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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1757/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 1757/2024
tra per l'avv. CANCELLIER ENRICO e l'avv. ENRICO Parte_1
BRANCO,
RICORRENTE
e per CP_1
CONVENUTO
Oggi 13 maggio 2025 ad ore 11,30 innanzi al dott. Francesco Tonon,
sono comparsi: l'avvocato Enrico Branco per parte ricorrente, nessuno per parte convenuta.
Il convenuto pur regolarmente citato non si è costituito e viene, pertanto,
dichiarato contumace.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Branco conclude come da atto introduttivo.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 5 Al termine della camera di consiglio, il Giudice, preso atto che nessuno si
è trattenuto per la lettura, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12,15
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon
ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1757/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CANCELLIER ENRICO e dell'avv. BRANCO ENRICO, giusto mandato in atti
RICORRENTE
contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente è proprietario dell'immobile, ad uso Parte_1
commerciale, sito in Sacile (PN), viale della Repubblica 53, fg. 14, p.lla 2349, e che detto immobile è stato da lui concesso al convenuto a titolo di CP_1 pagina 3 di 5 comodato precario, a valere dal 01.12.2020 (cfr. doc. 1).
Il contratto di comodato all'art. 5 prevede che il comodante può
richiedere in ogni tempo la restituzione del bene dato in comodato con un preavviso di giorni 30.
Il comodante in data 09.05.2024, a mezzo PEC (cfr. doc. 2), ha manifestato la volontà di riottenere immediatamente l'unità immobiliare.
Il comodatario non ha riconsegnato l'immobile, secondo quando previsto dal contratto, permanendo nella detenzione dello stesso, senza titolo.
A fronte di tale rifiuto il ricorrente è stato costretto a promuovere il presente giudizio per ottenere la restituzione dell'immobile.
Nelle more si è svolto il tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con esito negativo stante la mancata partecipazione dell'odierno convenuto.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, essendo documentale che il comodante ha esercitato il recesso come contrattualmente disciplinato e il comodatario non ha ottemperato all'invito alla restituzione dell'immobile, che,
pertanto, sta occupando senza titolo.
Per queste ragioni la domanda come formulata da parte ricorrente va accolta e per l'effetto il convenuto va condannato all'immediato rilascio dell'immobile, libero e sgombro da persone e cose, in favore del ricorrente.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37 del 2018 e ss. modifiche,
evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per lo scaglione di riferimento [indeterminabile, complessità bassa].
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, pagina 4 di 5 1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte ricorrente e per l'effetto condanna il convenuto all'immediato rilascio dell'immobile sito in Sacile (PN), viale della Repubblica 53, Fg. 14, p.lla
2349 libero da cose e/o persone anche interposte;
2) condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 545,00 per esborsi e in euro
3.000,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 13 maggio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 1757/2024
tra per l'avv. CANCELLIER ENRICO e l'avv. ENRICO Parte_1
BRANCO,
RICORRENTE
e per CP_1
CONVENUTO
Oggi 13 maggio 2025 ad ore 11,30 innanzi al dott. Francesco Tonon,
sono comparsi: l'avvocato Enrico Branco per parte ricorrente, nessuno per parte convenuta.
Il convenuto pur regolarmente citato non si è costituito e viene, pertanto,
dichiarato contumace.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Branco conclude come da atto introduttivo.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 5 Al termine della camera di consiglio, il Giudice, preso atto che nessuno si
è trattenuto per la lettura, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12,15
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon
ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1757/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CANCELLIER ENRICO e dell'avv. BRANCO ENRICO, giusto mandato in atti
RICORRENTE
contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente è proprietario dell'immobile, ad uso Parte_1
commerciale, sito in Sacile (PN), viale della Repubblica 53, fg. 14, p.lla 2349, e che detto immobile è stato da lui concesso al convenuto a titolo di CP_1 pagina 3 di 5 comodato precario, a valere dal 01.12.2020 (cfr. doc. 1).
Il contratto di comodato all'art. 5 prevede che il comodante può
richiedere in ogni tempo la restituzione del bene dato in comodato con un preavviso di giorni 30.
Il comodante in data 09.05.2024, a mezzo PEC (cfr. doc. 2), ha manifestato la volontà di riottenere immediatamente l'unità immobiliare.
Il comodatario non ha riconsegnato l'immobile, secondo quando previsto dal contratto, permanendo nella detenzione dello stesso, senza titolo.
A fronte di tale rifiuto il ricorrente è stato costretto a promuovere il presente giudizio per ottenere la restituzione dell'immobile.
Nelle more si è svolto il tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con esito negativo stante la mancata partecipazione dell'odierno convenuto.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, essendo documentale che il comodante ha esercitato il recesso come contrattualmente disciplinato e il comodatario non ha ottemperato all'invito alla restituzione dell'immobile, che,
pertanto, sta occupando senza titolo.
Per queste ragioni la domanda come formulata da parte ricorrente va accolta e per l'effetto il convenuto va condannato all'immediato rilascio dell'immobile, libero e sgombro da persone e cose, in favore del ricorrente.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37 del 2018 e ss. modifiche,
evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per lo scaglione di riferimento [indeterminabile, complessità bassa].
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, pagina 4 di 5 1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte ricorrente e per l'effetto condanna il convenuto all'immediato rilascio dell'immobile sito in Sacile (PN), viale della Repubblica 53, Fg. 14, p.lla
2349 libero da cose e/o persone anche interposte;
2) condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 545,00 per esborsi e in euro
3.000,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 13 maggio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
pagina 5 di 5