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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/12/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3293/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott. Antonio Mondini Giudice Relatore dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3293/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA Parte_1 C.F._1 LUCCHESI, RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 VALENTINA MARCUCCI RESISTENTE
l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI
1 Come precisate dai procuratori delle parti e dal curatore speciale dei minori nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto ricorso nei confronti di deducendo che: ella ha Parte_1 Controparte_1 intrattenuto una convivenza more uxorio con il convenuto, da cui sono nati a IO (LU) in data 07.12.2008 il figlio e in data 20.02.2012 la LI;
poco dopo la nascita di Per_1 Per_2
, il convenuto ha iniziato a manifestare comportamenti anomali, tra cui una evidente crisi Per_2 maniacale, tanto che nell'autunno del 2012 gli è stato diagnosticato un Disturbo Bipolare di tipo
1; dopo una lunga fase depressiva durata circa 18 mesi, dal mese di marzo 2014, egli è stato seguito dal reparto psichiatrico dell' nella persona del Dott. Controparte_2 Persona_3
e preso in carico dal CSM di IO;
dovendo gestire da sola sia i due figli piccoli
[...] che il compagno, nella primavera del 2014 ella si è rivolta al Servizio Sociale del Comune di
IO, al fine di ottenere un sostegno;
nel mese di settembre 2014, l' ha riconosciuto al CP_3 convenuto, per il suo disturbo, associato a diabete di tipo 2, un'invalidità civile del 75%
(aumentata nel 2020 per revisione all'80% e ulteriormente, nel 2023, al 100%); nel 2017, a seguito dell'aumento dell'instabilità e della sintomatologia del convenuto, ella ha depositato innanzi a questo Tribunale ricorso ex art. 316 c.c. per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei due figli minori (n. R.G. 4167/2017); il Tribunale, anche sulla scorta della relazione depositata dal Servizio Sociale del Comune di IO, ha disposto l'affidamento condiviso dei due minori, ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario dei figli nonché la presa in carico da parte del Servizio del nucleo familiare, con attuazione degli opportuni interventi di orientamento, osservazione, sostegno e controllo, anche al fine del reperimento di un alloggio idoneo in cui ella potesse trasferirsi con i figli;
tuttavia, nonostante ella abbia aggiornato continuamente sia i Servizi Sociali sia l'Unità di Psichiatria ASL 12 della sull'evolversi delle dinamiche patologiche del convenuto, rimasto a vivere con la CP_2 famiglia, non solo non è stato reperito alcun alloggio alternativo alla casa familiare, ma non è stato neanche svolto un adeguato controllo sul predetto, tanto che ella, nel mese di gennaio 2019, al manifestarsi dei sintomi di una grave crisi maniacale del compagno, si è trovata costretta a lasciare l'abitazione e a rifugiarsi a casa della propria madre, al fine di tutelare i due figli minori,
2 chiedendo altresì aiuto al Centro Antiviolenza “L'Una per L'Altra” di Viareggio (LU); intanto, nel mese di febbraio 2019, su insistenza della stessa, il convenuto è stato sottoposto ad ASO;
dopo un ricovero di 9 giorni, lo stesso è tornato a vivere nella casa familiare mentre la ricorrente
è stata costretta a rimanere con i due figli dalla madre;
nei confronti del convenuto è stata attivata l'assistenza sociale per malati psichiatrici nella persona del Dott. alla fine del Persona_4 mese di marzo 2019 il Servizio, a seguito di presentazione di denuncia-querela da parte della stessa per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, le ha proposto una soluzione abitativa di non immediata fruibilità e solo parzialmente idonea alle sue esigenze, tanto che effettivamente il nucleo non vi è andato mai a vivere;
nell'estate 2019 il convenuto, con il progressivo ritrovamento di una discreta stabilità umorale, ha deciso di raggiungere un accordo nel preminente interesse dei due figli, sfociato nel ricorso congiunto depositato dinanzi il Tribunale di Lucca (causa n. R.G. 3805/2019); pertanto, nel mese di settembre 2019, ella è rientrata nella casa familiare unitamente ai figli, dove dimorava ancora il convenuto;
tuttavia, quest'ultimo durante il periodo invernale ha accusato l'ennesima crisi depressiva e nel mese di maggio 2020 è stato colto da altra crisi maniacale cosicché ella ha informato immediatamente lo psichiatra e l'assistente sociale;
nel mese di luglio 2020 il Dott. ed il Servizio hanno convocato il convenuto, invitandolo a rilasciare la casa familiare Per_4 entro 10 giorni;
in realtà, tuttavia, il convenuto si è trasferito a vivere dapprima nella cantina adiacente la casa e, in seguito, nella “baracca” del forno parzialmente allestita a scopo abitativo, come noto al Servizio ed al Dott. nell'autunno 2020 la condizione di salute del Per_4 convenuto è virata verso la fase depressiva e lo stesso è rimasto confinato nella propria
“baracca”, sporca, umida e fredda, incapace di svolgere le mansioni più elementari della vita quotidiana e di prendersi cura di sé; pertanto, ella ha esortato il Dott. a promuovere un Per_4 piano terapeutico individualizzato a favore del convenuto, tuttavia è riuscita ad ottenere solamente un contributo economico di € 200,00 mensili, che, però, veniva accreditato direttamente sul conto corrente dello stesso, motivo per cui quest'ultimo ne faceva l'utilizzo che voleva, senza alcuna possibilità di controllo;
verso la fine della primavera dell'anno 2021 ella, cogliendo i sintomi precursori di una nuova crisi maniacale del convenuto, comprensibilmente preoccupata per le ricadute negative sui due figli minori e su di sé, ha informato il Dott. Per_4
3 lo psichiatra Dott. e l'assistente sociale Dott.ssa senza, purtroppo, Per_3 Per_5 ricevere alcuna risposta né aiuto concreto, tanto che, dopo circa una settimana, a mezzo mail, inviata anche ai fratelli ed al primo figlio del convenuto, ella ha segnalato il peggioramento dello stato di salute del convenuto e la pericolosità delle condotte tenute dallo stesso anche e soprattutto nell'interesse dei due figli minori, costretti a vedere il padre in quelle condizioni, chiedendo un immediato intervento sanitario e, contestualmente, la nomina di un amministratore di sostegno, nomina che avveniva nel novembre 2021 nella persona dell'Avv. Luca Trinchera;
intanto, ella ha continuato a sopportare e contenere i deliri del resistente (il quale, ad esempio, in una occasione le ha telefonato chiedendo di andarlo a prendere a Marina di Pietrasanta in quanto non poteva spostare l'auto perché vi era una bomba per ucciderlo, ed una notta è stato ritrovato delirante sul tetto della casa familiare con in mano un forcone per il fieno), fino a vedersi costretta a sporgere denuncia per scomparsa in quanto il convenuto si era reso irreperibile all'ASO, tanto che neppure le forze dell'ordine riuscivano a rintracciarlo, evento che costringeva la ricorrente ed i due figli minori a trascorrere tre notti in un albergo della zona al fine di salvaguardare l'incolumità della famiglia;
durante il ricovero in ospedale del resistente nel mese di luglio 2021, però, il fratello di quest'ultimo, , risultato affetto da analogo Parte_2 disturbo, ha mostrato i sintomi di una crisi maniacale, mettendo in atto una lunga serie di condotte criminose (tutte denunciate alle forze dell'ordine) a danno del fratello, della di lui ex moglie, della sorella, del di lui primo figlio, della ricorrente medesima e dell'assistente sociale
Dott.ssa per questo motivo la ricorrente, temendo per la propria incolumità e per Per_5 quella dei due figli minori, viste anche le dimissioni del convenuto con rientro nella “baracca” adiacente alla casa familiare, ha chiesto al Servizio Sociale di procurarle un alloggio di emergenza dove potersi trasferire in attesa dell'evolversi della situazione;
pertanto, il 16.07.2021 ella ed i figli sono stati trasferiti presso le suore di Pietrasanta, dove sono rimasti fino alla fine del mese di agosto;
in pari data, il convenuto è stato dimesso, ancora una volta senza piano terapeutico individualizzato di sostegno, tanto che è stato accompagnato a Metato-IO (LU) dalla Misericordia e lasciato in mezzo al parcheggio del borgo senza alcun tipo di supporto ed aiuto;
ella è rientrata con i figli presso la casa familiare alla fine del mese di agosto 2021, quando il fratello del convenuto è stato finalmente sottoposto ad ASO, presumibilmente per intervento
4 diretto del Sindaco di IO avendo lo stesso minacciato di morte anche l'assistente sociale;
il convenuto, purtroppo, nonostante le cure, è entrato di nuovo in una fase depressiva acuta tanto che nel mese di novembre 2021 lo stesso le ha manifestato per la prima volta la volontà di lasciarsi morire, venendo, pertanto, nuovamente ricoverato in ospedale;
il 06.12.2021 ella ha ricevuto la telefonata dell'amministratore di sostegno del convenuto, il quale comunicava che il reparto di Psichiatria chiedeva la disponibilità della stessa a riprendere l'ex compagno in casa;
ella si è rifiutata, ma prima dell'orario della riunione organizzata dall'amministratore di sostegno il convenuto è stato dimesso, facendo rientro nella casa familiare;
l'amministratore di sostegno, allora, pregandola di procurare al convenuto un pasto caldo, lo ha iscritto alle liste comunali dell'emergenza abitativa;
nel dicembre del 2022 il convenuto ha manifestato nuovamente una crisi acuta e, nonostante l'intervento di contenimento da parte del Dott. Persona_6
(amico di famiglia nonché Dirigente di Struttura Complessa Unità Funzionale Salute
[...]
Mentale Adulti ASL Toscana Centro Area Pistoiese), il 13.01.2023 è stato ricoverato per episodio maniacale in disturbo bipolare di tipo 1; il 23.01.2023 il convenuto è stato dimesso ed è rientrato nella baracca adiacente alla casa familiare, ma, a causa dell'intenso freddo, qualche notte dopo, si è introdotto nell'abitazione, mettendosi a dormire sul divano al piano terra di fronte al camino, che ha acceso bruciando delle buste di plastica, il cui odore acre svegliava la famiglia;
ella ha provato in ogni modo a far uscire di casa il convenuto ma, ancora una volta, vista anche la totale assenza delle varie figure di riferimento, si è trovata costretta a lasciare l'abitazione unitamente ai due figli minori e trovare ospitalità presso la ex moglie del convenuto, Per_7
ella e la LI sono potute rientrare nella casa familiare solamente dopo 8 mesi, dopo
[...] aver, tra l'altro, dovuto effettuare importanti e costosi lavori di ristrutturazione, imbiancatura e pulizia, visti i danni causati dal resistente all'immobile; intanto, il minore si è trasferito a Per_1 vivere a Firenze, avendo vinto di una borsa di studio in una prestigiosa scuola di Formazione di
Danza classica e contemporanea, che tutt'oggi frequenta;
il 24.11.2023, dopo un incontro dedicato alla violenza maschile contro le donne tenutosi da alcune operatrici del Centro
Antiviolenza L'una per L'Altra di Viareggio (LU) presso l'istituto scolastico “E. Pistelli” di
IO (LU) frequentato dalla minore , quest'ultima ha confidato a un'amica gli agiti del Per_2 padre nei suoi confronti, che quest'ultima, in lacrime ha riferito alle insegnanti;
pertanto, il
5 dirigente scolastico ha segnalato la questione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, con conseguente incarico ai Servizi Sociali di IO di svolgere un'indagine familiare;
ella, una volta appresa tale notizia dalla scuola, ne è rimasta sconvolta ed incredula, ma anche arrabbiata per aver dovuto fronteggiare per anni da sola l'ex compagno ed essere stata costretta a subire la presenza dello stesso;
circostanza che è proseguita, nonostante la segnalazione, in quanto nessuno si è adoperato per reperire una soluzione abitativa al convenuto;
in conseguenza di tali fatti, ella ha chiesto supporto al Centro Antiviolenza “L'una per L'altra” di Viareggio (LU) per ricevere consigli circa le azioni legali da intraprendere a tutela dei figli, prendendo, inoltre, contatto con il Servizio Sociale del Comune di IO, ma, considerata la delicata situazione venutasi a creare ed il rischio di inquinare le indagini in corso, è rimasta a vivere nella casa familiare;
in un successivo incontro con i Servizi Sociali del Comune di IO, è stato concordato che ella, per motivi di sicurezza, si sarebbe trasferita dalla propria madre con i minori per l'intera durata delle vacanze natalizie, in attesa dell'evolversi della situazione;
il trasferimento
è avvenuto il 24.12.2023 e il 27.12.2023 i Carabinieri di IO hanno notificato al convenuto un provvedimento di custodia cautelare in carcere e di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa, ed il predetto è stato condotto alla casa circondariale di Lucca e, di seguito, trasferito a Prato, dove è rimasto fino al 09.01.2024, in attesa che si rendesse disponibile un braccialetto elettronico antistalking;
il 02.01.2024 ella, unitamente alla LI , è rientrata nella casa familiare;
il 06.01.2024 ella, quale madre della minore , Per_2 Per_2 ha ricevuto la notifica dell'ordinanza di ammissione di incidente probatorio emessa dal G.I.P.
