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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Stefania Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso proposto da BE AN e FO IS con il quale si chiede l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ST OR quale titolare della omonima impresa individuale (c.f./p.i. [...]) con sede in VIA O. RESPIGHI 6/B SCANDICCI;
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Preso atto che il debitore, con l'assistenza dell'avv. arco Gori, è comparso all'udienza fissata per la sua audizione, e ha chiesto un rinvio per poter sanare la situazione debitoria nei confronti dei ricorrenti;
ha altresì precisato di essere proprietario al 50% di un immobile di civile abitazione a Scandicci, dove abita la ex moglie con i due figli e che tale immobile è in vendita;
sullo stesso, che ha un valore di circa un milione e mezzo, è iscritta un'ipoteca con un residuo di mutuo di circa € 400.000; ha aggiunto di essere inoltre proprietario per l'intero di una casa del valore di circa 300.000 euro sempre a Scandicci e di abitare in affitto pagina 1 di 4 a Montespertoli, Piazza del Popolo 21; infine ha riferito di avere un immobile in leasing a Firenze, via dè
Bardi, in relazione al quale è in corso una trattativa con Alba Leasing che prevede il pagamento del riscatto di € 146.377,99 euro, che sarà pagato tramite la stipula di contratto preliminare di acquisto con un terzo per
€ 300.000, terzo che pagherà direttamente al leasing quanto dovuto e la differenza al debitore medesimo;
Rilevato che il debitore è imprenditore commerciale e dagli atti emerge che non ha il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale (essendo debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 626.406,92), mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII.;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza del debitore, inteso come situazione di incapacità, stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
-dal mancato pagamento dei crediti delle ricorrenti risultanti da titoli esecutivi di formazione giudiziale non impugnati dalla debitrice (decreti ingiuntivi non opposti);
-dall'esito negativo delle azioni esecutive intraprese dai ricorrenti;
-dall'esposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 626.406,92;
Ritenuto che lo stato di insolvenza non possa essere escluso da quanto riferito dal debitore all'udienza,
non avendo il medesimo allegato alcun documento a riprova delle dichiarazioni rese – come era suo onere alla luce dei gravi indici sopra richiamati- e dovendosi individuare l'insolvenza nella situazione di incapacità, che non consente all'imprenditore di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, incapacità, che oltre ad emergere dai predetti elementi sintomatici, non appare transitoria, perdurando essa da tempo, come emerge dagli anni cui si riferiscono le cartelle e gli avvisi di addebito di cui all'elenco acquisito presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione;
pagina 2 di 4
Ritenuto che
ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di ST OR (c.f./p.i. [...]), titolare della omonima impresa individuale, con sede in VIA O. RESPIGHI 6/B SCANDICCI
Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
e Curatore il dott. Francesco Losso tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 10.07.2025 ad ore 10 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 3 di 4 3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 19/03/2025
La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Stefania Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso proposto da BE AN e FO IS con il quale si chiede l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ST OR quale titolare della omonima impresa individuale (c.f./p.i. [...]) con sede in VIA O. RESPIGHI 6/B SCANDICCI;
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Preso atto che il debitore, con l'assistenza dell'avv. arco Gori, è comparso all'udienza fissata per la sua audizione, e ha chiesto un rinvio per poter sanare la situazione debitoria nei confronti dei ricorrenti;
ha altresì precisato di essere proprietario al 50% di un immobile di civile abitazione a Scandicci, dove abita la ex moglie con i due figli e che tale immobile è in vendita;
sullo stesso, che ha un valore di circa un milione e mezzo, è iscritta un'ipoteca con un residuo di mutuo di circa € 400.000; ha aggiunto di essere inoltre proprietario per l'intero di una casa del valore di circa 300.000 euro sempre a Scandicci e di abitare in affitto pagina 1 di 4 a Montespertoli, Piazza del Popolo 21; infine ha riferito di avere un immobile in leasing a Firenze, via dè
Bardi, in relazione al quale è in corso una trattativa con Alba Leasing che prevede il pagamento del riscatto di € 146.377,99 euro, che sarà pagato tramite la stipula di contratto preliminare di acquisto con un terzo per
€ 300.000, terzo che pagherà direttamente al leasing quanto dovuto e la differenza al debitore medesimo;
Rilevato che il debitore è imprenditore commerciale e dagli atti emerge che non ha il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale (essendo debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 626.406,92), mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII.;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza del debitore, inteso come situazione di incapacità, stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
-dal mancato pagamento dei crediti delle ricorrenti risultanti da titoli esecutivi di formazione giudiziale non impugnati dalla debitrice (decreti ingiuntivi non opposti);
-dall'esito negativo delle azioni esecutive intraprese dai ricorrenti;
-dall'esposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 626.406,92;
Ritenuto che lo stato di insolvenza non possa essere escluso da quanto riferito dal debitore all'udienza,
non avendo il medesimo allegato alcun documento a riprova delle dichiarazioni rese – come era suo onere alla luce dei gravi indici sopra richiamati- e dovendosi individuare l'insolvenza nella situazione di incapacità, che non consente all'imprenditore di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, incapacità, che oltre ad emergere dai predetti elementi sintomatici, non appare transitoria, perdurando essa da tempo, come emerge dagli anni cui si riferiscono le cartelle e gli avvisi di addebito di cui all'elenco acquisito presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione;
pagina 2 di 4
Ritenuto che
ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di ST OR (c.f./p.i. [...]), titolare della omonima impresa individuale, con sede in VIA O. RESPIGHI 6/B SCANDICCI
Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
e Curatore il dott. Francesco Losso tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 10.07.2025 ad ore 10 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 3 di 4 3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 19/03/2025
La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli
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