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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 85-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele GUERNELLI - Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice Rel.
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 85 -1/2025 rg. PU da:
, nata in [...] il [...], C.F. e residente ad Parte_1 C.F._1
Imola (BO) alla Via Tozzoli n.8;
- ricorrente
Con ricorso depositato in data 4 marzo 2025, ha presentato domanda di Parte_1 ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna
(cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).
pagina 1 di 8 Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).
A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
pagina 2 di 8 Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, dott.ssa
[...]
contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione Per_1 depositata dalla ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto la debitrice, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che l'impresa individuale “POSTE
PRIVATE DI IOANA PUSCAS” (P.I. ), con la quale in passato la ricorrente ha P.IVA_1 esercitato attività di impresa, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 09.02.2024.
Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs.
136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui “l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI.
Nel caso di specie, l'OCC ha attestato – tenendo conto della quota mensile dello stipendio eccedente l'ammontare necessario al sostentamento (allo stato quantificato in euro 100,00 euro al mese destinato ad aumentare a seguito della fine del periodo di addestramento e del tirocinio) e del ricavato della liquidazione di alcun beni mobili - che vi sia attivo distribuibile ai creditori. Pur non avendo l'OCC specificamente dato conto nell'attestazione delle spese di procedura, si deve ritenere che dagli atti emergano elementi sufficienti per riscontrare positivamente l'attestazione.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
Come già osservato, la debitrice non risulta proprietaria – secondo la documentazione in atti - di alcun bene immobile.
È titolare di un'autovettura Mercedes E200 targata AJ744LL immatricolata nel 1996, su cui in data 13.05.2024 è stato posto un fermo amministrativo (cfr. pagina 26 della relazione pagina 3 di 8 Contr dell' e di un'autovettura Fiat Grande Punto targata DD058XR immatricolata nel 2006, per un valore complessivo indicato dalla ricorrente di circa 1.000,00 euro (cfr. pagina 8 del ricorso). L'istante chiede di lasciare nella propria disponibilità fino all'assegnazione la Fiat
Grande Punto, ma si ritiene che spetti al liquidatore verificare i presupposti per l'apprensione e la liquidazione del bene.
Dalla documentazione prodotta emerge altresì che l'istante è titolare di rapporti di conto corrente e di carte prepagate sui quali risulterebbero giacenti delle somme di denaro. Le suddette giacenze, qualora non derivino dal versamento di somme necessarie al mantenimento della debitrice, devono ritenersi acquisite alla procedura.
La fonte di guadagno dell'istante deriva dal reddito da lavoro subordinato presso dall'11.06.2024 come Capo treno/Capo Servizi Treno, livello B3 Tecnici CP_2
Specializzati. In tale ambito la ricorrente percepisce allo stato un compenso pari circa a 1.850 euro mensili. Dalle deduzioni della ricorrente e dalla relazione dell'OCC risulta che tale contratto sia destinato a diventare definitivo all'esito del percorso di addestramento e tirocinio
(previo superamento di due esami), con conseguente aumento dello stipendio a circa 2.350,00 euro al mese.
Il Liquidatore provvederà a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (anche a titolo di anticipo TFR e di altri emolumenti equipollenti).
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento della debitrice non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.
Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma mensile netta di euro
1.750,00 per tredici mensilità, mentre i redditi ulteriori dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.
Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”. La
pagina 4 di 8 procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo, risultante dal conseguimento delle quote mensili dello stipendio e dalla vendita delle vetture, devolute al soddisfacimento del ceto creditorio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
Nel caso di specie, si considera opportuno confermare quale Liquidatrice la dott.ssa
[...]
già dotata della necessaria esperienza e professionalità. Per_1 Controparte_3
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di
, nata in [...] il [...], C.F. e residente ad Parte_1 C.F._1
Imola (BO) alla Via Tozzoli n.8;
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Antonella Rimondini;
n o m i n a
Liquidatrice la dott.ssa già dando atto che entro due giorni Persona_1 CP_3 CP_3 dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;
o r d i n a alla debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a
pagina 5 di 8 ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni della debitrice (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI;
con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
pagina 6 di 8 − ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;
4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità della ricorrente la somma Parte_1 mensile netta di euro 1.750,00, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che la ricorrente ha quantificato come necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del
Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all' OCC/Liquidatore.
pagina 7 di 8 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 11 marzo 2025 La Giudice Rel. Il Presidente
Antonella Rimondini Michele Guernelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele GUERNELLI - Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice Rel.
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 85 -1/2025 rg. PU da:
, nata in [...] il [...], C.F. e residente ad Parte_1 C.F._1
Imola (BO) alla Via Tozzoli n.8;
- ricorrente
Con ricorso depositato in data 4 marzo 2025, ha presentato domanda di Parte_1 ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna
(cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).
pagina 1 di 8 Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).
A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
pagina 2 di 8 Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, dott.ssa
[...]
contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione Per_1 depositata dalla ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto la debitrice, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che l'impresa individuale “POSTE
PRIVATE DI IOANA PUSCAS” (P.I. ), con la quale in passato la ricorrente ha P.IVA_1 esercitato attività di impresa, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 09.02.2024.
Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs.
136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui “l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI.
Nel caso di specie, l'OCC ha attestato – tenendo conto della quota mensile dello stipendio eccedente l'ammontare necessario al sostentamento (allo stato quantificato in euro 100,00 euro al mese destinato ad aumentare a seguito della fine del periodo di addestramento e del tirocinio) e del ricavato della liquidazione di alcun beni mobili - che vi sia attivo distribuibile ai creditori. Pur non avendo l'OCC specificamente dato conto nell'attestazione delle spese di procedura, si deve ritenere che dagli atti emergano elementi sufficienti per riscontrare positivamente l'attestazione.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
Come già osservato, la debitrice non risulta proprietaria – secondo la documentazione in atti - di alcun bene immobile.
È titolare di un'autovettura Mercedes E200 targata AJ744LL immatricolata nel 1996, su cui in data 13.05.2024 è stato posto un fermo amministrativo (cfr. pagina 26 della relazione pagina 3 di 8 Contr dell' e di un'autovettura Fiat Grande Punto targata DD058XR immatricolata nel 2006, per un valore complessivo indicato dalla ricorrente di circa 1.000,00 euro (cfr. pagina 8 del ricorso). L'istante chiede di lasciare nella propria disponibilità fino all'assegnazione la Fiat
Grande Punto, ma si ritiene che spetti al liquidatore verificare i presupposti per l'apprensione e la liquidazione del bene.
Dalla documentazione prodotta emerge altresì che l'istante è titolare di rapporti di conto corrente e di carte prepagate sui quali risulterebbero giacenti delle somme di denaro. Le suddette giacenze, qualora non derivino dal versamento di somme necessarie al mantenimento della debitrice, devono ritenersi acquisite alla procedura.
La fonte di guadagno dell'istante deriva dal reddito da lavoro subordinato presso dall'11.06.2024 come Capo treno/Capo Servizi Treno, livello B3 Tecnici CP_2
Specializzati. In tale ambito la ricorrente percepisce allo stato un compenso pari circa a 1.850 euro mensili. Dalle deduzioni della ricorrente e dalla relazione dell'OCC risulta che tale contratto sia destinato a diventare definitivo all'esito del percorso di addestramento e tirocinio
(previo superamento di due esami), con conseguente aumento dello stipendio a circa 2.350,00 euro al mese.
Il Liquidatore provvederà a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (anche a titolo di anticipo TFR e di altri emolumenti equipollenti).
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento della debitrice non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.
Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma mensile netta di euro
1.750,00 per tredici mensilità, mentre i redditi ulteriori dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.
Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”. La
pagina 4 di 8 procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo, risultante dal conseguimento delle quote mensili dello stipendio e dalla vendita delle vetture, devolute al soddisfacimento del ceto creditorio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
Nel caso di specie, si considera opportuno confermare quale Liquidatrice la dott.ssa
[...]
già dotata della necessaria esperienza e professionalità. Per_1 Controparte_3
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di
, nata in [...] il [...], C.F. e residente ad Parte_1 C.F._1
Imola (BO) alla Via Tozzoli n.8;
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Antonella Rimondini;
n o m i n a
Liquidatrice la dott.ssa già dando atto che entro due giorni Persona_1 CP_3 CP_3 dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;
o r d i n a alla debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a
pagina 5 di 8 ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni della debitrice (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI;
con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
pagina 6 di 8 − ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;
4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità della ricorrente la somma Parte_1 mensile netta di euro 1.750,00, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che la ricorrente ha quantificato come necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del
Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all' OCC/Liquidatore.
pagina 7 di 8 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 11 marzo 2025 La Giudice Rel. Il Presidente
Antonella Rimondini Michele Guernelli
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