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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/09/2025, n. 3734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3734 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6748/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6748/2019 promossa da:
[C.F. ], nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/09/1982 e residente in [...], SAN GREGORIO MAGNO;
[C.F. ], nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...];
[C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
01/06/1970;
[C.F. ], nata a [...] il Parte_2 C.F._4
04/07/1950 e residente al VIALE DEI FIORI, in SAN GREGORIO MAGNO, in proprio ed in qualità di eredi e prossimi congiunti del IG. (nato a [...] Persona_1
Gregorio Magno il 08/01/1950 ed ivi deceduto in data 15/04/2014), rappresentati e difesi dall'Avv. TRUNCELLITO ROCCO [C.F. ], unitamente all'Avv. C.F._5
ZUCCHERO Davide [C.F. ] e all'Avv. TRONGONE Simona C.F._6
[C.F. ] e tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._7
VIA BISCARDI, 13, NAPOLI
ATTORI
pagina 1 di 35 contro
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
FIORILLO LUCIA [C.F. ] e dall'Avv. TORTORA EMMA C.F._8
[C.F. ], elettivamente domiciliata presso la Funzione Affari C.F._9
Legali dell alla VIA NIZZA 146, CP_4 CP_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I IG.ri , e la IG.ra , in Parte_1 CP_1 Controparte_2 Parte_2
proprio e quali eredi del defunto , esponevano che quest'ultimo, affetto da Persona_1
linfoma non-Hodgkin, veniva ricoverato il 4 aprile 2014 presso l'Ospedale “San
Francesco d'Assisi” di Oliveto Citra, per un ricovero diagnostico a causa di anemia.
Durante il ricovero, il paziente veniva sottoposto a emotrasfusione in data 8 aprile e nuovamente il 14 aprile. Alle ore 14.30 di quel giorno, i sanitari rilevavano assenza di segni di emorragia visibile e buone condizioni generali, e, ritenendo opportuno procedere alla dimissione, disponevano altresì una visita di controllo per il giorno successivo presso l'Unità Operativa di Ematologia di AN.
Poche ore dopo la dimissione, nella serata del 14 aprile 2014, il IG. veniva Persona_1
nuovamente ricoverato d'urgenza presso il medesimo nosocomio con diagnosi di emorragia cerebrale. Alle ore 23.00 le condizioni cliniche risultavano gravissime, con stato comatoso non risvegliabile. Verso le ore 5.30 del 15 aprile 2014, i familiari, dopo essersi consultati con i medici, decidevano di trasportare il proprio congiunto a domicilio, dove egli decedeva dopo poche ore.
Gli attori deducevano che il personale sanitario aveva omesso di eseguire adeguate verifiche cliniche e strumentali prima della dimissione, nonostante la recente emotrasfusione e le condizioni patologiche pregresse. Sostenevano che tale condotta,
pagina 2 di 35 negligente e imprudente, aveva determinato un aggravamento improvviso e fatale delle condizioni del de cuius, cagionando la morte o, comunque, privandolo della possibilità di sopravvivere più a lungo.
Chiedevano pertanto che il Tribunale accertasse e dichiarasse la responsabilità dei convenuti per il decesso del IG. , per effetto di gravi omissioni diagnostiche Persona_1
e terapeutiche, e che, per l'effetto, condannasse l , Controparte_5
l'Ospedale “San Francesco d'Assisi” e i sanitari coinvolti, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi il danno da perdita parentale, il danno biologico terminale, il danno da perdita di chance e il danno patrimoniale futuro. In particolare, il danno da perdita del rapporto parentale veniva chiesto iure proprio dai congiunti superstiti;
il danno biologico terminale e quello da perdita di chance venivano azionati iure hereditario in quanto danni direttamente subiti dal de cuius; il danno patrimoniale futuro, infine, era riferito alla perdita del contributo economico fornito in vita dal defunto ai familiari.
In subordine, domandavano la condanna dei convenuti al pagamento di una somma non inferiore a € 25.000, ciascuno, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Si costituivano in giudizio l e il Controparte_5 [...]
i quali contestavano Controparte_6
integralmente le domande attoree. Esponevano che il IG. presentava un Persona_1
quadro clinico complesso e compromesso per patologia ematologica severa, che il trattamento sanitario risultava pienamente conforme ai protocolli terapeutici vigenti e che il decesso costituiva esito naturale e non evitabile dell'evoluzione della malattia.
Evidenziavano che la decisione di dimettere il paziente era basata su condizioni cliniche allora ritenute stabili e che la successiva emorragia cerebrale costituiva evento repentino, non prevedibile né prevenibile.
I convenuti chiedevano il rigetto integrale della domanda attrice, con vittoria di spese di lite, rilevando altresì che nessuna omissione o errore terapeutico poteva essere loro addebitato. In via istruttoria, domandavano l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio pagina 3 di 35 in ambito medico-legale e la produzione della documentazione clinica integrale del paziente.
A seguito della costituzione delle parti, si svolgeva la fase istruttoria del giudizio, durante la quale esse ribadivano, anche attraverso il deposito di memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis, le rispettive deduzioni e richieste, insistendo sulle proprie contrapposte prospettazioni.
L'istruttoria conosceva iniziali rallentamenti a causa dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Con ordinanza resa in data 25 aprile 2020, il Giudice, rilevato che il procedimento non rientrava tra quelli sottratti alla sospensione obbligatoria delle attività giudiziarie, rinviava l'udienza al 9 febbraio 2021.
La trattazione delle successive udienze avveniva mediante il deposito telematico di note scritte, secondo quanto disposto con i decreti del 16 settembre 2021 e del 17 gennaio
2022, in conformità con la disciplina emergenziale dettata dall'art. 83 del d.l. 18/2020.
Le parti, così invitate, depositavano sintetiche note di udienza, nelle quali confermavano le proprie istanze e conclusioni.
Ritenuta la necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio di natura medico- legale, il Giudice con ordinanza nominava CTU, formulando precisi quesiti volti ad accertare la sussistenza e l'entità delle lesioni, il nesso causale con l'attività sanitaria prestata, la correttezza dei trattamenti eseguiti e l'eventuale insorgenza di complicanze prevedibili.
Seguivano nuovi provvedimenti con cui si disponeva la prosecuzione del giudizio con modalità telematiche, autorizzando i consulenti all'accesso al fascicolo e fissando termini per il deposito della dichiarazione di accettazione e della formula di rito. In ottemperanza a tali disposizioni, il CTU depositava regolare accettazione dell'incarico, prestando il giuramento di rito.
L'attività peritale proseguiva, pertanto, secondo le modalità alternative previste dai decreti emergenziali, mentre le parti, alle scadenze fissate, continuavano a depositare pagina 4 di 35 sintetiche note scritte contenenti le rispettive istanze e conclusioni, confermando integralmente le proprie posizioni.
Con decreto del 23 dicembre 2024, il Giudice disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di ulteriori note scritte, assegnando apposito termine per il deposito e disciplinando le conseguenze processuali dell'eventuale inadempimento.
Infine, con ordinanza resa in data 12 gennaio 2025, lette le note di udienza e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice assegnava la causa a sentenza, facendo decorrere i termini di legge dalla comunicazione del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Secondo giurisprudenza consolidata si configura la responsabilità dell'ente ospedaliero
(pubblico o privato che sia) come di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale ovvero di un intervento chirurgico, comporta la conclusione di un contratto (cfr., Cass. 27 luglio
1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio
2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, Cass. 4 marzo 2004, n. 4400; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133; Cass. 2 febbraio 2005, n.
2042; Cass. 18 aprile 2005, n. 7997; Cass. 11 novembre 2005, n. 22894; Cass.
24.5.2006, n. 12362).
Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico dell'ente ospedaliero (o della casa di cura privata), accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni (cfr., sostanzialmente in tal senso
Cass. SS.UU. 1.7.2002, n. 9556); b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia pagina 5 di 35 estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente, ai sensi dell'art. 1180 c.c.
La responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
È poi irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (cfr. Cass. civ. n. 9269/1997 e Cass. civ. n.
10719/2000).
Infatti, ciò che rileva, in questa sede, è che l'ente ospedaliero risponde direttamente della negligenza ed imperizia dei propri dipendenti nell'ambito delle prestazioni sanitarie effettuate al paziente: in altri termini, l'ente ospedaliero è contrattualmente responsabile se il suo medico è almeno in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio.
La ricostruzione della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità appena richiamata, ha trovato conferma sul piano normativo nell'art. 7, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Per_2
), che ha espressamente sancito la responsabilità contrattuale delle strutture,
[...]
pubbliche e private, per le condotte colpose degli esercenti la professione sanitaria di cui si avvalgono.
È noto che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono di regola obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista – assumendo pagina 6 di 35 l'incarico – si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento.
Ne consegue che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal paziente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza (cfr. Cass. 13.1.2005
n. 583; Cass.
4.3.2004 n. 4400).
Il dovere di diligenza, poi, non è quello ordinario della 'diligenza del buon padre di famiglia' (comunemente richiesto per l'ordinaria esecuzione di obbligazioni), bensì quello più gravoso ed impegnativo della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., il quale deve a sua volta essere commisurato alla natura dell'attività esercitata (cfr. Cass.13.1.2005 n. 583).
Nel caso specifico, il medico è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, ma è quella specifica del debitore qualificato, la quale comporta: il rispetto di tutte le regole e degli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica;
il rispetto di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise.
La diligenza assume così un duplice significato: da un lato, parametro di imputazione del mancato adempimento;
dall'altro, criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione.
Il grado di diligenza deve, poi, essere valutato in relazione alle circostanze concrete e tra queste – quanto alla responsabilità professionale del medico – rientrano anche le dotazioni della struttura ospedaliera presso la quale lo stesso opera.
Ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore di opera risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave (configurabile nel caso di mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione).
pagina 7 di 35 La limitazione di responsabilità attiene esclusivamente alla perizia, per la violazione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione quindi dell'imprudenza e della negligenza (cfr. Cass. 13.1.2005 n. 583; Cass.
5.7.2004 n. 12273; Cass. 16.2.2001 n.
2335; Cass. 10.5.2000 n. 5945; Cass. 19.5.1999 n. 4852; Cass. 18.11.1997 n. 11440;
Cass. 26.3.1990 n. 2428; Corte Cost. 22.11.1973 n. 166).
Pertanto, il professionista risponde anche per colpa lieve quanto per omissione di diligenza o di prudenza provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica.
Le prestazioni implicanti problemi tecnici di speciale difficoltà sono state variamente identificate: prestazioni che trascendono la preparazione medica (cfr. Cass. 13.1.2005 n.
583; Cass. 11.4.1995 n. 4152) ovvero relative a casi che non sono stati ancora studiati a sufficienza o non sono stati ancora dibattuti con riferimento ai metodi da adottare (cfr.
Cass.13.1.2005 n. 583; Cass.12.8.1995 n. 8845; Trib. Roma 10.2.2004 n. 4371); prestazioni che richiedono notevole abilità, suppongono la soluzione di problemi nuovi o di speciale complessità e comportano un largo margine di rischio (cfr. Cass. 28.5.2004 n.
10297; Cass.
9.10.2001 n. 12359; Cass. 10.5.2000 n.5 945; Cass. 19.5.1999 n. 4852).
La difficoltà dell'intervento e la diligenza del professionista devono essere valutate in concreto, rapportandole al livello della sua specializzazione ed alle strutture tecniche a sua disposizione.
Il professionista, pertanto, deve: da un lato, valutare con grande prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo anche all'ausilio di un consulto se la situazione non è così urgente da sconsigliarlo (cfr. Cass.
5.7.2004 n.
12273); dall'altro, adottare tutte le possibili misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell'intervento, ovvero, ove ciò non sia possibile, informare il paziente, consigliandogli
– se manca l'urgenza di intervenire – il ricovero in una struttura più idonea (cfr. Cass.
5.7.2004 n. 12273; Cass. 16.5.2000 n. 6318).
pagina 8 di 35 Tale parametro di diligenza, delineato dalla giurisprudenza in termine di qualificazione professionale e adeguamento al caso concreto, trova oggi ulteriore conferma nell'art. 5 della c.d. legge , il quale, pur dettato nell'ambito della responsabilità CP_7
penale, individua nelle linee guida e, in mancanza, nelle buone pratiche clinico- assistenziali, un parametro di condotta che risulta rilevante anche in sede civile ai fini dell'accertamento dell'inadempimento.
La responsabilità medica, come detto, è generalmente qualificata come responsabilità di natura contrattuale, perché fondata su un contratto d'opera intellettuale o sul c.d. contatto sociale.
Tale opzione interpretativa comporterebbe come conseguenza sul regime dell'onere della prova come regolato dall'art. 1218 c.c. che il paziente creditore non deve dimostrare la colpa del medico, ma spetta a quest'ultimo dare la prova che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile.
Questa conclusione, tuttavia, cozzerebbe con la circostanza che la obbligazione del medico è generalmente qualificata come obbligazione di mezzi e non di risultato.
Ed in effetti, mentre nell'obbligazione di risultato l'inadempimento è un fatto pacifico poiché consiste nel mancato o inesatto risultato della prestazione (per cui è l'apparente inadempiente a dover dimostrare che l'inadempimento non è dovuto a sua colpa), nell'obbligazione di mezzi l'inadempimento (rappresentato dalla esecuzione non diligente della prestazione) è il primo dato da provare e non può che essere messo a carico, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., di chi lo assume.
In definitiva, nelle obbligazioni di mezzi è a carico del creditore la prova del fatto costituente l'inadempimento (e cioè del comportamento non diligente del debitore) quale elemento costitutivo della responsabilità, mentre è a carico del debitore la prova della non imputabilità dell'inadempimento.
Al fine di contemperare l'una e l'altra argomentazione, in tema di responsabilità professionale medica, la giurisprudenza ha introdotto alcune modificazioni.
pagina 9 di 35 La giurisprudenza tradizionale (fin da Cass. 21.12.1978 n. 6141) e prevalente (cfr. Cass.
11.3.2002 n. 3492; Cass. 16.2.2001 n. 2335; Cass. 19.5.1999 n. 4852; Cass.
4.2.1998 n.
1127; Cass. 30.5.1996 n. 5005) ha differenziato tra prestazione di routine e prestazione di speciale difficoltà.
Si è ritenuto, in particolare, che:
a) nei casi di interventi di routine e di non difficile esecuzione:
• il paziente creditore deve dimostrare:
- la natura routinaria della prestazione;
- l'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie o il mancato miglioramento delle proprie condizioni di salute;
• il medico debitore deve dimostrare:
- la riconducibilità dell'esito peggiorativo ad eventi imprevisti ed imprevedibili ovvero la esecuzione diligente della prestazione professionale;
b) nei casi di interventi di speciale difficoltà:
• il paziente creditore deve dimostrare:
- le circostanze di fatto che integrano il dolo o la colpa grave;
• il medico debitore deve dimostrare:
- la particolare difficoltà della prestazione;
- la riconducibilità dell'esito peggiorativo ad eventi imprevisti ed imprevedibili ovvero la esecuzione diligente della prestazione professionale.
Altro è più recente orientamento giurisprudenziale (cui questo Giudice ritiene di dovere aderire) ha, invece, applicato anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 2236 c.c. lo stesso regime probatorio riservato alle prestazioni di non difficile esecuzione (cfr. Cass.
28.5.2004 n. 10297; Cass. 21.6.2004 n. 11488).
L'orientamento ha portato alle estreme conseguenze quanto affermato dalle Sezioni
Unite con la nota sentenza 30.10.2001 n. 13533, secondo la quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto mentre può limitarsi ad allegare pagina 10 di 35 l'inadempimento della controparte;
sarà, invece, il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
E ciò nel rispetto del principio di riferibilità o vicinanza della prova, in forza del quale l'onere della prova viene ripartito tenuto conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti o circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione.
La Corte ha, poi, ritenuto di applicare il medesimo principio anche in materia di inesatto adempimento, sì che anche in questa ipotesi il debitore ha l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Nella prospettiva dei principi sopra enunciati si è così ritenuto che è sufficiente per il paziente creditore allegare l'inesattezza dell'adempimento all'obbligazione professionale, ponendo a carico del sanitario o della struttura sanitaria la prova dell'esatto adempimento della prestazione medica (e cioè la prova della diligenza richiesta nella esecuzione della prestazione).
In sostanza:
• il paziente creditore deve:
- allegare e dimostrare l'esistenza del contratto;
- allegare e dimostrare l'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie o il mancato miglioramento delle proprie condizioni di salute;
- allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del sanitario (non anche la colpa né tanto meno la gravità della colpa);
• il medico debitore deve:
- allegare e dimostrare la riconducibilità dell'esito peggiorativo ad eventi imprevisti ed imprevedibili ovvero la esecuzione diligente della prestazione professionale (e quindi allegare e dimostrare la mancanza di colpa nel caso ordinario di cui all'art. 1176 comma
2 c.c. ovvero la non qualificabilità in termini di gravità della colpa nel caso di cui all'art. 2236 c.c.)
pagina 11 di 35 Tale distribuzione dell'onere probatorio è pienamente coerente con il principio della c.d. vicinanza della prova inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una e per l'altra parte di offrirla.
Con la successiva pronuncia del 2017 n. 18392 la Suprema Corte ha sostanzialmente affermato che l'onere di allegazione dell'inadempimento che assorbe il nesso di causalità non può convivere con l'affermazione di un vero e proprio onere probatorio a carico del paziente.
Sulla stessa scia si collocano le successive e recenti pronunce della Suprema Corte
(sentenze di San Martino 2019) le quali riprendono la distinzione tra causalità materiale e giuridica accollando l'onere della prova sul primo profilo al paziente danneggiato
(Cass. 11.11.19 n. 28991 e 28992).
Spetta al paziente-creditore l'onere di provare l'esistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento e il pregiudizio alla salute (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 3 ord., 21-
03-2018, n. 7044, secondo cui: «In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza».
In ordine al grado di certezza del nesso causale, nel caso in cui il preteso responsabile del danno abbia posto in essere una condotta attiva il problema della individuazione di un congruo nesso di causalità consisterà nel valutare l'idoneità di quanto commesso a produrre l'evento e l'efficacia di eventuali concause nella causazione dello stesso.
Si fa normalmente riferimento alla teoria della causalità adeguata (cfr. Cass.
4.6.2001 n.
7507), secondo la quale un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, date le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cfr. teoria della “conditio sine qua non”), ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale pagina 12 di 35 per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi all'interno delle serie causali così determinate dare rilievo a quelle soltanto che – nel momento in cui si produce l'evento – non appaiono del tutto inverosimili.
Per le ipotesi di condotta omissiva, invece, nel contesto del variegato panorama delle tesi elaborate (A. La tesi della c.d. certezza morale del risultato desiderato (cfr. in materia di responsabilità professionale, Cass.
7.8.2002 n. 11901; Cass. 28.4.1994 n.
4044); B. La tesi della ragionevole previsione (cfr. Cass. 27.1.1999 n. 722); C. La tesi del rilevante grado di probabilità, esclusa ogni mera possibilità (cfr. in materia di malattie professionali Cass. 11.3.2004 n. 5014; Cass.
2.3.2004 n. 4252; Cass. 15.12.2003
n. 19145).; D. La tesi della adeguata probabilità (cfr. in materia di malattie professionali
Cass. 22.8.2002 n. 12406); E. La tesi della astratta idoneità della condotta (cfr. in materia di responsabilità medica, Cass. 13.9.2000 n. 12103); F. La tesi della certezza soltanto relativa, secondo un giudizio probabilistico ancorato però a precise circostanze di fatto (cfr. Cass.23.7.2002 n.10739) sembra prevalere la tesi della ragionevole probabilità degli effetti della condotta omessa e della idoneità della stessa a produrli ove posta in essere (cfr. in tema di responsabilità medica: Cass.
4.4.2004 n. 4400, Cass.
21.1.2000 n. 632; in tema di responsabilità professionale in generale: Cass.
6.2.1998 n.
1286, Cass. 18.4.1997 n. 3362, Cass.
5.6.1996 n. 5264, Cass. 11.11.1993 n. 11287; in tema di reato colposo omissivo del medico: Cass. 12.7.1991).
Secondo tale criterio il rapporto di causalità può e deve essere riconosciuto anche quando si possa fondatamente ritenere che l'adempimento della obbligazione – ove correttamente e tempestivamente intervenuto – avrebbe determinato la ragionevole probabilità della realizzazione dell'interesse perseguito con il contratto (cfr. in termini
Cass.
4.4.2004 n. 4400).
In sostanza il nesso di causalità nelle condotte omissive presuppone un giudizio controfattuale per verificare se – sostituendo in via ipotetica l'omissione con un'azione positiva contraria – l'evento auspicato si sarebbe verificato in modo ragionevolmente probabile.
pagina 13 di 35 Il IG. , all'epoca dei fatti sessantaquattrenne, risultava affetto da «linfoma Persona_1
non-Hodgkin a piccoli linfociti in stadio IV sec. , una forma neoplastica Per_3
ematologica di natura cronica e a lento decorso, per la quale era stato già avviato un ciclo terapeutico con Rituximab presso il reparto di Ematologia dell'Ospedale di AN.
Come chiarito dai consulenti tecnici d'ufficio, «la diagnosi di linfoma era nota da tempo ed era in corso il trattamento specifico» (pag. 8).
La patologia di base, pur nella sua gravità, non comportava, allo stato, un'immediata compromissione delle funzioni vitali, né costituiva, secondo il parere dei CTU, una causa diretta ed inevitabile dell'evento morte. Anzi, «l'aspettativa di vita residua del paziente, pur ridotta rispetto alla media, era comunque significativa, tenuto conto dell'evoluzione cronica della malattia e della risposta alle terapie in corso» (pag. 11).
Ciò assume rilievo anche in prospettiva della successiva valutazione della perdita di chance terapeutica.
In tale contesto clinico, il paziente veniva ricoverato presso il Controparte_6
in data 4 aprile 2014, per «quadro di anemia severa e febbricola» (pag. 8),
[...]
finalizzato al riequilibrio ematologico e alla stabilizzazione delle condizioni generali.
Come puntualizzato dai periti, si trattava di un ricovero diagnostico-terapeutico volto a gestire una complicanza frequente nei pazienti oncoematologici, ossia la riduzione significativa delle piastrine e dell'emoglobina, condizione che imponeva un attento monitoraggio clinico e laboratoristico.
Il primo ricovero del IG. presso l'Ospedale “San Francesco d'Assisi” di Oliveto Per_1
Citra ebbe inizio in data 4 aprile 2014 e si protrasse sino al 9 aprile. Durante tale degenza, il paziente venne sottoposto a un primo trattamento trasfusionale, al fine di contrastare l'anemia severa riscontrata in ingresso. Le condizioni cliniche si presentarono inizialmente stabili, tanto da consentire le dimissioni.
Tuttavia, a distanza di pochi giorni, in data 14 aprile 2014, il paziente rientrava presso il medesimo presidio ospedaliero, a causa del ripresentarsi di astenia marcata, riferita dal medico curante. In tale occasione, venne eseguita una seconda emotrasfusione, ma pagina 14 di 35 nessuna verifica fu effettuata in merito allo stato coagulativo del paziente né al numero effettivo delle piastrine post-trasfusione, che risultavano, secondo i dati disponibili, «non dosabili».
Nonostante tale quadro ematologico precario, e in assenza di elementi oggettivi che potessero giustificare una cessazione del monitoraggio, alle ore 14:30 dello stesso 14 aprile, i sanitari disponevano la dimissione, con contestuale indicazione di presentarsi il giorno seguente presso il reparto di Ematologia dell'Ospedale di AN. Come rilevato in sede peritale, «nessun controllo post-trasfusionale venne effettuato, né venne eseguita una valutazione emocoagulativa che potesse rendere conto dell'effettivo rischio emorragico» (pag. 9).
Il paziente veniva quindi affidato alla dimissione in condizioni cliniche che, sebbene apparentemente stabili sul piano generale, risultavano profondamente compromesse sotto il profilo ematologico, trattandosi, come rilevato dai CTU, di un soggetto
«sostanzialmente trombocitopenico, con valori piastrinici non dosabili e quindi a elevato rischio emorragico» (pag. 9).
Tale condotta si rivelerà decisiva nello sviluppo degli eventi successivi. Già nella stessa serata del 14 aprile, infatti, il paziente veniva nuovamente trasportato in ospedale in stato comatoso, con successiva diagnosi di emorragia cerebrale massiva, evento che condurrà al decesso nelle prime ore del mattino seguente.
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio consentono di affermare, senza margini di incertezza, che la condotta dei sanitari dell non si è Controparte_8
conformata ai canoni di diligenza, prudenza e perizia richiesti all'esercente la professione sanitaria, integrando così una chiara ipotesi di responsabilità per inesatto adempimento dell'obbligazione medica, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
In particolare, i CTU rilevano come «in data 14 aprile 2014 il paziente fosse affetto da trombocitopenia severa, con piastrine non dosabili» e che, nonostante tale condizione, non venne eseguito alcun controllo laboratoristico post-trasfusionale, né fu disposta la permanenza in osservazione del paziente (pag. 9). Si sottolinea altresì che il rischio pagina 15 di 35 emorragico non venne valutato in modo adeguato: «mancava completamente una valutazione clinico-laboratoristica dello stato coagulativo, fondamentale in un paziente oncoematologico sottoposto a emotrasfusione» (pag. 10).
Tali omissioni appaiono in violazione delle più basilari regole dell'arte medica, tanto da indurre i consulenti a qualificare la dimissione come «inappropriata e frettolosa», attuata
«senza una completa valutazione del rischio clinico» (pag. 9). In particolare, la mancata determinazione del valore piastrinico, in un soggetto già noto per linfoma e sottoposto a emotrasfusione, costituisce, ad avviso dei periti, «una grave negligenza e una condotta non conforme alle linee guida» applicabili in materia di gestione dell'anemia in pazienti oncoematologici (pag. 10).
È appena il caso di ricordare che, in base ai principi giurisprudenziali già esaminati, il medico è tenuto a una diligenza professionale qualificata (art. 1176, comma 2, c.c.), che impone l'adozione di tutte le precauzioni normalmente richieste dalla scienza medica in relazione al caso concreto. In questa prospettiva, la decisione di dimettere un paziente con quadro ematologico critico e privo di controllo emocoagulativo rappresenta una palese violazione di tale dovere professionale.
Non solo. I CTU evidenziano anche il deficit organizzativo della struttura, segnalando che «la decisione di dimettere è stata assunta senza una reale supervisione specialistica ematologica, nonostante la nota complessità clinica del paziente» (pag. 10). Tale circostanza conferma che la condotta sanitaria non fu solo individualmente negligente, ma anche frutto di una carenza sistemica, riconducibile all'ente ospedaliero ex art. 1228
c.c.
La ricostruzione peritale consente di affermare, secondo il criterio del 'più probabile che non', la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari dell
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e l'evento letale occorso al IG. . Controparte_8 Per_1
Come chiariscono i consulenti, «il paziente è stato dimesso con piastrine non dosabili e senza alcuna valutazione laboratoristica dello stato coagulativo»; a fronte di ciò, «una condotta corretta avrebbe imposto di non dimettere il paziente, ma di trattenerlo in pagina 16 di 35 ambiente protetto per almeno 24 ore, al fine di monitorarne l'evoluzione clinica e procedere ad ulteriori accertamenti e terapie» (pag. 10). Il paziente, invece, venne lasciato privo di assistenza ospedaliera proprio nelle ore in cui si è verificato l'evento emorragico.
I consulenti ritengono dunque che «la dimissione in quelle condizioni ha avuto un ruolo causale nella successiva emorragia cerebrale, verificatasi a distanza di poche ore e in assenza di vigilanza sanitaria» (pag. 10), e concludono espressamente che «un trattenimento in ospedale avrebbe, con elevata probabilità, consentito di riconoscere tempestivamente i segni prodromici e di intervenire prima della rottura vascolare» (pag.
11).
Il giudizio formulato si colloca pienamente nel paradigma del giudizio controfattuale accolto dalla giurisprudenza di legittimità: sostituendo l'omissione (dimissione immotivata) con la condotta dovuta (trattenimento e monitoraggio), l'evento sarebbe stato evitato o, quantomeno, rinviato in modo significativo. Si tratta di una causalità non meramente ipotetica, bensì fondata su una ricostruzione tecnica, coerente con le evidenze documentali e cliniche.
Come rilevato in giurisprudenza, il nesso causale in ambito civile può dirsi integrato ogniqualvolta la condotta omissiva abbia ridotto in modo apprezzabile le possibilità di salvaguardia del bene tutelato, configurando una perdita del risultato atteso o ragionevolmente perseguibile. Nel caso in esame, la decisione di dimettere il paziente ha interrotto il percorso terapeutico in atto e privato il soggetto delle misure minime di protezione, determinando un evento emorragico fatale altrimenti contenibile.
Ai fini della completa ricostruzione della responsabilità, appare necessario esaminare l'eventuale incidenza di concause naturali o di condotte imputabili a soggetti terzi, che possano interrompere il nesso eziologico o attenuarne il rilievo giuridico.
Sul punto, la consulenza tecnica d'ufficio esclude in maniera chiara e motivata la sussistenza di fattori alternativi o autonomi idonei a determinare il decesso del IG.
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in modo indipendente dalla condotta della struttura ospedaliera di Oliveto Citra. Per_1
pagina 17 di 35 Come si legge espressamente a pag. 10 della CTU: «L'evento emorragico cerebrale non può ritenersi una conseguenza inevitabile della patologia linfoproliferativa, né un'evoluzione imprevedibile della stessa. Al contrario, esso appare correlato a un quadro clinico-ematologico instabile, non adeguatamente monitorato».
In particolare, i CTU hanno escluso profili di censura nei confronti dell'Unità Operativa di la quale risulta aver correttamente impostato il trattamento Controparte_9
farmacologico del linfoma (Rituximab) e non ha avuto alcun ruolo nella gestione clinica immediata che ha preceduto il decesso. È la stessa relazione a chiarire che:
«L'indicazione a proseguire le cure presso AN non appare errata;
ciò che è mancato è la sorveglianza intermedia, da parte della struttura che aveva in carico il paziente al momento della crisi» (pag. 10).
Deve parimenti escludersi che la morte sia dipesa da cause naturali o sopravvenienze imprevedibili, come sostenuto in via difensiva dai convenuti. La patologia di base – linfoma a piccoli linfociti – era in fase di trattamento e non aveva raggiunto un grado tale da rendere «ineluttabile» l'esito fatale. Anzi, come già esaminato, la CTU accredita una chance terapeutica concreta del 25%, elemento che esclude l'autonomia causale della malattia.
Ne consegue che nessuna causa esterna o non imputabile ha interrotto il nesso eziologico tra condotta sanitaria e evento dannoso. La responsabilità per l'inadempimento deve quindi ricadere esclusivamente sull'ente ospedaliero convenuto, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Sui danni.
Quanto ai danni non patrimoniali meritevoli di risarcimento, alla luce dei noti arresti delle Sezioni Unite (vd., tra l'altro, Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, N. 26972), è il caso di premettere che:
- il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica;
pagina 18 di 35 - la norma di riferimento (art. 2059 c.c.) è norma di rinvio, che rimanda alle leggi, che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (vd. art. 185 c.p., vd. i casi previsti da leggi ordinarie);
- al di fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione;
- va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. anche il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), c.d. danno biologico;
- nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, il c.d. danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma tra i possibili pregiudizi non patrimoniali descrive un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva anche transeunte;
- lo stesso è a dirsi per il c.d. danno esistenziale, categoria, che, al pari dell'altra, ha funzione descrittiva ed, in particolare, descrive il pregiudizio alla vita di relazione;
- il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni;
- determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, tanto più ove questo venga liquidato in percentuale del primo;
- lo stesso è a dirsi per il cumulo del danno morale e di quello esistenziale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio;
- semmai, il giudice deve procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella specie, la documentazione medica versata in atti e la consulenza medico – legale predisposta dai periti d'ufficio danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno pagina 19 di 35 non patrimoniale eziologicamente correlato all'errore medico: danno, che, come si è visto, i consulenti tecnici hanno accertato e descritto in termini di “perdita di chances di sopravvivenza nella misura del 25%”.
Sul tema della perdita di chance occorre fare alcune precisazioni, alla luce delle più recenti ricostruzioni che sul tema ci offrono la dottrina e la giurisprudenza.
Com'è noto, il modello teorico di riferimento della perdita di chance (la cui matrice essenzialmente giurisprudenziale è conseguenza di un significativo silenzio normativo) è stato e tuttora resta (come si legge nelle numerose pronunce di legittimità e di merito che affrontano la questione) il danno patrimoniale.
Ha, più volte, chiarito la Suprema Corte (cfr. Cass. N. 5641 del 9/03/2018) che il modello "patrimonialistico" della chance non è sovrapponibile alla perdita della possibilità di conseguire, per il soggetto che si dichiari danneggiato da una condotta commissiva (o più spesso omissiva) colpevole, un risultato migliore sul piano non patrimoniale, sebbene siano tracciabili talune coordinate comuni.
La chance patrimoniale ha connotazioni proprie dell'interesse pretensivo, in quanto postula la preesistenza di una situazione "positiva" ovvero di un quid su cui andrà ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante impedendone la possibile evoluzione migliorativa: il partecipante ad un concorso è portatore di conoscenze e preparazione che preesistono all'intervento lesivo del preposto all'esame;
l'azienda che prende parte ad una gara ad evidenza pubblica è portatrice di professionalità e strutture operative che preesistono all'intervento lesivo dell'ente pubblico che ha bandito la gara per poi impedirne illegittimamente la partecipazione.
La chance "non pretensiva", pur essendo accomunata alla precedente dalla possibilità di conseguire un risultato migliorativo della situazione preesistente, diverge dalla prima, poiché si innesta su una preesistente situazione "non favorevole" ovvero una situazione patologica.
pagina 20 di 35 Oltre che sul piano concettuale, la distinzione rileva anche su quello degli effetti e quindi sul piano risarcitorio, dovendo il giudice di merito tener conto, in una dimensione strettamente equitativa, di tale diversità nella liquidazione del danno.
Se, infatti, in sede di accertamento del valore di una chance patrimoniale, è spesso possibile il riferimento a valori oggettivi (il giudice amministrativo, in alcune sue passate decisioni, ha adottato il parametro del 10% del valore dell'appalto all'atto del riconoscimento di una perdita di chance di vittoria da parte dell'impresa illegittimamente esclusa), diverso sarà il criterio di liquidazione da adottare per la perdita di una chance a carattere non patrimoniale, rispetto alla quale il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo.
È fondamentale chiarire, inoltre, che, per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale, N. 26792 dell' 11/11/2008) dovrà attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale - se in concreto accertabile - potrà costituire al più un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, così da distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza: per esempio, la sottrazione di un biglietto della lotteria è irrilevante a fini risarcitori.
Sul versante eziologico, occorre precisare, invece, che il proprium della chance – che si identifica, come si è detto, con la perdita della possibilità di un risultato migliore – non esclude affatto la necessità di una preliminare indagine sulla relazione causale tra la condotta e l'evento.
L'attività del giudice dovrà, pur sempre, muovere dalla disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta ovvero il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore).
pagina 21 di 35 E la condotta dell'agente è pur sempre destinata a rilevare sul piano della lesione del diritto alla salute (e/o del diritto di autodeterminazione) del paziente, cui è riconducibile, anche se in una diversa accezione, che corrisponde ad una anticipazione di tutela dello stesso bene giuridico, meritevole di ricevere una autonoma considerazione.
La chance si sostanzia, in definitiva, nell'incertezza del risultato, la cui "perdita" integra l'evento di danno, risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante, che pur sempre attiene al "bene salute", purché il suddetto evento sia provato in giudizio nella ricordata dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento, alla stregua di un danno in re ipsa.
Applicando siffatti criteri alla responsabilità sanitaria, si può concludere che l'illecito da chance perduta si dipana secondo la tradizionale scansione:
- condotta colposa (omessa, erronea o ritardata diagnosi);
- lesione di un diritto (il diritto alla salute e/o all'autodeterminazione, entrambi costituzionalmente tutelati);
- evento di danno (sacrificio della possibilità di un risultato migliore);
- conseguenze dannose risarcibili (valutabili in via equitativa).
L'evento di danno incerto, che la Suprema Corte definisce incertezza eventistica e che costituisce il proprium del tema della chance, è risarcibile equitativamente, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, sempre che, secondo gli ordinari criteri civilistici, sia provato il nesso causale tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) e sempre che risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) connotate da apprezzabilità, serietà e consistenza.
L'incertezza del risultato, giova ripetere, incide non sull'analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance) qualifica ed identifica il danno risarcibile e non la relazione causale tra condotta ed evento, che si presuppone sia stata risolta positivamente prima ed a prescindere dall'analisi dell'evento lamentato come fonte di danno.
pagina 22 di 35 In sintesi, sul piano funzionale, chance patrimoniale e chance non patrimoniale partecipano della stessa natura.
La diversità morfologica tra chance patrimoniale e chance non patrimoniale da responsabilità sanitaria va individuata nella diversità della situazione preesistente:
- preesistenza negativa (chance non patrimoniale);
- preesistenza positiva (chance patrimoniale).
Tale preesistenza postula, nella chance patrimoniale, una situazione positiva (titoli, professionalità, curricula, esperienze pregresse, attitudini specifiche ecc.); in quella non patrimoniale, una situazione di salute già patologica.
Entrambe le forme di chance presuppongono: una condotta colpevole dell'agente; un evento di danno (la lesione di un diritto); un nesso di causalità tra la condotta e l'evento; una o più conseguenze dannose risarcibili, patrimoniali e non;
un nesso di causalità tra l'evento e le conseguenze dannose.
Nella fattispecie controversa, tutti gli elementi dell'illecito da chance perduta risultano integrati e tra questi anche il nesso causale, potendo affermarsi, alla luce delle risultanze peritali testé illustrate, che l'errore medico ha comportato "più probabilmente che non" la perdita della possibilità di sopravvivenza del paziente.
Relativamente al danno da perdita di chance di sopravvivenza è stato, infatti, chiarito che l'indagine causale va condotta relazionando la condotta efficiente, sia essa commissiva o omissiva, con quello specifico bene della vita che è la "possibilità concreta di vivere più a lungo", vale a dire di "rallentare il decorso della malattia".
Nel caso di specie, i c.t.u. hanno stimato in termini percentuali (25%) le possibilità di sopravvivenza che il avrebbe perso per colpa della condotta negligente di parte Per_1
convenuta, il che rileva ai fini della liquidazione del danno, dal momento che l'entità del risarcimento va commisurata al danno quantificato in ragione della maggiore o minore possibilità di ottenere quel risultato, che, per l'appunto, va misurata, ove possibile, in termini percentuali.
pagina 23 di 35 Deve procedersi alla liquidazione del danno in via necessariamente equitativa, in assenza di parametri normativi.
Mentre, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale per lesione dell'integrità fisica, soccorre, per le invalidità da 1 a 9 punti percentuali, il dettato normativo dell'art. 139 Cod. Ass. e per lesioni maggiori la griglia valutativa delle note tabelle milanesi, la perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza non trova in punto di liquidazione del danno né un ancoraggio normativo né costanti e solidi riscontri giurisprudenziali.
Va, pertanto, individuato, da parte del Tribunale, un criterio che guidi l'esercizio dell'equità nell'operazione di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di chance, tenendo conto delle caratteristiche del caso di specie.
Ritiene questo giudice che, in difetto di previsioni normative, possano richiamarsi, quale criterio orientativo, che può concorrere utilmente all'individuazione di valori bilanciati, le elaborazioni del Tribunale di Milano attraverso la compilazione delle note tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale.
In particolare, si dovrà tener conto dell'aspettativa di vita media in base agli indici
ISTAT e al valore liquidabile a titolo di invalidità permanente in base alle Tabelle testé citate.
Occorre considerare, in primis, l'aspettativa di vita che il avrebbe avuto se la Per_1
condotta fosse stata diligente, cioè se la condotta dei sanitari fosse stata esente da colpa,
e, in secundis, la percentuale di chance di sopravvivenza persa a causa della condotta negligente della struttura ospedaliera convenuta, stimata in misura non superiore al 25%.
Occorre allora ricordare che il valore complessivo (100%) del benessere fisio-psichico di un uomo di 64 anni (tale l'età del nel 2014 quando si ebbe l'omissione colpevole) Per_1
è stimato dalle tabelle milanesi, ai fini del risarcimento del danno alla salute, in €
714.512,00 (somma che viene appunto riconosciuta, per equivalente, a fronte di un danno alla salute del 100%).
pagina 24 di 35 Tale stima è relativa al danno subito da una persona ancora in vita e, dunque, tiene conto dell'aspettativa di vita media, che, secondo i dati diffusi dall'Istat, era, per un uomo italiano che avesse 64 anni nel 2014, di altri 21 anni circa.
Se, quindi, la somma suddetta di € 714.512,00 costituisce il valore tabellarmente riconosciuto al totale delle capacità fisio-psichiche (ovvero, alla pienezza del bene salute) di un uomo che nel 2014 aveva 64 anni con una prospettiva statistica di altri 21 anni, un singolo anno di vita di tale valore si stima in Euro 59.542,00.
Posto ciò, si va a moltiplicare il valore annuale pari ad Euro 59.542,00 per i restanti 21 anni di vita, ottenendo l'importo di Euro 1.250.396,00.
Rispetto a quest'ultima cifra va considerato, ai nostri fini, solo il 25%, quale misura del danno da perdita di chance di sopravvivenza in concreto patito dal per cui si Per_1
perviene alla somma di Euro 312.599,00.
Per finire, siffatto importo va ridotto in ragione della condizione patologica del , Per_1
indipendente dalla condotta colposa dei sanitari.
La patologia tumorale di cui soffriva il ha verosimilmente determinato una Per_1
diminuzione dell'aspettativa di vita rispetto al dato statistico, che fa riferimento ad un soggetto di 64 in buone condizioni di salute. In ragione di tale preesistente condizione patologica, si deve abbattere in via equitativa l'importo ad euro 100.000,00 a tal fine, il
Tribunale ritiene congruo ed equo – alla luce di tutte le specificità del caso – che la somma effettivamente spettante a titolo di risarcimento della perdita di chance accertata in sede di CTU si attesti sull'importo di euro 100.000,00.
Su tale importo spettano gli interessi al tasso legale da calcolare sull'importo devalutato al dì dell'evento (4.04.2014) e poi rivalutato anno per anno sino al dì della sentenza.
Tale pregiudizio va distinto tanto dalla lesione parentale, quanto dal danno biologico terminale, avendo ad oggetto un interesse autonomo del de cuius alla prosecuzione dell'esistenza in condizioni dignitose o migliorative, e si traduce in un danno non patrimoniale iure hereditario pienamente trasmissibile agli eredi.
pagina 25 di 35 Tra le voci di danno trasmesse agli eredi rientra il danno biologico terminale, detto anche danno da lucida agonia, riconducibile alla sofferenza fisica e psichica cosciente patita dal de cuius nel periodo compreso tra l'evento clinico irreversibile e il decesso.
Come chiarito dalla più attenta giurisprudenza civile, tale voce di pregiudizio non è in re ipsa, ma richiede la prova, anche presuntiva, della persistenza dello stato di coscienza del paziente e della sua consapevolezza della fine imminente. Secondo l'orientamento ormai consolidato, recepito anche dalle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano, si tratta di un danno non patrimoniale iure hereditario, liquidabile in via equitativa qualora emerga «una significativa durata dello spatium doloris e una lucida percezione dell'aggravarsi irreversibile delle proprie condizioni cliniche» (cfr. Cass. 23.1.2014, n. 1361; Cass. 10.2.2020, n. 3198).
Nel caso concreto, tale pregiudizio risulta comprovato documentalmente e clinicamente.
I CTU precisano che il IG. , «al momento del ritorno in ospedale nella tarda Persona_1
serata del 14 aprile, si trovava ancora in stato di vigilanza» (pag. 11), e che «la compromissione neurologica è intervenuta solo successivamente, dopo l'insorgenza dell'emorragia cerebrale». È la stessa cartella clinica, consultata dai periti, a riportare che, poco prima del coma, il paziente si trovava in stato «vigile e orientato», condizione che ha presumibilmente permesso una lucida percezione dell'imminente crisi.
Tali elementi, secondo i CTU, consentono di ritenere sussistente una condizione di sofferenza consapevole, qualificabile in termini di danno biologico terminale: «il paziente ha verosimilmente vissuto, nell'arco di alcune ore, uno stato di crescente disagio e allarme, culminato nella perdita di coscienza nelle prime ore del 15 aprile
2014» (pag. 11).
È pertanto corretta l'allegazione degli attori, che hanno domandato il risarcimento di tale voce iure hereditario, indicando l'esperienza del de cuius come «lucida agonia» e riferendola alle modalità traumatiche, improvvise e irreversibili del peggioramento.
In conformità ai principi già enunciati, deve riconoscersi che tale pregiudizio, ancorché limitato nel tempo, assume un rilievo autonomo rispetto alla perdita di chance, in quanto pagina 26 di 35 afferisce non alla durata della vita, ma alla qualità della percezione del morire, e come tale integra una lesione diretta all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di trasmissione agli eredi ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Tale voce di danno va liquidata in via equitativa in euro 30.000,00 in favore degli istanti.
Per quanto attiene al pregiudizio esistenziale iure proprio subito dai ricorrenti, in qualità, rispettivamente, di figli , e e coniuge Controparte_2 CP_1 Pt_1 Parte_2
, non vi è dubbio che il decesso di abbia loro cagionato dolori,
[...] Persona_1
sofferenze e patimenti d'animo cui appare opportuno porre rimedio attraverso il ricorso allo strumento sostitutivo dell'equivalente monetario (cd. “pretium doloris”). In proposito, difatti, la giurisprudenza della S.C. ha affermato il principio secondo cui i prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto (cfr. Cass. civ., sent. n. 4169/88; 1704/97).
In particolare, la Corte di Cassazione, con le già citate sentenze 31 maggio 2003, n. 8827
e 8828, nonché con la più recente pronuncia n. 2557/11, ha affermato testualmente che
«Il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dell'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.».
Nel precisarsi che il riconoscimento dei 'diritti della famiglia' (art. 29 Cost.) va inteso non restrittivamente, cioè come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito pagina 27 di 35 esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, bensì nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati, si è in giurisprudenza di legittimità al riguardo posto in rilievo che laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione - se non annullamento - delle positività che dal rapporto parentale derivano (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass.,
20/10/2005, n. 20324), viene a determinarsi quello «sconvolgimento delle abitudini di vita» che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828).
Esso si sostanzia, invero, in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell'individuo, che si concretizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita relazione. E ciò in conseguenza della subita alterazione, ossia della privazione (oltre che di quello materiale anche) del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c. (dalla relativa violazione potendo conseguire l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'addebitabilità della separazione personale); per il genitore dall'art. 147
c.c., e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale (v. Corte Cost., 13/05/1998, n. 166; Cass., 01/04/2004, n.
6365; Cass., 09/06/1990, n. 5633), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 L. adoz.
(la violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di pagina 28 di 35 abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio nell'art. 315 c.c., secondo una in tal senso valorizzabile, orientata lettura.
Trattasi, come ribadito da Cass. n. 13546/06, di danno non già 'riflesso' o 'di rimbalzo' bensì 'diretto', dagli stretti congiunti del defunto sofferto iure proprio, in quanto l'evento morte è plurioffensivo, non solamente causando l'estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma altresì determinando l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, a loro volta lesi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827;
Cass., 31/05/2003, n. 8828). Inoltre, così come quello patrimoniale, anche il danno non patrimoniale ha natura di danno-conseguenza, quale danno che scaturisce dal fatto- evento.
Con riferimento, in particolare, al danno da uccisione del congiunto, esso consiste non già nella violazione del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono.
Si è, infatti, escluso che tale tipo di danno sia configurabile in re ipsa, precisandosi che deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza rimanere tuttavia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni (sulla base di elementi obiettivi forniti dall'interessato). E proiettandosi esso nel futuro, assume al riguardo rilievo la considerazione del periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato quel godimento del congiunto che l'illecito ha reso invece impossibile (v. Cass., 31/05/2003,
n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828).
Il danno non patrimoniale deve essere, dunque, riconosciuto e liquidato nella sua interezza, essendo necessaria, laddove il risarcimento risulti domandato in termini generali e complessivi, la considerazione e liquidazione in relazione ai diversi aspetti in cui esso si sostanzia, nei quali vanno riassorbite le plurime voci di danno nel corso degli pagina 29 di 35 anni dalla giurisprudenza elaborate proprio per sfuggire agli angusti limiti della suindicata restrittiva interpretazione dell'art. 2059 c.c.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in termini generali formulata non può essere infatti limitata alla considerazione meramente di alcuni dei medesimi, con esclusione di altri (cfr. Cass., 24/02/2006, n. 4184; Cass., 26/02/2003, n. 2869, con riferimento in particolare al danno biologico), una tale limitazione essendo invero rimessa, in ossequio al principio della domanda, alla previa scelta del danneggiato, che si limiti a far valere solamente alcuna delle tre suindicate voci che tale categoria integrano (v. Cass., 28/07/2005, n. 1583; Cass., 07/12/2004, n. 22987. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno morale, nel senso che essa non possa intendersi come limitata alla sola sofferenza psichica transeunte ma debba considerarsi quale
'sinonimo' della locuzione 'danno non patrimoniale', v. peraltro Cass. 15/07/2005, n.
15022).
In particolare, sotto il profilo probatorio, non può invero dubitarsi che la prova del danno esistenziale da uccisione dello stretto congiunto possa essere data anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass.,
19/08/2003, n. 12124; Cass., 15/07/2005, n. 15022), le quali al riguardo assumono anzi
“precipuo rilievo” (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572, nonché Cass. n. 13546/06).
Le presunzioni, difatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez,
Un., 24/03/2006, n. 6572) e sostenuto anche in dottrina, non costituiscono uno strumento probatorio di rango 'secondario' nella gerarchia dei mezzi di prova e 'più debole' rispetto alla prova diretta o rappresentativa. Va al riguardo sottolineato come, alla stessa stregua di quella legale, la presunzione vale invero nel caso a sostanzialmente facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. La Cassazione è pervenuta ad affermare che
«la presunzione semplice e la presunzione legale iuris tantum si distinguono unicamente in ordine al modo di insorgenza, in quanto mentre il fatto sul quale la prima si fonda dev'essere provato in giudizio, e il relativo onere grava su colui che intende trarne pagina 30 di 35 vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non abbisogna della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, quando viene rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria» (così
Cass., 27/11/1999, n. 13291).
Da tale considerazione consegue il ritenere la parte onerata ex art. 2697 c.c. sollevata dal provare il fatto previsto (che, come posto in rilievo anche in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il 'fatto base').
Ed altresì che, come per quella legale, anche per la presunzione semplice, in assenza di prova contraria, il Giudice è tenuto a ritenere provato il fatto previsto, non essendogli consentita al riguardo la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
La parte contro cui gioca la presunzione è in ogni caso ammessa a fornire la prova contraria, spettando in tal caso al Giudice stabilire l'idoneità nel caso concreto di quest'ultima a vincerla. Pur se anche nell'ambiente familiare è astrattamente possibile che la perdita dello stretto congiunto (coniuge, figlio, genitore o fratello) possa non determinare conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva laddove rimangano garantite quelle economiche, tale conseguenza appare invero nei normali rapporti di vita familiare assolutamente meno probabile e frequente che non nei rapporti di tipo lavorativo, come quello preso in considerazione, ad esempio, da Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572.
Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato rispondere, invero, a regole di comune esperienza che quanto più stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza (v. Cass., 11/08/2004, n. 15568), laddove la vastità e la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire la sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del tipo in esame, con la presenza di altri affetti familiari (v., con riferimento a nucleo familiare composto anche dai nonni, Cass., 15/02/2006, n. 3289).
pagina 31 di 35 Si è altresì affermato doversi ritenere sussistente, in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta causativa della morte del congiunto, l'elemento della prevedibilità dell'evento in relazione alla lesione in pari tempo delle situazioni giuridiche dei soggetti legati alla vittima primaria da un vincolo coniugale o parentale, e in particolare dell'interesse all'intangibilità delle relazioni familiari, atteso che la prevedibilità dell'evento dannoso deve essere valutata in astratto, e non in concreto, e rientra nella normalità il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello (v. Cass., 31/05/2003, n. 8828).
Provato il fatto-base della sussistenza di un rapporto di coniugio o di filiazione e della convivenza con il congiunto defunto, è allora da ritenersi che la privazione di tale rapporto presuntivamente determini ripercussioni (anche se non necessariamente per tutta la vita) sia sull'assetto degli stabiliti ed armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto (anche) all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di relazione.
Incombe allora alla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla (es., situazione di mera convivenza 'forzata', caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi;
coniugi in realtà
'separati in casa', ecc.), non trattandosi, come già detto, di un'ipotesi di presunzione iuris et de iure.
Di converso, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale derivante dalla rottura del rapporto parentale non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. n. 10527/11).
pagina 32 di 35 Ciò posto in ordine all'an, va poi rilevato, in relazione al profilo concernente il quantum, che, trattandosi di un pregiudizio di natura non patrimoniale, la relativa liquidazione deve, per evidenti ragioni, essere effettuata in via equitativa.
In proposito, si è anche di recente precisato che il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto dev'essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice. Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e dell'integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione (Cass. n. 10107/11).
Nel caso in esame, il IG. è deceduto il 15.04.2014, all'età di 64 anni, in Persona_1
conseguenza dell'omesso corretto trattamento sanitario presso l'Ospedale San Francesco
D'Assisi di Oliveto Citra.
Accertata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta nella causazione dell'evento lesivo, il Tribunale ritiene fondata la domanda attorea e procede alla quantificazione del danno in favore degli attori, secondo i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale attualmente consolidati in giurisprudenza. Quanto al danno da perdita del rapporto parentale azionato iure proprio dalla coniuge Parte_2
e dai figli , e si osserva che il decesso del Controparte_2 CP_1 Parte_1
loro familiare ha determinato una lesione grave e irreversibile della sfera affettiva, in un contesto relazionale consolidato e connotato da forte coesione emotiva. Tenuto conto dell'età del defunto, del numero e dell'età dei superstiti, nonché della qualità del vincolo familiare, il danno non patrimoniale iure proprio deve essere liquidato in via equitativa, con riferimento ai valori medi delle Tabelle del Tribunale di Milano 2024, riconoscendosi alla moglie di anni 64 al momento del decesso del Parte_2
marito spettano, quale pretium doloris, secondo le tabelle di Milano € 62.576,00 (€
3911,00 x 16 punti); al figlio di anni 31 al momento della morte del Parte_1
pagina 33 di 35 padre spetta, secondo le tabelle milanesi, un risarcimento del danno di € 86.042,00 (€
3911,00 x 22 punti); al figlio di anni 40 al momento della morte del padre CP_1
spetta, secondo le tabelle milanesi, un risarcimento del danno da sofferenza interiore di €
86.042,00 (€ 3911,00 x 22 punti); al figlio di anni 44 al momento della Controparte_2
morte del padre spetta, secondo le tabelle di Milano, € 78.220,00 (€ 3911,00 x 20 punti)
Trattandosi di pregiudizio certo, che si verifica e si consuma con la morte del familiare, detto danno non è suscettibile di riduzione proporzionale in relazione alla perdita di chance, essendo pienamente autonomo e distinto rispetto ad essa.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro, essa deve essere rigettata per difetto di prova. Pur essendo astrattamente risarcibile la perdita dell'apporto economico fornito in vita dal de cuius al nucleo familiare, gli attori non hanno fornito riscontro documentale alcuno in merito ai redditi percepiti dal defunto né elementi idonei a dimostrare l'effettività e la continuità del contributo economico, sicché la domanda, in assenza di prova del danno lamentato, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza poiché la domanda attorea è stata accolta.
Anche le spese di c.t.u. si pongono a carico di parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'azienda sanitaria convenuta responsabile, ex art. 1228 c.c., per errore medico da ritardata diagnosi, come da parte motiva;
2) accogliendo per quanto di ragione la domanda attorea, condanna l'azienda sanitaria convenuta al pagamento, in favore degli attori delle somme indicate in parte motiva
3) condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attoredelle spese di lite, che liquida per l'intero in € 29.000,00 per compenso, oltre spese di iscrizione della causa a ruolo, notifiche, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta pagina 34 di 35 Salerno, 22 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
pagina 35 di 35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6748/2019 promossa da:
[C.F. ], nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/09/1982 e residente in [...], SAN GREGORIO MAGNO;
[C.F. ], nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...];
[C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
01/06/1970;
[C.F. ], nata a [...] il Parte_2 C.F._4
04/07/1950 e residente al VIALE DEI FIORI, in SAN GREGORIO MAGNO, in proprio ed in qualità di eredi e prossimi congiunti del IG. (nato a [...] Persona_1
Gregorio Magno il 08/01/1950 ed ivi deceduto in data 15/04/2014), rappresentati e difesi dall'Avv. TRUNCELLITO ROCCO [C.F. ], unitamente all'Avv. C.F._5
ZUCCHERO Davide [C.F. ] e all'Avv. TRONGONE Simona C.F._6
[C.F. ] e tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._7
VIA BISCARDI, 13, NAPOLI
ATTORI
pagina 1 di 35 contro
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
FIORILLO LUCIA [C.F. ] e dall'Avv. TORTORA EMMA C.F._8
[C.F. ], elettivamente domiciliata presso la Funzione Affari C.F._9
Legali dell alla VIA NIZZA 146, CP_4 CP_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I IG.ri , e la IG.ra , in Parte_1 CP_1 Controparte_2 Parte_2
proprio e quali eredi del defunto , esponevano che quest'ultimo, affetto da Persona_1
linfoma non-Hodgkin, veniva ricoverato il 4 aprile 2014 presso l'Ospedale “San
Francesco d'Assisi” di Oliveto Citra, per un ricovero diagnostico a causa di anemia.
Durante il ricovero, il paziente veniva sottoposto a emotrasfusione in data 8 aprile e nuovamente il 14 aprile. Alle ore 14.30 di quel giorno, i sanitari rilevavano assenza di segni di emorragia visibile e buone condizioni generali, e, ritenendo opportuno procedere alla dimissione, disponevano altresì una visita di controllo per il giorno successivo presso l'Unità Operativa di Ematologia di AN.
Poche ore dopo la dimissione, nella serata del 14 aprile 2014, il IG. veniva Persona_1
nuovamente ricoverato d'urgenza presso il medesimo nosocomio con diagnosi di emorragia cerebrale. Alle ore 23.00 le condizioni cliniche risultavano gravissime, con stato comatoso non risvegliabile. Verso le ore 5.30 del 15 aprile 2014, i familiari, dopo essersi consultati con i medici, decidevano di trasportare il proprio congiunto a domicilio, dove egli decedeva dopo poche ore.
Gli attori deducevano che il personale sanitario aveva omesso di eseguire adeguate verifiche cliniche e strumentali prima della dimissione, nonostante la recente emotrasfusione e le condizioni patologiche pregresse. Sostenevano che tale condotta,
pagina 2 di 35 negligente e imprudente, aveva determinato un aggravamento improvviso e fatale delle condizioni del de cuius, cagionando la morte o, comunque, privandolo della possibilità di sopravvivere più a lungo.
Chiedevano pertanto che il Tribunale accertasse e dichiarasse la responsabilità dei convenuti per il decesso del IG. , per effetto di gravi omissioni diagnostiche Persona_1
e terapeutiche, e che, per l'effetto, condannasse l , Controparte_5
l'Ospedale “San Francesco d'Assisi” e i sanitari coinvolti, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi il danno da perdita parentale, il danno biologico terminale, il danno da perdita di chance e il danno patrimoniale futuro. In particolare, il danno da perdita del rapporto parentale veniva chiesto iure proprio dai congiunti superstiti;
il danno biologico terminale e quello da perdita di chance venivano azionati iure hereditario in quanto danni direttamente subiti dal de cuius; il danno patrimoniale futuro, infine, era riferito alla perdita del contributo economico fornito in vita dal defunto ai familiari.
In subordine, domandavano la condanna dei convenuti al pagamento di una somma non inferiore a € 25.000, ciascuno, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Si costituivano in giudizio l e il Controparte_5 [...]
i quali contestavano Controparte_6
integralmente le domande attoree. Esponevano che il IG. presentava un Persona_1
quadro clinico complesso e compromesso per patologia ematologica severa, che il trattamento sanitario risultava pienamente conforme ai protocolli terapeutici vigenti e che il decesso costituiva esito naturale e non evitabile dell'evoluzione della malattia.
Evidenziavano che la decisione di dimettere il paziente era basata su condizioni cliniche allora ritenute stabili e che la successiva emorragia cerebrale costituiva evento repentino, non prevedibile né prevenibile.
I convenuti chiedevano il rigetto integrale della domanda attrice, con vittoria di spese di lite, rilevando altresì che nessuna omissione o errore terapeutico poteva essere loro addebitato. In via istruttoria, domandavano l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio pagina 3 di 35 in ambito medico-legale e la produzione della documentazione clinica integrale del paziente.
A seguito della costituzione delle parti, si svolgeva la fase istruttoria del giudizio, durante la quale esse ribadivano, anche attraverso il deposito di memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis, le rispettive deduzioni e richieste, insistendo sulle proprie contrapposte prospettazioni.
L'istruttoria conosceva iniziali rallentamenti a causa dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Con ordinanza resa in data 25 aprile 2020, il Giudice, rilevato che il procedimento non rientrava tra quelli sottratti alla sospensione obbligatoria delle attività giudiziarie, rinviava l'udienza al 9 febbraio 2021.
La trattazione delle successive udienze avveniva mediante il deposito telematico di note scritte, secondo quanto disposto con i decreti del 16 settembre 2021 e del 17 gennaio
2022, in conformità con la disciplina emergenziale dettata dall'art. 83 del d.l. 18/2020.
Le parti, così invitate, depositavano sintetiche note di udienza, nelle quali confermavano le proprie istanze e conclusioni.
Ritenuta la necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio di natura medico- legale, il Giudice con ordinanza nominava CTU, formulando precisi quesiti volti ad accertare la sussistenza e l'entità delle lesioni, il nesso causale con l'attività sanitaria prestata, la correttezza dei trattamenti eseguiti e l'eventuale insorgenza di complicanze prevedibili.
Seguivano nuovi provvedimenti con cui si disponeva la prosecuzione del giudizio con modalità telematiche, autorizzando i consulenti all'accesso al fascicolo e fissando termini per il deposito della dichiarazione di accettazione e della formula di rito. In ottemperanza a tali disposizioni, il CTU depositava regolare accettazione dell'incarico, prestando il giuramento di rito.
L'attività peritale proseguiva, pertanto, secondo le modalità alternative previste dai decreti emergenziali, mentre le parti, alle scadenze fissate, continuavano a depositare pagina 4 di 35 sintetiche note scritte contenenti le rispettive istanze e conclusioni, confermando integralmente le proprie posizioni.
Con decreto del 23 dicembre 2024, il Giudice disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di ulteriori note scritte, assegnando apposito termine per il deposito e disciplinando le conseguenze processuali dell'eventuale inadempimento.
Infine, con ordinanza resa in data 12 gennaio 2025, lette le note di udienza e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice assegnava la causa a sentenza, facendo decorrere i termini di legge dalla comunicazione del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Secondo giurisprudenza consolidata si configura la responsabilità dell'ente ospedaliero
(pubblico o privato che sia) come di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale ovvero di un intervento chirurgico, comporta la conclusione di un contratto (cfr., Cass. 27 luglio
1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio
2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, Cass. 4 marzo 2004, n. 4400; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133; Cass. 2 febbraio 2005, n.
2042; Cass. 18 aprile 2005, n. 7997; Cass. 11 novembre 2005, n. 22894; Cass.
24.5.2006, n. 12362).
Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico dell'ente ospedaliero (o della casa di cura privata), accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni (cfr., sostanzialmente in tal senso
Cass. SS.UU. 1.7.2002, n. 9556); b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia pagina 5 di 35 estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente, ai sensi dell'art. 1180 c.c.
La responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
È poi irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (cfr. Cass. civ. n. 9269/1997 e Cass. civ. n.
10719/2000).
Infatti, ciò che rileva, in questa sede, è che l'ente ospedaliero risponde direttamente della negligenza ed imperizia dei propri dipendenti nell'ambito delle prestazioni sanitarie effettuate al paziente: in altri termini, l'ente ospedaliero è contrattualmente responsabile se il suo medico è almeno in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio.
La ricostruzione della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità appena richiamata, ha trovato conferma sul piano normativo nell'art. 7, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Per_2
), che ha espressamente sancito la responsabilità contrattuale delle strutture,
[...]
pubbliche e private, per le condotte colpose degli esercenti la professione sanitaria di cui si avvalgono.
È noto che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono di regola obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista – assumendo pagina 6 di 35 l'incarico – si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento.
Ne consegue che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal paziente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza (cfr. Cass. 13.1.2005
n. 583; Cass.
4.3.2004 n. 4400).
Il dovere di diligenza, poi, non è quello ordinario della 'diligenza del buon padre di famiglia' (comunemente richiesto per l'ordinaria esecuzione di obbligazioni), bensì quello più gravoso ed impegnativo della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., il quale deve a sua volta essere commisurato alla natura dell'attività esercitata (cfr. Cass.13.1.2005 n. 583).
Nel caso specifico, il medico è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, ma è quella specifica del debitore qualificato, la quale comporta: il rispetto di tutte le regole e degli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica;
il rispetto di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise.
La diligenza assume così un duplice significato: da un lato, parametro di imputazione del mancato adempimento;
dall'altro, criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione.
Il grado di diligenza deve, poi, essere valutato in relazione alle circostanze concrete e tra queste – quanto alla responsabilità professionale del medico – rientrano anche le dotazioni della struttura ospedaliera presso la quale lo stesso opera.
Ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore di opera risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave (configurabile nel caso di mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione).
pagina 7 di 35 La limitazione di responsabilità attiene esclusivamente alla perizia, per la violazione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione quindi dell'imprudenza e della negligenza (cfr. Cass. 13.1.2005 n. 583; Cass.
5.7.2004 n. 12273; Cass. 16.2.2001 n.
2335; Cass. 10.5.2000 n. 5945; Cass. 19.5.1999 n. 4852; Cass. 18.11.1997 n. 11440;
Cass. 26.3.1990 n. 2428; Corte Cost. 22.11.1973 n. 166).
Pertanto, il professionista risponde anche per colpa lieve quanto per omissione di diligenza o di prudenza provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica.
Le prestazioni implicanti problemi tecnici di speciale difficoltà sono state variamente identificate: prestazioni che trascendono la preparazione medica (cfr. Cass. 13.1.2005 n.
583; Cass. 11.4.1995 n. 4152) ovvero relative a casi che non sono stati ancora studiati a sufficienza o non sono stati ancora dibattuti con riferimento ai metodi da adottare (cfr.
Cass.13.1.2005 n. 583; Cass.12.8.1995 n. 8845; Trib. Roma 10.2.2004 n. 4371); prestazioni che richiedono notevole abilità, suppongono la soluzione di problemi nuovi o di speciale complessità e comportano un largo margine di rischio (cfr. Cass. 28.5.2004 n.
10297; Cass.
9.10.2001 n. 12359; Cass. 10.5.2000 n.5 945; Cass. 19.5.1999 n. 4852).
La difficoltà dell'intervento e la diligenza del professionista devono essere valutate in concreto, rapportandole al livello della sua specializzazione ed alle strutture tecniche a sua disposizione.
Il professionista, pertanto, deve: da un lato, valutare con grande prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo anche all'ausilio di un consulto se la situazione non è così urgente da sconsigliarlo (cfr. Cass.
5.7.2004 n.
12273); dall'altro, adottare tutte le possibili misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell'intervento, ovvero, ove ciò non sia possibile, informare il paziente, consigliandogli
– se manca l'urgenza di intervenire – il ricovero in una struttura più idonea (cfr. Cass.
5.7.2004 n. 12273; Cass. 16.5.2000 n. 6318).
pagina 8 di 35 Tale parametro di diligenza, delineato dalla giurisprudenza in termine di qualificazione professionale e adeguamento al caso concreto, trova oggi ulteriore conferma nell'art. 5 della c.d. legge , il quale, pur dettato nell'ambito della responsabilità CP_7
penale, individua nelle linee guida e, in mancanza, nelle buone pratiche clinico- assistenziali, un parametro di condotta che risulta rilevante anche in sede civile ai fini dell'accertamento dell'inadempimento.
La responsabilità medica, come detto, è generalmente qualificata come responsabilità di natura contrattuale, perché fondata su un contratto d'opera intellettuale o sul c.d. contatto sociale.
Tale opzione interpretativa comporterebbe come conseguenza sul regime dell'onere della prova come regolato dall'art. 1218 c.c. che il paziente creditore non deve dimostrare la colpa del medico, ma spetta a quest'ultimo dare la prova che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile.
Questa conclusione, tuttavia, cozzerebbe con la circostanza che la obbligazione del medico è generalmente qualificata come obbligazione di mezzi e non di risultato.
Ed in effetti, mentre nell'obbligazione di risultato l'inadempimento è un fatto pacifico poiché consiste nel mancato o inesatto risultato della prestazione (per cui è l'apparente inadempiente a dover dimostrare che l'inadempimento non è dovuto a sua colpa), nell'obbligazione di mezzi l'inadempimento (rappresentato dalla esecuzione non diligente della prestazione) è il primo dato da provare e non può che essere messo a carico, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., di chi lo assume.
In definitiva, nelle obbligazioni di mezzi è a carico del creditore la prova del fatto costituente l'inadempimento (e cioè del comportamento non diligente del debitore) quale elemento costitutivo della responsabilità, mentre è a carico del debitore la prova della non imputabilità dell'inadempimento.
Al fine di contemperare l'una e l'altra argomentazione, in tema di responsabilità professionale medica, la giurisprudenza ha introdotto alcune modificazioni.
pagina 9 di 35 La giurisprudenza tradizionale (fin da Cass. 21.12.1978 n. 6141) e prevalente (cfr. Cass.
11.3.2002 n. 3492; Cass. 16.2.2001 n. 2335; Cass. 19.5.1999 n. 4852; Cass.
4.2.1998 n.
1127; Cass. 30.5.1996 n. 5005) ha differenziato tra prestazione di routine e prestazione di speciale difficoltà.
Si è ritenuto, in particolare, che:
a) nei casi di interventi di routine e di non difficile esecuzione:
• il paziente creditore deve dimostrare:
- la natura routinaria della prestazione;
- l'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie o il mancato miglioramento delle proprie condizioni di salute;
• il medico debitore deve dimostrare:
- la riconducibilità dell'esito peggiorativo ad eventi imprevisti ed imprevedibili ovvero la esecuzione diligente della prestazione professionale;
b) nei casi di interventi di speciale difficoltà:
• il paziente creditore deve dimostrare:
- le circostanze di fatto che integrano il dolo o la colpa grave;
• il medico debitore deve dimostrare:
- la particolare difficoltà della prestazione;
- la riconducibilità dell'esito peggiorativo ad eventi imprevisti ed imprevedibili ovvero la esecuzione diligente della prestazione professionale.
Altro è più recente orientamento giurisprudenziale (cui questo Giudice ritiene di dovere aderire) ha, invece, applicato anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 2236 c.c. lo stesso regime probatorio riservato alle prestazioni di non difficile esecuzione (cfr. Cass.
28.5.2004 n. 10297; Cass. 21.6.2004 n. 11488).
L'orientamento ha portato alle estreme conseguenze quanto affermato dalle Sezioni
Unite con la nota sentenza 30.10.2001 n. 13533, secondo la quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto mentre può limitarsi ad allegare pagina 10 di 35 l'inadempimento della controparte;
sarà, invece, il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
E ciò nel rispetto del principio di riferibilità o vicinanza della prova, in forza del quale l'onere della prova viene ripartito tenuto conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti o circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione.
La Corte ha, poi, ritenuto di applicare il medesimo principio anche in materia di inesatto adempimento, sì che anche in questa ipotesi il debitore ha l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Nella prospettiva dei principi sopra enunciati si è così ritenuto che è sufficiente per il paziente creditore allegare l'inesattezza dell'adempimento all'obbligazione professionale, ponendo a carico del sanitario o della struttura sanitaria la prova dell'esatto adempimento della prestazione medica (e cioè la prova della diligenza richiesta nella esecuzione della prestazione).
In sostanza:
• il paziente creditore deve:
- allegare e dimostrare l'esistenza del contratto;
- allegare e dimostrare l'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie o il mancato miglioramento delle proprie condizioni di salute;
- allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del sanitario (non anche la colpa né tanto meno la gravità della colpa);
• il medico debitore deve:
- allegare e dimostrare la riconducibilità dell'esito peggiorativo ad eventi imprevisti ed imprevedibili ovvero la esecuzione diligente della prestazione professionale (e quindi allegare e dimostrare la mancanza di colpa nel caso ordinario di cui all'art. 1176 comma
2 c.c. ovvero la non qualificabilità in termini di gravità della colpa nel caso di cui all'art. 2236 c.c.)
pagina 11 di 35 Tale distribuzione dell'onere probatorio è pienamente coerente con il principio della c.d. vicinanza della prova inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una e per l'altra parte di offrirla.
Con la successiva pronuncia del 2017 n. 18392 la Suprema Corte ha sostanzialmente affermato che l'onere di allegazione dell'inadempimento che assorbe il nesso di causalità non può convivere con l'affermazione di un vero e proprio onere probatorio a carico del paziente.
Sulla stessa scia si collocano le successive e recenti pronunce della Suprema Corte
(sentenze di San Martino 2019) le quali riprendono la distinzione tra causalità materiale e giuridica accollando l'onere della prova sul primo profilo al paziente danneggiato
(Cass. 11.11.19 n. 28991 e 28992).
Spetta al paziente-creditore l'onere di provare l'esistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento e il pregiudizio alla salute (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 3 ord., 21-
03-2018, n. 7044, secondo cui: «In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza».
In ordine al grado di certezza del nesso causale, nel caso in cui il preteso responsabile del danno abbia posto in essere una condotta attiva il problema della individuazione di un congruo nesso di causalità consisterà nel valutare l'idoneità di quanto commesso a produrre l'evento e l'efficacia di eventuali concause nella causazione dello stesso.
Si fa normalmente riferimento alla teoria della causalità adeguata (cfr. Cass.
4.6.2001 n.
7507), secondo la quale un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, date le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cfr. teoria della “conditio sine qua non”), ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale pagina 12 di 35 per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi all'interno delle serie causali così determinate dare rilievo a quelle soltanto che – nel momento in cui si produce l'evento – non appaiono del tutto inverosimili.
Per le ipotesi di condotta omissiva, invece, nel contesto del variegato panorama delle tesi elaborate (A. La tesi della c.d. certezza morale del risultato desiderato (cfr. in materia di responsabilità professionale, Cass.
7.8.2002 n. 11901; Cass. 28.4.1994 n.
4044); B. La tesi della ragionevole previsione (cfr. Cass. 27.1.1999 n. 722); C. La tesi del rilevante grado di probabilità, esclusa ogni mera possibilità (cfr. in materia di malattie professionali Cass. 11.3.2004 n. 5014; Cass.
2.3.2004 n. 4252; Cass. 15.12.2003
n. 19145).; D. La tesi della adeguata probabilità (cfr. in materia di malattie professionali
Cass. 22.8.2002 n. 12406); E. La tesi della astratta idoneità della condotta (cfr. in materia di responsabilità medica, Cass. 13.9.2000 n. 12103); F. La tesi della certezza soltanto relativa, secondo un giudizio probabilistico ancorato però a precise circostanze di fatto (cfr. Cass.23.7.2002 n.10739) sembra prevalere la tesi della ragionevole probabilità degli effetti della condotta omessa e della idoneità della stessa a produrli ove posta in essere (cfr. in tema di responsabilità medica: Cass.
4.4.2004 n. 4400, Cass.
21.1.2000 n. 632; in tema di responsabilità professionale in generale: Cass.
6.2.1998 n.
1286, Cass. 18.4.1997 n. 3362, Cass.
5.6.1996 n. 5264, Cass. 11.11.1993 n. 11287; in tema di reato colposo omissivo del medico: Cass. 12.7.1991).
Secondo tale criterio il rapporto di causalità può e deve essere riconosciuto anche quando si possa fondatamente ritenere che l'adempimento della obbligazione – ove correttamente e tempestivamente intervenuto – avrebbe determinato la ragionevole probabilità della realizzazione dell'interesse perseguito con il contratto (cfr. in termini
Cass.
4.4.2004 n. 4400).
In sostanza il nesso di causalità nelle condotte omissive presuppone un giudizio controfattuale per verificare se – sostituendo in via ipotetica l'omissione con un'azione positiva contraria – l'evento auspicato si sarebbe verificato in modo ragionevolmente probabile.
pagina 13 di 35 Il IG. , all'epoca dei fatti sessantaquattrenne, risultava affetto da «linfoma Persona_1
non-Hodgkin a piccoli linfociti in stadio IV sec. , una forma neoplastica Per_3
ematologica di natura cronica e a lento decorso, per la quale era stato già avviato un ciclo terapeutico con Rituximab presso il reparto di Ematologia dell'Ospedale di AN.
Come chiarito dai consulenti tecnici d'ufficio, «la diagnosi di linfoma era nota da tempo ed era in corso il trattamento specifico» (pag. 8).
La patologia di base, pur nella sua gravità, non comportava, allo stato, un'immediata compromissione delle funzioni vitali, né costituiva, secondo il parere dei CTU, una causa diretta ed inevitabile dell'evento morte. Anzi, «l'aspettativa di vita residua del paziente, pur ridotta rispetto alla media, era comunque significativa, tenuto conto dell'evoluzione cronica della malattia e della risposta alle terapie in corso» (pag. 11).
Ciò assume rilievo anche in prospettiva della successiva valutazione della perdita di chance terapeutica.
In tale contesto clinico, il paziente veniva ricoverato presso il Controparte_6
in data 4 aprile 2014, per «quadro di anemia severa e febbricola» (pag. 8),
[...]
finalizzato al riequilibrio ematologico e alla stabilizzazione delle condizioni generali.
Come puntualizzato dai periti, si trattava di un ricovero diagnostico-terapeutico volto a gestire una complicanza frequente nei pazienti oncoematologici, ossia la riduzione significativa delle piastrine e dell'emoglobina, condizione che imponeva un attento monitoraggio clinico e laboratoristico.
Il primo ricovero del IG. presso l'Ospedale “San Francesco d'Assisi” di Oliveto Per_1
Citra ebbe inizio in data 4 aprile 2014 e si protrasse sino al 9 aprile. Durante tale degenza, il paziente venne sottoposto a un primo trattamento trasfusionale, al fine di contrastare l'anemia severa riscontrata in ingresso. Le condizioni cliniche si presentarono inizialmente stabili, tanto da consentire le dimissioni.
Tuttavia, a distanza di pochi giorni, in data 14 aprile 2014, il paziente rientrava presso il medesimo presidio ospedaliero, a causa del ripresentarsi di astenia marcata, riferita dal medico curante. In tale occasione, venne eseguita una seconda emotrasfusione, ma pagina 14 di 35 nessuna verifica fu effettuata in merito allo stato coagulativo del paziente né al numero effettivo delle piastrine post-trasfusione, che risultavano, secondo i dati disponibili, «non dosabili».
Nonostante tale quadro ematologico precario, e in assenza di elementi oggettivi che potessero giustificare una cessazione del monitoraggio, alle ore 14:30 dello stesso 14 aprile, i sanitari disponevano la dimissione, con contestuale indicazione di presentarsi il giorno seguente presso il reparto di Ematologia dell'Ospedale di AN. Come rilevato in sede peritale, «nessun controllo post-trasfusionale venne effettuato, né venne eseguita una valutazione emocoagulativa che potesse rendere conto dell'effettivo rischio emorragico» (pag. 9).
Il paziente veniva quindi affidato alla dimissione in condizioni cliniche che, sebbene apparentemente stabili sul piano generale, risultavano profondamente compromesse sotto il profilo ematologico, trattandosi, come rilevato dai CTU, di un soggetto
«sostanzialmente trombocitopenico, con valori piastrinici non dosabili e quindi a elevato rischio emorragico» (pag. 9).
Tale condotta si rivelerà decisiva nello sviluppo degli eventi successivi. Già nella stessa serata del 14 aprile, infatti, il paziente veniva nuovamente trasportato in ospedale in stato comatoso, con successiva diagnosi di emorragia cerebrale massiva, evento che condurrà al decesso nelle prime ore del mattino seguente.
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio consentono di affermare, senza margini di incertezza, che la condotta dei sanitari dell non si è Controparte_8
conformata ai canoni di diligenza, prudenza e perizia richiesti all'esercente la professione sanitaria, integrando così una chiara ipotesi di responsabilità per inesatto adempimento dell'obbligazione medica, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
In particolare, i CTU rilevano come «in data 14 aprile 2014 il paziente fosse affetto da trombocitopenia severa, con piastrine non dosabili» e che, nonostante tale condizione, non venne eseguito alcun controllo laboratoristico post-trasfusionale, né fu disposta la permanenza in osservazione del paziente (pag. 9). Si sottolinea altresì che il rischio pagina 15 di 35 emorragico non venne valutato in modo adeguato: «mancava completamente una valutazione clinico-laboratoristica dello stato coagulativo, fondamentale in un paziente oncoematologico sottoposto a emotrasfusione» (pag. 10).
Tali omissioni appaiono in violazione delle più basilari regole dell'arte medica, tanto da indurre i consulenti a qualificare la dimissione come «inappropriata e frettolosa», attuata
«senza una completa valutazione del rischio clinico» (pag. 9). In particolare, la mancata determinazione del valore piastrinico, in un soggetto già noto per linfoma e sottoposto a emotrasfusione, costituisce, ad avviso dei periti, «una grave negligenza e una condotta non conforme alle linee guida» applicabili in materia di gestione dell'anemia in pazienti oncoematologici (pag. 10).
È appena il caso di ricordare che, in base ai principi giurisprudenziali già esaminati, il medico è tenuto a una diligenza professionale qualificata (art. 1176, comma 2, c.c.), che impone l'adozione di tutte le precauzioni normalmente richieste dalla scienza medica in relazione al caso concreto. In questa prospettiva, la decisione di dimettere un paziente con quadro ematologico critico e privo di controllo emocoagulativo rappresenta una palese violazione di tale dovere professionale.
Non solo. I CTU evidenziano anche il deficit organizzativo della struttura, segnalando che «la decisione di dimettere è stata assunta senza una reale supervisione specialistica ematologica, nonostante la nota complessità clinica del paziente» (pag. 10). Tale circostanza conferma che la condotta sanitaria non fu solo individualmente negligente, ma anche frutto di una carenza sistemica, riconducibile all'ente ospedaliero ex art. 1228
c.c.
La ricostruzione peritale consente di affermare, secondo il criterio del 'più probabile che non', la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari dell
[...]
e l'evento letale occorso al IG. . Controparte_8 Per_1
Come chiariscono i consulenti, «il paziente è stato dimesso con piastrine non dosabili e senza alcuna valutazione laboratoristica dello stato coagulativo»; a fronte di ciò, «una condotta corretta avrebbe imposto di non dimettere il paziente, ma di trattenerlo in pagina 16 di 35 ambiente protetto per almeno 24 ore, al fine di monitorarne l'evoluzione clinica e procedere ad ulteriori accertamenti e terapie» (pag. 10). Il paziente, invece, venne lasciato privo di assistenza ospedaliera proprio nelle ore in cui si è verificato l'evento emorragico.
I consulenti ritengono dunque che «la dimissione in quelle condizioni ha avuto un ruolo causale nella successiva emorragia cerebrale, verificatasi a distanza di poche ore e in assenza di vigilanza sanitaria» (pag. 10), e concludono espressamente che «un trattenimento in ospedale avrebbe, con elevata probabilità, consentito di riconoscere tempestivamente i segni prodromici e di intervenire prima della rottura vascolare» (pag.
11).
Il giudizio formulato si colloca pienamente nel paradigma del giudizio controfattuale accolto dalla giurisprudenza di legittimità: sostituendo l'omissione (dimissione immotivata) con la condotta dovuta (trattenimento e monitoraggio), l'evento sarebbe stato evitato o, quantomeno, rinviato in modo significativo. Si tratta di una causalità non meramente ipotetica, bensì fondata su una ricostruzione tecnica, coerente con le evidenze documentali e cliniche.
Come rilevato in giurisprudenza, il nesso causale in ambito civile può dirsi integrato ogniqualvolta la condotta omissiva abbia ridotto in modo apprezzabile le possibilità di salvaguardia del bene tutelato, configurando una perdita del risultato atteso o ragionevolmente perseguibile. Nel caso in esame, la decisione di dimettere il paziente ha interrotto il percorso terapeutico in atto e privato il soggetto delle misure minime di protezione, determinando un evento emorragico fatale altrimenti contenibile.
Ai fini della completa ricostruzione della responsabilità, appare necessario esaminare l'eventuale incidenza di concause naturali o di condotte imputabili a soggetti terzi, che possano interrompere il nesso eziologico o attenuarne il rilievo giuridico.
Sul punto, la consulenza tecnica d'ufficio esclude in maniera chiara e motivata la sussistenza di fattori alternativi o autonomi idonei a determinare il decesso del IG.
[...]
in modo indipendente dalla condotta della struttura ospedaliera di Oliveto Citra. Per_1
pagina 17 di 35 Come si legge espressamente a pag. 10 della CTU: «L'evento emorragico cerebrale non può ritenersi una conseguenza inevitabile della patologia linfoproliferativa, né un'evoluzione imprevedibile della stessa. Al contrario, esso appare correlato a un quadro clinico-ematologico instabile, non adeguatamente monitorato».
In particolare, i CTU hanno escluso profili di censura nei confronti dell'Unità Operativa di la quale risulta aver correttamente impostato il trattamento Controparte_9
farmacologico del linfoma (Rituximab) e non ha avuto alcun ruolo nella gestione clinica immediata che ha preceduto il decesso. È la stessa relazione a chiarire che:
«L'indicazione a proseguire le cure presso AN non appare errata;
ciò che è mancato è la sorveglianza intermedia, da parte della struttura che aveva in carico il paziente al momento della crisi» (pag. 10).
Deve parimenti escludersi che la morte sia dipesa da cause naturali o sopravvenienze imprevedibili, come sostenuto in via difensiva dai convenuti. La patologia di base – linfoma a piccoli linfociti – era in fase di trattamento e non aveva raggiunto un grado tale da rendere «ineluttabile» l'esito fatale. Anzi, come già esaminato, la CTU accredita una chance terapeutica concreta del 25%, elemento che esclude l'autonomia causale della malattia.
Ne consegue che nessuna causa esterna o non imputabile ha interrotto il nesso eziologico tra condotta sanitaria e evento dannoso. La responsabilità per l'inadempimento deve quindi ricadere esclusivamente sull'ente ospedaliero convenuto, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Sui danni.
Quanto ai danni non patrimoniali meritevoli di risarcimento, alla luce dei noti arresti delle Sezioni Unite (vd., tra l'altro, Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, N. 26972), è il caso di premettere che:
- il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica;
pagina 18 di 35 - la norma di riferimento (art. 2059 c.c.) è norma di rinvio, che rimanda alle leggi, che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (vd. art. 185 c.p., vd. i casi previsti da leggi ordinarie);
- al di fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione;
- va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. anche il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), c.d. danno biologico;
- nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, il c.d. danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma tra i possibili pregiudizi non patrimoniali descrive un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva anche transeunte;
- lo stesso è a dirsi per il c.d. danno esistenziale, categoria, che, al pari dell'altra, ha funzione descrittiva ed, in particolare, descrive il pregiudizio alla vita di relazione;
- il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni;
- determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, tanto più ove questo venga liquidato in percentuale del primo;
- lo stesso è a dirsi per il cumulo del danno morale e di quello esistenziale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio;
- semmai, il giudice deve procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella specie, la documentazione medica versata in atti e la consulenza medico – legale predisposta dai periti d'ufficio danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno pagina 19 di 35 non patrimoniale eziologicamente correlato all'errore medico: danno, che, come si è visto, i consulenti tecnici hanno accertato e descritto in termini di “perdita di chances di sopravvivenza nella misura del 25%”.
Sul tema della perdita di chance occorre fare alcune precisazioni, alla luce delle più recenti ricostruzioni che sul tema ci offrono la dottrina e la giurisprudenza.
Com'è noto, il modello teorico di riferimento della perdita di chance (la cui matrice essenzialmente giurisprudenziale è conseguenza di un significativo silenzio normativo) è stato e tuttora resta (come si legge nelle numerose pronunce di legittimità e di merito che affrontano la questione) il danno patrimoniale.
Ha, più volte, chiarito la Suprema Corte (cfr. Cass. N. 5641 del 9/03/2018) che il modello "patrimonialistico" della chance non è sovrapponibile alla perdita della possibilità di conseguire, per il soggetto che si dichiari danneggiato da una condotta commissiva (o più spesso omissiva) colpevole, un risultato migliore sul piano non patrimoniale, sebbene siano tracciabili talune coordinate comuni.
La chance patrimoniale ha connotazioni proprie dell'interesse pretensivo, in quanto postula la preesistenza di una situazione "positiva" ovvero di un quid su cui andrà ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante impedendone la possibile evoluzione migliorativa: il partecipante ad un concorso è portatore di conoscenze e preparazione che preesistono all'intervento lesivo del preposto all'esame;
l'azienda che prende parte ad una gara ad evidenza pubblica è portatrice di professionalità e strutture operative che preesistono all'intervento lesivo dell'ente pubblico che ha bandito la gara per poi impedirne illegittimamente la partecipazione.
La chance "non pretensiva", pur essendo accomunata alla precedente dalla possibilità di conseguire un risultato migliorativo della situazione preesistente, diverge dalla prima, poiché si innesta su una preesistente situazione "non favorevole" ovvero una situazione patologica.
pagina 20 di 35 Oltre che sul piano concettuale, la distinzione rileva anche su quello degli effetti e quindi sul piano risarcitorio, dovendo il giudice di merito tener conto, in una dimensione strettamente equitativa, di tale diversità nella liquidazione del danno.
Se, infatti, in sede di accertamento del valore di una chance patrimoniale, è spesso possibile il riferimento a valori oggettivi (il giudice amministrativo, in alcune sue passate decisioni, ha adottato il parametro del 10% del valore dell'appalto all'atto del riconoscimento di una perdita di chance di vittoria da parte dell'impresa illegittimamente esclusa), diverso sarà il criterio di liquidazione da adottare per la perdita di una chance a carattere non patrimoniale, rispetto alla quale il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo.
È fondamentale chiarire, inoltre, che, per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale, N. 26792 dell' 11/11/2008) dovrà attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale - se in concreto accertabile - potrà costituire al più un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, così da distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza: per esempio, la sottrazione di un biglietto della lotteria è irrilevante a fini risarcitori.
Sul versante eziologico, occorre precisare, invece, che il proprium della chance – che si identifica, come si è detto, con la perdita della possibilità di un risultato migliore – non esclude affatto la necessità di una preliminare indagine sulla relazione causale tra la condotta e l'evento.
L'attività del giudice dovrà, pur sempre, muovere dalla disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta ovvero il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore).
pagina 21 di 35 E la condotta dell'agente è pur sempre destinata a rilevare sul piano della lesione del diritto alla salute (e/o del diritto di autodeterminazione) del paziente, cui è riconducibile, anche se in una diversa accezione, che corrisponde ad una anticipazione di tutela dello stesso bene giuridico, meritevole di ricevere una autonoma considerazione.
La chance si sostanzia, in definitiva, nell'incertezza del risultato, la cui "perdita" integra l'evento di danno, risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante, che pur sempre attiene al "bene salute", purché il suddetto evento sia provato in giudizio nella ricordata dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento, alla stregua di un danno in re ipsa.
Applicando siffatti criteri alla responsabilità sanitaria, si può concludere che l'illecito da chance perduta si dipana secondo la tradizionale scansione:
- condotta colposa (omessa, erronea o ritardata diagnosi);
- lesione di un diritto (il diritto alla salute e/o all'autodeterminazione, entrambi costituzionalmente tutelati);
- evento di danno (sacrificio della possibilità di un risultato migliore);
- conseguenze dannose risarcibili (valutabili in via equitativa).
L'evento di danno incerto, che la Suprema Corte definisce incertezza eventistica e che costituisce il proprium del tema della chance, è risarcibile equitativamente, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, sempre che, secondo gli ordinari criteri civilistici, sia provato il nesso causale tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) e sempre che risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) connotate da apprezzabilità, serietà e consistenza.
L'incertezza del risultato, giova ripetere, incide non sull'analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance) qualifica ed identifica il danno risarcibile e non la relazione causale tra condotta ed evento, che si presuppone sia stata risolta positivamente prima ed a prescindere dall'analisi dell'evento lamentato come fonte di danno.
pagina 22 di 35 In sintesi, sul piano funzionale, chance patrimoniale e chance non patrimoniale partecipano della stessa natura.
La diversità morfologica tra chance patrimoniale e chance non patrimoniale da responsabilità sanitaria va individuata nella diversità della situazione preesistente:
- preesistenza negativa (chance non patrimoniale);
- preesistenza positiva (chance patrimoniale).
Tale preesistenza postula, nella chance patrimoniale, una situazione positiva (titoli, professionalità, curricula, esperienze pregresse, attitudini specifiche ecc.); in quella non patrimoniale, una situazione di salute già patologica.
Entrambe le forme di chance presuppongono: una condotta colpevole dell'agente; un evento di danno (la lesione di un diritto); un nesso di causalità tra la condotta e l'evento; una o più conseguenze dannose risarcibili, patrimoniali e non;
un nesso di causalità tra l'evento e le conseguenze dannose.
Nella fattispecie controversa, tutti gli elementi dell'illecito da chance perduta risultano integrati e tra questi anche il nesso causale, potendo affermarsi, alla luce delle risultanze peritali testé illustrate, che l'errore medico ha comportato "più probabilmente che non" la perdita della possibilità di sopravvivenza del paziente.
Relativamente al danno da perdita di chance di sopravvivenza è stato, infatti, chiarito che l'indagine causale va condotta relazionando la condotta efficiente, sia essa commissiva o omissiva, con quello specifico bene della vita che è la "possibilità concreta di vivere più a lungo", vale a dire di "rallentare il decorso della malattia".
Nel caso di specie, i c.t.u. hanno stimato in termini percentuali (25%) le possibilità di sopravvivenza che il avrebbe perso per colpa della condotta negligente di parte Per_1
convenuta, il che rileva ai fini della liquidazione del danno, dal momento che l'entità del risarcimento va commisurata al danno quantificato in ragione della maggiore o minore possibilità di ottenere quel risultato, che, per l'appunto, va misurata, ove possibile, in termini percentuali.
pagina 23 di 35 Deve procedersi alla liquidazione del danno in via necessariamente equitativa, in assenza di parametri normativi.
Mentre, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale per lesione dell'integrità fisica, soccorre, per le invalidità da 1 a 9 punti percentuali, il dettato normativo dell'art. 139 Cod. Ass. e per lesioni maggiori la griglia valutativa delle note tabelle milanesi, la perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza non trova in punto di liquidazione del danno né un ancoraggio normativo né costanti e solidi riscontri giurisprudenziali.
Va, pertanto, individuato, da parte del Tribunale, un criterio che guidi l'esercizio dell'equità nell'operazione di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di chance, tenendo conto delle caratteristiche del caso di specie.
Ritiene questo giudice che, in difetto di previsioni normative, possano richiamarsi, quale criterio orientativo, che può concorrere utilmente all'individuazione di valori bilanciati, le elaborazioni del Tribunale di Milano attraverso la compilazione delle note tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale.
In particolare, si dovrà tener conto dell'aspettativa di vita media in base agli indici
ISTAT e al valore liquidabile a titolo di invalidità permanente in base alle Tabelle testé citate.
Occorre considerare, in primis, l'aspettativa di vita che il avrebbe avuto se la Per_1
condotta fosse stata diligente, cioè se la condotta dei sanitari fosse stata esente da colpa,
e, in secundis, la percentuale di chance di sopravvivenza persa a causa della condotta negligente della struttura ospedaliera convenuta, stimata in misura non superiore al 25%.
Occorre allora ricordare che il valore complessivo (100%) del benessere fisio-psichico di un uomo di 64 anni (tale l'età del nel 2014 quando si ebbe l'omissione colpevole) Per_1
è stimato dalle tabelle milanesi, ai fini del risarcimento del danno alla salute, in €
714.512,00 (somma che viene appunto riconosciuta, per equivalente, a fronte di un danno alla salute del 100%).
pagina 24 di 35 Tale stima è relativa al danno subito da una persona ancora in vita e, dunque, tiene conto dell'aspettativa di vita media, che, secondo i dati diffusi dall'Istat, era, per un uomo italiano che avesse 64 anni nel 2014, di altri 21 anni circa.
Se, quindi, la somma suddetta di € 714.512,00 costituisce il valore tabellarmente riconosciuto al totale delle capacità fisio-psichiche (ovvero, alla pienezza del bene salute) di un uomo che nel 2014 aveva 64 anni con una prospettiva statistica di altri 21 anni, un singolo anno di vita di tale valore si stima in Euro 59.542,00.
Posto ciò, si va a moltiplicare il valore annuale pari ad Euro 59.542,00 per i restanti 21 anni di vita, ottenendo l'importo di Euro 1.250.396,00.
Rispetto a quest'ultima cifra va considerato, ai nostri fini, solo il 25%, quale misura del danno da perdita di chance di sopravvivenza in concreto patito dal per cui si Per_1
perviene alla somma di Euro 312.599,00.
Per finire, siffatto importo va ridotto in ragione della condizione patologica del , Per_1
indipendente dalla condotta colposa dei sanitari.
La patologia tumorale di cui soffriva il ha verosimilmente determinato una Per_1
diminuzione dell'aspettativa di vita rispetto al dato statistico, che fa riferimento ad un soggetto di 64 in buone condizioni di salute. In ragione di tale preesistente condizione patologica, si deve abbattere in via equitativa l'importo ad euro 100.000,00 a tal fine, il
Tribunale ritiene congruo ed equo – alla luce di tutte le specificità del caso – che la somma effettivamente spettante a titolo di risarcimento della perdita di chance accertata in sede di CTU si attesti sull'importo di euro 100.000,00.
Su tale importo spettano gli interessi al tasso legale da calcolare sull'importo devalutato al dì dell'evento (4.04.2014) e poi rivalutato anno per anno sino al dì della sentenza.
Tale pregiudizio va distinto tanto dalla lesione parentale, quanto dal danno biologico terminale, avendo ad oggetto un interesse autonomo del de cuius alla prosecuzione dell'esistenza in condizioni dignitose o migliorative, e si traduce in un danno non patrimoniale iure hereditario pienamente trasmissibile agli eredi.
pagina 25 di 35 Tra le voci di danno trasmesse agli eredi rientra il danno biologico terminale, detto anche danno da lucida agonia, riconducibile alla sofferenza fisica e psichica cosciente patita dal de cuius nel periodo compreso tra l'evento clinico irreversibile e il decesso.
Come chiarito dalla più attenta giurisprudenza civile, tale voce di pregiudizio non è in re ipsa, ma richiede la prova, anche presuntiva, della persistenza dello stato di coscienza del paziente e della sua consapevolezza della fine imminente. Secondo l'orientamento ormai consolidato, recepito anche dalle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano, si tratta di un danno non patrimoniale iure hereditario, liquidabile in via equitativa qualora emerga «una significativa durata dello spatium doloris e una lucida percezione dell'aggravarsi irreversibile delle proprie condizioni cliniche» (cfr. Cass. 23.1.2014, n. 1361; Cass. 10.2.2020, n. 3198).
Nel caso concreto, tale pregiudizio risulta comprovato documentalmente e clinicamente.
I CTU precisano che il IG. , «al momento del ritorno in ospedale nella tarda Persona_1
serata del 14 aprile, si trovava ancora in stato di vigilanza» (pag. 11), e che «la compromissione neurologica è intervenuta solo successivamente, dopo l'insorgenza dell'emorragia cerebrale». È la stessa cartella clinica, consultata dai periti, a riportare che, poco prima del coma, il paziente si trovava in stato «vigile e orientato», condizione che ha presumibilmente permesso una lucida percezione dell'imminente crisi.
Tali elementi, secondo i CTU, consentono di ritenere sussistente una condizione di sofferenza consapevole, qualificabile in termini di danno biologico terminale: «il paziente ha verosimilmente vissuto, nell'arco di alcune ore, uno stato di crescente disagio e allarme, culminato nella perdita di coscienza nelle prime ore del 15 aprile
2014» (pag. 11).
È pertanto corretta l'allegazione degli attori, che hanno domandato il risarcimento di tale voce iure hereditario, indicando l'esperienza del de cuius come «lucida agonia» e riferendola alle modalità traumatiche, improvvise e irreversibili del peggioramento.
In conformità ai principi già enunciati, deve riconoscersi che tale pregiudizio, ancorché limitato nel tempo, assume un rilievo autonomo rispetto alla perdita di chance, in quanto pagina 26 di 35 afferisce non alla durata della vita, ma alla qualità della percezione del morire, e come tale integra una lesione diretta all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di trasmissione agli eredi ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Tale voce di danno va liquidata in via equitativa in euro 30.000,00 in favore degli istanti.
Per quanto attiene al pregiudizio esistenziale iure proprio subito dai ricorrenti, in qualità, rispettivamente, di figli , e e coniuge Controparte_2 CP_1 Pt_1 Parte_2
, non vi è dubbio che il decesso di abbia loro cagionato dolori,
[...] Persona_1
sofferenze e patimenti d'animo cui appare opportuno porre rimedio attraverso il ricorso allo strumento sostitutivo dell'equivalente monetario (cd. “pretium doloris”). In proposito, difatti, la giurisprudenza della S.C. ha affermato il principio secondo cui i prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto (cfr. Cass. civ., sent. n. 4169/88; 1704/97).
In particolare, la Corte di Cassazione, con le già citate sentenze 31 maggio 2003, n. 8827
e 8828, nonché con la più recente pronuncia n. 2557/11, ha affermato testualmente che
«Il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dell'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.».
Nel precisarsi che il riconoscimento dei 'diritti della famiglia' (art. 29 Cost.) va inteso non restrittivamente, cioè come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito pagina 27 di 35 esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, bensì nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati, si è in giurisprudenza di legittimità al riguardo posto in rilievo che laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione - se non annullamento - delle positività che dal rapporto parentale derivano (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass.,
20/10/2005, n. 20324), viene a determinarsi quello «sconvolgimento delle abitudini di vita» che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828).
Esso si sostanzia, invero, in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell'individuo, che si concretizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita relazione. E ciò in conseguenza della subita alterazione, ossia della privazione (oltre che di quello materiale anche) del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c. (dalla relativa violazione potendo conseguire l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'addebitabilità della separazione personale); per il genitore dall'art. 147
c.c., e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale (v. Corte Cost., 13/05/1998, n. 166; Cass., 01/04/2004, n.
6365; Cass., 09/06/1990, n. 5633), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 L. adoz.
(la violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di pagina 28 di 35 abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio nell'art. 315 c.c., secondo una in tal senso valorizzabile, orientata lettura.
Trattasi, come ribadito da Cass. n. 13546/06, di danno non già 'riflesso' o 'di rimbalzo' bensì 'diretto', dagli stretti congiunti del defunto sofferto iure proprio, in quanto l'evento morte è plurioffensivo, non solamente causando l'estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma altresì determinando l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, a loro volta lesi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827;
Cass., 31/05/2003, n. 8828). Inoltre, così come quello patrimoniale, anche il danno non patrimoniale ha natura di danno-conseguenza, quale danno che scaturisce dal fatto- evento.
Con riferimento, in particolare, al danno da uccisione del congiunto, esso consiste non già nella violazione del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono.
Si è, infatti, escluso che tale tipo di danno sia configurabile in re ipsa, precisandosi che deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza rimanere tuttavia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni (sulla base di elementi obiettivi forniti dall'interessato). E proiettandosi esso nel futuro, assume al riguardo rilievo la considerazione del periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato quel godimento del congiunto che l'illecito ha reso invece impossibile (v. Cass., 31/05/2003,
n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828).
Il danno non patrimoniale deve essere, dunque, riconosciuto e liquidato nella sua interezza, essendo necessaria, laddove il risarcimento risulti domandato in termini generali e complessivi, la considerazione e liquidazione in relazione ai diversi aspetti in cui esso si sostanzia, nei quali vanno riassorbite le plurime voci di danno nel corso degli pagina 29 di 35 anni dalla giurisprudenza elaborate proprio per sfuggire agli angusti limiti della suindicata restrittiva interpretazione dell'art. 2059 c.c.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in termini generali formulata non può essere infatti limitata alla considerazione meramente di alcuni dei medesimi, con esclusione di altri (cfr. Cass., 24/02/2006, n. 4184; Cass., 26/02/2003, n. 2869, con riferimento in particolare al danno biologico), una tale limitazione essendo invero rimessa, in ossequio al principio della domanda, alla previa scelta del danneggiato, che si limiti a far valere solamente alcuna delle tre suindicate voci che tale categoria integrano (v. Cass., 28/07/2005, n. 1583; Cass., 07/12/2004, n. 22987. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno morale, nel senso che essa non possa intendersi come limitata alla sola sofferenza psichica transeunte ma debba considerarsi quale
'sinonimo' della locuzione 'danno non patrimoniale', v. peraltro Cass. 15/07/2005, n.
15022).
In particolare, sotto il profilo probatorio, non può invero dubitarsi che la prova del danno esistenziale da uccisione dello stretto congiunto possa essere data anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass.,
19/08/2003, n. 12124; Cass., 15/07/2005, n. 15022), le quali al riguardo assumono anzi
“precipuo rilievo” (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572, nonché Cass. n. 13546/06).
Le presunzioni, difatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez,
Un., 24/03/2006, n. 6572) e sostenuto anche in dottrina, non costituiscono uno strumento probatorio di rango 'secondario' nella gerarchia dei mezzi di prova e 'più debole' rispetto alla prova diretta o rappresentativa. Va al riguardo sottolineato come, alla stessa stregua di quella legale, la presunzione vale invero nel caso a sostanzialmente facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. La Cassazione è pervenuta ad affermare che
«la presunzione semplice e la presunzione legale iuris tantum si distinguono unicamente in ordine al modo di insorgenza, in quanto mentre il fatto sul quale la prima si fonda dev'essere provato in giudizio, e il relativo onere grava su colui che intende trarne pagina 30 di 35 vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non abbisogna della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, quando viene rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria» (così
Cass., 27/11/1999, n. 13291).
Da tale considerazione consegue il ritenere la parte onerata ex art. 2697 c.c. sollevata dal provare il fatto previsto (che, come posto in rilievo anche in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il 'fatto base').
Ed altresì che, come per quella legale, anche per la presunzione semplice, in assenza di prova contraria, il Giudice è tenuto a ritenere provato il fatto previsto, non essendogli consentita al riguardo la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
La parte contro cui gioca la presunzione è in ogni caso ammessa a fornire la prova contraria, spettando in tal caso al Giudice stabilire l'idoneità nel caso concreto di quest'ultima a vincerla. Pur se anche nell'ambiente familiare è astrattamente possibile che la perdita dello stretto congiunto (coniuge, figlio, genitore o fratello) possa non determinare conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva laddove rimangano garantite quelle economiche, tale conseguenza appare invero nei normali rapporti di vita familiare assolutamente meno probabile e frequente che non nei rapporti di tipo lavorativo, come quello preso in considerazione, ad esempio, da Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572.
Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato rispondere, invero, a regole di comune esperienza che quanto più stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza (v. Cass., 11/08/2004, n. 15568), laddove la vastità e la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire la sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del tipo in esame, con la presenza di altri affetti familiari (v., con riferimento a nucleo familiare composto anche dai nonni, Cass., 15/02/2006, n. 3289).
pagina 31 di 35 Si è altresì affermato doversi ritenere sussistente, in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta causativa della morte del congiunto, l'elemento della prevedibilità dell'evento in relazione alla lesione in pari tempo delle situazioni giuridiche dei soggetti legati alla vittima primaria da un vincolo coniugale o parentale, e in particolare dell'interesse all'intangibilità delle relazioni familiari, atteso che la prevedibilità dell'evento dannoso deve essere valutata in astratto, e non in concreto, e rientra nella normalità il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello (v. Cass., 31/05/2003, n. 8828).
Provato il fatto-base della sussistenza di un rapporto di coniugio o di filiazione e della convivenza con il congiunto defunto, è allora da ritenersi che la privazione di tale rapporto presuntivamente determini ripercussioni (anche se non necessariamente per tutta la vita) sia sull'assetto degli stabiliti ed armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto (anche) all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di relazione.
Incombe allora alla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla (es., situazione di mera convivenza 'forzata', caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi;
coniugi in realtà
'separati in casa', ecc.), non trattandosi, come già detto, di un'ipotesi di presunzione iuris et de iure.
Di converso, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale derivante dalla rottura del rapporto parentale non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. n. 10527/11).
pagina 32 di 35 Ciò posto in ordine all'an, va poi rilevato, in relazione al profilo concernente il quantum, che, trattandosi di un pregiudizio di natura non patrimoniale, la relativa liquidazione deve, per evidenti ragioni, essere effettuata in via equitativa.
In proposito, si è anche di recente precisato che il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto dev'essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice. Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e dell'integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione (Cass. n. 10107/11).
Nel caso in esame, il IG. è deceduto il 15.04.2014, all'età di 64 anni, in Persona_1
conseguenza dell'omesso corretto trattamento sanitario presso l'Ospedale San Francesco
D'Assisi di Oliveto Citra.
Accertata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta nella causazione dell'evento lesivo, il Tribunale ritiene fondata la domanda attorea e procede alla quantificazione del danno in favore degli attori, secondo i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale attualmente consolidati in giurisprudenza. Quanto al danno da perdita del rapporto parentale azionato iure proprio dalla coniuge Parte_2
e dai figli , e si osserva che il decesso del Controparte_2 CP_1 Parte_1
loro familiare ha determinato una lesione grave e irreversibile della sfera affettiva, in un contesto relazionale consolidato e connotato da forte coesione emotiva. Tenuto conto dell'età del defunto, del numero e dell'età dei superstiti, nonché della qualità del vincolo familiare, il danno non patrimoniale iure proprio deve essere liquidato in via equitativa, con riferimento ai valori medi delle Tabelle del Tribunale di Milano 2024, riconoscendosi alla moglie di anni 64 al momento del decesso del Parte_2
marito spettano, quale pretium doloris, secondo le tabelle di Milano € 62.576,00 (€
3911,00 x 16 punti); al figlio di anni 31 al momento della morte del Parte_1
pagina 33 di 35 padre spetta, secondo le tabelle milanesi, un risarcimento del danno di € 86.042,00 (€
3911,00 x 22 punti); al figlio di anni 40 al momento della morte del padre CP_1
spetta, secondo le tabelle milanesi, un risarcimento del danno da sofferenza interiore di €
86.042,00 (€ 3911,00 x 22 punti); al figlio di anni 44 al momento della Controparte_2
morte del padre spetta, secondo le tabelle di Milano, € 78.220,00 (€ 3911,00 x 20 punti)
Trattandosi di pregiudizio certo, che si verifica e si consuma con la morte del familiare, detto danno non è suscettibile di riduzione proporzionale in relazione alla perdita di chance, essendo pienamente autonomo e distinto rispetto ad essa.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro, essa deve essere rigettata per difetto di prova. Pur essendo astrattamente risarcibile la perdita dell'apporto economico fornito in vita dal de cuius al nucleo familiare, gli attori non hanno fornito riscontro documentale alcuno in merito ai redditi percepiti dal defunto né elementi idonei a dimostrare l'effettività e la continuità del contributo economico, sicché la domanda, in assenza di prova del danno lamentato, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza poiché la domanda attorea è stata accolta.
Anche le spese di c.t.u. si pongono a carico di parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'azienda sanitaria convenuta responsabile, ex art. 1228 c.c., per errore medico da ritardata diagnosi, come da parte motiva;
2) accogliendo per quanto di ragione la domanda attorea, condanna l'azienda sanitaria convenuta al pagamento, in favore degli attori delle somme indicate in parte motiva
3) condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attoredelle spese di lite, che liquida per l'intero in € 29.000,00 per compenso, oltre spese di iscrizione della causa a ruolo, notifiche, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta pagina 34 di 35 Salerno, 22 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
pagina 35 di 35