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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/05/2024, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica, in persona del G.O.P. avv. Maria Antonietta Dilonardo, ha emesso la seguente s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 3695/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Parte_1
Mellone
- opponente-
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Giuseppe Francesco Paolo Caforio
-opposto-
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno concluso come da verbale in atti.
La presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato l' proponeva opposizione Pt_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 740/2019, emesso da questo Tribunale il 2.7.2019, nel procedimento iscritto al n. 2410/2019 R.G., in favore di Controparte_3
[...
[...] per la somma di € 11.642,23, oltre le spese del monitorio dovuta
[...] CP_2
a titolo di interessi da ritardato pagamento di diversi S.A.L. relativi al contratto d'appalto del 28.7.2016 intercorso fra le parti
L'opponente chiedeva la revoca del suddetto decreto assumendo che gli interessi suddetti non erano dovuti, essendo intervenuta fra le parti in data
30.10.2015 una transazione e, in subordine, che fosse rideterminata la minor somma dovuta a titolo di interessi legali e moratori sulla scorta del calcolo dalla stessa elaborato, il tutto con vittoria di spese.
Sosteneva l'opponente che con contratto d'appalto dell'8.8.2011 aveva affidato all'opposto i lavori di ristrutturazione e adeguamento a norma del Org_1
ospedaliero ” di AV Fontana e che detto contratto veniva nel Org_2
corso del tempo modificato con addendum; a seguito di insorte controversie tra le parti, in data 30.10.2015 veniva sottoscritto accordo transattivo, in forza del quale il
R.T.I. aveva rinunciato alle riserve iscritte e agli interessi maturati per i ritardati
Par pagamenti dell' mentre quest'ultima avrebbe corrisposto l'importo complessivo di € 899.962,95.
In data 28.7.2016 interveniva tra le parti un altro contratto d'appalto aggiuntivo per lavori di complementari per € 739.483,75, in occasione del quale, a Par dire dell' l'opposto avrebbe confermato che per le condizioni di esecuzione di detto ultimo contratto si sarebbe fatto riferimento a quelle contenute nel primo contratto d'appalto dell'8.8.2011.
Richiamava pertanto l'art. 15 di detto ultimo contratto in forza del quale il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento, non avrebbe tenuto conto del periodo intercorrente dall'istanza di somministrazione presentata dalla stazione appaltante al finanziatore sino alla ricezione dei fondi.
Contestava in ogni caso l'ammontare della somma pretesa, sostenendo che il ritardo dei pagamenti (dal S.A.L. n. 10 al S.A.L n. 15) era dipeso dai tempi di erogazione della , ente finanziatore, per cui i giorni di ritardo CP_4
conteggiati dall'opposto erano errati, in quanto maggiori rispetto a quelli effettivi.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta l'opposto, il quale chiedeva il rigetto dell'atto di opposizione perché infondato in fatto e in diritto, con
2 conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, nel caso in cui l'opponente fosse riuscita a dimostrare l'erroneità dei conteggi posti a base del decreto, chiedeva la sua condanna al pagamento della somma accertata in corso di causa a titolo di interessi da ritardato pagamento, oltre a quelli dovuti ex art. 5/2 del D. Lgs. 231/2002, il tutto con vittoria di spese di lite.
Sosteneva l'opposto che in data 8.8.11 la aveva affidato in appalto al Pt_2 costituito a seguito di procedura a evidenza pubblica, i lavori di ristrutturazione CP_3
e adeguamento a norma del presidio ospedaliero di AV Fontana, per un ammontare a corpo di € 1.537.229,04; che detto contratto era stato modificato con Par addendum del 23.11.11 e del 5.10.12; che, ancora, in data 8.3.13 l' veva conferito incarico per ulteriori lavori in variante per € 454.411,06, ed infine, che in data
28.7.2016 aveva affidato con contratto d'appalto aggiuntivo per lavori complementari, l'esecuzione di altre opere per un valore di € 726.256,25.
Evidenziava che tra le parti era insorta una controversia, avente ad oggetto le riserve iscritte dal R.T.I. e la contabilizzazione degli interessi da ritardato pagamento relativamente ai contratti dell'8.8.2011 e 8.3.2013, che transigevano definendo tutte le vertenze pendenti sino al 2015.
Contestava pertanto che l'accordo raggiunto il 30.10.2015 potesse prevedere la rinuncia agli interessi da ritardato pagamento relativi al contratto di appalto del
28.7.2016, di cui al decreto ingiuntivo impugnato, atteso che detto accordo non conteneva alcuna disposizione pattizia che disciplinasse detta rinuncia, atteso che lo stesso era peraltro successivo alla precedente transazione.
Deduceva inoltre l'infondatezza della contestazione sollevata dall'opponente secondo cui il ritardato pagamento fosse dipeso dai tempi di erogazione della
, ente finanziatore, tanto da risultare errati i conteggi elaborati CP_4
dall'opposto, sostenendo invece che, per disposizioni normative contenute negli artt.
29 e 30 del D.M. 145/2000, nell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e nell'art. 143 del D.P.R.
207/2010, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non doveva superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni S.A.L., mentre quello per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non doveva superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
3 Sosteneva dunque che le disposizioni contenute all'art. 15 del contratto dell'8.8.2011, erano da ritenersi nulle ed inefficaci con conseguente sostituzione legale di tale clausola, e che in ogni caso il ritardo da parte del finanziatore non poteva essere un'esimente per la stazione appaltante, responsabile delle obbligazioni contrattuali assunte.
Concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto d. i. ai sensi dell'art. 648 c.p.c., mutato il Giudice, per essere stato assegnato il fascicolo alla odierna giudicante, la causa veniva istruita mediante C.T.U...
Precisate le conclusioni la causa veniva riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
E' pacifico che al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri dettati dalla norna di cui all'art. 2697 c.c., in tema di onere della prova, il fatto costitutivo del credito, mentre il debitore è gravato dall'onere di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
consegue che il creditore è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, il debitore deve dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Siffatto principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che ha posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto.
Nel caso di specie l' ha fondato la propria opposizione assumendo Pt_2 la rilevanza dell'atto di transazione intervenuto tra le parti in data 30.10.2015 nel quale le stesse avevano convenuto che, a delle somme iscritte fino a quella data sugli atti dell'appalto con 34 riserve, nulla la Stazione appaltante avrebbe corrisposto alle in ordine a queste, obbligandosi esclusivamente di Parte_3
una somma forfettariamente convenuta tra le parti, da pagarsi in vari acconti, con la precisazione che queste ultime avrebbero rinunciato agli interessi sulle rate di acconto suddette.
L'assunto non è condivisibile.
4 Si rileva infatti la assoluta estraneità della transazione de qua rispetto ai fatti per cui è causa.
Ed invero, in disparte la considerazione che la rinuncia agli interessi sulle rate di acconto, prevista nel verbale di bonario componimento del 30.10.2015, non veniva poi riportata né nel successivo accordo sottoscritto il 5.11.2016, né nella conseguente delibera di approvazione n.2012 del 23.11.2015, rileva soprattutto che la transazione in esame aveva ad oggetto esclusivamente la composizione dei contrasti già insorti tra le parti con riferimento al primo e secondo appalto, stipulati rispettivamente in data 26.2.2010 e 8.8.2011 e successivi addenda, come espressamente nella stessa precisato, sicchè è indubbio che detta previsione (peraltro non confermata in sede di accordo definitivo) ineriva solo gli interessi sulle rate del pagamento della complessiva somma di € 899.692,95 ed in particolare, qualora la transazione avesse avuto rilievo, in tesi, in questa sede, la sola somma di € 174.374,55, inerente il secondo appalto, che non è oggetto del presente giudizio.
Infatti, attraverso l'opposto decreto è stato richiesto il pagamento degli interessi sulle somme corrisposte a titolo di SAL a partire dall'anno 2016 e segnatamente : a) 10° SAL liquidato il 27.1.2016 di € 102.037,69 ; b) 11° SAL liquidato il 30.3.2016 di € 115.289,41; c) 12° SAL liquidato il 21.12.2016 di €
104.140,07; d) 13° SAL liquidato il 28.4.2017 di € 177.125,97; e) 14° SAL liquidato il 23.6.2017 di € 158.181,95; f) 15° SAL liquidato il 10.1.2018 di €
26.223,63; g) 1° SAL liquidato il 18.7.2016 di € 346.423,00 (tutti relativi al contratto di appalto dell'8.8.2011 tenuto conto della perizia suppletiva e di variante n1); h) 2° SAL liquidato il 26.10.2016 di € 108.402,09; i) 3° SAL liquidato il 21.12.2016 di € 122.180,17; l) 4°SAL liquidato il 28.3.2017 di €
108.378,11; 5° SAL liquidato il 10.11.2017 di € 76.931,90 (relativi sia al contratto di appalto dell'8.8.2011 che al contratto aggiuntivo del 28.7.2016).
In tali presupposti, le somme richieste dall'opposto, esulando del tutto dall'accordo del 5.11.2015, sono dovute, sia pure in misura inferiore, per quanto di seguito di dirà.
Altro motivo di opposizione inerisce la mancata applicazione da parte dell'opposto nel conteggio degli interessi della previsione di cui all'art.15 del contratto d'appalto dell'8.8.2011, a mente del quale :”In caso di ritardo nella
5 emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativa agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'appaltatore gli interessi legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art.116 del D.P.R. 554 del 1999 e gli artt. 29 e 30 del
Capitolato generale di appalto approvato con DM n.145 del 2000; si conviene che il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione dei fondi e la ricezione del relativo mandato preso la tesoreria di questa azienda, da parte degli enti erogatori…”
In merito l'opponente ha allegato e documentato che con DGR 2477 del
30.12.2015 la approvò nuove procedure relative agli interventi CP_4
di edilizia sanitaria, stabilendo “i vincoli e le limitazioni nell'utilizzo dei finanziamenti concessi, con particolare riferimento alle varianti in corso d'opera, ai lavori complementari ed all'utilizzo delle economie di gara”.
A siffatta delibera conseguì, per quel che in questa sede rileva, che, dopo
Parte l'emissione del certificato di pagamento, l' doveva attendere l'approvazione della la quale rilasciava il proprio parere di congruità CP_4 solo a seguito di “accertamenti sopralluogo”, dal momento che l'art. 5 co. 3 prevedeva che “la documentazione a corredo della richiesta di erogazione deve essere inviata al servizio LL.PP. che verifica la congruenza costruttiva e cronologica delle opere realizzate rispetto a quelle previste in progetto con riferimento alla specifica normativa vigente per i LL.PP.”.
Detta argomentazione è corretta, non condividendosi l'assunto di parte opponente, secondo il quale sarebbe inammissibile che l'appaltatore possa subire le conseguenze dei ritardi da parte dell'ente finanziatore nei confronti della stazione appaltante, essendo soggetto estraneo a quest'ultimo rapporto.
In merito si rileva infatti che, se è vero che, in linea di principio, nel caso di appalto di opere pubbliche l'ente pubblico committente non può addebitare il ritardo (o l'inesatto adempimento) del pagamento alla responsabilità di un terzo, rimanendo responsabile del mancato tempestivo pagamento degli acconti e del saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonostante la ritardata erogazione del finanziamento concesso da parte di altro ente pubblico, nel caso di specie la tolleranza dell'appaltatore nel ritardo nei pagamenti era stata
6 oggetto di espressa previsione contrattuale, e segnatamente all'art. 15 del contratto dell'8.8.2011 si era convenuto che “il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione dei fondi e la ricezione del relativo mandato”.
Per giurisprudenza ormai costante (v. Cass.34687/2023; Cass. 2509/2018;
Cass, 974/2017), la clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale, per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori, al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è invalida, perché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante, sicchè gli interessi di mora sono dovuti solo allorchè l'appaltante, pur avendo ricevuto l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito.
In tali presupposti, nella liquidazione degli interessi per cui è causa il conteggio elaborato dal C.T.U. nella relazione integrativa di perizia del
6.3.2023 va rettificato, ma solo in relazione ai SAL dal 10 a 13, dal momento che l' per i SAL 14 e 15 non ha provato in quali date la Pt_2 CP_4
ebbe ad a rilasciare la propria approvazione.
[...]
Il C.T.U. attraverso una valutazione che chi scrive ritiene di condividere, ai fini del conteggio ha correttamente fatto riferimento al D.P.R. 207/2010 (che ha abrogato l'art. 116 del D.P.R. 554/1999), ed in particolare all' art. 143 che fissa il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non oltre i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato ed all'art. 144 che disciplina i termini per il conteggio dei suddetti interessi da ritardato pagamento.
Consegue che l'importo dovuto, computando il periodo che va dal trentunesimo giorno dall'emissione del certificato di pagamento alla data del pagamento dei singoli SAL, tenendo conto anche della data di decorrenza del pagamento relativo al 1° SAL che risale al 2.8.2016 e non già al 18.7.2016, indicato dal C.T.U. in € 10.892,93, di cui € 350,56 a titolo di interessi legali ed
€ 10.542,37 a titolo di interessi moratori, va rettificato come segue:
7 a) certif. del 27.1.2015: gg. di ritardo 49 – int. legali 27,39 – int moratori 0
b) certif. del 30.3.2016: gg. di ritardi 15- int. legali 9,47 . int moratori 0
c) certif. del 21.12.2016: gg di ritardo 76- int legali 17,12- int moratori 240,57
d) certif. del 28.4.2017 : gg. d ritardo 52- int. Legali 25,23- int moratori 0
In totale competono dunque all'opposto a titolo di interessi legali la somma di
€ 296,66 ed a titolo di interessi moratori la somma di € 4.488,01, per un totale complessivo di € 5.184,67, così quantificata sommando gli importo sopra rettificati a quelli correttamente calcolati dal C.T.I. in relazione agli altri sette
SAL.
Su detta somma vanno poi calcolati gli interessi legali, maturati dal giorno della domanda ( da farsi risalire a quello della messa in mora, cioè il
30.4.2019) ed il 3.3.2021 (data in cui fu effettuato il pagamento da parte
Parte dell' a seguito dell'ordinanza con cui fu concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ed in tesi spettanti), e non già tra le date dei pagamenti dei singoli SAL ed il 3.3.2021, atteso che siffatta richiesta non è stata proposta nè nel ricorso per decreto ingiuntivo, né in sede di costituzione nel presente giudizio, né con la prima memoria ex art. 183 c.p.c..
Detti interessi vanno inoltre commisurati non al tasso di cui all'art. 5 co. II del Dlgs 2002/231, ma bensì a quello legale, così come richiesto nel ricorso monitorio.
Il decreto ingiuntivo opposto, in tutti i presupposti di cui sopra, va revocato, con condanna dell' al pagamento delle somme come sopra Pt_2
determinate.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, con l'applicazione dei parametri medi del D.M.
147/2022, si compensano per metà, e le spese di C.T.U. si pongono a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. avv. Maria Antonietta Dilonardo, definitivamente pronunziando nella causa civile n. 3695/2019 sulla domanda proposta da Parte_1
contro Controparte_3 Controparte_2
8 s.p.a.
1) Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per effetto revoca il d.i.
n.740/2019 emesso da questo Tribunale il 2.7.2019.
2) Condanna l' in persona del suo legale Parte_1
rappresentante al pagamento in favore del e Controparte_3 della somma di € 5.184,67 a titolo Controparte_2
di interessi maturati per il ritardo dei pagamenti, oltre agli interessi legali dal
30.4.2019 al 3.3.2021;
3) pone le spese di C.T.U. a definitivo carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna;
4) condanna l' in persona del suo legale Parte_1
rappresentante alla rifusione della metà delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate nell'intero € 5.077,00 per compenso, oltre R.S.G.,
CAP e IVA se dovute.
Brindisi, 1.5.2024
Il G.O.P.
Avv. Maria Antonietta Dilonardo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica, in persona del G.O.P. avv. Maria Antonietta Dilonardo, ha emesso la seguente s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 3695/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Parte_1
Mellone
- opponente-
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Giuseppe Francesco Paolo Caforio
-opposto-
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno concluso come da verbale in atti.
La presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato l' proponeva opposizione Pt_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 740/2019, emesso da questo Tribunale il 2.7.2019, nel procedimento iscritto al n. 2410/2019 R.G., in favore di Controparte_3
[...
[...] per la somma di € 11.642,23, oltre le spese del monitorio dovuta
[...] CP_2
a titolo di interessi da ritardato pagamento di diversi S.A.L. relativi al contratto d'appalto del 28.7.2016 intercorso fra le parti
L'opponente chiedeva la revoca del suddetto decreto assumendo che gli interessi suddetti non erano dovuti, essendo intervenuta fra le parti in data
30.10.2015 una transazione e, in subordine, che fosse rideterminata la minor somma dovuta a titolo di interessi legali e moratori sulla scorta del calcolo dalla stessa elaborato, il tutto con vittoria di spese.
Sosteneva l'opponente che con contratto d'appalto dell'8.8.2011 aveva affidato all'opposto i lavori di ristrutturazione e adeguamento a norma del Org_1
ospedaliero ” di AV Fontana e che detto contratto veniva nel Org_2
corso del tempo modificato con addendum; a seguito di insorte controversie tra le parti, in data 30.10.2015 veniva sottoscritto accordo transattivo, in forza del quale il
R.T.I. aveva rinunciato alle riserve iscritte e agli interessi maturati per i ritardati
Par pagamenti dell' mentre quest'ultima avrebbe corrisposto l'importo complessivo di € 899.962,95.
In data 28.7.2016 interveniva tra le parti un altro contratto d'appalto aggiuntivo per lavori di complementari per € 739.483,75, in occasione del quale, a Par dire dell' l'opposto avrebbe confermato che per le condizioni di esecuzione di detto ultimo contratto si sarebbe fatto riferimento a quelle contenute nel primo contratto d'appalto dell'8.8.2011.
Richiamava pertanto l'art. 15 di detto ultimo contratto in forza del quale il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento, non avrebbe tenuto conto del periodo intercorrente dall'istanza di somministrazione presentata dalla stazione appaltante al finanziatore sino alla ricezione dei fondi.
Contestava in ogni caso l'ammontare della somma pretesa, sostenendo che il ritardo dei pagamenti (dal S.A.L. n. 10 al S.A.L n. 15) era dipeso dai tempi di erogazione della , ente finanziatore, per cui i giorni di ritardo CP_4
conteggiati dall'opposto erano errati, in quanto maggiori rispetto a quelli effettivi.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta l'opposto, il quale chiedeva il rigetto dell'atto di opposizione perché infondato in fatto e in diritto, con
2 conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, nel caso in cui l'opponente fosse riuscita a dimostrare l'erroneità dei conteggi posti a base del decreto, chiedeva la sua condanna al pagamento della somma accertata in corso di causa a titolo di interessi da ritardato pagamento, oltre a quelli dovuti ex art. 5/2 del D. Lgs. 231/2002, il tutto con vittoria di spese di lite.
Sosteneva l'opposto che in data 8.8.11 la aveva affidato in appalto al Pt_2 costituito a seguito di procedura a evidenza pubblica, i lavori di ristrutturazione CP_3
e adeguamento a norma del presidio ospedaliero di AV Fontana, per un ammontare a corpo di € 1.537.229,04; che detto contratto era stato modificato con Par addendum del 23.11.11 e del 5.10.12; che, ancora, in data 8.3.13 l' veva conferito incarico per ulteriori lavori in variante per € 454.411,06, ed infine, che in data
28.7.2016 aveva affidato con contratto d'appalto aggiuntivo per lavori complementari, l'esecuzione di altre opere per un valore di € 726.256,25.
Evidenziava che tra le parti era insorta una controversia, avente ad oggetto le riserve iscritte dal R.T.I. e la contabilizzazione degli interessi da ritardato pagamento relativamente ai contratti dell'8.8.2011 e 8.3.2013, che transigevano definendo tutte le vertenze pendenti sino al 2015.
Contestava pertanto che l'accordo raggiunto il 30.10.2015 potesse prevedere la rinuncia agli interessi da ritardato pagamento relativi al contratto di appalto del
28.7.2016, di cui al decreto ingiuntivo impugnato, atteso che detto accordo non conteneva alcuna disposizione pattizia che disciplinasse detta rinuncia, atteso che lo stesso era peraltro successivo alla precedente transazione.
Deduceva inoltre l'infondatezza della contestazione sollevata dall'opponente secondo cui il ritardato pagamento fosse dipeso dai tempi di erogazione della
, ente finanziatore, tanto da risultare errati i conteggi elaborati CP_4
dall'opposto, sostenendo invece che, per disposizioni normative contenute negli artt.
29 e 30 del D.M. 145/2000, nell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e nell'art. 143 del D.P.R.
207/2010, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non doveva superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni S.A.L., mentre quello per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non doveva superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
3 Sosteneva dunque che le disposizioni contenute all'art. 15 del contratto dell'8.8.2011, erano da ritenersi nulle ed inefficaci con conseguente sostituzione legale di tale clausola, e che in ogni caso il ritardo da parte del finanziatore non poteva essere un'esimente per la stazione appaltante, responsabile delle obbligazioni contrattuali assunte.
Concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto d. i. ai sensi dell'art. 648 c.p.c., mutato il Giudice, per essere stato assegnato il fascicolo alla odierna giudicante, la causa veniva istruita mediante C.T.U...
Precisate le conclusioni la causa veniva riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
E' pacifico che al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri dettati dalla norna di cui all'art. 2697 c.c., in tema di onere della prova, il fatto costitutivo del credito, mentre il debitore è gravato dall'onere di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
consegue che il creditore è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, il debitore deve dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Siffatto principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che ha posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto.
Nel caso di specie l' ha fondato la propria opposizione assumendo Pt_2 la rilevanza dell'atto di transazione intervenuto tra le parti in data 30.10.2015 nel quale le stesse avevano convenuto che, a delle somme iscritte fino a quella data sugli atti dell'appalto con 34 riserve, nulla la Stazione appaltante avrebbe corrisposto alle in ordine a queste, obbligandosi esclusivamente di Parte_3
una somma forfettariamente convenuta tra le parti, da pagarsi in vari acconti, con la precisazione che queste ultime avrebbero rinunciato agli interessi sulle rate di acconto suddette.
L'assunto non è condivisibile.
4 Si rileva infatti la assoluta estraneità della transazione de qua rispetto ai fatti per cui è causa.
Ed invero, in disparte la considerazione che la rinuncia agli interessi sulle rate di acconto, prevista nel verbale di bonario componimento del 30.10.2015, non veniva poi riportata né nel successivo accordo sottoscritto il 5.11.2016, né nella conseguente delibera di approvazione n.2012 del 23.11.2015, rileva soprattutto che la transazione in esame aveva ad oggetto esclusivamente la composizione dei contrasti già insorti tra le parti con riferimento al primo e secondo appalto, stipulati rispettivamente in data 26.2.2010 e 8.8.2011 e successivi addenda, come espressamente nella stessa precisato, sicchè è indubbio che detta previsione (peraltro non confermata in sede di accordo definitivo) ineriva solo gli interessi sulle rate del pagamento della complessiva somma di € 899.692,95 ed in particolare, qualora la transazione avesse avuto rilievo, in tesi, in questa sede, la sola somma di € 174.374,55, inerente il secondo appalto, che non è oggetto del presente giudizio.
Infatti, attraverso l'opposto decreto è stato richiesto il pagamento degli interessi sulle somme corrisposte a titolo di SAL a partire dall'anno 2016 e segnatamente : a) 10° SAL liquidato il 27.1.2016 di € 102.037,69 ; b) 11° SAL liquidato il 30.3.2016 di € 115.289,41; c) 12° SAL liquidato il 21.12.2016 di €
104.140,07; d) 13° SAL liquidato il 28.4.2017 di € 177.125,97; e) 14° SAL liquidato il 23.6.2017 di € 158.181,95; f) 15° SAL liquidato il 10.1.2018 di €
26.223,63; g) 1° SAL liquidato il 18.7.2016 di € 346.423,00 (tutti relativi al contratto di appalto dell'8.8.2011 tenuto conto della perizia suppletiva e di variante n1); h) 2° SAL liquidato il 26.10.2016 di € 108.402,09; i) 3° SAL liquidato il 21.12.2016 di € 122.180,17; l) 4°SAL liquidato il 28.3.2017 di €
108.378,11; 5° SAL liquidato il 10.11.2017 di € 76.931,90 (relativi sia al contratto di appalto dell'8.8.2011 che al contratto aggiuntivo del 28.7.2016).
In tali presupposti, le somme richieste dall'opposto, esulando del tutto dall'accordo del 5.11.2015, sono dovute, sia pure in misura inferiore, per quanto di seguito di dirà.
Altro motivo di opposizione inerisce la mancata applicazione da parte dell'opposto nel conteggio degli interessi della previsione di cui all'art.15 del contratto d'appalto dell'8.8.2011, a mente del quale :”In caso di ritardo nella
5 emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativa agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'appaltatore gli interessi legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art.116 del D.P.R. 554 del 1999 e gli artt. 29 e 30 del
Capitolato generale di appalto approvato con DM n.145 del 2000; si conviene che il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione dei fondi e la ricezione del relativo mandato preso la tesoreria di questa azienda, da parte degli enti erogatori…”
In merito l'opponente ha allegato e documentato che con DGR 2477 del
30.12.2015 la approvò nuove procedure relative agli interventi CP_4
di edilizia sanitaria, stabilendo “i vincoli e le limitazioni nell'utilizzo dei finanziamenti concessi, con particolare riferimento alle varianti in corso d'opera, ai lavori complementari ed all'utilizzo delle economie di gara”.
A siffatta delibera conseguì, per quel che in questa sede rileva, che, dopo
Parte l'emissione del certificato di pagamento, l' doveva attendere l'approvazione della la quale rilasciava il proprio parere di congruità CP_4 solo a seguito di “accertamenti sopralluogo”, dal momento che l'art. 5 co. 3 prevedeva che “la documentazione a corredo della richiesta di erogazione deve essere inviata al servizio LL.PP. che verifica la congruenza costruttiva e cronologica delle opere realizzate rispetto a quelle previste in progetto con riferimento alla specifica normativa vigente per i LL.PP.”.
Detta argomentazione è corretta, non condividendosi l'assunto di parte opponente, secondo il quale sarebbe inammissibile che l'appaltatore possa subire le conseguenze dei ritardi da parte dell'ente finanziatore nei confronti della stazione appaltante, essendo soggetto estraneo a quest'ultimo rapporto.
In merito si rileva infatti che, se è vero che, in linea di principio, nel caso di appalto di opere pubbliche l'ente pubblico committente non può addebitare il ritardo (o l'inesatto adempimento) del pagamento alla responsabilità di un terzo, rimanendo responsabile del mancato tempestivo pagamento degli acconti e del saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonostante la ritardata erogazione del finanziamento concesso da parte di altro ente pubblico, nel caso di specie la tolleranza dell'appaltatore nel ritardo nei pagamenti era stata
6 oggetto di espressa previsione contrattuale, e segnatamente all'art. 15 del contratto dell'8.8.2011 si era convenuto che “il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione dei fondi e la ricezione del relativo mandato”.
Per giurisprudenza ormai costante (v. Cass.34687/2023; Cass. 2509/2018;
Cass, 974/2017), la clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale, per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori, al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è invalida, perché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante, sicchè gli interessi di mora sono dovuti solo allorchè l'appaltante, pur avendo ricevuto l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito.
In tali presupposti, nella liquidazione degli interessi per cui è causa il conteggio elaborato dal C.T.U. nella relazione integrativa di perizia del
6.3.2023 va rettificato, ma solo in relazione ai SAL dal 10 a 13, dal momento che l' per i SAL 14 e 15 non ha provato in quali date la Pt_2 CP_4
ebbe ad a rilasciare la propria approvazione.
[...]
Il C.T.U. attraverso una valutazione che chi scrive ritiene di condividere, ai fini del conteggio ha correttamente fatto riferimento al D.P.R. 207/2010 (che ha abrogato l'art. 116 del D.P.R. 554/1999), ed in particolare all' art. 143 che fissa il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non oltre i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato ed all'art. 144 che disciplina i termini per il conteggio dei suddetti interessi da ritardato pagamento.
Consegue che l'importo dovuto, computando il periodo che va dal trentunesimo giorno dall'emissione del certificato di pagamento alla data del pagamento dei singoli SAL, tenendo conto anche della data di decorrenza del pagamento relativo al 1° SAL che risale al 2.8.2016 e non già al 18.7.2016, indicato dal C.T.U. in € 10.892,93, di cui € 350,56 a titolo di interessi legali ed
€ 10.542,37 a titolo di interessi moratori, va rettificato come segue:
7 a) certif. del 27.1.2015: gg. di ritardo 49 – int. legali 27,39 – int moratori 0
b) certif. del 30.3.2016: gg. di ritardi 15- int. legali 9,47 . int moratori 0
c) certif. del 21.12.2016: gg di ritardo 76- int legali 17,12- int moratori 240,57
d) certif. del 28.4.2017 : gg. d ritardo 52- int. Legali 25,23- int moratori 0
In totale competono dunque all'opposto a titolo di interessi legali la somma di
€ 296,66 ed a titolo di interessi moratori la somma di € 4.488,01, per un totale complessivo di € 5.184,67, così quantificata sommando gli importo sopra rettificati a quelli correttamente calcolati dal C.T.I. in relazione agli altri sette
SAL.
Su detta somma vanno poi calcolati gli interessi legali, maturati dal giorno della domanda ( da farsi risalire a quello della messa in mora, cioè il
30.4.2019) ed il 3.3.2021 (data in cui fu effettuato il pagamento da parte
Parte dell' a seguito dell'ordinanza con cui fu concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ed in tesi spettanti), e non già tra le date dei pagamenti dei singoli SAL ed il 3.3.2021, atteso che siffatta richiesta non è stata proposta nè nel ricorso per decreto ingiuntivo, né in sede di costituzione nel presente giudizio, né con la prima memoria ex art. 183 c.p.c..
Detti interessi vanno inoltre commisurati non al tasso di cui all'art. 5 co. II del Dlgs 2002/231, ma bensì a quello legale, così come richiesto nel ricorso monitorio.
Il decreto ingiuntivo opposto, in tutti i presupposti di cui sopra, va revocato, con condanna dell' al pagamento delle somme come sopra Pt_2
determinate.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, con l'applicazione dei parametri medi del D.M.
147/2022, si compensano per metà, e le spese di C.T.U. si pongono a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. avv. Maria Antonietta Dilonardo, definitivamente pronunziando nella causa civile n. 3695/2019 sulla domanda proposta da Parte_1
contro Controparte_3 Controparte_2
8 s.p.a.
1) Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per effetto revoca il d.i.
n.740/2019 emesso da questo Tribunale il 2.7.2019.
2) Condanna l' in persona del suo legale Parte_1
rappresentante al pagamento in favore del e Controparte_3 della somma di € 5.184,67 a titolo Controparte_2
di interessi maturati per il ritardo dei pagamenti, oltre agli interessi legali dal
30.4.2019 al 3.3.2021;
3) pone le spese di C.T.U. a definitivo carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna;
4) condanna l' in persona del suo legale Parte_1
rappresentante alla rifusione della metà delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate nell'intero € 5.077,00 per compenso, oltre R.S.G.,
CAP e IVA se dovute.
Brindisi, 1.5.2024
Il G.O.P.
Avv. Maria Antonietta Dilonardo
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