato del bene avuto in leasing tramite la risoluzione anticipata del contratto;
- che non era ravvisabile la causa del finanziamento, posto che, anzi, dopo il contratto, non vi erano stati incrementi del processo produttivo né potenziamento dell'attività né mantenimento dell'attività;
tanto premesso, chiedeva di rigettare integralmente l'appello proposto e di condannare la crediti al pagamento delle spese e competenza del giudizio;
in via Parte_1 gradata, che venisse dichiarata la simulazione assoluta e pertanto la nullità dell'atto di vendita intercorsa, con ogni consequenziale provvedimento.
pagina 6 di 17 Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare dell'8.10.2024, dove veniva riservata per la decisione.
Diritto.
Va premesso che, con l'ordinanza avente nr. Rg. 26415-23, depositata in data Part 13.9.2023, la Suprema Corte ha accolto il quarto motivo spiegato dalla , evidenziando che: “in primo luogo, la sentenza non spiega se i crediti che si assumono pregiudicati dal contratto di sale and lease back fossero sorti prima o dopo la stipula di tale contratto: lacuna motivazionale, questa, che non consente di comprendere se nel caso di specie si dovesse accertare in capo alla REV il requisito della mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori (scientia MN), oppure il requisito della partecipazione alla dolosa preordinazione dell'atto in frode dei creditori (consilium fraudis). Di conseguenza, la lettura della motivazione non consente di comprendere se, a ragion veduta, la Corte d'appello si sia soffermata ad esaminare solo il primo dei suddetti requisiti. In secondo luogo, la sentenza da un lato ha reputato superfluo (ritenendo sufficienti le altre fonti di prova) utilizzare, ai fini dell'accoglimento della domanda, i contestati bilanci depositati dalla CFV per gli anni
2005 e 2006; dall'altro, però, non si fa carico della motivazione adottata dal Tribunale con cui, nell'accogliere la domanda, proprio quei bilanci erano stati ritenuti dimostrativi della anteriorità dei crediti cautelati rispetto all'atto revocando. La sentenza impugnata, pertanto, nello stesso tempo ha espunto i bilanci dal novero delle prove utilizzabili, ma ha confermato (implicitamente) la valutazione in facto che il giudice di primo grado aveva fondato proprio sulle prove ritenute in appello superflue. In terzo luogo, la Corte
d'appello non spiega per quale ragione, a fronte di un accertato collegamento negoziale tra due operazioni (riscatto del leasing pendente, stipula di un nuovo “leasing di ritorno” con altra società), ne abbia scisso gli effetti, reputando valido ed efficace l'atto di riscatto del pregresso contratto di leasing, ed inefficace ex art. 66 l. fall. il collegato contratto di sale and lease back. Infatti, se davvero l'intera operazione fu concepita in frode dei creditori, l'intera operazione doveva reputarsi inopponibile ad essi. L'accoglimento dell'azione revocatoria ripristina virtualmente lo stato patrimoniale del debitore nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'atto revocato non fosse stato compiuto. E se nel caso di specie la CFV non avesse compiuto l'operazione sopra descritta, nel suo patrimonio non sarebbe entrato il capannone ad essa concesso in leasing dalla Locat. La motivazione della sentenza impugnata avrebbe dovuto pertanto, per attingere quel
pagina 7 di 17 “minimo costituzionale” sopra ricordato, spiegare per quali ragioni e sulla base di quali Part elementi di fatto, se la non avesse riscattato il capannone dalla e non l'avesse Pt_5
Part venduto alla , quel capannone sarebbe comunque entrato nel suo patrimonio. In quarto luogo, quel che più rileva, la sentenza non spiega per quale ragione un'operazione economica in teoria finalizzata a “dare ossigeno” all'impresa, possa reputarsi nociva per i creditori di questa. I creditori dell'imprenditore commerciale, infatti, sono garantiti non solo dalle proprietà del debitore, ma prima ancora dalla vitalità dell'impresa sul mercato. E questa Corte da molti anni viene ripetendo che il sale and lease back è un contratto inteso a soddisfare la specifica esigenza “di potenziare i fattori produttivi di natura finanziaria ottenendo immediatezza liquidità, mediante l'alienazione di un suo bene strumentale - e quindi, di norma, funzionale da un determinato assetto produttivo e pertanto non agevolmente collocabile sul mercato” (Sez. 3, Sentenza n.
6969 del 22/03/2007, in motivazione), e dunque un contratto almeno idealmente inteso
a sostenere l'attività d'impresa, piuttosto che depauperarla”.
Con l'ordinanza di rinvio, si richiede dunque all'odierno Collegio di colmare “le lacune e le aporie rilevate supra, ai §§ 4.4 e ss.), ed in particolare:
-) dando conto, sulla base delle prove già raccolte, se i crediti a tutela dei quali fu proposta l'azione revocatoria fossero anteriori o posteriori al fallimento;
-) traendone le debite conseguenze in punto di accertamento dell'elemento soggettivo;
-
) esponendo le ragioni per le quali, nel caso di specie, si debbano o non si debbano ritenere scindibili gli effetti del collegamento negoziale tra il riscatto del contratto di leasing stipulato dalla CFV con la e la stipula del contratto di lease and sale back Pt_5
Part stipulato dalla CFV con la;
-) esponendo le ragioni per le quali nel caso concreto si debba o non si debba ritenere nociva per i creditori della CFV una operazione finalizzata al finanziamento dell'impresa ed alla prosecuzione della sua attività.
Ciò posto, tali essendo le coordinate cui la Corte deve attenersi, va premesso che va anzitutto data risposta al primo quesito richiesto dalla Corte, ovvero se “sulla base delle prove già raccolte, i crediti a tutela dei quali fu proposta l'azione revocatoria fossero anteriori o posteriori al fallimento;
traendone le debite conseguenze in punto di accertamento dell'elemento soggettivo”.
Orbene, in tema di accertamento del requisito dell'eventus MN nel caso di azione revocatoria ordinaria, la giurisprudenza della Corte di legittimità ha precisato che, in tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, spetta al curatore la pagina 8 di 17 dimostrazione dell'"eventus MN", ovvero dell'effetto pregiudizievole dell'atto di cui si chiede la revoca, atteso che l'onere della prova della sufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie non può, da un lato, gravare sul debitore - in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito - né, d'altro canto, essere posto a carico del convenuto beneficiario dell'atto, in quanto, in ossequio al principio della vicinanza della prova, quest'ultimo non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (Cass. Sez. 3, sentenza n. 2336 del 31/01/2018; Cass. n. 8931 del 2013).
Sul punto, la curatela del fallimento aveva evidenziato nell'atto introduttivo che, alla data dell'atto di vendita (27.6.2006), la società alienante era “notevolmente esposta nei confronti dell'Erario, delle banche e dei fornitori (oltre che degli stessi soci per anticipazioni effettuate in favore della società)”; che la Centrale rischi aveva segnalato
“ripetuti sconfinamenti sin dal gennaio 2005” e che la società era debitrice nei confronti dell'erario “per cospicue somme e non era proprietaria di altri immobili”.
Al fine di dimostrare la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, il curatore ha depositato il registro degli inventari, al
31.12.2005 e al 31.12.2006, e su tale documentazione il primo Giudice ha fondato la propria decisione, assumendo che, “ … dal confronto tra le passività riportate nella situazione patrimoniale al 2005 e al 2006 e i crediti ammessi al passivo del fallimento, era emerso che a tutto il 2006 vi erano debiti per circa € 450.000,00 di cui €€
310.000,00 nei confronti dei fornitori ed € 126.000,00 per debiti nei confronti dell'Erario per somme non pagate, proprio tra il 2005 e il 2006, come si evinceva dal prospetto riepilogativo allegato alla domanda di ammissione al passivo”.
Ora, reputa la Corte che tale documentazione, costituita da meri registri interni, contestata dalla società appellata in quanto priva di sottoscrizione e di data certa, non consenta di ritenere adeguatamente assolto l'onere probatorio, non risultando supportata dalle scritture contabili obbligatorie ufficiali (che non sono state prodotte); tant'è che la sentenza cassata ha del tutto pretermesso l'esame di tali documenti, ritenendoli “superflui” e al contempo sufficiente - ai fini della scientia MN – per un verso il corrispettivo della vendita, sproporzionato rispetto al reale valore (prezzo di €
440.000,00 a fronte di un importo stimato dal CTU di € 616.229,97); e per altro verso, le segnalazioni ripetute di sconfinamento anche relative ad epoche precedenti alla data della stipula della compravendita.
pagina 9 di 17 A parere dell'odierno Collegio, la prova dell'anteriorità dei debiti rispetto all'atto dispositivo avrebbe dovuto essere offerta – stante la contestazione della controparte - mediante il deposito delle scritture contabili obbligatorie, trascritte sui registri regolarmente vidimati e sottoscritti;
laddove, invece, nei documenti depositati (meri atti interni scritti a mano), non risulta alcuna sottoscrizione del legale rappresentante della società.
A tutto voler concedere, pur volendo prendere in considerazione il registro degli inventari al 31.12.2005 e 2006, detto elemento, di per sé solo, in assenza di bilanci ufficiali e di altre scritture contabili obbligatorie, non sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare che la società versasse in uno stato di difficoltà economico-finanziaria (non essendovi elementi per esaminare il fatturato, il margine operativo netto, la redditività del capitale, etc.).
Quanto alle risultanze della Centrale Rischi, la mera esistenza di sconfinamenti al 2005 e
2006, tra accordato e utilizzato – e non certo segnalazioni a incaglio o sofferenza – non consentono, a loro volta, di ritenere raggiunta con certezza la prova che sussistevano delle ragioni di credito insoddisfatte, posto che lo stesso coadiutore del fallimento dr.
ha riferito, nel periodo 2005/2006, di un andamento regolare e nella norma Per_2 della società, confermata dalla inesistenza assoluta di segnalazioni in Centrale Rischi da parte di banche ovvero terzi intermediari finanziari, “ … che hanno continuato ad intrattenere rapporti finanziari con la fino all'anno 2008/2009”. Controparte_1
Anche per quanto riguarda i crediti ammessi alla procedura, essi si riferiscono per lo più
a posizioni debitorie successive al 2005, ovvero a debiti nei confronti della MPS del
2008/2010, successive all'atto dispositivo (l'istanza di ammissione del MPS si riferisce a un saldo debitorio di un rapporto di conto corrente chiuso nel 2009).
L'istanza di ammissione al passivo della Equitalia non riferisce di debiti rilevanti per gli anni 2005/2006 (se non per € 2.514,97 per ritardati versamenti del 1997, di € 8.452,95 per ritardati versamenti del 2001 e di € 8.202,85 per ritardati versamenti del 2005 e
2006) e nulla è stato segnalato dal Banco di Napoli, sicchè - alla data del rogito del 2006
- non apparivano evidenti le grosse criticità segnalate dal Tribunale sulla base di atti interni della società, appunto contestati in quanto privi di data certa e neppure sottoscritti dal legale rappresentante.
Quanto osservato dal Tribunale a proposito di ripetuti sconfinamenti, in assenza di segnalazioni ad incaglio o a sofferenza, non può condividersi, apparendo essi del tutto fisiologici e trattandosi di società che aveva continuato a intrattenere normali rapporti finanziari con gli istituti di credito sino al 2008/2010.
pagina 10 di 17 Sicchè, è anzitutto mancata la prova che si trattasse di creditori anteriori lesi nelle proprie garanzie generiche con la vendita de quo, e che si fosse determinata una alterazione patrimoniale della società tale da pregiudicare eventuali creditori sociali, ai fini della prova della scientia MN.
Quando si tratti di azione proposta dal curatore ai sensi dell'art. 66 l. fall., è infatti necessario accertare, da un lato, se al momento del compimento dell'atto di disposizione sussistevano ragioni creditorie insoddisfatte, e, dall'altro, se il relativo credito era stato ammesso allo stato passivo della procedura.
E' insegnamento consolidato che il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è tenuto a provare: a) che il credito dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo era gia' sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole;
b) quale era la consistenza dei loro crediti;
c) quale era la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole;
consentendo la sola acquisizione di tali dati di verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se l'atto in questione abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei creditori.
Occorre dunque provare l'esistenza di una pluralità di creditori che possano esser stati danneggiati dall'atto oggetto di impugnazione all'epoca della sua stipulazione.
Pur essendo logico pensare (v. Cass. 9092/98), che l'imprenditore abbia "fornitori, dipendenti, enti previdenziali, istituti di credito o uffici tributari verso i, quali potesse avere delle obbligazioni di pagamento", la curatela deve fornire elementi di valutazione che consentano di ritenere che si versi "in una situazione che esca dal normale, fisiologico andamento dell'attività di un imprenditore perfettamente in grado di far fronte alle proprie obbligazioni".
Ciò deve fare dimostrando che, all'epoca dell'atto, esistevano anche altri soggetti, creditori per importi consistenti, tali da rimanere pregiudicati dall'atto di vendita.
Ora, non pare che a tanto abbia adempiuto il curatore: se non possono ritenersi – per quanto si è detto - probanti i registri interni della società in nome collettivo in quanto non sottoscritti dall'imprenditore, è evidente che, anche dall'esame delle istanze di ammissione al passivo, non vi fossero creditori per importi consistenti, tali da rimanere pregiudicati dall'atto di vendita;
non possono assurgere a prova della pluralità di creditori pregiudicati dall'atto dispositivo le risultanze della Centrale rischi, per quanto si
è detto, e neppure – per quanto si dirà – la asserita sproporzione del valore dell'unico immobile, in titolarità della società.
pagina 11 di 17 Va dunque osservato che non è stata fornita una prova adeguata né che vi fossero crediti anteriori al negozio revocando né che i crediti – sorti negli anni 2005/2006 - non fossero stati ripianati successivamente al negozio oggetto di revoca.
Ne deriva, dunque che l'onere – gravante sulla curatela – di provare la conoscenza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, ovvero la menomazione e/o alterazione della garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c. non è stato adeguatamente assolto con la documentazione de quo.
Venendo adesso alla questione – pure sostenuta dal Giudice di prime cure - in base alla quale la prova della consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente deve ritenersi in re ipsa nel caso – come quello di specie – dell'alienazione dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, va detto che anche sotto tale profilo, la motivazione del Tribunale, puntualmente marcata dall'appellante, non pare condivisibile.
Anzitutto, va osservato che la qualificazione resa dal CTU nominato dal Tribunale in primo grado relativa all'immobile come laboratorio (cat. catastale C/3) anziché come capannone (D/7) appare errata, posto che esso rientra nella categoria di capannone tipico (sia per tipologia di costruzione, che per caratteri architettonici e distributivi, nonché per la zona territoriale in cui è ubicato); dal punto di vista urbanistico, poi, la variazione d'uso da industriale a riguardava la destinazione da Parte_6 attribuire ai corpi di fabbrica che componevano il complesso industriale, per il quale veniva assentito lo svolgimento dell'attività di . Parte_6
In secondo luogo, va osservato che il CTU non ha neppure adeguatamente indicato le fonti dalle quali avrebbe attinto le quotazioni riferibili al periodo in questione.
Infine, l'indicazione fornita dall'Agenzia del territorio – e recepita dal consulente di parte appellante - per la zona di ubicazione dell'immobile, riportava, per i capannoni industriali in stato normale, un valore di €/m2 480+/-620, mentre per i laboratori di €/m2 di
550+/-820.
Ne deriva, alla stregua di tali indicazioni, fornite dal consulente di parte della appellante
(Agenzia del territorio valori primo semestre 2006, immobili aventi le medesime caratteristiche, stima analitica ottenuta mediante saggio di capitalizzazione al 3% e abbattimento lordo netto al 10%) e condivise dall'odierno Collegio, che il prezzo indicato per la compravendita corrispondesse a grandi linee ai valori di mercato per il 2006 (€
450.000).
Ciò premesso, appare evidente allora – per rispondere al terzo e quarto quesito della
Corte di legittimità – che l'operazione compiuta, consistente in un riscatto anticipato del pagina 12 di 17 bene che era, a sua volta, condotto in leasing con altra società concedente (la , ha Pt_5 consentito alla società di acquisire la proprietà dell'immobile, mediante la risoluzione consensuale del precedente leasing e di stipulare il sale and lease back con la società appellante (cessionaria dei crediti in sofferenza della Commercio e Finanza s.p.a. leasing
& factoring), con la conseguenza che è entrata (e non uscita), nel patrimonio della società fallita, la proprietà del capannone.
A fronte, poi, di un accertato collegamento negoziale tra le due operazioni (riscatto del leasing pendente, stipula di un nuovo "leasing di ritorno" con altra società), non potevano esserne scissi gli effetti (in tal modo reputando valido ed efficace l'atto di riscatto del pregresso contratto di leasing, ed inefficace ex art. 66 l. fall. il collegato contratto di sale and lease back).
Come osservato dalla Suprema Corte nell'ordinanza con la quale è stata cassata la pronuncia della Corte di appello, “… se davvero l'intera operazione fu concepita in frode dei creditori, l'intera operazione doveva reputarsi inopponibile ad essi. L'accoglimento dell'azione revocatoria ripristina virtualmente lo stato patrimoniale del debitore nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'atto revocato non fosse stato compiuto. E se nel caso di specie la (Omissis) non avesse compiuto l'operazione sopra descritta, nel suo patrimonio non sarebbe entrato il capannone ad essa concesso in leasing dalla CFCL.”.
A fronte di questa insuperabile argomentazione, deve ritenersi che, se si ritiene inefficace l'atto dispositivo ex art. 66 LF., trattandosi di negozio collegato con il riscatto del precedente leasing, allora l'intera operazione deve ritenersi inefficace, con l'effetto di non fare rientrare quel bene nel patrimonio della società.
E che si tratti di negozio collegato non paiono esservi dubbi: quanto rilevato nella comparsa di risposta dalla curatela, ovvero che le due operazioni erano autonome e ciascuna con propri effetti, non è condivisibile;
è invero evidente (considerata la tempistica delle due operazioni, il riscatto anticipato per consentire la vendita dell'immobile e il contestuale lease back) che tra le due operazioni vi sia un collegamento negoziale, con i relativi effetti (simul stabunt, simul cadent).
A tanto, deve aggiungersi che non è stato né allegato né dimostrato che la provvista per effettuare il riscatto anticipato del leasing sia stata fornita dalla società acquirente
, in modo da poter ritenere che l'intera operazione, in frode ai Controparte_2 creditori, sia stata congegnata con il consilium fraudis della società che, diventata mutuante del calzaturificio, prima ha fornito la provvista, poi ha acquisito il bene a prezzo vile e infine lo ha concesso di nuovo in locazione al a condizioni CP_1
pagina 13 di 17 svantaggiose, prevedendo in contratto la possibilità di perdere la possibilità del riscatto dell'immobile in caso di mancato pagamento dei canoni.
Nulla di tutto questo è stato allegato, né tanto meno provato.
Ciò posto, deve allora ritenersi che l'operazione fosse causalmente finalizzata a perseguire l'obiettivo del rafforzamento dei fattori produttivi, mediante un negozio che aveva avuto l'effetto di far acquisire, e non perdere, alla curatela del fallimento CP_1
(CFV), la liquidità e i vantaggi fiscali derivanti dalla detraibilità dei canoni di leasing, vantaggi che sarebbero andati perduti se il capannone fosse rimasto nella proprietà della Part ; inoltre, aveva avuto l'effetto di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale per quattro anni.
Va altresì rilevato che non è stata neppure dedotta, in via subordinata, la nullità del negozio per violazione del divieto del patto commissorio, sanzionabile – come noto - per l'illiceità della causa ex art. 1344 c.c., in relazione all'art. 1418, comma 2, c.c., per la presenza di indici sintomatici di un'anomalia nello schema causale socialmente tipico, quali l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente.
Sul punto, va detto – come ammesso dalla stessa curatela - che non v'era alcuna debitoria tra la società finanziaria tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice;
né, per quanto detto, appare dimostrata una sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall'acquirente.
Pertanto, deve ritenersi che l'operazione aveva lo scopo di ottenere immediata liquidità
(mediante l'alienazione di un proprio bene strumentale), con facoltà di conservarne l'uso e di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto.
La vendita, dunque, non era stata attuata allo scopo di garanzia, bensì a scopo di leasing.
E' principio fermo nella giurisprudenza della Suprema Corte che il contratto (con il quale una impresa commerciale o industriale vende un bene immobile di sua proprietà ad un imprenditore finanziario che ne paga il corrispettivo, diventandone proprietario, e contestualmente lo cede in locazione finanziaria (leasing) alla stessa venditrice, che versa periodicamente dei canoni di leasing per una certa durata, con facoltà di riacquistare la proprietà del bene venduto, corrispondendo al termine di durata del contratto il prezzo stabilito per il riscatto), ha scopo di leasing e non di garanzia, in quanto, nella configurazione socialmente tipica del rapporto, costituisce solo il pagina 14 di 17 presupposto necessario della locazione finanziaria, inserendosi nell'operazione economica secondo la funzione specifica di questa, che è quella di procurare all'imprenditore, nel quadro di un determinato disegno economico di potenziamento dei fattori produttivi, liquidità immediata mediante l'alienazione di un suo bene strumentale, al medesimo conservandone l'uso con facoltà di riacquistarne, al termine del rapporto, la proprietà.
Siffatta vendita, ed il complesso rapporto atipico nel quale si inserisce, non è di per sè in frode al divieto di patto commissorio (in ordine al quale v. da ultimo Cass., 5/3/2010, n.
5426; Cass., 12/1/2009, n. 437).
In altri termini, essendo diretto ad impedire al creditore l'esercizio di una coazione morale sul debitore spinto alla ricerca di un mutuo (o alla richiesta di una dilazione nel caso di patto commissorio ab intervallo) da ristrettezze finanziarie, e a precludere, quindi, al predetto creditore la possibilità di fare proprio il bene attraverso un meccanismo che lo sottrarrebbe alla regola della par condicio creditorum, tale divieto del patto commissorio deve ritenersi violato ogniqualvolta lo scopo di garanzia costituisca non già mero motivo del contratto, ma assurga a causa concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass.,
27/7/2006, n. 17145; Cass., 8/5/2006, n. 10490; Cass., 14/11/2005, n. 22932; Cass.,
26/10/2005, n. 20816; Cass., 21/10/2005, n. 20398), a meno che, in base a dati sintomatici ed obiettivi, quali la presenza di una situazione credito-debitoria preesistente o contestuale alla vendita o la sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato e, in altri termini, delle reciproche obbligazioni nascenti dal rapporto (costituenti invero accertamento di fatto: v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 19/7/1997, n.
6663; Cass., 26/6/2001, n. 8742; Cass., 22/3/2007, n. 6969), non risulti che, nel quadro del rapporto diretto ad assicurare una liquidità all'impresa alienante, l'alienazione risulti strumentalmente piegata al rafforzamento della posizione del creditore- finanziatore, che in tal modo tenta di acquisire l'eccedenza del valore, abusando della debolezza del debitore (v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 7/5/1998, n.
4612; Cass., 29/3/2006, n. 7296).
Ora, nella specie, stante l'inesistenza sia di una situazione di credito e debito (tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice) che di sproporzione tra valore del bene alienato ed entità del prezzo versato, deve ritenersi che l'operazione posta in essere, caratterizzata da una pluralità di negozi collegati funzionalmente volti al perseguimento di uno specifico interesse pratico (che ne costituisce appunto la relativa pagina 15 di 17 causa concreta), fosse appunto diretta a finanziare l'impresa e non a garantire con la proprietà dei beni la società mutuante.
Venendo adesso alla domanda, in via gradata, di simulazione assoluta del contratto di vendita, va detto che la domanda è rimasta del tutto indimostrata, posto che
è mancata anzitutto la prova della simulazione del contratto tra le parti (che richiede, com'è noto, in ragione dello sfavore con il quale l'ordinamento guarda al fenomeno simulatorio per le finalità fraudolente che lo stesso può mirare a realizzare, che le parti cristallizzino la natura simulata ovvero l'accordo realmente concluso in un atto scritto
("controdichiarazione").
In secondo luogo, è evidente che le parti coinvolte volessero operare il trasferimento dell'immobile e non produrre una apparenza di mutamento della titolarità del bene.
Ed invero, il pagamento del corrispettivo della compravendita e dei canoni di leasing corrisposti dal locatario stanno a dimostrare che le parti volevano realmente porre in essere il negozio e non trasferire fittiziamente il bene del venditore ad un soggetto di comodo (commercio e finanza) per sottrarlo a possibili azioni dei creditori (e, al contempo, consentire all'apparente acquirente di garantire i debiti della controparte contrattuale, potendo contare, quale propria garanzia, sull'immobile compravenduto).
In definitiva, l'appello va accolto e, per l'effetto, deve dichiararsi la validità ed efficacia dell'atto di vendita per notar di Bari del 27.6.2006 rep. 171779. Racc. n. 25040 Per_4 trascritto il 4.7.2006 al n. 16700/11387 nonché del contratto di leasing n. 2049884.
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, comprese quelle del giudizio di rinvio e di CTU [D.M. 55/2014 e succ. modif.; valore effettivo della controversia (v. Cass., sez. 3, 30 settembre 2015, n. 19520), compreso tra € 520.000,00 e € 1.000.000,00; parametri minimi].
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione proposto
[...]
Parte_1 quale cessionaria dei crediti in sofferenza della controllata Commercio e
[...]
Finanza s.p.a. leasing & Factoring, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1566/2017, emessa dal
Tribunale di Trani, rigetta la domanda spiegata dalla curatela del fallimento del con atto di citazione notificato in data 11.2.2011; Controparte_1
pagina 16 di 17 - per l'effetto, dichiara la validità ed efficacia dell'atto di vendita per notar di Bari Per_4 del 27.6.2006 rep. 171779. Racc. n. 25040 trascritto il 4.7.2006 al n. 16700/11387 nonché del contratto di leasing n. 2049884;
- dichiara tenuta e condanna la curatela del fallimento al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 14.598,00 per il primo grado;
in € 13.078,00 per il primo giudizio di appello;
in € 7.003,00 per il giudizio di
Cassazione e in € 13.078,00 per il giudizio di rinvio), oltre € 8.430,00 per esborsi, e le spese di CTU, come liquidate dall'istruttore dell'epoca.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 7.1.2025
Il Cons. est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
pagina 17 di 17
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima civile
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Oronzo Putignano - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg. 1451/2023 promossa da:
La con sede in Roma, Via Salaria Parte_1
n. 44, rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio autonomo dall'avv.
Giuseppe Sollazzo con studio in Napoli alla P.zza Vanvitelli n. 15
Appellante in riassunzione contro
Controparte_1 in persona del curatore avv. Vito d'Amore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Mariangela Rosito;
Appellata in riassunzione -
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note scritte di cui all'udienza
“cartolare” del 8.10.2024.
Fatto.
Con atto di citazione notificato in data 11.2.2011, la curatela del fallimento Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, la società
[...] [...]
(d'ora in poi, , per sentire revocato, ai sensi dell'art. 66 L.F. CP_2 CP_3 ed art. 2901 c.c., l'atto di compravendita del 27.06.2006 per notaio di Persona_1
Bari (Rep. n. 171779, Racc. 25040) ed il contratto di leasing n. 2049884 (datato
7.6.2006), con i quali era stato alienato il capannone industriale in cui il CP_1
pagina 1 di 17 esercitava la sua attività d'impresa, per essere poi riconcesso in locazione finanziaria alla venditrice.
All'uopo, chiedeva che la venisse condannata alla restituzione dell'immobile o, CP_3 in subordine, al versamento in favore della curatela del suo equivalente pecuniario;
in via gradata, il fallimento chiedeva di dichiarare la simulazione assoluta del contratto di leasing n. 2049884.
Assumeva che la vendita avesse arrecato pregiudizio alle ragioni dei creditori, posto che, alla data dell'atto di vendita (27.6.2006), la società alienante era notevolmente esposta nei confronti dell'Erario, delle banche e dei fornitori, oltre che nei confronti degli stessi soci, per anticipazioni effettuate in favore della società; dunque, la vendita dell'unico cespite di proprietà, posta in essere in un quadro economico finanziario poi sfociato nell'insolvenza e nella dichiarazione di fallimento, integrava una condotta diretta ad arrecare grave pregiudizio ai creditori, avendo determinato una modificazione palesemente peggiorativa dell'assetto patrimoniale sociale, tale da rendere oltremodo difficoltosa, se non improbabile, la realizzazione dei crediti.
Si costituiva ritualmente la che osservava: CP_3
- come l'operazione realizzata si collocava nell'ambito delle ordinarie - e regolari - operazioni di leasing, con prevalente finalità di finanziamento, della quale il fallimento non aveva nemmeno dedotto la ipotetica nullità per la violazione del divieto di patto commissorio;
- che la curatela non aveva fornito elementi di prova che il preteso atto fraudolento avesse determinato o aggravato l'insolvenza del debitore (eventus MN del debitore medesimo e consilium fraudis del terzo);
- che depositava la perizia posta a corredo dell'erogazione del leasing, che valutava l'immobile in €. 500.000,00 come valore di mercato medio, che a sua volta aveva indotto a determinare in €. 450.000,00 quello di compravendita, dovendo essere adeguato alla sua eventuale rivendibilità;
- che il leasing venne sottoscritto in data 7.6.2020, in epoca nella quale il bene non era di proprietà del , posto che lo conduceva in leasing finanziario con Controparte_1 altra società concedente, per cui nessuna frode - finalizzata alla futura sottrazione al ceto creditorio - poteva essere stata organizzata;
- che la successiva acquisizione dell'immobile alla proprietà del , attraverso CP_1 il riscatto anticipato, aveva favorito i terzi.
pagina 2 di 17 Con sentenza n. 1566/2017, il Tribunale di Trani accoglieva la domanda della curatela condannando la convenuta alle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, proponeva appello la evidenziando l'erroneità della Parte_2 decisione e la sua palese carenza di motivazione, sull'evidenza:
- che nessuna prova era stata fornita dal fallimento circa la preesistenza di una debitoria
“compromettente” nel periodo anteriore alla sottoscrizione del contratto di compravendita e del connesso leasing;
- che quelle presunte (e non provate) esposizioni, relative al 2005/2006, potessero ricondursi ai crediti ammessi al passivo fallimentare nell'anno 2010/2011;
- che l'inesistenza dell'eventus MN e della scientia decotionis risultava contraddetta dalla relazione del coadiutore fallimentare, che riferiva, nel periodo 2005/2006, di un andamento regolare della società, “confermata, peraltro, dalla inesistenza assoluta di segnalazione in Centrale Rischi da parte di banche ovvero terzi intermediari finanziari che hanno continuato ad intrattenere rapporti finanziari con la fino Controparte_1 all'anno 2008//2009”.
Con sentenza n. 1252/2020, pubblicata in data 3.7.2020, la Corte di Appello confermava integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Trani.
Avverso detta sentenza, interponeva ricorso per cassazione la Parte_3
lamentandone vari vizi e l'immotivata valutazione del leasing
[...] sottoscritto tra le parti quale operazione pregiudizievole ai creditori.
Con ordinanza n. 26415/23, depositata in data 13.9.2023, la Suprema Corte accoglieva il ricorso, ritenendo assorbente il quarto motivo formulato dalla Pt_1
All'uopo, evidenziava che la Corte d'appello si era soffermata solo ad accertare ciò che non era oggetto di contestazione, omettendo di «giudicare se fosse pregiudizievole ai creditori della Curatela fallimentare (CFV) un atto che: CP_1
a) non era autonomo, ma si inscriveva in una operazione più ampia (risoluzione consensuale del precedente leasing + stipula del sale and lease back);
Part b) aveva avuto per effetto quello di far entrare, e non uscire, nel patrimonio della la proprietà del capannone;
Part c) aveva avuto per effetto di far acquisire, e non perdere, alla , liquidità;
Part d) aveva avuto per effetto di arrecare alla i vantaggi fiscali derivanti dalla detraibilità dei canoni di leasing, vantaggi che sarebbero andati perduti se il capannone
Part fosse rimasto nella proprietà della;
pagina 3 di 17 e) aveva avuto per effetto di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale per quattro anni”.
Cassava dunque la sentenza con rinvio, chiedendo al giudice del rinvio, in particolare, di accertare:
“-) dando conto, sulla base delle prove già raccolte, se i crediti a tutela dei quali fu proposta l'azione revocatoria fossero anteriori o posteriori al fallimento;
-) traendone le debite conseguenze in punto di accertamento dell'elemento soggettivo;
-
) esponendo le ragioni per le quali, nel caso di specie, si debbano o non si debbano ritenere scindibili gli effetti del collegamento negoziale tra il riscatto del contratto di leasing stipulato dalla CFV con la e la stipula del contratto di lease and sale back Pt_5
Part stipulato dalla CFV con la;
-) esponendo le ragioni per le quali nel caso concreto si debba o non si debba ritenere nociva per i creditori della CFV una operazione finalizzata al finanziamento dell'impresa ed alla prosecuzione della sua attività”. Part Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, la riassumeva il giudizio, evidenziando l'insussistenza dell'elemento soggettivo di revocabilità, stante l'assenza di prove in ordine alla preesistenza dei crediti rispetto all'atto dispositivo e alla pretesa consapevolezza - in capo alla società di leasing - di pregiudicare altrui diritti di credito, posto che non sussisteva alcuna situazione di debitoria pregressa che potesse far prefigurare una condizione di potenziale pregiudizio a terzi dall'operazione di leasing richiesta;
contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Trani, infatti, le schede delle annotazioni nella Centrale Rischi depositate non contenevano alcuna annotazione
“negativa” presuntiva di insolvenza, ma solo la testimonianza che il calzaturificio CP_1 si affidava al sistema creditizio bancario (e tale circostanza era indicativa del ricorso al finanziamento esterno e dell'affidabilità dell'azienda, per il ceto bancario, e giammai di una “tensione” economica); nei prospetti allegati dal fallimento non vi era né una indicazione di revoca né di sofferenza e, dunque, essi erano indicativi di un'ordinaria operatività aziendale;
nemmeno era reperibile, “sulla base delle prove già raccolte” (a quelle solo circoscriveva la nuova indagine l'ordinanza di rimessione), la prova dell'esistenza di pregressi debiti, posto che le istanze di ammissione al passivo, erano riferite a debiti del 2008 e 2010; quella relativa a crediti Equitalia non riferiva di debenze significative relative agli anni 2005/2006.
E, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice in prime cure, non era ravvisabile, dal prospetto riepilogativo depositato da Equitalia, la riconducibilità dei crediti ammessi al pagina 4 di 17 passivo od omissioni e/o debiti verso l'Erario risalenti all'anno 2005/2006»; anzi, il coadiutore dott. aveva riferito, nel periodo 2005/2006, di un Persona_2 andamento regolare e nella norma della realtà imprenditoriale, confermata, peraltro, dalla inesistenza assoluta di segnalazione in Centrale Rischi da parte di banche ovvero terzi intermediari finanziari, “che hanno continuato ad intrattenere rapporti finanziari con la fino all'anno 2008/2009”. Controparte_1
Nemmeno era rinvenibile, dunque - e già per quanto detto dall'ausiliario - la prova dell'esistenza di debiti pregressi rivenienti dal deposito dei due inventari al 31.12.2005 ed al 31.12.2006, oltretutto “contestati”.
Nessun rilievo, infine, poteva essere assegnato al preteso, ed anch'esso contestato, acquisto dell'immobile ad un valore sensibilmente inferiore del leasing.
Quel dato, per quanto errato, avrebbe avuto rilevanza in un giudizio teso a contestare la nullità del sales and lease back (poiché, concorrendo con altri dati, sarebbe stato sintomatico della violazione del divieto di patto commissorio); il Tribunale aveva invece ritenuto che la vendita ad un prezzo ridotto fosse indicativa della partecipatio fraudis, ma, obiettivamente, non se ne comprendeva la logica, poichè non teneva in conto il fatto che era stato proprio l'intervento della ad aver consentito al di far CP_3 CP_1 entrare nel patrimonio societario quell'immobile.
Dunque, se la seconda società di leasing avesse voluto concorrere alla “frode” avrebbe acquistato direttamente dalla l'immobile, evitando che entrasse nel patrimonio Pt_5 del . Controparte_1
Esponeva che la stima eseguita dall'ingegner , ausiliario del Tribunale, aveva Per_3 elevato di oltre 150 mila euro quel valore, sostenendo che l'immobile valesse addirittura
€. 646.653,05, conseguenza della determinazione dell'ausiliario del Giudice di valutare l'immobile come laboratorio, laddove invece, catastalmente avrebbe dovuto essere classificato come C/3 (mentre quello in discorso era un D/7, ovvero un capannone industriale autorizzato all'attività produttiva di calzaturificio).
Tanto premesso, conveniva in giudizio la curatela del
[...]
perché venisse dichiarato valido ed efficace nei Controparte_4 confronti della massa dei creditori del Controparte_1 [...]
l'atto di vendita intervenuto il 27/06/2006 a rogito Notaio Controparte_4
di Bari, Rep 171779, Racc. n 25040, trascritto a Trani il 04/07/2006 al Persona_4
n° 16700/11387; che venisse dichiarato valido ed efficace il contratto di leasing n°
2049884; poste le spese dell'espletata CTU, come liquidate con decreto del 16/04/2013,
pagina 5 di 17 a carico della curatela Controparte_5 disponendo la restituzione delle stesse da parte della appellata in favore
[...] della parte appellante;
condannato il Controparte_1 Controparte_1
in persona del curatore, al pagamento delle spese di ogni fase
[...]
e grado del giudizio, compreso il primo di appello e quello di cassazione.
Si costituiva la curatela del fallimento, che resisteva alla domanda esponendo:
- che i crediti erano anteriori all'atto dispositivo di vendita dell'immobile posto in essere in favore della , posto che, una volta dichiarato il Controparte_2 fallimento, essi erano stati ammessi al passivo (debiti verso banche per €
223.155,56; verso fornitori per € 220.623,49; verso l'erario per € 210.073,00; verso soci per € 490.000,00);
- che l'appellante in riassunzione non aveva nuovamente contestato la valenza probatoria delle scritture contabili prodotte e, comunque, integravano eccezioni
“nuove”, perché mai sollevate nel giudizio di primo grado;
ad ogni buon conto, era presente la vidimazione, il che consentiva di ritenere che detti atti, per quanto interni, fossero provenienti dalla società;
- che sussisteva sia l'eventus MN (posto che, per effetto di quest'atto, era risultato l'obiettivo mutamento della situazione patrimoniale del debitore realizzato con la vendita dell'immobile, stante l'azzeramento del patrimonio immobiliare della società fallita) che la scientia MN (posto che era sufficiente la consapevolezza che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori);
- che vi era sproporzione tra il prezzo di vendita e il reale valore dell'immobile e la
CTU era immune da vizi logici e giuridici;
- che non sussisteva un collegamento negoziale tra le due operazioni, sicchè era scindibile l'effetto di rendere inefficace l'atto di vendita da quello del riscatto anticipato del bene avuto in leasing tramite la risoluzione anticipata del contratto;
- che non era ravvisabile la causa del finanziamento, posto che, anzi, dopo il contratto, non vi erano stati incrementi del processo produttivo né potenziamento dell'attività né mantenimento dell'attività;
tanto premesso, chiedeva di rigettare integralmente l'appello proposto e di condannare la crediti al pagamento delle spese e competenza del giudizio;
in via Parte_1 gradata, che venisse dichiarata la simulazione assoluta e pertanto la nullità dell'atto di vendita intercorsa, con ogni consequenziale provvedimento.
pagina 6 di 17 Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare dell'8.10.2024, dove veniva riservata per la decisione.
Diritto.
Va premesso che, con l'ordinanza avente nr. Rg. 26415-23, depositata in data Part 13.9.2023, la Suprema Corte ha accolto il quarto motivo spiegato dalla , evidenziando che: “in primo luogo, la sentenza non spiega se i crediti che si assumono pregiudicati dal contratto di sale and lease back fossero sorti prima o dopo la stipula di tale contratto: lacuna motivazionale, questa, che non consente di comprendere se nel caso di specie si dovesse accertare in capo alla REV il requisito della mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori (scientia MN), oppure il requisito della partecipazione alla dolosa preordinazione dell'atto in frode dei creditori (consilium fraudis). Di conseguenza, la lettura della motivazione non consente di comprendere se, a ragion veduta, la Corte d'appello si sia soffermata ad esaminare solo il primo dei suddetti requisiti. In secondo luogo, la sentenza da un lato ha reputato superfluo (ritenendo sufficienti le altre fonti di prova) utilizzare, ai fini dell'accoglimento della domanda, i contestati bilanci depositati dalla CFV per gli anni
2005 e 2006; dall'altro, però, non si fa carico della motivazione adottata dal Tribunale con cui, nell'accogliere la domanda, proprio quei bilanci erano stati ritenuti dimostrativi della anteriorità dei crediti cautelati rispetto all'atto revocando. La sentenza impugnata, pertanto, nello stesso tempo ha espunto i bilanci dal novero delle prove utilizzabili, ma ha confermato (implicitamente) la valutazione in facto che il giudice di primo grado aveva fondato proprio sulle prove ritenute in appello superflue. In terzo luogo, la Corte
d'appello non spiega per quale ragione, a fronte di un accertato collegamento negoziale tra due operazioni (riscatto del leasing pendente, stipula di un nuovo “leasing di ritorno” con altra società), ne abbia scisso gli effetti, reputando valido ed efficace l'atto di riscatto del pregresso contratto di leasing, ed inefficace ex art. 66 l. fall. il collegato contratto di sale and lease back. Infatti, se davvero l'intera operazione fu concepita in frode dei creditori, l'intera operazione doveva reputarsi inopponibile ad essi. L'accoglimento dell'azione revocatoria ripristina virtualmente lo stato patrimoniale del debitore nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'atto revocato non fosse stato compiuto. E se nel caso di specie la CFV non avesse compiuto l'operazione sopra descritta, nel suo patrimonio non sarebbe entrato il capannone ad essa concesso in leasing dalla Locat. La motivazione della sentenza impugnata avrebbe dovuto pertanto, per attingere quel
pagina 7 di 17 “minimo costituzionale” sopra ricordato, spiegare per quali ragioni e sulla base di quali Part elementi di fatto, se la non avesse riscattato il capannone dalla e non l'avesse Pt_5
Part venduto alla , quel capannone sarebbe comunque entrato nel suo patrimonio. In quarto luogo, quel che più rileva, la sentenza non spiega per quale ragione un'operazione economica in teoria finalizzata a “dare ossigeno” all'impresa, possa reputarsi nociva per i creditori di questa. I creditori dell'imprenditore commerciale, infatti, sono garantiti non solo dalle proprietà del debitore, ma prima ancora dalla vitalità dell'impresa sul mercato. E questa Corte da molti anni viene ripetendo che il sale and lease back è un contratto inteso a soddisfare la specifica esigenza “di potenziare i fattori produttivi di natura finanziaria ottenendo immediatezza liquidità, mediante l'alienazione di un suo bene strumentale - e quindi, di norma, funzionale da un determinato assetto produttivo e pertanto non agevolmente collocabile sul mercato” (Sez. 3, Sentenza n.
6969 del 22/03/2007, in motivazione), e dunque un contratto almeno idealmente inteso
a sostenere l'attività d'impresa, piuttosto che depauperarla”.
Con l'ordinanza di rinvio, si richiede dunque all'odierno Collegio di colmare “le lacune e le aporie rilevate supra, ai §§ 4.4 e ss.), ed in particolare:
-) dando conto, sulla base delle prove già raccolte, se i crediti a tutela dei quali fu proposta l'azione revocatoria fossero anteriori o posteriori al fallimento;
-) traendone le debite conseguenze in punto di accertamento dell'elemento soggettivo;
-
) esponendo le ragioni per le quali, nel caso di specie, si debbano o non si debbano ritenere scindibili gli effetti del collegamento negoziale tra il riscatto del contratto di leasing stipulato dalla CFV con la e la stipula del contratto di lease and sale back Pt_5
Part stipulato dalla CFV con la;
-) esponendo le ragioni per le quali nel caso concreto si debba o non si debba ritenere nociva per i creditori della CFV una operazione finalizzata al finanziamento dell'impresa ed alla prosecuzione della sua attività.
Ciò posto, tali essendo le coordinate cui la Corte deve attenersi, va premesso che va anzitutto data risposta al primo quesito richiesto dalla Corte, ovvero se “sulla base delle prove già raccolte, i crediti a tutela dei quali fu proposta l'azione revocatoria fossero anteriori o posteriori al fallimento;
traendone le debite conseguenze in punto di accertamento dell'elemento soggettivo”.
Orbene, in tema di accertamento del requisito dell'eventus MN nel caso di azione revocatoria ordinaria, la giurisprudenza della Corte di legittimità ha precisato che, in tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, spetta al curatore la pagina 8 di 17 dimostrazione dell'"eventus MN", ovvero dell'effetto pregiudizievole dell'atto di cui si chiede la revoca, atteso che l'onere della prova della sufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie non può, da un lato, gravare sul debitore - in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito - né, d'altro canto, essere posto a carico del convenuto beneficiario dell'atto, in quanto, in ossequio al principio della vicinanza della prova, quest'ultimo non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (Cass. Sez. 3, sentenza n. 2336 del 31/01/2018; Cass. n. 8931 del 2013).
Sul punto, la curatela del fallimento aveva evidenziato nell'atto introduttivo che, alla data dell'atto di vendita (27.6.2006), la società alienante era “notevolmente esposta nei confronti dell'Erario, delle banche e dei fornitori (oltre che degli stessi soci per anticipazioni effettuate in favore della società)”; che la Centrale rischi aveva segnalato
“ripetuti sconfinamenti sin dal gennaio 2005” e che la società era debitrice nei confronti dell'erario “per cospicue somme e non era proprietaria di altri immobili”.
Al fine di dimostrare la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, il curatore ha depositato il registro degli inventari, al
31.12.2005 e al 31.12.2006, e su tale documentazione il primo Giudice ha fondato la propria decisione, assumendo che, “ … dal confronto tra le passività riportate nella situazione patrimoniale al 2005 e al 2006 e i crediti ammessi al passivo del fallimento, era emerso che a tutto il 2006 vi erano debiti per circa € 450.000,00 di cui €€
310.000,00 nei confronti dei fornitori ed € 126.000,00 per debiti nei confronti dell'Erario per somme non pagate, proprio tra il 2005 e il 2006, come si evinceva dal prospetto riepilogativo allegato alla domanda di ammissione al passivo”.
Ora, reputa la Corte che tale documentazione, costituita da meri registri interni, contestata dalla società appellata in quanto priva di sottoscrizione e di data certa, non consenta di ritenere adeguatamente assolto l'onere probatorio, non risultando supportata dalle scritture contabili obbligatorie ufficiali (che non sono state prodotte); tant'è che la sentenza cassata ha del tutto pretermesso l'esame di tali documenti, ritenendoli “superflui” e al contempo sufficiente - ai fini della scientia MN – per un verso il corrispettivo della vendita, sproporzionato rispetto al reale valore (prezzo di €
440.000,00 a fronte di un importo stimato dal CTU di € 616.229,97); e per altro verso, le segnalazioni ripetute di sconfinamento anche relative ad epoche precedenti alla data della stipula della compravendita.
pagina 9 di 17 A parere dell'odierno Collegio, la prova dell'anteriorità dei debiti rispetto all'atto dispositivo avrebbe dovuto essere offerta – stante la contestazione della controparte - mediante il deposito delle scritture contabili obbligatorie, trascritte sui registri regolarmente vidimati e sottoscritti;
laddove, invece, nei documenti depositati (meri atti interni scritti a mano), non risulta alcuna sottoscrizione del legale rappresentante della società.
A tutto voler concedere, pur volendo prendere in considerazione il registro degli inventari al 31.12.2005 e 2006, detto elemento, di per sé solo, in assenza di bilanci ufficiali e di altre scritture contabili obbligatorie, non sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare che la società versasse in uno stato di difficoltà economico-finanziaria (non essendovi elementi per esaminare il fatturato, il margine operativo netto, la redditività del capitale, etc.).
Quanto alle risultanze della Centrale Rischi, la mera esistenza di sconfinamenti al 2005 e
2006, tra accordato e utilizzato – e non certo segnalazioni a incaglio o sofferenza – non consentono, a loro volta, di ritenere raggiunta con certezza la prova che sussistevano delle ragioni di credito insoddisfatte, posto che lo stesso coadiutore del fallimento dr.
ha riferito, nel periodo 2005/2006, di un andamento regolare e nella norma Per_2 della società, confermata dalla inesistenza assoluta di segnalazioni in Centrale Rischi da parte di banche ovvero terzi intermediari finanziari, “ … che hanno continuato ad intrattenere rapporti finanziari con la fino all'anno 2008/2009”. Controparte_1
Anche per quanto riguarda i crediti ammessi alla procedura, essi si riferiscono per lo più
a posizioni debitorie successive al 2005, ovvero a debiti nei confronti della MPS del
2008/2010, successive all'atto dispositivo (l'istanza di ammissione del MPS si riferisce a un saldo debitorio di un rapporto di conto corrente chiuso nel 2009).
L'istanza di ammissione al passivo della Equitalia non riferisce di debiti rilevanti per gli anni 2005/2006 (se non per € 2.514,97 per ritardati versamenti del 1997, di € 8.452,95 per ritardati versamenti del 2001 e di € 8.202,85 per ritardati versamenti del 2005 e
2006) e nulla è stato segnalato dal Banco di Napoli, sicchè - alla data del rogito del 2006
- non apparivano evidenti le grosse criticità segnalate dal Tribunale sulla base di atti interni della società, appunto contestati in quanto privi di data certa e neppure sottoscritti dal legale rappresentante.
Quanto osservato dal Tribunale a proposito di ripetuti sconfinamenti, in assenza di segnalazioni ad incaglio o a sofferenza, non può condividersi, apparendo essi del tutto fisiologici e trattandosi di società che aveva continuato a intrattenere normali rapporti finanziari con gli istituti di credito sino al 2008/2010.
pagina 10 di 17 Sicchè, è anzitutto mancata la prova che si trattasse di creditori anteriori lesi nelle proprie garanzie generiche con la vendita de quo, e che si fosse determinata una alterazione patrimoniale della società tale da pregiudicare eventuali creditori sociali, ai fini della prova della scientia MN.
Quando si tratti di azione proposta dal curatore ai sensi dell'art. 66 l. fall., è infatti necessario accertare, da un lato, se al momento del compimento dell'atto di disposizione sussistevano ragioni creditorie insoddisfatte, e, dall'altro, se il relativo credito era stato ammesso allo stato passivo della procedura.
E' insegnamento consolidato che il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è tenuto a provare: a) che il credito dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo era gia' sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole;
b) quale era la consistenza dei loro crediti;
c) quale era la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole;
consentendo la sola acquisizione di tali dati di verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se l'atto in questione abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei creditori.
Occorre dunque provare l'esistenza di una pluralità di creditori che possano esser stati danneggiati dall'atto oggetto di impugnazione all'epoca della sua stipulazione.
Pur essendo logico pensare (v. Cass. 9092/98), che l'imprenditore abbia "fornitori, dipendenti, enti previdenziali, istituti di credito o uffici tributari verso i, quali potesse avere delle obbligazioni di pagamento", la curatela deve fornire elementi di valutazione che consentano di ritenere che si versi "in una situazione che esca dal normale, fisiologico andamento dell'attività di un imprenditore perfettamente in grado di far fronte alle proprie obbligazioni".
Ciò deve fare dimostrando che, all'epoca dell'atto, esistevano anche altri soggetti, creditori per importi consistenti, tali da rimanere pregiudicati dall'atto di vendita.
Ora, non pare che a tanto abbia adempiuto il curatore: se non possono ritenersi – per quanto si è detto - probanti i registri interni della società in nome collettivo in quanto non sottoscritti dall'imprenditore, è evidente che, anche dall'esame delle istanze di ammissione al passivo, non vi fossero creditori per importi consistenti, tali da rimanere pregiudicati dall'atto di vendita;
non possono assurgere a prova della pluralità di creditori pregiudicati dall'atto dispositivo le risultanze della Centrale rischi, per quanto si
è detto, e neppure – per quanto si dirà – la asserita sproporzione del valore dell'unico immobile, in titolarità della società.
pagina 11 di 17 Va dunque osservato che non è stata fornita una prova adeguata né che vi fossero crediti anteriori al negozio revocando né che i crediti – sorti negli anni 2005/2006 - non fossero stati ripianati successivamente al negozio oggetto di revoca.
Ne deriva, dunque che l'onere – gravante sulla curatela – di provare la conoscenza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, ovvero la menomazione e/o alterazione della garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c. non è stato adeguatamente assolto con la documentazione de quo.
Venendo adesso alla questione – pure sostenuta dal Giudice di prime cure - in base alla quale la prova della consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente deve ritenersi in re ipsa nel caso – come quello di specie – dell'alienazione dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, va detto che anche sotto tale profilo, la motivazione del Tribunale, puntualmente marcata dall'appellante, non pare condivisibile.
Anzitutto, va osservato che la qualificazione resa dal CTU nominato dal Tribunale in primo grado relativa all'immobile come laboratorio (cat. catastale C/3) anziché come capannone (D/7) appare errata, posto che esso rientra nella categoria di capannone tipico (sia per tipologia di costruzione, che per caratteri architettonici e distributivi, nonché per la zona territoriale in cui è ubicato); dal punto di vista urbanistico, poi, la variazione d'uso da industriale a riguardava la destinazione da Parte_6 attribuire ai corpi di fabbrica che componevano il complesso industriale, per il quale veniva assentito lo svolgimento dell'attività di . Parte_6
In secondo luogo, va osservato che il CTU non ha neppure adeguatamente indicato le fonti dalle quali avrebbe attinto le quotazioni riferibili al periodo in questione.
Infine, l'indicazione fornita dall'Agenzia del territorio – e recepita dal consulente di parte appellante - per la zona di ubicazione dell'immobile, riportava, per i capannoni industriali in stato normale, un valore di €/m2 480+/-620, mentre per i laboratori di €/m2 di
550+/-820.
Ne deriva, alla stregua di tali indicazioni, fornite dal consulente di parte della appellante
(Agenzia del territorio valori primo semestre 2006, immobili aventi le medesime caratteristiche, stima analitica ottenuta mediante saggio di capitalizzazione al 3% e abbattimento lordo netto al 10%) e condivise dall'odierno Collegio, che il prezzo indicato per la compravendita corrispondesse a grandi linee ai valori di mercato per il 2006 (€
450.000).
Ciò premesso, appare evidente allora – per rispondere al terzo e quarto quesito della
Corte di legittimità – che l'operazione compiuta, consistente in un riscatto anticipato del pagina 12 di 17 bene che era, a sua volta, condotto in leasing con altra società concedente (la , ha Pt_5 consentito alla società di acquisire la proprietà dell'immobile, mediante la risoluzione consensuale del precedente leasing e di stipulare il sale and lease back con la società appellante (cessionaria dei crediti in sofferenza della Commercio e Finanza s.p.a. leasing
& factoring), con la conseguenza che è entrata (e non uscita), nel patrimonio della società fallita, la proprietà del capannone.
A fronte, poi, di un accertato collegamento negoziale tra le due operazioni (riscatto del leasing pendente, stipula di un nuovo "leasing di ritorno" con altra società), non potevano esserne scissi gli effetti (in tal modo reputando valido ed efficace l'atto di riscatto del pregresso contratto di leasing, ed inefficace ex art. 66 l. fall. il collegato contratto di sale and lease back).
Come osservato dalla Suprema Corte nell'ordinanza con la quale è stata cassata la pronuncia della Corte di appello, “… se davvero l'intera operazione fu concepita in frode dei creditori, l'intera operazione doveva reputarsi inopponibile ad essi. L'accoglimento dell'azione revocatoria ripristina virtualmente lo stato patrimoniale del debitore nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'atto revocato non fosse stato compiuto. E se nel caso di specie la (Omissis) non avesse compiuto l'operazione sopra descritta, nel suo patrimonio non sarebbe entrato il capannone ad essa concesso in leasing dalla CFCL.”.
A fronte di questa insuperabile argomentazione, deve ritenersi che, se si ritiene inefficace l'atto dispositivo ex art. 66 LF., trattandosi di negozio collegato con il riscatto del precedente leasing, allora l'intera operazione deve ritenersi inefficace, con l'effetto di non fare rientrare quel bene nel patrimonio della società.
E che si tratti di negozio collegato non paiono esservi dubbi: quanto rilevato nella comparsa di risposta dalla curatela, ovvero che le due operazioni erano autonome e ciascuna con propri effetti, non è condivisibile;
è invero evidente (considerata la tempistica delle due operazioni, il riscatto anticipato per consentire la vendita dell'immobile e il contestuale lease back) che tra le due operazioni vi sia un collegamento negoziale, con i relativi effetti (simul stabunt, simul cadent).