Dott.ssa Aracri in relazione al procedimento penale n. 5203/2023 RGNR, n. 3582/2023 R.G.
G.I.P., nei confronti del convenuto per i delitti di cui agli artt. 81 cpv e 609 quater comma 1 n. 1,
c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in diverse occasioni compiva atti sessuali con la propria LI minore di anni 14 convivente quando CP_4 era solo con lei, una volta toccandole il seno quando lei era in accappatoio subito dopo la doccia, altre volte palpeggiandole l'interno coscia mentre erano in macchina, nonché in un'altra occasione presso la casa familiare con modalità definite dalla minore “più pesante” e continuando nonostante l'opposizione della minore;
il 09.01.2024 egli è stato scarcerato e condotto alla
6 Caserma dei Carabinieri di IO dove gli è stato applicato il braccialetto elettronico antistalking, venendo in seguito accompagnato presso l' e ivi ricoverato Controparte_2 per 3 giorni nel reparto psichiatrico;
alle dimissioni, non essendo stato ancora risolto il problema abitativo, è stato accompagnato in un B&B a Lucca, prenotato a sue spese, e lì lasciato senza alcuna assistenza né aiuto;
successivamente, ella è venuta a sapere che il resistente, nonostante il periodo invernale, dormiva nella propria autovettura;
attualmente, il convenuto pare vivere nell'abitazione di un amico sita in IO (LU) ma non dispone di alcuna fissa dimora;
nei mesi seguenti il convenuto, in maniera sporadica, ha contattato telefonicamente il figlio , Per_1 il quale gli ha risposto raramente, non volendo relazionarsi con lo stesso;
in data 22.05.2024 si è tenuto l'incidente probatorio con audizione della minore e il 14.06.2024 il P.M. Dott. Per_2 Per_8
ha emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari, con successiva fissazione
[...] dell'udienza preliminare per il giorno 12.11.2024; il data 24.05.2024 è stato pubblicato sul quotidiano “La Nazione”, nella cronaca locale, un articolo centrale di 6 colonne sull'evento, annunciato a lettere cubitali dalle locandine delle edicole dell'intera Versilia e ripreso da varie testate giornalistiche on-line regionali, che ha posto la minore in una posizione di ulteriore Per_2 vulnerabilità, per effetto di vittimizzazione secondaria;
oggi, ella è in stretto contatto con il
Servizio Sociale del Comune di IO e sta proseguendo il percorso presso il centro antiviolenza di Viareggio (LU) L'una per L'altra, mentre la minore è stata presa in carico Per_2 dall'UFSMIA di Viareggio (LU), nella persona della Dott.ssa e il minore Persona_9
, grazie all'intervento dell'assistente sociale del Comune di IO (LU), Dott.ssa Per_1
, è in contatto con la Dott.ssa . Persona_10 CP_5
Ha concluso chiedendo disporsi in via indifferibile, ex art. 473-bis. 15 c.p.c., l'affidamento super- esclusivo dei minori a sé, nonché, nel merito, in tesi dichiararsi la decadenza del convenuto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, sia per le condotte pregiudizievoli dallo stesso tenute sia per il suo grave stato di salute, ovvero, in via subordinata, l'affidamento super- esclusivo dei minori a sé, comunque con esclusione di ogni contatto tra padre e LI, anche alla luce della misura cautelare in essere, ed anche tra padre e figlio, fino a che non vi sia stata una valutazione psicologica del minore nonché delle competenze genitoriali del padre e comunque, anche in tal caso, in modalità protetta.
7 In punto di statuizioni economiche, ha chiesto porsi a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle € 400,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento dei minori, da versarle entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, automaticamente rivalutati secondo gli indici Istati, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di questo Tribunale.
In via istruttoria, ha chiesto l'acquisizione degli atti del procedimento penale pendente presso questo Tribunale a carico del convenuto;
lo svolgimento di una analisi approfondita della personalità del convenuto alla luce delle condotte di violenza tenute nei confronti della LI e del suo stato di salute al fine di verificare la possibilità o meno di un suo recupero come figura genitoriale;
l'acquisizione delle relazioni del Servizio Sociale di IO depositate presso la
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze;
l'ascolto del minore e, solo se ritenuto strettamente necessario, della minore . Per_1 Per_2
Con decreto del 21.11.2024, il Tribunale ha disposto in via indifferibile la sospensione del calendario degli incontri di cui all'ordinanza del 13.12.2019.
Il 25.11.2024 sono pervenuti gli atti relativi al procedimento penale n. 5203/2023 R.G.N.R., pendente a carico dell'imputato per il reato di cui all'art. 81 cpv e 609-quater, c.p., commesso in danno della LI , comprensivi del verbale di incidente probatorio. Per_2 si è costituito in giudizio per la fase cautelare, chiedendo preliminarmente la Controparte_1 nomina un curatore speciale per la minore ai sensi dell'art. 473 bis. 8 cpc, nonché CP_4 la revoca dei provvedimenti assunti in via indifferibile poiché destituiti di fondamento nei confronti di essendo cessato da oltre un anno di fatto un eventuale pregiudizio, CP_4 attesa la vigenza della misura cautelare dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla LI e ai luoghi da questa frequentati, con applicazione di strumento di controllo elettronico, nonché per assenza di pregiudizio nei confronti del figlio in relazione al quale ha chiesto disporre un calendario di incontri protetti. Controparte_6
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito ai provvedimenti indifferibili, nei seguenti termini: Per_
“1) I figli minori e saranno affidati alla madre in via esclusiva rafforzata Per_1 attribuendole l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni più importanti per la prole (salute, educazione, scuola) senza il consenso del padre;
8 2) Il signor non potrà avere alcun contatto né frequentazioni con la LI minore CP_1
Per_
. Il Sig. invece, potrà vedere il figlio , previo suo desiderio, in CP_1 Per_1 considerazione dell'età e della sua permanenza dal lunedì al venerdì a Firenze per motivi di studio e di danza, alla presenza di un educatore.
3) Le parti concordano sulla nomina del curatore speciale dei due minori e, pertanto, ne chiedono la nomina, indicando l'Avv. Sonia Mancini per entrambi”.
Il Giudice, considerate le condizioni pattuite fra le parti adeguate all'interesse dei minori, ha recepito l'accordo, nominando quale curatore speciale di questi ultimi l'avv. Sonia Mancini.
Con comparsa di costituzione depositata per la fase di merito, il convenuto ha dedotto che: la difesa della ricorrente si basa esclusivamente sulla sua patologia;
che egli si è sempre dichiarato estraneo ai fatti, mostrandosi al contempo molto preoccupato per le dichiarazioni della LI;
egli non ha mai violato la misura cautelare, tentando avvicinamenti ai figli, e che dagli atti del procedimento penale non emergono atti di natura sessuale;
l'atteggiamento tenuto dalla ricorrente
è stato ambiguo in quanto ella è rimasta insieme alla LI nella casa familiare, condivisa con il resistente, anche dopo essere venuta a conoscenza dei fatti di reato allo stesso attribuiti, e nelle more del presente procedimento ha sempre avuto contatti anche costanti con lo stesso, invitandolo a casa per svolgere lavoretti per i figli;
durante questi anni, egli si è sempre occupato solo da un punto di vista pratico del trasporto dei figli a scuola ed alle attività sportive, nonostante le sue varie crisi, mentre tutte le decisioni di interesse per i figli sono sempre state prese dalla ricorrente;
egli si sta curando regolarmente per le patologie da cui è afflitto e, mediante l'Avv. Trinchera, proprio amministratore di sostegno, sta versando regolarmente il contributo per il mantenimento dei figli;
la perizia della Dott.ssa , disposta dal G.I.P. Per_11 evidenzia come, nel valutare le dichiarazioni della minore, occorra tenere conto della possibilità di condizionamento originata da agenti esterni, essendo il contesto familiare particolarmente complesso;
la ricorrente ha sempre avuto un atteggiamento ossessivo nei confronti dello suo stato di salute e ancora oggi insiste nel controllarlo;
in particolare, ella vuole sapere dove vive e continua a contattarlo, financo per fissare incontri con lo stesso, persistendo in lei la volontà di
“salvarlo”.
9 Ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalla ricorrente, con conferma dei provvedimenti in vigore;
in via istruttoria, si è opposto alla richiesta di ascolto della minore, in quanto per la stessa pregiudizievole nonché in quanto, a giudizio della consulente di parte nel procedimento penale, Dott.ssa la minore è risultata portatrice di condizionamenti Per_12 più o meno volontari da parte della figura materna, con cui appare allineata, che verosimilmente possono inficiare la genuinità del suo ricordo sui fatti.
