Articolo 21 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
Articolo 20Articolo 22
Versione
27 aprile 1991
Art. 21. Prescrizione dei contributi
e dei diritti alle prestazioni 1. La prescrizione dei contributi all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 19.
3. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni dell'Ente.
Entrata in vigore il 27 aprile 1991