Art. 2. 1. Le modalita' di tenuta dei registri previsti dai codici o da leggi speciali, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari, sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Versione
2 gennaio 1992
2 gennaio 1992
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. VI, ordinanza 16/09/2011, n. 19019Provvedimento: […] in quanto estratti «dallo storico del registro informatico»>, hanno efficacia di certezza legale analoga a quella della attestazione del cancelliere, ciò sulla base del combinato disposto dell'art. della legge 2 dicembre 1991 n. 399 (Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e 1'amministrazione penitenziaria) - secondo cui I decreti [ministeriali] di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono contenere disposizioni idonee a garantire l'autenticità del registro, anche e 2 del D.M. (Giustizia)se tenuto in forma automatizzata [...] >> - 1 27 marzo 2000, […]Leggi di più...
- atto di parte·
- riferimento ad atti equipollenti·
- sentenza della corte cost. n. 143 del 2010·
- elezione dei deputati dell'assemblea della regione sicilia·
- irregolarità·
- ammissibilità·
- termine perentorio per proporre ricorso·
- calcolo·
- effetti·
- mancata o insufficiente attestazione da parte del cancelliere della data di deposito·
- fattispecie relativa ad attestazione secondo lo storico del registro informatico·
- incompatibilità con la carica di sindaco di comune con popolazione superiore a ventimila abitanti·
- elezioni·
- elettorato attivo e passivo·
- azione popolare