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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 12/05/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.480 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), nata ad Parte_1 C.F._1
Agrigento il 19.11.1989, ivi elettivamente domiciliata in Via Diodoro Siculo n.
21, presso lo studio dell'avv. Antonio Alaimo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, corrente in San Cataldo, c.da Controparte_2
[...]
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza del 10 gennaio
2025.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio l' per vederla condannare a risarcire i danni Controparte_1
subiti a causa di un sinistro verificatosi all'interno della struttura della stessa.
Esponeva l'attrice che la società convenuta era titolare e/o gestiva la struttura polivalente sita in San Cataldo;
che in data 2 agosto 2015 si era recata all'interno dell' al fine di trascorrere una giornata di divertimento insieme ai CP_1
propri amici, utilizzando le diverse attrattive ivi presenti (giochi e scivoli acquatici, piscine ed altre attrazioni); che nella predetta occasione aveva usufruito ed utilizzato anche uno scivolo acquatico chiuso, conosciuto come tobogan.
Precisava che durante la discesa all'interno di esso all'improvviso veniva a mancare il gettito di acqua impedendone così la scivolata, tant' è che il suo corpo faceva attrito e la gamba sx andava ad urtare contro le pareti dello scivolo,
procurandole una “frattura della tibia con coinvolgimento del piatto tibiale sx”.
Da ciò la richiesta di risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2051 cc.
L' non si costituiva, nonostante la regolarità della notifica. Controparte_1
Indi, conclusasi la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per note conclusive.
La domanda attorea è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro nonché la dinamica dello stesso,
come indicate nell'atto di citazione, hanno trovato piena conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, della esauriente deposizione resa dai testimoni escussi sulla cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare considerata la concordanza, coerenza, precisione ed univocità delle dichiarazione rese.
Detta dinamica rivela in modo evidente la sussistenza di una responsabilità da fatto illecito della società convenuta, titolare e custode dell'intero complesso presso il quale è avvenuto il sinistro dell'attrice, e come tale preposta alla vigilanza e manutenzione dello stesso, ai sensi dell'art. 2051 cc.
2 Secondo l'orientamento giurisprudenziale costante e pacifico, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ““prescinde dall'accertamento del carattere colposo
dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando,
per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento
essendo esclusa solo dal caso fortuito”” (cfr. ex pluribus Cass. 11942/2024).
Nel caso di specie, sussiste, certamente, il sopramenzionato nesso di causalità:
infatti, la caduta della sul predetto scivolo è stata provocata Pt_1
dall'improvvisa mancanza di acqua.
Di contro, nessuna prova del caso fortuito è stata fornita dalla convenuta (rimasta contumace), la quale, alla luce del canone dell'ordinaria diligenza, avrebbe,
dunque, dovuto eliminare o quanto meno segnalare l'eventuale rischio.
Sussiste, pertanto, incontrovertibilmente la piena responsabilità da fatto illecito della convenuta per i danni alla persona subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro de quo, ai sensi dell'art. 2051 cc.
Per quanto attiene alla quantificazione di detti danni subiti dalla , l'entità Pt_1
degli stessi ed il nesso di causalità con l'incidente di cui è causa risulta confermato sia dalle chiare e concordanti risultanze della espletata prova testimoniale che da quelle della CTU nonché dalla documentazione medica agli atti.
In particolare, il ctu con argomentazione logica congruamente motivata ha appurato “” tali lesioni sono in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con il sinistro per cui è causa, siccome descritto nell'atto introduttivo;
b) E' da riconoscere un periodo di inabilità temporanea pari : 30 giorni di ITA
(inabilità temporanea al 100%); 20 giorni di ITP (inabilità temporanea al 75%);
20 giorni di ITP (inabilità temporanea al 50%); 50 giorni di ITP (inabilità
temporanea al 25%); c) e) Il danno biologico permanente riportato dalla Sig.ra
è stimabile in misura pari al 7 %. Lo stato del soggetto Parte_1
danneggiato si ritiene stabilizzato e non suscettibile di miglioramento stante il
lungo periodo di tempo trascorso dagli eventi a meno dei mezzi di sintesi che
3 potrebbero essere in futuro rimossi;
d) Non si configurano nel caso in esame
patologie o condizioni cliniche concorrenti o meramente coesistenti rispetto a
quelle sopra descritte;
f) All' infortunata spetta inoltre il rimborso delle spese
mediche sostenute pertinenti al caso (danno emergente) pari ad euro 728,65 euro
(settecentoventotto,65 euro), come da fatture e scontrini fiscali allegati e ritenuti
congrui, nonché le spese già versate alla sottoscritta a titolo di acconto per CTU
come da fattura n. 254/2023 allegata pari ad euro 250,00.””
Orbene, tale danno, applicando le tabelle del Tribunale di Milano 2024,
considerata l'età dell'attrice al momento del sinistro (25 anni), va liquidato nell'ammontare complessivo di euro 20.636,50 cosi distinto: invalidità
permanente ( 7 %) € 12.874,00; ITT (gg. 30) € 3.450,00 ; ITP al 75% ( giorni 20)
€ 1.725,00; ITP al 50% (giorni 20) € 1.150,00; ITP al 25% (giorni 50) €
1437,50; oltre alle spese mediche documentate pari ad € 728,65.
Su tutte le somme suindicate non può riconoscersi la rivalutazione monetaria, dal momento che la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Su tale somma, devalutata al momento del sinistro, devono essere aggiunti gli interessi legali calcolati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici ISTAT, servendo essi da ristoro al pregiudizio del mancato godimento immediato del controvalore del bene perduto a causa del fatto lesivo (cfr. Cass.
S.U. 1712/95).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accertata la responsabilità della convenuta nella determinazione del sinistro,
accoglie la domanda attorea e, conseguentemente, condanna la stessa al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del Parte_1
danno, della somma di Euro 20.636,50, oltre agli interessi legali su tale somma,
4 devalutata al 2 agosto 2015, calcolati, da tale data, anno per anno sulle somme rivalutate, secondo i criteri e gli indici in parte motiva indicati, sino alla data odierna, nonché gli interessi legali dalla data odierna e sino al soddisfo.
- Condanna la convenuta al rimborso delle spese mediche documentate pari ad €
728,65, oltre agli interessi legali dalla data odierna e sino al soddisfo.
-Condanna l' al pagamento in favore dell'attrice delle Controparte_1
spese processuali che liquida in € 264,00 per spese esenti ed in € 2.538,50 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Caltanissetta, in data 10 maggio 2025.
IL G.O.P.
Elvira Gambino
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