A tanto, deve aggiungersi che non è stato né allegato né dimostrato che la provvista per effettuare il riscatto anticipato del leasing sia stata fornita dalla società acquirente
, in modo da poter ritenere che l'intera operazione, in frode ai Controparte_2 creditori, sia stata congegnata con il consilium fraudis della società che, diventata mutuante del calzaturificio, prima ha fornito la provvista, poi ha acquisito il bene a prezzo vile e infine lo ha concesso di nuovo in locazione al a condizioni CP_1
pagina 13 di 17 svantaggiose, prevedendo in contratto la possibilità di perdere la possibilità del riscatto dell'immobile in caso di mancato pagamento dei canoni.
Nulla di tutto questo è stato allegato, né tanto meno provato.
Ciò posto, deve allora ritenersi che l'operazione fosse causalmente finalizzata a perseguire l'obiettivo del rafforzamento dei fattori produttivi, mediante un negozio che aveva avuto l'effetto di far acquisire, e non perdere, alla curatela del fallimento CP_1
(CFV), la liquidità e i vantaggi fiscali derivanti dalla detraibilità dei canoni di leasing, vantaggi che sarebbero andati perduti se il capannone fosse rimasto nella proprietà della Part ; inoltre, aveva avuto l'effetto di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale per quattro anni.
Va altresì rilevato che non è stata neppure dedotta, in via subordinata, la nullità del negozio per violazione del divieto del patto commissorio, sanzionabile – come noto - per l'illiceità della causa ex art. 1344 c.c., in relazione all'art. 1418, comma 2, c.c., per la presenza di indici sintomatici di un'anomalia nello schema causale socialmente tipico, quali l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente.
Sul punto, va detto – come ammesso dalla stessa curatela - che non v'era alcuna debitoria tra la società finanziaria tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice;
né, per quanto detto, appare dimostrata una sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall'acquirente.
Pertanto, deve ritenersi che l'operazione aveva lo scopo di ottenere immediata liquidità
(mediante l'alienazione di un proprio bene strumentale), con facoltà di conservarne l'uso e di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto.
La vendita, dunque, non era stata attuata allo scopo di garanzia, bensì a scopo di leasing.
E' principio fermo nella giurisprudenza della Suprema Corte che il contratto (con il quale una impresa commerciale o industriale vende un bene immobile di sua proprietà ad un imprenditore finanziario che ne paga il corrispettivo, diventandone proprietario, e contestualmente lo cede in locazione finanziaria (leasing) alla stessa venditrice, che versa periodicamente dei canoni di leasing per una certa durata, con facoltà di riacquistare la proprietà del bene venduto, corrispondendo al termine di durata del contratto il prezzo stabilito per il riscatto), ha scopo di leasing e non di garanzia, in quanto, nella configurazione socialmente tipica del rapporto, costituisce solo il pagina 14 di 17 presupposto necessario della locazione finanziaria, inserendosi nell'operazione economica secondo la funzione specifica di questa, che è quella di procurare all'imprenditore, nel quadro di un determinato disegno economico di potenziamento dei fattori produttivi, liquidità immediata mediante l'alienazione di un suo bene strumentale, al medesimo conservandone l'uso con facoltà di riacquistarne, al termine del rapporto, la proprietà.
Siffatta vendita, ed il complesso rapporto atipico nel quale si inserisce, non è di per sè in frode al divieto di patto commissorio (in ordine al quale v. da ultimo Cass., 5/3/2010, n.
5426; Cass., 12/1/2009, n. 437).
In altri termini, essendo diretto ad impedire al creditore l'esercizio di una coazione morale sul debitore spinto alla ricerca di un mutuo (o alla richiesta di una dilazione nel caso di patto commissorio ab intervallo) da ristrettezze finanziarie, e a precludere, quindi, al predetto creditore la possibilità di fare proprio il bene attraverso un meccanismo che lo sottrarrebbe alla regola della par condicio creditorum, tale divieto del patto commissorio deve ritenersi violato ogniqualvolta lo scopo di garanzia costituisca non già mero motivo del contratto, ma assurga a causa concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass.,
27/7/2006, n. 17145; Cass., 8/5/2006, n. 10490; Cass., 14/11/2005, n. 22932; Cass.,
26/10/2005, n. 20816; Cass., 21/10/2005, n. 20398), a meno che, in base a dati sintomatici ed obiettivi, quali la presenza di una situazione credito-debitoria preesistente o contestuale alla vendita o la sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato e, in altri termini, delle reciproche obbligazioni nascenti dal rapporto (costituenti invero accertamento di fatto: v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 19/7/1997, n.
6663; Cass., 26/6/2001, n. 8742; Cass., 22/3/2007, n. 6969), non risulti che, nel quadro del rapporto diretto ad assicurare una liquidità all'impresa alienante, l'alienazione risulti strumentalmente piegata al rafforzamento della posizione del creditore- finanziatore, che in tal modo tenta di acquisire l'eccedenza del valore, abusando della debolezza del debitore (v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 7/5/1998, n.
4612; Cass., 29/3/2006, n. 7296).
Ora, nella specie, stante l'inesistenza sia di una situazione di credito e debito (tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice) che di sproporzione tra valore del bene alienato ed entità del prezzo versato, deve ritenersi che l'operazione posta in essere, caratterizzata da una pluralità di negozi collegati funzionalmente volti al perseguimento di uno specifico interesse pratico (che ne costituisce appunto la relativa pagina 15 di 17 causa concreta), fosse appunto diretta a finanziare l'impresa e non a garantire con la proprietà dei beni la società mutuante.
Venendo adesso alla domanda, in via gradata, di simulazione assoluta del contratto di vendita, va detto che la domanda è rimasta del tutto indimostrata, posto che
è mancata anzitutto la prova della simulazione del contratto tra le parti (che richiede, com'è noto, in ragione dello sfavore con il quale l'ordinamento guarda al fenomeno simulatorio per le finalità fraudolente che lo stesso può mirare a realizzare, che le parti cristallizzino la natura simulata ovvero l'accordo realmente concluso in un atto scritto
("controdichiarazione").
In secondo luogo, è evidente che le parti coinvolte volessero operare il trasferimento dell'immobile e non produrre una apparenza di mutamento della titolarità del bene.
Ed invero, il pagamento del corrispettivo della compravendita e dei canoni di leasing corrisposti dal locatario stanno a dimostrare che le parti volevano realmente porre in essere il negozio e non trasferire fittiziamente il bene del venditore ad un soggetto di comodo (commercio e finanza) per sottrarlo a possibili azioni dei creditori (e, al contempo, consentire all'apparente acquirente di garantire i debiti della controparte contrattuale, potendo contare, quale propria garanzia, sull'immobile compravenduto).
In definitiva, l'appello va accolto e, per l'effetto, deve dichiararsi la validità ed efficacia dell'atto di vendita per notar di Bari del 27.6.2006 rep. 171779. Racc. n. 25040 Per_4 trascritto il 4.7.2006 al n. 16700/11387 nonché del contratto di leasing n. 2049884.
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, comprese quelle del giudizio di rinvio e di CTU [D.M. 55/2014 e succ. modif.; valore effettivo della controversia (v. Cass., sez. 3, 30 settembre 2015, n. 19520), compreso tra € 520.000,00 e € 1.000.000,00; parametri minimi].
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione proposto
[...]
Parte_1 quale cessionaria dei crediti in sofferenza della controllata Commercio e
[...]
Finanza s.p.a. leasing & Factoring, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1566/2017, emessa dal
Tribunale di Trani, rigetta la domanda spiegata dalla curatela del fallimento del con atto di citazione notificato in data 11.2.2011; Controparte_1
pagina 16 di 17 - per l'effetto, dichiara la validità ed efficacia dell'atto di vendita per notar di Bari Per_4 del 27.6.2006 rep. 171779. Racc. n. 25040 trascritto il 4.7.2006 al n. 16700/11387 nonché del contratto di leasing n. 2049884;
- dichiara tenuta e condanna la curatela del fallimento al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 14.598,00 per il primo grado;
in € 13.078,00 per il primo giudizio di appello;
in € 7.003,00 per il giudizio di
Cassazione e in € 13.078,00 per il giudizio di rinvio), oltre € 8.430,00 per esborsi, e le spese di CTU, come liquidate dall'istruttore dell'epoca.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 7.1.2025
Il Cons. est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
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