Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01465/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2023, proposto da
EA ME, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Cosentino e Massimiliano Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell'obbligo di provvedere all'adeguamento della decorrenza giuridica della promozione dello stesso a Vice Sovrintendente in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020, e la conseguente retrodatazione della decorrenza della promozione per merito straordinario in data pari a quella del personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti, ossia al 01 gennaio 2002, con provvedimento espresso a carattere vincolato entro un termine non superiore a trenta giorni;
del diritto del ricorrente alla retrodatazione dell'attribuzione della qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato dalla data di immissione in ruolo dei vincitori del primo concorso bandito dopo i fatti che hanno determinato la promozione per meriti straordinari dello stesso ricorrente, con conseguente riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera, sia in termini di anticipazione dei progressivi avanzamenti nel grado, sia in ragione degli encomi riconosciuti:
del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni provocati per il ritardato avanzamento di carriera, sia in termini di mancata corresponsione delle differenze retributive, sia in termini di perdita di chance di partecipazione ai concorsi per avanzamento di carriera.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. PA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha conseguito la qualifica di Vice Sovrintendente a seguito di promozione per merito straordinario in forza di decreto di promozione datato 19 novembre 2009 con decorrenza economica e giuridica dal 28 aprile 2008, data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale, come da previsioni ex art. 75, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335 (rubricato “decorrenza delle promozioni per merito straordinario”).
In data 22 aprile 2008 è stato bandito dal Ministero dell’Interno il 20° concorso interno per titoli di servizio e superamento di successivo corso di formazione professionale per la nomina di 252 Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato. In data 19 settembre 2008 è stato bandito dal Ministero dell’Interno il 21° concorso interno per titoli di servizio e superamento di successivo corso di formazione professionale per la nomina di 108 Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato.
In forza dell’allora vigente combinato disposto degli artt. 72 e 75, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335, ai vincitori e frequentatori del 20° corso (relativo al bando di concorso del 22 aprile 2008), ed ai vincitori e frequentatori del 21° corso (relativo al bando di concorso del 19 settembre 2008), è stata riconosciuta, in ragione della vacanza dei posti da Sovrintendente per l’annualità 2002, la retrodatazione giuridica a decorrere dal 01 gennaio 2002.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 224/2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335, “ Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ”, nella parte in cui non prevedeva l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di Vice Sovrintendente promosso per merito straordinario, a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso, successivi alla data del verificarsi dei fatti, attribuita ai sensi dell’articolo 24 quater, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335.
Con istanza del 17 novembre 2020, quindi, il ricorrente ha chiesto alla parte datoriale l’adeguamento della data di decorrenza della relativa qualifica alla data più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito il perfezionamento della nomina alla medesima qualifica dopo il superamento del corso di formazione.
Se, da un lato, l’Amministrazione è rimasta silente rispetto alla domanda presentata da parte ricorrente, dall’altro lato, con decreto datato 31 dicembre 2020, il Ministero dell'Interno ha indetto un concorso per titoli per la copertura di n. 2662 posti di Vice Ispettore riservato al personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, di cui, in particolare, n. 1331 posti destinati ai soli Sovrintendenti Capo.
Con ricorso depositato in data 5 aprile 2023 il ricorrente ha chiesto che venga ordinato al Ministero dell’Interno la retrodatazione della propria nomina nel ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, con le consequenziali richieste anche in punto di risarcimento danni.
Secondo il ricorrente, in particolare:
1. l’Amministrazione avrebbe violato l’art. 2, l. n. 241 del 1990, non avendo adottato un provvedimento a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente, con conseguente disparità di trattamento rispetto a coloro che hanno maturato la progressione di carriera col sistema di progressione ordinario; l’Amministrazione, in particolare, avrebbe dovuto riconoscere la retrodatazione al 1 gennaio 2002 della decorrenza giuridica della promozione da Assistente Capo della Polizia di Stato a Vice Sovrintendente;
2. secondo parte ricorrente, a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte costituzionale sopra richiamata, dovrebbe essere riconosciuto il diritto alla retrodatazione dell'attribuzione della qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato al 1 gennaio 2002, data di decorrenza della immissione in ruolo dei vincitori del concorso bandito con D.M. 19 settembre 2008, il primo concorso bandito dopo i fatti che hanno determinato la promozione per meriti straordinari dello stesso ricorrente con conseguente ricostruzione della carriera; in particolare, il ricorrente, con l’allineamento imposto dalla sentenza della Corte costituzionale, dovrebbe essere considerato sovrintendente dall’anno 2007, poi sovrintendente capo dal 2012 e sovrintendente capo coordinatore dal 2018; viene lamentata la mancata possibilità di partecipare vittoriosamente ai corsi-concorsi per viceispettore banditi dal 2014 in poi con qualifica superiore (quella di sovrintendente capo) conseguendo un maggior punteggio titoli;
3. secondo il ricorrente, poi, sussisterebbero dubbi di costituzionalità in relazione all’art. 3, comma 1, lettera g), n. 1, d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, modificativo dell’art. 24 quarter, d.p.r. n. 335 del 1982;
4. il comportamento del Ministero dell’Interno violerebbe gli artt. 1175 e 1375 c.c.;
5. il comportamento del Ministro violerebbe, altresì, l’art. 2 del trattato istitutivo della Comunità europea e, quindi, il principio di uguaglianza.
Il ricorrente, infine, ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno subito nella misura pari alle differenze retributive non percepite per la corretta retrodatazione della promozione a Vice Sovrintendente, nonché del danno da perdita di chance lavorativa, avendo, in tesi, il mancato riconoscimento del diritto alla retrodatazione della promozione e alla ricostruzione di carriera, provocato la perdita del diritto alla partecipazione dei concorsi per l’avanzamento ulteriore della carriera.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare.
Il Ministero ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della domanda volta ad ottenere l’accertamento del diritto alla retrodatazione della promozione del ricorrente in ragione della omessa impugnativa dei provvedimenti di nomina e di inquadramento, in quanto produttivi di immediati effetti lesivi nei confronti del ricorrente; si tratta, quindi, sia del provvedimento di inquadramento del ricorrente, sia dei provvedimenti che hanno disposto la retrodatazione dell’assunzione dei colleghi vincitori di successivi concorsi.
L’eccezione è fondata.
Al riguardo, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, al quale il Collegio ritiene di aderire, devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dai dipendenti pubblici non privatizzati per mancata tempestiva impugnazione degli atti di inquadramento lesivi, rispetto ai quali la loro posizione giuridica soggettiva «“[…] non è qualificabile come diritto soggettivo, bensì come interesse legittimo, con conseguente inammissibilità di un’azione [...] di mero accertamento del diritto ad una diversa decorrenza giuridica poiché chiaramente elusiva del termine decadenziale di impugnazione. 7.1 Per costante giurisprudenza (recentemente riaffermata [...] con decisione n. 10794 del 9.12.2022, n. 4859 del 14.6.2022 e n. 5750 del 11.7.2022) non può essere fatta valere in giudizio la richiesta di retrodatazione giuridica nonostante l’acquiescenza ai precedenti provvedimenti di inquadramento. La materia dell’inquadramento nel pubblico impiego si caratterizza, infatti, per la presenza di atti autoritativi, con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo accertabile dal G.A., può essere azionata soltanto mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti ritenuti illegittimamente incidenti su di esse (ex multis: Consiglio di Stato sez. II, 4/2/2020, n. 917; 16/12/2019, n. 8495; sez. VI 18/8/2010, n. 5869); sez. V, 10/8/2010, n. 5568). Gli atti di nomina, attenendo alla collocazione, autoritativa, del soggetto nell’ambito dell’organizzazione amministrativa dell’ente pubblico, hanno natura provvedimentale ed autoritativa, anche ai fini della determinazione della decorrenza giuridica, e devono, quindi, essere impugnati nel termine decadenziale previsto dalla normativa vigente ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 9 ottobre 2023, n. 8815, che ha, in particolare, riformato la sentenza del TAR Lazio, sez. I stralcio, 24 marzo 2021, n. 3614, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado)» (Tar Veneto, sez. II, 20 maggio 2025, n. 765).
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3 febbraio 2025, n. 855, richiamando quanto dallo stesso affermato nella sentenza n. 9644/2024 ha ribadito quanto segue: « Come ricordato dalla Corte costituzionale nella stessa sentenza n. 224 del 2020, in un sistema nel quale, all’interno di una stessa qualifica, l’ordine di ruolo è determinato dall’anzianità e dalla sua decorrenza giuridica, la penalizzazione discende dal fatto che chi possiede una data qualifica per averla conseguita (per merito straordinario) in un momento anteriore si vede sopravanzato (“scavalcato”) da chi l’abbia conseguita (per concorso) in un momento successivo, giovandosi di un trattamento in sé più favorevole derivante dalla retroattività della decorrenza giuridica nella nuova qualifica. 18. – Nel caso specifico del personale della Polizia di Stato, che qui interessa, il pregiudizio derivante dalla posposizione nell’anzianità nella qualifica assume i caratteri della concretezza e dell’attualità all’atto stesso dello “scavalcamento”, perché incide direttamente e immediatamente sulla collocazione dell’interessato all’interno della scala gerarchica del Corpo (cfr. art. 3 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335: «nell’àmbito dello stesso ruolo o della stessa carriera la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall’anzianità»). Pertanto, diversamente da altre ipotesi di retrodatazioni e di scavalcamenti nell’ambito di rapporti di impiego di diritto pubblico non caratterizzati da gerarchia, la deteriore collocazione nel ruolo o nella qualifica assume rilievo già di per sé e non in quanto incida su successivi provvedimenti che si fondino sulla posizione assunta nel ruolo o nella qualifica. 19. – Per questa ragione, l’appellato, mentre non aveva alcun interesse a impugnare il provvedimento con cui era stato promosso, per meriti straordinari, alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato con decorrenza giuridica dal 12 aprile 2012, lo aveva, viceversa, a contestare il provvedimento di nomina dei vincitori del concorso interno indetto il 23 dicembre 2013 per la copertura di 7.563 posti di vice sovrintendente, relativi alle vacanze organiche disponibili tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, che grazie alla retrodatazione della decorrenza giuridica nella qualifica prevista dall’art. 24-quater D.P.R. n. 335/1982, avevano scavalcato il sig. OR all’interno della qualifica e della sua gerarchia. Difatti, agendo innanzi al giudice amministrativo in qualità di titolare di un interesse legittimo oppositivo a non essere sopravanzato, egli avrebbe potuto e dovuto lamentare la lesione, frutto dell’applicazione di specifiche norme di legge, denunciando il contrasto di queste con i parametri costituzionali, in modo da far valere nello stesso giudizio a quo l’invalidità derivata dell’atto amministrativo impugnato, pur conforme al proprio modello legale nel momento della sua emanazione, una volta che avesse ottenuto la dichiarazione di incostituzionalità delle norme denunciate. 20. – Il fatto, invece, di non aver impugnato a suo tempo le nomine di coloro che, beneficiando della retrodatazione, lo avevano scavalcato nell’anzianità di qualifica ha determinato il definitivo consolidamento delle rispettive posizioni, cristallizzando l’attribuzione dell’anzianità nella qualifica di vice sovrintendente, all’interno del ruolo dei sovrintendenti, tanto dell’odierno appellato, quanto dei colleghi che lo avevano scavalcato a ogni effetto di legge e, quindi, anche ai fini dell’anzianità valutabile in futuri concorsi. 21. – Il consolidamento di quelle situazioni giuridiche, che costituisce la conseguenza dell’intangibilità dei provvedimenti amministrativi che le hanno costituite, le rende insensibili alle vicende della norma in base alla quale quei provvedimenti sono stati adottati e dalla quale essi rimangono regolati nonostante la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma stessa, perché, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, «la cosiddetta efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano quelli che non possano più dare materia a un giudizio in ragione della disciplina dei termini di inoppugnabilità degli atti amministrativi (sentenza n. 10 del 2015, ordinanza n. 135 del 2010)» (Corte cost., sent. n. 191 del 2021). 22. – Come ricordato da questo Consiglio nel parere che è richiamato nella sentenza appellata, «[t]ra i provvedimenti amministrativi soggetti alla disciplina ora esposta vi rientra certamente anche il ruolo di anzianità del personale di una pubblica amministrazione – soprattutto se in regime di diritto pubblico – relativamente alle specifiche posizioni ricoperte da ciascun dipendente. Conseguentemente le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate dai singoli interessati, con riferimento al posto in cui sono collocati, nell’ordinario termine di decadenza previsto per impugnare innanzi al giudice amministrativo (sessanta giorni decorrenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 c.p.a., “dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”) si consolidano, resistendo dunque anche alle pronunce di illegittimità costituzionale» (Cons. Stato, sez. I, n. 1984/2021 cit.). 23. – D’altronde, lo stesso risultato si avrebbe se un’analoga vicenda di scavalcamento dovesse consumarsi in futuro, a danno, cioè, di un soggetto promosso per meriti straordinari dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 224 del 2020 e n. 75 del 2024 che venisse illegittimamente scavalcato dai vincitori di un successivo concorso (o selezione) per l’omessa applicazione del meccanismo di perequazione (l’allineamento) introdotto con le dichiarazioni di incostituzionalità, senza che l’interessato si risolvesse a impugnare, tempestivamente, in parte qua il provvedimento di nomina dei vincitori. 24. – Pertanto il primo giudice, pur prestando formale adesione all’indirizzo diffusamente giustificato nel parere sopra citato, si è erroneamente discostato da questi principi allorché ha ritenuto nella sostanza che, sia pure soltanto ai fini del nuovo concorso, fosse possibile e anzi doveroso disapplicare gli effetti dei provvedimenti di inquadramento che, a loro tempo, non erano stati impugnati ovvero riconoscere al ricorrente un’anzianità giuridica virtuale nella qualifica di vice sovrintendente. 25. – Non vale a superare quanto si è finora detto il richiamo a una presunta natura di diritto soggettivo della situazione giuridica azionata in giudizio, contenuto nella memoria difensiva dell’appellato. Anche a voler prescindere dal fatto che già la sentenza di primo grado (…) ha riconosciuto «l’impossibilità di affermare la sussistenza di un diritto soggettivo dei soggetti promossi per merito straordinario al riallineamento della loro anzianità nel ruolo dei sovrintendenti sulla base dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, con incidenza su posizioni ormai consolidate», l’obiezione è priva di fondamento. Anzitutto non è corretto che l’affermazione trovi conforto nella sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2024, che si è limitata alla formulazione di un mero giudizio di non implausibilità della valutazione compiuta dal giudice rimettente in ordine alla tempestività dell’azione presupposta, conformemente al consolidato orientamento della Corte medesima per cui «la motivazione sulla rilevanza, formulata dal giudice a quo, è oggetto di un controllo meramente esterno […] che si arresta sulla soglia della non implausibilità della motivazione stessa, in ordine tanto all’applicabilità della norma nel processo principale, quanto alla possibilità, o non, di definire quest’ultimo «indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata» (sentenza n. 218 del 2020; in senso analogo, fra le più recenti, sentenze n. 109 del 2022, n. 75 del 2022 e n. 183 del 2021), potendo, questa Corte, «interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento (sentenze n. 122 del 2019, n. 71 del 2015)» (ancora, sentenza n. 218 del 2020)» (cfr., ex plurimis, C. cost., sent. n. n. 192 del 2022). In secondo luogo, ancora di recente questo Consiglio ha ribadito che la posizione soggettiva del pubblico dipendente a fronte degli atti di inquadramento non è qualificabile come diritto soggettivo, bensì come interesse legittimo, poiché gli atti di nomina, attenendo alla collocazione, autoritativa, del soggetto nell’ambito dell’organizzazione amministrativa dell’ente pubblico, hanno natura provvedimentale ed autoritativa, anche ai fini della determinazione della decorrenza giuridica (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 15 marzo 2024, n. 2562; sez. II, 1° dicembre 2023, nn. da 10423 a 10425; sez. II, 30 novembre 2023, n. 10363). Ed invero, come osservato dall’Adunanza plenaria, si deve «escludere la possibile sussistenza di diritti a fronte di quegli atti i quali definiscano la posizione del pubblico impiegato nell’ambito della struttura burocratica, sia con l’ivi immetterlo, sia col determinarne o con l’immutarne compiti o qualifiche, sia col dismettervelo, giacché in virtù di essi l’Amministrazione evidentemente provvede a dare concreto assetto alla sua organizzazione relativamente alla componente costituita dal personale di propria pertinenza e, dunque, in primis persegue la soddisfazione di quel pubblico interesse nei cui confronti […] la contrapposta aspettativa dei singoli dipendenti non possono se non trovarsi in condizione subordinata» (Cons. Stato, Ad. plen. 26 ottobre 1979, n. 25). Anche nel caso di atti interamente vincolati il discrimine è costituito dalla capacità dell’atto di incidere sulla posizione del dipendente nell’ambito della struttura organizzativa dell’ente, «carattere questo per il cui rilevamento potrà, nelle ipotesi più dubbie, farsi ricorso ad elementi indicativi come la capacità dell’atto di ingenerare ex se nuovi diritti e nuovi doveri in capo all’impiegato, la influenza dei suoi effetti in via riflessa anche sulla posizione degli altri dipendenti e simili» (Ad. plen. n. 25/1979 cit., che, dunque, aveva riconosciuto natura di diritto soggettivo alla situazione a base della pretesa al riconoscimento della pregressa anzianità di servizio maturata dai dipendenti poi transitati nel personale della regione Toscana nel 1972 soltanto in considerazione del particolare sistema stabilito dalla legge regionale, che circoscriveva la rilevanza dell’anzianità di servizio esclusivamente a profili tipici del rapporto di servizio - quali scatti periodici, classe di stipendio, trattamento di quiescenza -, escludendone il rilievo per i diversi profili del rapporto d’ufficio - quali gli avanzamenti di carriera o di ruolo o il rapporto di gerarchia - caratterizzanti la posizione del dipendente all’interno dell’organizzazione; mentre nel caso esaminato dall’Adunanza plenaria del 15 febbraio 1994, n. 3, il riconoscimento in capo agli insegnanti universitari stabilizzati di un diritto soggettivo perfetto a permanere nell’incarico di insegnamento ai sensi dell’art. 113 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, attivabile nei termini di prescrizione, era derivato dalla lettera della norma secondo cui «gli incaricati sono confermati .. nel loro ufficio salvo espressa rinuncia», dove, come osservato dall’Adunanza plenaria, «il diritto all’incarico, nei termini previsti dalla norma di proroga, è … costituito direttamente dal legislatore», senza richiedere all’Amministrazione l’adozione di un atto amministrativo a carattere costitutivo, vincolato o discrezionale, o di porre in essere alcun procedimento di proroga). Talché nella fattispecie in esame è sufficiente richiamare quanto si è detto sulla rilevanza della data dell’inquadramento ai fini del rapporto di gerarchia tra gli appartenenti alla stessa qualifica (supra, punto 18) per fugare ogni dubbio in merito alla natura costitutiva del provvedimento di promozione e alla natura della situazione giuridica del destinatario, che è di interesse legittimo. 26. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, devono essere respinti il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado. »
In tal senso, quindi, la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di promozione del ricorrente, per meriti straordinari, e relativa decorrenza “sfavorevole”, nonché dei provvedimenti che hanno disposto la retrodatazione dell’assunzione dei colleghi vincitori di successivi concorsi, determina l’inammissibilità del presente ricorso (in questo senso anche Cons. Stato, n. 8815 del 2023).
A diversa conclusione, non può neppure giungersi tentando di valorizzare, così come effettuato da parte ricorrente, gli effetti retroattivi della sentenza della Corte costituzionale richiamata nella parte in fatto (Corte Cost., 27 ottobre 2020, n. 224).
La portata ex tunc delle pronunce di incostituzionalità di una legge, invero, incontra il limite dei rapporti giuridici esauriti, tra i quali rientra l’intervenuta inoppugnabilità degli atti amministrativi per effetto della loro mancata tempestiva contestazione davanti al giudice amministrativo, così come occorso nel caso di specie.
Tale interpretazione, avuto riguardo alla portata degli effetti promananti dalla decisione della Corte costituzionale, era stata già peraltro offerta dal parere reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, secondo cui “ nel diritto amministrativo la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge non può travolgere i provvedimenti amministrativi ormai divenuti definitivi per mancata impugnazione o per formazione del giudicato sulla relativa controversia. Conseguentemente le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate dai singoli interessati, con riferimento al posto in cui sono collocati, nell’ordinario termine di decadenza previsto per impugnare innanzi al giudice amministrativo si consolidano, resistendo dunque anche alle pronunce di illegittimità costituzionale ” (Cons. Stato, sez. I, parere 28 dicembre 2021, n. 1984).
Nel medesimo solco devono collocarsi anche le pronunce di altri Tribunali amministrativi regionali che hanno concordato “ sulla natura di atti autoritativi dei provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti non privatizzati, a fronte dei quali si stagliano situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo, e non diritti soggettivi, con ciò significando che eventuali vizi di legittimità di tali determinazioni debbano essere tempestivamente portati a conoscenza della giustizia amministrativa, nei termini decadenziali all’uopo previsti per la proposizione dell’azione di annullamento da parte dell’art. 29 c.p.a., con conseguente loro inoppugnabilità in caso di intempestiva reazione processuale e irrilevanza, nell’ambito di tali rapporti amministrativi esauriti, della sopravvenuta pronuncia caducatoria del giudice delle leggi n. 224/2020 (cfr. in tal senso, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 1/2024; T.A.R. Sicilia, Palermo, nn. 294-296 del 2023) ” (TAR Sicilia, Catania, sez. III, 21 marzo 2024, n. 1116).
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA EN, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
PA NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NI | PA EN |
IL SEGRETARIO