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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/09/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5466/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile Il Tribunale, nella persona del giudice Antonio Loseto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5466/2021 RG, promossa da: semplificata, in persona del legale rapp.te p.t., C.F. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Alessandro Turco, elettivamente domiciliato a P.IVA_1
Verona (VR), in vicolo San Domenico n. 12, presso il difensore, ATTRICE-OPPONENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Luca Azzano CP_1 C.F._1
Cantarutti, elettivamente domiciliato ad Adria (Ro) in corso Vittorio Emanuele II n. 99, presso il difensore, CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note rispettivamente depositate telematicamente. Tali conclusioni sono qui richiamate e devono intendersi parte integrante di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve rilevarsi che, ai sensi del novellato art. 132 c.p.c., il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
inoltre, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lo stesso non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le pagina 1 di 11 contrapposte tesi difensive, all'indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto. Ancora, deve rilevarsi la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 642/2015). In ordine all'esposizione del fatto deve quindi intendersi richiamato il contenuto degli atti introduttivi delle parti. Con atto di citazione regolarmente notificato, la semplificata (in Controparte_2 seguito anche solo ”) opponeva il decreto ingiuntivo n. 1911/2021, Parte_1 emesso dal Tribunale di Verona il 01/6/2021, con cui le era stato ingiunto di pagare, in favore di , la somma di € 19.231,00, oltre interessi come da domanda CP_1
e spese della procedura monitoria, derivante dalla fattura n. 11 del 10/5/2021, rilasciata da quest'ultimo per il maggior importo di € 21.292,05 e recante la seguente descrizione VI IN ed annessi, Santo Stefano di LL (VR). Saldo sulle prestazioni professionali, progetto e direzione lavori, relativi al recupero e riqualificazione fino a tutto il 15/01/2021”. Con l'atto introduttivo del giudizio, la , sotto più profili contestava la Parte_1 spettanza delle somme ingiunte. In particolare, lamentava che la determinazione dei compensi effettuata dal (€ CP_1
30.000,00), in sede di redazione del preventivo del 06/8/2018, ritenendo che lo stesso fosse generico e muovesse da un costo complessivo degli interventi di ristrutturazione dell'immobile in questione superiore a quello effettivamente necessario. Eccepiva, altresì, che i lavori effettivamente eseguiti al momento del recesso esercitato dall'opponente, fossero di entità inferiore a quelli preventivati (€ 50.000,00 a fronte di € 350.000,00). Contestava, inoltre, che la quantificazione delle spettanze di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, basata sul consuntivo del 15/01/2021, fosse errata poiché considerava – ai fini della quantificazione dei compensi – anche l'importo per l'istruttoria presso la Sopraintendenza e la pratica di mutuo con l'IRVV, a suo dire, da tenere distinto dal complessivo ammontare delle spettanze dell'architetto opposto, attività comunque – secondo la tesi attorea – espletata solo in minima parte e solo per quanto atteneva gli adempimenti di minore complessità. Sosteneva, inoltre, che il non abbia tenuto conto di un acconto di € 4.275,00 CP_1 versatogli il 14/11/2017. Afferma, ulteriormente, di non aver ricevuto dal le fatture relative al CP_1 pagamento di ulteriori acconti per € 2.000,00 in data 07/8/2018 e per € 1.500,00 il pagina 2 di 11 19/4/2019, il che le avrebbe impedito di portare in detrazione gli importi pagati, determinandosi così a suo carico un maggior debito tributario, sia ai fini delle imposte dirette (ires ed addizionale) che indirette (iva). Espone, poi, di aver conferito al ulteriore incarico per ottenere certificazione CP_1 circa la portata del solaio ligneo di Villa Cornaro, dall'opposto rilasciata il 06/12/2017; di essersi però avveduta, sul finire dell'anno 2020, che, allorquando l'architetto CP_1 aveva redatto tale certificazione, risultava sospeso dall'albo degli architetti;
di essersi quindi rivolta ad altro soggetto per ottenere una nuova certificazione, cui corrispondeva l'importo di € 1.705,60 al netto di iva, importo che chiede le venga riconosciuto a titolo di danno atteso che il convenuto, anche una volta venuta meno la sospensione, non si era attivato per consegnare una nuova certificazione. Lamentava poi che, il aveva richiesto l'applicazione della maggiorazione del CP_1
25% per revoca parziale dell'incarico, ad avviso dell'opponente, non dovuta poiché la revoca dell'incarico risultava giustificata dalle circostanze sopra indicate (mancata consegna delle fatture relative agli acconti, rilascio di certificazione sulla portata del solaio in un momento in cui il era sospeso dall'albo professionale degli CP_1 architetti e per non aver provveduto alla consegna di una nuova certificazione, una volta venuta meno la sospensione). In ultimo, contestava la determinazione e quantificazione degli interessi di mora così come formulata nel ricorso monitorio. Si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione e per CP_1 la conferma del decreto ingiuntivo limitatamente alla minor somma di € 14.348,64, oltre interessi moratori. Nello specifico, il rinunciava alla maggiorazione del 25% per l'interruzione CP_1 dell'incarico, con conseguente riduzione della domanda di condanna nella misura testè citata. Replicava a tutte le ulteriori eccezioni avanzate da controparte, ribadendo la legittimità del preventivo del 06/8/2018, accettato dalla la quale si è, a Parte_1 sua volta ed in più occasioni, ad esso rifatta, richiamando l'importo ivi indicato a forfait in € 30.000,00. Sosteneva la correttezza e la congruità dei calcoli operati in sede di consuntivo e la conseguente legittimità della richiesta di pagamento avanzata in sede monitoria poiché corrispondente all'attività svolta sino alla revoca dell'incarico. Affermava che, gli acconti di € 2.000,00 e di € 1.500,00 sopra citati erano relativi a spese non imponibili sostenute dall'architetto e, pertanto, esenti dall'iva, non CP_1 potendo – quindi – essere lamentato alcun danno per mancata detrazione di imposte, sia dirette che indirette.
pagina 3 di 11 Sosteneva che, l'acconto di € 4.000,00 di cui alla fattura n. 18 del 14/11/2017 fosse relativo ad altro incarico “avente ad oggetto la direzione dei lavori di Villa IN (detta Morosina) – Santo Stefano di LL, con relativa pratica di richiesta di finanziamenti” e che, pertanto, non vi sarebbero ragioni per sottrarre tale importo da quello per cui oggi è causa. Evidenziava che, controparte non ha spiegato domanda riconvenzionale al fine di chiedere l'accertamento del danno asseritamente subito per il rilascio della certificazione sulla portata del solaio in un momento in cui il era sospeso CP_1 dall'albo, oltre a sostenere di aver, successivamente alla sospensione, provveduto al rilascio di ulteriore certificazione, non essendo quindi provato il danno subito dalla
. Parte_1
Ribadiva, infine, la correttezza della determinazione degli interessi di mora. A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione del 14/12/2021, il Giudice, con ordinanza del 15/12/2021 non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, disponendo altresì che la parte più diligente provvedesse ad avviare il procedimento di mediazione. Alla successiva udienza del 20/5/2022, preso atto che l'espletata mediazione si era conclusa con esito negativo, il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. All'udienza del 24/11/2022 veniva effettuato tentativo di conciliazione tra le parti, anch'esso conclusosi con esito negativo in ragione della notevole distanza tra le soluzioni da esse rispettivamente ipotizzate. La causa veniva così istruita oralmente mediante escussione dei testi indicati dalle parti. Veniva, inoltre, disposta CTU tesa alla determinazione del compenso professionale spettante all'arch. , secondo il quesito di cui all'ordinanza del 19/12/2022 ed il CP_1 cui incarico era conferito all'arch. Persona_1
A seguito del deposito dell'elaborato peritale e dei chiarimenti offerti dal CTU, il Giudice provvedeva alla formulazione di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accettata né dall'attrice né dal convenuto, ragion per cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/3/2025, ove veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche. ooOoo
Come accennato in premessa, ha rinunciato all'applicazione della CP_1 maggiorazione del 25% sul compenso, per l'interruzione dell'incarico, con pagina 4 di 11 conseguente ridimensionamento della propria domanda ad € 14.348,64, oltre interessi moratori;
importo inferiore a quello ingiunto il che – di per sé – già giustificata la revoca del decreto ingiuntivo de quo. Per quanto attiene la determinazione del compenso spettante all'arch. , CP_1
l'indagine deve muoversi dall'analisi del preventivo di onorari e spese redatto il 06/8/2018 (all. 6 all'atto introduttivo del presente giudizio). In primis, si osserva che la non ha contestato di aver liberamente Parte_1 sottoscritto detto preventivo. E', del resto, pacifico che, il committente ed il professionista possano liberamente determinare i criteri da utilizzare per pervenire ad un accordo sul compenso così come possano essere applicati (come nel caso di specie) sconti o riduzioni a forfait. Non merita, quindi, accoglimento l'eccezione sollevata dalla , in ordine Parte_1 alla supposta genericità del preventivo in parola, smentita dall'analisi testuale dello stesso che riporta con sufficiente specificità le indicazioni necessarie ad individuare sia le prestazioni professionali che i valori di riferimento, mai contestati dalla
[...]
nella fase precontenziosa. Parte_1
E' piuttosto l'eccezione in parola a risultare generica, non essendo state rinvenute, né nella fase che ha preceduto l'introduzione del presente giudizio né negli atti della
[...]
, analitiche contestazioni rispetto alle singole voci del preventivo o ad esso Parte_1 nel complesso cui, contraddicendosi, l'opponente ha più volte fatto riferimento al fine di ancorare alla somma ivi concordata (€ 30.000,00), oltre che ai coefficienti ivi utilizzati, ogni successivo calcolo sul compenso spettante all'opposto. Lo stesso CTU non ha mancato di rilevare che “i dati numerici contenuti in detto documento, ed in particolare l'importo di € 30.000,00 potranno senz'altro essere utilizzati al fine della determinazione del compenso spettante all'arch. ” nulla CP_1 rilevando in ordine ad una qualsivoglia genericità o indeterminatezza del preventivo de quo. In ragione del fatto che, la ha revocato l'incarico conferito Parte_1 all'architetto opposto allorquando esso era stato solo parzialmente espletato, che la legittimità della revoca dell'incarico risulta non contestata, al punto che il CP_1
(come si è già premesso) ha rinunciato alla richiesta di indennizzo con maggiorazione del 25% (“sul lavoro svolto e maturato fino a quel momento”), pur inizialmente richiesta in sede di consuntivo del 15/01/2021, è necessario accertare le prestazioni effettivamente eseguite fino a quel momento e così pervenire alla quantificazione del compenso spettante al professionista. Soccorre, a tal fine, la CTU dell'arch. che ha analiticamente analizzato le voci Per_1 riportate dal punto 1 al punto 7 del consuntivo, riscontrando quanto ivi descritto sia pagina 5 di 11 con la documentazione versata in atti che con quella amministrativa e grafica acquista presso il comune di LL. In sintesi, il CTU, quanto al punto 1, ha verificato che “il progetto del Villino IN è stato redatto in scala 1:50 e quindi i particolari costruttivi raggiungono il dettaglio di progetto esecutivo”; quanto ai punti da 2 a 4, ha riscontrato l'effettivo svolgimento dell'attività finalizzata ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte della Sopraintendenza, autorizzazione rilasciata il 01/02/2019; quanto ai punti 5 e 6, ha riscontrato che le SCIA relative, una alla sistemazione della copertura e l'altra alla sistemazione delle facciate del Villino IN sono documentate ma – al tempo stesso - che il professionista ha effettivamente realizzato solo la copertura dell'edificio mentre le facciate non sono state ristrutturate e che quindi a compete esclusivamente il compenso per la direzione lavori CP_1 della copertura;
quanto al punto 7, relativo agli elaborati grafici del porticato, è stato riscontrato che trattasi di progettazione definitiva ma non esecutiva. Non sono emerse contestazioni in ordine all'entità delle prestazioni effettivamente poste in essere dall'architetto fino all'interruzione del rapporto lavorativo con CP_1 la società committente mentre è contestata l'individuazione dei valori delle opere cui fare riferimento e dei coefficienti di calcolo applicabili, al fine di pervenire alla corretta determinazione del compenso cui il convenuto ha diritto. A tal riguardo, deve farsi riferimento alla CTU che ha sviluppato i conteggi, conformemente al quesito postole, ponendo sempre a base dei propri ragionamenti il preventivo concordato tra le parti. Nel far ciò il CTU ha correttamente tenuto distinte le tre porzioni di fabbricato così come riportate nel preventivo e cioè: 1) villino vero e proprio;
2) area di ingresso principale;
3) area porticata cui l'architetto aveva attribuito un valore corrispondente all'opera originariamente commissionata avente un costo complessivo di € 340.000,00, arrotondato (in sede di preventivo) ad € 350.000,00, importo che, non solo – come detto – coincide con quello preventivato ed accettato dall'opponente ma che la CTU ha ritenuto “adeguato all'entità delle opere necessarie per la ristrutturazione di un edificio in pessime condizioni, come chiaramente documentato”. Al fine della determinazione del compenso, in considerazione dell'esecuzione solo parziale dell'incarico commissionatogli ed in mancanza di ulteriori criteri rinvenibili dallo stesso esame del preventivo, la CTU ha determinato il compenso che sarebbe spettato all'opposto sulla base del D.M. 140/2012.
pagina 6 di 11 Tale criterio, oltre ad essere motivato ed argomentato nella stesura dell'elaborato peritale, è corroborato dal riscontro per cui, nell'incipit del preventivo, è indicato che
“si rapportano i relativi coefficienti al Tariffario Professionale agli importi presumibili delle opere da eseguire, come da normativa vigente”. Ciò conferma come la CTU nel rapportarsi, ai fini dell'espletamento dell'indagine affidatale, sia al preventivo che al D.M. 140/2012, ha correttamente operato. Seguendo la linea così riassunta, la CTU ha individuato un compenso astrattamente spettante di € 43.625,50, non dimenticando di considerare che “il professionista aveva concordato con il committente il minor importo di € 30.000, ne discende che anche le prestazioni parziali dovranno essere proporzionate al minor importo globale proposto dal professionista”, concludendo – dopo analitico sviluppo dei conteggi e puntuale riscontro e replica alla osservazioni dei consulenti di parte – a determinare in € 15.670,18 il compenso spettante all'arch. per l'attività effettivamente CP_1 svolta…parametrato al compenso complessivo di € 30.000”. Il CTU non ha mancato di rilevare, anche in sede di consulenza tecnica integrativa, come il abbia pienamente eseguito l'istruttoria presso la Sopraintendenza, CP_1 ragion per cui allo stesso compete l'importo di € 4.000,00, preventivato e concordato per l'espletamento di detta attività. Conseguentemente, qui si condivide la tesi dell'arch. per cui è errato ritenere Per_1 che l'importo per la progettazione e direzione lavori sia quello di € 26.000,00 (€ 30.000,00 - € 4.000,00) poiché l'importo pattuito di € 30.000,00 è un importo onnicomprensivo e forfettizzato;
parimenti condivisibile è la considerazione per cui,
“se anche si ponesse a base del calcolo del compenso parziale l'importo di € 26.000 anziché € 30.000, alla fine del conteggio dovrebbe però essere aggiunta la somma di € 4.000 dovuta al professionista per il fatto che, questa Consulente ha accertato che l'arch. ha eseguito la predetta attività presso la Sopraintendenza”. CP_1
Alla luce delle considerazioni fin qui rassegnate, le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio sono in questa sede richiamate e pienamente condivise, in quanto congruamente motivate e frutto di un corretto iter logico-argomentativo. Pertanto, come sostenuto dal CTU, “il compenso di € 15.670,18 è quello effettivamente spettante, parametrato al compenso complessivo di € 30.000”. Da questo importo vanno sottratti gli acconti già versati dalla pari Parte_1
a complessivi € 5.900,00 (e cioè € 2.000,00 versati il 07/8/2018, € 1.500,00 versati il 19/4/2019 ed € 2.400,00 versati l'11/5/2021, docc. 7-8-19 di parte opponente), pervenendosi quindi ad un compenso attualmente dovuto di € 9.770,18, oltre accessori di legge ed interessi.
Em_1 pagina 7 di 11 Dall'importo di € 9.770,18 andrà ulteriormente sottratto l'importo di € 4.000,00, versato dalla il 15/11/2017. Parte_1
Sul punto l'opponente ha sostenuto di essersi rivolta al a fine anno 2017, al CP_1 fine di valutare la possibilità di un recupero degli immobili di pertinenza delle sue proprietà e di aver versato un acconto di € 4.000,00, oltre accessori, a fronte del quale aveva ricevuto la fattura n. 18 del 14/11/2017, recante la seguente descrizione:
“acconto riqualificazione Villa IN”. L'architetto si è difeso affermando che trattasi di somma sì ricevuta ma da riferire ad altro precedente incarico, conferitogli sempre dalla , con cui è pacifico Parte_1 che vi fossero stati ulteriori rapporti di collaborazione. Inoltre, ha sottolineato che il preventivo relativo all'incarico professionale oggetto di causa sia del 06/8/2018, quindi ben successivo al versamento degli € 4.000,00, da imputare ad altro incarico. Orbene, in relazione alle tesi sostenute dalle parti e qui solo brevemente riassunte, va osservato che – a fronte dell'eccezione della – incombeva sul Parte_1 CP_1
l'onere di provare a quale ulteriore, differente e precedente incarico dovesse essere riferito il suddetto pagamento. Nel corso del giudizio è però mancata una prova di tal genere, non avendo l'opposto offerto prova documentale di un ulteriore e precedente incarico, solo verbalmente e genericamente invocato. Inoltre, il non ha tentato di offrire prova in tal senso neppure attraverso CP_1
l'escussione di testi sul punto. La contestazione per cui il versamento è precedente alla stesura del preventivo non risulta dirimente, anche in ragione del fatto che la “relazione tecnica illustrativa”, redatta dall'arch. (all. 14 alla comparsa di costituzione e risposta) è del CP_1
31/7/2018, quindi anch'essa precedente al preventivo il che induce a ritenere che il conferimento dell'incarico e l'attività professionale avessero avuto inizio ben prima della stesura della citata relazione così come del preventivo, dovendosi altresì ritenere plausibile che il sia pervenuto alla stesura della citata relazione dopo un CP_1 periodo di studio della questione sottopostagli. Non depone in senso contrario al convincimento fin qui raggiunto, l'ulteriore argomentazione sostenuta dal , secondo cui sarebbe “decisiva” la mail del CP_1
14/11/2017 inviata dalla e che porta ad oggetto la dicitura: “predisposto Parte_1 pagamento a mezzo bonifico per pratica la morosina”, ritenendo che con ciò si dovrebbe evincere che il pagamento sia stato dall'attrice riferito all'incarico svolto su Villa Morosina e non sul Villino IN con Corte Bragato, oggetto di causa.
pagina 8 di 11 Invero, non solo, come detto, il convenuto non ha documentato quale sarebbe stato l'ulteriore incarico ricevuto, diverso da quello per cui è causa, ma poi, dall'analisi dei vari documenti versati in atti, si ha modo di riscontrare come le parti – più volte – abbiano utilizzato descrizioni differenti per individuare gli immobili in parola. Lo stesso , ad esempio, nel progetto di cui all'allegato 14 alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta, indica che trattasi di “Villa IN con Corte Bragato” (e non di VI”); analoga indicazione si rinviene nel progetto di cui all'allegato 16 alla comparsa di costituzione e risposta;
nell'avviso di parcella del 19/4/2019 (all. 21) il così scrive: “fondo spese per pratiche finanziamenti Villa IN”; ed ancora, CP_1 la quietanza rilasciata dal al momento della ricezione dell'assegno circolare del CP_1
19/4/2019 recita: “acconto su onorari e spese per recupero di Villa IN”. Evidente, quindi, come manchino riscontri certi ed univoci che consentano di accedere alla tesi sostenuta dal convenuto. Del resto, lo scrivente, già con l'ordinanza del 15/12/2021 aveva evidenziato come fosse opaca l'identificazione dell'immobile o degli immobili oggetto delle prestazioni del convenuto, evidentemente sollecitando ad uno sforzo probatorio non riscontrato nel corso del giudizio.
CP_3
Meritevoli di rigetto risultano essere le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente. In primis, va rigettata la doglianza per cui la avrebbe subito un danno Parte_1 dalla mancata fatturazione (o comunque dalla mancata consegna delle fatture) dei due acconti di € 1.500,00 e 2.000,00, versati al . CP_1
A tal proposito, a prescindere da ogni valutazione e considerazione in ordine alla fondatezza della tesi sostenuta dall'architetto per cui trattavasi di spese imponibili e, pertanto, esenti dall'iva, va osservato che, l'opponente non ha fornito prova di aver provveduto alla regolare presentazione delle dichiarazioni fiscali relative agli anni d'imposta in questione, presupposto – in ogni caso – indefettibile per accedere ad ogni deduzione di costi e detrazione di iva. L'omessa produzione delle dichiarazioni fiscali ha impedito, altresì, allo scrivente di compiere una verifica, non solo, sulla spettanza delle detrazioni e deduzioni in questione, ma anche sull'esatto ammontare delle eventuali maggiori imposte rimaste a carico della . Parte_1
Ne deriva che il danno lamentato dall'opponente è rimasto, sul punto, indimostrato sia nell'an che nel quantum.
pagina 9 di 11 Parimenti, non può accogliersi la richiesta della di vedersi riconosciuto Parte_1 un risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (in citazione quantificato in € 9.000,00) per aver il rilasciato la certificazione sulla portata del solaio del CP_1 piano primo di Villa Cornaro mentre era sospeso dalla professione. Benchè trattasi di circostanza pacifica, l'attrice non offre alcun elemento al fine di ritenere che da tale condotta le sia derivato un danno, risultando anche tale domanda assolutamente indimostrata sia nell'an che nel quantum. Neppure può accogliersi la richiesta della società di vedersi riconosciuto l'importo versato ad altro professionista per l'ottenimento di analoga e valida certificazione. Piuttosto, l'attrice-opponente avrebbe avuto titolo per richiedere la restituzione degli importi versati al per il rilascio della citata certificazione ma nulla allega e CP_1 dimostra sul punto.
ooOoo
Alla luce di quanto fin qui esposto, è creditore nei confronti della CP_1 [...] dell'importo di € 5.770,18, oltre accessori di legge (€ 15.670,18 - € Parte_1
5.900,00 - € 4.000,00), ed interessi moratori a far data dal 04/3/2021 (ovvero dal trentunesimo giorno successivo al primo sollecito inoltrato dal il 01/02/2021). CP_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della sensibile riduzione degli importi riconosciuti a favore dell'opposto rispetto a quanto da egli richiesto prima in sede monitoria e poi nel presente giudizio. Ai fini della liquidazione delle spese, si tiene altresì conto del fatto che il non CP_1 ha accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. di importo addirittura più favorevole rispetto a quanto risultato all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 5466/2021 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1911, emesso dal Tribunale di Verona il 01/6/2021; CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore di dell'importo complessivo di € 5.770,18, oltre CP_1 accessori di legge ed interessi moratori a far data dal 04/3/2021; CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore di delle spese di lite del presente giudizio, che CP_1 si liquidano in € 1.500,00, per compensi, ivi già incluse le spese generali al 15% (quindi da non ricalcolare), oltre I.V.A. e C.P.A.;
pagina 10 di 11 PONE definitamente a carico delle parti, nella misura del 50% cadauna, le spese della CTU espletata nel presente giudizio. Così deciso in Verona nella residenza del Tribunale, Corte Giorgio Zanconati n. 1, il giorno 05/9/2025.
Il giudice
Antonio Loseto
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile Il Tribunale, nella persona del giudice Antonio Loseto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5466/2021 RG, promossa da: semplificata, in persona del legale rapp.te p.t., C.F. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Alessandro Turco, elettivamente domiciliato a P.IVA_1
Verona (VR), in vicolo San Domenico n. 12, presso il difensore, ATTRICE-OPPONENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Luca Azzano CP_1 C.F._1
Cantarutti, elettivamente domiciliato ad Adria (Ro) in corso Vittorio Emanuele II n. 99, presso il difensore, CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note rispettivamente depositate telematicamente. Tali conclusioni sono qui richiamate e devono intendersi parte integrante di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve rilevarsi che, ai sensi del novellato art. 132 c.p.c., il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
inoltre, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lo stesso non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le pagina 1 di 11 contrapposte tesi difensive, all'indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto. Ancora, deve rilevarsi la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 642/2015). In ordine all'esposizione del fatto deve quindi intendersi richiamato il contenuto degli atti introduttivi delle parti. Con atto di citazione regolarmente notificato, la semplificata (in Controparte_2 seguito anche solo ”) opponeva il decreto ingiuntivo n. 1911/2021, Parte_1 emesso dal Tribunale di Verona il 01/6/2021, con cui le era stato ingiunto di pagare, in favore di , la somma di € 19.231,00, oltre interessi come da domanda CP_1
e spese della procedura monitoria, derivante dalla fattura n. 11 del 10/5/2021, rilasciata da quest'ultimo per il maggior importo di € 21.292,05 e recante la seguente descrizione VI IN ed annessi, Santo Stefano di LL (VR). Saldo sulle prestazioni professionali, progetto e direzione lavori, relativi al recupero e riqualificazione fino a tutto il 15/01/2021”. Con l'atto introduttivo del giudizio, la , sotto più profili contestava la Parte_1 spettanza delle somme ingiunte. In particolare, lamentava che la determinazione dei compensi effettuata dal (€ CP_1
30.000,00), in sede di redazione del preventivo del 06/8/2018, ritenendo che lo stesso fosse generico e muovesse da un costo complessivo degli interventi di ristrutturazione dell'immobile in questione superiore a quello effettivamente necessario. Eccepiva, altresì, che i lavori effettivamente eseguiti al momento del recesso esercitato dall'opponente, fossero di entità inferiore a quelli preventivati (€ 50.000,00 a fronte di € 350.000,00). Contestava, inoltre, che la quantificazione delle spettanze di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, basata sul consuntivo del 15/01/2021, fosse errata poiché considerava – ai fini della quantificazione dei compensi – anche l'importo per l'istruttoria presso la Sopraintendenza e la pratica di mutuo con l'IRVV, a suo dire, da tenere distinto dal complessivo ammontare delle spettanze dell'architetto opposto, attività comunque – secondo la tesi attorea – espletata solo in minima parte e solo per quanto atteneva gli adempimenti di minore complessità. Sosteneva, inoltre, che il non abbia tenuto conto di un acconto di € 4.275,00 CP_1 versatogli il 14/11/2017. Afferma, ulteriormente, di non aver ricevuto dal le fatture relative al CP_1 pagamento di ulteriori acconti per € 2.000,00 in data 07/8/2018 e per € 1.500,00 il pagina 2 di 11 19/4/2019, il che le avrebbe impedito di portare in detrazione gli importi pagati, determinandosi così a suo carico un maggior debito tributario, sia ai fini delle imposte dirette (ires ed addizionale) che indirette (iva). Espone, poi, di aver conferito al ulteriore incarico per ottenere certificazione CP_1 circa la portata del solaio ligneo di Villa Cornaro, dall'opposto rilasciata il 06/12/2017; di essersi però avveduta, sul finire dell'anno 2020, che, allorquando l'architetto CP_1 aveva redatto tale certificazione, risultava sospeso dall'albo degli architetti;
di essersi quindi rivolta ad altro soggetto per ottenere una nuova certificazione, cui corrispondeva l'importo di € 1.705,60 al netto di iva, importo che chiede le venga riconosciuto a titolo di danno atteso che il convenuto, anche una volta venuta meno la sospensione, non si era attivato per consegnare una nuova certificazione. Lamentava poi che, il aveva richiesto l'applicazione della maggiorazione del CP_1
25% per revoca parziale dell'incarico, ad avviso dell'opponente, non dovuta poiché la revoca dell'incarico risultava giustificata dalle circostanze sopra indicate (mancata consegna delle fatture relative agli acconti, rilascio di certificazione sulla portata del solaio in un momento in cui il era sospeso dall'albo professionale degli CP_1 architetti e per non aver provveduto alla consegna di una nuova certificazione, una volta venuta meno la sospensione). In ultimo, contestava la determinazione e quantificazione degli interessi di mora così come formulata nel ricorso monitorio. Si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione e per CP_1 la conferma del decreto ingiuntivo limitatamente alla minor somma di € 14.348,64, oltre interessi moratori. Nello specifico, il rinunciava alla maggiorazione del 25% per l'interruzione CP_1 dell'incarico, con conseguente riduzione della domanda di condanna nella misura testè citata. Replicava a tutte le ulteriori eccezioni avanzate da controparte, ribadendo la legittimità del preventivo del 06/8/2018, accettato dalla la quale si è, a Parte_1 sua volta ed in più occasioni, ad esso rifatta, richiamando l'importo ivi indicato a forfait in € 30.000,00. Sosteneva la correttezza e la congruità dei calcoli operati in sede di consuntivo e la conseguente legittimità della richiesta di pagamento avanzata in sede monitoria poiché corrispondente all'attività svolta sino alla revoca dell'incarico. Affermava che, gli acconti di € 2.000,00 e di € 1.500,00 sopra citati erano relativi a spese non imponibili sostenute dall'architetto e, pertanto, esenti dall'iva, non CP_1 potendo – quindi – essere lamentato alcun danno per mancata detrazione di imposte, sia dirette che indirette.
pagina 3 di 11 Sosteneva che, l'acconto di € 4.000,00 di cui alla fattura n. 18 del 14/11/2017 fosse relativo ad altro incarico “avente ad oggetto la direzione dei lavori di Villa IN (detta Morosina) – Santo Stefano di LL, con relativa pratica di richiesta di finanziamenti” e che, pertanto, non vi sarebbero ragioni per sottrarre tale importo da quello per cui oggi è causa. Evidenziava che, controparte non ha spiegato domanda riconvenzionale al fine di chiedere l'accertamento del danno asseritamente subito per il rilascio della certificazione sulla portata del solaio in un momento in cui il era sospeso CP_1 dall'albo, oltre a sostenere di aver, successivamente alla sospensione, provveduto al rilascio di ulteriore certificazione, non essendo quindi provato il danno subito dalla
. Parte_1
Ribadiva, infine, la correttezza della determinazione degli interessi di mora. A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione del 14/12/2021, il Giudice, con ordinanza del 15/12/2021 non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, disponendo altresì che la parte più diligente provvedesse ad avviare il procedimento di mediazione. Alla successiva udienza del 20/5/2022, preso atto che l'espletata mediazione si era conclusa con esito negativo, il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. All'udienza del 24/11/2022 veniva effettuato tentativo di conciliazione tra le parti, anch'esso conclusosi con esito negativo in ragione della notevole distanza tra le soluzioni da esse rispettivamente ipotizzate. La causa veniva così istruita oralmente mediante escussione dei testi indicati dalle parti. Veniva, inoltre, disposta CTU tesa alla determinazione del compenso professionale spettante all'arch. , secondo il quesito di cui all'ordinanza del 19/12/2022 ed il CP_1 cui incarico era conferito all'arch. Persona_1
A seguito del deposito dell'elaborato peritale e dei chiarimenti offerti dal CTU, il Giudice provvedeva alla formulazione di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accettata né dall'attrice né dal convenuto, ragion per cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/3/2025, ove veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche. ooOoo
Come accennato in premessa, ha rinunciato all'applicazione della CP_1 maggiorazione del 25% sul compenso, per l'interruzione dell'incarico, con pagina 4 di 11 conseguente ridimensionamento della propria domanda ad € 14.348,64, oltre interessi moratori;
importo inferiore a quello ingiunto il che – di per sé – già giustificata la revoca del decreto ingiuntivo de quo. Per quanto attiene la determinazione del compenso spettante all'arch. , CP_1
l'indagine deve muoversi dall'analisi del preventivo di onorari e spese redatto il 06/8/2018 (all. 6 all'atto introduttivo del presente giudizio). In primis, si osserva che la non ha contestato di aver liberamente Parte_1 sottoscritto detto preventivo. E', del resto, pacifico che, il committente ed il professionista possano liberamente determinare i criteri da utilizzare per pervenire ad un accordo sul compenso così come possano essere applicati (come nel caso di specie) sconti o riduzioni a forfait. Non merita, quindi, accoglimento l'eccezione sollevata dalla , in ordine Parte_1 alla supposta genericità del preventivo in parola, smentita dall'analisi testuale dello stesso che riporta con sufficiente specificità le indicazioni necessarie ad individuare sia le prestazioni professionali che i valori di riferimento, mai contestati dalla
[...]
nella fase precontenziosa. Parte_1
E' piuttosto l'eccezione in parola a risultare generica, non essendo state rinvenute, né nella fase che ha preceduto l'introduzione del presente giudizio né negli atti della
[...]
, analitiche contestazioni rispetto alle singole voci del preventivo o ad esso Parte_1 nel complesso cui, contraddicendosi, l'opponente ha più volte fatto riferimento al fine di ancorare alla somma ivi concordata (€ 30.000,00), oltre che ai coefficienti ivi utilizzati, ogni successivo calcolo sul compenso spettante all'opposto. Lo stesso CTU non ha mancato di rilevare che “i dati numerici contenuti in detto documento, ed in particolare l'importo di € 30.000,00 potranno senz'altro essere utilizzati al fine della determinazione del compenso spettante all'arch. ” nulla CP_1 rilevando in ordine ad una qualsivoglia genericità o indeterminatezza del preventivo de quo. In ragione del fatto che, la ha revocato l'incarico conferito Parte_1 all'architetto opposto allorquando esso era stato solo parzialmente espletato, che la legittimità della revoca dell'incarico risulta non contestata, al punto che il CP_1
(come si è già premesso) ha rinunciato alla richiesta di indennizzo con maggiorazione del 25% (“sul lavoro svolto e maturato fino a quel momento”), pur inizialmente richiesta in sede di consuntivo del 15/01/2021, è necessario accertare le prestazioni effettivamente eseguite fino a quel momento e così pervenire alla quantificazione del compenso spettante al professionista. Soccorre, a tal fine, la CTU dell'arch. che ha analiticamente analizzato le voci Per_1 riportate dal punto 1 al punto 7 del consuntivo, riscontrando quanto ivi descritto sia pagina 5 di 11 con la documentazione versata in atti che con quella amministrativa e grafica acquista presso il comune di LL. In sintesi, il CTU, quanto al punto 1, ha verificato che “il progetto del Villino IN è stato redatto in scala 1:50 e quindi i particolari costruttivi raggiungono il dettaglio di progetto esecutivo”; quanto ai punti da 2 a 4, ha riscontrato l'effettivo svolgimento dell'attività finalizzata ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte della Sopraintendenza, autorizzazione rilasciata il 01/02/2019; quanto ai punti 5 e 6, ha riscontrato che le SCIA relative, una alla sistemazione della copertura e l'altra alla sistemazione delle facciate del Villino IN sono documentate ma – al tempo stesso - che il professionista ha effettivamente realizzato solo la copertura dell'edificio mentre le facciate non sono state ristrutturate e che quindi a compete esclusivamente il compenso per la direzione lavori CP_1 della copertura;
quanto al punto 7, relativo agli elaborati grafici del porticato, è stato riscontrato che trattasi di progettazione definitiva ma non esecutiva. Non sono emerse contestazioni in ordine all'entità delle prestazioni effettivamente poste in essere dall'architetto fino all'interruzione del rapporto lavorativo con CP_1 la società committente mentre è contestata l'individuazione dei valori delle opere cui fare riferimento e dei coefficienti di calcolo applicabili, al fine di pervenire alla corretta determinazione del compenso cui il convenuto ha diritto. A tal riguardo, deve farsi riferimento alla CTU che ha sviluppato i conteggi, conformemente al quesito postole, ponendo sempre a base dei propri ragionamenti il preventivo concordato tra le parti. Nel far ciò il CTU ha correttamente tenuto distinte le tre porzioni di fabbricato così come riportate nel preventivo e cioè: 1) villino vero e proprio;
2) area di ingresso principale;
3) area porticata cui l'architetto aveva attribuito un valore corrispondente all'opera originariamente commissionata avente un costo complessivo di € 340.000,00, arrotondato (in sede di preventivo) ad € 350.000,00, importo che, non solo – come detto – coincide con quello preventivato ed accettato dall'opponente ma che la CTU ha ritenuto “adeguato all'entità delle opere necessarie per la ristrutturazione di un edificio in pessime condizioni, come chiaramente documentato”. Al fine della determinazione del compenso, in considerazione dell'esecuzione solo parziale dell'incarico commissionatogli ed in mancanza di ulteriori criteri rinvenibili dallo stesso esame del preventivo, la CTU ha determinato il compenso che sarebbe spettato all'opposto sulla base del D.M. 140/2012.
pagina 6 di 11 Tale criterio, oltre ad essere motivato ed argomentato nella stesura dell'elaborato peritale, è corroborato dal riscontro per cui, nell'incipit del preventivo, è indicato che
“si rapportano i relativi coefficienti al Tariffario Professionale agli importi presumibili delle opere da eseguire, come da normativa vigente”. Ciò conferma come la CTU nel rapportarsi, ai fini dell'espletamento dell'indagine affidatale, sia al preventivo che al D.M. 140/2012, ha correttamente operato. Seguendo la linea così riassunta, la CTU ha individuato un compenso astrattamente spettante di € 43.625,50, non dimenticando di considerare che “il professionista aveva concordato con il committente il minor importo di € 30.000, ne discende che anche le prestazioni parziali dovranno essere proporzionate al minor importo globale proposto dal professionista”, concludendo – dopo analitico sviluppo dei conteggi e puntuale riscontro e replica alla osservazioni dei consulenti di parte – a determinare in € 15.670,18 il compenso spettante all'arch. per l'attività effettivamente CP_1 svolta…parametrato al compenso complessivo di € 30.000”. Il CTU non ha mancato di rilevare, anche in sede di consulenza tecnica integrativa, come il abbia pienamente eseguito l'istruttoria presso la Sopraintendenza, CP_1 ragion per cui allo stesso compete l'importo di € 4.000,00, preventivato e concordato per l'espletamento di detta attività. Conseguentemente, qui si condivide la tesi dell'arch. per cui è errato ritenere Per_1 che l'importo per la progettazione e direzione lavori sia quello di € 26.000,00 (€ 30.000,00 - € 4.000,00) poiché l'importo pattuito di € 30.000,00 è un importo onnicomprensivo e forfettizzato;
parimenti condivisibile è la considerazione per cui,
“se anche si ponesse a base del calcolo del compenso parziale l'importo di € 26.000 anziché € 30.000, alla fine del conteggio dovrebbe però essere aggiunta la somma di € 4.000 dovuta al professionista per il fatto che, questa Consulente ha accertato che l'arch. ha eseguito la predetta attività presso la Sopraintendenza”. CP_1
Alla luce delle considerazioni fin qui rassegnate, le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio sono in questa sede richiamate e pienamente condivise, in quanto congruamente motivate e frutto di un corretto iter logico-argomentativo. Pertanto, come sostenuto dal CTU, “il compenso di € 15.670,18 è quello effettivamente spettante, parametrato al compenso complessivo di € 30.000”. Da questo importo vanno sottratti gli acconti già versati dalla pari Parte_1
a complessivi € 5.900,00 (e cioè € 2.000,00 versati il 07/8/2018, € 1.500,00 versati il 19/4/2019 ed € 2.400,00 versati l'11/5/2021, docc. 7-8-19 di parte opponente), pervenendosi quindi ad un compenso attualmente dovuto di € 9.770,18, oltre accessori di legge ed interessi.
Em_1 pagina 7 di 11 Dall'importo di € 9.770,18 andrà ulteriormente sottratto l'importo di € 4.000,00, versato dalla il 15/11/2017. Parte_1
Sul punto l'opponente ha sostenuto di essersi rivolta al a fine anno 2017, al CP_1 fine di valutare la possibilità di un recupero degli immobili di pertinenza delle sue proprietà e di aver versato un acconto di € 4.000,00, oltre accessori, a fronte del quale aveva ricevuto la fattura n. 18 del 14/11/2017, recante la seguente descrizione:
“acconto riqualificazione Villa IN”. L'architetto si è difeso affermando che trattasi di somma sì ricevuta ma da riferire ad altro precedente incarico, conferitogli sempre dalla , con cui è pacifico Parte_1 che vi fossero stati ulteriori rapporti di collaborazione. Inoltre, ha sottolineato che il preventivo relativo all'incarico professionale oggetto di causa sia del 06/8/2018, quindi ben successivo al versamento degli € 4.000,00, da imputare ad altro incarico. Orbene, in relazione alle tesi sostenute dalle parti e qui solo brevemente riassunte, va osservato che – a fronte dell'eccezione della – incombeva sul Parte_1 CP_1
l'onere di provare a quale ulteriore, differente e precedente incarico dovesse essere riferito il suddetto pagamento. Nel corso del giudizio è però mancata una prova di tal genere, non avendo l'opposto offerto prova documentale di un ulteriore e precedente incarico, solo verbalmente e genericamente invocato. Inoltre, il non ha tentato di offrire prova in tal senso neppure attraverso CP_1
l'escussione di testi sul punto. La contestazione per cui il versamento è precedente alla stesura del preventivo non risulta dirimente, anche in ragione del fatto che la “relazione tecnica illustrativa”, redatta dall'arch. (all. 14 alla comparsa di costituzione e risposta) è del CP_1
31/7/2018, quindi anch'essa precedente al preventivo il che induce a ritenere che il conferimento dell'incarico e l'attività professionale avessero avuto inizio ben prima della stesura della citata relazione così come del preventivo, dovendosi altresì ritenere plausibile che il sia pervenuto alla stesura della citata relazione dopo un CP_1 periodo di studio della questione sottopostagli. Non depone in senso contrario al convincimento fin qui raggiunto, l'ulteriore argomentazione sostenuta dal , secondo cui sarebbe “decisiva” la mail del CP_1
14/11/2017 inviata dalla e che porta ad oggetto la dicitura: “predisposto Parte_1 pagamento a mezzo bonifico per pratica la morosina”, ritenendo che con ciò si dovrebbe evincere che il pagamento sia stato dall'attrice riferito all'incarico svolto su Villa Morosina e non sul Villino IN con Corte Bragato, oggetto di causa.
pagina 8 di 11 Invero, non solo, come detto, il convenuto non ha documentato quale sarebbe stato l'ulteriore incarico ricevuto, diverso da quello per cui è causa, ma poi, dall'analisi dei vari documenti versati in atti, si ha modo di riscontrare come le parti – più volte – abbiano utilizzato descrizioni differenti per individuare gli immobili in parola. Lo stesso , ad esempio, nel progetto di cui all'allegato 14 alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta, indica che trattasi di “Villa IN con Corte Bragato” (e non di VI”); analoga indicazione si rinviene nel progetto di cui all'allegato 16 alla comparsa di costituzione e risposta;
nell'avviso di parcella del 19/4/2019 (all. 21) il così scrive: “fondo spese per pratiche finanziamenti Villa IN”; ed ancora, CP_1 la quietanza rilasciata dal al momento della ricezione dell'assegno circolare del CP_1
19/4/2019 recita: “acconto su onorari e spese per recupero di Villa IN”. Evidente, quindi, come manchino riscontri certi ed univoci che consentano di accedere alla tesi sostenuta dal convenuto. Del resto, lo scrivente, già con l'ordinanza del 15/12/2021 aveva evidenziato come fosse opaca l'identificazione dell'immobile o degli immobili oggetto delle prestazioni del convenuto, evidentemente sollecitando ad uno sforzo probatorio non riscontrato nel corso del giudizio.
CP_3
Meritevoli di rigetto risultano essere le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente. In primis, va rigettata la doglianza per cui la avrebbe subito un danno Parte_1 dalla mancata fatturazione (o comunque dalla mancata consegna delle fatture) dei due acconti di € 1.500,00 e 2.000,00, versati al . CP_1
A tal proposito, a prescindere da ogni valutazione e considerazione in ordine alla fondatezza della tesi sostenuta dall'architetto per cui trattavasi di spese imponibili e, pertanto, esenti dall'iva, va osservato che, l'opponente non ha fornito prova di aver provveduto alla regolare presentazione delle dichiarazioni fiscali relative agli anni d'imposta in questione, presupposto – in ogni caso – indefettibile per accedere ad ogni deduzione di costi e detrazione di iva. L'omessa produzione delle dichiarazioni fiscali ha impedito, altresì, allo scrivente di compiere una verifica, non solo, sulla spettanza delle detrazioni e deduzioni in questione, ma anche sull'esatto ammontare delle eventuali maggiori imposte rimaste a carico della . Parte_1
Ne deriva che il danno lamentato dall'opponente è rimasto, sul punto, indimostrato sia nell'an che nel quantum.
pagina 9 di 11 Parimenti, non può accogliersi la richiesta della di vedersi riconosciuto Parte_1 un risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (in citazione quantificato in € 9.000,00) per aver il rilasciato la certificazione sulla portata del solaio del CP_1 piano primo di Villa Cornaro mentre era sospeso dalla professione. Benchè trattasi di circostanza pacifica, l'attrice non offre alcun elemento al fine di ritenere che da tale condotta le sia derivato un danno, risultando anche tale domanda assolutamente indimostrata sia nell'an che nel quantum. Neppure può accogliersi la richiesta della società di vedersi riconosciuto l'importo versato ad altro professionista per l'ottenimento di analoga e valida certificazione. Piuttosto, l'attrice-opponente avrebbe avuto titolo per richiedere la restituzione degli importi versati al per il rilascio della citata certificazione ma nulla allega e CP_1 dimostra sul punto.
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Alla luce di quanto fin qui esposto, è creditore nei confronti della CP_1 [...] dell'importo di € 5.770,18, oltre accessori di legge (€ 15.670,18 - € Parte_1
5.900,00 - € 4.000,00), ed interessi moratori a far data dal 04/3/2021 (ovvero dal trentunesimo giorno successivo al primo sollecito inoltrato dal il 01/02/2021). CP_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della sensibile riduzione degli importi riconosciuti a favore dell'opposto rispetto a quanto da egli richiesto prima in sede monitoria e poi nel presente giudizio. Ai fini della liquidazione delle spese, si tiene altresì conto del fatto che il non CP_1 ha accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. di importo addirittura più favorevole rispetto a quanto risultato all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 5466/2021 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1911, emesso dal Tribunale di Verona il 01/6/2021; CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore di dell'importo complessivo di € 5.770,18, oltre CP_1 accessori di legge ed interessi moratori a far data dal 04/3/2021; CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore di delle spese di lite del presente giudizio, che CP_1 si liquidano in € 1.500,00, per compensi, ivi già incluse le spese generali al 15% (quindi da non ricalcolare), oltre I.V.A. e C.P.A.;
pagina 10 di 11 PONE definitamente a carico delle parti, nella misura del 50% cadauna, le spese della CTU espletata nel presente giudizio. Così deciso in Verona nella residenza del Tribunale, Corte Giorgio Zanconati n. 1, il giorno 05/9/2025.
Il giudice
Antonio Loseto
pagina 11 di 11