Art. 10.
Il fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), gia' elevato a lire 120 miliardi con legge 30 agosto 1951, n. 940 , e' ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi.
Il fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), gia' elevato a lire 120 miliardi con legge 30 agosto 1951, n. 940 , e' ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi.