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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4864 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1318 dell'anno 2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NL CH (C.F.: ) in virtù di procura in atti, presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia;
CP_1
e
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Rappresentante Generale per l'Italia e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio (c.f. ) e, ai fini del presente giudizio, C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alfredo Cascone (C.F. ), C.F._4 giusta procura in atti;
-APPELLATA -
e
( – già , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 CP_3 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria Controparte_4
( ), già a seguito di mero cambio di denominazione sociale, in persona P.IVA_3 CP_5 del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (
[...]
), in virtù di procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia;
C.F._5
-APPELLATA -
Oggetto: appello
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza del Tribunale Parte_1 di Torre Annunziata n. 154/2025, pubblicata il 19.01.2025, con la quale venivarigettata l'opposizione avverso il D.I. n. 383/2019 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, a suo carico ed in favore della quale cessionaria della , per l'importo di euro 37.608,15, oltre interesse CP_3 CP_6
e spese legali;
Si costituivano gli appellati, eccependo in via preliminare la tardività dell'appello e resistendo all'impugnazione.
All'udienza del 01.10.2025 nessuno è comparso e il consigliere istruttore ha rinviato la causa all'udienza del 08.10 2025, ai sensi degli artt. 309 e 350 bis c.p.c..
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2019, è applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 08/10/2025
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi