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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2626 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 04.04.2025, promosso
DA
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.02.1952, rappresentato e difeso giusta procura resa su atto separato dall'avv. Maria
Adelaide Latella, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Giuseppe Reale, n.
50/B, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._2
Reggio Calabria il 02.01.1961, rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'Avv. Antonia Maria Andidaro, presso il cui studio sito in Villa San
Giovanni (RC), Viale Italia, n. 4, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente- * * * * * visto il ricorso depositato il 24.09.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione stabilite con decreto di omologa n. 57, emesso in data 02.03.2015 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento iscritto al n. R.G. 1791/2014; considerato che con decreto del 22.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23.10.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.; preso atto che con decreto del 31.10.2024 è stata disposta l'anticipazione dell'udienza all'11.03.2025, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di note scritte;
constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato, in particolare, che il Tribunale aveva omologato la separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati a decorrere dal 02.10.2014 (data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale) con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno liberamente fissare ovunque la propria residenza e/o il proprio domicilio;
2) La casa coniugale, sita in Villa San Giovanni, località Acciarello, alla via Griso n.
23, è assegnata alla signora che la abiterà assieme ai figli;
CP_1
3) I beni mobili che arredano la casa coniugale rimangono nella piena disponibilità della signora CP_1
4) Il signor corrisponderà entro il giorno 27 di ogni mese, in favore di moglie e Pt_1
figli, un assegno di mantenimento pari ad euro 2.000,00; 5) I coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio dei passaporti; rilevato che le parti hanno dichiarato di voler parzialmente modificare le condizioni previste nel decreto di omologa della separazione n. 57/2015; preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 23.10.2024, il quale ha reso parere favorevole in data 07.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto, depositato il 24.09.2024 da e modifica parzialmente le Parte_1 Controparte_1
condizioni di separazione stabilite con il decreto di omologa del Tribunale di Reggio
Calabria n. 57 del 02.03.2015 nel modo seguente:
1) La casa coniugale, sita in Villa San Giovanni, località Acciarello, alla via Griso n.
23, è assegnata alla signora che la abiterà assieme al figlio CP_1 Persona_1
2) I beni mobili che arredano la casa coniugale rimangono nella piena disponibilità della signora;
Controparte_1
3) La sig.ra e i sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
rinunciano al proprio mantenimento;
4) I coniugi dichiarano di volere dare, siccome danno, immediata esecuzione ai presenti patti;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 09.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena M.A. Luppino Dott. Giuseppe Campagna