Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/05/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4611/2024 R.G.A.C. introitata all'udienza del 01.04.2025
TRA
nata a [...] il [...], (CF , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Liuzzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in Taranto alla via Dario Lupo n. 32, in virtù di mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
nato a [...] il [...], (CF ); Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per la ricorrente come da verbale di udienza del 01.04.2025 e con l'intervento del
P.M.;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.10.2024, esponeva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Taranto in data 26.10.1983, che dal matrimonio nascevano Controparte_1
Con tre figli: , in data 06.07.1984, , in data 29.01.1992, Controparte_2 Controparte_3 Per_1
in data 28.06.2000, ad oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che il Tribunale
[...]
di Taranto aveva omologato la separazione dei coniugi con Decreto n. 11171/2020 depositato il
20.07.2020, pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza del 01.04.2025, il convenuto non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente citato, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
********
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che non si è costituito Controparte_1
in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo con pedissequo decreto di fissazione udienza.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse del convenuto per la sua vicenda matrimoniale, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente nel procedimento di separazione personale, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi.
Il lungo periodo di separazione e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, nulla deve essere disposto non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda.
La natura della controversia e l'interesse del ricorrente alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda respinta o Controparte_1
assorbita, così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 26.10.1983 da nata a [...] il [...] e nato Parte_1 Controparte_1
a Taranto il 26.10.1958, matrimonio registrato al n. 222, parte II, serie A, dei registri dell'Ufficio di
Stato civile del Comune di Taranto dell'anno 1983.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.04.2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente