Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di udienza di discussione del 11/03/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 25798/2024 R.G.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. AJALE MARCELLO Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA CP_1 elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.24, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio, avente n. 19874/23 R.G. ed, ad oggetto, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento). Si è costituito tempestivamente l' , contestando le conclusioni di parte avversa, con specifico CP_1 riferimento alla specificità dei motivi di contestazione ed al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, invalidante nella misura del 100%, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le relazioni tra le varie patologie riscontrate.
In ricorso la ricorrente ha assunto che non vi era una “congrua ed dettagliata motivazione circa le ragioni che hanno portato al disconoscimento della indennità di accompagnamento ex lege 18/80 nonostante l'evidenza oggettiva di un quadro clinico di assoluta necessità di assistenza continuativa”, che “Il quadro clinico sofferto dalla ricorrente è innegabilmente grave, tenuto conto che la stessa è affetta da vasculopatia cerebrale con associati disturbi cognitivi e comportamentali”, come risulta da certificazione in atti, che dimostrava la presenza di patologia ad evoluzione ingravescente, che vi era “osteopenia con grave rischio di frattura”, nonchè “una condizione di salute estremamente precaria evidenziata sia dall'esame obiettivo della paziente sia dalla documentazione versata in atti”.
Di contro il CTU ha analiticamente esaminato le diverse patologie affermando, specificamente, che: la pregressa (2007) leucemia linfatica cronica sono in remissione (“nell'ultima relazione oncologica prodotta agli atti viene riportato un Indice di Karnofsky=90%”); la patologia cardiovascolare e la funzionalità cardiaca sono in buona stabilità, “posto che all'esame obiettivo, in corso di visita medica, si è constatato attività cardiaca euritmica, buona omeostasi pressoria e la periziata non ha manifestato angor, astenia, palpitazioni e/o dispnea durante i molteplici cambi posturali”;
l'Osteoporosi con Spondilodiscoartrosi da ipercifosi e scoliosi a S italica “determina una lieve limitazione funzionale ai gradi estremi dei movimenti articolari, ma nonostante il quadro clinico/artrosico, la stazione eretta, raggiunta in autonomia, è perfettamente mantenuta, la deambulazione, è apparsa valida e indipendente e le variazioni posturali autonome”; l'Aterosclerosi cerebro-sistemica con depressione endoreattiva comporta una lieve compromissione cognitiva, “la ricorrente, alla visita peritale è apparsa orientata, autonoma e con modesto rallentamento psicomotorio, ha palesato lievi deficit mnesici, ma “non sono risultate coinvolte le altre funzioni cognitive come il linguaggio, le abilità visuo-spaziali, le capacità di ragionamento ecc. In corso di operazioni peritali, la ricorrente è apparsa come sopra descritto, ma non è risultata affetta da significativi deficit mnesici, né declino cognitivo”; ha concluso dichiarando che “constatata la capacità di deambulazione autonoma, l'assenza di dispnea a riposo e da sforzo nell'esecuzione dei vari e ripetuti passaggi posturali e l'esistenza di adeguate facoltà volitive, esecutive e cognitive superiori, l'istante “non si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
non abbisogna di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita
Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia non condiziona la deambulazione nè lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299). Alla luce di quanto esposto discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente va ritenuta inabile al 100%, ma senza il diritto all'indennità di accompagnamento. Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite.
Napoli, 11/03/2025
Il Giudice
dr.ssa Roberta Manzon