Il curatore dei minori, Avv. Sonia Mancini, si è costituita in giudizio producendo le relazioni inviate dai Servizi sociali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Firenze il 08.03.2024 e il 20.09.2024 e deducendo quanto segue: in questo momento non Per_1 se la sente di avere contatti e/o vedere il padre;
in epoca passata genitore-figlio hanno avuto un rapporto seppure sporadico;
il minore ha effettuato dei colloqui di sostegno con una psicologa la quale si è dichiarato disponibile a proseguire anche con degli incontri da remoto;
l'assistente sociale Dott.ssa ha confermato che la ricorrente è sostenuta da una psicologa con Persona_10 cui ha un rapporto ormai consolidato, ha aderito al progetto GOL (Garanzia di Occupabilità dei
Lavoratori) e si è attivata per reperire un'attività lavorativa;
non vi sono motivi per dubitare della capacità genitoriale della madre e della idoneità della stessa a prendersi cura dei figli, in quanto la medesima si è occupata e si occupa integralmente di tutte le esigenze quotidiane di e di Per_2
e si è dimostrata accuditiva e presente nella loro vita;
in questo momento, non Per_1 Per_2 vuole avere rapporti con il padre;
nelle conclusioni della perizia depositata in sede penale, la dott.ssa ha evidenziato “la condizione di manifesta ostilità e rifiuto che la minore Per_11 dichiara verso la figura paterna che ha tagliato completamente fuori dalla sua vita (si veda il disegno della famiglia) ed ancora Non va dimenticato quanto una diagnosi di Disturbo dell'Umore di un genitore generi disorientamento nei figli perché il suo comportamento perde di prevedibilità e di possibilità di fare sicuro affidamento sulla sua persona”; per quanto attiene alla suggestionabilità di , la minore si è rivelata poco suggestionabile;
tuttavia, l'ascolto della Per_2 minore nella presente sede non è opportuno, essendovi un forte rischio di vittimizzazione secondaria;
quanto al resistente, pur aderendo al percorso terapeutico e pur manifestando un quadro psicopatologico stabilizzato, secondo la relazione del Dott. del 28.11.2024, non Per_4
è in grado di far fronte alle esigenze dei figli;
peraltro, egli ha un amministratore di sostegno e
10 necessita di un monitoraggio rispetto alla gestione dei propri impegni giornalieri, quindi la sua presenza come genitore affidatario potrebbe rendere l''affido condiviso in concreto dannoso per i figli;
in ordine alla richiesta decadenza dalla responsabilità genitoriale, è necessario ed opportuno effettuare una valutazione in ordine alla possibilità futura, da parte del resistente, di recuperare le capacità genitoriali, che al momento sembrano compromesse.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento super-esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa e relativa assegnazione della casa familiare;
disporre che il resistente non possa avere alcun contatto o frequentazione con la LI minore e che possa Per_2 vedere il figlio , alla presenza di un educatore e comunque nel rispetto della volontà del Per_1 minore e dei suoi impegni personali e di studio;
porre in capo al resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente €400,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, o la diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il 15.04.2025 sono state prodotte dal resistente le cartelle cliniche relative ai ricoveri dallo stesso subiti.
All'udienza del 20.06.2025 il Giudice, vista la relazione di aggiornamento dei Servizi sociali;
considerata, alla luce di tale relazione, la necessità, per la tranquillità della LI minore , di Per_2 evitare qualunque tipo di contatto della stessa con il convenuto, ha disposto l'assegnazione all'attrice, oltre che dell'abitazione familiare, anche delle pertinenze della stessa;
ritenuta la causa matura per la decisione e visto l'art. 473-bis.28 cpc, ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 26.11.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la decadenza di dall'esercizio della Controparte_1 responsabilità genitoriale sui figli minori, in accoglimento della domanda avanzata dalla parte ricorrente.
Ai sensi dell'art. 330 c.c. “Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi
11 poteri con grave pregiudizio del figlio”. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, tale provvedimento costituisce l'extrema ratio, essendo legittimamente adottabile quando le altre misure non siano idonee a tutelare l'interesse del minore a crescere nel contesto familiare di origine. È necessario, a tal fine, l'accertamento rigoroso di un concreto pregiudizio del minore derivante dalla condotta del genitore (nella fattispecie, il padre), nonché una prognosi attuale ed effettiva sull'eventuale recupero del suo ruolo genitoriale (Cass. ord. 12237 del 09/05/2023). In particolare, presupposto per l'adozione di tale misura è la “valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi
e concordanti” (Cass., ord, n. 24708 del 16.09.2024), ovvero l'accertamento di una condotta del genitore che “si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con
l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali”. Prognosi che, nel caso di specie, non può che avere esito negativo.
Sono infatti emersi, dai dati deduttivi e documentali agli atti del presente giudizio civile, comprensivi degli atti del procedimento penale pendente a carico del resistente, i gravi deficit di quest'ultimo in termini (anche) di capacità genitoriale, essendo egli soggetto affetto da Disturbo
Bipolare I, patologia psichiatrica caratterizzata “da gravi oscillazioni del tono dell'umore, con alternanza di periodi di depressione e periodi di franco eccitamento maniacale, iperattività, aggressività, ridotta capacità di critica e discontrollo comportamentale” (cfr. relazione peritale del Prof. depositata nel procedimento penale, allegata alla comparsa conclusionale Persona_13 del resistente), di importanza tale da aver compromesso la sua capacità di autodeterminarsi.
È, infatti, circostanza pacifica che il resistente sia assistito da un amministratore di sostegno,
l'Avv. Luca Trinchera, essendo stato prodotto il relativo decreto di nomina, da cui emerge
“l'impossibilità dello stesso di assumere decisioni consapevoli nel proprio interesse”, tale da rendere “manifesta l'esigenza di sostenerlo con un amministratore di sostegno che lo rappresenti sotto ogni profilo…che assuma la piena gestione dell'aspetto patrimoniale e degli interessi
12 personali del beneficiario (collocazione abitativa, progetto di vita, consenso informato ai trattamenti diagnostici e terapeutici…)”(cfr. decreto di nomina del 08.09.2021 allegato all'istanza di visibilità del 26.11.2024). Risulta altresì dalla relazione dell'Assistente Sociale
Dott. del 28.11.2024, allegata alla comparsa di costituzione del resistente, che Persona_4 egli “è autosufficiente nello svolgimento delle attività quotidiane ma necessita comunque di un monitoraggio rispetto alla gestione dei propri ordinari impegni giornalieri: ricerca di opportunità di lavoro…gestione delle pratiche amministrative personali e familiari, etc.”
Quanto all'effettiva consapevolezza del resistente in ordine alla propria patologia, dalla perizia psichiatrica sopra menzionata risulta che lo stesso, pur mostrando contezza del disturbo, tuttavia
“non appare in grado di ravvisare l'abnormità di alcune sue condotte messe in atto soprattutto nel corso delle fasi di espansione dell'umore, tende a minimizzare i propri comportamenti e fatica a ricondurli alla sottostante patologia psichica. In tal senso, quindi, la consapevolezza di malattia deve essere considerata soltanto parziale”.
Tanto più che il Prof. ha ritenuto che “la natura cronica e l'andamento recidivante della Per_13 patologia che lo affligge, rendono il Sig. soggetto in astratto socialmente pericoloso”, CP_1 pur potendo tale pericolosità essere in concreto mitigata con “adeguati interventi combinati di tipo psicofarmacologico, psicoterapeutico e socioriabilitativo, che devono essere accuratamente pianificati, monitorati ed eseguiti in modo sinergico per modalità e tempistiche”; circostanza alla quale la risposta fornita dal perito medesimo nel senso dell'insussistenza, in capo al resistente, della capacità di autodeterminarsi adeguatamente al momento dei fatti-reato ascrittigli, si aggiunge nel delineare un quadro di assoluta inidoneità genitoriale.
Costituiscono, infatti, diretta manifestazione di tale pericolosità sia il procedimento penale stesso, in cui il resistente è imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv e 609-quater, comma 1 n. 1, c.p.
(atti sessuali con minorenne) commesso in danno della LI , all'epoca di anni 14, sia le Per_2 numerose condotte poste in essere dal dallo stesso durante la vita familiare, emerse dagli atti del giudizio (ad esempio, l'accensione del camino durante la notte dando fuoco a buste di plastica, come dedotto nel ricorso introduttivo ed emerso dalle dichiarazioni rese dalla minore in Per_2 sede di audizione protetta il 05.12.2023, ribadite il 22.05.2024 in sede di incidente probatorio,
13 avendo la predetta altresì menzionato un episodio in cui il padre ha tagliato improvvisamente con la motosega un mobile della camera da letto del fratello).
Con particolare riguardo alle condotte contestate nell'ambito del procedimento penale, che risulta non ancora definito - e tuttavia, nel cui ambito è stata depositata la già menzionata perizia psichiatrica, la quale, come detto, esclude che, al momento dei fatti in contestazione, il resistente, in quella sede imputato, fosse capace di adeguatamente autodeterminarsi - queste devono ritenersi oggettivamente provate, ben potendo gli elementi probatori acquisiti nel processo penale formare oggetto del convincimento del giudice civile, in quanto liberamente valutabili ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (inter alia, Cass. 18025/2019).
In particolare, oltre all'emissione, in data 27.12.2023, nei confronti del convenuto, dell'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati, con contestuale ordine di allontanamento dalla casa familiare e applicazione di dispositivo elettronico di controllo, assumono rilievo decisivo le dichiarazioni rese dalla minore in sede di udienza di assunzione della prova in incidente probatorio, svolta davanti al G.I.P. Per_2 di questo Tribunale il 22.05.2024, dai quali sono emersi chiaramente gli atti posti in essere dal padre sulla stessa: “…mi ricordo che quella sera in macchina, nelle (?)Goriem nella curva dove
c'è tipo…c'ha un nome che non mi ricordo alla curva, c'ha un muretto tipo…lui mi ricordo che mi toccò la coscia e io feci nulla… Mi toccò la coscia e poi si girò verso di me facendo un sorriso, però tipo inquietante…era andato in fondo alla coscia… Io mi ricordo che era… non era ancora iniziata però stava per iniziare la scuola. Eravamo più o meno a settembre, magari qualche giorno prima che iniziasse la scuola perché mi ricordo che ero già tornata dalla
Sardegna ma non ero ancora andata a scuola”; “Dopo quel fatto lì...avevo chiesto a mia mamma se mi portava su la cartella almeno facevo i compiti mentre lei mi asciugava i capelli, ero ancora in accappatoio però mia mamma non ha fatto in tempo a salire le scale, è venuto e mi ha CP_1 portato lo zaino e mi ha toccato qui… GIUDICE- .. qui diciamo sopra il seno? MINORE: Sì”;
“Una sera che avevo messo il gancino, chiudendo la porta, mi stavo cambiando, mi stavo mettendo il pigiama. Quando avevo tolto la parte di sopra, mi aveva bussato alla porta, ha provato ad entrare però aveva visto che c'era il gancino e ha detto: “guarda che ti vedo”. Per un po' è stato lì a fissarmi, non mi sono girata però tutte le volte che mi cambio mi viene in
14 mente questa scena e mi fa molta paura” (cfr. verbale di incidente probatorio di cui agli atti del fascicolo penale pervenuto il 25.11.2024).
Tali dichiarazioni, circostanziate nel tempo e nello spazio, sono sovrapponibili al racconto consegnato dalla minore all'Ispettrice Carofano il 05.12.2023 in sede di escussione a sommarie informazioni, in modalità protetta con l'ausilio di uno specialista psicologo, nonché a quello riferito alla madre parimenti sentita a s.i.t il 13.12.2023 (“mi ha messo la mano Parte_1 sulla coscia e mi faceva il sorrisino”).
Quanto alle deduzioni svolte parte da resistente in merito alla probabile inattendibilità della minore, in quanto verosimilmente esposta a fattori di condizionamento, nonché al dubbio che anche quest'ultima, in quanto seguita dall'UFSMIA, sia affetta da malattia psichiatrica, è opportuno effettuare un breve, ma esplicito inciso.
È infatti d'uopo osservare, da una parte, che la Dott.ssa , incaricata nel procedimento Per_11 penale di vagliare la capacità a testimoniare della minore ai fini dell'escussione in incidente probatorio, ha espressamente escluso “che si siano palesati elementi certi che dimostrino in modo incontrovertibile una situazione di condizionamento pervenuto alla minore dall'esterno oppure dall'interno come forma di autosuggestione”, ritenendola munita di capacità a testimoniare, sia generica che specifica;
dall'altra, che il percorso dei minori presso l'UFSMIA non consta di
“visite” mediche psichiatriche, secondo la terminologia utilizzata dalla parte resistente, bensì di colloqui psicologici, volti a supportarli nella gestione del loro delicato equilibrio psicologico, turbato proprio dai fatti di cui al procedimento penale a carico del padre, nonché già minato dalle annose e turbolente vicende legate alla patologia paterna.
Ed in effetti, la stessa Dott.ssa , in sede di incidente probatorio, ha evidenziato che “è Per_11 abbastanza caratteristico quando i genitori hanno un disturbo dell'umore di questa rilevanza che il legame di attaccamento del minore con i genitori entri in sofferenza, entri in difficoltà perché un figlio, un minore deve potere contare in maniera stabile su un genitore che è invece instabile per definizione in rapporto alla sua patologia”.
E tale è la situazione emersa dalle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di IO del
20.09.2024 e del 08.03.2024, indirizzate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Firenze e prodotte dal curatore dei minori, Avv. Sonia Mancini, in allegato alla
15 comparsa di costituzione, nonché dall'ultima relazione pervenuta il 13.06.2025, tutte convergenti nel riportare il timore vissuto dalla minore nel sapere di poter incontrare il padre sul Per_2 territorio, stante il venir meno della misura cautelare per lo spirare dei termini di fase, e il netto rifiuto della stessa di avere contatti con lui (esemplificativo, in proposito, è il disegno svolto nell'ambito della perizia della Dott.ssa , nel quale la minore ha omesso del tutto il padre Per_11
– che chiama sempre con il nome di battesimo - dalla sua “nuova” famiglia), nonché gli analoghi sentimenti di rabbia e rifiuto vissuti dal figlio , il quale ha descritto il padre “come una Per_1 figura poco affettiva, assente dal punto di vista emotivo e del dialogo ma presente per aiutarlo da un punto di vista pratico/organizzativo (es accompagnamenti, riparazione oggetti rotti)”, riferendo che “oggi, a maggior ragione anche a seguito della situazione che si è venuta a creare Per_ con le dichiarazioni di che ha inevitabilmente scatenato anche in lui stesso sentimenti di rabbia e rifiuto, si sente “autorizzato” a rivolgersi al padre solo in caso di bisogno” (cfr. relazione pervenuta il 13.06.2025). Nella descrizione della storia familiare, il minore ha sottolineato il ruolo di protezione della figura materna, evidenziandone l'importanza fondamentale (“meno male che c'è stata mia madre”, cfr., relazione del 08.03.2024).
I fatti emersi denotano la totale compromissione della capacità genitoriale del resistente, il quale, per la grave patologia che lo affligge, comportante le conseguenze sopra ampiamente illustrate, rappresenta una figura pregiudizievole per i figli, dei quali deve essere preservato il preminente diritto a crescere in un ambiente familiare tutelante.
Inesistenti, ad oggi, devono giudicarsi le capacità di recupero di una qualche positiva genitorialità, considerata la natura cronica e l'andamento recidivamente della patologia del resistente nonché la consapevolezza solo parziale dello stesso, come illustrato dal Prof. Per_13 nella perizia svolta su incarico del G.I.P. nell'ambito del processo penale;
patologia la quale, andando a pregiudicare la sua capacità di determinarsi autonomamente, tanto da rendere necessaria la nomina di amministratore di sostegno per assisterlo sotto ogni profilo, conduce necessariamente ad escluderne la capacità di individuare e curare adeguatamente gli interessi dei figli.
Per completezza, si osserva che, con riferimento alle prove orali richieste dalle parti, queste risultano superflue, risultando la condizione di salute del resistente documentalmente provata
16 dalle cartelle cliniche prodotte il 15.04.2025 e dalla perizia svolta in sede penale, nonché la sua condizione patrimoniale documentata dai rendiconti versati in atti.
Con specifico riguardo all'ascolto dei minori, richiesto dalla parte ricorrente, l'incombente risulta non solo superfluo – dandosi atto che è stata già sentita due volte nell'ambito del Per_2 procedimento penale, nonché ascoltata durante il percorso psicologico individuale seguito presso l'UFSMIA - ma altresì potenzialmente pregiudizievole, in quanto fattore di esposizione al concreto rischio di subire un vulnus del delicato equilibrio psicologico faticosamente conquistato, in applicazione del principio per cui “In tema di ascolto del minore maltrattato, il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l'esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e quella della tutela del minore maltrattato, come persona fragile, nel caso in cui l'ascolto possa costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che li abbia già vissuti possa essere costretto a rivivere”
(Cass. ord. n. 23247/2023 del 31.07.2023). Queste stesse considerazioni, sicuramente applicabili per la minore , sono replicabili anche nel caso del minore , il quale è apparso ai Per_2 Per_1
Servizi sociali un ragazzo “molto sensibile e riflessivo”, che ha trovato nella permanenza a
Firenze durante la settimana “il suo spazio di tranquillità dove poter portare avanti il suo progetto formativo, lontano dalle vicende familiari” (cfr. relazione dei Servizi sociali del
08.03.2024).
Per quanto concerne la madre, la stessa si è dimostrata una figura genitoriale funzionale e positiva per i minori, dal momento che tutte le relazioni dei Servizi sociali in atti riconoscono la sua piena collaborazione con gli operatori coinvolti ai quali la stessa risulta essersi spesso affidata per chiedere consigli e confronti, avendo “denotato la capacità di mettesi in discussione rileggendo la sua storia personale e familiare con uno sguardo critico anche rispetto a sé stessa
e al pregresso rapporto con i Servizi sociali”(cfr. relazione del 08.03.2024). Attualmente, ella risulta aver aderito alle risorse progettuali territoriali in ambito lavorativo, continuando a farsi interamente carico di carico di tutte le esigenze dei figli minori, cosicché non vi sono motivi per dubitare della sussistenza, in capo alla stessa, di adeguate competenze genitoriali, condivisibilmente con quanto ritenuto dal curatore dei minori, Avv. Sonia Mancini, nonché dai
17 Servizi Sociali, i quali hanno relazionato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Firenze ritenendo “che non ci siano elementi per chiedere una apertura di un procedimento” presso il predetto Tribunale (cfr. relazione sopra citata). In conclusione, la ricorrente si è dimostrata una figura genitoriale adeguata che, pur con le difficoltà naturalmente esistenti in un simile percorso, ha saputo ricostruirsi come persona e come madre, dimostrando di saper cogliere per sé e per i figli le opportunità offerte dai Servizi, nonché di saper beneficiare, ricercandolo, del supporto degli operatori.
Alla luce delle risultanze istruttorie di cui sopra, dichiarata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, si ritiene che corrisponda al superiore interesse dei minori disporne l'affidamento alla madre, con collocamento presso la stessa, nella casa familiare sita a IO
(LU), fraz. Metato, via Napiaia n. 640, la quale viene assegnata alla resistente comprensiva delle pertinenze, essendo necessario tutelare l'equilibrio psicofisico dei minori, ed in particolare di
, dato il venire meno della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con Per_2 divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla stessa;
equilibrio che verrebbe minato dal rischio, in passato concretamente verificatosi plurime volte, che il resistente, laddove rimanga sfornito di una soluzione abitativa, vada ad occupare la “baracca” situata nelle adiacenze della casa familiare.
Al contempo, visti i benefici tratti dal nucleo familiare dai percorsi di sostegno sinora portati avanti, si ritiene opportuno disporre la prosecuzione del mandato di monitoraggio e sostegno sinora portato avanti dai Servizi sociali di IO, comprensivo di interventi mirati al supporto e all'autonomia lavorativa della madre, per un periodo di un anno, prorogabile, dando altresì mandato all' territorialmente competente per la prosecuzione del percorso di supporto CP_7 psicologico già intrapreso dalla ricorrente, con il fine di supportarla nella gestione delle criticità familiari e nella compiuta elaborazione della propria storia personale. Dando atto del percorso psicologico già seguito dai figli minori e presso la competente UFSMIA, si Per_2 Per_1 dispone la prosecuzione della relativa presa in carico, essendosi rivelato tale strumento un'importante risorsa per gli stessi, quale spazio di ascolto per l'elaborazione della vicenda familiare. I Servizi Sociali e, per il loro tramite, l' e l'UFSMIA relazioneranno al CP_7
18 Giudice tutelare con cadenza semestrale per un periodo di un anno dalla data di comunicazione del presente provvedimento, salva proroga.
Nel contesto sopra descritto, anche la richiesta di sospensione delle frequentazioni tra padre e LI deve essere accolta, alla luce delle condotte pregiudizievoli poste in essere dal resistente nei suoi confronti, per le quali peraltro risulta tuttora pendente il procedimento penale, nonché della attuale condizione psicologica della minore, come sopra esposte.
Rispetto al figlio minore , di anni 17, preso atto degli attuali rapporti dello stesso con il Per_1 resistente, come risultanti dalle relazioni dei Servizi sociali, nonché del delicato equilibrio psicofisico dal medesimo raggiunto, si rimette l'eventuale attivazione di incontri tra questo e il padre all'iniziativa del minore e all'organizzazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di
IO, comunque secondo modalità protette, alla presenza di un educatore, e nel rispetto degli impegni di studio e sportivi del figlio.
Per quanto concerne i profili economici, tenuto conto della totale permanenza dei minori presso la madre nonché delle condizioni economiche di entrambe le parti, risulta equo porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e (€ 200,00 per ciascun Per_2 Per_1 figlio), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo siglato da questo Tribunale il
07.10.2020.
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza, pertanto il convenuto viene condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente e dal curatore speciale dei minori, che sono liquidate a favore dello Stato, in ragione dell'ammissione di entrambe queste parti al patrocinio a spese di questo, nella rispettiva misura – non dimidiata, in applicazione dei più recenti arresti giurisprudenziali (da ultimo confermati dalla sentenza della Consulta n. 64 del 2024) – di €
3.800,00 ciascuna, oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge.
P.Q.M.
19 Il Tribunale di Lucca così provvede, anche a modifica delle precedenti condizioni di affidamento e di frequentazione:
- Pronuncia la decadenza di dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui Controparte_1 figli minori e CP_4 Controparte_6
- Affida i minori e alla madre in via CP_4 Controparte_6 Parte_1 esclusiva rafforzata con collocamento presso la stessa;
- Assegna la casa familiare sita a IO (LU), fraz. Metato, via Napiaia n. 640, comprensiva delle relative pertinenze, alla ricorrente Parte_1
- Incarica i Servizi sociali del Comune di IO del monitoraggio e supporto della situazione familiare, con i compiti di cui in motivazione, per un periodo di un anno, prorogabile;
- Dispone la prosecuzione del percorso psicologico intrapreso dalla madre presso l' ; CP_7 per le finalità di cui in motivazione;
- Dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte dell'UFSMIA territorialmente competente, allo scopo di cui in parte motiva;
- Invita i Servizi sociali, l' e l'UFSMIA a relazionare al Giudice tutelare con cadenza CP_7 semestrale a far data dalla comunicazione del presente provvedimento, per un periodo di un anno, prorogabile;
- Revoca le precedenti determinazioni inerenti agli incontri tra padre e figli;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di €
400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e (€ Per_2 Per_1
200,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020;
- Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente e dal curatore speciale dei minori, liquidate in € 3.800,00 ciascuno, oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge, disponendone il versamento a favore dello Stato.
Si comunichi alle parti, ai Servizi sociali del Comune di IO, all' e all'UFSMIA. CP_7
20 Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Antonio Mondini Dott.ssa Anna Martelli
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott. Antonio Mondini Giudice Relatore dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3293/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA Parte_1 C.F._1 LUCCHESI, RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 VALENTINA MARCUCCI RESISTENTE
l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI
1 Come precisate dai procuratori delle parti e dal curatore speciale dei minori nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto ricorso nei confronti di deducendo che: ella ha Parte_1 Controparte_1 intrattenuto una convivenza more uxorio con il convenuto, da cui sono nati a IO (LU) in data 07.12.2008 il figlio e in data 20.02.2012 la LI;
poco dopo la nascita di Per_1 Per_2
, il convenuto ha iniziato a manifestare comportamenti anomali, tra cui una evidente crisi Per_2 maniacale, tanto che nell'autunno del 2012 gli è stato diagnosticato un Disturbo Bipolare di tipo
1; dopo una lunga fase depressiva durata circa 18 mesi, dal mese di marzo 2014, egli è stato seguito dal reparto psichiatrico dell' nella persona del Dott. Controparte_2 Persona_3
e preso in carico dal CSM di IO;
dovendo gestire da sola sia i due figli piccoli
[...] che il compagno, nella primavera del 2014 ella si è rivolta al Servizio Sociale del Comune di
IO, al fine di ottenere un sostegno;
nel mese di settembre 2014, l' ha riconosciuto al CP_3 convenuto, per il suo disturbo, associato a diabete di tipo 2, un'invalidità civile del 75%
(aumentata nel 2020 per revisione all'80% e ulteriormente, nel 2023, al 100%); nel 2017, a seguito dell'aumento dell'instabilità e della sintomatologia del convenuto, ella ha depositato innanzi a questo Tribunale ricorso ex art. 316 c.c. per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei due figli minori (n. R.G. 4167/2017); il Tribunale, anche sulla scorta della relazione depositata dal Servizio Sociale del Comune di IO, ha disposto l'affidamento condiviso dei due minori, ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario dei figli nonché la presa in carico da parte del Servizio del nucleo familiare, con attuazione degli opportuni interventi di orientamento, osservazione, sostegno e controllo, anche al fine del reperimento di un alloggio idoneo in cui ella potesse trasferirsi con i figli;
tuttavia, nonostante ella abbia aggiornato continuamente sia i Servizi Sociali sia l'Unità di Psichiatria ASL 12 della sull'evolversi delle dinamiche patologiche del convenuto, rimasto a vivere con la CP_2 famiglia, non solo non è stato reperito alcun alloggio alternativo alla casa familiare, ma non è stato neanche svolto un adeguato controllo sul predetto, tanto che ella, nel mese di gennaio 2019, al manifestarsi dei sintomi di una grave crisi maniacale del compagno, si è trovata costretta a lasciare l'abitazione e a rifugiarsi a casa della propria madre, al fine di tutelare i due figli minori,
2 chiedendo altresì aiuto al Centro Antiviolenza “L'Una per L'Altra” di Viareggio (LU); intanto, nel mese di febbraio 2019, su insistenza della stessa, il convenuto è stato sottoposto ad ASO;
dopo un ricovero di 9 giorni, lo stesso è tornato a vivere nella casa familiare mentre la ricorrente
è stata costretta a rimanere con i due figli dalla madre;
nei confronti del convenuto è stata attivata l'assistenza sociale per malati psichiatrici nella persona del Dott. alla fine del Persona_4 mese di marzo 2019 il Servizio, a seguito di presentazione di denuncia-querela da parte della stessa per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, le ha proposto una soluzione abitativa di non immediata fruibilità e solo parzialmente idonea alle sue esigenze, tanto che effettivamente il nucleo non vi è andato mai a vivere;
nell'estate 2019 il convenuto, con il progressivo ritrovamento di una discreta stabilità umorale, ha deciso di raggiungere un accordo nel preminente interesse dei due figli, sfociato nel ricorso congiunto depositato dinanzi il Tribunale di Lucca (causa n. R.G. 3805/2019); pertanto, nel mese di settembre 2019, ella è rientrata nella casa familiare unitamente ai figli, dove dimorava ancora il convenuto;
tuttavia, quest'ultimo durante il periodo invernale ha accusato l'ennesima crisi depressiva e nel mese di maggio 2020 è stato colto da altra crisi maniacale cosicché ella ha informato immediatamente lo psichiatra e l'assistente sociale;
nel mese di luglio 2020 il Dott. ed il Servizio hanno convocato il convenuto, invitandolo a rilasciare la casa familiare Per_4 entro 10 giorni;
in realtà, tuttavia, il convenuto si è trasferito a vivere dapprima nella cantina adiacente la casa e, in seguito, nella “baracca” del forno parzialmente allestita a scopo abitativo, come noto al Servizio ed al Dott. nell'autunno 2020 la condizione di salute del Per_4 convenuto è virata verso la fase depressiva e lo stesso è rimasto confinato nella propria
“baracca”, sporca, umida e fredda, incapace di svolgere le mansioni più elementari della vita quotidiana e di prendersi cura di sé; pertanto, ella ha esortato il Dott. a promuovere un Per_4 piano terapeutico individualizzato a favore del convenuto, tuttavia è riuscita ad ottenere solamente un contributo economico di € 200,00 mensili, che, però, veniva accreditato direttamente sul conto corrente dello stesso, motivo per cui quest'ultimo ne faceva l'utilizzo che voleva, senza alcuna possibilità di controllo;
verso la fine della primavera dell'anno 2021 ella, cogliendo i sintomi precursori di una nuova crisi maniacale del convenuto, comprensibilmente preoccupata per le ricadute negative sui due figli minori e su di sé, ha informato il Dott. Per_4
3 lo psichiatra Dott. e l'assistente sociale Dott.ssa senza, purtroppo, Per_3 Per_5 ricevere alcuna risposta né aiuto concreto, tanto che, dopo circa una settimana, a mezzo mail, inviata anche ai fratelli ed al primo figlio del convenuto, ella ha segnalato il peggioramento dello stato di salute del convenuto e la pericolosità delle condotte tenute dallo stesso anche e soprattutto nell'interesse dei due figli minori, costretti a vedere il padre in quelle condizioni, chiedendo un immediato intervento sanitario e, contestualmente, la nomina di un amministratore di sostegno, nomina che avveniva nel novembre 2021 nella persona dell'Avv. Luca Trinchera;
intanto, ella ha continuato a sopportare e contenere i deliri del resistente (il quale, ad esempio, in una occasione le ha telefonato chiedendo di andarlo a prendere a Marina di Pietrasanta in quanto non poteva spostare l'auto perché vi era una bomba per ucciderlo, ed una notta è stato ritrovato delirante sul tetto della casa familiare con in mano un forcone per il fieno), fino a vedersi costretta a sporgere denuncia per scomparsa in quanto il convenuto si era reso irreperibile all'ASO, tanto che neppure le forze dell'ordine riuscivano a rintracciarlo, evento che costringeva la ricorrente ed i due figli minori a trascorrere tre notti in un albergo della zona al fine di salvaguardare l'incolumità della famiglia;
durante il ricovero in ospedale del resistente nel mese di luglio 2021, però, il fratello di quest'ultimo, , risultato affetto da analogo Parte_2 disturbo, ha mostrato i sintomi di una crisi maniacale, mettendo in atto una lunga serie di condotte criminose (tutte denunciate alle forze dell'ordine) a danno del fratello, della di lui ex moglie, della sorella, del di lui primo figlio, della ricorrente medesima e dell'assistente sociale
Dott.ssa per questo motivo la ricorrente, temendo per la propria incolumità e per Per_5 quella dei due figli minori, viste anche le dimissioni del convenuto con rientro nella “baracca” adiacente alla casa familiare, ha chiesto al Servizio Sociale di procurarle un alloggio di emergenza dove potersi trasferire in attesa dell'evolversi della situazione;
pertanto, il 16.07.2021 ella ed i figli sono stati trasferiti presso le suore di Pietrasanta, dove sono rimasti fino alla fine del mese di agosto;
in pari data, il convenuto è stato dimesso, ancora una volta senza piano terapeutico individualizzato di sostegno, tanto che è stato accompagnato a Metato-IO (LU) dalla Misericordia e lasciato in mezzo al parcheggio del borgo senza alcun tipo di supporto ed aiuto;
ella è rientrata con i figli presso la casa familiare alla fine del mese di agosto 2021, quando il fratello del convenuto è stato finalmente sottoposto ad ASO, presumibilmente per intervento
4 diretto del Sindaco di IO avendo lo stesso minacciato di morte anche l'assistente sociale;
il convenuto, purtroppo, nonostante le cure, è entrato di nuovo in una fase depressiva acuta tanto che nel mese di novembre 2021 lo stesso le ha manifestato per la prima volta la volontà di lasciarsi morire, venendo, pertanto, nuovamente ricoverato in ospedale;
il 06.12.2021 ella ha ricevuto la telefonata dell'amministratore di sostegno del convenuto, il quale comunicava che il reparto di Psichiatria chiedeva la disponibilità della stessa a riprendere l'ex compagno in casa;
ella si è rifiutata, ma prima dell'orario della riunione organizzata dall'amministratore di sostegno il convenuto è stato dimesso, facendo rientro nella casa familiare;
l'amministratore di sostegno, allora, pregandola di procurare al convenuto un pasto caldo, lo ha iscritto alle liste comunali dell'emergenza abitativa;
nel dicembre del 2022 il convenuto ha manifestato nuovamente una crisi acuta e, nonostante l'intervento di contenimento da parte del Dott. Persona_6
(amico di famiglia nonché Dirigente di Struttura Complessa Unità Funzionale Salute
[...]
Mentale Adulti ASL Toscana Centro Area Pistoiese), il 13.01.2023 è stato ricoverato per episodio maniacale in disturbo bipolare di tipo 1; il 23.01.2023 il convenuto è stato dimesso ed è rientrato nella baracca adiacente alla casa familiare, ma, a causa dell'intenso freddo, qualche notte dopo, si è introdotto nell'abitazione, mettendosi a dormire sul divano al piano terra di fronte al camino, che ha acceso bruciando delle buste di plastica, il cui odore acre svegliava la famiglia;
ella ha provato in ogni modo a far uscire di casa il convenuto ma, ancora una volta, vista anche la totale assenza delle varie figure di riferimento, si è trovata costretta a lasciare l'abitazione unitamente ai due figli minori e trovare ospitalità presso la ex moglie del convenuto, Per_7
ella e la LI sono potute rientrare nella casa familiare solamente dopo 8 mesi, dopo
[...] aver, tra l'altro, dovuto effettuare importanti e costosi lavori di ristrutturazione, imbiancatura e pulizia, visti i danni causati dal resistente all'immobile; intanto, il minore si è trasferito a Per_1 vivere a Firenze, avendo vinto di una borsa di studio in una prestigiosa scuola di Formazione di
Danza classica e contemporanea, che tutt'oggi frequenta;
il 24.11.2023, dopo un incontro dedicato alla violenza maschile contro le donne tenutosi da alcune operatrici del Centro
Antiviolenza L'una per L'Altra di Viareggio (LU) presso l'istituto scolastico “E. Pistelli” di
IO (LU) frequentato dalla minore , quest'ultima ha confidato a un'amica gli agiti del Per_2 padre nei suoi confronti, che quest'ultima, in lacrime ha riferito alle insegnanti;
pertanto, il
5 dirigente scolastico ha segnalato la questione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, con conseguente incarico ai Servizi Sociali di IO di svolgere un'indagine familiare;
ella, una volta appresa tale notizia dalla scuola, ne è rimasta sconvolta ed incredula, ma anche arrabbiata per aver dovuto fronteggiare per anni da sola l'ex compagno ed essere stata costretta a subire la presenza dello stesso;
circostanza che è proseguita, nonostante la segnalazione, in quanto nessuno si è adoperato per reperire una soluzione abitativa al convenuto;
in conseguenza di tali fatti, ella ha chiesto supporto al Centro Antiviolenza “L'una per L'altra” di Viareggio (LU) per ricevere consigli circa le azioni legali da intraprendere a tutela dei figli, prendendo, inoltre, contatto con il Servizio Sociale del Comune di IO, ma, considerata la delicata situazione venutasi a creare ed il rischio di inquinare le indagini in corso, è rimasta a vivere nella casa familiare;
in un successivo incontro con i Servizi Sociali del Comune di IO, è stato concordato che ella, per motivi di sicurezza, si sarebbe trasferita dalla propria madre con i minori per l'intera durata delle vacanze natalizie, in attesa dell'evolversi della situazione;
il trasferimento
è avvenuto il 24.12.2023 e il 27.12.2023 i Carabinieri di IO hanno notificato al convenuto un provvedimento di custodia cautelare in carcere e di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa, ed il predetto è stato condotto alla casa circondariale di Lucca e, di seguito, trasferito a Prato, dove è rimasto fino al 09.01.2024, in attesa che si rendesse disponibile un braccialetto elettronico antistalking;
il 02.01.2024 ella, unitamente alla LI , è rientrata nella casa familiare;
il 06.01.2024 ella, quale madre della minore , Per_2 Per_2 ha ricevuto la notifica dell'ordinanza di ammissione di incidente probatorio emessa dal G.I.P.
Dott.ssa Aracri in relazione al procedimento penale n. 5203/2023 RGNR, n. 3582/2023 R.G.
G.I.P., nei confronti del convenuto per i delitti di cui agli artt. 81 cpv e 609 quater comma 1 n. 1,
c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in diverse occasioni compiva atti sessuali con la propria LI minore di anni 14 convivente quando CP_4 era solo con lei, una volta toccandole il seno quando lei era in accappatoio subito dopo la doccia, altre volte palpeggiandole l'interno coscia mentre erano in macchina, nonché in un'altra occasione presso la casa familiare con modalità definite dalla minore “più pesante” e continuando nonostante l'opposizione della minore;
il 09.01.2024 egli è stato scarcerato e condotto alla
6 Caserma dei Carabinieri di IO dove gli è stato applicato il braccialetto elettronico antistalking, venendo in seguito accompagnato presso l' e ivi ricoverato Controparte_2 per 3 giorni nel reparto psichiatrico;
alle dimissioni, non essendo stato ancora risolto il problema abitativo, è stato accompagnato in un B&B a Lucca, prenotato a sue spese, e lì lasciato senza alcuna assistenza né aiuto;
successivamente, ella è venuta a sapere che il resistente, nonostante il periodo invernale, dormiva nella propria autovettura;
attualmente, il convenuto pare vivere nell'abitazione di un amico sita in IO (LU) ma non dispone di alcuna fissa dimora;
nei mesi seguenti il convenuto, in maniera sporadica, ha contattato telefonicamente il figlio , Per_1 il quale gli ha risposto raramente, non volendo relazionarsi con lo stesso;
in data 22.05.2024 si è tenuto l'incidente probatorio con audizione della minore e il 14.06.2024 il P.M. Dott. Per_2 Per_8
ha emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari, con successiva fissazione
[...] dell'udienza preliminare per il giorno 12.11.2024; il data 24.05.2024 è stato pubblicato sul quotidiano “La Nazione”, nella cronaca locale, un articolo centrale di 6 colonne sull'evento, annunciato a lettere cubitali dalle locandine delle edicole dell'intera Versilia e ripreso da varie testate giornalistiche on-line regionali, che ha posto la minore in una posizione di ulteriore Per_2 vulnerabilità, per effetto di vittimizzazione secondaria;
oggi, ella è in stretto contatto con il
Servizio Sociale del Comune di IO e sta proseguendo il percorso presso il centro antiviolenza di Viareggio (LU) L'una per L'altra, mentre la minore è stata presa in carico Per_2 dall'UFSMIA di Viareggio (LU), nella persona della Dott.ssa e il minore Persona_9
, grazie all'intervento dell'assistente sociale del Comune di IO (LU), Dott.ssa Per_1
, è in contatto con la Dott.ssa . Persona_10 CP_5
Ha concluso chiedendo disporsi in via indifferibile, ex art. 473-bis. 15 c.p.c., l'affidamento super- esclusivo dei minori a sé, nonché, nel merito, in tesi dichiararsi la decadenza del convenuto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, sia per le condotte pregiudizievoli dallo stesso tenute sia per il suo grave stato di salute, ovvero, in via subordinata, l'affidamento super- esclusivo dei minori a sé, comunque con esclusione di ogni contatto tra padre e LI, anche alla luce della misura cautelare in essere, ed anche tra padre e figlio, fino a che non vi sia stata una valutazione psicologica del minore nonché delle competenze genitoriali del padre e comunque, anche in tal caso, in modalità protetta.
7 In punto di statuizioni economiche, ha chiesto porsi a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle € 400,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento dei minori, da versarle entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, automaticamente rivalutati secondo gli indici Istati, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di questo Tribunale.
In via istruttoria, ha chiesto l'acquisizione degli atti del procedimento penale pendente presso questo Tribunale a carico del convenuto;
lo svolgimento di una analisi approfondita della personalità del convenuto alla luce delle condotte di violenza tenute nei confronti della LI e del suo stato di salute al fine di verificare la possibilità o meno di un suo recupero come figura genitoriale;
l'acquisizione delle relazioni del Servizio Sociale di IO depositate presso la
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze;
l'ascolto del minore e, solo se ritenuto strettamente necessario, della minore . Per_1 Per_2
Con decreto del 21.11.2024, il Tribunale ha disposto in via indifferibile la sospensione del calendario degli incontri di cui all'ordinanza del 13.12.2019.
Il 25.11.2024 sono pervenuti gli atti relativi al procedimento penale n. 5203/2023 R.G.N.R., pendente a carico dell'imputato per il reato di cui all'art. 81 cpv e 609-quater, c.p., commesso in danno della LI , comprensivi del verbale di incidente probatorio. Per_2 si è costituito in giudizio per la fase cautelare, chiedendo preliminarmente la Controparte_1 nomina un curatore speciale per la minore ai sensi dell'art. 473 bis. 8 cpc, nonché CP_4 la revoca dei provvedimenti assunti in via indifferibile poiché destituiti di fondamento nei confronti di essendo cessato da oltre un anno di fatto un eventuale pregiudizio, CP_4 attesa la vigenza della misura cautelare dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla LI e ai luoghi da questa frequentati, con applicazione di strumento di controllo elettronico, nonché per assenza di pregiudizio nei confronti del figlio in relazione al quale ha chiesto disporre un calendario di incontri protetti. Controparte_6
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito ai provvedimenti indifferibili, nei seguenti termini: Per_
“1) I figli minori e saranno affidati alla madre in via esclusiva rafforzata Per_1 attribuendole l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni più importanti per la prole (salute, educazione, scuola) senza il consenso del padre;
8 2) Il signor non potrà avere alcun contatto né frequentazioni con la LI minore CP_1
Per_
. Il Sig. invece, potrà vedere il figlio , previo suo desiderio, in CP_1 Per_1 considerazione dell'età e della sua permanenza dal lunedì al venerdì a Firenze per motivi di studio e di danza, alla presenza di un educatore.
3) Le parti concordano sulla nomina del curatore speciale dei due minori e, pertanto, ne chiedono la nomina, indicando l'Avv. Sonia Mancini per entrambi”.
Il Giudice, considerate le condizioni pattuite fra le parti adeguate all'interesse dei minori, ha recepito l'accordo, nominando quale curatore speciale di questi ultimi l'avv. Sonia Mancini.
Con comparsa di costituzione depositata per la fase di merito, il convenuto ha dedotto che: la difesa della ricorrente si basa esclusivamente sulla sua patologia;
che egli si è sempre dichiarato estraneo ai fatti, mostrandosi al contempo molto preoccupato per le dichiarazioni della LI;
egli non ha mai violato la misura cautelare, tentando avvicinamenti ai figli, e che dagli atti del procedimento penale non emergono atti di natura sessuale;
l'atteggiamento tenuto dalla ricorrente
è stato ambiguo in quanto ella è rimasta insieme alla LI nella casa familiare, condivisa con il resistente, anche dopo essere venuta a conoscenza dei fatti di reato allo stesso attribuiti, e nelle more del presente procedimento ha sempre avuto contatti anche costanti con lo stesso, invitandolo a casa per svolgere lavoretti per i figli;
durante questi anni, egli si è sempre occupato solo da un punto di vista pratico del trasporto dei figli a scuola ed alle attività sportive, nonostante le sue varie crisi, mentre tutte le decisioni di interesse per i figli sono sempre state prese dalla ricorrente;
egli si sta curando regolarmente per le patologie da cui è afflitto e, mediante l'Avv. Trinchera, proprio amministratore di sostegno, sta versando regolarmente il contributo per il mantenimento dei figli;
la perizia della Dott.ssa , disposta dal G.I.P. Per_11 evidenzia come, nel valutare le dichiarazioni della minore, occorra tenere conto della possibilità di condizionamento originata da agenti esterni, essendo il contesto familiare particolarmente complesso;
la ricorrente ha sempre avuto un atteggiamento ossessivo nei confronti dello suo stato di salute e ancora oggi insiste nel controllarlo;
in particolare, ella vuole sapere dove vive e continua a contattarlo, financo per fissare incontri con lo stesso, persistendo in lei la volontà di
“salvarlo”.
9 Ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalla ricorrente, con conferma dei provvedimenti in vigore;
in via istruttoria, si è opposto alla richiesta di ascolto della minore, in quanto per la stessa pregiudizievole nonché in quanto, a giudizio della consulente di parte nel procedimento penale, Dott.ssa la minore è risultata portatrice di condizionamenti Per_12 più o meno volontari da parte della figura materna, con cui appare allineata, che verosimilmente possono inficiare la genuinità del suo ricordo sui fatti.
Il curatore dei minori, Avv. Sonia Mancini, si è costituita in giudizio producendo le relazioni inviate dai Servizi sociali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Firenze il 08.03.2024 e il 20.09.2024 e deducendo quanto segue: in questo momento non Per_1 se la sente di avere contatti e/o vedere il padre;
in epoca passata genitore-figlio hanno avuto un rapporto seppure sporadico;
il minore ha effettuato dei colloqui di sostegno con una psicologa la quale si è dichiarato disponibile a proseguire anche con degli incontri da remoto;
l'assistente sociale Dott.ssa ha confermato che la ricorrente è sostenuta da una psicologa con Persona_10 cui ha un rapporto ormai consolidato, ha aderito al progetto GOL (Garanzia di Occupabilità dei
Lavoratori) e si è attivata per reperire un'attività lavorativa;
non vi sono motivi per dubitare della capacità genitoriale della madre e della idoneità della stessa a prendersi cura dei figli, in quanto la medesima si è occupata e si occupa integralmente di tutte le esigenze quotidiane di e di Per_2
e si è dimostrata accuditiva e presente nella loro vita;
in questo momento, non Per_1 Per_2 vuole avere rapporti con il padre;
nelle conclusioni della perizia depositata in sede penale, la dott.ssa ha evidenziato “la condizione di manifesta ostilità e rifiuto che la minore Per_11 dichiara verso la figura paterna che ha tagliato completamente fuori dalla sua vita (si veda il disegno della famiglia) ed ancora Non va dimenticato quanto una diagnosi di Disturbo dell'Umore di un genitore generi disorientamento nei figli perché il suo comportamento perde di prevedibilità e di possibilità di fare sicuro affidamento sulla sua persona”; per quanto attiene alla suggestionabilità di , la minore si è rivelata poco suggestionabile;
tuttavia, l'ascolto della Per_2 minore nella presente sede non è opportuno, essendovi un forte rischio di vittimizzazione secondaria;
quanto al resistente, pur aderendo al percorso terapeutico e pur manifestando un quadro psicopatologico stabilizzato, secondo la relazione del Dott. del 28.11.2024, non Per_4
è in grado di far fronte alle esigenze dei figli;
peraltro, egli ha un amministratore di sostegno e
10 necessita di un monitoraggio rispetto alla gestione dei propri impegni giornalieri, quindi la sua presenza come genitore affidatario potrebbe rendere l''affido condiviso in concreto dannoso per i figli;
in ordine alla richiesta decadenza dalla responsabilità genitoriale, è necessario ed opportuno effettuare una valutazione in ordine alla possibilità futura, da parte del resistente, di recuperare le capacità genitoriali, che al momento sembrano compromesse.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento super-esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa e relativa assegnazione della casa familiare;
disporre che il resistente non possa avere alcun contatto o frequentazione con la LI minore e che possa Per_2 vedere il figlio , alla presenza di un educatore e comunque nel rispetto della volontà del Per_1 minore e dei suoi impegni personali e di studio;
porre in capo al resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente €400,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, o la diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il 15.04.2025 sono state prodotte dal resistente le cartelle cliniche relative ai ricoveri dallo stesso subiti.
All'udienza del 20.06.2025 il Giudice, vista la relazione di aggiornamento dei Servizi sociali;
considerata, alla luce di tale relazione, la necessità, per la tranquillità della LI minore , di Per_2 evitare qualunque tipo di contatto della stessa con il convenuto, ha disposto l'assegnazione all'attrice, oltre che dell'abitazione familiare, anche delle pertinenze della stessa;
ritenuta la causa matura per la decisione e visto l'art. 473-bis.28 cpc, ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 26.11.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la decadenza di dall'esercizio della Controparte_1 responsabilità genitoriale sui figli minori, in accoglimento della domanda avanzata dalla parte ricorrente.
Ai sensi dell'art. 330 c.c. “Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi
11 poteri con grave pregiudizio del figlio”. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, tale provvedimento costituisce l'extrema ratio, essendo legittimamente adottabile quando le altre misure non siano idonee a tutelare l'interesse del minore a crescere nel contesto familiare di origine. È necessario, a tal fine, l'accertamento rigoroso di un concreto pregiudizio del minore derivante dalla condotta del genitore (nella fattispecie, il padre), nonché una prognosi attuale ed effettiva sull'eventuale recupero del suo ruolo genitoriale (Cass. ord. 12237 del 09/05/2023). In particolare, presupposto per l'adozione di tale misura è la “valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi
e concordanti” (Cass., ord, n. 24708 del 16.09.2024), ovvero l'accertamento di una condotta del genitore che “si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con
l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali”. Prognosi che, nel caso di specie, non può che avere esito negativo.
Sono infatti emersi, dai dati deduttivi e documentali agli atti del presente giudizio civile, comprensivi degli atti del procedimento penale pendente a carico del resistente, i gravi deficit di quest'ultimo in termini (anche) di capacità genitoriale, essendo egli soggetto affetto da Disturbo
Bipolare I, patologia psichiatrica caratterizzata “da gravi oscillazioni del tono dell'umore, con alternanza di periodi di depressione e periodi di franco eccitamento maniacale, iperattività, aggressività, ridotta capacità di critica e discontrollo comportamentale” (cfr. relazione peritale del Prof. depositata nel procedimento penale, allegata alla comparsa conclusionale Persona_13 del resistente), di importanza tale da aver compromesso la sua capacità di autodeterminarsi.
È, infatti, circostanza pacifica che il resistente sia assistito da un amministratore di sostegno,
l'Avv. Luca Trinchera, essendo stato prodotto il relativo decreto di nomina, da cui emerge
“l'impossibilità dello stesso di assumere decisioni consapevoli nel proprio interesse”, tale da rendere “manifesta l'esigenza di sostenerlo con un amministratore di sostegno che lo rappresenti sotto ogni profilo…che assuma la piena gestione dell'aspetto patrimoniale e degli interessi
12 personali del beneficiario (collocazione abitativa, progetto di vita, consenso informato ai trattamenti diagnostici e terapeutici…)”(cfr. decreto di nomina del 08.09.2021 allegato all'istanza di visibilità del 26.11.2024). Risulta altresì dalla relazione dell'Assistente Sociale
Dott. del 28.11.2024, allegata alla comparsa di costituzione del resistente, che Persona_4 egli “è autosufficiente nello svolgimento delle attività quotidiane ma necessita comunque di un monitoraggio rispetto alla gestione dei propri ordinari impegni giornalieri: ricerca di opportunità di lavoro…gestione delle pratiche amministrative personali e familiari, etc.”
Quanto all'effettiva consapevolezza del resistente in ordine alla propria patologia, dalla perizia psichiatrica sopra menzionata risulta che lo stesso, pur mostrando contezza del disturbo, tuttavia
“non appare in grado di ravvisare l'abnormità di alcune sue condotte messe in atto soprattutto nel corso delle fasi di espansione dell'umore, tende a minimizzare i propri comportamenti e fatica a ricondurli alla sottostante patologia psichica. In tal senso, quindi, la consapevolezza di malattia deve essere considerata soltanto parziale”.
Tanto più che il Prof. ha ritenuto che “la natura cronica e l'andamento recidivante della Per_13 patologia che lo affligge, rendono il Sig. soggetto in astratto socialmente pericoloso”, CP_1 pur potendo tale pericolosità essere in concreto mitigata con “adeguati interventi combinati di tipo psicofarmacologico, psicoterapeutico e socioriabilitativo, che devono essere accuratamente pianificati, monitorati ed eseguiti in modo sinergico per modalità e tempistiche”; circostanza alla quale la risposta fornita dal perito medesimo nel senso dell'insussistenza, in capo al resistente, della capacità di autodeterminarsi adeguatamente al momento dei fatti-reato ascrittigli, si aggiunge nel delineare un quadro di assoluta inidoneità genitoriale.
Costituiscono, infatti, diretta manifestazione di tale pericolosità sia il procedimento penale stesso, in cui il resistente è imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv e 609-quater, comma 1 n. 1, c.p.
(atti sessuali con minorenne) commesso in danno della LI , all'epoca di anni 14, sia le Per_2 numerose condotte poste in essere dal dallo stesso durante la vita familiare, emerse dagli atti del giudizio (ad esempio, l'accensione del camino durante la notte dando fuoco a buste di plastica, come dedotto nel ricorso introduttivo ed emerso dalle dichiarazioni rese dalla minore in Per_2 sede di audizione protetta il 05.12.2023, ribadite il 22.05.2024 in sede di incidente probatorio,
13 avendo la predetta altresì menzionato un episodio in cui il padre ha tagliato improvvisamente con la motosega un mobile della camera da letto del fratello).
Con particolare riguardo alle condotte contestate nell'ambito del procedimento penale, che risulta non ancora definito - e tuttavia, nel cui ambito è stata depositata la già menzionata perizia psichiatrica, la quale, come detto, esclude che, al momento dei fatti in contestazione, il resistente, in quella sede imputato, fosse capace di adeguatamente autodeterminarsi - queste devono ritenersi oggettivamente provate, ben potendo gli elementi probatori acquisiti nel processo penale formare oggetto del convincimento del giudice civile, in quanto liberamente valutabili ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (inter alia, Cass. 18025/2019).
In particolare, oltre all'emissione, in data 27.12.2023, nei confronti del convenuto, dell'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati, con contestuale ordine di allontanamento dalla casa familiare e applicazione di dispositivo elettronico di controllo, assumono rilievo decisivo le dichiarazioni rese dalla minore in sede di udienza di assunzione della prova in incidente probatorio, svolta davanti al G.I.P. Per_2 di questo Tribunale il 22.05.2024, dai quali sono emersi chiaramente gli atti posti in essere dal padre sulla stessa: “…mi ricordo che quella sera in macchina, nelle (?)Goriem nella curva dove
c'è tipo…c'ha un nome che non mi ricordo alla curva, c'ha un muretto tipo…lui mi ricordo che mi toccò la coscia e io feci nulla… Mi toccò la coscia e poi si girò verso di me facendo un sorriso, però tipo inquietante…era andato in fondo alla coscia… Io mi ricordo che era… non era ancora iniziata però stava per iniziare la scuola. Eravamo più o meno a settembre, magari qualche giorno prima che iniziasse la scuola perché mi ricordo che ero già tornata dalla
Sardegna ma non ero ancora andata a scuola”; “Dopo quel fatto lì...avevo chiesto a mia mamma se mi portava su la cartella almeno facevo i compiti mentre lei mi asciugava i capelli, ero ancora in accappatoio però mia mamma non ha fatto in tempo a salire le scale, è venuto e mi ha CP_1 portato lo zaino e mi ha toccato qui… GIUDICE- .. qui diciamo sopra il seno? MINORE: Sì”;
“Una sera che avevo messo il gancino, chiudendo la porta, mi stavo cambiando, mi stavo mettendo il pigiama. Quando avevo tolto la parte di sopra, mi aveva bussato alla porta, ha provato ad entrare però aveva visto che c'era il gancino e ha detto: “guarda che ti vedo”. Per un po' è stato lì a fissarmi, non mi sono girata però tutte le volte che mi cambio mi viene in
14 mente questa scena e mi fa molta paura” (cfr. verbale di incidente probatorio di cui agli atti del fascicolo penale pervenuto il 25.11.2024).
Tali dichiarazioni, circostanziate nel tempo e nello spazio, sono sovrapponibili al racconto consegnato dalla minore all'Ispettrice Carofano il 05.12.2023 in sede di escussione a sommarie informazioni, in modalità protetta con l'ausilio di uno specialista psicologo, nonché a quello riferito alla madre parimenti sentita a s.i.t il 13.12.2023 (“mi ha messo la mano Parte_1 sulla coscia e mi faceva il sorrisino”).
Quanto alle deduzioni svolte parte da resistente in merito alla probabile inattendibilità della minore, in quanto verosimilmente esposta a fattori di condizionamento, nonché al dubbio che anche quest'ultima, in quanto seguita dall'UFSMIA, sia affetta da malattia psichiatrica, è opportuno effettuare un breve, ma esplicito inciso.
È infatti d'uopo osservare, da una parte, che la Dott.ssa , incaricata nel procedimento Per_11 penale di vagliare la capacità a testimoniare della minore ai fini dell'escussione in incidente probatorio, ha espressamente escluso “che si siano palesati elementi certi che dimostrino in modo incontrovertibile una situazione di condizionamento pervenuto alla minore dall'esterno oppure dall'interno come forma di autosuggestione”, ritenendola munita di capacità a testimoniare, sia generica che specifica;
dall'altra, che il percorso dei minori presso l'UFSMIA non consta di
“visite” mediche psichiatriche, secondo la terminologia utilizzata dalla parte resistente, bensì di colloqui psicologici, volti a supportarli nella gestione del loro delicato equilibrio psicologico, turbato proprio dai fatti di cui al procedimento penale a carico del padre, nonché già minato dalle annose e turbolente vicende legate alla patologia paterna.
Ed in effetti, la stessa Dott.ssa , in sede di incidente probatorio, ha evidenziato che “è Per_11 abbastanza caratteristico quando i genitori hanno un disturbo dell'umore di questa rilevanza che il legame di attaccamento del minore con i genitori entri in sofferenza, entri in difficoltà perché un figlio, un minore deve potere contare in maniera stabile su un genitore che è invece instabile per definizione in rapporto alla sua patologia”.
E tale è la situazione emersa dalle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di IO del
20.09.2024 e del 08.03.2024, indirizzate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Firenze e prodotte dal curatore dei minori, Avv. Sonia Mancini, in allegato alla
15 comparsa di costituzione, nonché dall'ultima relazione pervenuta il 13.06.2025, tutte convergenti nel riportare il timore vissuto dalla minore nel sapere di poter incontrare il padre sul Per_2 territorio, stante il venir meno della misura cautelare per lo spirare dei termini di fase, e il netto rifiuto della stessa di avere contatti con lui (esemplificativo, in proposito, è il disegno svolto nell'ambito della perizia della Dott.ssa , nel quale la minore ha omesso del tutto il padre Per_11
– che chiama sempre con il nome di battesimo - dalla sua “nuova” famiglia), nonché gli analoghi sentimenti di rabbia e rifiuto vissuti dal figlio , il quale ha descritto il padre “come una Per_1 figura poco affettiva, assente dal punto di vista emotivo e del dialogo ma presente per aiutarlo da un punto di vista pratico/organizzativo (es accompagnamenti, riparazione oggetti rotti)”, riferendo che “oggi, a maggior ragione anche a seguito della situazione che si è venuta a creare Per_ con le dichiarazioni di che ha inevitabilmente scatenato anche in lui stesso sentimenti di rabbia e rifiuto, si sente “autorizzato” a rivolgersi al padre solo in caso di bisogno” (cfr. relazione pervenuta il 13.06.2025). Nella descrizione della storia familiare, il minore ha sottolineato il ruolo di protezione della figura materna, evidenziandone l'importanza fondamentale (“meno male che c'è stata mia madre”, cfr., relazione del 08.03.2024).
I fatti emersi denotano la totale compromissione della capacità genitoriale del resistente, il quale, per la grave patologia che lo affligge, comportante le conseguenze sopra ampiamente illustrate, rappresenta una figura pregiudizievole per i figli, dei quali deve essere preservato il preminente diritto a crescere in un ambiente familiare tutelante.
Inesistenti, ad oggi, devono giudicarsi le capacità di recupero di una qualche positiva genitorialità, considerata la natura cronica e l'andamento recidivamente della patologia del resistente nonché la consapevolezza solo parziale dello stesso, come illustrato dal Prof. Per_13 nella perizia svolta su incarico del G.I.P. nell'ambito del processo penale;
patologia la quale, andando a pregiudicare la sua capacità di determinarsi autonomamente, tanto da rendere necessaria la nomina di amministratore di sostegno per assisterlo sotto ogni profilo, conduce necessariamente ad escluderne la capacità di individuare e curare adeguatamente gli interessi dei figli.
Per completezza, si osserva che, con riferimento alle prove orali richieste dalle parti, queste risultano superflue, risultando la condizione di salute del resistente documentalmente provata
16 dalle cartelle cliniche prodotte il 15.04.2025 e dalla perizia svolta in sede penale, nonché la sua condizione patrimoniale documentata dai rendiconti versati in atti.
Con specifico riguardo all'ascolto dei minori, richiesto dalla parte ricorrente, l'incombente risulta non solo superfluo – dandosi atto che è stata già sentita due volte nell'ambito del Per_2 procedimento penale, nonché ascoltata durante il percorso psicologico individuale seguito presso l'UFSMIA - ma altresì potenzialmente pregiudizievole, in quanto fattore di esposizione al concreto rischio di subire un vulnus del delicato equilibrio psicologico faticosamente conquistato, in applicazione del principio per cui “In tema di ascolto del minore maltrattato, il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l'esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e quella della tutela del minore maltrattato, come persona fragile, nel caso in cui l'ascolto possa costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che li abbia già vissuti possa essere costretto a rivivere”
(Cass. ord. n. 23247/2023 del 31.07.2023). Queste stesse considerazioni, sicuramente applicabili per la minore , sono replicabili anche nel caso del minore , il quale è apparso ai Per_2 Per_1
Servizi sociali un ragazzo “molto sensibile e riflessivo”, che ha trovato nella permanenza a
Firenze durante la settimana “il suo spazio di tranquillità dove poter portare avanti il suo progetto formativo, lontano dalle vicende familiari” (cfr. relazione dei Servizi sociali del
08.03.2024).
Per quanto concerne la madre, la stessa si è dimostrata una figura genitoriale funzionale e positiva per i minori, dal momento che tutte le relazioni dei Servizi sociali in atti riconoscono la sua piena collaborazione con gli operatori coinvolti ai quali la stessa risulta essersi spesso affidata per chiedere consigli e confronti, avendo “denotato la capacità di mettesi in discussione rileggendo la sua storia personale e familiare con uno sguardo critico anche rispetto a sé stessa
e al pregresso rapporto con i Servizi sociali”(cfr. relazione del 08.03.2024). Attualmente, ella risulta aver aderito alle risorse progettuali territoriali in ambito lavorativo, continuando a farsi interamente carico di carico di tutte le esigenze dei figli minori, cosicché non vi sono motivi per dubitare della sussistenza, in capo alla stessa, di adeguate competenze genitoriali, condivisibilmente con quanto ritenuto dal curatore dei minori, Avv. Sonia Mancini, nonché dai
17 Servizi Sociali, i quali hanno relazionato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Firenze ritenendo “che non ci siano elementi per chiedere una apertura di un procedimento” presso il predetto Tribunale (cfr. relazione sopra citata). In conclusione, la ricorrente si è dimostrata una figura genitoriale adeguata che, pur con le difficoltà naturalmente esistenti in un simile percorso, ha saputo ricostruirsi come persona e come madre, dimostrando di saper cogliere per sé e per i figli le opportunità offerte dai Servizi, nonché di saper beneficiare, ricercandolo, del supporto degli operatori.
Alla luce delle risultanze istruttorie di cui sopra, dichiarata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, si ritiene che corrisponda al superiore interesse dei minori disporne l'affidamento alla madre, con collocamento presso la stessa, nella casa familiare sita a IO
(LU), fraz. Metato, via Napiaia n. 640, la quale viene assegnata alla resistente comprensiva delle pertinenze, essendo necessario tutelare l'equilibrio psicofisico dei minori, ed in particolare di
, dato il venire meno della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con Per_2 divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla stessa;
equilibrio che verrebbe minato dal rischio, in passato concretamente verificatosi plurime volte, che il resistente, laddove rimanga sfornito di una soluzione abitativa, vada ad occupare la “baracca” situata nelle adiacenze della casa familiare.
Al contempo, visti i benefici tratti dal nucleo familiare dai percorsi di sostegno sinora portati avanti, si ritiene opportuno disporre la prosecuzione del mandato di monitoraggio e sostegno sinora portato avanti dai Servizi sociali di IO, comprensivo di interventi mirati al supporto e all'autonomia lavorativa della madre, per un periodo di un anno, prorogabile, dando altresì mandato all' territorialmente competente per la prosecuzione del percorso di supporto CP_7 psicologico già intrapreso dalla ricorrente, con il fine di supportarla nella gestione delle criticità familiari e nella compiuta elaborazione della propria storia personale. Dando atto del percorso psicologico già seguito dai figli minori e presso la competente UFSMIA, si Per_2 Per_1 dispone la prosecuzione della relativa presa in carico, essendosi rivelato tale strumento un'importante risorsa per gli stessi, quale spazio di ascolto per l'elaborazione della vicenda familiare. I Servizi Sociali e, per il loro tramite, l' e l'UFSMIA relazioneranno al CP_7
18 Giudice tutelare con cadenza semestrale per un periodo di un anno dalla data di comunicazione del presente provvedimento, salva proroga.
Nel contesto sopra descritto, anche la richiesta di sospensione delle frequentazioni tra padre e LI deve essere accolta, alla luce delle condotte pregiudizievoli poste in essere dal resistente nei suoi confronti, per le quali peraltro risulta tuttora pendente il procedimento penale, nonché della attuale condizione psicologica della minore, come sopra esposte.
Rispetto al figlio minore , di anni 17, preso atto degli attuali rapporti dello stesso con il Per_1 resistente, come risultanti dalle relazioni dei Servizi sociali, nonché del delicato equilibrio psicofisico dal medesimo raggiunto, si rimette l'eventuale attivazione di incontri tra questo e il padre all'iniziativa del minore e all'organizzazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di
IO, comunque secondo modalità protette, alla presenza di un educatore, e nel rispetto degli impegni di studio e sportivi del figlio.
Per quanto concerne i profili economici, tenuto conto della totale permanenza dei minori presso la madre nonché delle condizioni economiche di entrambe le parti, risulta equo porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e (€ 200,00 per ciascun Per_2 Per_1 figlio), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo siglato da questo Tribunale il
07.10.2020.
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza, pertanto il convenuto viene condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente e dal curatore speciale dei minori, che sono liquidate a favore dello Stato, in ragione dell'ammissione di entrambe queste parti al patrocinio a spese di questo, nella rispettiva misura – non dimidiata, in applicazione dei più recenti arresti giurisprudenziali (da ultimo confermati dalla sentenza della Consulta n. 64 del 2024) – di €
3.800,00 ciascuna, oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge.
P.Q.M.
19 Il Tribunale di Lucca così provvede, anche a modifica delle precedenti condizioni di affidamento e di frequentazione:
- Pronuncia la decadenza di dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui Controparte_1 figli minori e CP_4 Controparte_6
- Affida i minori e alla madre in via CP_4 Controparte_6 Parte_1 esclusiva rafforzata con collocamento presso la stessa;
- Assegna la casa familiare sita a IO (LU), fraz. Metato, via Napiaia n. 640, comprensiva delle relative pertinenze, alla ricorrente Parte_1
- Incarica i Servizi sociali del Comune di IO del monitoraggio e supporto della situazione familiare, con i compiti di cui in motivazione, per un periodo di un anno, prorogabile;
- Dispone la prosecuzione del percorso psicologico intrapreso dalla madre presso l' ; CP_7 per le finalità di cui in motivazione;
- Dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte dell'UFSMIA territorialmente competente, allo scopo di cui in parte motiva;
- Invita i Servizi sociali, l' e l'UFSMIA a relazionare al Giudice tutelare con cadenza CP_7 semestrale a far data dalla comunicazione del presente provvedimento, per un periodo di un anno, prorogabile;
- Revoca le precedenti determinazioni inerenti agli incontri tra padre e figli;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di €
400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e (€ Per_2 Per_1
200,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020;
- Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente e dal curatore speciale dei minori, liquidate in € 3.800,00 ciascuno, oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge, disponendone il versamento a favore dello Stato.
Si comunichi alle parti, ai Servizi sociali del Comune di IO, all' e all'UFSMIA. CP_7
20 Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Antonio Mondini Dott.ssa Anna Martelli
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