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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7179/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/06/2024 da
1) Parte_1 nato/a Milano il 19.10.1985 cittadino/a: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marco Sciacqua presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Brescia il 05.05.1985 cittadino/a: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marco Sciacqua presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Comune di Pieranica (CR) il 02/08/2014
(anno 2014, atto n. 16 parte II serie C)
In comunione legale dei beni.
□ separati consensualmente con sentenza n. 1712/2024 VG emessa dal Tribunale di Milano in data 02/10/2024 nell'ambito del presente procedimento (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] di cittadinanza italiana C.F. Parte_3 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 giugno 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente svolto domanda cumulativa per ottenere la pronuncia di separazione e divorzio e alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano di vivere già in dimore diverse;
la signora si è infatti trasferita Pt_2 dalla casa coniugale di via Saragat 2 in altra casa di sua proprietà in via Brianza 7/B nel medesimo Comune di Settala, mentre il sig. risiede ancora nella casa coniugale di sua Pt_1 esclusiva proprietà.
3. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Parte_3 collocamento principale presso il padre e nella casa coniugale.
4. I genitori terranno con sé il piccolo , con le seguenti modalità: Pt_3
a. Settimanalmente:
- a settimane alternate, che inizieranno il giovedì pomeriggio, ripreso dall'asilo/scuola Pt_3
o, se all'uscita fosse preso dai nonni paterni o materni, presso di questi, e per tutto il fine settimana e fino alla mattina del lunedì, con ripresa da scuola da parte del genitore che non lo ha avuto con sé nel fine settimana il lunedì pomeriggio e sino alla mattina del giovedì.
I coniugi potranno accordarsi per eventuali modifiche di giorni e orari per necessità lavorative e personali.
b. Festività:
- viene stabilito il criterio dell'alternanza, cosicché ad anni alterni, trascorrerà l'8 Pt_3 dicembre con un genitore (a partire quest'anno con il padre) il Natale (dalla Vigilia e fino al 26 dicembre) con l'altro, ed il Capodanno (31 dicembre e 1 gennaio) con il primo e così alternativamente per le successive festività, 6 gennaio, Carnevale, Pasqua.
- rimangono salvi diversi accordi tra i genitori, in particolare nel caso in cui gli stessi, compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali del figlio, decidessero di partire, nei suddetti periodi, per una vacanza di diversi giorni, previo accordo con l'altro coniuge e comunicazione di indirizzo e numero telefonico del luogo in cui si recheranno con il figlio;
c. Vacanze estive:
- premesso che i genitori sono entrambi impiegati nel campo dell'educazione e hanno vacanze corrispondenti alla sospensione dell'anno scolastico, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà i mesi estivi come segue: venti giorni a luglio con un Pt_3 genitore e venti giorni ad agosto con l'altro.
Qualora i coniugi dovessero programmare viaggi o vacanze che si discostino da tale programma, saranno sempre salvi i diversi accordi presi, osservando il principio di parità del tempo trascorso con il figlio minore durante il periodo estivo.
5. Il signor entro il giorno 15 di ogni mese verserà alla signora quale contributo Pt_1 Pt_2 al mantenimento concordato per il figlio minore, la somma di € 200,00 mensile;
considerato il regime di affidamento condiviso paritario, i coniugi concordano che sarà Pt_3 formalmente a carico del padre ai fini della dichiarazione dei redditi, ne consegue Pt_1
l'attribuzione al padre collocatario dell'assegno unico.
6. Tutte le spese straordinarie quali quelle mediche non mutuabili, specialistiche, dentistiche/odontoiatriche, scolastiche (retta per l'iscrizione a scuola, materiale scolastico, libri di inizio anno, gite scolastiche), per attività extra scolastiche, sport e ricreative, compresa la relativa attrezzatura, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le spese per le vacanze estive, natalizie e pasquali saranno sostenute direttamente dal coniuge con cui il bambino trascorrerà il relativo periodo di vacanza. Ogni altra spesa che i genitori concorderanno e che faranno rientrare nel loro progetto educativo (corsi culturali, vacanze studio, università, ripetizioni private, ecc.) dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, che le sosterranno nella misura del 50% ciascuno.
