TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. TT HE LE, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 09.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 580/2024 R.G., promossa da
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Ilaria Parte_1
Motolese opponente
contro rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Mancuso Controparte_1 opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.03.2024 la promuoveva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 66/2024 del 19.02.2024 provvisoriamente esecutivo, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di , la Parte_2 somma complessiva di € 5.273,78 a titolo di differenze retributive, in particolare, per il mancato pagamento delle competenze di fine rapporto (TFR, residuo ferie, rateo tredicesima).
A sostegno dell'opposizione, deduceva di aver già provveduto, in data 06.02.2024 (e, dunque, ben prima della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 27.02.2024, nonché prima della sua stessa emissione) al pagamento della somma netta di €
4.076,72, corrispondente all'importo indicato in busta paga di febbraio 2024.
1 Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo venuta meno la materia del contendere, nonché la condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il sig. Parte_2 argomentando per il rigetto del ricorso in opposizione. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 1.260,00 a titolo di indennità sostitutiva del fondo FASIV di cui alla CCNL applicabile al rapporto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, essendo incontestato che la , dopo il deposito del ricorso per Pt_1 decreto ingiuntivo ma prima della sua emissione, ha provveduto a corrispondere all'opposto l'importo di € 4.076,72, pari al netto delle competenze di fine rapporto dovute, occorre procedere alla revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, tenuto conto che ogni pagamento, anche parziale, anche se intervenuto nel corso del relativo giudizio, impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (cfr., ex multis,
Trib. Reggio Calabria, sez. lav., sent. n. 2055/2023 e richiami giurisprudenziali ivi contenuti).
Nondimeno - come statuito in fattispecie analoga da codesto Tribunale con sentenza n. 9/2025, le cui motivazioni si condividono e si riprendono ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - non può procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, non potendosi ritenere che il pagamento effettuato dall'opponente sia integralmente satisfattivo del credito vantato dall'opposto.
In particolare, residua da corrispondere, in favore del lavoratore, l'importo di €
1.197,06, pari alla differenza tra quanto corrisposto dalla (€ 4.076,72) e Pt_1
l'importo lordo delle competenze di fine rapporto esposte nella busta paga di febbraio
2024 (€ 5.273,78), cui andranno aggiunti gli ulteriori accessori del credito dalla data del pagamento (06.02.2024).
2 Sul punto, non può essere condivisa l'impostazione dell'opponente, secondo cui, essendo avvenuto l'adempimento spontaneo dell'obbligazione retributiva, la somma da pagare deve essere calcolata al letto delle ritenute fiscali e previdenziali di legge.
Per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ad es., Cass. 28/09/2011
n. 19790; Cass. Civ., Sez. Lav., 09.03.2020, n. 6639), la liquidazione dei crediti spettanti al lavoratore va fatta al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, potendo il datore di lavoro procedere alle ritenute fiscali e previdenziali solo nel caso di tempestivo pagamento, il che nella specie non si è verificato.
Ne consegue, quindi, che nel caso in cui il datore di lavoro non adempia, spontaneamente ed alla scadenza, ai propri obblighi di pagamento di quanto spettante al lavoratore, perde la propria funzione di sostituto d'imposta; il lavoratore, quindi, che agisca in executivis per il mancato spontaneo adempimento del datore di lavoro, ha diritto a conseguire l'intera disponibilità del suo credito di lavoro, facendo a lui capo ogni obbligazione verso il fisco. Lo stesso discorso vale, poi, per gli obblighi contributivi, potendo il datore di lavoro ottemperare a tali obblighi solo in relazione alle somme liquidate spontaneamente alla scadenza. La trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza. Ai sensi dell'art. 23, co. 1, della medesima legge il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare poi debitore dei contributi stessi anche per la quota a carico del lavoratore (così Trib. Brindisi, sez. lav., sent. n. 1731/2021).
Quanto alla rivalutazione monetaria e agli interessi che sarebbero spettati all'opposto, automaticamente - attenendo il capitale a competenze di fine rapporto - dalla data di cessazione del rapporto stesso (cfr.: Sez. L, Sentenza n. 4822 del 04/04/2002: «L'art.
429 cod. proc. civ., nel far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito del lavoratore, richiede la esigibilità del credito, che può sussistere anche nel caso in cui esso abbia un oggetto solo determinabile. Ne consegue che la parziale illiquidità, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a causa della mancata disponibilità di tutti gli elementi di calcolo -
e, in particolare, dell'indice ISTAT relativo all'ultimo mese -, del credito avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto (prestazione che, per disposizione inderogabile dell'art. 2120, primo comma, cod. civ., non modificabile dall'autonomia collettiva, diventa esigibile al momento stesso della
3 cessazione del rapporto), non preclude la decorrenza, da detto momento, degli interessi e della rivalutazione monetaria, senza che, ai fini del "dies a quo" degli accessori in questione, rilevi la mancanza di colpa del debitore, avendo il credito in questione natura di credito originariamente indicizzato») e fino alla data del pagamento parziale da parte del datore (06.02.2024), deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo parte opponente corrisposto la somma di € 101,14 rivendicata dall'opposto (cfr. all. 11 delle note di trattazione scritte della depositate il 21.02.2025). Parte_1
L'esito dell'opposizione (con riconoscimento della sussistenza del credito azionato all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, nonché della persistenza, pur dopo un primo pagamento parziale, di un credito residuo in favore del lavoratore) osta ad una condanna dell'opposto per lite temeraria, dovendosi, peraltro, osservare che la configurabilità di una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è «discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave
o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale» (Cass. Sez. U -
Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021); mentre non riguarda il complessivo svolgimento della vicenda stragiudiziale, che resta, dunque, irrilevante.
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto, la stessa
è inammissibile.
Ed invero, con una recente pronuncia (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 9633 del
24.3.2022), la Suprema Corte, superando il precedente orientamento più restrittivo
(secondo cui l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo soltanto il caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto), ha enunciato il seguente principio di diritto ex art. 384 c.p.c.: «In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta».
4 La Suprema Corte ha, dunque, ritenuto che, anche nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo, analogamente a quanto avviene nel processo ordinario,
l'ammissibilità della domanda nuova da parte dell'attore non sia subordinata alla formulazione da parte del convenuto, ovverosia l'opponente, di una vera e propria domanda riconvenzionale, tenuto conto del contenuto letterale dell'art. 183, comma
5, primo periodo, c.p.c., per come interpretato dai più recenti arresti delle Sezioni
Unite (v. le sentenze n. 12310 del 15.6.2015 e n. 22404 del 13.9.2018).
Secondo la citata pronuncia, “la chiave del sistema è offerta dal concetto fondamentale di
«consequenzialità» che abilita il giudice a valutare pragmaticamente la sussistenza del collegamento fra la domanda introdotta alla udienza di trattazione e l'esigenza difensiva tracciata dalle allegazioni contenute nella comparsa di risposta del convenuto per ravvisarvi quelle allegazioni di fatti idonei a radicare eccezioni anche in senso lato che potrebbero, ove non contrastate, condurre al rigetto della domanda”.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il predetto nesso di consequenzialità deve essere, evidentemente, valutato tra la domanda nuova introdotta dall'opposto nell'atto di costituzione e le allegazioni contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Proseguendo nel ragionamento, la Cassazione ha quindi ritenuto ammissibile la domanda nuova che, tendendo alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, della stessa utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale, sia comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, giustificando così il ricorso al simultaneus processus.
La Suprema Corte ha fatto riferimento alla c.d. domanda complanare, intesa come la domanda avente ad oggetto un diritto diverso da quello dedotto originariamente in giudizio, ma incompatibile o alternativo, sì che le due domande non potrebbero essere entrambe accolte. La predetta domanda sarebbe quindi ammissibile laddove l'esigenza della sua formulazione sia sorta in seguito alle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale.
Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, si osserva che la domanda nuova proposta dall'opposto non si pone affatto in relazione di consequenzialità rispetto alle difese dell'opponente.
5 Si tratta infatti di una domanda avente ad oggetto somme o pretese che, pur avendo origine dal medesimo rapporto di lavoro, sono semplicemente ulteriori rispetto a quelle richieste con il ricorso per ingiunzione, ragion per cui ben potevano essere richieste direttamente la domanda monitoria.
Ne consegue l'inammissibilità, in questa sede, della spiegata domanda riconvenzionale.
Alla luce della soccombenza reciproca e del parziale pagamento del credito prima dell'emissione e della notifica del decreto ingiuntivo opposto, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (con applicazione dello scaglione € 1.101,00 ad € 5.200,00) dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, vengono compensate tra le parti in ragione di 1/3, mentre per i restanti 2/3 vengono poste a carico della parte opponente soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso così decide:
- previa revoca del decreto ingiuntivo n. 70/2024, condanna parte opponente a pagare, in favore dell'opposto, l'ulteriore importo di € 1.197,06, oltre interessi e rivalutazione dal 06.02.2024 al soddisfo;
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle somme rivendicate dall'opposto a titolo di rivalutazione monetaria e interessi, maturati sul capitale dalla data di cessazione del rapporto stesso e fino alla data del pagamento parziale da parte del datore (06.02.2024);
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto;
- compensa per 1/3 le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, e pone a carico di parte opponente i restanti 2/3, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposto.
Catanzaro, li 09.12.2025
Il Giudice del Lavoro
TT HE LE
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. TT HE LE, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 09.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 580/2024 R.G., promossa da
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Ilaria Parte_1
Motolese opponente
contro rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Mancuso Controparte_1 opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.03.2024 la promuoveva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 66/2024 del 19.02.2024 provvisoriamente esecutivo, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di , la Parte_2 somma complessiva di € 5.273,78 a titolo di differenze retributive, in particolare, per il mancato pagamento delle competenze di fine rapporto (TFR, residuo ferie, rateo tredicesima).
A sostegno dell'opposizione, deduceva di aver già provveduto, in data 06.02.2024 (e, dunque, ben prima della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 27.02.2024, nonché prima della sua stessa emissione) al pagamento della somma netta di €
4.076,72, corrispondente all'importo indicato in busta paga di febbraio 2024.
1 Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo venuta meno la materia del contendere, nonché la condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il sig. Parte_2 argomentando per il rigetto del ricorso in opposizione. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 1.260,00 a titolo di indennità sostitutiva del fondo FASIV di cui alla CCNL applicabile al rapporto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, essendo incontestato che la , dopo il deposito del ricorso per Pt_1 decreto ingiuntivo ma prima della sua emissione, ha provveduto a corrispondere all'opposto l'importo di € 4.076,72, pari al netto delle competenze di fine rapporto dovute, occorre procedere alla revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, tenuto conto che ogni pagamento, anche parziale, anche se intervenuto nel corso del relativo giudizio, impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (cfr., ex multis,
Trib. Reggio Calabria, sez. lav., sent. n. 2055/2023 e richiami giurisprudenziali ivi contenuti).
Nondimeno - come statuito in fattispecie analoga da codesto Tribunale con sentenza n. 9/2025, le cui motivazioni si condividono e si riprendono ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - non può procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, non potendosi ritenere che il pagamento effettuato dall'opponente sia integralmente satisfattivo del credito vantato dall'opposto.
In particolare, residua da corrispondere, in favore del lavoratore, l'importo di €
1.197,06, pari alla differenza tra quanto corrisposto dalla (€ 4.076,72) e Pt_1
l'importo lordo delle competenze di fine rapporto esposte nella busta paga di febbraio
2024 (€ 5.273,78), cui andranno aggiunti gli ulteriori accessori del credito dalla data del pagamento (06.02.2024).
2 Sul punto, non può essere condivisa l'impostazione dell'opponente, secondo cui, essendo avvenuto l'adempimento spontaneo dell'obbligazione retributiva, la somma da pagare deve essere calcolata al letto delle ritenute fiscali e previdenziali di legge.
Per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ad es., Cass. 28/09/2011
n. 19790; Cass. Civ., Sez. Lav., 09.03.2020, n. 6639), la liquidazione dei crediti spettanti al lavoratore va fatta al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, potendo il datore di lavoro procedere alle ritenute fiscali e previdenziali solo nel caso di tempestivo pagamento, il che nella specie non si è verificato.
Ne consegue, quindi, che nel caso in cui il datore di lavoro non adempia, spontaneamente ed alla scadenza, ai propri obblighi di pagamento di quanto spettante al lavoratore, perde la propria funzione di sostituto d'imposta; il lavoratore, quindi, che agisca in executivis per il mancato spontaneo adempimento del datore di lavoro, ha diritto a conseguire l'intera disponibilità del suo credito di lavoro, facendo a lui capo ogni obbligazione verso il fisco. Lo stesso discorso vale, poi, per gli obblighi contributivi, potendo il datore di lavoro ottemperare a tali obblighi solo in relazione alle somme liquidate spontaneamente alla scadenza. La trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza. Ai sensi dell'art. 23, co. 1, della medesima legge il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare poi debitore dei contributi stessi anche per la quota a carico del lavoratore (così Trib. Brindisi, sez. lav., sent. n. 1731/2021).
Quanto alla rivalutazione monetaria e agli interessi che sarebbero spettati all'opposto, automaticamente - attenendo il capitale a competenze di fine rapporto - dalla data di cessazione del rapporto stesso (cfr.: Sez. L, Sentenza n. 4822 del 04/04/2002: «L'art.
429 cod. proc. civ., nel far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito del lavoratore, richiede la esigibilità del credito, che può sussistere anche nel caso in cui esso abbia un oggetto solo determinabile. Ne consegue che la parziale illiquidità, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a causa della mancata disponibilità di tutti gli elementi di calcolo -
e, in particolare, dell'indice ISTAT relativo all'ultimo mese -, del credito avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto (prestazione che, per disposizione inderogabile dell'art. 2120, primo comma, cod. civ., non modificabile dall'autonomia collettiva, diventa esigibile al momento stesso della
3 cessazione del rapporto), non preclude la decorrenza, da detto momento, degli interessi e della rivalutazione monetaria, senza che, ai fini del "dies a quo" degli accessori in questione, rilevi la mancanza di colpa del debitore, avendo il credito in questione natura di credito originariamente indicizzato») e fino alla data del pagamento parziale da parte del datore (06.02.2024), deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo parte opponente corrisposto la somma di € 101,14 rivendicata dall'opposto (cfr. all. 11 delle note di trattazione scritte della depositate il 21.02.2025). Parte_1
L'esito dell'opposizione (con riconoscimento della sussistenza del credito azionato all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, nonché della persistenza, pur dopo un primo pagamento parziale, di un credito residuo in favore del lavoratore) osta ad una condanna dell'opposto per lite temeraria, dovendosi, peraltro, osservare che la configurabilità di una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è «discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave
o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale» (Cass. Sez. U -
Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021); mentre non riguarda il complessivo svolgimento della vicenda stragiudiziale, che resta, dunque, irrilevante.
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto, la stessa
è inammissibile.
Ed invero, con una recente pronuncia (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 9633 del
24.3.2022), la Suprema Corte, superando il precedente orientamento più restrittivo
(secondo cui l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo soltanto il caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto), ha enunciato il seguente principio di diritto ex art. 384 c.p.c.: «In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta».
4 La Suprema Corte ha, dunque, ritenuto che, anche nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo, analogamente a quanto avviene nel processo ordinario,
l'ammissibilità della domanda nuova da parte dell'attore non sia subordinata alla formulazione da parte del convenuto, ovverosia l'opponente, di una vera e propria domanda riconvenzionale, tenuto conto del contenuto letterale dell'art. 183, comma
5, primo periodo, c.p.c., per come interpretato dai più recenti arresti delle Sezioni
Unite (v. le sentenze n. 12310 del 15.6.2015 e n. 22404 del 13.9.2018).
Secondo la citata pronuncia, “la chiave del sistema è offerta dal concetto fondamentale di
«consequenzialità» che abilita il giudice a valutare pragmaticamente la sussistenza del collegamento fra la domanda introdotta alla udienza di trattazione e l'esigenza difensiva tracciata dalle allegazioni contenute nella comparsa di risposta del convenuto per ravvisarvi quelle allegazioni di fatti idonei a radicare eccezioni anche in senso lato che potrebbero, ove non contrastate, condurre al rigetto della domanda”.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il predetto nesso di consequenzialità deve essere, evidentemente, valutato tra la domanda nuova introdotta dall'opposto nell'atto di costituzione e le allegazioni contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Proseguendo nel ragionamento, la Cassazione ha quindi ritenuto ammissibile la domanda nuova che, tendendo alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, della stessa utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale, sia comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, giustificando così il ricorso al simultaneus processus.
La Suprema Corte ha fatto riferimento alla c.d. domanda complanare, intesa come la domanda avente ad oggetto un diritto diverso da quello dedotto originariamente in giudizio, ma incompatibile o alternativo, sì che le due domande non potrebbero essere entrambe accolte. La predetta domanda sarebbe quindi ammissibile laddove l'esigenza della sua formulazione sia sorta in seguito alle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale.
Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, si osserva che la domanda nuova proposta dall'opposto non si pone affatto in relazione di consequenzialità rispetto alle difese dell'opponente.
5 Si tratta infatti di una domanda avente ad oggetto somme o pretese che, pur avendo origine dal medesimo rapporto di lavoro, sono semplicemente ulteriori rispetto a quelle richieste con il ricorso per ingiunzione, ragion per cui ben potevano essere richieste direttamente la domanda monitoria.
Ne consegue l'inammissibilità, in questa sede, della spiegata domanda riconvenzionale.
Alla luce della soccombenza reciproca e del parziale pagamento del credito prima dell'emissione e della notifica del decreto ingiuntivo opposto, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (con applicazione dello scaglione € 1.101,00 ad € 5.200,00) dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, vengono compensate tra le parti in ragione di 1/3, mentre per i restanti 2/3 vengono poste a carico della parte opponente soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso così decide:
- previa revoca del decreto ingiuntivo n. 70/2024, condanna parte opponente a pagare, in favore dell'opposto, l'ulteriore importo di € 1.197,06, oltre interessi e rivalutazione dal 06.02.2024 al soddisfo;
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle somme rivendicate dall'opposto a titolo di rivalutazione monetaria e interessi, maturati sul capitale dalla data di cessazione del rapporto stesso e fino alla data del pagamento parziale da parte del datore (06.02.2024);
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto;
- compensa per 1/3 le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, e pone a carico di parte opponente i restanti 2/3, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposto.
Catanzaro, li 09.12.2025
Il Giudice del Lavoro
TT HE LE
6