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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nelle cause civili riunite R.G. N. 718/08, N.401/09 e N.5803/14; TRA
(P.I.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Cecchella e Carlotta Santarnecchi, elettivamente domiciliata in Pisa, alla via San Martino n. 51; E
ON
(P.I.: in persona del
[...] P.IVA_2
Curatore Dott. (C.F.: ) rappresentato e Controparte_2 C.F._1 difeso dall' avvocato Andrea Unia, elettivamente domiciliata in Livorno, presso Largo del Duomo n. 15; ATTORI -CONVENUTI E
(GIA' e GIA' Controparte_3 CP_4 [...]
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante CP_5 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fernando M. Gabetta e Livio Baglini, elettivamente domiciliata in Pisa, alla via Cavour n. 27; CONVENUTO E ARCH. (C.F.: ) rappresentato e CP_6 C.F._2 difeso dagli avvocati Filomena Infesta e Luigia Liguori, elettivamente domiciliato in Pisa, alla via San Michele degli Scalzi n. 37/A; CONVENUTO E ARCH. (C.F.: ) Controparte_7 C.F._3 contumace;
CONVENUTO E
(P.I.: ) rappresentata e difesa Controparte_8 P.IVA_4 dall'avvocato Antonio Vasco Cariello, elettivamente domiciliato in Pisa, alla Piazza Cairoli n. 12; TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI Con ordinanza del 16.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dinanzi al mutato giudice istruttore, la causa veniva assegnata a sentenza, con la concessione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. FATTO E DIRITTO 1. PROCEDIMENTO R.G.N. 718/08. La società (d'ora innanzi per brevità anche aveva Parte_1 Pt_2 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1244/07 emesso dal Tribunale di Pisa, con il quale gli era stato intimato il pagamento, in favore dalla
[...]
( d'ora innanzi per brevità anche , della ON Pt_3 complessiva somma di € 340.000,00 oltre imposte di legge e spese legali. Le parti richiamate avevano stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un albergo nel quartiere di San Biagio a Pisa, per il quale era stato previsto il corrispettivo a corpo di €. 4.145.726,30 Nell'esecuzione del progetto erano state effettuate diverse variazioni, sicché le parti stipulavano due scritture private (in data 15 gennaio 2007 ed in data 22 gennaio 2007), con le quali la committente si obbligava a pagare altri € Parte_1
640.000,00 per la realizzazione di dette opere. aveva agito in via monitoria per il pagamento della restante somma ancora Pt_3 non versata. La committente, con la citazione in opposizione, contestava la debenza della somma ingiunta, eccependo l'esistenza di un controcredito di € 360.000,00 a titolo di penale per il ritardo nella consegna dell'opera e chiedendo altresì il risarcimento dei danni subiti per vizi e difetti riscontrati. 2. PROCEDIMENTO R.G.N.401/09. In esito al procedimento d'istruzione preventiva, notificava a ed Pt_3 Pt_2 alla un atto di citazione, con cui chiedeva la condanna in solido al CP_4 pagamento di € 849.863,86 per i corrispettivi di variazioni di lavorazione e lavori extracontrattuali, eseguiti dal 22 gennaio 2007 all'11 giugno 2007 non ricompresi nelle scritture private sopracitate. Venivano poi richiesti € 524.747,32 per i maggiori costi sostenuti nel periodo 22.01.2007/11.06.2007, € 237.820,74 pari alle ritenute contrattuali a garanzia mai pagate dalla committente nonostante il mancato collaudo dell'opera ed infine € 176.458,60 per saldo prezzo, sicché, la pretesa complessiva avanzata da nella causa in esame, ammontava a Pt_3
€.1.788.890,40. 2.1Si costituiva eccependo la nullità della transazione del 22 Parte_1 gennaio 200 getto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1418 c.c. e dell'articolo 1325 c.c. L'individuazione dei lavori oggetto della transazione in esame, infatti, era affidata all'allegato A del contratto, di cui le parti producevano due versioni differenti e non sottoscritte. Di conseguenza, secondo la nullità sarebbe derivata Pt_2 dall'impossibilità di individuare il contenuto delle volontà contrattuali con la conseguenza che il documento citato non sarebbe dovuto essere utilizzato per ricostruire i rapporti tra le parti. In ogni caso, affermava che nell'importo di € 640.000,00 previsto nella Pt_2 transazione del 22 gennaio 2007, erano ricompresi tutti i lavori realizzati e quelli che si sarebbero ultimati nei mesi successivi. La convenuta, in via riconvenzionale, chiedeva anche la condanna a carico di della penale per ritardata consegna dell'opera e del risarcimento del danno Pt_3 per la riconduzione a regola d'arte con rimozione dei vizi e difetti dell'opera, nonché, il rigetto delle domande formulate da parte attrice perché infondate.
2.2Si costituiva in giudizio esponendo di aver stipulato con l'odierna CP_5
i locazione finanziaria, avente ad oggetto Parte_1 la costruzione di un albergo, che conferiva all'utilizzatore specifico mandato con rappresentanza per la stipula dei necessari contratti di appalto. La mandante eccepiva la carenza di legittimazione passiva nel CP_5 procedimento, in quanto riteneva che l' avesse agito Parte_1 eccedendo i limiti del mandato conferitogli. Ciò perchè la mandataria non avrebbe mai comunicato l'accordo stipulato con per la realizzazione delle Pt_3 ulteriori opere. In subordine, formulava domanda di manleva nei confronti CP_5 dell'utilizzatore Hotel S. Ranieri srl, in forza dell'art. 10 del contratto di locazione finanziaria e di una dichiarazione, con la quale quest'ultima si faceva carico di tutti gli oneri che avrebbe avanzato in relazione all'appalto. Pt_3
3. La causa era stata preceduta da un procedimento di A.T.P. (R.G. n. 3171/07 del Tribunale di Pisa), instaurato da nei confronti di Pt_3 Controparte_9
volto ad accertare e quantif ) i corrispettivi
[...] eseguiti successivamente alle scritture transattive (dal 22 gennaio 2007 all'11 giugno 2007); 2) danni eventualmente patiti dall'appaltatore; 3) il maggior numero di giorni necessari all'appaltatore per la consegna dell'opera; 4) vizi e difetti eventualmente riscontrati nell'esecuzione dell'opera.
4. Con provvedimento del 22 dicembre 2009 il fascicolo della causa RG. 401/09 veniva riunito a quello avente RG. 718/2008. 4.1Nelle cause riunite veniva disposta l'acquisizione della consulenza realizzata dall'Ing. nell'A.T.P. contraddistinta da R.G. n. 3171/07 del Tribunale CP_10 di Pisa ed espletate prove testimoniali.
4.2H.S.R. depositava nel giudizio riunito anche la consulenza del 31 agosto 2011, redatta dall'Ing. nella qualità di CTU dell'ATP RG. 5251/09 del Persona_1
Tribunale di Pisa. Il procedimento di accertamento preventivo richiamato era stato promosso da nei confronti degli architetti e in Pt_2 CP_6 Controparte_7 qualità di progettista e direttore dei lavori, al fine di accertare l'eventuale responsabilità dei medesimi. Partecipavano al procedimento la compagnia assicurativa e la società SINT Progetti srl in quanto terzi chiamati. CP_8
Posto che l'Ing. aveva riscontrato, nello svolgimento dell' incarico Per_1 nell'ATP RG. 5251/09, l'emersione di ulteriori episodi di infiltrazioni nella sala convegni posta all'ultimo piano dell'albergo, con ordinanza del 23 ottobre 2012 nelle cause riunite, veniva ammessa una CTU integrativa affidata all'Ing.
Persona_2
Con relazione depositata il 24 giugno 2014, l'ausiliario rispondeva ai seguenti quesiti: “a) verificare se quanto dedotto da all'udienza del 10.10.2012 Parte_1 costituisce o meno aggravamento dei vizi e dif dizio ed oggetto dell'A.T.P. indicando, in caso affermativo, se ed in che termini tali fatti sopraggiunti p ossano modificare le conclusioni dell'A.T.P. in atti, specificando ove possibile le cause di tali aggravamenti;
b) quantificare costi e i tempi occorrenti per far fronte ai medesimi, operando una ripartizione degli stessi in base alla tipologia di causa riscontrata e tenendo conto comunque del deterioramento dell'uso dell'immobile; c) verificare la congruità o meno delle spese sostenute da come risultanti dagli atti successivamente all'A.T.P. indicando a Parte_1 quale/i dei vizi già riscontrati si riferiscano”. 5. PROCEDIMENTO R.G.N. 5803/14. A seguito dell'ATP RG. 5251/09 del Tribunale di Pisa, in data 19 febbraio 2014 citava in giudizio l'Arch. e l'Arch. al Pt_2 CP_6 Controparte_7 accertare la loro responsa ionale, n ei lavori e progettisti, in relazione ai vizi manifestati sull'albergo oggetto di causa.
