Articolo 10 della Legge 24 giugno 1958, n. 637
Articolo 9Articolo 11
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13 luglio 1958
Art. 10.
Il fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), gia' elevato a lire 120 miliardi con legge 30 agosto 1951, n. 940 , e' ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi.
Entrata in vigore il 13 luglio 1958