Ordinanza collegiale 28 dicembre 2021
Sentenza 24 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 5 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/02/2022, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2022
N. 00325/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00005/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 5 del 2020, proposto da:
- LA IC, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Fabio Cantobelli, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di IU;
contro
- il Ministero della IU, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
per l’esecuzione
- del giudicato formatosi sul decreto decisorio n. 540/2018 V.G. della Corte di Appello di Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della IU.
Visto l’art. 114 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 23 febbraio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- con il decreto citato in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dalla sig.ra IC e, per l’effetto, condannava il Ministero della IU al pagamento in suo favore delle somme precisate in atti.
- nonostante la rituale notifica del decreto al suddetto Ministero quest’ultimo non vi dava esecuzione.
- veniva quindi proposto il presente ricorso, con cui si chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto - limitatamente alla somma dovuta alla parte, essendo le spese legali liquidate direttamente in favore del difensore anticipatario .
2.- Ritenuto che:
- va anzitutto confermata la regolarità in rito del ricorso medesimo, avendo il decreto in parola natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero della IU, non essendo gravato da ricorso in Cassazione e sussistendo i presupposti di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30/1997 e s.m.i.
- risulta depositata la documentazione di cui alla legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, notificata al Ministero il 4 giugno 2019.
- nel merito, quindi, dev’essere sancito l’obbligo del Ministero della IU di dare esecuzione al decreto della Corte di Appello n. 540/2018 V.G., provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate - se e nella misura in cui siano tuttora dovute -, oltre accessori di legge, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
- per il predetto adempimento si fissa il termine di 90 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
- può inoltre, sin d’ora, nominarsi quale commissario ad acta il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato, il quale provvederà all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza - a cura della parte ricorrente - e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione.
- non è dovuto un compenso specifico al commissario ad acta in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui al comma 8 dell’art. 5- sexies della legge n. 89/2001, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso veniva a trovarsi ( v. tra le molte, oltre alle pronunce di questa Sezione, T.a.r. Lazio, I-quater, 20 marzo 2019, n. 3685; 3 aprile 2018, n. 3644 ).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5 del 2020, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della IU di dare integrale esecuzione al decreto indicato in epigrafe nel termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione di questa sentenza.
Nomina inoltre quale commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine fissato, il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato.
Fissa il termine di ulteriori 90 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Dispone che la Segretaria della Sezione provveda alle comunicazioni di rito - tra cui, specificamente, al Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della IU .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO