Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5/2025 P.U.
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE – GRUPPO 1
PROCEDURE CONCORSUALI ed ESECUZIONI IMMOBILIARI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Roberta Brera Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Bianco Giudice
Dott.Michele Delli Paoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale
Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale presentato da
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Davio Parte_1
NEI CONFRONTI DI
, con sede a Tortona (AL), Via Controparte_1 Verdi n. 4, (C.F. e P. IVA ) P.IVA_1
sentito in camera di consiglio il giudice delegato all'istruttoria; ravvisata la competenza territoriale del Tribunale adito;
vista la documentazione allegata;
ritenuta integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49, ult. comma, d. lgs. 14/2019, avendo la convenuta un debito di € 9.366,52 nei confronti della ricorrente e debiti iscritti a ruolo ed affidati all'Agenzia delle Entrate e
Riscossione per l'importo di € 98.573,85 ;
osservato che:
- ai sensi dell'art. 121 d. lgs. 14/2019 grava sulla debitrice l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità a procedure concorsuali;
- la convenuta non si è costituita e non ha quindi offerto alcuna prova in materia;
- neppure dalla documentazione in atti emergono elementi che consentano di escludere il superamento delle soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d
- l'insolvenza risulta provata alla luce del mancato pagamento dei debiti di cui sopra, nonchè dall'infruttuosità dei tentativi di recupero dei creditida parte del ricorrente;
Visti gli artt. 1, 2, 49, 121 D.Lgs. 14/2019;
DICHIARA
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Roberta Brera;
NOMINA
Curatore l'avv. Andrea Cerutti;
ORDINA
al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice, e di procedere quindi all'inventario dei beni;
STABILISCE
che il giorno 1° luglio 2025 ore 12.10, nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo. ORDINA
Al debitore il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale ove la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, e dell'elenco dei creditori corredato del loro domicilio digitale. ASSEGNA
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. DISPONE
La prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del 4.03.2025
Il Presidente rel.
Roberta Brera