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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1770/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17741/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039191820000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 469/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistenti/Appellati: contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava nei confronti dell'ufficio impositore Regione Campania e dell'ufficio riscossore Agenzia delle Entrate - Riscossore una cartella di pagamento notificatagli il 25/03/2025, relativa a mancato pagamento di tassa auto dell'anno 2019. Eccepiva nullità per omessa notifica di atto prodromico e prescrizione.
Non si costituivano gli uffici resistenti, benché ritualmente citati.
All'odierna udienza camerale il giudice decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato con riferimento al preliminare motivo di nullità della cartella di pagamento.
Ed invero, entrambi gli uffici resistenti, ritualmente citati, non si costituivano, ragion per cui non è stata provata l'emissione e la notifica dell'atto impositivo prodromico, che è presupposto di validità dell'attività esecutiva che inizia con l'iscrizione al ruolo e con la comunicazione a mezzo di cartella.
Per l'effetto, il ricorso deve essere accolto e le spese seguono la soccombenza, liquidato come in dispositivo in adesione ai noti parametri tabellari fondati sul valore della lite;
spese attribuite al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna entrambi gli Ufifci resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che si liquidano in €200,00 oltre IVA, CPA e CUT, da devolvere al procuratore antistatario avv. Difensore_1.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17741/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039191820000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 469/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistenti/Appellati: contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava nei confronti dell'ufficio impositore Regione Campania e dell'ufficio riscossore Agenzia delle Entrate - Riscossore una cartella di pagamento notificatagli il 25/03/2025, relativa a mancato pagamento di tassa auto dell'anno 2019. Eccepiva nullità per omessa notifica di atto prodromico e prescrizione.
Non si costituivano gli uffici resistenti, benché ritualmente citati.
All'odierna udienza camerale il giudice decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato con riferimento al preliminare motivo di nullità della cartella di pagamento.
Ed invero, entrambi gli uffici resistenti, ritualmente citati, non si costituivano, ragion per cui non è stata provata l'emissione e la notifica dell'atto impositivo prodromico, che è presupposto di validità dell'attività esecutiva che inizia con l'iscrizione al ruolo e con la comunicazione a mezzo di cartella.
Per l'effetto, il ricorso deve essere accolto e le spese seguono la soccombenza, liquidato come in dispositivo in adesione ai noti parametri tabellari fondati sul valore della lite;
spese attribuite al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna entrambi gli Ufifci resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che si liquidano in €200,00 oltre IVA, CPA e CUT, da devolvere al procuratore antistatario avv. Difensore_1.