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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/12/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott. Pietro VINETTI consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. RG 179/2021 vertente
TRA
(C.F. ) in persona del Presidente p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Emanuela Luglio
PARTE APPELLANTE
E
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
) ed (C.F.: , quali C.F._5 Parte_6 C.F._6 eredi di (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 C.F._7
CO AT
PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 296/2021 del Tribunale di Potenza;
risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.3.2012, citava in giudizio la Persona_1
di per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, Parte_1 Pt_1 quantificato in € 19.834,00 oltre interessi e rivalutazione, e il risarcimento del danno morale, subito in conseguenza di una caduta avvenuta in data 23.7.2010, verso le ore 16,55, quando, mentre percorreva a piedi la strada provinciale nei pressi della Piazza dei Caduti di Vaglio Basilicata, era caduta rovinosamente a terra a causa della presenza, sul manto stradale, di una buca in corrispondenza di un tombino.
Deduceva l'attrice: che a causa della caduta aveva subito rilevanti danni fisici tanto da essere ricoverata all'Ospedale San Carlo di Potenza, ove le era stata diagnosticata “frattura scomposta del trochide sx”; che all'incidente era seguito un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 30, un periodo di inabilità temporanea parziale di 20 giorni al 50% e di 10 giorni al 25% ed era residuato un danno biologico del 10%, come risultava dalla consulenza tecnica di parte redatta dal dott.
[...]
Persona_2
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto della domanda attorea ed Parte_1 eccependo, in particolare, che, nel caso di specie, indipendentemente dalla norma regolatrice adottata
-art. 2051 c.c. o art. 2043 c.c.- non sussisteva la responsabilità dell'ente, in ragione della condotta colposa tenuta dall'attrice, la quale avrebbe potuto attraversare la strada utilizzando le strisce pedonali poste a pochi metri dal luogo dell'incidente; contestava inoltre la quantificazione del danno.
Veniva svolta un'istruttoria orale e veniva espletata una CTU medico-legale.
2. Con sentenza n. 296/2021 pubblicata in data 15.3.2021, il Tribunale di Potenza accoglieva parzialmente la domanda proposta dall'attrice e condannava la al risarcimento Parte_1 del danno quantificato in € 8.076,13 con rivalutazione monetaria e interessi sulla somma via via rivalutata dal 23.7.2010 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.738,00 per compensi ed € 206,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che, nel caso di specie, a prescindere dalla qualificazione della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., trovava applicazione l'art. 1227 c.c.;
b) che il danneggiato aveva provato sia l'esistenza di una buca data dal disallineamento di un tombino rispetto alla superficie viaria, che la compatibilità delle lesioni subite con l'incidente occorso, mentre era onere della provare il caso fortuito;
Parte_1
c) che si doveva riconoscere una corresponsabilità del pedone nella verificazione dell'evento; infatti, l'evento era avvenuto in un luogo ben illuminato e conosciuto dall'attrice, la quale avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nella fase di attraversamento della strada, anche in considerazione della ridotta capacità deambulatoria dovuta all'età (circa 80 anni) e di una preesistente patologia alla spalla;
l'attraversamento pedonale era situato in prossimità del punto di caduta dell'attrice e quindi la stessa, se avesse impegnato l'attraversamento pedonale ivi presente, non sarebbe venuta a contatto con la buca e quindi non sarebbe caduta;
il sinistro era avvenuto sulla carreggiata (riservata soprattutto alla circolazione dei veicoli), ma in prossimità con le strisce orizzontali per l'attraversamento pedonale e, dunque, l'attrice poteva avere l'aspettativa di uno stato di conservazione e manutenzione pari a quello previsto per la circolazione pedonale;
la caduta era avvenuta in prossimità (intesa come area di pertinenza o comunque non distante) delle strisce pedonali;
ne conseguiva che l'attrice aveva impegnato correttamente la sede viaria per l'attraversamento, anche se ciò aveva fatto senza prestare la necessaria attenzione;
quindi l'investimento doveva considerarsi praticamente avvenuto sulle strisce pedonali e ciò determinava la sua corresponsabilità in misura minima ossia pari al 20%;
d) che doveva riconoscersi il danno patrimoniale -per spese mediche- in misura pari ad € 120,00, ritenuta congrua dal CTU;
e) che, quanto al danno non patrimoniale, il CTU dott. aveva accertato una invalidità Per_3 permanente pari all'8%, una ITT per giorni 30, una ITP al 50% per 20 giorni e una ITP al
25% per ulteriori 10 giorni;
f) che la somma spettante all'attrice, pari a complessivi € 9.975,17, in applicazione delle Tabelle relative al danno biologico di lieve entità (micropermanenti) di cui al D.M. 22.7.2019, doveva essere ridotta del 20% e quindi era pari ad € 8.076,13 (€ 7.980,13 per danno non patrimoniale ed € 96,00 per danno patrimoniale);
g) che non vi erano i presupposti per la personalizzazione del danno, né per il riconoscimento del danno morale.
3. Con atto di citazione notificato in data 1.4.2021 la proponeva appello avverso Parte_1 detta sentenza, sostenendo:
3.1. travisamento dei fatti e contraddittorietà nella ricostruzione degli eventi. Deduceva l'appellante che il Tribunale, nel descrivere le modalità di accadimento del sinistro, dopo aver correttamente evidenziato che il sinistro era avvenuto sulla carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli, aveva poi alterato la ricostruzione dei fatti, concludendo che il sinistro era avvenuto sulle strisce pedonali;
in realtà, la era inciampata in un pozzetto idrico posto sulla carreggiata stradale mentre Per_1 attraversava la SP 10 Venosina, nelle vicinanze di Piazza dei Caduti di Vaglio Basilicata, al di fuori dell'apposito attraversamento pedonale, poco distante (circa 8 metri), che collegava i marciapiedi posti da ambo i lati della strada;
la donna, di circa 80 anni, aveva deciso di raggiungere il passaggio pedonale non, come suggerito dall'ordinaria diligenza e imposto dal Codice della Strada, utilizzando il marciapiede presente, bensì adoperando la carreggiata destinata al transito dei veicoli e percorrendo, sulla stessa, un tragitto di otto metri, per raggiungere, in chissà quale punto, l'attraversamento pedonale;
la danneggiata aveva tenuto un comportamento abnorme, irragionevole e imprudente, tale da escludere la responsabilità dell'ente nella causazione del sinistro.
3.2. difetto di motivazione;
motivazione apparente;
illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Deduceva l'appellante che il Tribunale, dopo aver evidenziato che se la avesse utilizzato Per_1
l'attraversamento pedonale ivi presente, non sarebbe venuta in contatto con la buca e, quindi, non sarebbe caduta, ha poi concluso che l'attrice aveva correttamente impegnato la sede viaria -destinata al traffico veicolare- per l'attraversamento; in realtà la donna, al fine di attraversare la strada, non aveva percorso il marciapiede presente e poi utilizzato le strisce pedonali, ma aveva adoperato la carreggiata destinata al transito dei veicoli.
3.3. violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 1227 c.c.. Deduceva l'appellante che il
Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che il sinistro oggetto di causa si era verificato soltanto a causa dell'imprudenza della danneggiata, che avrebbe potuto evitare l'evento se, usando l'ordinaria diligenza, avesse scelto di percorrere il marciapiedi e attraversare la strada lungo le strisce pedonali;
infatti, nel caso di specie, il fatto colposo valeva ad escludere al responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 1227 c.c., integrando il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
3.4. erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Deduceva l'appellante: che il Tribunale aveva quantificato il risarcimento senza discostarsi dalle conclusioni alle quali era giunto il CTU sul danno biologico, senza nulla argomentare in ordine all'eccezione formulata dall'ente in ordine alle modalità di stima del danno che si basava sulle osservazioni alla CTU proposte dal consulente tecnico di parte dell'ente il quale aveva rilevato che "Il ragionamento valutativo effettuato dal CTU, non trova conferma sui baremes in uso in quanto: - non tiene conto delle preesistenze da cui la spalla era già gravata (che ovviamente vanno sottratte dalla valutazione in questione) - sovrastima il deficit articolare che normalmente si racchiude in una fascia valutativa che non supera il 7-8% nell'arto non dominate. Ne deriva che sottraendo al 7-8% il deficit articolare pre-esistente si torna ad una valutazione del 5-6% che è quella da me proposta nel 2011"; il Tribunale, pur dando atto della
“preesistente patologia alla spalla”, non aveva tenuto conto della sua incidenza ai fini del riconoscimento dell'entità del danno, che risultava sovrastimato.
Chiedeva di riformare la sentenza impugnata, dichiarando che il sinistro che si è verificato per fatto e colpa esclusiva della danneggiata;
in via subordinata, chiedeva di ridurre l'entità del risarcimento. 4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.7.2021 si costituiva in giudizio
, la quale chiedeva il rigetto dell'appello principale e proponeva appello Persona_1 incidentale, chiedendo alla Corte di riconoscere, ai fini della quantificazione del danno subito, l'errata applicazione, da parte del Tribunale, delle Tabelle per lesioni di lieve entità, dovendosi invece applicare le Tabelle di Milano, in forza di quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n.
12408/2011 secondo cui i “criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”.
All'udienza del 24.9.2024 il giudizio veniva dichiarato interrotto, avendo il difensore dell'appellata dichiarato l'intervenuto decesso di . Persona_1
Riassunto il giudizio da parte della Provincia di Potenza, si costituivano , Controparte_1 Pt_2
, , ed ,
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_2 Parte_6 in qualità di eredi di . Persona_1
All'udienza del 4.11.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello principale.
5.1. I primi tre motivi di impugnazione proposti con l'appello principale -che possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro intima connessione e della comune loro rilevanza sotto il profilo dell'an debeatur- sono fondati e devono, pertanto, essere accolti.
Ed invero, all'esito dell'istruttoria svolta in primo grado, risulta provato che la caduta di Per_1
-in corrispondenza di una buca presente sul manto stradale- sia avvenuta mentre la stessa
[...] percorreva a piedi la carreggiata stradale riservata alla circolazione dei veicoli, in prossimità delle strisce pedonali -cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 26.3.2014 da , Testimone_1 Tes_2
e che hanno assistito ai fatti -; il teste escusso all'udienza
[...] Testimone_3 Testimone_4 del 25.6.2014, nel confermare le risultanze della consulenza tecnica di parte redatta per conto dell'ente convenuto in giudizio in primo grado, riportante lo stato dei luoghi e le allegate fotografie, ha riferito che le strisce pedonali si trovavano ad una distanza di pochi metri -circa otto- dal punto in cui è avvenuta la caduta della;
il teste -responsabile dell'Ufficio Per_1 Testimone_5 tecnico del Comune di Vaglio Basilicata- ha confermato che la strada in cui la caduta è avvenuta è di proprietà della Provincia di Pt_1
E' pertanto evidente che trovi applicazione, nel caso di specie, l'art. 2051 c.c. che sancisce la cd. responsabilità da cose in custodia, prevedendo che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo, così configurando un'imputazione del danno al custode della cosa sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della detta responsabilità
è costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (cfr. sul punto Cass. civ., n. 295/2015; Cass. civ., n. 8935/2013;
Cass. civ., n. 24546/2009).
Considerato che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, è sufficiente, ai fini della sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria -allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa- la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr. sul punto Cass. civ., n. 25214/2014; Cass. civ.,
n. 4476/2011).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano ed, in particolare, l'agire del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale, occorre altresì dimostrare l'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, idonea a rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In entrambi i casi, per escludere la sua responsabilità, il custode ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. civ., n. 2660/2013).
Nel caso, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per ritenere provata la responsabilità dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c.., dovendosi valutare il contegno incauto tenuto dal pedone quale fattore causale esclusivo della produzione dell'evento lesivo.
Ed infatti, in tema di responsabilità aquilina è applicabile la regola di cui all'art. 1227 comma primo,
c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato, in misura proporzionale all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso, alla luce del principio di causalità, in virtù del quale al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile, così da escludere la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (cfr. sul punto Cass. Civ., n. 6988/2003).
Appare evidente che se il comportamento colposo del danneggiato può assumere rilievo a livello concorsuale nella produzione del danno, qualora esso sia sufficiente da solo a determinare l'evento, può certamente escludere il rapporto di causalità delle cause precedenti, nel senso che l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento del danneggiato stesso, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, così da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito.
Nella fattispecie in esame, è pacifica la relazione di custodia tra l'ente e la strada sulla quale è occorso l'incidente, ma gli elementi raccolti nel corso del giudizio di primo grado inducono a ritenere che -a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale- si debba escludere l'esistenza di un legame causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo.
Ed infatti, il comportamento tenuto da -la quale, per attraversare la strada, anziché Persona_1 utilizzare il marciapiede, al fine di raggiungere le strisce pedonali, per utilizzarle ai fini dell'attraversamento, ha ritenuto, pur trovandosi ad una distanza di soli otto metri dalle strisce pedonali, di adoperare la carreggiata destinata al transito veicolare per attraversare la strada- assume un connotato tale di imprudenza -per una persona di circa 80 anni- e di irragionevolezza -tenuto conto della esistenza, a pochi metri di distanza, delle strisce pedonali destinate all'attraversamento-, che induce la Corte a ritenere che esso risulti idoneo -considerata anche la visibilità della buca, di cui si dirà appresso- ad interrompere il nesso causale tra la res in custodia e l'evento lesivo, integrando un caso fortuito.
Peraltro, come condivisibilmente evidenziato dall'appellante, un pedone che cammini sulla carreggiata destinata al transito veicolare non può imputare all'ente pubblico proprietario della strada il cattivo stato di manutenzione della carreggiata sulla quale non avrebbe dovuto transitare, perché mentre è ragionevole presumere che il manto stradale sia privo di insidie per colui che cammina a piedi lungo i marciapiedi o gli spazi addetti all'uso pedonale, questo affidamento non può sussistere nel momento in cui il pedone decida di utilizzare la carreggiata destinata al transito dei veicoli, notoriamente soggetta a frequenti cedimenti strutturali e alla formazione di avvallamenti o buche dovuti proprio al passaggio continuo di veicoli.
E' evidente, pertanto, che la imprudente decisione del pedone di utilizzare la carreggiata destinata ai veicoli e non all'uso pedonale imponeva al pedone un'attenzione alle condizioni della strada maggiore rispetto a quella da porre in caso di utilizzo del marciapiede o delle strisce pedonali, con la conseguenza che la caduta in una buca -che, come risulta dalle fotografie in atti, era visibile e dovuta al disallineamento di un tombino rispetto alla superficie viaria-, avvenuta in condizioni di buona illuminazione e su un tratto di strada conosciuto dal pedone -circostanze di cui ha già dato atto il
Tribunale-, deve ritenersi dovuta solo alla distrazione del pedone.
Alla luce di quanto sin qui esposto, la sentenza di primo grado deve essere riformata e, per l'effetto, la domanda risarcitoria formulata da deve essere rigettata. Persona_1
5.2. L'esame del quarto motivo proposto con l'appello principale sotto il profilo del quantum debeatur
-per l'ipotesi di rigetto dei primi motivi- risulta assorbito dall'avvenuto accoglimento dei primi tre motivi di appello e dalla conseguente declaratoria di rigetto della domanda risarcitoria sotto il profilo dell'an debeatur.
6. L'appello incidentale.
L'appello incidentale -attinente ai criteri di quantificazione del danno- risulta infondato e deve essere rigettato, tenuto conto dell'avvenuto rigetto -in accoglimento dell'appello principale- della domanda risarcitoria proposta dalla , sotto il profilo dell'an debeatur. Per_1
7. Spese di lite.
Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ne consegue che la soccombente -e, per essa deceduta, i suoi eredi Persona_1 [...]
, ed CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_2
è tenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte per il Parte_6 doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e dei parametri minimi-.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado -come separatamente liquidate in primo grado-, devono essere definitivamente poste a carico della parte soccombente.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 296/2021 emessa dal Tribunale di Potenza e pubblicata in data 15.3.2021, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria formulata da;
Persona_1
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna -e, per essa deceduta, i suoi eredi , Persona_1 Controparte_1 Pt_2
, , ed
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_2 Parte_6 alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla per il doppio
[...] Parte_1 grado di giudizio, così liquidate:
• per il primo grado di giudizio: € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il secondo grado di giudizio: € 382,5 per esborsi ed € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
d) pone definitivamente a carico di -e, per essa deceduta, dei suoi eredi Persona_1
, , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_2 ed le spese di CTU, come separatamente liquidate in
[...] Parte_6 primo grado;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott. Pietro VINETTI consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. RG 179/2021 vertente
TRA
(C.F. ) in persona del Presidente p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Emanuela Luglio
PARTE APPELLANTE
E
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
) ed (C.F.: , quali C.F._5 Parte_6 C.F._6 eredi di (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 C.F._7
CO AT
PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 296/2021 del Tribunale di Potenza;
risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.3.2012, citava in giudizio la Persona_1
di per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, Parte_1 Pt_1 quantificato in € 19.834,00 oltre interessi e rivalutazione, e il risarcimento del danno morale, subito in conseguenza di una caduta avvenuta in data 23.7.2010, verso le ore 16,55, quando, mentre percorreva a piedi la strada provinciale nei pressi della Piazza dei Caduti di Vaglio Basilicata, era caduta rovinosamente a terra a causa della presenza, sul manto stradale, di una buca in corrispondenza di un tombino.
Deduceva l'attrice: che a causa della caduta aveva subito rilevanti danni fisici tanto da essere ricoverata all'Ospedale San Carlo di Potenza, ove le era stata diagnosticata “frattura scomposta del trochide sx”; che all'incidente era seguito un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 30, un periodo di inabilità temporanea parziale di 20 giorni al 50% e di 10 giorni al 25% ed era residuato un danno biologico del 10%, come risultava dalla consulenza tecnica di parte redatta dal dott.
[...]
Persona_2
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto della domanda attorea ed Parte_1 eccependo, in particolare, che, nel caso di specie, indipendentemente dalla norma regolatrice adottata
-art. 2051 c.c. o art. 2043 c.c.- non sussisteva la responsabilità dell'ente, in ragione della condotta colposa tenuta dall'attrice, la quale avrebbe potuto attraversare la strada utilizzando le strisce pedonali poste a pochi metri dal luogo dell'incidente; contestava inoltre la quantificazione del danno.
Veniva svolta un'istruttoria orale e veniva espletata una CTU medico-legale.
2. Con sentenza n. 296/2021 pubblicata in data 15.3.2021, il Tribunale di Potenza accoglieva parzialmente la domanda proposta dall'attrice e condannava la al risarcimento Parte_1 del danno quantificato in € 8.076,13 con rivalutazione monetaria e interessi sulla somma via via rivalutata dal 23.7.2010 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.738,00 per compensi ed € 206,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che, nel caso di specie, a prescindere dalla qualificazione della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., trovava applicazione l'art. 1227 c.c.;
b) che il danneggiato aveva provato sia l'esistenza di una buca data dal disallineamento di un tombino rispetto alla superficie viaria, che la compatibilità delle lesioni subite con l'incidente occorso, mentre era onere della provare il caso fortuito;
Parte_1
c) che si doveva riconoscere una corresponsabilità del pedone nella verificazione dell'evento; infatti, l'evento era avvenuto in un luogo ben illuminato e conosciuto dall'attrice, la quale avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nella fase di attraversamento della strada, anche in considerazione della ridotta capacità deambulatoria dovuta all'età (circa 80 anni) e di una preesistente patologia alla spalla;
l'attraversamento pedonale era situato in prossimità del punto di caduta dell'attrice e quindi la stessa, se avesse impegnato l'attraversamento pedonale ivi presente, non sarebbe venuta a contatto con la buca e quindi non sarebbe caduta;
il sinistro era avvenuto sulla carreggiata (riservata soprattutto alla circolazione dei veicoli), ma in prossimità con le strisce orizzontali per l'attraversamento pedonale e, dunque, l'attrice poteva avere l'aspettativa di uno stato di conservazione e manutenzione pari a quello previsto per la circolazione pedonale;
la caduta era avvenuta in prossimità (intesa come area di pertinenza o comunque non distante) delle strisce pedonali;
ne conseguiva che l'attrice aveva impegnato correttamente la sede viaria per l'attraversamento, anche se ciò aveva fatto senza prestare la necessaria attenzione;
quindi l'investimento doveva considerarsi praticamente avvenuto sulle strisce pedonali e ciò determinava la sua corresponsabilità in misura minima ossia pari al 20%;
d) che doveva riconoscersi il danno patrimoniale -per spese mediche- in misura pari ad € 120,00, ritenuta congrua dal CTU;
e) che, quanto al danno non patrimoniale, il CTU dott. aveva accertato una invalidità Per_3 permanente pari all'8%, una ITT per giorni 30, una ITP al 50% per 20 giorni e una ITP al
25% per ulteriori 10 giorni;
f) che la somma spettante all'attrice, pari a complessivi € 9.975,17, in applicazione delle Tabelle relative al danno biologico di lieve entità (micropermanenti) di cui al D.M. 22.7.2019, doveva essere ridotta del 20% e quindi era pari ad € 8.076,13 (€ 7.980,13 per danno non patrimoniale ed € 96,00 per danno patrimoniale);
g) che non vi erano i presupposti per la personalizzazione del danno, né per il riconoscimento del danno morale.
3. Con atto di citazione notificato in data 1.4.2021 la proponeva appello avverso Parte_1 detta sentenza, sostenendo:
3.1. travisamento dei fatti e contraddittorietà nella ricostruzione degli eventi. Deduceva l'appellante che il Tribunale, nel descrivere le modalità di accadimento del sinistro, dopo aver correttamente evidenziato che il sinistro era avvenuto sulla carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli, aveva poi alterato la ricostruzione dei fatti, concludendo che il sinistro era avvenuto sulle strisce pedonali;
in realtà, la era inciampata in un pozzetto idrico posto sulla carreggiata stradale mentre Per_1 attraversava la SP 10 Venosina, nelle vicinanze di Piazza dei Caduti di Vaglio Basilicata, al di fuori dell'apposito attraversamento pedonale, poco distante (circa 8 metri), che collegava i marciapiedi posti da ambo i lati della strada;
la donna, di circa 80 anni, aveva deciso di raggiungere il passaggio pedonale non, come suggerito dall'ordinaria diligenza e imposto dal Codice della Strada, utilizzando il marciapiede presente, bensì adoperando la carreggiata destinata al transito dei veicoli e percorrendo, sulla stessa, un tragitto di otto metri, per raggiungere, in chissà quale punto, l'attraversamento pedonale;
la danneggiata aveva tenuto un comportamento abnorme, irragionevole e imprudente, tale da escludere la responsabilità dell'ente nella causazione del sinistro.
3.2. difetto di motivazione;
motivazione apparente;
illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Deduceva l'appellante che il Tribunale, dopo aver evidenziato che se la avesse utilizzato Per_1
l'attraversamento pedonale ivi presente, non sarebbe venuta in contatto con la buca e, quindi, non sarebbe caduta, ha poi concluso che l'attrice aveva correttamente impegnato la sede viaria -destinata al traffico veicolare- per l'attraversamento; in realtà la donna, al fine di attraversare la strada, non aveva percorso il marciapiede presente e poi utilizzato le strisce pedonali, ma aveva adoperato la carreggiata destinata al transito dei veicoli.
3.3. violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 1227 c.c.. Deduceva l'appellante che il
Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che il sinistro oggetto di causa si era verificato soltanto a causa dell'imprudenza della danneggiata, che avrebbe potuto evitare l'evento se, usando l'ordinaria diligenza, avesse scelto di percorrere il marciapiedi e attraversare la strada lungo le strisce pedonali;
infatti, nel caso di specie, il fatto colposo valeva ad escludere al responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 1227 c.c., integrando il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
3.4. erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Deduceva l'appellante: che il Tribunale aveva quantificato il risarcimento senza discostarsi dalle conclusioni alle quali era giunto il CTU sul danno biologico, senza nulla argomentare in ordine all'eccezione formulata dall'ente in ordine alle modalità di stima del danno che si basava sulle osservazioni alla CTU proposte dal consulente tecnico di parte dell'ente il quale aveva rilevato che "Il ragionamento valutativo effettuato dal CTU, non trova conferma sui baremes in uso in quanto: - non tiene conto delle preesistenze da cui la spalla era già gravata (che ovviamente vanno sottratte dalla valutazione in questione) - sovrastima il deficit articolare che normalmente si racchiude in una fascia valutativa che non supera il 7-8% nell'arto non dominate. Ne deriva che sottraendo al 7-8% il deficit articolare pre-esistente si torna ad una valutazione del 5-6% che è quella da me proposta nel 2011"; il Tribunale, pur dando atto della
“preesistente patologia alla spalla”, non aveva tenuto conto della sua incidenza ai fini del riconoscimento dell'entità del danno, che risultava sovrastimato.
Chiedeva di riformare la sentenza impugnata, dichiarando che il sinistro che si è verificato per fatto e colpa esclusiva della danneggiata;
in via subordinata, chiedeva di ridurre l'entità del risarcimento. 4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.7.2021 si costituiva in giudizio
, la quale chiedeva il rigetto dell'appello principale e proponeva appello Persona_1 incidentale, chiedendo alla Corte di riconoscere, ai fini della quantificazione del danno subito, l'errata applicazione, da parte del Tribunale, delle Tabelle per lesioni di lieve entità, dovendosi invece applicare le Tabelle di Milano, in forza di quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n.
12408/2011 secondo cui i “criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”.
All'udienza del 24.9.2024 il giudizio veniva dichiarato interrotto, avendo il difensore dell'appellata dichiarato l'intervenuto decesso di . Persona_1
Riassunto il giudizio da parte della Provincia di Potenza, si costituivano , Controparte_1 Pt_2
, , ed ,
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_2 Parte_6 in qualità di eredi di . Persona_1
All'udienza del 4.11.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello principale.
5.1. I primi tre motivi di impugnazione proposti con l'appello principale -che possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro intima connessione e della comune loro rilevanza sotto il profilo dell'an debeatur- sono fondati e devono, pertanto, essere accolti.
Ed invero, all'esito dell'istruttoria svolta in primo grado, risulta provato che la caduta di Per_1
-in corrispondenza di una buca presente sul manto stradale- sia avvenuta mentre la stessa
[...] percorreva a piedi la carreggiata stradale riservata alla circolazione dei veicoli, in prossimità delle strisce pedonali -cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 26.3.2014 da , Testimone_1 Tes_2
e che hanno assistito ai fatti -; il teste escusso all'udienza
[...] Testimone_3 Testimone_4 del 25.6.2014, nel confermare le risultanze della consulenza tecnica di parte redatta per conto dell'ente convenuto in giudizio in primo grado, riportante lo stato dei luoghi e le allegate fotografie, ha riferito che le strisce pedonali si trovavano ad una distanza di pochi metri -circa otto- dal punto in cui è avvenuta la caduta della;
il teste -responsabile dell'Ufficio Per_1 Testimone_5 tecnico del Comune di Vaglio Basilicata- ha confermato che la strada in cui la caduta è avvenuta è di proprietà della Provincia di Pt_1
E' pertanto evidente che trovi applicazione, nel caso di specie, l'art. 2051 c.c. che sancisce la cd. responsabilità da cose in custodia, prevedendo che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo, così configurando un'imputazione del danno al custode della cosa sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della detta responsabilità
è costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (cfr. sul punto Cass. civ., n. 295/2015; Cass. civ., n. 8935/2013;
Cass. civ., n. 24546/2009).
Considerato che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, è sufficiente, ai fini della sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria -allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa- la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr. sul punto Cass. civ., n. 25214/2014; Cass. civ.,
n. 4476/2011).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano ed, in particolare, l'agire del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale, occorre altresì dimostrare l'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, idonea a rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In entrambi i casi, per escludere la sua responsabilità, il custode ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. civ., n. 2660/2013).
Nel caso, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per ritenere provata la responsabilità dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c.., dovendosi valutare il contegno incauto tenuto dal pedone quale fattore causale esclusivo della produzione dell'evento lesivo.
Ed infatti, in tema di responsabilità aquilina è applicabile la regola di cui all'art. 1227 comma primo,
c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato, in misura proporzionale all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso, alla luce del principio di causalità, in virtù del quale al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile, così da escludere la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (cfr. sul punto Cass. Civ., n. 6988/2003).
Appare evidente che se il comportamento colposo del danneggiato può assumere rilievo a livello concorsuale nella produzione del danno, qualora esso sia sufficiente da solo a determinare l'evento, può certamente escludere il rapporto di causalità delle cause precedenti, nel senso che l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento del danneggiato stesso, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, così da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito.
Nella fattispecie in esame, è pacifica la relazione di custodia tra l'ente e la strada sulla quale è occorso l'incidente, ma gli elementi raccolti nel corso del giudizio di primo grado inducono a ritenere che -a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale- si debba escludere l'esistenza di un legame causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo.
Ed infatti, il comportamento tenuto da -la quale, per attraversare la strada, anziché Persona_1 utilizzare il marciapiede, al fine di raggiungere le strisce pedonali, per utilizzarle ai fini dell'attraversamento, ha ritenuto, pur trovandosi ad una distanza di soli otto metri dalle strisce pedonali, di adoperare la carreggiata destinata al transito veicolare per attraversare la strada- assume un connotato tale di imprudenza -per una persona di circa 80 anni- e di irragionevolezza -tenuto conto della esistenza, a pochi metri di distanza, delle strisce pedonali destinate all'attraversamento-, che induce la Corte a ritenere che esso risulti idoneo -considerata anche la visibilità della buca, di cui si dirà appresso- ad interrompere il nesso causale tra la res in custodia e l'evento lesivo, integrando un caso fortuito.
Peraltro, come condivisibilmente evidenziato dall'appellante, un pedone che cammini sulla carreggiata destinata al transito veicolare non può imputare all'ente pubblico proprietario della strada il cattivo stato di manutenzione della carreggiata sulla quale non avrebbe dovuto transitare, perché mentre è ragionevole presumere che il manto stradale sia privo di insidie per colui che cammina a piedi lungo i marciapiedi o gli spazi addetti all'uso pedonale, questo affidamento non può sussistere nel momento in cui il pedone decida di utilizzare la carreggiata destinata al transito dei veicoli, notoriamente soggetta a frequenti cedimenti strutturali e alla formazione di avvallamenti o buche dovuti proprio al passaggio continuo di veicoli.
E' evidente, pertanto, che la imprudente decisione del pedone di utilizzare la carreggiata destinata ai veicoli e non all'uso pedonale imponeva al pedone un'attenzione alle condizioni della strada maggiore rispetto a quella da porre in caso di utilizzo del marciapiede o delle strisce pedonali, con la conseguenza che la caduta in una buca -che, come risulta dalle fotografie in atti, era visibile e dovuta al disallineamento di un tombino rispetto alla superficie viaria-, avvenuta in condizioni di buona illuminazione e su un tratto di strada conosciuto dal pedone -circostanze di cui ha già dato atto il
Tribunale-, deve ritenersi dovuta solo alla distrazione del pedone.
Alla luce di quanto sin qui esposto, la sentenza di primo grado deve essere riformata e, per l'effetto, la domanda risarcitoria formulata da deve essere rigettata. Persona_1
5.2. L'esame del quarto motivo proposto con l'appello principale sotto il profilo del quantum debeatur
-per l'ipotesi di rigetto dei primi motivi- risulta assorbito dall'avvenuto accoglimento dei primi tre motivi di appello e dalla conseguente declaratoria di rigetto della domanda risarcitoria sotto il profilo dell'an debeatur.
6. L'appello incidentale.
L'appello incidentale -attinente ai criteri di quantificazione del danno- risulta infondato e deve essere rigettato, tenuto conto dell'avvenuto rigetto -in accoglimento dell'appello principale- della domanda risarcitoria proposta dalla , sotto il profilo dell'an debeatur. Per_1
7. Spese di lite.
Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ne consegue che la soccombente -e, per essa deceduta, i suoi eredi Persona_1 [...]
, ed CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_2
è tenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte per il Parte_6 doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e dei parametri minimi-.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado -come separatamente liquidate in primo grado-, devono essere definitivamente poste a carico della parte soccombente.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 296/2021 emessa dal Tribunale di Potenza e pubblicata in data 15.3.2021, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria formulata da;
Persona_1
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna -e, per essa deceduta, i suoi eredi , Persona_1 Controparte_1 Pt_2
, , ed
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_2 Parte_6 alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla per il doppio
[...] Parte_1 grado di giudizio, così liquidate:
• per il primo grado di giudizio: € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il secondo grado di giudizio: € 382,5 per esborsi ed € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
d) pone definitivamente a carico di -e, per essa deceduta, dei suoi eredi Persona_1
, , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_2 ed le spese di CTU, come separatamente liquidate in
[...] Parte_6 primo grado;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria