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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8335 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 21 maggio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod.
proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2115/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] il [...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliato in Viterbo, via I C.F._1
Nievo n. 29, presso lo studio dell'Avv. Cristiana Zanobi, dalla quale è
rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente costituito -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia […] in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del
provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Roma, poiché
illogico e non motivato alla luce della solida posizione lavorativa e
pagina 1 allog[g]iativa dell'odierno ricorrente;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per l'applicabilità della protezione speciale, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso per motivi umanitari ex art. 5 comma
6 d.lgs. 286/1998 o ad una protezione sussidiaria;
in via
ulteriormente subordinata accertarsi e dichiararsi il diritto del
ricorrente all'asilo costituzionale sul territorio nazionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3° Costituzione';
Per parte resistente:
'…l'Ill.mo Tribunale adito Voglia […] rigettare il ricorso, con il favore delle spese';
fatto e diritto
Con la presente azione, propone impugnazione Parte_1
avverso il '…il provvedimento emesso dalla Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di
Roma III sezione presso il [rectius del Controparte_1
Questore della Provincia di Viterbo] e notificato dalla Questura di
Viterbo in data 11/12/2023 per il rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale'. Premette il ricorrente che '…entrava in Italia con un visto di ingresso per lavoro
stagionale ed il datore di lavoro Sig.re lo Parte_2
assumeva con contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal
01/05/2022 fino al 21/01/2023 […]; che successivamente […] il
21/12/2022 presentava un'istanza di protezione speciale presso la
pagina 2 Questura di Viterbo;
che tuttavia in data 12/07/2023 la Commissione
territoriale per la protezione internazionale di Roma esprimeva
“parere negativo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”, ritenuti “assenti i presupposti per il rilascio di una permesso di soggiorno di cui all'art.19 comma 1.2 D.lgs
286/1988 e ss.mm. Ii […]; che pertanto il Questore della Provincia di
Viterbo riteneva pertanto non accoglibile l'istanza presentata […],
mancando il presupposto necessario, costituito dal parere positivo espresso dalla commissione'. Lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui la Pubblica
Amministrazione non ha tenuto in debita considerazione l'integrazione raggiunta dal medesimo sul territorio italiano, nel quale svolge attività lavorativa in modo stabile.
Si è costituito il convenuto contestando in fatto ed in diritto CP_1
i motivi dell'impugnazione e chiedendone il rigetto
***
Deve rilevarsi, in via assorbente di qualsivoglia altro profilo,
l'intervenuta estinzione del giudizio.
Va rammentato al riguardo, in punto di diritto, che, per effetto del combinato disposto degli artt. 291 e 307 cod. proc. civ., la mancata rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio assegnato costituisce causa estintiva del giudizio. Va altresì ricordato che a norma dello stesso art. 307 cod. proc. civ. l'estinzione si verifica allo spirare del termine concesso senza che la rinnovazione sia stata pagina 3 compiuta ed opera di diritto, sicché la pronuncia del Tribunale ha natura meramente dichiarativa.
Orbene, nel caso di specie, con ordinanza del 25 dicembre 2024,
preso atto che parte ricorrente non aveva ottemperato all'ordine,
disposto con ordinanza del 14 novembre 2024, di depositare in atti,
entro il termine di cinque giorni, la prova della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza effettuata alla controparte, al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, è stata disposta la rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio del 17 febbraio 2024.
Tale adempimento è stato tuttavia curato tardivamente dal ricorrente il quale, con le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.
civ. in data 20 maggio 2025, ha chiesto la concessione di un
'…nuovo termine per la notifica del ricorso effettuata fuori del temine
concesso, in quanto è stato necessario ripeterla poichè della precedente notifica via pec è irreperibile il messaggio di invio',
versando in atti le ricevute afferenti alla rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, dalle quali si evince che l'adempimento è stato eseguito soltanto in data 20 maggio
2025.
A fronte della maturata estinzione del giudizio, irrilevanti risultano essere sia la richiesta di un nuovo termine da ultimo formulata da parte ricorrente, che la costituzione in giudizio del CP_1
convenuto avvenuta in data 20 maggio 2025.
pagina 4 Stante la pronuncia in rito sussistono le ragioni per compensare le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara estinto il giudizio;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
il Presidente il Giudice estensore dott.ssa Luciana Sangiovanni dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 5
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 21 maggio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod.
proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2115/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] il [...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliato in Viterbo, via I C.F._1
Nievo n. 29, presso lo studio dell'Avv. Cristiana Zanobi, dalla quale è
rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente costituito -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia […] in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del
provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Roma, poiché
illogico e non motivato alla luce della solida posizione lavorativa e
pagina 1 allog[g]iativa dell'odierno ricorrente;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per l'applicabilità della protezione speciale, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso per motivi umanitari ex art. 5 comma
6 d.lgs. 286/1998 o ad una protezione sussidiaria;
in via
ulteriormente subordinata accertarsi e dichiararsi il diritto del
ricorrente all'asilo costituzionale sul territorio nazionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3° Costituzione';
Per parte resistente:
'…l'Ill.mo Tribunale adito Voglia […] rigettare il ricorso, con il favore delle spese';
fatto e diritto
Con la presente azione, propone impugnazione Parte_1
avverso il '…il provvedimento emesso dalla Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di
Roma III sezione presso il [rectius del Controparte_1
Questore della Provincia di Viterbo] e notificato dalla Questura di
Viterbo in data 11/12/2023 per il rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale'. Premette il ricorrente che '…entrava in Italia con un visto di ingresso per lavoro
stagionale ed il datore di lavoro Sig.re lo Parte_2
assumeva con contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal
01/05/2022 fino al 21/01/2023 […]; che successivamente […] il
21/12/2022 presentava un'istanza di protezione speciale presso la
pagina 2 Questura di Viterbo;
che tuttavia in data 12/07/2023 la Commissione
territoriale per la protezione internazionale di Roma esprimeva
“parere negativo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”, ritenuti “assenti i presupposti per il rilascio di una permesso di soggiorno di cui all'art.19 comma 1.2 D.lgs
286/1988 e ss.mm. Ii […]; che pertanto il Questore della Provincia di
Viterbo riteneva pertanto non accoglibile l'istanza presentata […],
mancando il presupposto necessario, costituito dal parere positivo espresso dalla commissione'. Lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui la Pubblica
Amministrazione non ha tenuto in debita considerazione l'integrazione raggiunta dal medesimo sul territorio italiano, nel quale svolge attività lavorativa in modo stabile.
Si è costituito il convenuto contestando in fatto ed in diritto CP_1
i motivi dell'impugnazione e chiedendone il rigetto
***
Deve rilevarsi, in via assorbente di qualsivoglia altro profilo,
l'intervenuta estinzione del giudizio.
Va rammentato al riguardo, in punto di diritto, che, per effetto del combinato disposto degli artt. 291 e 307 cod. proc. civ., la mancata rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio assegnato costituisce causa estintiva del giudizio. Va altresì ricordato che a norma dello stesso art. 307 cod. proc. civ. l'estinzione si verifica allo spirare del termine concesso senza che la rinnovazione sia stata pagina 3 compiuta ed opera di diritto, sicché la pronuncia del Tribunale ha natura meramente dichiarativa.
Orbene, nel caso di specie, con ordinanza del 25 dicembre 2024,
preso atto che parte ricorrente non aveva ottemperato all'ordine,
disposto con ordinanza del 14 novembre 2024, di depositare in atti,
entro il termine di cinque giorni, la prova della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza effettuata alla controparte, al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, è stata disposta la rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio del 17 febbraio 2024.
Tale adempimento è stato tuttavia curato tardivamente dal ricorrente il quale, con le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.
civ. in data 20 maggio 2025, ha chiesto la concessione di un
'…nuovo termine per la notifica del ricorso effettuata fuori del temine
concesso, in quanto è stato necessario ripeterla poichè della precedente notifica via pec è irreperibile il messaggio di invio',
versando in atti le ricevute afferenti alla rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, dalle quali si evince che l'adempimento è stato eseguito soltanto in data 20 maggio
2025.
A fronte della maturata estinzione del giudizio, irrilevanti risultano essere sia la richiesta di un nuovo termine da ultimo formulata da parte ricorrente, che la costituzione in giudizio del CP_1
convenuto avvenuta in data 20 maggio 2025.
pagina 4 Stante la pronuncia in rito sussistono le ragioni per compensare le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara estinto il giudizio;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
il Presidente il Giudice estensore dott.ssa Luciana Sangiovanni dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 5