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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/10/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
11948 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa TE AP Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 11948 2025 VG promossa
DA nata il [...] a [...], residente a [...]
30, rappresentata e difesa dall'avv. CANEVA CATERINA
e nato il [...] a [...], residente a [...]ai Colli (VR), in Parte_2
Via Venezia n. 40 (Interno 9), rappresentato e difeso dall'avv. SEVERINO FEDERICA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, tra i detti coniugi, NO e IG , Parte_1 Parte_2 celebrato nella Chiesa Parrocchiale di Zevio (VR), il 06/07/1991, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Zevio (VR), dell'anno 1991, Atto N. 26, Parte II, Serie A.
2. Gli odierni ricorrenti, essendo in possesso di un reddito autonomo e sufficiente al proprio mantenimento, non avanzano alcuna reciproca pretesa economica l'uno dall'altro, a titolo di contributo al mantenimento.
3. Con la sottoscrizione del presente accordo, la IG dichiara, con Parte_2 riferimento all'impegno, già, assunto, nei confronti del NO , nel procedimento di Parte_1 separazione personale dei coniugi N. 5274/2022 R.G., e, specificatamente, al punto n. 2), pagina 6
(sei), del ricorso introduttivo datato 05/07/2022, di essersi accollata integralmente il finanziamento
N. 050 00307176, sino alla sua estinzione.
In particolare, la IG dichiara di aver posto in essere quanto segue: a) Parte_2 corresponsione di tutte le restanti rate, comprese quelle arretrate, oltre spese ed interessi richiesti, del suddetto finanziamento;
b) risposto personalmente, direttamente ed integralmente ad ogni richiesta di rientro avanzata dall'Istituto di credito che ha accesso e/o gestisce il finanziamento in questione, anche, con il proprio patrimonio immobiliare, anche, se l'Istituto di credito interessato ha inoltrato richieste al NO , e, c) posto in essere tutto quanto è risultato necessario Parte_1 per liberare il NO da ogni garanzia e/o vincolo relativo al finanziamento in Parte_1 oggetto.
4. Con la sottoscrizione del presente accordo, il NO dichiara, con riferimento Parte_1 all'impegno, già, assunto, nei confronti della IG , nel procedimento di Parte_2 separazione personale dei coniugi N. 5274/2022 R.G., e, specificatamente, al punto n. 3), pagina 6
(sei), del ricorso introduttivo datato 05/07/2022, di essersi accollato integralmente il finanziamento acceso presso la Filiale di Zevio (VR) dell'Istituto di credito " ceduto CP_1 all'Intermediario Finanziario con un residuo debito di € 5.530,00, alla Controparte_2 data del 29/01/2025, e con scadenza il 20/03/2034, sino alla sua estinzione.
In particolare, il NO si impegna a porre in essere quanto segue: a) corrispondere Parte_1 tutte le restanti rate, comprese quelle arretrate, oltre spese ed interessi se richiesti, del suddetto finanziamento;
b) rispondere personalmente, direttamente ed integralmente ad ogni futura richiesta di rientro avanzata dall'Istituto finanziario che ha accesso e/o gestisce il finanziamento in questione,
e, c) porre in essere tutto quanto è necessario per liberare la IG da ogni Parte_2 garanzia e/o vincolo relativo al finanziamento in oggetto.
5. Con l'esatto adempimento di quanto sopra indicato, i detti coniugi dichiarano di aver definito di comune accordo ogni rapporto economico tra loro pendente, derivante dal rapporto di coniugio e dal regime patrimoniale dagli stessi scelto e di non aver, pertanto, reciprocamente, più nulla a pretendere per qualsivoglia causa o ragione dedotta o deducibile dal rapporto di coniugio.
6. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le dette parti.
7. I detti coniugi dichiarano, sin d'ora, di rinunciare ai termini per l'impugnazione dell' Pt_3 sentenza. Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/09/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Gli stessi hanno dato conto che dal matrimonio, celebrato il 6/7/1991 sono nati Persona_1
(14/1/1992) e (1/10/1997) oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Persona_2
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data hanno confermato il contenuto del
10/10/25 ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale omologata il 20/10/22).
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando tra le parti:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato il Parte_1
05/02/1971 a Castellanza (VA) e nata il [...] a [...], alle Parte_2 condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
26, parte II, serie A, anno 1991;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/10/25.
La Giudice relatrice
TE AP
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa TE AP Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 11948 2025 VG promossa
DA nata il [...] a [...], residente a [...]
30, rappresentata e difesa dall'avv. CANEVA CATERINA
e nato il [...] a [...], residente a [...]ai Colli (VR), in Parte_2
Via Venezia n. 40 (Interno 9), rappresentato e difeso dall'avv. SEVERINO FEDERICA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, tra i detti coniugi, NO e IG , Parte_1 Parte_2 celebrato nella Chiesa Parrocchiale di Zevio (VR), il 06/07/1991, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Zevio (VR), dell'anno 1991, Atto N. 26, Parte II, Serie A.
2. Gli odierni ricorrenti, essendo in possesso di un reddito autonomo e sufficiente al proprio mantenimento, non avanzano alcuna reciproca pretesa economica l'uno dall'altro, a titolo di contributo al mantenimento.
3. Con la sottoscrizione del presente accordo, la IG dichiara, con Parte_2 riferimento all'impegno, già, assunto, nei confronti del NO , nel procedimento di Parte_1 separazione personale dei coniugi N. 5274/2022 R.G., e, specificatamente, al punto n. 2), pagina 6
(sei), del ricorso introduttivo datato 05/07/2022, di essersi accollata integralmente il finanziamento
N. 050 00307176, sino alla sua estinzione.
In particolare, la IG dichiara di aver posto in essere quanto segue: a) Parte_2 corresponsione di tutte le restanti rate, comprese quelle arretrate, oltre spese ed interessi richiesti, del suddetto finanziamento;
b) risposto personalmente, direttamente ed integralmente ad ogni richiesta di rientro avanzata dall'Istituto di credito che ha accesso e/o gestisce il finanziamento in questione, anche, con il proprio patrimonio immobiliare, anche, se l'Istituto di credito interessato ha inoltrato richieste al NO , e, c) posto in essere tutto quanto è risultato necessario Parte_1 per liberare il NO da ogni garanzia e/o vincolo relativo al finanziamento in Parte_1 oggetto.
4. Con la sottoscrizione del presente accordo, il NO dichiara, con riferimento Parte_1 all'impegno, già, assunto, nei confronti della IG , nel procedimento di Parte_2 separazione personale dei coniugi N. 5274/2022 R.G., e, specificatamente, al punto n. 3), pagina 6
(sei), del ricorso introduttivo datato 05/07/2022, di essersi accollato integralmente il finanziamento acceso presso la Filiale di Zevio (VR) dell'Istituto di credito " ceduto CP_1 all'Intermediario Finanziario con un residuo debito di € 5.530,00, alla Controparte_2 data del 29/01/2025, e con scadenza il 20/03/2034, sino alla sua estinzione.
In particolare, il NO si impegna a porre in essere quanto segue: a) corrispondere Parte_1 tutte le restanti rate, comprese quelle arretrate, oltre spese ed interessi se richiesti, del suddetto finanziamento;
b) rispondere personalmente, direttamente ed integralmente ad ogni futura richiesta di rientro avanzata dall'Istituto finanziario che ha accesso e/o gestisce il finanziamento in questione,
e, c) porre in essere tutto quanto è necessario per liberare la IG da ogni Parte_2 garanzia e/o vincolo relativo al finanziamento in oggetto.
5. Con l'esatto adempimento di quanto sopra indicato, i detti coniugi dichiarano di aver definito di comune accordo ogni rapporto economico tra loro pendente, derivante dal rapporto di coniugio e dal regime patrimoniale dagli stessi scelto e di non aver, pertanto, reciprocamente, più nulla a pretendere per qualsivoglia causa o ragione dedotta o deducibile dal rapporto di coniugio.
6. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le dette parti.
7. I detti coniugi dichiarano, sin d'ora, di rinunciare ai termini per l'impugnazione dell' Pt_3 sentenza. Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/09/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Gli stessi hanno dato conto che dal matrimonio, celebrato il 6/7/1991 sono nati Persona_1
(14/1/1992) e (1/10/1997) oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Persona_2
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data hanno confermato il contenuto del
10/10/25 ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale omologata il 20/10/22).
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando tra le parti:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato il Parte_1
05/02/1971 a Castellanza (VA) e nata il [...] a [...], alle Parte_2 condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
26, parte II, serie A, anno 1991;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/10/25.
La Giudice relatrice
TE AP
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra