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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente
BLATTI CARMELO, Relatore
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7431/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IRAP ACCERT SAN 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IVA-ALTRO 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IRAP ACC 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 REGISTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IRAP 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170010748670000 REGISTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180017321632000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190003700246000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190003700246000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190003700246000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190005451171000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190006351352000 REGISTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01MM03351/2016 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01MM03351/2016 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01MM03351/2016 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN003762018 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN003762018 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN003762018 IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione, OL GO NT, difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520249012004037000, dell'importo complessivo di € 121.319,69, deducendo:
1. la inesistenza o nullità della notifica dell'atto impugnato per provenienza da indirizzo PEC non istituzionale (non presente nei registri IPA) e diretta ad un indirizzo PEC non personale ma riferibile ad attività professionale/societaria;
2. la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento presupposti;
3. la prescrizione/decadenza dei crediti per decorso dei termini quinquennali o decennali;
4. l'illegittima duplicazione delle somme richieste in base all'avviso di accertamento n.
TYX01MM03351/2016 e successiva intimazione del 2018. 5. in subordine, la prescrizione quinquennale specifica delle sanzioni e degli interessi, maturata prima della notifica dell'atto impugnato e dell'atto interruttivo precedente;
In data 02.01.2025, si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, assumendo che l'atto impugnato e gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati e non impugnati, come risultante dalla documentazione prodotta (segnatamente le relate di notifica delle cartelle e la precedente intimazione n.
29520229008652839000 del 12.12.2022).
Con ordinanza adottata all'esito della camera di consiglio del 24.02.2025, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva, per difetto delle condizioni di legge.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, volta a contestare la validità delle notifiche documentate dall'ER, ribadendo l'eccezione di nullità per l'utilizzo di indirizzi PEC mittenti non presenti nei registri pubblici e l'inefficacia della notifica all'indirizzo professionale per comunicazioni personali. Specificamente ha dedotto:
1. Sulla validità della PEC non iscritta in IPA, il ricorrente contesta l'applicabilità della giurisprudenza citata da ER (che salva le notifiche da indirizzi non IPA se "hanno raggiunto lo scopo"). Difensore_1 deduce che, nel suo caso, lo scopo non è stato raggiunto per gli atti pregressi. Sostiene che la ricezione di email da indirizzi "non ufficiali" (come noreply.sicilia...) genera un giustificato timore di malware o phishing, inducendo il contribuente a non aprire il messaggio per prudenza informatica. Pertanto, manca la
"conoscenza effettiva" necessaria per sanare il vizio.
2. Sulla data di iscrizione al registro IPA, il ricorrente introduce una circostanza nuova: l'indirizzo PEC utilizzato da ER per le notifiche è stato inserito nel registro IPA solo a partire dal 2 settembre 2022. Ne deduce che tutte le notifiche effettuate prima di tale data (quindi le cartelle del 2019 e l'intimazione
"interruttiva" parziale) sono nulle o inesistenti perché provenienti da un indirizzo che, all'epoca dell'invio, non aveva la certezza legale della provenienza pubblica.
3. Sull'indirizzo PEC "Professionale" vs "Personale", si contesta la validità della notifica effettuata alla
PEC della "Farmacia" (indirizzo professionale) per debiti personali. La difesa sostiene che l'automatismo tra domicilio professionale (INI-PEC) e domicilio digitale personale (INAD) è scattato solo con il comunicato MIMIT/AGID del 29 luglio 2025. Prima di questa data (e quindi al momento della notifica dell'atto impugnato nell'agosto 2024), l'indirizzo professionale non poteva considerarsi automaticamente eletto per la sfera privata senza un'esplicita volontà del cittadino, che nel caso di specie manca.
4. Sulla Duplicazione del Debito il ricorrente rileva che ER, nelle sue controdeduzioni, ha completamente "sorvolato" sulla contestazione contabile relativa alla duplicazione delle somme (avviso
2016 vs intimazione 2018), non offrendo alcuna difesa nel merito. Deduce che tale silenzio equivalga a una conferma dell'illegittimità della doppia richiesta
All'udienza odierna, sentite le parti, il giudizio è stato quindi deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di nullità della notifica PEC dell'intimazione impugnata e di quella precedente del 12.12.2022. ER ha infatti documentato l'avvenuta notifica di tutte le cartelle di pagamento e degli atti presupposti sottostanti l'intimazione. La mancata impugnazione delle cartelle importa l'inammissibilità di tutte le censure suscettibili di essere fatte valere mediante detta impugnazione delle medesime, risultando l'intimazione suscettibile di essere contestata, ex artt. 21 e 19 co. 3 d.lgs.
546/92, esclusivamente per vizi propri.
Risulta dagli atti, e specificatamente dalla produzione documentale della resistente (all. 5 alle controdeduzioni), che l'intimazione oggi impugnata è stata preceduta da un'altra intimazione di pagamento, la n. 29520229008652839000, notificata a mezzo PEC in data 12.12.2022 all'indirizzo risultante dai pubblici registri (INI-PEC) "Email_3".
L'intimazione de qua è stata ritenuta atto obbligatoriamente impugnabile già da Cass. 23832/07 e 31240/19.
Recentissimamente, la S.C. ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento è un atto tipico, equiparabile all'avviso di mora. Ciò importa che il contribuente, che non ha impugnato tale precedente intimazione del 2022, non può proporre oggi doglianze riguardanti la notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento (risalenti al periodo 2006-2016) che avrebbe dovuto formulare in sede di tempestiva impugnazione di tale precedente intimazione. Analogo discorso vale per le eccezioni di decadenza e prescrizione, che, essendo state interrotte validamente dalla notifica del 12.12.2022, risultano coperte dalla preclusione processuale o comunque infondate per intervenuta interruzione.
Va, peraltro, rilevato che, a fronte della produzione documentale dell'Agente della Riscossione depositata il 02.01.2025, riguardante l'attività notificatoria interruttiva della prescrizione, il contribuente non ha sollevato contestazioni tramite motivi aggiunti, ex art. 24 D.lgs. 546/92, come sarebbe stato invece doveroso, limitandosi a contestarne la validità con delle memorie illustrative. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 16797 del 23/06/2025) ha rimarcato che “la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio... e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda”. Sulla base di tali premesse, vanno dichiarate inammissibili le doglianze relative alla validità della notifica dell'atto interruttivo del 12.12.2022 (e delle cartelle precedenti), addotte dal contribuente soltanto con memorie illustrative e non con motivi aggiunti ex art. 24 co. II D.lgs. 546/92, atteso che “le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica... introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo... con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale”.
In ogni caso, esaminando nel merito la questione relativa alla presunta nullità della notifica PEC proveniente da indirizzo non presente nel registro IPA (es. noreply.sicilia...) o diretta a indirizzo professionale, l'eccezione
è destituita di fondamento.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6015/2023 e la più recente ordinanza n. 14407 del 30/01/2025, ha stabilito il principio secondo cui “l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire”. La notifica non è nulla ove la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere le proprie difese (raggiungimento dello scopo), a meno che non si provi un pregiudizio sostanziale specifico, che nel caso di specie non è stato dimostrato, avendo il ricorrente impugnato l'atto.
Parimenti, quanto all'indirizzo del destinatario, è valido l'utilizzo dell'indirizzo PEC estratto dal registro INI-
PEC associato al codice fiscale del contribuente, anche se riferibile alla propria attività professionale o d'impresa (Farmacia), come confermato da consolidata giurisprudenza (Cass. n. 2460/2021) che sancisce l'affidamento sui pubblici registri per le notifiche telematiche.
In conclusione, la valida notifica dell'atto interruttivo del 12.12.2022 (non tempestivamente né ritualmente contestata con motivi aggiunti) ha interrotto la prescrizione e consolidato la pretesa per gli atti pregressi, rendendo legittima l'intimazione impugnata del 2024.
Giova evidenziare che le deduzioni del ricorrente riguardanti l'omessa apertura delle PEC provenienti da indirizzi non iscritti in IPA, fondate su ragioni di “prudenza informatica”, appaiono pretestuose ove si consideri che la stessa prudenza informatica avrebbe dovuto condurre il ricorrente, eventualmente, a controllare sul sito dell'Ente l'esistenza dell'indirizzo dal quale provenivano le mail considerate sospette, piuttosto che evitare di aprirle. D'altronde una precedente intimazione di pagamento, la n. 29520229008652839000, è stata notificata a mezzo PEC in data 12.12.2022, quando l'indirizzo PEC utilizzato da ER per le notifiche era stato già inserito nel registro IPA a partire dal 2 settembre 2022.
La notifica effettuata alla PEC della "Farmacia" (indirizzo professionale) per debiti personali, poi, non è affetta da nullità se, come nel caso in esame, il contribuente ne ha avuto effettiva conoscenza ed ha avuto modo di difendersi.
Diversa conclusione deve essere tratta per le somme richieste a titolo di sanzioni amministrative tributarie e interessi. Il Collegio aderisce al consolidato e recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui tali voci sono soggette a un termine di prescrizione quinquennale autonomo rispetto a quello del tributo cui accedono.
Quanto alle sanzioni, l'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce testualmente che "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni". Tale termine speciale prevale su quello ordinario e opera indipendentemente dalla natura del tributo, salvo che la sanzione sia stata accertata con sentenza passata in giudicato (art. 2953 c.c.), circostanza non ricorrente nel caso di specie per le cartelle non opposte. Come ribadito dall'Ordinanza Cass. n. 872 del 9 gennaio 2024 e dalla
Sentenza n. 2095 del 24 gennaio 2023, la mancata impugnazione della cartella non converte il termine breve in decennale.
Quanto agli interessi, l'art. 2948, n. 4, c.c. assoggetta a prescrizione quinquennale "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi". La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 5220 del 27 febbraio 2024, ha confermato che l'obbligazione degli interessi, pur accessoria geneticamente, vive di vita propria e soggiace alla prescrizione quinquennale, prescindendo dalla natura dell'obbligazione principale.
Nel caso in esame, dall'analisi degli atti risulta che tra la notifica dell'atto presupposto più recente (Avviso di accertamento del 2016, notificato il 03.12.2016) e il successivo atto interruttivo valido prodotto da ER
(Intimazione del 12.12.2022), sono decorsi più di cinque anni. Lo stesso dicasi a fortiori per le cartelle notificate nel 2011, 2012 e 2015, per le quali non risultano atti interruttivi notificati nel quinquennio precedente al 2022. Ne consegue che, al momento della notifica dell'intimazione del 12.12.2022, il diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi maturati era già estinto per prescrizione. L'atto del 2022, pur valido, non poteva resuscitare un credito accessorio già prescritto.
Pertanto, l'intimazione impugnata (2024) deve essere annullata limitatamente agli importi richiesti a titolo di sanzioni e interessi, rimanendo dovuta la sola sorte capitale non prescritta (termine decennale).
La doglianza sulla duplicazione delle somme richieste (in particolare, riguardo all'avviso di accertamento n.
TYX01MM03351/2016 e successiva intimazione del 2018), è inammissibile ex art. 14 comma 6-bis, non avendo il ricorrente provveduto a chiamare in causa l'ente creditore malgrado la specifica eccezione sollevata dalla parte resistente.
Le spese di lite possono essere compensate per un terzo in ragione della parziale soccombenza dell'ER
(prescrizione degli accessori del credito) e, liquidate in complessivi € 6.000,00, ponendo a carico del ricorrente i residui due terzi, pari a € 4.000,00 da corrispondersi in favore dell'ER, oltre rimborsi spese generali, IVA
e CPA come per legge.
P.Q.M.
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme richieste nell'intimazione impugnata a titolo di sanzioni e interessi, per intervenuta prescrizione quinquennale;
2. Conferma l'intimazione per la residua parte relativa alla sorte capitale dei tributi;
3.Compensa tra le parti per un terzo le spese del giudizio, ponendo a carico del ricorrente i residui due terzi, pari a € 4.000,00 da corrispondersi in favore dell'ER, oltre rimborsi spese generali, IVA e CPA come per legge.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente
BLATTI CARMELO, Relatore
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7431/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IRAP ACCERT SAN 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IVA-ALTRO 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IRAP ACC 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 REGISTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012004037000 IRAP 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170010748670000 REGISTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180017321632000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190003700246000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190003700246000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190003700246000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190005451171000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190006351352000 REGISTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01MM03351/2016 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01MM03351/2016 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01MM03351/2016 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN003762018 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN003762018 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN003762018 IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione, OL GO NT, difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520249012004037000, dell'importo complessivo di € 121.319,69, deducendo:
1. la inesistenza o nullità della notifica dell'atto impugnato per provenienza da indirizzo PEC non istituzionale (non presente nei registri IPA) e diretta ad un indirizzo PEC non personale ma riferibile ad attività professionale/societaria;
2. la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento presupposti;
3. la prescrizione/decadenza dei crediti per decorso dei termini quinquennali o decennali;
4. l'illegittima duplicazione delle somme richieste in base all'avviso di accertamento n.
TYX01MM03351/2016 e successiva intimazione del 2018. 5. in subordine, la prescrizione quinquennale specifica delle sanzioni e degli interessi, maturata prima della notifica dell'atto impugnato e dell'atto interruttivo precedente;
In data 02.01.2025, si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, assumendo che l'atto impugnato e gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati e non impugnati, come risultante dalla documentazione prodotta (segnatamente le relate di notifica delle cartelle e la precedente intimazione n.
29520229008652839000 del 12.12.2022).
Con ordinanza adottata all'esito della camera di consiglio del 24.02.2025, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva, per difetto delle condizioni di legge.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, volta a contestare la validità delle notifiche documentate dall'ER, ribadendo l'eccezione di nullità per l'utilizzo di indirizzi PEC mittenti non presenti nei registri pubblici e l'inefficacia della notifica all'indirizzo professionale per comunicazioni personali. Specificamente ha dedotto:
1. Sulla validità della PEC non iscritta in IPA, il ricorrente contesta l'applicabilità della giurisprudenza citata da ER (che salva le notifiche da indirizzi non IPA se "hanno raggiunto lo scopo"). Difensore_1 deduce che, nel suo caso, lo scopo non è stato raggiunto per gli atti pregressi. Sostiene che la ricezione di email da indirizzi "non ufficiali" (come noreply.sicilia...) genera un giustificato timore di malware o phishing, inducendo il contribuente a non aprire il messaggio per prudenza informatica. Pertanto, manca la
"conoscenza effettiva" necessaria per sanare il vizio.
2. Sulla data di iscrizione al registro IPA, il ricorrente introduce una circostanza nuova: l'indirizzo PEC utilizzato da ER per le notifiche è stato inserito nel registro IPA solo a partire dal 2 settembre 2022. Ne deduce che tutte le notifiche effettuate prima di tale data (quindi le cartelle del 2019 e l'intimazione
"interruttiva" parziale) sono nulle o inesistenti perché provenienti da un indirizzo che, all'epoca dell'invio, non aveva la certezza legale della provenienza pubblica.
3. Sull'indirizzo PEC "Professionale" vs "Personale", si contesta la validità della notifica effettuata alla
PEC della "Farmacia" (indirizzo professionale) per debiti personali. La difesa sostiene che l'automatismo tra domicilio professionale (INI-PEC) e domicilio digitale personale (INAD) è scattato solo con il comunicato MIMIT/AGID del 29 luglio 2025. Prima di questa data (e quindi al momento della notifica dell'atto impugnato nell'agosto 2024), l'indirizzo professionale non poteva considerarsi automaticamente eletto per la sfera privata senza un'esplicita volontà del cittadino, che nel caso di specie manca.
4. Sulla Duplicazione del Debito il ricorrente rileva che ER, nelle sue controdeduzioni, ha completamente "sorvolato" sulla contestazione contabile relativa alla duplicazione delle somme (avviso
2016 vs intimazione 2018), non offrendo alcuna difesa nel merito. Deduce che tale silenzio equivalga a una conferma dell'illegittimità della doppia richiesta
All'udienza odierna, sentite le parti, il giudizio è stato quindi deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di nullità della notifica PEC dell'intimazione impugnata e di quella precedente del 12.12.2022. ER ha infatti documentato l'avvenuta notifica di tutte le cartelle di pagamento e degli atti presupposti sottostanti l'intimazione. La mancata impugnazione delle cartelle importa l'inammissibilità di tutte le censure suscettibili di essere fatte valere mediante detta impugnazione delle medesime, risultando l'intimazione suscettibile di essere contestata, ex artt. 21 e 19 co. 3 d.lgs.
546/92, esclusivamente per vizi propri.
Risulta dagli atti, e specificatamente dalla produzione documentale della resistente (all. 5 alle controdeduzioni), che l'intimazione oggi impugnata è stata preceduta da un'altra intimazione di pagamento, la n. 29520229008652839000, notificata a mezzo PEC in data 12.12.2022 all'indirizzo risultante dai pubblici registri (INI-PEC) "Email_3".
L'intimazione de qua è stata ritenuta atto obbligatoriamente impugnabile già da Cass. 23832/07 e 31240/19.
Recentissimamente, la S.C. ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento è un atto tipico, equiparabile all'avviso di mora. Ciò importa che il contribuente, che non ha impugnato tale precedente intimazione del 2022, non può proporre oggi doglianze riguardanti la notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento (risalenti al periodo 2006-2016) che avrebbe dovuto formulare in sede di tempestiva impugnazione di tale precedente intimazione. Analogo discorso vale per le eccezioni di decadenza e prescrizione, che, essendo state interrotte validamente dalla notifica del 12.12.2022, risultano coperte dalla preclusione processuale o comunque infondate per intervenuta interruzione.
Va, peraltro, rilevato che, a fronte della produzione documentale dell'Agente della Riscossione depositata il 02.01.2025, riguardante l'attività notificatoria interruttiva della prescrizione, il contribuente non ha sollevato contestazioni tramite motivi aggiunti, ex art. 24 D.lgs. 546/92, come sarebbe stato invece doveroso, limitandosi a contestarne la validità con delle memorie illustrative. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 16797 del 23/06/2025) ha rimarcato che “la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio... e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda”. Sulla base di tali premesse, vanno dichiarate inammissibili le doglianze relative alla validità della notifica dell'atto interruttivo del 12.12.2022 (e delle cartelle precedenti), addotte dal contribuente soltanto con memorie illustrative e non con motivi aggiunti ex art. 24 co. II D.lgs. 546/92, atteso che “le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica... introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo... con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale”.
In ogni caso, esaminando nel merito la questione relativa alla presunta nullità della notifica PEC proveniente da indirizzo non presente nel registro IPA (es. noreply.sicilia...) o diretta a indirizzo professionale, l'eccezione
è destituita di fondamento.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6015/2023 e la più recente ordinanza n. 14407 del 30/01/2025, ha stabilito il principio secondo cui “l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire”. La notifica non è nulla ove la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere le proprie difese (raggiungimento dello scopo), a meno che non si provi un pregiudizio sostanziale specifico, che nel caso di specie non è stato dimostrato, avendo il ricorrente impugnato l'atto.
Parimenti, quanto all'indirizzo del destinatario, è valido l'utilizzo dell'indirizzo PEC estratto dal registro INI-
PEC associato al codice fiscale del contribuente, anche se riferibile alla propria attività professionale o d'impresa (Farmacia), come confermato da consolidata giurisprudenza (Cass. n. 2460/2021) che sancisce l'affidamento sui pubblici registri per le notifiche telematiche.
In conclusione, la valida notifica dell'atto interruttivo del 12.12.2022 (non tempestivamente né ritualmente contestata con motivi aggiunti) ha interrotto la prescrizione e consolidato la pretesa per gli atti pregressi, rendendo legittima l'intimazione impugnata del 2024.
Giova evidenziare che le deduzioni del ricorrente riguardanti l'omessa apertura delle PEC provenienti da indirizzi non iscritti in IPA, fondate su ragioni di “prudenza informatica”, appaiono pretestuose ove si consideri che la stessa prudenza informatica avrebbe dovuto condurre il ricorrente, eventualmente, a controllare sul sito dell'Ente l'esistenza dell'indirizzo dal quale provenivano le mail considerate sospette, piuttosto che evitare di aprirle. D'altronde una precedente intimazione di pagamento, la n. 29520229008652839000, è stata notificata a mezzo PEC in data 12.12.2022, quando l'indirizzo PEC utilizzato da ER per le notifiche era stato già inserito nel registro IPA a partire dal 2 settembre 2022.
La notifica effettuata alla PEC della "Farmacia" (indirizzo professionale) per debiti personali, poi, non è affetta da nullità se, come nel caso in esame, il contribuente ne ha avuto effettiva conoscenza ed ha avuto modo di difendersi.
Diversa conclusione deve essere tratta per le somme richieste a titolo di sanzioni amministrative tributarie e interessi. Il Collegio aderisce al consolidato e recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui tali voci sono soggette a un termine di prescrizione quinquennale autonomo rispetto a quello del tributo cui accedono.
Quanto alle sanzioni, l'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce testualmente che "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni". Tale termine speciale prevale su quello ordinario e opera indipendentemente dalla natura del tributo, salvo che la sanzione sia stata accertata con sentenza passata in giudicato (art. 2953 c.c.), circostanza non ricorrente nel caso di specie per le cartelle non opposte. Come ribadito dall'Ordinanza Cass. n. 872 del 9 gennaio 2024 e dalla
Sentenza n. 2095 del 24 gennaio 2023, la mancata impugnazione della cartella non converte il termine breve in decennale.
Quanto agli interessi, l'art. 2948, n. 4, c.c. assoggetta a prescrizione quinquennale "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi". La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 5220 del 27 febbraio 2024, ha confermato che l'obbligazione degli interessi, pur accessoria geneticamente, vive di vita propria e soggiace alla prescrizione quinquennale, prescindendo dalla natura dell'obbligazione principale.
Nel caso in esame, dall'analisi degli atti risulta che tra la notifica dell'atto presupposto più recente (Avviso di accertamento del 2016, notificato il 03.12.2016) e il successivo atto interruttivo valido prodotto da ER
(Intimazione del 12.12.2022), sono decorsi più di cinque anni. Lo stesso dicasi a fortiori per le cartelle notificate nel 2011, 2012 e 2015, per le quali non risultano atti interruttivi notificati nel quinquennio precedente al 2022. Ne consegue che, al momento della notifica dell'intimazione del 12.12.2022, il diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi maturati era già estinto per prescrizione. L'atto del 2022, pur valido, non poteva resuscitare un credito accessorio già prescritto.
Pertanto, l'intimazione impugnata (2024) deve essere annullata limitatamente agli importi richiesti a titolo di sanzioni e interessi, rimanendo dovuta la sola sorte capitale non prescritta (termine decennale).
La doglianza sulla duplicazione delle somme richieste (in particolare, riguardo all'avviso di accertamento n.
TYX01MM03351/2016 e successiva intimazione del 2018), è inammissibile ex art. 14 comma 6-bis, non avendo il ricorrente provveduto a chiamare in causa l'ente creditore malgrado la specifica eccezione sollevata dalla parte resistente.
Le spese di lite possono essere compensate per un terzo in ragione della parziale soccombenza dell'ER
(prescrizione degli accessori del credito) e, liquidate in complessivi € 6.000,00, ponendo a carico del ricorrente i residui due terzi, pari a € 4.000,00 da corrispondersi in favore dell'ER, oltre rimborsi spese generali, IVA
e CPA come per legge.
P.Q.M.
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme richieste nell'intimazione impugnata a titolo di sanzioni e interessi, per intervenuta prescrizione quinquennale;
2. Conferma l'intimazione per la residua parte relativa alla sorte capitale dei tributi;
3.Compensa tra le parti per un terzo le spese del giudizio, ponendo a carico del ricorrente i residui due terzi, pari a € 4.000,00 da corrispondersi in favore dell'ER, oltre rimborsi spese generali, IVA e CPA come per legge.