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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/01/2024, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
RG. n. 1747/2021
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 08/01/2024 ore 9.00
E' comparso, nell'interesse di parte attrice, l'Avv. Valenti e nell'interesse delle parti convenute l'Avv. Andrea Patarozzi, in sostituzione degli Avv.ti Montella e Sirena, i quali danno atto di aver raggiunto una transazione della lite, come dà accordo che esibiscono, anche con riferimento alle spese legali. L'Avv. Valenti si riserva di depositare il predetto accordo telematicamente.
I procuratori delle parti, muniti di procura speciale, dichiarano di rinunciare alle rispettive domande e chiedono che il Giudice voglia ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità.
Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 11.59 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1747/2021 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. CARLO Parte_1 P.IVA_1
VALENTI giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in OLBIA Via Romana n. 1, presso lo studio del medesimo avvocato
CONTRO
( , rapp.to e difeso giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. ROBERTO SIRENA ed elett.te dom.to in LA MADDALENA via Gio Maria Angioi 12 presso lo studio del medesimo avvocato.
E
, ( ) rapp.to e difeso giusta procura in Controparte_2 C.F._2 atti dall'Avv. LUCA CARLO MONTELLA ed elett.te dom.to in LA MADDALENA P.zza Garibaldi 5 presso lo studio del medesimo avvocato.
*****************
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1 evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale i convenuti indicati in epigrafe, asserendo di vantare un credito nei confronti di e Controparte_1 chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia dell'atto dispositivo con cui il medesimo si era spogliato dei suoi beni, con grave pregiudizio delle ragioni creditorie della società attrice.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 08/01/2024 con contestuale lettura del dispositivo.
********
Va rilevata, come dichiarato dalle parti, la cessazione della materia del contendere poiché, per effetto dell'accordo intervenuto, non sussiste più
l'interesse ad agire e a contraddire delle parti.
In ordine alla cessazione della materia del contendere, invero, va rilevato che la medesima costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Per quanto riguarda il caso in esame, sussistono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, poiché risulta evidente che, a seguito dell'intervenuto accordo, è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Va puntualizzato che il giudice, secondo quanto sostenuto dalla Suprema
Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto - anche d'ufficio - della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle medesime secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr.
Cass. civ., III, 2.08.2004 n. 14775), che, come è noto, comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio.
Nel caso di specie, come si è rilevato, si ha cessazione della materia del contendere, con accordo delle parti anche sulle spese del giudizio che sono state regolate in favore dell'attore.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere, come specificato in parte motiva.
- Ordina al Competente Conservatore di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale relativa al presente giudizio, avvenuta in data 17.12.2021, Reg. Gen. 13373 Reg. Part. 9529, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità.
- Spese del giudizio regolate come da accordo tra le parti.
Tempio Pausania, 08/01/2024
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 08/01/2024 ore 9.00
E' comparso, nell'interesse di parte attrice, l'Avv. Valenti e nell'interesse delle parti convenute l'Avv. Andrea Patarozzi, in sostituzione degli Avv.ti Montella e Sirena, i quali danno atto di aver raggiunto una transazione della lite, come dà accordo che esibiscono, anche con riferimento alle spese legali. L'Avv. Valenti si riserva di depositare il predetto accordo telematicamente.
I procuratori delle parti, muniti di procura speciale, dichiarano di rinunciare alle rispettive domande e chiedono che il Giudice voglia ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità.
Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 11.59 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1747/2021 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. CARLO Parte_1 P.IVA_1
VALENTI giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in OLBIA Via Romana n. 1, presso lo studio del medesimo avvocato
CONTRO
( , rapp.to e difeso giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. ROBERTO SIRENA ed elett.te dom.to in LA MADDALENA via Gio Maria Angioi 12 presso lo studio del medesimo avvocato.
E
, ( ) rapp.to e difeso giusta procura in Controparte_2 C.F._2 atti dall'Avv. LUCA CARLO MONTELLA ed elett.te dom.to in LA MADDALENA P.zza Garibaldi 5 presso lo studio del medesimo avvocato.
*****************
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1 evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale i convenuti indicati in epigrafe, asserendo di vantare un credito nei confronti di e Controparte_1 chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia dell'atto dispositivo con cui il medesimo si era spogliato dei suoi beni, con grave pregiudizio delle ragioni creditorie della società attrice.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 08/01/2024 con contestuale lettura del dispositivo.
********
Va rilevata, come dichiarato dalle parti, la cessazione della materia del contendere poiché, per effetto dell'accordo intervenuto, non sussiste più
l'interesse ad agire e a contraddire delle parti.
In ordine alla cessazione della materia del contendere, invero, va rilevato che la medesima costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Per quanto riguarda il caso in esame, sussistono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, poiché risulta evidente che, a seguito dell'intervenuto accordo, è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Va puntualizzato che il giudice, secondo quanto sostenuto dalla Suprema
Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto - anche d'ufficio - della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle medesime secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr.
Cass. civ., III, 2.08.2004 n. 14775), che, come è noto, comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio.
Nel caso di specie, come si è rilevato, si ha cessazione della materia del contendere, con accordo delle parti anche sulle spese del giudizio che sono state regolate in favore dell'attore.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere, come specificato in parte motiva.
- Ordina al Competente Conservatore di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale relativa al presente giudizio, avvenuta in data 17.12.2021, Reg. Gen. 13373 Reg. Part. 9529, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità.
- Spese del giudizio regolate come da accordo tra le parti.
Tempio Pausania, 08/01/2024
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona