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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/11/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2185/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2185/2025 vertente tra: TRA
con l'avv. SELMI ALESSANDRA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. FERRARI SIMONA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/11/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio l'08/01/2017 a REGGIO EMILIA (atto n. 3, parte I, anno 2017). Dal matrimonio è nato (23/01/2019). Per_1
La casa coniugale, gravata da mutuo, è di proprietà de ito, ed è sita a Reggio Emilia (località Bagno), Via Mondaini n. 12/1. ha convenuto in giudizio il marito per chiedere Parte_1 che parazione personale. A tal fine ha allegato:
▶che il marito si è trasferito a vivere dai genitori nell'appartamento sottostante alla casa coniugale;
▶che il marito ha smesso di pagare le utenze e le impedisce di accedere ad alcuni locali di pertinenza dell'immobile, occupati dal materiale e dall'attrezzatura di lavoro;
▶che sussiste ampia disparità reddituale tra i coniugi. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso di sé nella casa coniugale, che il padre possa vedere il figlio il mercoledì pomeriggio dalle ore 18 fino al mattino successivo, nonché a week-end alternati, e che contribuisca al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 700, oltre al 70% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto di percepire in via esclusiva l'assegno unico. i è costituito e non si è opposto alla pronuncia Controparte_1 sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶di contribuire regolarmente al mantenimento del figlio e di vederlo a cena tutte le sere e la domenica;
▶che le condizioni economiche delle parti sono diverse rispetto a quanto prospettato nel ricorso, in quanto la moglie lavora più ore di quanto dichiarato, mentre lui ha entrate inferiori al passato ed è onerato da numerose spese (mutuo, rate di finanziamento). Ha, pertanto, chiesto l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre nella casa coniugale, di poterlo vedere i martedì e i giovedì dalle ore 18 al mattino successivo, nonché a week-end alternati dal venerdì sera al lunedì mattina, e di contribuire al mantenimento con la somma mensile di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto che l'assegno unico sia diviso paritariamente e che gli vengano assegnati il sottotetto e il garage per utilizzarli quale deposito di materiale e sede della ditta individuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti, dalle accuse reciproche e dalla fine della convivenza. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre nella casa Per_1 coniugale. Non vi è, pertanto, ragione per provvedere diversamente. Quanto alle visite paterne, vi è contrasto tra le parti, sebbene entrambe abbiano dichiarato che le maggiori ragioni di conflitto siano legate al tema del mantenimento. Sentita all'udienza dell'11/11/2025, la ricorrente ha dichiarato che il figlio sta bene con il padre, e che lei stessa non si oppone a che i due trascorrano del tempo insieme, anche tramite pernottamenti infrasettimanali. Il Collegio ritiene pertanto di disporre il seguente calendario di visite, redatto in base alla prassi del Tribunale: a weekend alterni dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera;
nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della madre, due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento (che si indicano orientativamente nel martedì e nel giovedì); nelle settimane in cui il weekend è di spettanza del padre, un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento (che si indica orientativamente nel mercoledì); quindici giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive;
cinque giorni anche non consecutivi nelle vacanze natalizie, avendo cura di alternare ogni anno le festività tra madre e padre;
tre giorni anche non consecutivi nelle vacanze pasquali, avendo cura di alternare ogni anno le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo tra madre e padre.
3. Assegnazione casa coniugale La casa coniugale è assegnata alla ricorrente in quanto collocataria prevalente. Va ricordato che, ai sensi dell'art. 337-sexies, «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio». Tale norma, secondo la giurisprudenza di legittimità, va interpretata nel senso che l'assegnazione della casa familiare è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole (Cass. 19347/2016) e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. 14553/2011); pertanto, la qualificazione giuridica di un immobile come "casa familiare", ai sensi di tale norma, postula, laddove non risulti in modo inequivoco che, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto (con l'acquisto in comunione), ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell'immobile (Cass. 3331/2016). Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'assegnazione della casa familiare si estende alle pertinenze laddove sussistano sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo, vale a dire laddove il bene sia oggettivamente al servizio dell'appartamento ed appartenga al proprietario della casa (cfr. Cass. 24104/2009). Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile (cfr. Cass. ord. 22266/2020, 23631/2011). Nel caso per cui si procede le aree dell'immobile a cui si fa riferimento (garage, soffitta, ecc.) costituiscono senz'altro pertinenze dell'immobile, e non vi è alcuna prova che le stesse possano essere agevolmente separate dall'abitazione familiare senza comprometterne il pieno godimento e senza determinare una lesione alla funzionalità dell'immobile stesso quale unità abitativa autonoma. Questo dovrà dunque essere integralmente assegnato alla ricorrente.
4. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (6 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quest'ultime possono essere così ricostruite:
1) La ricorrente, nata nel 1992, lavora part-time presso la società Cirfood e ha prodotto la busta paga del mese di febbraio 2025 e l'estratto conto da gennaio a giugno 2025, dal quale si ricava che la stessa percepisce una retribuzione mensile media di circa € 720 (cfr. doc. 9 e 11).
2) Il resistente, nato nel 1992, lavora in proprio come idraulico, mentre fino al luglio 2023 era dipendente presso la società Idross Idraulica. Ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022 e 2023 dalle quali risultano redditi annuali netti, rispettivamente, di € 18.966 e di
€ 10.705 (doc. 4, 5). Tuttavia, dagli estratti conto depositati emerge un reddito superiore: da gennaio a dicembre 2022 il resistente ha percepito complessivamente € 25.720, mentre da gennaio a marzo 2023 ha percepito
€ 7.289 (doc. 2). Per quanto riguarda l'anno 2024, la documentazione reddituale attesta entrate nette pari a circa € 17.310 (doc. 6). Il resistente ha, inoltre, allegato di versare circa € 300 per la rata di mutuo, cointestato con i genitori, contratto per l'acquisto dell'immobile sito in via Mondaini n. 12, di cui un appartamento è stato adibito a casa coniugale (doc. 9), oltre a € 651 per il finanziamento contratto per l'acquisto di un furgone (doc. 8). Al momento, infine, il non ha spese abitative in quanto vive con CP_1
i genitori nel medesimo edificio in cui si trova la casa familiare. Ebbene, sulla base di questi dati, il Collegio ritiene di ravvisare una certa disparità reddituale tra le parti, che deve essere ricostruita anche tenendo conto dell'inattendibilità della documentazione fiscale prodotta dal resistente (il quale peraltro, visto il recente avvio di un'attività professionale in proprio, deve presumersi aver migliorato le proprie condizioni rispetto al passato) e della capacità lavorativa astratta della ricorrente (che è giovane e non ha particolari impedimenti al reperimento di attività lavorative ulteriori o più remunerative).
Ciò posto, tenuto anche conto dell'età del minore, dell'utilità che la ricorrente trarrà dall'assegnazione della casa familiare (di proprietà del marito), il Collegio ritiene equo determinare in € 400 l'importo che il resistente dovrà pagare per il mantenimento del minore, oltre al 70% delle spese straordinarie. Va invece rigettata la richiesta della ricorrente di percezione integrale dell'assegno unico. Se è vero, infatti, che l'art. 6 co.4 D.lgs. 230/2021 non pone preclusioni alla possibilità che il giudice, nello stabilire un affidamento condiviso, ritenga di attribuire l'assegno unico al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (Cass. 4672/2025), è altresì vero che, nel caso per cui si procede, il figlio dovrà vedere regolarmente il padre secondo un calendario che prevede incontri frequenti, sicché non vi sono ragioni neppure pratiche per derogare al regime generale.
5. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti che avevano contratto matrimonio l'08/01/2017 a REGGIO EMILIA (atto n. 3, parte I, anno 2017).
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia per quanto di competenza;
-affida la prole in via condivisa alle parti, collocando il minore presso la madre e disponendo che il padre incontri il figlio come in motivazione;
-assegna la casa coniugale alla madre;
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 70% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 13/11/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2185/2025 vertente tra: TRA
con l'avv. SELMI ALESSANDRA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. FERRARI SIMONA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/11/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio l'08/01/2017 a REGGIO EMILIA (atto n. 3, parte I, anno 2017). Dal matrimonio è nato (23/01/2019). Per_1
La casa coniugale, gravata da mutuo, è di proprietà de ito, ed è sita a Reggio Emilia (località Bagno), Via Mondaini n. 12/1. ha convenuto in giudizio il marito per chiedere Parte_1 che parazione personale. A tal fine ha allegato:
▶che il marito si è trasferito a vivere dai genitori nell'appartamento sottostante alla casa coniugale;
▶che il marito ha smesso di pagare le utenze e le impedisce di accedere ad alcuni locali di pertinenza dell'immobile, occupati dal materiale e dall'attrezzatura di lavoro;
▶che sussiste ampia disparità reddituale tra i coniugi. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso di sé nella casa coniugale, che il padre possa vedere il figlio il mercoledì pomeriggio dalle ore 18 fino al mattino successivo, nonché a week-end alternati, e che contribuisca al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 700, oltre al 70% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto di percepire in via esclusiva l'assegno unico. i è costituito e non si è opposto alla pronuncia Controparte_1 sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶di contribuire regolarmente al mantenimento del figlio e di vederlo a cena tutte le sere e la domenica;
▶che le condizioni economiche delle parti sono diverse rispetto a quanto prospettato nel ricorso, in quanto la moglie lavora più ore di quanto dichiarato, mentre lui ha entrate inferiori al passato ed è onerato da numerose spese (mutuo, rate di finanziamento). Ha, pertanto, chiesto l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre nella casa coniugale, di poterlo vedere i martedì e i giovedì dalle ore 18 al mattino successivo, nonché a week-end alternati dal venerdì sera al lunedì mattina, e di contribuire al mantenimento con la somma mensile di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto che l'assegno unico sia diviso paritariamente e che gli vengano assegnati il sottotetto e il garage per utilizzarli quale deposito di materiale e sede della ditta individuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti, dalle accuse reciproche e dalla fine della convivenza. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre nella casa Per_1 coniugale. Non vi è, pertanto, ragione per provvedere diversamente. Quanto alle visite paterne, vi è contrasto tra le parti, sebbene entrambe abbiano dichiarato che le maggiori ragioni di conflitto siano legate al tema del mantenimento. Sentita all'udienza dell'11/11/2025, la ricorrente ha dichiarato che il figlio sta bene con il padre, e che lei stessa non si oppone a che i due trascorrano del tempo insieme, anche tramite pernottamenti infrasettimanali. Il Collegio ritiene pertanto di disporre il seguente calendario di visite, redatto in base alla prassi del Tribunale: a weekend alterni dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera;
nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della madre, due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento (che si indicano orientativamente nel martedì e nel giovedì); nelle settimane in cui il weekend è di spettanza del padre, un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento (che si indica orientativamente nel mercoledì); quindici giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive;
cinque giorni anche non consecutivi nelle vacanze natalizie, avendo cura di alternare ogni anno le festività tra madre e padre;
tre giorni anche non consecutivi nelle vacanze pasquali, avendo cura di alternare ogni anno le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo tra madre e padre.
3. Assegnazione casa coniugale La casa coniugale è assegnata alla ricorrente in quanto collocataria prevalente. Va ricordato che, ai sensi dell'art. 337-sexies, «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio». Tale norma, secondo la giurisprudenza di legittimità, va interpretata nel senso che l'assegnazione della casa familiare è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole (Cass. 19347/2016) e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. 14553/2011); pertanto, la qualificazione giuridica di un immobile come "casa familiare", ai sensi di tale norma, postula, laddove non risulti in modo inequivoco che, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto (con l'acquisto in comunione), ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell'immobile (Cass. 3331/2016). Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'assegnazione della casa familiare si estende alle pertinenze laddove sussistano sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo, vale a dire laddove il bene sia oggettivamente al servizio dell'appartamento ed appartenga al proprietario della casa (cfr. Cass. 24104/2009). Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile (cfr. Cass. ord. 22266/2020, 23631/2011). Nel caso per cui si procede le aree dell'immobile a cui si fa riferimento (garage, soffitta, ecc.) costituiscono senz'altro pertinenze dell'immobile, e non vi è alcuna prova che le stesse possano essere agevolmente separate dall'abitazione familiare senza comprometterne il pieno godimento e senza determinare una lesione alla funzionalità dell'immobile stesso quale unità abitativa autonoma. Questo dovrà dunque essere integralmente assegnato alla ricorrente.
4. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (6 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quest'ultime possono essere così ricostruite:
1) La ricorrente, nata nel 1992, lavora part-time presso la società Cirfood e ha prodotto la busta paga del mese di febbraio 2025 e l'estratto conto da gennaio a giugno 2025, dal quale si ricava che la stessa percepisce una retribuzione mensile media di circa € 720 (cfr. doc. 9 e 11).
2) Il resistente, nato nel 1992, lavora in proprio come idraulico, mentre fino al luglio 2023 era dipendente presso la società Idross Idraulica. Ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022 e 2023 dalle quali risultano redditi annuali netti, rispettivamente, di € 18.966 e di
€ 10.705 (doc. 4, 5). Tuttavia, dagli estratti conto depositati emerge un reddito superiore: da gennaio a dicembre 2022 il resistente ha percepito complessivamente € 25.720, mentre da gennaio a marzo 2023 ha percepito
€ 7.289 (doc. 2). Per quanto riguarda l'anno 2024, la documentazione reddituale attesta entrate nette pari a circa € 17.310 (doc. 6). Il resistente ha, inoltre, allegato di versare circa € 300 per la rata di mutuo, cointestato con i genitori, contratto per l'acquisto dell'immobile sito in via Mondaini n. 12, di cui un appartamento è stato adibito a casa coniugale (doc. 9), oltre a € 651 per il finanziamento contratto per l'acquisto di un furgone (doc. 8). Al momento, infine, il non ha spese abitative in quanto vive con CP_1
i genitori nel medesimo edificio in cui si trova la casa familiare. Ebbene, sulla base di questi dati, il Collegio ritiene di ravvisare una certa disparità reddituale tra le parti, che deve essere ricostruita anche tenendo conto dell'inattendibilità della documentazione fiscale prodotta dal resistente (il quale peraltro, visto il recente avvio di un'attività professionale in proprio, deve presumersi aver migliorato le proprie condizioni rispetto al passato) e della capacità lavorativa astratta della ricorrente (che è giovane e non ha particolari impedimenti al reperimento di attività lavorative ulteriori o più remunerative).
Ciò posto, tenuto anche conto dell'età del minore, dell'utilità che la ricorrente trarrà dall'assegnazione della casa familiare (di proprietà del marito), il Collegio ritiene equo determinare in € 400 l'importo che il resistente dovrà pagare per il mantenimento del minore, oltre al 70% delle spese straordinarie. Va invece rigettata la richiesta della ricorrente di percezione integrale dell'assegno unico. Se è vero, infatti, che l'art. 6 co.4 D.lgs. 230/2021 non pone preclusioni alla possibilità che il giudice, nello stabilire un affidamento condiviso, ritenga di attribuire l'assegno unico al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (Cass. 4672/2025), è altresì vero che, nel caso per cui si procede, il figlio dovrà vedere regolarmente il padre secondo un calendario che prevede incontri frequenti, sicché non vi sono ragioni neppure pratiche per derogare al regime generale.
5. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti che avevano contratto matrimonio l'08/01/2017 a REGGIO EMILIA (atto n. 3, parte I, anno 2017).
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia per quanto di competenza;
-affida la prole in via condivisa alle parti, collocando il minore presso la madre e disponendo che il padre incontri il figlio come in motivazione;
-assegna la casa coniugale alla madre;
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 70% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 13/11/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli