CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 937/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ugo Ferroni N. 5 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini N. 1 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AUTOTUTELA n. 47544 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 557/2025 depositato il
31/12/2025 Richieste delle parti:
Il difensore dell'Agenzia non si oppone alla rinuncia al ricorso del ricorrente con compensazione delle spese.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate, e tempestivamente depositato in data 16.9.2024, lo Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento del diniego di autotutela – Istanza prot. n. 47544 del 3.7.2024 e relativa alla richiesta di annullamento dell'avviso bonario n. 0027012022701 notificato il 19.6.2024, con cui l'Ufficio ha recuperato l'importo di € 470,69, di cui € 422,34 quale tributi non versati, esposto nel modello 770/2022, anno di imposta 2021.
A motivo del gravame deduceva che l'imposta non era dovuta.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate argomentando in merito alla legittimità del proprio operato.
Successivamente perveniva richiesta del ricorrente di cessazione della materia del contendere avendo esso raggiunto un accordo con l'Agenzia. A tale richiesta aderiva l'Ufficio alla odierna udienza.
Chiedevano quindi entrambe dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
La Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere a norma dell'art. 95 DECRETO LEGISLATIVO
14 novembre 2024, n. 175, Testo unico della giustizia tributaria, entrato in vigore il 29/11/2024. Tale norma, infatti, rubricata come “Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere” prevede che il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
E nel caso in esame ricorre certamente, alla luce dell'accordo conciliativo concluso in corso di giudizio, un caso di cessazione della materia del contendere diverso da uno dei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge
Occorre dunque provvedere sulle spese, come del resto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità del comma 3 dell'art. 46 d. lvo 546/1992 limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 59 T.U. cit. per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, come del resto chiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 937/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ugo Ferroni N. 5 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini N. 1 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AUTOTUTELA n. 47544 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 557/2025 depositato il
31/12/2025 Richieste delle parti:
Il difensore dell'Agenzia non si oppone alla rinuncia al ricorso del ricorrente con compensazione delle spese.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate, e tempestivamente depositato in data 16.9.2024, lo Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento del diniego di autotutela – Istanza prot. n. 47544 del 3.7.2024 e relativa alla richiesta di annullamento dell'avviso bonario n. 0027012022701 notificato il 19.6.2024, con cui l'Ufficio ha recuperato l'importo di € 470,69, di cui € 422,34 quale tributi non versati, esposto nel modello 770/2022, anno di imposta 2021.
A motivo del gravame deduceva che l'imposta non era dovuta.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate argomentando in merito alla legittimità del proprio operato.
Successivamente perveniva richiesta del ricorrente di cessazione della materia del contendere avendo esso raggiunto un accordo con l'Agenzia. A tale richiesta aderiva l'Ufficio alla odierna udienza.
Chiedevano quindi entrambe dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
La Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere a norma dell'art. 95 DECRETO LEGISLATIVO
14 novembre 2024, n. 175, Testo unico della giustizia tributaria, entrato in vigore il 29/11/2024. Tale norma, infatti, rubricata come “Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere” prevede che il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
E nel caso in esame ricorre certamente, alla luce dell'accordo conciliativo concluso in corso di giudizio, un caso di cessazione della materia del contendere diverso da uno dei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge
Occorre dunque provvedere sulle spese, come del resto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità del comma 3 dell'art. 46 d. lvo 546/1992 limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 59 T.U. cit. per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, come del resto chiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.