7. I coniugi si danno reciprocamente atto che la signora ha già asportato dalla casa Pt_2 coniugale tutti i beni di sua esclusiva proprietà, e che quanto in essa contenuto resterà nella disponibilità del signor in quanto di sua esclusiva proprietà, in quanto funzionali Pt_1 all'abitazione ed al suo godimento per sé e per il figlio, salvo diverso successivo accordo.
8. I coniugi concordano che ciascuno manterrà in via esclusiva dei veicoli rispettivamente intestati.
9. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere un conto corrente cointestato, presso CP_2
che terranno aperto al fine di ivi porre accantonamenti per le spese straordinarie a
[...] beneficio del figlio , rinunciando sin d'ora ad ogni rivalsa reciproca rispetto alle Pt_3 giacenze oggi risultanti;
10. Il signor e la signora ichiarano che con l'esatto adempimento di quanto sopra Pt_1 Pt_2 hanno definito ogni questione economica tra gli stessi intercorsa e non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente
La domanda veniva accolta per la parte della separazione, dopo la celebrazione di udienza cartolare in data 02.10.2024, con sentenza n. 1712/2024 pubblicata in data 04.11.2024, e con ordinanza in pari data il procedimento veniva rimesso sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, con assegnazione del termine del 30 aprile 2025 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
Entro il termine assegnato i coniugi depositavano le prescritte note in sostituzione di udienza, dichiaravano di non volersi riconciliare e di rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473- bis c.p.c. e di rinunciare all'appello della sentenza di divorzio, insistendo per la pronuncia di divorzio alle stesse condizioni già concordate nella separazione e come in ricorso.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Pieranica (CR) il 02.08.2014 tra Pt_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pieranica (CR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Settala (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 30 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott. Anna Catteneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/06/2024 da
1) Parte_1 nato/a Milano il 19.10.1985 cittadino/a: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marco Sciacqua presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Brescia il 05.05.1985 cittadino/a: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marco Sciacqua presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Comune di Pieranica (CR) il 02/08/2014
(anno 2014, atto n. 16 parte II serie C)
In comunione legale dei beni.
□ separati consensualmente con sentenza n. 1712/2024 VG emessa dal Tribunale di Milano in data 02/10/2024 nell'ambito del presente procedimento (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] di cittadinanza italiana C.F. Parte_3 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 giugno 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente svolto domanda cumulativa per ottenere la pronuncia di separazione e divorzio e alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano di vivere già in dimore diverse;
la signora si è infatti trasferita Pt_2 dalla casa coniugale di via Saragat 2 in altra casa di sua proprietà in via Brianza 7/B nel medesimo Comune di Settala, mentre il sig. risiede ancora nella casa coniugale di sua Pt_1 esclusiva proprietà.
3. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Parte_3 collocamento principale presso il padre e nella casa coniugale.
4. I genitori terranno con sé il piccolo , con le seguenti modalità: Pt_3
a. Settimanalmente:
- a settimane alternate, che inizieranno il giovedì pomeriggio, ripreso dall'asilo/scuola Pt_3
o, se all'uscita fosse preso dai nonni paterni o materni, presso di questi, e per tutto il fine settimana e fino alla mattina del lunedì, con ripresa da scuola da parte del genitore che non lo ha avuto con sé nel fine settimana il lunedì pomeriggio e sino alla mattina del giovedì.
I coniugi potranno accordarsi per eventuali modifiche di giorni e orari per necessità lavorative e personali.
b. Festività:
- viene stabilito il criterio dell'alternanza, cosicché ad anni alterni, trascorrerà l'8 Pt_3 dicembre con un genitore (a partire quest'anno con il padre) il Natale (dalla Vigilia e fino al 26 dicembre) con l'altro, ed il Capodanno (31 dicembre e 1 gennaio) con il primo e così alternativamente per le successive festività, 6 gennaio, Carnevale, Pasqua.
- rimangono salvi diversi accordi tra i genitori, in particolare nel caso in cui gli stessi, compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali del figlio, decidessero di partire, nei suddetti periodi, per una vacanza di diversi giorni, previo accordo con l'altro coniuge e comunicazione di indirizzo e numero telefonico del luogo in cui si recheranno con il figlio;
c. Vacanze estive:
- premesso che i genitori sono entrambi impiegati nel campo dell'educazione e hanno vacanze corrispondenti alla sospensione dell'anno scolastico, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà i mesi estivi come segue: venti giorni a luglio con un Pt_3 genitore e venti giorni ad agosto con l'altro.
Qualora i coniugi dovessero programmare viaggi o vacanze che si discostino da tale programma, saranno sempre salvi i diversi accordi presi, osservando il principio di parità del tempo trascorso con il figlio minore durante il periodo estivo.
5. Il signor entro il giorno 15 di ogni mese verserà alla signora quale contributo Pt_1 Pt_2 al mantenimento concordato per il figlio minore, la somma di € 200,00 mensile;
considerato il regime di affidamento condiviso paritario, i coniugi concordano che sarà Pt_3 formalmente a carico del padre ai fini della dichiarazione dei redditi, ne consegue Pt_1
l'attribuzione al padre collocatario dell'assegno unico.
6. Tutte le spese straordinarie quali quelle mediche non mutuabili, specialistiche, dentistiche/odontoiatriche, scolastiche (retta per l'iscrizione a scuola, materiale scolastico, libri di inizio anno, gite scolastiche), per attività extra scolastiche, sport e ricreative, compresa la relativa attrezzatura, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le spese per le vacanze estive, natalizie e pasquali saranno sostenute direttamente dal coniuge con cui il bambino trascorrerà il relativo periodo di vacanza. Ogni altra spesa che i genitori concorderanno e che faranno rientrare nel loro progetto educativo (corsi culturali, vacanze studio, università, ripetizioni private, ecc.) dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, che le sosterranno nella misura del 50% ciascuno.
7. I coniugi si danno reciprocamente atto che la signora ha già asportato dalla casa Pt_2 coniugale tutti i beni di sua esclusiva proprietà, e che quanto in essa contenuto resterà nella disponibilità del signor in quanto di sua esclusiva proprietà, in quanto funzionali Pt_1 all'abitazione ed al suo godimento per sé e per il figlio, salvo diverso successivo accordo.
8. I coniugi concordano che ciascuno manterrà in via esclusiva dei veicoli rispettivamente intestati.
9. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere un conto corrente cointestato, presso CP_2
che terranno aperto al fine di ivi porre accantonamenti per le spese straordinarie a
[...] beneficio del figlio , rinunciando sin d'ora ad ogni rivalsa reciproca rispetto alle Pt_3 giacenze oggi risultanti;
10. Il signor e la signora ichiarano che con l'esatto adempimento di quanto sopra Pt_1 Pt_2 hanno definito ogni questione economica tra gli stessi intercorsa e non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente
La domanda veniva accolta per la parte della separazione, dopo la celebrazione di udienza cartolare in data 02.10.2024, con sentenza n. 1712/2024 pubblicata in data 04.11.2024, e con ordinanza in pari data il procedimento veniva rimesso sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, con assegnazione del termine del 30 aprile 2025 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
Entro il termine assegnato i coniugi depositavano le prescritte note in sostituzione di udienza, dichiaravano di non volersi riconciliare e di rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473- bis c.p.c. e di rinunciare all'appello della sentenza di divorzio, insistendo per la pronuncia di divorzio alle stesse condizioni già concordate nella separazione e come in ricorso.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Pieranica (CR) il 02.08.2014 tra Pt_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pieranica (CR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Settala (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 30 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott. Anna Catteneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG