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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/03/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 82/2024 P.U., promosso
DA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Noemi Corso per procura allegata al Email_1
ricorso
PROPONENTE
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
❖❖❖
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da in data 20 dicembre 2024; Parte_1
visto il provvedimento di assegnazione del procedimento emesso in data gennaio 2025; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, comma
2, CCII, posto che il centro degli interessi principali della debitrice – da presumersi coincidente con la residenza (o il domicilio) – si trova a
Bagheria (comune rientrante nel circondario del Tribunale di Termini
Imerese); rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. , così come integrata in data 20 gennaio Persona_1 2025, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3,
CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appare dimostrata la sussistenza, in capo alla proponente, sia della qualifica di consumatore (cfr. art. 2, comma 1, lett. e,
CCII) sia dello stato di sovraindebitamento (cfr. art. 2, comma 1, lett. c,
CCII); osservato che, con decreto del 20 gennaio 2025, si è rilevata l'assenza
(allo stato) di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1,
CCII, non risultando che la proponente sia stato esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che la stessa abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con il medesimo decreto, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito https://tribunale-terminiimerese.giustizia.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, con avviso a questi ultimi che, nei venti giorni successivi, avrebbero potuto inviare le proprie osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) l'onere per il professionista, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, di riferire per iscritto, sentita la debitrice, proponendo le eventuali modifiche al piano ritenute necessarie;
d) il divieto generale di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per la debitrice di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
rilevato che, con successivo provvedimento del 27 gennaio 2025, è stata disposta la sospensione delle procedure esecutive presso terzi a carico della
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debitrice iscritte ai nn. 122/2021 e 828/2022 R.G. Es. del Tribunale di
Termini Imerese dato atto che, con nota depositata il 20 febbraio 2025, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che, entro il termine assegnato, non sono state trasmesse osservazioni, bensì unicamente una precisazione del credito da parte della
Parte_2
considerato che, alla luce di tale precisazione, il professionista ha apportato al piano originario le modifiche ad essa conseguenziali, ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCII;
rilevato, a questo punto, che la proponente presenta Parte_1
un'esposizione debitoria complessiva di € 86.003,75, cui vanno aggiunti i costi della presente procedura, che ammontano ad € 3.904,00 (di cui
€ 2.440,00 per compenso del professionista ed € 1.464,00 per compenso del legale dalla stessa incaricato), per un totale di € 89.907,75;
considerato che
, a fronte di ciò, la proponente ha offerto di versare, in un arco temporale di sette anni, la somma di € 28.584,99 in n. 84 rate mensili, con cui soddisfare i crediti per spese di procedura in modo integrale, i crediti privilegiati erariali nella misura del 40 (€ 643,50) e i crediti chirografari in misura pari al 21,37%, come da prospetto di seguito riportato:
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rilevato che, quanto alla somma di € 25.000,00, il pagamento in favore dei creditori verrà effettuato in un'unica soluzione, a seguito dell'omologazione del piano, dalla Fondazione Controparte_1
(con garanzia ministeriale ai sensi della L. 108/1996), alla quale la
[...]
proponente restituirà l'importo attraverso le predette rate mensili;
rilevato che tale impegno verrà assolto destinando ai creditori una quota dello stipendio da lavoratore dipendente percepita dalla proponente
(ammontante ad € 1.468,35 medi al mese) e trattenendo la restante parte per il fabbisogno del nucleo familiare composto dalla stessa e dal figlio trentaseienne (fabbisogno stimato in € 1.122,00 al mese); considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale della debitrice, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;
considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII), ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
evidenziato, da ultimo, che il compenso spettante al professionista nominato dall'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano (ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione di eventuali acconti), atteso che l'art. 71, comma 4, CCII dispone: “Terminata
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l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
); C.F._1
DISPONE che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott.
, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le Persona_1
eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentita la debitrice, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro i due giorni successivi alla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito https://tribunale- terminiimerese.giustizia.it e provveda a comunicarla ai creditori;
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DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a la sottoscrizione di strumenti creditizi e Controparte_2
finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per la debitrice di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al proponente e al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. . Persona_1
Termini Imerese, 28 febbraio 2025
IL GIUDICE
Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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