Art. 2. 1. Le modalita' di tenuta dei registri previsti dai codici o da leggi speciali, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari, sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
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2 gennaio 1992
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- 1. Cass. civ., sez. VI, ordinanza 16/09/2011, n. 19019Provvedimento: […] in quanto estratti «dallo storico del registro informatico»>, hanno efficacia di certezza legale analoga a quella della attestazione del cancelliere, ciò sulla base del combinato disposto dell'art. della legge 2 dicembre 1991 n. 399 (Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e 1'amministrazione penitenziaria) - secondo cui I decreti [ministeriali] di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono contenere disposizioni idonee a garantire l'autenticità del registro, anche e 2 del D.M. (Giustizia)se tenuto in forma automatizzata [...] >> - 1 27 marzo 2000, […]Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 16/04/2019, n. 10569Provvedimento: a seguente ORDINANZA sul ricorso 23779-2013 proposto da: - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTER1, IG CALIULO; - ricorrente - contro EN IG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GASPARE SALERNO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8382/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2012, R.G.N. 5142/2011. ., R. …Leggi di più...
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