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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 4485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4485 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 8124/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8124 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 17.09.2025, vertente sul mutamento di sesso, proposta
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania (Na) alla Via Madonna del Pantano n. 72/A, presso lo studio degli avv.ti Rino Santoro e Angelo Croci, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 17.09.2025 i procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. il 07.11.2025 esprimeva parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.10.2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 accertare e dichiarare il diritto della stessa alla rettificazione di sesso da femminile a maschile, ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti e di autorizzare il trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere femminile a quello maschile nonché di sostituire il proprio nome in . Per_1
A sostegno della domanda, parte istante deduceva di essere affetta da una condizione di disforia di genere, in relazione alla quale si era sottoposta ad un percorso psico- diagnostico e a specifiche terapie ormonali ad azione mascolinizzante presso l'A.O.U.
Federico II – Unità Operativa Complessa di Psichiatria e Psicologia e che tale condizione la induceva ad ipotizzare la possibilità di sottoporsi ad un intervento di riattribuzione chirurgica del sesso al fine di adeguare le caratteristiche sessuali del proprio corpo al vissuto soggettivo di appartenenza del genere sessuale maschile.
All'udienza del 03.03.2025 parte ricorrente veniva sottoposta a libero interrogatorio, confermando quanto dedotto nell'atto introduttivo, insistendo nell'accoglimento dell'istanza e manifestando la volontà di modificare il proprio nome in . Per_1
Il Giudice, preso atto della documentazione depositata, rinviava la causa per la rimessione in decisione ad udienza da celebrarsi nelle modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. Quindi, con ordinanza del 27.10.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che le impedisce una piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la vita di relazione.
Premesso che l'istante non è sposata e non ha figli, va rilevato che le relazioni allegate agli atti dimostrano come la ricorrente sia affetta da disforia di genere e che, sin dall'infanzia, si sentisse di appartenere all'altro sesso e risulta indubbio che il comportamento, la gestualità, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente maschili, come emerso anche in sede di incontri psicologici presso l'Azienda
Ospedaliere Federico II Unità Operativa di Psichiatria e Psicologia.
Risulta, pertanto, radicata la convinzione di appartenere al sesso maschile.
Inoltre, la relazione rilasciata, in ultimo, dal Dipartimento presso l'A.O.U. Federico II in pag. 2/6 data 06.04.2023, versata in atti, evidenzia nell'istante una profonda divergenza tra il genere femminile ed i caratteri sessuali primari e secondari, con diagnosi di disforia di genere in soggetto femminile adulto, in fase di post – transizione ed in assenza di disordine della differenziazione sessuale, in fase di post-transizione. Si legge, altresì, nelle conclusioni che “Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui clinici, della piena assunzione da anni di un ruolo di genere maschile, del riscontrato pieno raggiungimento dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociale dell'interessata/o possa derivarle/gli dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire alla/al sig.ra/sig. CO di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui si veda necessitata/o ad esibire i propri Parte_2 documenti di identità. […] ”.
Quanto alla richiesta di autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici, il Tribunale osserva che la Corte Costituzionale con sentenza n. 142/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In ragione di tale intervento del giudice delle leggi, accertata l'irreversibile transizione di dal genere femminile al genere maschile, allo stato, non è necessaria Parte_1
l'autorizzazione richiesta ad effettuare i trattamenti chirurgici demolitori o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ai quali parte ricorrente potrà liberamente accedere senza necessità di autorizzazione giudiziale.
D'altronde, anche prima dell'intervento della Corte costituzionale, era orientamento pag. 3/6 consolidato del Tribunale, in conformità alla giurisprudenza anche comunitaria,
l'interpretazione normativa secondo cui non dovesse ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico (cfr. Corte Cost. 21-10-2015 n. 221;
Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015, Affaire Y.Y. c. Turquie).
Pertanto, se prima dell'intervento del giudice delle leggi si riteneva di poter accogliere la domanda di rettifica del sesso anche in assenza di previo trattamento chirurgico, ritenuto non necessario ai fini della pronuncia e, pertanto, si procedeva ad autorizzare l'intervento solo se richiesto, provvedendo in caso contrario alla mera rettifica, a seguito della sentenza C. Cost. n. 142/2024, neppure in presenza di espressa richiesta è necessaria l'autorizzazione giudiziale all'effettuazione dei trattamenti chirurgici.
Invero, l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appariva - già prima dell'intervento del giudice costituzionale - il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Tale impostazione è stata recepita nella predetta sentenza della Corte Costituzionale la quale ha evidenziato che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, evidenziando come la scelta legislativa - non irragionevole in sé e per sé considerata alla luce dell'irreversibilità del mutamento conseguente agli interventi chirurgici – “sia divenuta tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
L'evoluzione giurisprudenziale già avviata nel 2015 con le predette sentenze, ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al pag. 4/6 conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. sentenza n. 221 del 2015).
La Corte costituzionale ha evidenziato come, potendo il percorso di transizione compiersi già mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico- comportamentale, anche in assenza di un intervento di adeguamento chirurgico (come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria ed ex plurimis C. Cass. n. 180/2017), la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, in quanto un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione di sesso e non prima ed in funzione della stessa.
Alla luce di ciò ha dichiarato, come argomentato, l'illegittimità costituzionale della necessaria autorizzazione richiesta dall'art. dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150, con conseguente esclusione di un potere autorizzatorio del
Tribunale in caso di accertata e definitiva transizione sessuale.
In ragione di quanto fin qui esposto ed osservato, il Tribunale ritiene di poter accogliere la domanda, con le precisazioni sopra svolte, e per l'effetto di autorizzare l'immediata rettificazione dei dati anagrafici della ricorrente nei termini di cui in dispositivo.
Nulla in ordine alla richiesta di autorizzazione, non più necessaria, ad effettuare i trattamenti chirurgici, ai quali parte ricorrente potrà – se ritenuto necessario - liberamente accedere.
Quanto al regime delle spese, il Tribunale nulla dispone attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, su parere del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 14.10.2024 da
[...]
nata a [...] il [...], ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Pt_1 assorbita, così dispone:
a) dichiara il diritto di nata a [...] il [...], alla Parte_1 rettificazione dei dati anagrafici da femminile a maschile, ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti, con la modifica del nome in;
Per_1
b) nulla in ordine all'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di riattribuzione e di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari mediante pag. 5/6 trattamento medico-chirurgico, per le ragioni di cui in parte motiva;
c) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (Na) la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di nata a [...] il [...], con Parte_1 conseguente attribuzione del nome proprio ” e della indicazione del sesso Per_1 maschile nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestatario " debba invece leggersi ed intendersi " " e Parte_1 Persona_2 laddove si legge, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura "femminile" debba leggersi ed intendersi invece quella "maschile";
d) nulla per le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 8124/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8124 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 17.09.2025, vertente sul mutamento di sesso, proposta
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania (Na) alla Via Madonna del Pantano n. 72/A, presso lo studio degli avv.ti Rino Santoro e Angelo Croci, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 17.09.2025 i procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. il 07.11.2025 esprimeva parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.10.2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 accertare e dichiarare il diritto della stessa alla rettificazione di sesso da femminile a maschile, ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti e di autorizzare il trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere femminile a quello maschile nonché di sostituire il proprio nome in . Per_1
A sostegno della domanda, parte istante deduceva di essere affetta da una condizione di disforia di genere, in relazione alla quale si era sottoposta ad un percorso psico- diagnostico e a specifiche terapie ormonali ad azione mascolinizzante presso l'A.O.U.
Federico II – Unità Operativa Complessa di Psichiatria e Psicologia e che tale condizione la induceva ad ipotizzare la possibilità di sottoporsi ad un intervento di riattribuzione chirurgica del sesso al fine di adeguare le caratteristiche sessuali del proprio corpo al vissuto soggettivo di appartenenza del genere sessuale maschile.
All'udienza del 03.03.2025 parte ricorrente veniva sottoposta a libero interrogatorio, confermando quanto dedotto nell'atto introduttivo, insistendo nell'accoglimento dell'istanza e manifestando la volontà di modificare il proprio nome in . Per_1
Il Giudice, preso atto della documentazione depositata, rinviava la causa per la rimessione in decisione ad udienza da celebrarsi nelle modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. Quindi, con ordinanza del 27.10.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che le impedisce una piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la vita di relazione.
Premesso che l'istante non è sposata e non ha figli, va rilevato che le relazioni allegate agli atti dimostrano come la ricorrente sia affetta da disforia di genere e che, sin dall'infanzia, si sentisse di appartenere all'altro sesso e risulta indubbio che il comportamento, la gestualità, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente maschili, come emerso anche in sede di incontri psicologici presso l'Azienda
Ospedaliere Federico II Unità Operativa di Psichiatria e Psicologia.
Risulta, pertanto, radicata la convinzione di appartenere al sesso maschile.
Inoltre, la relazione rilasciata, in ultimo, dal Dipartimento presso l'A.O.U. Federico II in pag. 2/6 data 06.04.2023, versata in atti, evidenzia nell'istante una profonda divergenza tra il genere femminile ed i caratteri sessuali primari e secondari, con diagnosi di disforia di genere in soggetto femminile adulto, in fase di post – transizione ed in assenza di disordine della differenziazione sessuale, in fase di post-transizione. Si legge, altresì, nelle conclusioni che “Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui clinici, della piena assunzione da anni di un ruolo di genere maschile, del riscontrato pieno raggiungimento dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociale dell'interessata/o possa derivarle/gli dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire alla/al sig.ra/sig. CO di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui si veda necessitata/o ad esibire i propri Parte_2 documenti di identità. […] ”.
Quanto alla richiesta di autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici, il Tribunale osserva che la Corte Costituzionale con sentenza n. 142/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In ragione di tale intervento del giudice delle leggi, accertata l'irreversibile transizione di dal genere femminile al genere maschile, allo stato, non è necessaria Parte_1
l'autorizzazione richiesta ad effettuare i trattamenti chirurgici demolitori o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ai quali parte ricorrente potrà liberamente accedere senza necessità di autorizzazione giudiziale.
D'altronde, anche prima dell'intervento della Corte costituzionale, era orientamento pag. 3/6 consolidato del Tribunale, in conformità alla giurisprudenza anche comunitaria,
l'interpretazione normativa secondo cui non dovesse ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico (cfr. Corte Cost. 21-10-2015 n. 221;
Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015, Affaire Y.Y. c. Turquie).
Pertanto, se prima dell'intervento del giudice delle leggi si riteneva di poter accogliere la domanda di rettifica del sesso anche in assenza di previo trattamento chirurgico, ritenuto non necessario ai fini della pronuncia e, pertanto, si procedeva ad autorizzare l'intervento solo se richiesto, provvedendo in caso contrario alla mera rettifica, a seguito della sentenza C. Cost. n. 142/2024, neppure in presenza di espressa richiesta è necessaria l'autorizzazione giudiziale all'effettuazione dei trattamenti chirurgici.
Invero, l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appariva - già prima dell'intervento del giudice costituzionale - il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Tale impostazione è stata recepita nella predetta sentenza della Corte Costituzionale la quale ha evidenziato che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, evidenziando come la scelta legislativa - non irragionevole in sé e per sé considerata alla luce dell'irreversibilità del mutamento conseguente agli interventi chirurgici – “sia divenuta tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
L'evoluzione giurisprudenziale già avviata nel 2015 con le predette sentenze, ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al pag. 4/6 conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. sentenza n. 221 del 2015).
La Corte costituzionale ha evidenziato come, potendo il percorso di transizione compiersi già mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico- comportamentale, anche in assenza di un intervento di adeguamento chirurgico (come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria ed ex plurimis C. Cass. n. 180/2017), la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, in quanto un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione di sesso e non prima ed in funzione della stessa.
Alla luce di ciò ha dichiarato, come argomentato, l'illegittimità costituzionale della necessaria autorizzazione richiesta dall'art. dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150, con conseguente esclusione di un potere autorizzatorio del
Tribunale in caso di accertata e definitiva transizione sessuale.
In ragione di quanto fin qui esposto ed osservato, il Tribunale ritiene di poter accogliere la domanda, con le precisazioni sopra svolte, e per l'effetto di autorizzare l'immediata rettificazione dei dati anagrafici della ricorrente nei termini di cui in dispositivo.
Nulla in ordine alla richiesta di autorizzazione, non più necessaria, ad effettuare i trattamenti chirurgici, ai quali parte ricorrente potrà – se ritenuto necessario - liberamente accedere.
Quanto al regime delle spese, il Tribunale nulla dispone attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, su parere del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 14.10.2024 da
[...]
nata a [...] il [...], ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Pt_1 assorbita, così dispone:
a) dichiara il diritto di nata a [...] il [...], alla Parte_1 rettificazione dei dati anagrafici da femminile a maschile, ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti, con la modifica del nome in;
Per_1
b) nulla in ordine all'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di riattribuzione e di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari mediante pag. 5/6 trattamento medico-chirurgico, per le ragioni di cui in parte motiva;
c) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (Na) la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di nata a [...] il [...], con Parte_1 conseguente attribuzione del nome proprio ” e della indicazione del sesso Per_1 maschile nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestatario " debba invece leggersi ed intendersi " " e Parte_1 Persona_2 laddove si legge, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura "femminile" debba leggersi ed intendersi invece quella "maschile";
d) nulla per le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 6/6