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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 85/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 12.01.2024, da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Elena Sara Falvo del Foro di Busto Arsizio
e
2) Parte_3
nata a [...] il [...]
cittadina: Cod. Fisc. Pt_4 C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Elena Sara Falvo del Foro di Busto Arsizio
1 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in GI OM, in data 30.05.2020,
(anno 2020, atto n. 4, parte I);
SEPARAZIONE:
separati con sentenza n. 981/2024 del 18.07.2024, pubblicata il 10.09.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con la seguente Parte_5
- (C.F. nata il [...] a [...]
[...] Parte_6 C.F._3
Battaglia.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12.01.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad GI OM (CO) il 30.05.2020 dai Sig.ri e ed iscritto nei Registri di Stato Civile del predetto Parte_1 Parte_3
Comune al n. 4 parte I - anno 2020 - Comune di GI OM (CO), ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di GI OM di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000 e successive modifiche;
in ogni caso:
-affidare la figlia minore sopra meglio generalizzata ad entrambi i genitori Parte_6
fissando la residenza anagrafica presso l'abitazione paterna;
-disporre che starà con i genitori a settimane alterne secondo il seguente calendario: dal Pt_6
martedì alle ore 18.00 sino al venerdì alle ore 18 con un genitore;
dal venerdì alle ore 18 alla domenica alle ore 18 con l'altro genitore che non ha trascorso con la minore i giorni precedenti.
Salvo diversi accordi raggiunti tra le parti, starà con la madre quando la medesima avrà con Pt_6
sé l'altra figlia minore ( ) nata da una sua precedente relazione;
Persona_1
2 -disporre che durante le vacanze estive starà con i genitori due settimane anche Parte_6
non consecutive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
-disporre che durante le festività natalizie i genitori si alterneranno nell'accudire la figlia secondo i seguenti periodi: dalla fine della scuola fino al 31/12 e dal 01/01 al rientro a scuola in via alternata.
Negli anni pari il primo periodo spetterà alla mamma e negli anni dispari invece spetterà al padre di tal che ciascuno di loro potrà trascorrere il Natale con la figlia ad anni alterni.
-disporre che le festività pasquali e ulteriori feste civili e religiose infrannuali seguiranno il calendario secondo l'alternanza anni pari ed anni dispari come già specificato per le vacanze natalizie;
-disporre che la figlia trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con gli stessi;
-disporre che i giorni non usufruiti NON verranno compensati dall'uno all'altro genitore.
Il tutto salvo miglior accordo tra le parti.
-disporre che anche quando si trovi presso l'altro genitore sarà garantita comunque la Pt_6
massima libertà di comunicazione tra il genitore non presente e la figlia, eventualmente stabilendo in via preventiva l'intervallo di orari in cui tali telefonate saranno effettuate;
-disporre che nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, la figlia starà con l'altro genitore ove disponibile, senza comunque che ne risulti alterato il principio dell'alternanza nei periodi di pertinenza;
-disporre che verranno comunicate da parte di ciascun genitore all'altro genitore tutte le informazioni relative alle figlie di cui si sia venuti a conoscenza, riguardo problemi, Pt_6
rendimento scolastico, malattie, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi la medesima;
-dare atto che sarà garantita da ciascuna delle odierne parti la comunicazione telefonica con i nonni e le frequentazioni con gli stessi, nonché con i parenti di ogni ramo genitoriale;
-disporre che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, all'indirizzo religioso ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3 -dare atto che i genitori si impegnano a non introdurre nuove figure (compagni/compagne) nella vita della minore sino al raggiungimento degli anni 5. Successivamente ove presenti tali figure verranno inserite progressivamente;
-dare atto che i genitori prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche verso Paesi extra UE per la figlia minore;
-disporre che ciascun genitore contribuirà al mantenimento della figlia in forma diretta per il periodo di permanenza della stessa presso di sé e che invece le spese straordinarie, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salva l'urgenza, l'imprevedibilità e l'imponderabilità e comunque successivamente documentate, secondo le “Linee Guida” della Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017 e successivi aggiornamenti che le parti dichiarano di conoscere e che sono state allegate al ricorso (allegato n. 4) saranno suddivise al 50% tra i genitori.
-disporre che l'Assegno Unico Universale verrà integralmente percepito dal Sig. ; Parte_1
-dare atto che le parti hanno già provveduto a porre in vendita la propria abitazione familiare sita in GI OM (CO) Via Piave n. 15, essendosi già accordati per la suddivisione del ricavato dalla vendita in misura pari al 50% ciascuno, detratto il mutuo e il finanziamento dell'arredo aperto con dell'importo residuo pari ad Euro 7.000,00. Quanto al conto corrente comune Parte_7
aperto su le parti fanno presente che i finanziamenti contratti dalle parti con CP_1 Parte_7
e su DI UP (allegati n. 5 e 6) verranno rimborsati interamente dalla sig.ra
[...] [...]
sino ad estinzione degli stessi;
Parte_3
-i Sigg.ri e dichiarano di aver regolato con l'iscrizione a ruolo del ricorso ogni Parte_1 Parte_3
loro rapporto e/o pendenza, anche patrimoniale ed economico/a sino alla data della sottoscrizione presente atto, ad eccezione di quanto in quest'ultimo regolato;
per l'effetto, i Sigg.ri e Parte_1
, sempre ferme le obbligazioni di cui ai precedenti punti, dichiarano di non avere più nulla Parte_3
a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione anche se a tutt'oggi non azionato e/o eccepito, ivi includendo la rinuncia a qualsivoglia rivendicazione anche in ordine a eventuali conferimenti offerti negli anni per l'acquisto di beni immobili oggi nella titolarità esclusiva dell'uno o dell'altro;
-dare atto che le odierne parti dichiarano altresì di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni sopra rassegnate.
4 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., c.p.c, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e sopra meglio Parte_1 Parte_3
generalizzati in data 30.05.2020, in GI OM (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GI OM
(anno 2020, atto n. 4, parte I),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
5 4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GI OM perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 4.4.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
6