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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/12/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 17 dicembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 4447/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De Stefano, con Parte_1 omicilia in Reggio Calabria, alla via Crisafi, n. 25, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.09.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.,09420239002941847/000, notificatagli in data in data 19.09.2023 da
[...]
, con riferimento agli avvisi di addebito nn. Controparte_2
39420130001773058000, 39420140003807721000, 39420140003807822000, 39420140003807923000, 39420140003808024000, 39420160000173811000, 39420160002503053000, 39420170001046269000, 39420180000573063000 afferenti all'omesso versamento di contributi dovuti alla gestione artigiani, anni 2006-2010 e 2015-2017, per il complessivo importo di € 70.691,76. Nello specifico, deduceva la prescrizione quinquennale del credito maturata (anche) dalla data di (presunta) notifica, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. CP_1
In via preliminare, attesa la presenza del fumus e del periculum ed in particolare stante la carenza e l'inidoneità e la nullità del titolo posto a base della cartella di pagamento per tutti i motivi esposti in parte narrativa ed in particolare perché contrario alla legge ed alle norme imperative, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
2. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e per l'effetto dichiarare l'estinzione di ogni pretesa economica formulata con la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnativa e di ogni atto ad essa consequenziale e/o connesso;
”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio parte resistente eccependo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità del ricorso relativamente all'avviso di addebito n. 39420180000573063000 perché definitivo, la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente, l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardiva nonché il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla prescrizione maturata dopo la notifica degli avvisi di addebito. Nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione
******* 1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da parte resistente. Invero, come anticipato, parte ricorrente propone un'azione che investe il merito della pretesa creditoria rispetto alla quale la legittimazione a contraddire sussiste esclusivamente in capo al titolare della pretesa impositiva. In tal senso la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 7514/2022 ha affermato il principio secondo cui: “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito (Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”. Alla luce di quanto espresso dalla S.C., l'opposizione all'esecuzione altro non è, dunque, che un tipo di azione di accertamento negativo del credito sicché non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti (eventualmente) anche la mancata notifica degli avvisi di addebito (o delle cartelle di pagamento), perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione, altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore). Nel caso in esame non si fa questione della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, al contrario, il thema decidendum attiene all'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. Infatti, pur menzionando l'intimazione di pagamento (nella quale sono richiamati gli avvisi di addebito sopra indicati), il ricorrente non ha avanzato, neppure implicitamente, alcuna domanda nei confronti del concessionario
2. Tanto premesso, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dall' CP_1
Com'è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. n. 18256/2020). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 461/1999, ove si alleghi la omessa notifica degli avvisi o cartelle, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni dal primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa (cfr. Cass. n. 7156/2023). E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Nel caso di specie, si prospettano:
1) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati;
2) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o
“eventuale”) notificazione degli avvisi (tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione).
3. Orbene, l'azione c.d. recuperatoria, volta a censurare la prescrizione asseritamente maturata prima delle notifiche degli avvisi di addebito, è manifestamente intempestiva, in quanto proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 24, co. 5 d. lgs 46/1999. Infatti, è documentalmente provato che l'intimazione di pagamento, oggetto della presente impugnativa, sia stata preceduta dalla regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito in questione (cfr. prod. . CP_1
Pertanto, i crediti portati negli avvisi di addebito sopra indicati sono ormai cristallizzati per come accertato, in quanto l'interessato non ha proposto opposizione nel termine di 40 giorni. 4. Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva, relativa al decorso del termine quinquennale di prescrizione, asseritamente maturato tra la data di notifica degli avvisi in oggetto e quella di notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, avvenuta in data 19.09.2023. La doglianza è infondata. A tal uopo, parte resistente ha provato l'avvenuta notifica da parte del concessionario di diversi atti antecedenti all'intimazione impugnata e interruttivi del termine di prescrizione quinquennale. Sul punto, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della documentazione depositata dall'istituto resistente in data 14 luglio 2025 perché tardiva. Invero, l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (cfr. Cass. Ordinanza n. 14755 del 07.06.2018 seguita, tra le altre, da Cass. n. 23518/2019 e Cass. n. 24027/2021). In applicazione dei suddetti principi, nel caso di specie, ai fini della decisione, la documentazione prodotta dall' può essere acquisita ed CP_1 utilizzata ai sensi dell'art. 421 c.p.c., incidendo sulla prova dei fatti controversi come dedotti dalle parti. Tanto premesso, risulta per tabulas quanto segue:
- la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201500000619000, notificata il 22/05/2015, ha interrotto i termini di decorrenza della prescrizione quinquennale per i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito nn. 39420130001773058000, 39420140003807721000, 39420140003807822000, 39420140003807923000, 39420140003808024000;
- l'intimazione di pagamento n. 09420159020105549000, notificata il 23.11.2015, ha nuovamente interrotto la prescrizione per l'avviso di addebito n. 39420130001773058000; - l'intimazione di pagamento n. 09420189003981318000, notificata il 28.08.2018, ha interrotto la prescrizione quinquennale per i crediti riportati negli avvisi di addebito nn. 39420130001773058000, 39420140003807721000, 39420140003807822000, 39420140003807923000, 39420140003808024000, 39420160000173811000, 39420160002503053000;
- il pignoramento presso terzi n. 09484201800001245/001 del 2.10.2018 ha interrotto i termini di prescrizione per l'avviso di addebito n. 39420170001046269000;
- l'intimazione di pagamento n. 09420219003681033000, notificata il 17.02.2022, ha interrotto i termini di prescrizione per tutti gli avvisi di addebito impugnati. Sul punto, inconferente si appalesa l'eccezione relativa alla mancata produzione in giudizio della nelle ipotesi di ricezione dell'atto in mani diverse dal destinatario sollevata dal ricorrente nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate. Invero, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 l'agente per la riscossione è legittimato a notificare la cartella esattoriale in via diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal terzo comma senza altri adempimenti e, quindi, anche in assenza di CAN o CAD. Si tratta di principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e concretamente applicato anche dalla più recente giurisprudenza di merito: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata" (Cass. n. 1108/2011; Cass. I sez civ, Ordinanza del 19 gennaio 2023, n. 1686). Inoltre, “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione, è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma”(Sez.
5 - Ordinanza n. 946 del 17/01/2020). Nel caso in esame, dagli avvisi di ricevimento prodotti dall' risulta CP_1 che gli avvisi di addebito e gli atti interruttivi siano stati notificati all'indirizzo di residenza del ricorrente, per come attestato dall'ufficiale postale, senza che lo stesso abbia fornito alcun elemento per superare la presunzione di avvenuta conoscenza dell'atto, derivante dall'art. 1335 c.c. Ne consegue, che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420239002941847/000 (23.09.2023) non possa certamente dirsi maturata la prescrizione quinquennali per i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n. 39420130001773058000, 39420140003807721000, 39420140003807822000, 39420140003807923000, 39420140003808024000, 39420160000173811000, 39420160002503053000, 39420170001046269000, 39420180000573063000.
Per tutti i motivi sopra esposti, il ricorso non merita accoglimento.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della resistente liquidate nella complessiva somma di € 4.201,00 per compensi CP_1 professionali, rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. Reggio Calabria, 18 dicembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano