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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 3542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3542 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 608/2024 R.G. lavoro vertente TRA
nato a [...] il [...] e residente in Melito di Napoli alla Parte_1 via delle Ginestre n. 16, sc. C1, C.F.: , nella qualità di unico C.F._1 figlio e erede legittimo di (nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto a Melito di Napoli il 19/06/2022, C.F.: C.F._2 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento volontario, dall'avv. Raffaele Ciccarelli (C.F.
, PEC e dall'avv. Alessandro Di C.F._3 Email_1
Genova (C.F.: , Fax 0813030020, C.F._4
, ed elettivamente domiciliato Email_2 presso il loro studio in Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1.
-Appellante-
E
– (C.F. Controparte_1
) - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Persona_2
ROMA rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024, dall'Avv. Amodio Marzocchella (
[...]
e con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di C.F._5 CP_1
Via A. De Gasperi, 55. Per le comunicazioni relative al presente giudizio si indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.: t, Email_3
= Appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 15.3.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione parziale contro la sentenza n. 1252/2024 pubbl. il 15/03/2024 del Tribunale di Napoli NORD in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stato accolto il suo ricorso e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità del provvedimento comunicato dall' in data 21.9.2021 avente ad oggetto il recupero CP_1 dell'importo di Euro 10.739,43 contestato come indebitamente percepito nel periodo intercorso fra il 1.8.2016 ed il 31.10.2021, con condanna dell' a restituire le CP_1 somme trattenute a tale titolo. L' era stato condannato al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite CP_1 liquidate in complessivi € 1.150,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. L'appellante ha contestato la quantificazione delle spese legali, eseguita senza indicare il sistema di liquidazione adottato ed in palese violazione dei parametri minimi inderogabili fissati dal D.M. n. 55 del 2014 ss.mm.ii.. Ha dedotto pertanto che l'Ente previdenziale doveva essere condannato al pagamento degli importi determinati nel rispetto delle tabelle previste dal DM 55/2014 (come aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23.10.2022), da quantificarsi - trattandosi di causa di previdenza di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 (poiché il provvedimento di indebito impugnato era pari ad10.739,43)
- pur applicando la massima riduzione ai singoli importi spettanti per ciascuna Voce e - senza considerare la fase istruttoria non compiuta) – nella misura totale di Euro 1.865,00, di cui: Euro 465,00 per la fase di studio della controversia (a fronte di Euro 929,00 come importo medio ordinario); Euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio (a fronte di 777,00 quale importo medio ordinario); Euro 1.011,00 per la fase decisionale (a fronte di Euro 2.021,00 quale importo medio ordinario), da cui detrarre € 1.150,00, liquidati con la sentenza impugnata. Notificato l'atto, l' si è costituito in giudizio resistendo ed invocando il rigetto del CP_1 gravame. Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti costituite, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato.
Il Giudice di primo grado, nel liquidare le spese secondo soccombenza, ha eseguito la quantificazione nella misura di euro 1.150,00 senza alcuna motivazione. Dell'insufficienza di tale motivazione e della violazione dei minimi in sede di liquidazione si è lamentato l'appellante. Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale
2 inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Invero “….con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. …non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17613 del 2024) . Tanto premesso, nel caso in esame gli importi liquidati dal giudice di primo grado sono inferiori ai minimi di legge in relazione al valore della causa. Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame. Lo scaglione tariffario applicato – fino ad euro 26.000,00 - è quello corretto in relazione all'indebito in contestazione. In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. deve rideterminarsi l'importo dovuto, tenuto conto delle fasi in cui è stata articolata l'attività difensiva di primo grado, con esclusione – per espressa indicazione dell'appellante – di quella di istruttoria/trattazione. Avuto riguardo alla materia del contendere, relativa ad una ripetizione di indebito, non si ravvisano profili di complessità interpretativa, trattandosi di questione risolta in applicazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati, di modo che possono senz'altro applicarsi i parametri minimi come richiesti. Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione , va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 1.865,00 come richiesto per le fasi indicate in ricorso;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 715,00 CP_1 pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario. Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 715,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
3 accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi
€ 1.865,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 715,00 pari alla differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione ai procuratori anticipatari avv. Raffaele Ciccarelli ed avv. Alessandro Di Genova;
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi CP_1 euro 247,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione ai suddetti procuratori anticipatari.
Così deciso in Napoli il 13 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 608/2024 R.G. lavoro vertente TRA
nato a [...] il [...] e residente in Melito di Napoli alla Parte_1 via delle Ginestre n. 16, sc. C1, C.F.: , nella qualità di unico C.F._1 figlio e erede legittimo di (nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto a Melito di Napoli il 19/06/2022, C.F.: C.F._2 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento volontario, dall'avv. Raffaele Ciccarelli (C.F.
, PEC e dall'avv. Alessandro Di C.F._3 Email_1
Genova (C.F.: , Fax 0813030020, C.F._4
, ed elettivamente domiciliato Email_2 presso il loro studio in Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1.
-Appellante-
E
– (C.F. Controparte_1
) - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Persona_2
ROMA rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024, dall'Avv. Amodio Marzocchella (
[...]
e con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di C.F._5 CP_1
Via A. De Gasperi, 55. Per le comunicazioni relative al presente giudizio si indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.: t, Email_3
= Appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 15.3.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione parziale contro la sentenza n. 1252/2024 pubbl. il 15/03/2024 del Tribunale di Napoli NORD in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stato accolto il suo ricorso e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità del provvedimento comunicato dall' in data 21.9.2021 avente ad oggetto il recupero CP_1 dell'importo di Euro 10.739,43 contestato come indebitamente percepito nel periodo intercorso fra il 1.8.2016 ed il 31.10.2021, con condanna dell' a restituire le CP_1 somme trattenute a tale titolo. L' era stato condannato al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite CP_1 liquidate in complessivi € 1.150,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. L'appellante ha contestato la quantificazione delle spese legali, eseguita senza indicare il sistema di liquidazione adottato ed in palese violazione dei parametri minimi inderogabili fissati dal D.M. n. 55 del 2014 ss.mm.ii.. Ha dedotto pertanto che l'Ente previdenziale doveva essere condannato al pagamento degli importi determinati nel rispetto delle tabelle previste dal DM 55/2014 (come aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23.10.2022), da quantificarsi - trattandosi di causa di previdenza di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 (poiché il provvedimento di indebito impugnato era pari ad10.739,43)
- pur applicando la massima riduzione ai singoli importi spettanti per ciascuna Voce e - senza considerare la fase istruttoria non compiuta) – nella misura totale di Euro 1.865,00, di cui: Euro 465,00 per la fase di studio della controversia (a fronte di Euro 929,00 come importo medio ordinario); Euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio (a fronte di 777,00 quale importo medio ordinario); Euro 1.011,00 per la fase decisionale (a fronte di Euro 2.021,00 quale importo medio ordinario), da cui detrarre € 1.150,00, liquidati con la sentenza impugnata. Notificato l'atto, l' si è costituito in giudizio resistendo ed invocando il rigetto del CP_1 gravame. Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti costituite, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato.
Il Giudice di primo grado, nel liquidare le spese secondo soccombenza, ha eseguito la quantificazione nella misura di euro 1.150,00 senza alcuna motivazione. Dell'insufficienza di tale motivazione e della violazione dei minimi in sede di liquidazione si è lamentato l'appellante. Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale
2 inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Invero “….con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. …non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17613 del 2024) . Tanto premesso, nel caso in esame gli importi liquidati dal giudice di primo grado sono inferiori ai minimi di legge in relazione al valore della causa. Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame. Lo scaglione tariffario applicato – fino ad euro 26.000,00 - è quello corretto in relazione all'indebito in contestazione. In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. deve rideterminarsi l'importo dovuto, tenuto conto delle fasi in cui è stata articolata l'attività difensiva di primo grado, con esclusione – per espressa indicazione dell'appellante – di quella di istruttoria/trattazione. Avuto riguardo alla materia del contendere, relativa ad una ripetizione di indebito, non si ravvisano profili di complessità interpretativa, trattandosi di questione risolta in applicazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati, di modo che possono senz'altro applicarsi i parametri minimi come richiesti. Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione , va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 1.865,00 come richiesto per le fasi indicate in ricorso;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 715,00 CP_1 pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario. Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 715,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
3 accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi
€ 1.865,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 715,00 pari alla differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione ai procuratori anticipatari avv. Raffaele Ciccarelli ed avv. Alessandro Di Genova;
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi CP_1 euro 247,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione ai suddetti procuratori anticipatari.
Così deciso in Napoli il 13 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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