5.1Per l'effetto, chiedeva la compensazione del credito professionale dovuto Pt_2 agli architetti, con il credito derivante dal risarcimento dei danni subiti e con condanna in solido dei convenuti, per la parte in esubero, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con
5.2Si costituiva in giudizio l'Arch. chiedendo preliminarmente la chiamata in giudizio di (prima , di e della SINT progetti srl. CP_11 CP_12 Pt_3
Il convenu ccessi chi di quest'ultima, in virtù di una clausola arbitrale opposta e prevista nel conferimento dell'incarico. L'Arch. Re domandava: “2) in via principale, A)rigettare preliminarmente la domanda della società per l'eccepita decadenza dalla garanzia e/o prescrizione Parte_1 dell'azione intrapresa, cosi come riportato in atti;
B) rigettare altresì la domanda per inammissibilità oltre che per infondatezza in fatto e diritto della stessa e per avere il Comparente svolto l'attività di progettista e direttore dei lavori con la diligenza richiesta per l'incarico ricoperto, C)In caso di accoglimento delle domande avverse nei confronti del Comparente voglia condannare la già con sede Controparte_8 CP_13 legale in via Stalingrado n. 45, Bologna, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore a tenerlo, garantirlo e rilevarlo indenne, e in solido, da ogni e qua lsivoglia domanda che dovesse essere accolta nei suoi confronti e per l'effetto condannare l' Controparte_8
a corrispondere direttamente o, in via mediata a le somme che per qualunque
[...] CP_6 one il convenuto fosse tenuto a p ni conseguente pronuncia di CP_6 legge o , oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. D)accertare, qualora esistenti vizi e difetti lamentati, rigettando ogni contraria istanza, la responsabilità esclusiva della
–C. con sede Parte_4 CP_14 in Via Boccherini Luigi n. 11, 57124 Livorno , oggi nella persona del suo curatore per le motivazioni esposte in atti, e per l'effetto condannare la stessa a risarcire direttamente all'Attrice i danni lamentati;
3)In riconvenzionale: E)Condannare comunque la Società con sede in Pisa Via Mazzei n. 2, in persona del suo legale ON5
al pagamento a favore dell'architetto della somma di CP_6
€67.320,00 ( sessantasettemila trecentoventi euro ) di cui alla narrativa, oltre Contributo al 4% ex art. 10 L. n.6/1981 ed IVA al 22 % , oltre interessi legali e moratori dal di del dovuto all'effettivo saldo;
4)In via subordinata F1) nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti domande, qualora accertato “ il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente” rigettare la domanda – per l'eccepita decadenza dalla garanzia e/o prescrizione dell'azione intrapresa, cosi come riportato in atti, F2) nel caso di rigetto dell'eccezione sopra formulata accertare il grado di responsabilità Parte_ dell'architetto e, alla luce di ciò, condannare la come sopra identificata CP_6
a corrisponder alla Attrice quanto dalla stessa d ovvero a tenere indenne e manlevare il Convenuto per quanto la stessa sia eventualmente tenuta a CP_6 risarcire in favore dell'attrice; F3)qualora non accolta la domanda di corresponsione diretta di cui al punto precedente, in ulteriore subordine accertare e dichiarare il diritto di regresso Parte_ di nelle sue qualità nei confronti della per quanto la stessa sia tenuta a CP_6 Parte_ Con risarcire in favore dell'attrice e condannare direttamente la a corrispondere a le somme dalla stessa dovute al G1) in ogni ualora il convenuto a Parte_1 condannato in solido con l'architetto voglia l'ill.mo Giudice condannare l'ar CP_7 [...] Con a rilevare indenne l' arch r la quota del 50% dell'importo dovu CP_16
l'effetto condannarlo a corrispondere direttamente alla Attrice quanto dalla stessa dovuto;
G2) qualora non accolta la domanda di corresponsione diretta di cui al punto precedente, in ulteriore subordine accertare e dichiarare il diritto di regresso di nelle sue qualità CP_6 Con nei confronti dell' architetto per la quota del 50% delle somme che l'architetto CP_7 dovesse essere condannato a versare all'Attrice; 5)Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
5.3Interveniva in giudizio anche che eccepiva la decadenza della garanzia Pt_3 per vizi, poiché il committente avrebbe accettato l'opera con vizi conosciuti o riconoscibili e non avrebbe denunciato i vizi lamentati entro il termine stabilito dall'articolo 1667 c.c. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda e in subordine che fosse affermata la responsabilità esclusiva dei progettisti e direttori dei lavori, oppure, in caso di responsabilità solidale, che fosse concessa l'azione in regresso contro quest'ultimi, per qualsiasi somma dovuta all' a titolo di Parte_1 risarcimento.
5.4Si costituiva altresì in giudizio eccependo, in ON7 primo luogo, la decadenza della d c.c. e 1669 c.c., nonché la prescrizione dell'azione intrapresa dall'attrice. In secondo luogo, la terza chiamata esponeva che l'eventuale copertura assicurativa doveva sussistere tenendo conto del massimale e della franchigia previsti dalla polizza, oltre che nei limiti del risarcimento derivante dai difetti dell'opera imputabili all'assicurato, con l'esclusione della responsabilità delle altre parti.
5.5L'Arch. , invece, rimaneva contumace. Controparte_7
6. Con pr uglio 2016, rilevata la connessione per titolo ed oggetto, veniva disposta la riunione della causa RG 5803/14 alle cause RG 718/07 ed RG 401/09. 7. Tutto ciò premesso, occorre procedere al vaglio della domanda giudiziale formulata da nei confronti di ( e di ). Pt_3 Pt_2 CP_5
In primo luo e essere quindi icato dito vantato da per i lavori svolti nella costruzione dell'hotel oggetto di causa e non Pt_3 ancora corrisposto. Risulta dimostrato che C.L.C. ha realizzato i lavori previsti dall'appalto, per i quali deve essere ancora pagata la somma di € 176.458,60 per saldo prezzo. Per giungere a determinare il saldo prezzo pari ad € 176.458,60 occorre detrarre dal corrispettivo di € 4.932.869,30 (differenza tra il totale di € 5.272.869,30, prezzo dell'appalto, al netto di € 340.000,00 pagati da dopo l'ingiunzione di Parte_5 pagamento e mai inseriti in alcun S.A.L.) l'impo nute contrattuali pari ad € 237.820,74, oggetto di separata domanda, nonché la somma complessiva di
€ 4.518.590,00 pagata da e a fronte dei CP_3 CP_5 ON8 primi 11 stati di avanzam ha inoltre domandato il pagamento degli interventi aggiuntivi e delle Pt_3 variazioni del progetto iniziale. Su tali opere sono sorti contrasti tra le parti. In particolare, le parti hanno discusso in merito a quali di questi lavori rientrassero nell'ambito della transazione del 22 gennaio 2007, oggetto di procedimento monitorio, che li quantificava in € 640.000,00 e quali invece fossero successivi, dunque, da liquidare con ulteriori compensi. Nello specifico, produceva in giudizio un allegato A, richiamato dal punto Pt_3
5 del contratto, con l'elenco delle variazioni per cui era già stato pattuito il corrispettivo. Nel corso dell'accertamento tecnico preventivo R.G. n. 3171/07 Parte_1 produceva un differente allegato A e successivamente, in sede di giudizio
[...]
eccepiva la nullità della transazione del 22 gennaio 2007 per mancanza dell'oggetto, non risultando chiaro quale fosse l' effettivo allegato A, in difetto della sottoscrizione. Ritiene il giudicante che il documento A allegato al contratto di transazione del 15/22.01.2007 sia da considerarsi il doc.n.182 del fascicolo di parte C.L.C. Conducono a questa conclusione diversi elementi probatori di natura presuntiva. Va, infatti, considerato che nel costituirsi nel procedimento Parte_1
d'istruzione preventiva non ha contestato il fatto che il documento n.182 rappresentasse l'elenco delle opere e lavorazioni quantificate dalla direzione di cantiere in € 758.740,00, ma la produzione del nuovo allegato è stata introdotta solo successivamente, nel corso del giudizio di ATP. Vi è poi che la transazione del 22.01.2007 all'articolo 5 riconosceva espressamente che l'appaltatore aveva realizzato le opere di cui all'allegato elenco quantificate dalla direzione di cantiere nella stessa misura di complessivi € 758.740,00, corrispondente alla misura indicata nell'allegato A prodotto da Pt_3
Inoltre, all'udienza del 27 settembre 2011 veniva sentito il teste Ge
che nel 2007 aveva avuto la mansione di direttore di cantiere, il quale Tes_1 confermava che l'allegato A corrispondeva al documento prodotto da e Pt_3 non a quello depositato da Pt_2
Il testimone precisava di essere stato presente al momento in cui le parti redigevano la scrittura transattiva. Pertanto, individuato l'allegato A cui faceva effettivamente riferimento il contratto di transazione, sia si possono ritenere validamente transatti in € 640.000,00 i lavori extracontrattuali svolti fino al 22 gennaio 2007 sia si possono quantificare i corrispettivi per gli ulteriori lavori realizzati in aggiunta a quelli stabiliti dall'intesa negoziale del 22 gennaio 2007. Sebbene il contratto di transazione prevedesse al punto 7 che “per ogni ulteriore e diversa opera in variante che dovesse essere richiesta dalla committente, dalla data odierna fino all'integrale compimento dell'opera e sua consegna, le parti concordano che la direzione lavori e la direzione di cantiere, dovranno preventivamente concordare per iscritto il corrispettivo riconosciuto all'appaltatore e la proroga eventuale del termine di consegna”, è riscontrabile nell'annotazione al giornale lavori del 15 marzo 2007, fatta dalla direzione lavori, un ordine scritto con il quale venivano confermati ed ordinati i lavori necessari al completamento dell'opera dal seguente tenore letterale: “la D.L. conferma ed ordina i lavori….non si deve indugiare tutte le volte che si fa una scelta tecnica perché i lavori devono finire. Se l'impresa ritiene che certe lavorazioni non sono comprese non può esimersi dal realizzarle ed il loro compenso eventua le sarà valutato a fine lavori in fase di chiusura della contabilità. Non si può fermarsi ogni momento e ritardare i lavori che sono già in ritardo. La D.L ordina e l'impresa esegue poi si vedranno e valuteranno le interazioni sui costi e sull'accordo di variante” ed ancora “non c'è tempo per discutere, tra 15 giorni devono finire i lavori e mi pare che non si possa assolutamente discutere un minuto di più” (cfr. doc. n° 217). Dall'inequivoco tenore letterale dell'ordine di servizio impartito dal direttore dei lavori ed annotato nel libro giornali, si desume che nonostante l'impresa avesse evidentemente sollecitato la stesura di un nuovo accordo sulle varianti, tuttavia, tenuto conto della ristretta tempistica, la direzione dei lavor i confermava i lavori eseguiti e autorizzava a procedere al compimento di tutte le ulteriori varianti, che dovevano essere necessariamente realizzate al fine di completare l'hotel nel termine previsto, demandando alla fase di chiusura della contabilità il momento di quantificazione dei costi. Detta autorizzazione dà conto di un nuovo e diverso accordo intercorso tra le parti sulla base del quale i lavori in variante sarebbero stati conteggiati soltanto alla fine, in sede di chiusura della contabilità. Ed allora, per la quantificazione dell'ulteriore compenso per le lavorazioni realizzate extra contratto di appalto e non comprese nell'accordo di transazione, deve farsi necessariamente richiamo alla relazione peritale dell'Ing. CP_10 depositata nell'ambito del giudizio di A.T.P., che ha quantificato in €849.863,86 il compenso spettante a C.L.C. Deve essere, invece, rigettata la richiesta di C.L.C. di risarcimento dei maggiori costi sostenuti, in quanto insussistenti. In linea con le conclusioni del consulente Ing. risulta che a fronte del maggior tempo impiegato nel cantiere, CP_10
l'appaltatrice ha prodotto dei compensi che si ritengono in linea con la produttività media di tutto l'arco temporale dei lavori. Nessuna contestazione è stata sollevata in merito alle ritenute contrattuali, che pertanto devono ritenersi dovute nella misura di € 237.820,74. Alla luce di quanto esposto, il credito complessivo vantato da e non ancora Pt_3 corrisposto, viene così quantificato in modo analitico: € 176.458,60 per saldo prezzo del contratto di appalto;
€ 340.000,00 quale somma non pagata per le varianti di cui all'allegato A della transazione del 22 gennaio 2007; € 849.863,86 per gli ulteriori lavori eseguiti e non ricompresi nell'allegato A;
€ 237.820,74 per ritenute contrattuali.
7.1In relazione al problema della legittimazione, va detto che e Pt_2 CP_5 avevano stipulato, il 5 settembre 2005, un contratto di locazione finanziaria, con cui quest'ultima acquistava il terreno e lo conferiva all'utilizzatore Pt_2 affinché realizzasse su di esso l'Hotel oggetto di causa. Dall'articolo 4 del contratto si evince che l'opera è stata compiuta nell'interesse anche di , che concedeva mandato con rappresentanza, al fine di CP_5 svolgere tutte le attività necessarie, fra cui la stipula del successivo contratto di appalto del 12 settembre 2005, nel quale veniva fatto riferimento al rapporto di leasing finanziario in forza del quale ha agito. Pt_2
Pertanto, non vi è dubbio che il credito relativo al saldo prezzo del contratto di appalto oltre alle ritenute contrattuali debba essere corrisposto sia da sia Pt_2 da in favore di in quanto l'operazione di realizzazione Controparte_3 Pt_3 dell' è avvenuta nell'interesse di entrambe. Parte_1
Pert sono condebitori verso sia della Pt_2 Controparte_3 Pt_3 somma di € 176.458,60 a titolo di saldo prezzo sia di € 237.820,74 a titolo di ritenute contrattuali.
non è tenuta invece al pagamento delle ulteriori somme richieste Controparte_3 da per i lavori non previsti dall'appalto. Pt_3
Qu iché, ai sensi dell'articolo 1711 c.c., il mandatario non può eccedere i limiti fissati dal mandato e l'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica. Ebbene l'articolo 10 della locazione finanziaria obbligava l'utilizzatore ad astenersi dall'apportare all'immobile modifiche ed innovazioni senza il preventivo benestare scritto del concedente. Pertanto, non essendo stato provato in corso di causa l'approvazione delle varianti al progetto da parte della concedente, si deve ritenere che abbia Pt_2 agito eccedendo i limiti del mandato con rappresentanza. Dunque, l zione con l'appaltatore del 22 gennaio 2007 e gli accordi relativi alle opere aggiuntive e alle variazioni devono restare di competenza dell'utilizzatore H.S.R.
7.2A fronte della domanda di adempimento, ha eccepito il ritardo da parte Pt_2 di nel completamento dell'opera, a in data 11 giugno 2007, come Pt_3 da certificato di ultimazione dei lavori, anziché in data 31 marzo 2007. Con la transazione del 22 gennaio 2007, infatti, era stato concordato al punto 8 che per ogni giorno di ritardo fossero dovuti € 5.000 come somma comprensiva di tutti i danni. Tuttavia, occorre rilevare che a fronte delle numerose variazioni aggiuntive appare ammissibile uno spostamento in avanti del termine di consegna. La giurisprudenza di legittimità ha infatti ritenuto in più occasioni che la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti (cfr. Cass. 9152/2019; Cass 20484/11). Di conseguenza, nessuna penale è dovuta da considerato che lo stesso Pt_3 ausiliario del giudice, dopo attento conteggio, ha ritenuto che il termine di fine lavori fosse stato adeguato rispetto alla mole di lavoro che si è aggiunto nel corso del tempo. ha inoltre eccepito la presenza di vizi e difformità sull'albergo ON9 realizzato. L'eccezione è fondata. Secondo C.L.C. essendo stata l'opera consegnata a in data 11.06.2007, con Pt_2 sottoscrizione di certificato di avvenuta ultimazione dei lavori, e non essendo intervenuta denuncia dei vizi entro il 10 agosto 2007, allora, nella prospettazione di C.L.C., sarebbe decaduta dalla garanzia per vizi quantificati in € Pt_2
129.093,00. Invero, dall'esame della documentazione in atti non vi è certezza sull'individuazione del dies a quo dal quale far decorrere la garanzia per la denuncia dei vizi. Perché, se da un lato il certificato dell'11.06.2007 attesta la consegna dell'opera all'appaltatore, dall'altro lato reca già, con l'allegato A, l'individuazione di opere ancora da ultimare e di vizi da correggere. Dal certificato si evince pertanto la necessità di rinviare il collaudo ad un momento successivo, che però non si è mai concretizzato. Sono in atti lettere di diffida inviate dal Direttore dei lavori all'impresa da cui si evince come l'opera alla data del 27 agosto 2007 non fosse stata ancora completata (cfr lettera dell'8 agosto 2007 e del 27 agosto 2007). Vi è poi che tra i vizi individuati sono stati rilevati numerosi fenomeni di infiltrazione, perdite ed allagamenti, che rappresentano gravi difetti dell'opera ex art.1669 cod.civ., per i quali il termine decadenziale è anche più lungo. Come affermato dai giudici di legittimità, la presenza di alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura, integrano la nozione di “gravi difetti” ai sensi dell'articolo 1669 c.c. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità (cfr Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n.19868 del 15/09/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n.3752 del 19/02/2007; Cass. Sez. 2 Sentenza n. 21351 del 4/11/2005). La Suprema Corte ha chiarito che la denuncia dei vizi di cui all'articolo 1669 c.c. può essere effettuata sia con la notifica di un atto giudiziale, sia con la notifica di un atto stragiudiziale (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34648 del 24/11/2022). Inoltre, ha affermato che tale termine di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera - nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo - non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 777 del 16/01/2020). Considerato che in data 27 agosto 2007 il Direttore dei lavori chiedeva un sopralluogo per effettuare verifiche sull'opera, l'eccepita decadenza non può ritenersi maturata atteso che la denuncia per vizi è stata formalmente inviata con lettera raccomandata dell'11 settembre 2007 (allegato 8 alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo della causa rg. 718/08).
8.Passando all'esame della domanda proposta dal nei confronti Parte_1 Con dell'Arch. e dell'Arch. occorre premettere che, in data 30.05.2002, CP_7 entrambi r evano cong da un incarico per la Parte_1 progettazione e direzione dei lavori relativi alla costruzione di un albergo in Pisa. Secondo quanto previsto nell'atto di conferimento, i professionisti avrebbero dovuto farsi carico dell'intera attività progettuale relativa al progetto architettonico, alle strutture, agli impianti meccanici, elettrici e speciali dell'albergo e della successiva Direzione dei lavori. La domanda proposta dal è quindi in relazione all'incarico Parte_1 professionale ricevuto con detta convenzione, non potendo trovare applicazione l'art.2226 cod.civ.( in materia di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi dell'opera) alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori. Ricadendo proprio sul direttore dei lavori per conto del committente, l'onere di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato ed alle regole della buona tecnica, è semmai onere del direttore dei lavori provvedere alla denuncia dei vizi dell'opera. Pertanto, l'invocata decadenza oltre a non trovare applicazione nei contratti di opera professionale, risulta pure un controsenso in relazione ai vizi dell'opera. Posto quindi che in tema di responsabilità professionale per prestazione d'opera intellettuale vige il termine decennale di prescrizione ordinario, va detto che entrambe le perizie espletate in sede di A.T.P. (la prima dell'Ing. la CP_10 seconda dell'Ing. nonché da ultimo l'integrazione dell'In Per_1 CP_10 hanno tutte evidenziato molteplici e gravi profili di responsabilità per i vizi rilevati sull'immobile a carico sia dell'impresa per le opere non eseguite a regola d'arte, che dei redattori del progetto e direttori dei lavori. Vale al riguardo richiamare l'orientamento del giudice della legittimità secondo cui “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazi oni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'a dozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente. “cfr Cass.Sez. 2 - , Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020”.
8.1In merito al quantum dei lavori necessari per il ripristino, si ritiene di aderire alle conclusioni da ultimo rassegnate in data 24 giugno 2014 dal CTU CP_10
La consulenza richiamata oltre ad essere quella più recente nel ene conto dei vizi già riscontrati in precedenza anche dall'Ing. nell'ambito Per_1 del procedimento di ATP al quale hanno partecipato anche i professionisti, oltre ai vizi che si sono scoperti in corso di causa, rispondendo esaustivamente ai quesiti posti nel rispetto dei canoni della logica e della razionalità. A nulla vale la circostanza che all'espletamento di essa non abbiano preso parte i professionisti ai quali è rivolta la domanda risarcitoria atteso che da un lato detta consulenza assume mero carattere ricognitivo delle precedenti relazioni svolte nel pieno contraddittorio delle parti, dall'altro lato essa risulta essere entrata ritualmente nel giudizio. Vale pertanto quanto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento tecnico preventivo secondo cui La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare). Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8496 del 24/03/2023 (Rv. 667109 - 01) Ciò detto, secondo la valutazione del Ing. i lavori necessari per CP_10 eliminare tutti i vizi e le difformità riscontrate ammontano a complessivi
€679.524,00 oltre iva. Detti oneri devono venire posti a carico del progettista per
€ 123.377,25, a carico dell'Impresa per € 329.935,44, a carico del D.L. per
€165.954,05 mentre rimangono a carico della committente i lavori pari a € 29.058,52. Secondo l'indirizzo di legittimità, “In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale. cfr Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023”. Nulla è invece dovuto in termini di lucro cessante, non risultando provata la chiusura di una parte dell'attività alberghiera per effetto dei riscontrati vizi. Con
9.L'Arch. ha chiesto, con domanda riconvenzionale presente nella comparsa del 28 gennaio 2015, il pagamento di € 67.584,00 per compensi professionali asseritamente non corrisposti da allegando una proposta di Parte_1 notula del 3 agosto 2009. Indubbio il rapporto contrattuale, considerato che controparte ha eccepito la compensazione del credito, ma non ha fornito prova del pagamento, detto credito professionale dovrà essere compensato con la domanda risarcitoria al medesimo rivolta da parte di Parte_1
10.Va, da ultimo, esaminata la domanda di garanzia proposta nei confronti della
. Controparte_8
Risulta provata l'esistenza del rapporto assicurativo tra la compagnia assicurativa ed il professionista che ha allegato le polizze sottoscritte. Altrettanto documentata è la denuncia del sinistro avvenuta in data 23.12.2009. Secondo la compagnia assicurativa, che fa anche proprie le difese dell'assicurato in punto di decadenza e prescrizione, la polizza sottoscritta opererebbe ma con delle esclusioni, non potendosi fare rientrare, al di là del massimale e della franchigia, i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate (così, infiltrazioni, inadeguatezza del quadro elettrico dei condizionatori, progettazione dei serramenti di contenimento, errata progettazione esterna delle linee vita, protezione del camminamento esterno della terrazza all'ultimo piano, supposta inadeguatezza del gruppo elettrogeno, supposto sottodimensionamento dell'impianto di addolcimento dell'autoclave). L'assunto è infondato. Sulla base delle condizioni generali di contratto vengono distinti i danni cagionati o subiti da opere di edilizia rispetto ai danni subiti dai terzi. Orbene, le limitazioni richiamate attengono evidentemente ai danni cagionati a terzi, laddove i difetti riscontrati che hanno fondato la responsabilità professionale riguardano i danni ricadenti sull'opera medesima e qualificabili in termini di gravi difetti. 11.Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse, relative al rapporto tra ON
[...] Parte_1 in considerazione della parziale soccombenza reciproca, devono venire compensate per metà e poste, per la restante metà, a carico di Parte_1 , ed una parte anche a carico di .
[...] Controparte_3 porto processuale instaurato t Parte_1
e e
[...] CP_20 CP_6 [...] le spese di lite, per il principio della parziale Parte_6 ompensate per metà e poste per la restante metà a carico di e Parte_7 Parte_6
[...]
a domanda di manleva le spese di lite sono poste a carico di
. Controparte_8
n dispositivo, tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi di cui al D.M.n.147/2022, valori medi. Le spese del procedimento di ATP R.G. n. 3171/07 del Tribunale di Pisa vengono compensate mentre quelle relative alla consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, sono poste pro quota in capo alle parti. Le spese del procedimento di ATP RG. 5251/09 del Tribunale di Pisa vengono compensate mentre quelle relative alla consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, sono poste pro quota in capo alle parti. Le spese della CTU integrativa sono poste pro quota in capo alle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede: 1)condanna , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per i motivi esposti in motivazione, al pagamento di € 340.000,00, in favore di
[...] in persona ON del legale rappresentante pro tempore, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto fino al soddisfo; 2)condanna , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per i motivi esposti motivazione, al pagamento di € 849.863,86 , in favore di
[...] in persona ON del legale rappresentante pro tempore, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
3)condanna , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e (GIA' Controparte_3 CP_4
e GIA' in persona del legale
[...] Controparte_5 rappresentante pro tempore, per i motivi esposti in motivazione, al pagamento di € 414.279,34 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
4)condanna ON
, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, nonché e Parte_7 [...] al pagamento di € 619.266,74 oltre IVA, di Parte_6 cui € 329.935,44 a carico di
[...]
, che pone in ON compensazione con il credito dovuto sulla base dei capi che precedono, ed
€ 289.331,3 a carico di e Parte_7 [...]
, per i motivi esposti in motivazione, in Parte_6 favore di , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
5)condanna al pagamento in favore Parte_1 di della somma di € 67.584,00 oltre Parte_7 interessi e rivalutazione, che pone in compensazione con il credito di cui al capo che precede;
6)condanna a tenere indenne Controparte_8
rispetto alle somme residuate dalla Parte_7 differenza tra i capi 4 e 5 nei limiti del massimale e della franchigia;
7)compensa per metà le spese di lite e condanna Parte_1
al pagamento in favore di
[...] [...] della ON restante metà che liquida in € 18.975,50, di cui € 8000,00 anche a carico di oltre spese generali al 15%, IVA Controparte_21
e CPA come per legge;
8) compensa per metà le spese di lite e condanna
[...]
e al Parte_7 Parte_6 pagamento della restante metà in favore di Parte_1
che liquida in € 7051,50 oltre spese generali al 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge;
9) condanna al pagamento delle spese di Controparte_8 lite in favore di che liquida in € 7051,50 Parte_7 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
10)compensa le spese dei procedimenti di ATP e pone le spese di CTU pro quota a carico delle parti . Così deciso in Pisa, 5 febbraio 2025 IL GIUDICE Teresa Guerrieri
(P.I.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Cecchella e Carlotta Santarnecchi, elettivamente domiciliata in Pisa, alla via San Martino n. 51; E
ON
(P.I.: in persona del
[...] P.IVA_2
Curatore Dott. (C.F.: ) rappresentato e Controparte_2 C.F._1 difeso dall' avvocato Andrea Unia, elettivamente domiciliata in Livorno, presso Largo del Duomo n. 15; ATTORI -CONVENUTI E
(GIA' e GIA' Controparte_3 CP_4 [...]
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante CP_5 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fernando M. Gabetta e Livio Baglini, elettivamente domiciliata in Pisa, alla via Cavour n. 27; CONVENUTO E ARCH. (C.F.: ) rappresentato e CP_6 C.F._2 difeso dagli avvocati Filomena Infesta e Luigia Liguori, elettivamente domiciliato in Pisa, alla via San Michele degli Scalzi n. 37/A; CONVENUTO E ARCH. (C.F.: ) Controparte_7 C.F._3 contumace;
CONVENUTO E
(P.I.: ) rappresentata e difesa Controparte_8 P.IVA_4 dall'avvocato Antonio Vasco Cariello, elettivamente domiciliato in Pisa, alla Piazza Cairoli n. 12; TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI Con ordinanza del 16.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dinanzi al mutato giudice istruttore, la causa veniva assegnata a sentenza, con la concessione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. FATTO E DIRITTO 1. PROCEDIMENTO R.G.N. 718/08. La società (d'ora innanzi per brevità anche aveva Parte_1 Pt_2 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1244/07 emesso dal Tribunale di Pisa, con il quale gli era stato intimato il pagamento, in favore dalla
[...]
( d'ora innanzi per brevità anche , della ON Pt_3 complessiva somma di € 340.000,00 oltre imposte di legge e spese legali. Le parti richiamate avevano stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un albergo nel quartiere di San Biagio a Pisa, per il quale era stato previsto il corrispettivo a corpo di €. 4.145.726,30 Nell'esecuzione del progetto erano state effettuate diverse variazioni, sicché le parti stipulavano due scritture private (in data 15 gennaio 2007 ed in data 22 gennaio 2007), con le quali la committente si obbligava a pagare altri € Parte_1
640.000,00 per la realizzazione di dette opere. aveva agito in via monitoria per il pagamento della restante somma ancora Pt_3 non versata. La committente, con la citazione in opposizione, contestava la debenza della somma ingiunta, eccependo l'esistenza di un controcredito di € 360.000,00 a titolo di penale per il ritardo nella consegna dell'opera e chiedendo altresì il risarcimento dei danni subiti per vizi e difetti riscontrati. 2. PROCEDIMENTO R.G.N.401/09. In esito al procedimento d'istruzione preventiva, notificava a ed Pt_3 Pt_2 alla un atto di citazione, con cui chiedeva la condanna in solido al CP_4 pagamento di € 849.863,86 per i corrispettivi di variazioni di lavorazione e lavori extracontrattuali, eseguiti dal 22 gennaio 2007 all'11 giugno 2007 non ricompresi nelle scritture private sopracitate. Venivano poi richiesti € 524.747,32 per i maggiori costi sostenuti nel periodo 22.01.2007/11.06.2007, € 237.820,74 pari alle ritenute contrattuali a garanzia mai pagate dalla committente nonostante il mancato collaudo dell'opera ed infine € 176.458,60 per saldo prezzo, sicché, la pretesa complessiva avanzata da nella causa in esame, ammontava a Pt_3
€.1.788.890,40. 2.1Si costituiva eccependo la nullità della transazione del 22 Parte_1 gennaio 200 getto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1418 c.c. e dell'articolo 1325 c.c. L'individuazione dei lavori oggetto della transazione in esame, infatti, era affidata all'allegato A del contratto, di cui le parti producevano due versioni differenti e non sottoscritte. Di conseguenza, secondo la nullità sarebbe derivata Pt_2 dall'impossibilità di individuare il contenuto delle volontà contrattuali con la conseguenza che il documento citato non sarebbe dovuto essere utilizzato per ricostruire i rapporti tra le parti. In ogni caso, affermava che nell'importo di € 640.000,00 previsto nella Pt_2 transazione del 22 gennaio 2007, erano ricompresi tutti i lavori realizzati e quelli che si sarebbero ultimati nei mesi successivi. La convenuta, in via riconvenzionale, chiedeva anche la condanna a carico di della penale per ritardata consegna dell'opera e del risarcimento del danno Pt_3 per la riconduzione a regola d'arte con rimozione dei vizi e difetti dell'opera, nonché, il rigetto delle domande formulate da parte attrice perché infondate.
2.2Si costituiva in giudizio esponendo di aver stipulato con l'odierna CP_5
i locazione finanziaria, avente ad oggetto Parte_1 la costruzione di un albergo, che conferiva all'utilizzatore specifico mandato con rappresentanza per la stipula dei necessari contratti di appalto. La mandante eccepiva la carenza di legittimazione passiva nel CP_5 procedimento, in quanto riteneva che l' avesse agito Parte_1 eccedendo i limiti del mandato conferitogli. Ciò perchè la mandataria non avrebbe mai comunicato l'accordo stipulato con per la realizzazione delle Pt_3 ulteriori opere. In subordine, formulava domanda di manleva nei confronti CP_5 dell'utilizzatore Hotel S. Ranieri srl, in forza dell'art. 10 del contratto di locazione finanziaria e di una dichiarazione, con la quale quest'ultima si faceva carico di tutti gli oneri che avrebbe avanzato in relazione all'appalto. Pt_3
3. La causa era stata preceduta da un procedimento di A.T.P. (R.G. n. 3171/07 del Tribunale di Pisa), instaurato da nei confronti di Pt_3 Controparte_9
volto ad accertare e quantif ) i corrispettivi
[...] eseguiti successivamente alle scritture transattive (dal 22 gennaio 2007 all'11 giugno 2007); 2) danni eventualmente patiti dall'appaltatore; 3) il maggior numero di giorni necessari all'appaltatore per la consegna dell'opera; 4) vizi e difetti eventualmente riscontrati nell'esecuzione dell'opera.
4. Con provvedimento del 22 dicembre 2009 il fascicolo della causa RG. 401/09 veniva riunito a quello avente RG. 718/2008. 4.1Nelle cause riunite veniva disposta l'acquisizione della consulenza realizzata dall'Ing. nell'A.T.P. contraddistinta da R.G. n. 3171/07 del Tribunale CP_10 di Pisa ed espletate prove testimoniali.
4.2H.S.R. depositava nel giudizio riunito anche la consulenza del 31 agosto 2011, redatta dall'Ing. nella qualità di CTU dell'ATP RG. 5251/09 del Persona_1
Tribunale di Pisa. Il procedimento di accertamento preventivo richiamato era stato promosso da nei confronti degli architetti e in Pt_2 CP_6 Controparte_7 qualità di progettista e direttore dei lavori, al fine di accertare l'eventuale responsabilità dei medesimi. Partecipavano al procedimento la compagnia assicurativa e la società SINT Progetti srl in quanto terzi chiamati. CP_8
Posto che l'Ing. aveva riscontrato, nello svolgimento dell' incarico Per_1 nell'ATP RG. 5251/09, l'emersione di ulteriori episodi di infiltrazioni nella sala convegni posta all'ultimo piano dell'albergo, con ordinanza del 23 ottobre 2012 nelle cause riunite, veniva ammessa una CTU integrativa affidata all'Ing.
Persona_2
Con relazione depositata il 24 giugno 2014, l'ausiliario rispondeva ai seguenti quesiti: “a) verificare se quanto dedotto da all'udienza del 10.10.2012 Parte_1 costituisce o meno aggravamento dei vizi e dif dizio ed oggetto dell'A.T.P. indicando, in caso affermativo, se ed in che termini tali fatti sopraggiunti p ossano modificare le conclusioni dell'A.T.P. in atti, specificando ove possibile le cause di tali aggravamenti;
b) quantificare costi e i tempi occorrenti per far fronte ai medesimi, operando una ripartizione degli stessi in base alla tipologia di causa riscontrata e tenendo conto comunque del deterioramento dell'uso dell'immobile; c) verificare la congruità o meno delle spese sostenute da come risultanti dagli atti successivamente all'A.T.P. indicando a Parte_1 quale/i dei vizi già riscontrati si riferiscano”. 5. PROCEDIMENTO R.G.N. 5803/14. A seguito dell'ATP RG. 5251/09 del Tribunale di Pisa, in data 19 febbraio 2014 citava in giudizio l'Arch. e l'Arch. al Pt_2 CP_6 Controparte_7 accertare la loro responsa ionale, n ei lavori e progettisti, in relazione ai vizi manifestati sull'albergo oggetto di causa.
5.1Per l'effetto, chiedeva la compensazione del credito professionale dovuto Pt_2 agli architetti, con il credito derivante dal risarcimento dei danni subiti e con condanna in solido dei convenuti, per la parte in esubero, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con
5.2Si costituiva in giudizio l'Arch. chiedendo preliminarmente la chiamata in giudizio di (prima , di e della SINT progetti srl. CP_11 CP_12 Pt_3
Il convenu ccessi chi di quest'ultima, in virtù di una clausola arbitrale opposta e prevista nel conferimento dell'incarico. L'Arch. Re domandava: “2) in via principale, A)rigettare preliminarmente la domanda della società per l'eccepita decadenza dalla garanzia e/o prescrizione Parte_1 dell'azione intrapresa, cosi come riportato in atti;
B) rigettare altresì la domanda per inammissibilità oltre che per infondatezza in fatto e diritto della stessa e per avere il Comparente svolto l'attività di progettista e direttore dei lavori con la diligenza richiesta per l'incarico ricoperto, C)In caso di accoglimento delle domande avverse nei confronti del Comparente voglia condannare la già con sede Controparte_8 CP_13 legale in via Stalingrado n. 45, Bologna, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore a tenerlo, garantirlo e rilevarlo indenne, e in solido, da ogni e qua lsivoglia domanda che dovesse essere accolta nei suoi confronti e per l'effetto condannare l' Controparte_8
a corrispondere direttamente o, in via mediata a le somme che per qualunque
[...] CP_6 one il convenuto fosse tenuto a p ni conseguente pronuncia di CP_6 legge o , oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. D)accertare, qualora esistenti vizi e difetti lamentati, rigettando ogni contraria istanza, la responsabilità esclusiva della
–C. con sede Parte_4 CP_14 in Via Boccherini Luigi n. 11, 57124 Livorno , oggi nella persona del suo curatore per le motivazioni esposte in atti, e per l'effetto condannare la stessa a risarcire direttamente all'Attrice i danni lamentati;
3)In riconvenzionale: E)Condannare comunque la Società con sede in Pisa Via Mazzei n. 2, in persona del suo legale ON5
al pagamento a favore dell'architetto della somma di CP_6
€67.320,00 ( sessantasettemila trecentoventi euro ) di cui alla narrativa, oltre Contributo al 4% ex art. 10 L. n.6/1981 ed IVA al 22 % , oltre interessi legali e moratori dal di del dovuto all'effettivo saldo;
4)In via subordinata F1) nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti domande, qualora accertato “ il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente” rigettare la domanda – per l'eccepita decadenza dalla garanzia e/o prescrizione dell'azione intrapresa, cosi come riportato in atti, F2) nel caso di rigetto dell'eccezione sopra formulata accertare il grado di responsabilità Parte_ dell'architetto e, alla luce di ciò, condannare la come sopra identificata CP_6
a corrisponder alla Attrice quanto dalla stessa d ovvero a tenere indenne e manlevare il Convenuto per quanto la stessa sia eventualmente tenuta a CP_6 risarcire in favore dell'attrice; F3)qualora non accolta la domanda di corresponsione diretta di cui al punto precedente, in ulteriore subordine accertare e dichiarare il diritto di regresso Parte_ di nelle sue qualità nei confronti della per quanto la stessa sia tenuta a CP_6 Parte_ Con risarcire in favore dell'attrice e condannare direttamente la a corrispondere a le somme dalla stessa dovute al G1) in ogni ualora il convenuto a Parte_1 condannato in solido con l'architetto voglia l'ill.mo Giudice condannare l'ar CP_7 [...] Con a rilevare indenne l' arch r la quota del 50% dell'importo dovu CP_16
l'effetto condannarlo a corrispondere direttamente alla Attrice quanto dalla stessa dovuto;
G2) qualora non accolta la domanda di corresponsione diretta di cui al punto precedente, in ulteriore subordine accertare e dichiarare il diritto di regresso di nelle sue qualità CP_6 Con nei confronti dell' architetto per la quota del 50% delle somme che l'architetto CP_7 dovesse essere condannato a versare all'Attrice; 5)Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
5.3Interveniva in giudizio anche che eccepiva la decadenza della garanzia Pt_3 per vizi, poiché il committente avrebbe accettato l'opera con vizi conosciuti o riconoscibili e non avrebbe denunciato i vizi lamentati entro il termine stabilito dall'articolo 1667 c.c. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda e in subordine che fosse affermata la responsabilità esclusiva dei progettisti e direttori dei lavori, oppure, in caso di responsabilità solidale, che fosse concessa l'azione in regresso contro quest'ultimi, per qualsiasi somma dovuta all' a titolo di Parte_1 risarcimento.
5.4Si costituiva altresì in giudizio eccependo, in ON7 primo luogo, la decadenza della d c.c. e 1669 c.c., nonché la prescrizione dell'azione intrapresa dall'attrice. In secondo luogo, la terza chiamata esponeva che l'eventuale copertura assicurativa doveva sussistere tenendo conto del massimale e della franchigia previsti dalla polizza, oltre che nei limiti del risarcimento derivante dai difetti dell'opera imputabili all'assicurato, con l'esclusione della responsabilità delle altre parti.
5.5L'Arch. , invece, rimaneva contumace. Controparte_7
6. Con pr uglio 2016, rilevata la connessione per titolo ed oggetto, veniva disposta la riunione della causa RG 5803/14 alle cause RG 718/07 ed RG 401/09. 7. Tutto ciò premesso, occorre procedere al vaglio della domanda giudiziale formulata da nei confronti di ( e di ). Pt_3 Pt_2 CP_5
In primo luo e essere quindi icato dito vantato da per i lavori svolti nella costruzione dell'hotel oggetto di causa e non Pt_3 ancora corrisposto. Risulta dimostrato che C.L.C. ha realizzato i lavori previsti dall'appalto, per i quali deve essere ancora pagata la somma di € 176.458,60 per saldo prezzo. Per giungere a determinare il saldo prezzo pari ad € 176.458,60 occorre detrarre dal corrispettivo di € 4.932.869,30 (differenza tra il totale di € 5.272.869,30, prezzo dell'appalto, al netto di € 340.000,00 pagati da dopo l'ingiunzione di Parte_5 pagamento e mai inseriti in alcun S.A.L.) l'impo nute contrattuali pari ad € 237.820,74, oggetto di separata domanda, nonché la somma complessiva di
€ 4.518.590,00 pagata da e a fronte dei CP_3 CP_5 ON8 primi 11 stati di avanzam ha inoltre domandato il pagamento degli interventi aggiuntivi e delle Pt_3 variazioni del progetto iniziale. Su tali opere sono sorti contrasti tra le parti. In particolare, le parti hanno discusso in merito a quali di questi lavori rientrassero nell'ambito della transazione del 22 gennaio 2007, oggetto di procedimento monitorio, che li quantificava in € 640.000,00 e quali invece fossero successivi, dunque, da liquidare con ulteriori compensi. Nello specifico, produceva in giudizio un allegato A, richiamato dal punto Pt_3
5 del contratto, con l'elenco delle variazioni per cui era già stato pattuito il corrispettivo. Nel corso dell'accertamento tecnico preventivo R.G. n. 3171/07 Parte_1 produceva un differente allegato A e successivamente, in sede di giudizio
[...]
eccepiva la nullità della transazione del 22 gennaio 2007 per mancanza dell'oggetto, non risultando chiaro quale fosse l' effettivo allegato A, in difetto della sottoscrizione. Ritiene il giudicante che il documento A allegato al contratto di transazione del 15/22.01.2007 sia da considerarsi il doc.n.182 del fascicolo di parte C.L.C. Conducono a questa conclusione diversi elementi probatori di natura presuntiva. Va, infatti, considerato che nel costituirsi nel procedimento Parte_1
d'istruzione preventiva non ha contestato il fatto che il documento n.182 rappresentasse l'elenco delle opere e lavorazioni quantificate dalla direzione di cantiere in € 758.740,00, ma la produzione del nuovo allegato è stata introdotta solo successivamente, nel corso del giudizio di ATP. Vi è poi che la transazione del 22.01.2007 all'articolo 5 riconosceva espressamente che l'appaltatore aveva realizzato le opere di cui all'allegato elenco quantificate dalla direzione di cantiere nella stessa misura di complessivi € 758.740,00, corrispondente alla misura indicata nell'allegato A prodotto da Pt_3
Inoltre, all'udienza del 27 settembre 2011 veniva sentito il teste Ge
che nel 2007 aveva avuto la mansione di direttore di cantiere, il quale Tes_1 confermava che l'allegato A corrispondeva al documento prodotto da e Pt_3 non a quello depositato da Pt_2
Il testimone precisava di essere stato presente al momento in cui le parti redigevano la scrittura transattiva. Pertanto, individuato l'allegato A cui faceva effettivamente riferimento il contratto di transazione, sia si possono ritenere validamente transatti in € 640.000,00 i lavori extracontrattuali svolti fino al 22 gennaio 2007 sia si possono quantificare i corrispettivi per gli ulteriori lavori realizzati in aggiunta a quelli stabiliti dall'intesa negoziale del 22 gennaio 2007. Sebbene il contratto di transazione prevedesse al punto 7 che “per ogni ulteriore e diversa opera in variante che dovesse essere richiesta dalla committente, dalla data odierna fino all'integrale compimento dell'opera e sua consegna, le parti concordano che la direzione lavori e la direzione di cantiere, dovranno preventivamente concordare per iscritto il corrispettivo riconosciuto all'appaltatore e la proroga eventuale del termine di consegna”, è riscontrabile nell'annotazione al giornale lavori del 15 marzo 2007, fatta dalla direzione lavori, un ordine scritto con il quale venivano confermati ed ordinati i lavori necessari al completamento dell'opera dal seguente tenore letterale: “la D.L. conferma ed ordina i lavori….non si deve indugiare tutte le volte che si fa una scelta tecnica perché i lavori devono finire. Se l'impresa ritiene che certe lavorazioni non sono comprese non può esimersi dal realizzarle ed il loro compenso eventua le sarà valutato a fine lavori in fase di chiusura della contabilità. Non si può fermarsi ogni momento e ritardare i lavori che sono già in ritardo. La D.L ordina e l'impresa esegue poi si vedranno e valuteranno le interazioni sui costi e sull'accordo di variante” ed ancora “non c'è tempo per discutere, tra 15 giorni devono finire i lavori e mi pare che non si possa assolutamente discutere un minuto di più” (cfr. doc. n° 217). Dall'inequivoco tenore letterale dell'ordine di servizio impartito dal direttore dei lavori ed annotato nel libro giornali, si desume che nonostante l'impresa avesse evidentemente sollecitato la stesura di un nuovo accordo sulle varianti, tuttavia, tenuto conto della ristretta tempistica, la direzione dei lavor i confermava i lavori eseguiti e autorizzava a procedere al compimento di tutte le ulteriori varianti, che dovevano essere necessariamente realizzate al fine di completare l'hotel nel termine previsto, demandando alla fase di chiusura della contabilità il momento di quantificazione dei costi. Detta autorizzazione dà conto di un nuovo e diverso accordo intercorso tra le parti sulla base del quale i lavori in variante sarebbero stati conteggiati soltanto alla fine, in sede di chiusura della contabilità. Ed allora, per la quantificazione dell'ulteriore compenso per le lavorazioni realizzate extra contratto di appalto e non comprese nell'accordo di transazione, deve farsi necessariamente richiamo alla relazione peritale dell'Ing. CP_10 depositata nell'ambito del giudizio di A.T.P., che ha quantificato in €849.863,86 il compenso spettante a C.L.C. Deve essere, invece, rigettata la richiesta di C.L.C. di risarcimento dei maggiori costi sostenuti, in quanto insussistenti. In linea con le conclusioni del consulente Ing. risulta che a fronte del maggior tempo impiegato nel cantiere, CP_10
l'appaltatrice ha prodotto dei compensi che si ritengono in linea con la produttività media di tutto l'arco temporale dei lavori. Nessuna contestazione è stata sollevata in merito alle ritenute contrattuali, che pertanto devono ritenersi dovute nella misura di € 237.820,74. Alla luce di quanto esposto, il credito complessivo vantato da e non ancora Pt_3 corrisposto, viene così quantificato in modo analitico: € 176.458,60 per saldo prezzo del contratto di appalto;
€ 340.000,00 quale somma non pagata per le varianti di cui all'allegato A della transazione del 22 gennaio 2007; € 849.863,86 per gli ulteriori lavori eseguiti e non ricompresi nell'allegato A;
€ 237.820,74 per ritenute contrattuali.
7.1In relazione al problema della legittimazione, va detto che e Pt_2 CP_5 avevano stipulato, il 5 settembre 2005, un contratto di locazione finanziaria, con cui quest'ultima acquistava il terreno e lo conferiva all'utilizzatore Pt_2 affinché realizzasse su di esso l'Hotel oggetto di causa. Dall'articolo 4 del contratto si evince che l'opera è stata compiuta nell'interesse anche di , che concedeva mandato con rappresentanza, al fine di CP_5 svolgere tutte le attività necessarie, fra cui la stipula del successivo contratto di appalto del 12 settembre 2005, nel quale veniva fatto riferimento al rapporto di leasing finanziario in forza del quale ha agito. Pt_2
Pertanto, non vi è dubbio che il credito relativo al saldo prezzo del contratto di appalto oltre alle ritenute contrattuali debba essere corrisposto sia da sia Pt_2 da in favore di in quanto l'operazione di realizzazione Controparte_3 Pt_3 dell' è avvenuta nell'interesse di entrambe. Parte_1
Pert sono condebitori verso sia della Pt_2 Controparte_3 Pt_3 somma di € 176.458,60 a titolo di saldo prezzo sia di € 237.820,74 a titolo di ritenute contrattuali.
non è tenuta invece al pagamento delle ulteriori somme richieste Controparte_3 da per i lavori non previsti dall'appalto. Pt_3
Qu iché, ai sensi dell'articolo 1711 c.c., il mandatario non può eccedere i limiti fissati dal mandato e l'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica. Ebbene l'articolo 10 della locazione finanziaria obbligava l'utilizzatore ad astenersi dall'apportare all'immobile modifiche ed innovazioni senza il preventivo benestare scritto del concedente. Pertanto, non essendo stato provato in corso di causa l'approvazione delle varianti al progetto da parte della concedente, si deve ritenere che abbia Pt_2 agito eccedendo i limiti del mandato con rappresentanza. Dunque, l zione con l'appaltatore del 22 gennaio 2007 e gli accordi relativi alle opere aggiuntive e alle variazioni devono restare di competenza dell'utilizzatore H.S.R.
7.2A fronte della domanda di adempimento, ha eccepito il ritardo da parte Pt_2 di nel completamento dell'opera, a in data 11 giugno 2007, come Pt_3 da certificato di ultimazione dei lavori, anziché in data 31 marzo 2007. Con la transazione del 22 gennaio 2007, infatti, era stato concordato al punto 8 che per ogni giorno di ritardo fossero dovuti € 5.000 come somma comprensiva di tutti i danni. Tuttavia, occorre rilevare che a fronte delle numerose variazioni aggiuntive appare ammissibile uno spostamento in avanti del termine di consegna. La giurisprudenza di legittimità ha infatti ritenuto in più occasioni che la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti (cfr. Cass. 9152/2019; Cass 20484/11). Di conseguenza, nessuna penale è dovuta da considerato che lo stesso Pt_3 ausiliario del giudice, dopo attento conteggio, ha ritenuto che il termine di fine lavori fosse stato adeguato rispetto alla mole di lavoro che si è aggiunto nel corso del tempo. ha inoltre eccepito la presenza di vizi e difformità sull'albergo ON9 realizzato. L'eccezione è fondata. Secondo C.L.C. essendo stata l'opera consegnata a in data 11.06.2007, con Pt_2 sottoscrizione di certificato di avvenuta ultimazione dei lavori, e non essendo intervenuta denuncia dei vizi entro il 10 agosto 2007, allora, nella prospettazione di C.L.C., sarebbe decaduta dalla garanzia per vizi quantificati in € Pt_2
129.093,00. Invero, dall'esame della documentazione in atti non vi è certezza sull'individuazione del dies a quo dal quale far decorrere la garanzia per la denuncia dei vizi. Perché, se da un lato il certificato dell'11.06.2007 attesta la consegna dell'opera all'appaltatore, dall'altro lato reca già, con l'allegato A, l'individuazione di opere ancora da ultimare e di vizi da correggere. Dal certificato si evince pertanto la necessità di rinviare il collaudo ad un momento successivo, che però non si è mai concretizzato. Sono in atti lettere di diffida inviate dal Direttore dei lavori all'impresa da cui si evince come l'opera alla data del 27 agosto 2007 non fosse stata ancora completata (cfr lettera dell'8 agosto 2007 e del 27 agosto 2007). Vi è poi che tra i vizi individuati sono stati rilevati numerosi fenomeni di infiltrazione, perdite ed allagamenti, che rappresentano gravi difetti dell'opera ex art.1669 cod.civ., per i quali il termine decadenziale è anche più lungo. Come affermato dai giudici di legittimità, la presenza di alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura, integrano la nozione di “gravi difetti” ai sensi dell'articolo 1669 c.c. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità (cfr Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n.19868 del 15/09/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n.3752 del 19/02/2007; Cass. Sez. 2 Sentenza n. 21351 del 4/11/2005). La Suprema Corte ha chiarito che la denuncia dei vizi di cui all'articolo 1669 c.c. può essere effettuata sia con la notifica di un atto giudiziale, sia con la notifica di un atto stragiudiziale (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34648 del 24/11/2022). Inoltre, ha affermato che tale termine di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera - nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo - non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 777 del 16/01/2020). Considerato che in data 27 agosto 2007 il Direttore dei lavori chiedeva un sopralluogo per effettuare verifiche sull'opera, l'eccepita decadenza non può ritenersi maturata atteso che la denuncia per vizi è stata formalmente inviata con lettera raccomandata dell'11 settembre 2007 (allegato 8 alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo della causa rg. 718/08).
8.Passando all'esame della domanda proposta dal nei confronti Parte_1 Con dell'Arch. e dell'Arch. occorre premettere che, in data 30.05.2002, CP_7 entrambi r evano cong da un incarico per la Parte_1 progettazione e direzione dei lavori relativi alla costruzione di un albergo in Pisa. Secondo quanto previsto nell'atto di conferimento, i professionisti avrebbero dovuto farsi carico dell'intera attività progettuale relativa al progetto architettonico, alle strutture, agli impianti meccanici, elettrici e speciali dell'albergo e della successiva Direzione dei lavori. La domanda proposta dal è quindi in relazione all'incarico Parte_1 professionale ricevuto con detta convenzione, non potendo trovare applicazione l'art.2226 cod.civ.( in materia di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi dell'opera) alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori. Ricadendo proprio sul direttore dei lavori per conto del committente, l'onere di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato ed alle regole della buona tecnica, è semmai onere del direttore dei lavori provvedere alla denuncia dei vizi dell'opera. Pertanto, l'invocata decadenza oltre a non trovare applicazione nei contratti di opera professionale, risulta pure un controsenso in relazione ai vizi dell'opera. Posto quindi che in tema di responsabilità professionale per prestazione d'opera intellettuale vige il termine decennale di prescrizione ordinario, va detto che entrambe le perizie espletate in sede di A.T.P. (la prima dell'Ing. la CP_10 seconda dell'Ing. nonché da ultimo l'integrazione dell'In Per_1 CP_10 hanno tutte evidenziato molteplici e gravi profili di responsabilità per i vizi rilevati sull'immobile a carico sia dell'impresa per le opere non eseguite a regola d'arte, che dei redattori del progetto e direttori dei lavori. Vale al riguardo richiamare l'orientamento del giudice della legittimità secondo cui “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazi oni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'a dozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente. “cfr Cass.Sez. 2 - , Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020”.
8.1In merito al quantum dei lavori necessari per il ripristino, si ritiene di aderire alle conclusioni da ultimo rassegnate in data 24 giugno 2014 dal CTU CP_10
La consulenza richiamata oltre ad essere quella più recente nel ene conto dei vizi già riscontrati in precedenza anche dall'Ing. nell'ambito Per_1 del procedimento di ATP al quale hanno partecipato anche i professionisti, oltre ai vizi che si sono scoperti in corso di causa, rispondendo esaustivamente ai quesiti posti nel rispetto dei canoni della logica e della razionalità. A nulla vale la circostanza che all'espletamento di essa non abbiano preso parte i professionisti ai quali è rivolta la domanda risarcitoria atteso che da un lato detta consulenza assume mero carattere ricognitivo delle precedenti relazioni svolte nel pieno contraddittorio delle parti, dall'altro lato essa risulta essere entrata ritualmente nel giudizio. Vale pertanto quanto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento tecnico preventivo secondo cui La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare). Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8496 del 24/03/2023 (Rv. 667109 - 01) Ciò detto, secondo la valutazione del Ing. i lavori necessari per CP_10 eliminare tutti i vizi e le difformità riscontrate ammontano a complessivi
€679.524,00 oltre iva. Detti oneri devono venire posti a carico del progettista per
€ 123.377,25, a carico dell'Impresa per € 329.935,44, a carico del D.L. per
€165.954,05 mentre rimangono a carico della committente i lavori pari a € 29.058,52. Secondo l'indirizzo di legittimità, “In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale. cfr Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023”. Nulla è invece dovuto in termini di lucro cessante, non risultando provata la chiusura di una parte dell'attività alberghiera per effetto dei riscontrati vizi. Con
9.L'Arch. ha chiesto, con domanda riconvenzionale presente nella comparsa del 28 gennaio 2015, il pagamento di € 67.584,00 per compensi professionali asseritamente non corrisposti da allegando una proposta di Parte_1 notula del 3 agosto 2009. Indubbio il rapporto contrattuale, considerato che controparte ha eccepito la compensazione del credito, ma non ha fornito prova del pagamento, detto credito professionale dovrà essere compensato con la domanda risarcitoria al medesimo rivolta da parte di Parte_1
10.Va, da ultimo, esaminata la domanda di garanzia proposta nei confronti della
. Controparte_8
Risulta provata l'esistenza del rapporto assicurativo tra la compagnia assicurativa ed il professionista che ha allegato le polizze sottoscritte. Altrettanto documentata è la denuncia del sinistro avvenuta in data 23.12.2009. Secondo la compagnia assicurativa, che fa anche proprie le difese dell'assicurato in punto di decadenza e prescrizione, la polizza sottoscritta opererebbe ma con delle esclusioni, non potendosi fare rientrare, al di là del massimale e della franchigia, i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate (così, infiltrazioni, inadeguatezza del quadro elettrico dei condizionatori, progettazione dei serramenti di contenimento, errata progettazione esterna delle linee vita, protezione del camminamento esterno della terrazza all'ultimo piano, supposta inadeguatezza del gruppo elettrogeno, supposto sottodimensionamento dell'impianto di addolcimento dell'autoclave). L'assunto è infondato. Sulla base delle condizioni generali di contratto vengono distinti i danni cagionati o subiti da opere di edilizia rispetto ai danni subiti dai terzi. Orbene, le limitazioni richiamate attengono evidentemente ai danni cagionati a terzi, laddove i difetti riscontrati che hanno fondato la responsabilità professionale riguardano i danni ricadenti sull'opera medesima e qualificabili in termini di gravi difetti. 11.Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse, relative al rapporto tra ON
[...] Parte_1 in considerazione della parziale soccombenza reciproca, devono venire compensate per metà e poste, per la restante metà, a carico di Parte_1 , ed una parte anche a carico di .
[...] Controparte_3 porto processuale instaurato t Parte_1
e e
[...] CP_20 CP_6 [...] le spese di lite, per il principio della parziale Parte_6 ompensate per metà e poste per la restante metà a carico di e Parte_7 Parte_6
[...]
a domanda di manleva le spese di lite sono poste a carico di
. Controparte_8
n dispositivo, tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi di cui al D.M.n.147/2022, valori medi. Le spese del procedimento di ATP R.G. n. 3171/07 del Tribunale di Pisa vengono compensate mentre quelle relative alla consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, sono poste pro quota in capo alle parti. Le spese del procedimento di ATP RG. 5251/09 del Tribunale di Pisa vengono compensate mentre quelle relative alla consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, sono poste pro quota in capo alle parti. Le spese della CTU integrativa sono poste pro quota in capo alle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede: 1)condanna , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per i motivi esposti in motivazione, al pagamento di € 340.000,00, in favore di
[...] in persona ON del legale rappresentante pro tempore, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto fino al soddisfo; 2)condanna , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per i motivi esposti motivazione, al pagamento di € 849.863,86 , in favore di
[...] in persona ON del legale rappresentante pro tempore, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
3)condanna , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e (GIA' Controparte_3 CP_4
e GIA' in persona del legale
[...] Controparte_5 rappresentante pro tempore, per i motivi esposti in motivazione, al pagamento di € 414.279,34 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
4)condanna ON
, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, nonché e Parte_7 [...] al pagamento di € 619.266,74 oltre IVA, di Parte_6 cui € 329.935,44 a carico di
[...]
, che pone in ON compensazione con il credito dovuto sulla base dei capi che precedono, ed
€ 289.331,3 a carico di e Parte_7 [...]
, per i motivi esposti in motivazione, in Parte_6 favore di , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
5)condanna al pagamento in favore Parte_1 di della somma di € 67.584,00 oltre Parte_7 interessi e rivalutazione, che pone in compensazione con il credito di cui al capo che precede;
6)condanna a tenere indenne Controparte_8
rispetto alle somme residuate dalla Parte_7 differenza tra i capi 4 e 5 nei limiti del massimale e della franchigia;
7)compensa per metà le spese di lite e condanna Parte_1
al pagamento in favore di
[...] [...] della ON restante metà che liquida in € 18.975,50, di cui € 8000,00 anche a carico di oltre spese generali al 15%, IVA Controparte_21
e CPA come per legge;
8) compensa per metà le spese di lite e condanna
[...]
e al Parte_7 Parte_6 pagamento della restante metà in favore di Parte_1
che liquida in € 7051,50 oltre spese generali al 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge;
9) condanna al pagamento delle spese di Controparte_8 lite in favore di che liquida in € 7051,50 Parte_7 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
10)compensa le spese dei procedimenti di ATP e pone le spese di CTU pro quota a carico delle parti . Così deciso in Pisa, 5 febbraio 2025 IL GIUDICE Teresa Guerrieri