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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Maria Rosa Cantù Presidente
Dott. Giuseppe Serao Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 302/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 27/11/2024
d a rappresentata e difesa dall'avv. ROMAGNOLO OGGETTO: Parte_1
Vendita di cose mobili
, elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI, 46 ALESSANDRIA presso Pt_2
il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. MORSELLI MASSIMO, elettivamente domiciliata in VIA
GRAZIOLI 4 MANTOVA presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 711/2022 del Tribunale di Mantova sezione civile in pagina 1 di 11 data 27.09.2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante: Nel merito, accertare e dichiarare che l'importo della fornitura di
pannelli coibentati eseguita da a di cui all'ordine CP_1 Parte_1
in data 11/9/2018 ammonta ad euro 37.638,22 di cui euro 18.820,00 già versati;
-accertare e dichiarare il colpevole inesatto adempimento, integralmente imputabile
a delle obbligazioni contrattualmente assunte con Controparte_1 [...]
dichiarare tenuta e per l'effetto condannare a Parte_1 Controparte_1
risarcire a dei danni tutti alla medesima arrecati per Parte_1
la ritardata consegna della fornitura che si propongono nella misura complessiva di
€ 21.522,53 o altra diversa somma meglio ritenuta da codesto Ill.mo Tribunale, da
liquidarsi anche in via equitativa e da compensarsi, fino alla concorrenza con
quanto dovesse essere accertato dovuto a Controparte_1
vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato: respingere l'appello proposto da
contro
Parte_1
avverso la sentenza n.711/2022 emessa nella causa n.2491/2019 R.G. Controparte_1
dal Tribunale di Mantova, del 27.09.2022, confermando detta sentenza in ogni sua
parte. Respingersi le istanze istruttorie formulate dall'appellante in quanto tardive
ed ininfluenti ai fini della decisione.
Vinte le spese e le competenze di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione chiedeva, per intervenuta Parte_1
parziale estinzione fino alla concorrenza di € 21.522,53 la revoca del decreto pagina 2 di 11 ingiuntivo n. 567/2019 del Tribunale di Mantova del 17.04.2019 con il quale le era stato ingiunto di pagare a favore di (in Controparte_2
avanti la somma di euro 23.123,95 oltre interessi e spese, a saldo della CP_2
fattura n. 710/2018 del 30.11.2018 per fornitura di pannelli coibentati.
Esponeva l'opponente che:
i pannelli, per un importo complessivo di € 37.638,22, erano destinati al rifacimento del manto di copertura di due capannoni situati a Chiavari di proprietà di
[...]
e ; Pt_3 Parte_4
l'ordine (doc.1) prevedeva contrattualmente per la consegna una “attesa circa 20 gg
(consegna prima possibile)”;
essa aveva sottoscritto per accettazione i disegni degli “sviluppi definitivi dell'ordine” riconsegnandoli a con e-mail del 24/9/2018, nella quale CP_2
venivano richiamati i termini di consegna già pattuiti telefonicamente (al 06/10/2018
e 08/10/2018) onde rispettare con la propria committente il termine tassativo di fine lavori al 31 ottobre 2018 (doc.2), ma , benché sollecitata (doc. 10), nonostante CP_1
le rassicurazioni circa una consegna tra il 20 ed il 25/10/2018, effettuò le consegne solo nelle date del 15, 28 e 29 novembre 2018;
erano seguite le contestazioni a mezzo del proprio legale (doc. 15), e la richiesta di danni approssimativamente contabilizzati in oltre € 20.000 con pec in data
25/01/2019 (doc. 13).
Si costituiva l'opposta che insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, contestando le affermazioni avversarie ed in particolare di aver pagina 3 di 11 mai pattuito un termine di consegna della merce che potesse considerarsi essenziale.
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di prove testimoniali.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava l'opposizione con condanna di al rimborso delle spese di lite. Parte_1
Riteneva il giudice che:
nessuna contestazione vi fosse sull'effettiva consegna del materiale di cui alla conferma d'ordine del 11/09/2018 e neppure sull'an della pretesa creditoria;
neppure poteva considerarsi dimostrata la circostanza che fosse stato pattuito per iscritto o verbalmente tra le parti un termine essenziale per la sua consegna, dato che ciò non poteva evincersi né dalla previsione contrattuale (attesa circa 20 gg
consegna prima possibile), né dalle rassicurazioni circa i tempi di consegna successivamente indicati (dipendenti dall'effettiva produzione dei pannelli da parte di ditta terza), né dalle testimonianze assunte;
le date, per come convenute tra le parti, dovevano considerarsi meramente indicative,
elastiche e non essenziali, dal momento che il termine per essere ritenuto essenziale doveva essere definito come inderogabile;
quanto ai danni protestati non potevano riferirsi causalmente al dedotto ritardo nella consegna, tantopiù che la scopertura del tetto avrebbe dovuto essere programmata contestualmente alla effettiva disponibilità dei pannelli necessari per la sostituzione e che la data per il completamento dei lavori convenuta con la committenza risultava contrattualmente fissata per il 31/10/2019, ovvero un anno dopo l'avvenuta consegna nel novembre 2018 del materiale.
pagina 4 di 11 Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande tutte già Parte_5
svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma CP_2
della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 26/11/2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza ove il giudice ha ritenuto insussistente un termine essenziale di consegna dei pannelli sul presupposto che le email del 05/10/2018 e 10/10/2018 indicassero solo un termine di consegna di massima e che l'essenzialità del medesimo non risultasse nemmeno dalle testimonianze assunte.
Rileva che la sua domanda era volta a fare accertare l'esistenza di un termine essenziale pattuito per la consegna non ai fini della risoluzione del contratto, ma del risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1218 c.c, conseguenti all'inesatto adempimento.
I testi e avevano confermato che nel corso di una Testimone_1 Tes_2
telefonata (05/10/2018) era stata data loro rassicurazione da parte di CP_1
della consegna entro il 25/10/2018 e lo stesso aveva dichiarato il teste Tes_3
in riferimento ad un successivo incontro avvenuto il 23/10/2018.
L'arch. sull'esigenza di provvedere alla rimozione (avvenuta il Per_1
24/10/2018) dei vecchi pannelli prima della effettiva disponibilità dei nuovi aveva pagina 5 di 11 chiarito che “vi era un cronoprogramma da rispettare e abbiamo dovuto fare
Part riprogrammare i tempi di esecuzione e rifare le comunicazione all' a seguito dei
ritardi che ci sono stati”.
Evidenzia che dal canto suo non aveva provato la causa di forza maggiore o di CP_2
ritardo addebitabile al trasportatore, che ai sensi dell'art.2 della conferma d'ordine dell'11 settembre 2018, avrebbero potuto escludere la sua responsabilità.
Con il secondo motivo lamenta erroneità e contraddittorietà della sentenza ove il giudice ha ritenuto che la data di consegna dei lavori concordata tra
[...]
ed i committenti ( fosse quella del 30.10.2019 e non quella del CP_3 Pt_3
30.10.2018, non ammettendo capitoli di prova utili a dimostrare la circostanza a chiarimento della equivoca grafia contenuta nel contratto.
Con il terzo motivo critica la sentenza ove il giudice ha ritenuto che i danni lamentati (per complessivi euro 21.522,53) non sono riconducibili alla ritardata consegna della merce.
Fa notare che l'esatta individuazione del termine di fine lavori (31/10/2018) e la sua ravvicinata scadenza, nonché le rassicurazioni ricevute da per la consegna il CP_2
25/10/2018 devono considerarsi causa determinante della scelta di rimuovere i pannelli prima della consegna delle lastre.
Ribadisce che sono danni conseguenti alla ritardata consegna:
costo per l'acquisto e posizionamento dei teli (euro1.369,00-doc. 18) di protezione della copertura dei capannoni e relativa manodopera di tre persone per una giornata di lavoro (euro720), per un tortale di euro 2.116;
pagina 6 di 11 sostituzione di pannelli del controsoffitto e sistemazione dei rulli delle casse del supermercato in conseguenza delle forti piogge del periodo (euro 4.270 docc. 19-20);
spese (euro 169 doc.22) di noleggio di un wc chimico;
costi per rimborso spese (euro 2000) per fermo della gru noleggiata a favore della committente (docc.24-25);
maggiori costi (per euro 6.500-docc.26-28) per spese corrisposte alla Parte_7
per lavori extra per il posizionamento della copertura provvisoria e dei
[...]
listelli di sostegno ai teli (periodo dal 25/10 al 29/10/2018);
costo per fermo lavoro operai di EN IN socio lavoratore di per Parte_1
euro 6.466,95 (costo orario di euro 184,77 per 35 giorni-doc.31).
Con il quarto motivo infine censura la sentenza ove il giudice ha ritenuto generica la contestazione sul quantum della pretesa avversaria, nonostante l'erroneità
dell'importo della fattura azionata da Controparte_1
L'importo indicato nella conferma d'ordine infatti era di euro 37.638,22
(comprensivo di IVA); la metà (18.820) era stata già corrisposta alla creditrice;
residuava quindi una somma (euro 18.816,11) inferiore a quella (euro 23.123,95)
azionata in via monitoria, come specificamente contestato sia nell'atto introduttivo
(pag. 14), sia nella prima memoria ex art. 183 cpc (pagg. 4 e 5).
***
I primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vanno rigettati.
E' ineccepibile il ragionamento del giudice di primo grado che ha ritenuto non provata tra le parti la pattuizione di un termine essenziale per la consegna della pagina 7 di 11 merce in relazione ai termini di esecuzione del contratto di appalto che era Parte_1
tenuta ad onorare.
Nella conferma d'ordine del 11/09/2018 (doc. 1 fs si legge: “termini di Parte_1
consegna: materiale da ordinare/attesa circa 20 gg (consegna prima possibile)”.
Tale dicitura evidenzia unicamente che il materiale era da ordinare a ditte terze (e quindi non in pronta consegna) e che presumibilmente il tempo di attesa era di circa
20 gg, ma non vi è alcuna scadenza esattamente individuata o individuabile, bensì
solamente indicativa. Ciò conseguentemente rende inapplicabile anche il citato art. 2
delle condizioni di contratto (in calce alla conferma d'ordine) che fa riferimento ad una franchigia di 5 gg di ritardo o a cause per esso imputabili al trasportatore, ma sempre sul presupposto della fissazione di un termine espressamente pattuito.
Non può quindi considerarsi fissato tra le parti un effettivo termine di consegna non essendo sufficiente che questo sia determinato in modo soltanto approssimativo.
Anche nello scambio di mail intervenute successivamente non risulta l'assunzione da parte di di un suo obbligo tassativo alla consegna nel termine indicato CP_2
(25/10/2018), ma semplicemente un aggiornamento sulla data orientativa in cui presumibilmente tale consegna sarebbe potuta avvenire.
Nella mail del 02/10/2018 (doc.7) si legge: “..la produzione ci ha comunicato CP_2
un ritardo sulla consegna del materiale isolante che comporta quindi relativo
posticipo sulla produzione delle lastre e conseguente consegna in cantiere. Sarà
nostra premura sollecitare il fornitore per accelerare i tempi il prima possibile… al
momento ci hanno dato come data ultima il 25/10/2018…”.
pagina 8 di 11 Nella successiva mail del 05/10/2018 si legge ancora: “..La situazione non si è
sbloccata da due giorni fa pertanto, a malincuore, siete liberi di gestire l'ordine
come volete e di ordinare il materiale al fornitore che ve lo consegnerà nel più breve
tempo possibile con conseguente restituzione dell'importo di acconto”.
In seguito (mail del 10/10/2018-doc.10) veniva trasmessa anche la lettera del fornitore che confermava la possibile consegna tra il 20 ed il CP_4
25/10/2018, ciò che comunque ancora una volta non equivaleva ad assunzione di di un obbligo di adempimento nel termine indicato non potendo le CP_2
rassicurazioni ed informative fornite sostituire un'espressa pattuizione in tal senso.
Lo stesso dicasi per le dichiarazioni dei testi di parte appellante ( e Tes_1 Tes_2
che pur indicando la data del 25/10/2018 come quella menzionata per la consegna non hanno confermato che ciò fosse stato oggetto di una vera e propria pattuizione.
Va inoltre rimarcato, come già evidenziato dal giudice di primo grado che, nel contratto di appalto del 06/09/2018 (doc.2) tra e la committenza Parte_1 [...]
e ), la data di inizio lavori (art. 9) era stata fissata “entro 5 gg dal Pt_3 Parte_4
pagamento del primo acconto e comunque presumibilmente entro il 30/09/2018”,
mentre quella di ultimazione dei lavori al 31/10/2019 (art. 10).
In detto contratto si precisava anche all'art. 20 che “l'appaltatore nell'accettare i
termini di esecuzione dei lavori, ha tenuto debitamente conto di ogni alea relativa
alla natura ed alle modalità esecutive dei lavori stessi”.
E' stata quindi smentita la tesi dell'appellante secondo cui la consegna di Parte_1
dovesse rispettare il termine essenziale del 31/10/2018 per essere quello il termine pagina 9 di 11 essenziale che essa avrebbe dovuto a sua volta rispettare nei confronti della propria committente.
Tra l'altro non è stato in alcun modo provato né tantomeno dedotto, che a causa della
“lamentata ritardata” consegna dei pannelli, la committenza abbia richiesto a sua volta all'appellante un risarcimento danni per il ritardo nell'ultimazione dei lavori.
I danni di cui chiede il ristoro a sono infatti tutti imputabili alla sua Parte_1 CP_2
scelta, del tutto arbitraria, di procedere in ogni caso alla rimozione della preesistente copertura dei capannoni prima dell'effettivo ricevimento in cantiere delle lastre necessarie a sostituirla.
La necessità di provvedere all'allestimento di una copertura provvisoria con teli di protezione e le spese ivi collegate non sono in nesso di causalità con la ritardata consegna, ma viceversa con la incauta scelta di intervenire sul tetto senza la materiale disponibilità dei pannelli sostitutivi, ciò che esclude quindi, ai sensi dell'art. 1227 c.c, ogni responsabilità in capo all'appellata.
Anche la necessità di riprogrammare i tempi di esecuzione e di rifare le
Parte comunicazioni all' non giustificano di per sé la scelta imprudente di anticipare lo smantellamento del tetto.
Va ugualmente rigettato il quarto motivo.
L'appellante ha solo genericamente evidenziato che la fattura azionata n. 710/2018
presentava un importo (23.23,95) superiore alla metà (18.820) che a suo dire avrebbe dovuto ancora versare sulla base della conferma d'ordine, senza specificatamente contestare le voci e soprattutto i quantitativi della merce consegnata indicati in pagina 10 di 11 fattura superiori a quelli originariamente preventivati. Va tenuto altresì conto che nella conferma d'ordine era stato solo indicato e non conteggiato anche il costo del trasporto (€ 400/per viaggio), mentre nella fattura n. 710/2018 è stato esposto e conteggiato il costo complessivo per i tre viaggi di consegna della merce.
Alla luce di quanto sopra l'appello è rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro € 21.552,53).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 711/2022 del Tribunale di
Mantova sezione civile in data 27.09.2022 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 08 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Manuela Cantù pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Maria Rosa Cantù Presidente
Dott. Giuseppe Serao Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 302/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 27/11/2024
d a rappresentata e difesa dall'avv. ROMAGNOLO OGGETTO: Parte_1
Vendita di cose mobili
, elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI, 46 ALESSANDRIA presso Pt_2
il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. MORSELLI MASSIMO, elettivamente domiciliata in VIA
GRAZIOLI 4 MANTOVA presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 711/2022 del Tribunale di Mantova sezione civile in pagina 1 di 11 data 27.09.2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante: Nel merito, accertare e dichiarare che l'importo della fornitura di
pannelli coibentati eseguita da a di cui all'ordine CP_1 Parte_1
in data 11/9/2018 ammonta ad euro 37.638,22 di cui euro 18.820,00 già versati;
-accertare e dichiarare il colpevole inesatto adempimento, integralmente imputabile
a delle obbligazioni contrattualmente assunte con Controparte_1 [...]
dichiarare tenuta e per l'effetto condannare a Parte_1 Controparte_1
risarcire a dei danni tutti alla medesima arrecati per Parte_1
la ritardata consegna della fornitura che si propongono nella misura complessiva di
€ 21.522,53 o altra diversa somma meglio ritenuta da codesto Ill.mo Tribunale, da
liquidarsi anche in via equitativa e da compensarsi, fino alla concorrenza con
quanto dovesse essere accertato dovuto a Controparte_1
vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato: respingere l'appello proposto da
contro
Parte_1
avverso la sentenza n.711/2022 emessa nella causa n.2491/2019 R.G. Controparte_1
dal Tribunale di Mantova, del 27.09.2022, confermando detta sentenza in ogni sua
parte. Respingersi le istanze istruttorie formulate dall'appellante in quanto tardive
ed ininfluenti ai fini della decisione.
Vinte le spese e le competenze di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione chiedeva, per intervenuta Parte_1
parziale estinzione fino alla concorrenza di € 21.522,53 la revoca del decreto pagina 2 di 11 ingiuntivo n. 567/2019 del Tribunale di Mantova del 17.04.2019 con il quale le era stato ingiunto di pagare a favore di (in Controparte_2
avanti la somma di euro 23.123,95 oltre interessi e spese, a saldo della CP_2
fattura n. 710/2018 del 30.11.2018 per fornitura di pannelli coibentati.
Esponeva l'opponente che:
i pannelli, per un importo complessivo di € 37.638,22, erano destinati al rifacimento del manto di copertura di due capannoni situati a Chiavari di proprietà di
[...]
e ; Pt_3 Parte_4
l'ordine (doc.1) prevedeva contrattualmente per la consegna una “attesa circa 20 gg
(consegna prima possibile)”;
essa aveva sottoscritto per accettazione i disegni degli “sviluppi definitivi dell'ordine” riconsegnandoli a con e-mail del 24/9/2018, nella quale CP_2
venivano richiamati i termini di consegna già pattuiti telefonicamente (al 06/10/2018
e 08/10/2018) onde rispettare con la propria committente il termine tassativo di fine lavori al 31 ottobre 2018 (doc.2), ma , benché sollecitata (doc. 10), nonostante CP_1
le rassicurazioni circa una consegna tra il 20 ed il 25/10/2018, effettuò le consegne solo nelle date del 15, 28 e 29 novembre 2018;
erano seguite le contestazioni a mezzo del proprio legale (doc. 15), e la richiesta di danni approssimativamente contabilizzati in oltre € 20.000 con pec in data
25/01/2019 (doc. 13).
Si costituiva l'opposta che insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, contestando le affermazioni avversarie ed in particolare di aver pagina 3 di 11 mai pattuito un termine di consegna della merce che potesse considerarsi essenziale.
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di prove testimoniali.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava l'opposizione con condanna di al rimborso delle spese di lite. Parte_1
Riteneva il giudice che:
nessuna contestazione vi fosse sull'effettiva consegna del materiale di cui alla conferma d'ordine del 11/09/2018 e neppure sull'an della pretesa creditoria;
neppure poteva considerarsi dimostrata la circostanza che fosse stato pattuito per iscritto o verbalmente tra le parti un termine essenziale per la sua consegna, dato che ciò non poteva evincersi né dalla previsione contrattuale (attesa circa 20 gg
consegna prima possibile), né dalle rassicurazioni circa i tempi di consegna successivamente indicati (dipendenti dall'effettiva produzione dei pannelli da parte di ditta terza), né dalle testimonianze assunte;
le date, per come convenute tra le parti, dovevano considerarsi meramente indicative,
elastiche e non essenziali, dal momento che il termine per essere ritenuto essenziale doveva essere definito come inderogabile;
quanto ai danni protestati non potevano riferirsi causalmente al dedotto ritardo nella consegna, tantopiù che la scopertura del tetto avrebbe dovuto essere programmata contestualmente alla effettiva disponibilità dei pannelli necessari per la sostituzione e che la data per il completamento dei lavori convenuta con la committenza risultava contrattualmente fissata per il 31/10/2019, ovvero un anno dopo l'avvenuta consegna nel novembre 2018 del materiale.
pagina 4 di 11 Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande tutte già Parte_5
svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma CP_2
della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 26/11/2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza ove il giudice ha ritenuto insussistente un termine essenziale di consegna dei pannelli sul presupposto che le email del 05/10/2018 e 10/10/2018 indicassero solo un termine di consegna di massima e che l'essenzialità del medesimo non risultasse nemmeno dalle testimonianze assunte.
Rileva che la sua domanda era volta a fare accertare l'esistenza di un termine essenziale pattuito per la consegna non ai fini della risoluzione del contratto, ma del risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1218 c.c, conseguenti all'inesatto adempimento.
I testi e avevano confermato che nel corso di una Testimone_1 Tes_2
telefonata (05/10/2018) era stata data loro rassicurazione da parte di CP_1
della consegna entro il 25/10/2018 e lo stesso aveva dichiarato il teste Tes_3
in riferimento ad un successivo incontro avvenuto il 23/10/2018.
L'arch. sull'esigenza di provvedere alla rimozione (avvenuta il Per_1
24/10/2018) dei vecchi pannelli prima della effettiva disponibilità dei nuovi aveva pagina 5 di 11 chiarito che “vi era un cronoprogramma da rispettare e abbiamo dovuto fare
Part riprogrammare i tempi di esecuzione e rifare le comunicazione all' a seguito dei
ritardi che ci sono stati”.
Evidenzia che dal canto suo non aveva provato la causa di forza maggiore o di CP_2
ritardo addebitabile al trasportatore, che ai sensi dell'art.2 della conferma d'ordine dell'11 settembre 2018, avrebbero potuto escludere la sua responsabilità.
Con il secondo motivo lamenta erroneità e contraddittorietà della sentenza ove il giudice ha ritenuto che la data di consegna dei lavori concordata tra
[...]
ed i committenti ( fosse quella del 30.10.2019 e non quella del CP_3 Pt_3
30.10.2018, non ammettendo capitoli di prova utili a dimostrare la circostanza a chiarimento della equivoca grafia contenuta nel contratto.
Con il terzo motivo critica la sentenza ove il giudice ha ritenuto che i danni lamentati (per complessivi euro 21.522,53) non sono riconducibili alla ritardata consegna della merce.
Fa notare che l'esatta individuazione del termine di fine lavori (31/10/2018) e la sua ravvicinata scadenza, nonché le rassicurazioni ricevute da per la consegna il CP_2
25/10/2018 devono considerarsi causa determinante della scelta di rimuovere i pannelli prima della consegna delle lastre.
Ribadisce che sono danni conseguenti alla ritardata consegna:
costo per l'acquisto e posizionamento dei teli (euro1.369,00-doc. 18) di protezione della copertura dei capannoni e relativa manodopera di tre persone per una giornata di lavoro (euro720), per un tortale di euro 2.116;
pagina 6 di 11 sostituzione di pannelli del controsoffitto e sistemazione dei rulli delle casse del supermercato in conseguenza delle forti piogge del periodo (euro 4.270 docc. 19-20);
spese (euro 169 doc.22) di noleggio di un wc chimico;
costi per rimborso spese (euro 2000) per fermo della gru noleggiata a favore della committente (docc.24-25);
maggiori costi (per euro 6.500-docc.26-28) per spese corrisposte alla Parte_7
per lavori extra per il posizionamento della copertura provvisoria e dei
[...]
listelli di sostegno ai teli (periodo dal 25/10 al 29/10/2018);
costo per fermo lavoro operai di EN IN socio lavoratore di per Parte_1
euro 6.466,95 (costo orario di euro 184,77 per 35 giorni-doc.31).
Con il quarto motivo infine censura la sentenza ove il giudice ha ritenuto generica la contestazione sul quantum della pretesa avversaria, nonostante l'erroneità
dell'importo della fattura azionata da Controparte_1
L'importo indicato nella conferma d'ordine infatti era di euro 37.638,22
(comprensivo di IVA); la metà (18.820) era stata già corrisposta alla creditrice;
residuava quindi una somma (euro 18.816,11) inferiore a quella (euro 23.123,95)
azionata in via monitoria, come specificamente contestato sia nell'atto introduttivo
(pag. 14), sia nella prima memoria ex art. 183 cpc (pagg. 4 e 5).
***
I primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vanno rigettati.
E' ineccepibile il ragionamento del giudice di primo grado che ha ritenuto non provata tra le parti la pattuizione di un termine essenziale per la consegna della pagina 7 di 11 merce in relazione ai termini di esecuzione del contratto di appalto che era Parte_1
tenuta ad onorare.
Nella conferma d'ordine del 11/09/2018 (doc. 1 fs si legge: “termini di Parte_1
consegna: materiale da ordinare/attesa circa 20 gg (consegna prima possibile)”.
Tale dicitura evidenzia unicamente che il materiale era da ordinare a ditte terze (e quindi non in pronta consegna) e che presumibilmente il tempo di attesa era di circa
20 gg, ma non vi è alcuna scadenza esattamente individuata o individuabile, bensì
solamente indicativa. Ciò conseguentemente rende inapplicabile anche il citato art. 2
delle condizioni di contratto (in calce alla conferma d'ordine) che fa riferimento ad una franchigia di 5 gg di ritardo o a cause per esso imputabili al trasportatore, ma sempre sul presupposto della fissazione di un termine espressamente pattuito.
Non può quindi considerarsi fissato tra le parti un effettivo termine di consegna non essendo sufficiente che questo sia determinato in modo soltanto approssimativo.
Anche nello scambio di mail intervenute successivamente non risulta l'assunzione da parte di di un suo obbligo tassativo alla consegna nel termine indicato CP_2
(25/10/2018), ma semplicemente un aggiornamento sulla data orientativa in cui presumibilmente tale consegna sarebbe potuta avvenire.
Nella mail del 02/10/2018 (doc.7) si legge: “..la produzione ci ha comunicato CP_2
un ritardo sulla consegna del materiale isolante che comporta quindi relativo
posticipo sulla produzione delle lastre e conseguente consegna in cantiere. Sarà
nostra premura sollecitare il fornitore per accelerare i tempi il prima possibile… al
momento ci hanno dato come data ultima il 25/10/2018…”.
pagina 8 di 11 Nella successiva mail del 05/10/2018 si legge ancora: “..La situazione non si è
sbloccata da due giorni fa pertanto, a malincuore, siete liberi di gestire l'ordine
come volete e di ordinare il materiale al fornitore che ve lo consegnerà nel più breve
tempo possibile con conseguente restituzione dell'importo di acconto”.
In seguito (mail del 10/10/2018-doc.10) veniva trasmessa anche la lettera del fornitore che confermava la possibile consegna tra il 20 ed il CP_4
25/10/2018, ciò che comunque ancora una volta non equivaleva ad assunzione di di un obbligo di adempimento nel termine indicato non potendo le CP_2
rassicurazioni ed informative fornite sostituire un'espressa pattuizione in tal senso.
Lo stesso dicasi per le dichiarazioni dei testi di parte appellante ( e Tes_1 Tes_2
che pur indicando la data del 25/10/2018 come quella menzionata per la consegna non hanno confermato che ciò fosse stato oggetto di una vera e propria pattuizione.
Va inoltre rimarcato, come già evidenziato dal giudice di primo grado che, nel contratto di appalto del 06/09/2018 (doc.2) tra e la committenza Parte_1 [...]
e ), la data di inizio lavori (art. 9) era stata fissata “entro 5 gg dal Pt_3 Parte_4
pagamento del primo acconto e comunque presumibilmente entro il 30/09/2018”,
mentre quella di ultimazione dei lavori al 31/10/2019 (art. 10).
In detto contratto si precisava anche all'art. 20 che “l'appaltatore nell'accettare i
termini di esecuzione dei lavori, ha tenuto debitamente conto di ogni alea relativa
alla natura ed alle modalità esecutive dei lavori stessi”.
E' stata quindi smentita la tesi dell'appellante secondo cui la consegna di Parte_1
dovesse rispettare il termine essenziale del 31/10/2018 per essere quello il termine pagina 9 di 11 essenziale che essa avrebbe dovuto a sua volta rispettare nei confronti della propria committente.
Tra l'altro non è stato in alcun modo provato né tantomeno dedotto, che a causa della
“lamentata ritardata” consegna dei pannelli, la committenza abbia richiesto a sua volta all'appellante un risarcimento danni per il ritardo nell'ultimazione dei lavori.
I danni di cui chiede il ristoro a sono infatti tutti imputabili alla sua Parte_1 CP_2
scelta, del tutto arbitraria, di procedere in ogni caso alla rimozione della preesistente copertura dei capannoni prima dell'effettivo ricevimento in cantiere delle lastre necessarie a sostituirla.
La necessità di provvedere all'allestimento di una copertura provvisoria con teli di protezione e le spese ivi collegate non sono in nesso di causalità con la ritardata consegna, ma viceversa con la incauta scelta di intervenire sul tetto senza la materiale disponibilità dei pannelli sostitutivi, ciò che esclude quindi, ai sensi dell'art. 1227 c.c, ogni responsabilità in capo all'appellata.
Anche la necessità di riprogrammare i tempi di esecuzione e di rifare le
Parte comunicazioni all' non giustificano di per sé la scelta imprudente di anticipare lo smantellamento del tetto.
Va ugualmente rigettato il quarto motivo.
L'appellante ha solo genericamente evidenziato che la fattura azionata n. 710/2018
presentava un importo (23.23,95) superiore alla metà (18.820) che a suo dire avrebbe dovuto ancora versare sulla base della conferma d'ordine, senza specificatamente contestare le voci e soprattutto i quantitativi della merce consegnata indicati in pagina 10 di 11 fattura superiori a quelli originariamente preventivati. Va tenuto altresì conto che nella conferma d'ordine era stato solo indicato e non conteggiato anche il costo del trasporto (€ 400/per viaggio), mentre nella fattura n. 710/2018 è stato esposto e conteggiato il costo complessivo per i tre viaggi di consegna della merce.
Alla luce di quanto sopra l'appello è rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro € 21.552,53).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 711/2022 del Tribunale di
Mantova sezione civile in data 27.09.2022 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 08 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Manuela Cantù pagina 11 di 11